CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2010
352.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3610 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame che reca la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
In proposito, osserva che esso reca norme riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «difesa e forze armate» che le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, illustra il testo unificato in esame.
Rileva che, all'articolo 2, comma 1, la definizione del criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani viene rimessa ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, mentre all'individuazione dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 si provvede con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Evidenzia pertanto l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato dal Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno.
Rileva che l'articolo 2 fissa criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani prevedendo, al contempo, che la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani sia rimessa ad un decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata.
Richiama, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2010 che ha evidenziato che un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esula dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione.
Evidenzia che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, anche la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.
Segnala quindi l'opportunità di fare più propriamente riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai «comuni montani svantaggiati», anziché, in via generale, ai «comuni montani».
Rileva poi l'esigenza, all'articolo 4, comma 1, di tenere conto di quanto previsto all'articolo 21 del disegno di legge C. 3118 (S. 2259) recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative», in cui - con riguardo ai piccoli comuni - si introduce un nuovo comma 7-ter all'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, prevedendo che «i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6».
Evidenzia quindi che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca «nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione» potrebbe essere soppressa considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce «Settori rilevanti» i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque e che la lettera c-bis) del suddetto comma 1 definisce «Settori ammessi»: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica

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e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali.
Rileva quindi che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, previste dall'articolo 5, comma 1, del testo in esame non appaiono ricomprese tra i settori ammessi che possono essere scelti, dalla fondazione, ogni tre anni.
Segnala quindi l'opportunità di adeguare quanto stabilito dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.
Rileva poi che, all'articolo 7, il riferimento ai «territori montani» appare eccessivamente indeterminato, risultando più opportuno fare riferimento ai «comuni montani», come avviene nel resto del testo; la medesima considerazione vale per il titolo del provvedimento.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
Nuovo testo C. 3403 Zeller.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra il nuovo testo in esame. In proposito osserva che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia «ordinamento civile», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Rileva che l'articolo 2, comma 3 - che riguarda i soggetti che abbiano riportato lesioni gravi e gravissime - prevede tra i criteri per la concessione dei contributi la valutazione dello stato di effettiva necessità del soggetto beneficiario, mentre analogo criterio non è richiamato tra quelli individuati al comma 2 dell'articolo 2 con riferimento alle famiglie delle vittime.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Emendamenti C. 44-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BIANCONI (PdL), relatore, illustra gli emendamenti approvati, in linea di principio, dalla IX Commissione nel corso della discussione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 44-B Zeller e abbinate, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale».
Si sofferma quindi sull'emendamento Montagnoli 25.1 che prevede che gli enti di cui al capoverso 12-bis utilizzino la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Al riguardo, ritiene necessario evidenziare alla Commissione di merito l'esigenza di circoscriverne la portata agli enti territoriali diversi dallo Stato.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una condizione riferita all'emendamento Montagnoli 25.1 (vedi allegato 4).

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Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01027 Misiti: Rieleggibilità dei revisori dei conti.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-MpA-Sud) replicando ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto per la risposta fornita, concordando con l'interpretazione della legge data dal sottosegretario. Osserva però che in molti casi tale interpretazione non viene accettata e che la norma in questione non risulta quindi del tutto chiara.

5-01818 Zucchi: Carenza di organico nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Angelo ZUCCHI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si augura che gli impegni da lui assunti siano mantenuti e che le carenze di organico siano colmate. Coglie l'occasione per sottolineare la grave situazione organizzativa in cui versa il Corpo dei Vigili del fuoco, rilevando come il personale volontario e discontinuo sia spesso utilizzato in sostituzione e non a supporto del personale professionista e permanente, con ripercussioni sia sul piano organizzativo che su quello delle prestazioni professionali.

5-02057 Trappolino: Finanziamento di contributi alle associazioni combattentistiche.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

5-02393 Miglioli: Effetti della perdita della qualificazione di comune montano.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Ivano MIGLIOLI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo. Sottolinea quindi come rispetto al momento della presentazione dell'interrogazione, anche il Governo e il ministro Tremonti si siano accorti che la norma che toglieva la qualifica di comune montano a paesi come Sestola, non solo era incostituzionale, ma sbagliata e abbiano provveduto a modificarla, grazie anche all'opera del partito democratico. Ricorda come attualmente sia in discussione in Commissione bilancio il testo unificato di proposte legge recanti disposizioni in favore dei territori di montagna e come, in quest'ambito, sia stato nuovamente modificato il criterio altimetrico per la qualifica di comune montano. Sottolinea, infine, che in questa legislatura si sono registrati solo interventi che hanno sottratto risorse ai comuni e ai territori montani e hanno ridotto le agevolazioni previste a loro favore. Si tratta a suo giudizio di un aspetto che connota negativamente l'operato del Governo in carica.

5-01872 Contento: Unità di polizia assegnate alla provincia di Pordenone.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

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Manlio CONTENTO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, anche se sottolinea come l'interrogazione risalga ad alcuni mesi fa e come i fatti viaggino talvolta più veloci delle risposte. Coglie l'occasione per rilevare come la dislocazione delle forze di polizia nelle province del Friuli Venezia Giulia non avvenga con criteri di razionalità. Ad esempio non si comprende come nella provincia di Gorizia, più piccola e con un numero inferiore di reati commessi sia dislocato un numero di uomini delle forze di polizia doppio rispetto alla provincia di Pordenone. Auspica che il Governo si faccia carico di intervenire con misure idonee a razionalizzare e a riequilibrare l'impiego delle forze dell'ordine nella regione.

La seduta termina alle 14.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, a seguito della riunione del 13 luglio 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo luglio-settembre 2010:

Sede Referente:
C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;
C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia;
C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto;
C. 25 cost. Zeller ed altri: Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi;
C. 103 ed abb./A: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;
C. 107 Angeli: Istituzione della 'Festa nazionale dell'amicizia;
C. 137 Ascierto ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (RIUNITE I E IV);
C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali;
C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria;
C. 588 Tassone: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;
C. 609 Caparini ed altri: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992; (RIUNITE I E III);

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C. 610 Caparini ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali;
C. 627 Binetti ed abb.: Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab;
C. 656 D'Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia;
C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi;
C. 974 Bertolini: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia;
C. 1019 Naccarato: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi;
C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia;
C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa;
C. 1221 cost. Lanzillotta: Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province;
C. 1246 Gibelli: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi;
C. 1314 Goisis e Grimoldi: Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati esterni;
C. 1320 Gregorio Fontana: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona; C. 1343 Bressa ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;
C. 1343 Bressa ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;
C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale;
C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale;
C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve; (RIUNITE I E IV);
C. 1571 cost. Commercio ed altri: Modifica all'articolo 41-ter dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernente il procedimento per la modificazione dello Statuto medesimo;
C. 1773 Di Pietro ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, nonché disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo;

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C. 2008 e abb./A.: Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (RIUNITE I e XII);
C. 2053 cost. Calderisi ed altri: Introduzione dell'articolo 107-bis della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia;
C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano e petizione popolare n. 55: per la toponomastica plurilingue nell'Alto Adige;
C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale;
C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica;
C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso/A.: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (RIUNITE I e XII);
C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri;
C. 2669 Calderisi: Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali;
C. 2840 Veltroni ed altri: Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992;
C. 3099 RAZZI ed altri: Disposizioni per l'introduzione del voto diretto mediante sistema elettronico per lo svolgimento delle elezioni e dei referendum in favore di tutti i cittadini italiani residenti all'estero;
C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;
C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero;
C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
C. 3286 Siragusa: Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004;
C. 3388 Vassallo ed altri: Modifiche agli articoli 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;
C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata;
C. 3572 Reguzzoni ed altri: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Proposte di legge costituzionali di modifica della parte II della Costituzione.

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Indagini conoscitive:

Indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti (Scadenza 31 dicembre 2010);

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo (Scadenza 31 dicembre 2010); (RIUNITE I e III);
Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della costituzione (Scadenza 31 luglio 2010).

La presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
C. 3286 Siragusa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, presidente, non essendovi iscritti a parlare dichiara concluso l'esame preliminare. Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame è fissato alle ore 14 di martedì 20 luglio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.
C. 3593 Governo.

(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 10).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.
C. 3594 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 11).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Atto n. 226.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono pervenuti i rilievi sul provvedimento in esame della V e dell'VIII Commissione. Fa inoltre presente che le Commissioni IX e X sono riunite per l'espressione dei propri rilievi.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel richiamare quanto emerso nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, sottolinea preliminarmente come andrà valutato in futuro se e in che misura il principio dell'indizione della gara sarà effettivamente rispettato sulla base di quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 o se i meccanismi di elusione lo renderanno cogente solo sulla carta. Al contempo, sottolinea come alla base del suddetto articolo 23-bis

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dovrebbe esservi una scelta di politica industriale che consideri in primo luogo il percorso di crescita delle grandi società di gestione dei servizi pubblici, consentendo loro anche di divenire competitor a livello europeo.
Per quanto riguarda, quindi, le previsioni volte ad incentivare le società quotate sul mercato, rileva come nell'attuale formulazione del testo si faccia riferimento a quelle già quotate e non ad un incentivo alla quotazione. Il rischio, come prospettato da alcuni, è quello di definire solo una «norma fotografia».
Auspica poi che sul tema della regolazione si tenga conto degli utili contributi emersi nel corso dell'audizione.
Passando all'articolato dello schema di regolamento in esame, si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, che esclude alcune categorie dall'applicazione del regolamento in discussione. Sottolinea tuttavia che il comma 1 dell'articolo 23-bis non prevede tale esclusione stabilendo piuttosto che sono fatte salve le disposizioni legislative di settore. Ritiene pertanto che lo schema di regolamento sia contra legem, poiché dispone l'esclusione di importanti settori dal suo ambito di applicazione, in contrasto con quanto stabilito dalla legge.
Invita pertanto il ministro ad un chiarimento sull'ambito di applicazione del regolamento. Ricorda che la nozione di rilevanza economica è subentrata a quella di rilevanza industriale: si chiede quindi se, come sarebbe immaginabile, nel regolamento in esame devono intendersi ricompresi anche i settori sanitari o quelli socio-assistenziali. Rileva tuttavia che in molti casi i servizi sanitari sono gestiti senza affidamenti mediante gara e senza meccanismi di trasparenza del mercato.
Per quanto attiene all'articolo 3, rileva come venga sbrigativamente risolta la questione dei conflitti di interesse con quanto stabilito dalla lettera e) del comma 3, in cui si richiede che il bando di gara o la lettera di invito prevedano che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia. Ritiene riduttiva tale previsione insufficiente, tanto più che questa parte doveva essere il cuore innovativo della riforma.
Evidenzia come un altro punto risolto in maniera insoddisfacente dal provvedimento in esame attiene alla questione della determinazione del socio privato. Ricorda infatti che la lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 stabilisce che il bando di gara o la lettera di invito assicurino che il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifichi, si proceda ad un nuovo affidamento. È a suo avviso necessario chiarire il riferimento agli specifici compiti, che dovrebbero essere connessi alla missione industriale della società. La finalità è infatti quella di coinvolgere soci privati con un know how tecnico specifico.
Ritiene inoltre carente la previsione del comma 5 dell'articolo 4, che non tiene conto del ruolo degli utenti e dei consumatori e del principio di sussidiarietà orizzontale. Richiama, al riguardo, quanto definito in sede di approvazione del disegno di legge C. 3118, collegato alla manovra di finanza pubblica.
Si sofferma quindi sull'articolo 4, che rischia, per come è formulato, di svuotare il provvedimento. Anche nel corso delle audizioni è stato infatti evidenziato che la doppia soglia prevista al comma 1 rischia di sottrarre al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampi ambiti. È invece importante consentire che siano messe a gara gestioni anche piccole coinvolgendo le piccole e medie imprese che possono svolgere sul territorio una funzione importante.
Chiede quindi al ministro gli intendimenti riguardo all'articolo 5, che attiene all'obbligo di assoggettamento al patto di stabilità interno.
Ritiene inoltre che sarebbero necessarie disposizioni più stringenti per quanto riguarda le norme pubblicistiche, anche alla luce del moltiplicarsi delle società pubbliche negli ultimi anni per varie ragioni.

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Per quanto riguarda l'articolo 10, che disciplina la cessione dei beni in caso di subentro e l'ammortamento, ricorda come in audizione sia stata segnalata l'esigenza di evitare incongruità tenendo conto dei tempi di ammortamento.
Auspica che si tenga conto di tali osservazioni per migliorare il testo in esame. Ricorda inoltre che il ministro non ha adempiuto ad un impegno assunto in sede parlamentare che riguardava l'istituzione di un'autorità per i servizi idrici. Se si vuole infatti liberalizzare è necessario prevedere l'istituzione di un'autorità che consenta la piena realizzazione di tale percorso, evitando il consolidamento delle situazioni in essere con rinnovi delle società in house.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel soffermarsi sull'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, ritiene corretta l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel parere espresso sul provvedimento in titolo ed auspica che la Commissione ed il Governo ne tengano conto.
Per quanto riguarda l'assunzione di personale, evidenzia come la disciplina legislativa non contenga la distinzione tra società in house e società miste. In merito al comma 8 dell'articolo 8, che stabilisce che nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso, ritiene tale disposizione contraddittoria rispetto ad una logica di sviluppo della concorrenza. Ritiene sia necessaria una bussola da seguire: nel momento in cui si pongono come parametri il merito e l'efficienza, questi non possono essere poi contraddetti. Per le questioni che attengono ai piccoli comuni, vi sono strumenti che si possono utilizzare tra cui la figura dell'amministratore professionale indipendente, nominato con procedure concorsuali, già diffusa negli ordini e nelle università.
Fa presente che il suo gruppo ritiene che la norma di delegificazione e lo schema di regolamento in esame costituiscano un passo incompleto ma comunque un passo in avanti. Sottolinea, come già evidenziato presso la X Commissione, che la grande carenza riguarda il settore dei servizi idrici. La liberalizzazione costituisce infatti un percorso importante e positivo ma occorre che vi sia un'autorità di settore. Evidenzia come l'acqua abbia un grande rilievo pubblicistico ma occorre affermare il principio che essa possa essere affidata anche a privati, purché a determinate condizioni.

Doris LO MORO (PD) si sofferma preliminarmente sull'opportunità di inserire nel testo in esame una clausola che, come evidenziato nel dibattito svolto nella seduta di ieri, preveda opportune garanzie per i dipendenti delle società pubbliche che, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, debbano cessare la gestione del servizio pubblico.
Evidenzia poi che quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 8 non sembra ragionevole nell'ambito della distinzione tra funzione di regolazione e gestione. Al contempo, tale norma si applica solo ad un certo tipo di società.
Richiama la relazione svolta dal relatore Vanalli che è parsa aperta alla discussione, senza posizioni preconcette. Rileva, come considerazione di fondo, che rispetto al provvedimento in esame - così come è avvenuto nel corso delle audizioni svolte - si può cercare di migliorare il testo ovvero porsi domande di fondo sulla logica stessa della riforma interrogandosi su altre possibili strade da seguire.
Come evidenziato dal suo gruppo nel corso della discussione in Assemblea sull'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il rischio è quello di andare verso una direzione che non è quella della liberalizzazione quanto piuttosto della privatizzazione. Ritiene che il regolamento in esame abbia numerose forzature ed entri all'interno di scelte che dovrebbero essere affidate alle regioni ed agli enti locali, sostituendo il monopolio pubblico con quello privato. Per tutelare una logica concorrenziale si rischia di dare luogo a

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una privatizzazione incontrollata che non tiene conto di investimenti fatti dai comuni.
Evidenzia peraltro come la mancata disciplina di molti aspetti rilevanti potrebbe spiegarsi con la formulazione del comma 10 del suddetto articolo 23-bis che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti su questa materia. Ricorda, ad esempio, che del criterio che riguarda la gestione in forma associata non vi è traccia nel provvedimento in esame, nonostante sia stato votato dal Parlamento. Probabilmente quindi il regolamento in esame non costituisce l'atto finale ma ad esso ne seguiranno altri. Segnala la necessità di porre una particolare tutela alle società in house, non per un particolare favor nei loro confronti, ma al fine di prendere atto dell'esistente e di assicurare adeguate forme di tutela soprattutto alle società che hanno dimostrato una gestione efficiente e che hanno effettuato investimenti con risorse pubbliche che rischiano di essere annullati.
Intende poi evidenziare come vi siano settori, quali quelli dell'acqua e dei rifiuti, di cui non va incentivato il consumo o la produzione. Occorre quindi tenere conto di tali particolarità poiché in tale ambito con una logica concorrenziale devono coesistere i principi fondamentali di tutela del bene acqua e dell'ambiente.
Si sofferma quindi sull'articolo 2, ricordando che anche nel corso della audizioni è emersa la preoccupazione che si proceda senza una strategia o una programmazione di ampio respiro, con valutazioni del momento. È invece quanto mai importante comprendere dove si vuole arrivare. Per quanto riguarda l'articolo 3, rileva che gli ordini del giorno di cui - come evidenziato anche nella relazione illustrativa - si è tenuto conto sono tutti presentati da gruppi della maggioranza mentre non vi è traccia di quelli delle opposizioni accettate dal Governo. Per quanto riguarda in particolare la lettera d) del comma 3, considerato che non è stata prevista l'istituzione di una autorità di settore, si può valutare se in attesa di ciò sia ipotizzabile un rafforzamento del ruolo del Nucleo di consulenza per l'attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), così che vi sia un soggetto che svolge un ruolo di raccordo e consulenza. Auspica inoltre che nel parere della Commissione si evidenzi coma al comma 3 dell'articolo 3 sarebbe necessaria un'integrazione concernente la necessità di introdurre specifiche carte di servizio, nonché una clausola di garanzia per i lavoratori, su cui si è soffermata in precedenza.
Richiama quanto evidenziato dalla collega Lanzillotta in ordine alla necessità di chiarire in cosa consistano i «compiti operativi» di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3. Ritiene poi particolarmente preoccupante quanto stabilito alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 3, che prevede che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgono di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie. Si tratta di elementi importanti ma occorre tenere conto di una esigenza di bilanciamento, non potendosi non considerare elementi come il valore delle quote societarie, essendovi altrimenti il rischio di una svendita a prezzi non di mercato.
Richiama poi quanto emerso nel dibattito con riferimento al parere dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ed all'articolo 8, comma 8, di cui non condivide la formulazione.
Ritiene, inoltre, necessario estendere le procedure di cui al comma 9 a tutte le forme di affidamento, essendo necessario che l'organo di revisione venga coinvolto non solo se l'affidatario è pubblico o misto, ma in ogni caso, visto che occorre sempre esercitare una vigilanza sulle modalità con cui sono spese le risorse che l'ente impegna per il servizio.
Infine, sottolinea l'opportunità di introdurre specifiche previsioni con riferimento a quanto disposto dal comma 1, lettera d) dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, prevedendo che le procedure ivi previste vengano concordate dalle singole amministrazioni con il Ministro dell'economia e delle finanze e che la valutazione delle offerte venga svolta da una Commissione

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composta a maggioranza da membri designati dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze. La ratio della disposizione, perfettamente coerente con l'impianto complessivo delle disposizioni contenute nella legge di autorizzazione e altresì attuativa di un ordine del giorno accolto dal governo in sede parlamentare, è di porre il Ministero dell'economia e delle finanze in una posizione di assistenza tecnica agli enti che privatizzano importanti asset quotati in borsa.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) ricorda come nel dibattito e nelle audizioni svolte siano stati evidenziati profili che attengono a punti di vista soggettivi ed oggettivi in relazione allo schema di regolamento di delegificazione in esame; occorre peraltro tenere conto che, con ampio respiro, il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti con le finalità ivi previste.
Per quanto riguarda i rilievi critici formulati rispetto ad una impostazione che appare di privatizzazione più che di liberalizzazione, ricorda come la questione vada inserita nel percorso normativo che ha definito nel tempo la materia, passando dall'impostazione dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a quanto stabilito successivamente dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, quindi, dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009. Da ciò deriva come la disciplina definita sulla base della normativa dell'Unione europea parte dal presupposto per cui la liberalizzazione passa attraverso l'identificazione netta della natura del contraente. In tal senso si è operato approvando il testo del suddetto articolo 23-bis, che tiene conto degli elementi della continuità e della omogeneità.
Per quanto attiene all'evocata nascita di una nuova autorità, evidenzia come il Governo stia approfondendo la questione, ma occorre tenere conto del fatto che allo stato già esistono numerose autorità indipendenti. Ricorda inoltre che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas aveva un settore operativo dedicato proprio ai servizi pubblici.
Rileva come mai come in questo momento vi siano criteri ben definiti sulla materia, disciplinati dalla normativa dell'Unione europea, dalla legislazione nazionale e dal modo in cui le autorità di settore regolamenteranno la materia.
Per quanto riguarda la disciplina dei settori esclusi, ricorda come il mondo dei servizi pubblici locali non si esaurisca con il regolamento in esame ed è opportuno che la gestione avvenga secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, richiedendo al contempo ambiti di unitarietà richiamati dalla consolidata giurisprudenza in materia.
Nel ringraziare il relatore Vanalli per avere evidenziato alcuni elementi di riflessione nella relazione svolta, richiama in particolare la questione della doppia soglia prevista dall'articolo 4 che, se non rivista, rischia di aumentare la frammentazione. Da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato vi è comunque già grande attenzione rispetto ai servizi pubblici ed è certa che il Governo saprà definire i necessari criteri di omogeneità. Preannuncia quindi una valutazione favorevole del proprio gruppo rispetto al provvedimento in esame.

Luciano DUSSIN (LNP) esprime una valutazione favorevole, a nome del proprio gruppo, sullo schema di regolamento in esame seppure senza grandi entusiasmi.
Ritiene che la normativa dell'Unione europea non debba essere presa come verità assoluta, considerato che sovente ha inquinato l'economia del continente. Sottolinea infatti coma una cosa sia l'enunciazione di principi, altro sono invece interventi che danno luogo a squilibri. Ritiene infatti che se l'economia europea sta subendo una forte crisi, è anche perché, di fatto, ogni Paese ha poi applicato liberamente i principi definiti in sede comunitaria. Alcuni addirittura procedono autonomamente, come avviene per l'euro o per la materia di immigrazione.

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Rileva come la normativa italiana stia sempre più cercando di disciplinare specifici comportamenti degli amministratori degli enti locali con norme di carattere generale. Ciò non sempre consente di ottenere risultati positivi, poiché occorrerebbe piuttosto individuare forme premianti per chi ha dimostrato di saper gestire positivamente, sanzionando invece chi ha dato luogo, tanto più se per colpa, a risultati negativi. Rileva che dalla stessa Carta costituzionale emergono i principi di sana gestione e di intervento sostitutivo dello Stato.
Ritiene che occorrano pertanto azioni mirate piuttosto che ridondanti modifiche normative imposte dall'Unione europea, che creano confusione ed incertezza per chi ha compiti di gestione in sede locale, rappresentando un freno rispetto a politiche volte a rispondere adeguatamente alle necessità dei cittadini.
Invita pertanto a prevedere principi di carattere generale, tenendo conto anche di ciò che è consentito dalla legislazione vigente poiché, se si vuole disciplinare ogni singolo aspetto, si rischia di bloccare chi sta svolgendo positivamente i compiti di gestione.

Il ministro Raffaele FITTO, nel prendere atto delle questioni evidenziate nel corso del dibattito, intende svolgere in questa sede una riflessione di carattere generale sulle questioni di maggiore rilievo poste riguardo alle misure che il Governo deve assumere su un tema decisivo qual è quello della regolazione.
Preliminarmente, non concorda con quanti hanno ritenuto lo schema di regolamento in esame contra legem: richiama in proposito l'ampio lavoro svolto e il parere reso dal Consiglio di Stato. Sottolinea come il testo in esame sia stato elaborato sulla base dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, tenendo conto delle modifiche che si è ritenuto necessario apportare con l'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, approvato dopo un ampio confronto parlamentare. Respinge quindi fermamente ogni riferimento alla mancata coerenza tra lo schema di regolamento in esame e la normativa legislativa di riferimento.
Fa presente come sia a tutti nota la complessità del percorso in atto, che tocca molte sensibilità, come dimostra anche il fatto che precedenti tentativi di disciplinare la materia non sono stati alla fine portati a compimento. Sottolinea come oggi, non senza difficoltà, si è riusciti ad individuare importanti punti di equilibrio nell'ambito di una riforma del settore che tiene conto della normativa dell'Unione europea.
Rileva come lo schema di regolamento in esame non si estende in egual modo su tutti gli ambiti, tenendo in considerazione i necessari elementi di specificità.
Per quanto riguarda la questione del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 5, ritiene che la riflessione vada svolta tenendo conto anche di quante amministrazioni lo hanno sforato ricorrendo a società in house e mettendo poi in grave difficoltà i bilanci degli enti locali.
Si sofferma quindi sul tema della regolazione, su cui si è avviata una importante riflessione nell'ambito del Governo. In proposito, dispiace che la polemica si sia di fatto spostata sulla proprietà pubblica o privata dell'acqua. In tale modo si rischia di allontanarsi dal cuore della discussione. Per quanto riguarda i settori esclusi, mentre è evidente che l'energia elettrica, ad esempio, non può essere considerata come un servizio pubblico locale, vi sono altri settori completamente differenti rispetto a contenuti e modalità di regolazione dei servizi pubblici locali, che includono settori come il verde pubblico e la gestione cimiteriale che hanno un grande rilievo in ambito locale.
Sottolinea come la scelta del Governo sia intervenuta per interrompere una logica di monopolio pubblico che ha prodotto nel tempo molti disservizi. Ricorda che nell'ambito del dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009 fu recepito in modo chiaro un emendamento del Partito democratico che specificava che la proprietà dell'acqua rimaneva pubblica. Si trattava di una

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questione chiaramente definita e si chiede pertanto per quali ragioni il tema della proprietà pubblica dell'acqua sia stato posto solo dopo la discussione dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
Ritiene che il tema della regolamentazione sia di grande rilievo e che ci si trovi di fronte a tre possibili soluzioni da affrontare con urgenza, entro il mese di settembre, al fine di evitare strumentalizzazioni e di individuare norme condivise. Evidenzia come la prima soluzione riguarderebbe l'istituzione di un'autorità sui servizi pubblici: su tale ipotesi vi è la necessità di compiere una attenta valutazione sull'opportunità in questa fase e di fronte all'opinione pubblica di istituire una nuova autorità. La seconda soluzione riguarderebbe l'istituzione di una specifica sezione nell'ambito di altre autorità già operanti, quale in particolare l'Autorità dell'energia e del gas. Ciò richiederebbe una regolazione dei rapporti con le regioni e gli enti locali. La terza soluzione porterebbe ad individuare nella Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI) un luogo di composizione dei vari livelli coinvolti. Tale soluzione peraltro non avrebbe la valenza e l'efficacia di un intervento posto in essere da un'autorità indipendente.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti i rilievi della IX Commissione e della X Commissione sul provvedimento in esame. Avverte inoltre che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 12) e che il gruppo del PD ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 13).

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, illustra la proposta di parere formulata. Per quanto riguarda gli interventi svolti dai rappresentanti del gruppo del Partito democratico, prende atto che vi è una contrarietà di fondo rispetto all'impostazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Auspica comunque che alcuni dei rilievi formulati nella proposta di parere trovino condivisione anche da parte dell'opposizione, fermo restando che una serie di profili critici evidenziati non possono essere risolti nell'ambito dello schema di regolamento in esame.
Per tale ragione, in più parti della proposta di parere si suggerisce l'opportunità di intervenire, con successivi provvedimenti legislativi, per rivedere alcuni aspetti del suddetto articolo 23-bis, in una logica costruttiva e di miglioramento.
Richiama quindi gli elementi evidenziati nella proposta di parere, a partire dall'esigenza di individuare forme di garanzia per i dipendenti delle società pubbliche che debbano cessare la gestione del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 23-bis. Al riguardo, occorre evitare conseguenze negative in termini di tutela della concorrenza ed impatto dei bilanci degli enti pubblici, considerato che in passato, per sfuggire al patto di stabilità, sono state costituite numerose società e che in alcuni casi i contratti stabiliscono il rientro del personale nell'ambito dell'ente locale in caso di cessazione del servizio.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo per dichiarazioni di voto, richiama quanto evidenziato dal collega Mantini e sottolinea, in particolare, il modo affrettato con cui si sta procedendo nell'esame del provvedimento in titolo. Nel corso del dibattito sono emersi profili che richiedevano ampio approfondimento, come le questioni che attengono al servizio idrico. Si è deciso invece di procedere senza ulteriori riflessioni alla votazione del parere da parte della Commissione. Ritiene invece che il richiamo, contenuto nella proposta di parere, all'opportunità di adottare successivi provvedimenti che rivedano l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 sia la prova che non vi è piena convinzione rispetto all'impianto normativo voluto dal Governo.
Chiede quindi al ministro di chiarire se intenda recepire i rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore.

Il ministro Raffaele FITTO fa presente che, rispetto all'auspicio di intervenire con successivi provvedimenti per rivedere alcuni

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profili dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, si potrà individuare nel prosieguo la sede idonea per valutare tali interventi legislativi tenendo conto di tutti gli aspetti sollevati.
In questa sede, che riguarda l'attuazione da dare alle norme vigenti, esprime piena disponibilità a valutare attentamente le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore. Esprime inoltre sin d'ora il proprio impegno a recepire la prima condizione formulata, relativa alla soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4. Si riserva, infine, di svolgere adeguati approfondimenti sulle altre condizioni contenute nella proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa sarà approvata, risulterà preclusa la proposta alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.
Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.