CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1° luglio 2010
347.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
COMUNICATO
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Giovedì 1o luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Comunicazioni del Presidente.

Gianfranco FINI, Presidente, precisa di avere convocato la Giunta per fare il punto su due questioni che richiedono una sollecita definizione, ossia gli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge di riforma della contabilità (31 dicembre 2009, n. 196) e la previsione della possibilità di ricorso all'Assemblea in ordine al parere sulla verifica della sussidiarietà sui progetti di atti legislativi comunitari.
La riforma della legge di contabilità pone infatti l'esigenza di un adeguamento della disciplina regolamentare con riferimento ad una pluralità di aspetti, su cui hanno concordato tutti i gruppi parlamentari intervenuti nella discussione della legge in Assemblea (nelle sedute del 9, 10 e 11 novembre 2009): la stessa è stata sottolineata in modo particolare dal relatore, onorevole Leone, e dal Presidente della Commissione bilancio, onorevole Giancarlo Giorgetti, che hanno collegato l'efficace realizzazione degli obiettivi contenuti nella riforma legislativa ad una revisione delle procedure parlamentari.
Riassume quindi gli aspetti principali della riforma che vengono in rilievo:
1) la legge ha modificato gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio, sostituendo, in particolare, la decisione di finanza pubblica al documento di programmazione economico-finanziaria e la legge di stabilità alla legge finanziaria e disciplinando i contenuti della nota di aggiornamento alla decisione di finanza pubblica. Si tratta di verificare se le attuali procedure regolamentari siano adattabili a tali nuovi strumenti, salvo modifiche terminologiche, ovvero se siano necessarie nuove regole e dunque occorra porre mano a modifiche regolamentari;
2) sono stati spostati in avanti alcuni termini relativi al ciclo annuale di bilancio (in particolare, il termine di presentazione dello schema di decisione di finanza pubblica, fissato al 15 settembre; il termine di presentazione del disegno di legge di stabilità e di quello di bilancio, fissato al 15 ottobre; i disegni di legge collegati, da presentare entro il mese di febbraio): si tratta quindi di valutare gli effetti di tali nuovi termini in particolare sulla sessione di bilancio;
3) la legge di riforma introduce nuove, più penetranti modalità di controllo parlamentare. In particolare, si prevede la trasmissione alle Camere da parte del Governo, almeno quindici giorni prima della data di presentazione concordata in

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sede europea, dell'aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea; si attribuisce alle Camere il controllo sull'attuazione della riforma della contabilità, con la possibilità per le Commissioni competenti di formulare osservazioni e valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica; si prefigura la possibilità di un'ulteriore estensione, da parte dei Regolamenti parlamentari, dei casi di obbligo di presentazione della relazione tecnica da parte del Governo; si stabilisce che, ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera e il Senato hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. Si tratta dunque di definire gli strumenti procedurali per consentire l'esercizio di tali compiti, in funzione della massima efficacia del controllo parlamentare;
4) a questo ultimo riguardo, ritiene particolarmente significativa la previsione legislativa (articolo 4, comma 2) in base alla quale le due Camere, previa intesa fra i rispettivi Presidenti, svolgono congiuntamente attività istruttorie utili al controllo parlamentare e potenziano così la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica, favorendo la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico. Al proposito si tratta di definire il contenuto di tali intese con l'altro ramo del Parlamento e svolgere altresì una riflessione sull'opportunità che tale metodo sia esteso anche ad altre attività istruttorie e conoscitive al fine di creare sempre maggiori sinergie fra i competenti organi dei due rami del Parlamento, a fini di economia procedurale ed in funzione di un uso più efficiente e razionale delle risorse.

Sottolinea come nella sede del Comitato tecnico istituito presso la Commissione bilancio al fine di valutare le conseguenze sul piano regolamentare della legge n. 196 sia stato svolto, su tutti i temi indicati, un lavoro istruttorio conclusosi con una relazione, ora a disposizione dei membri della Giunta.
Quanto alla seconda questione, ricorda che il 6 ottobre 2009, su proposta dei relatori, onorevoli Bressa e Calderisi, la Giunta per il Regolamento ha approvato un parere su alcune questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera e le Istituzioni europee. In quella sede era stata rilevata l'esigenza di rivalutare, una volta entrato in vigore il Trattato di Lisbona, la procedura sperimentale introdotta per consentire l'esame dei profili di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi comunitari: ciò «soprattutto al fine di verificare la possibilità, in presenza di talune circostanze, di investire l'Assemblea della decisione sulla sussidiarietà». Tale possibilità era stata prefigurata - data la rilevanza degli effetti che i pareri contrari sono suscettibili di determinare sul processo decisionale europeo - quando ne faccia richiesta un quorum qualificato di deputati o di membri della Commissione o il Governo ovvero in tutti i casi in cui il parere della XIV Commissione sia contrario alla conformità dell'atto al principio di sussidiarietà.
Ricorda altresì che resta ancora da definire la procedura parlamentare per l'applicazione delle disposizioni del Trattato che conferiscono ai Parlamenti nazionali la facoltà di opporsi ad una decisione comunitaria (revisione semplificata del Trattato; aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali), su cui peraltro occorre procedere in sintonia con il Senato.
Su entrambi i temi chiede di conoscere l'opinione dei componenti della Giunta in ordine ai tempi ed alle modalità con cui procedere, in particolare al fine di valutare se pervenire a schemi procedurali sperimentali (come fatto anche recentemente con riguardo alle procedure di collegamento con l'Unione europea e ai compiti del Comitato per la legislazione), da trasfondere in apposite norme regolamentari

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solo in un secondo momento; ovvero se procedere subito a riforme del Regolamento. Ritiene inoltre importante stabilire un calendario delle prossime scadenze di lavoro della Giunta su questi temi in modo da concludere l'istruttoria in tempi rapidi. Ciò in particolare con riferimento agli adeguamenti conseguenti alla legge n. 196, dato che il termine per la presentazione dello schema di decisione di finanza pubblica cade il prossimo 15 settembre: è dunque necessario che la Camera si doti tempestivamente delle conseguenti procedure.
In conclusione, nell'invitare i relatori sulle questioni attinenti alle procedure comunitarie, onorevoli Bressa e Calderisi, a riferire alla Giunta sugli esiti della loro istruttoria, ritiene opportuno affidare l'incarico di svolgere i necessari approfondimenti sul tema degli adeguamenti regolamentari alla legge di contabilità agli onorevoli Leone e Sereni, al fine di riconvocare orientativamente la Giunta fra due settimane per ascoltarne le proposte e discuterle.

Antonio LEONE, soffermandosi sulla questione relativa agli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge di riforma della contabilità, sottolinea come la relazione trasmessa dal Comitato istituito presso la Commissione bilancio, ancorché non formulata in termini di proposta di modifica regolamentare, costituisca una utile base di partenza per la riflessione. Ritiene in proposito opportuno prefigurare un percorso di adeguamento in due fasi. Per la prima fase - relativa sostanzialmente alla prossima sessione di bilancio - si potrebbe provvedere alla predisposizione di un parere della Giunta volto ad introdurre i correttivi necessari a consentire alla Camera di esaminare la decisione di finanza pubblica e ad affrontare la sessione di bilancio. Ritiene che per la definizione del parere in Giunta dovrebbe prevedersi, ove il Presidente concordi, un termine molto stretto, che non dovrebbe oltrepassare il 31 luglio.
In una seconda fase - da avviare anch'essa subito, ma con l'obiettivo realistico di concluderla in tempi un po' più lunghi, sufficienti a consentire un adeguato approfondimento dei temi - si potrebbe predisporre una complessiva ipotesi di riforma del Regolamento in materia, che possa mettere a frutto il complesso delle potenzialità della legge n. 196 e nella cui istruttoria si potrà anche fare tesoro della prima esperienza applicativa, data appunto dalla prossima sessione di bilancio, valutando le questioni che si saranno poste concretamente sul campo, e prevedendo il necessario raccordo con il Senato.

Gianclaudio BRESSA, relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, conviene sull'urgenza di individuare una soluzione alle tematiche proposte dal Presidente.
Quanto al tema della contabilità, concorda sulla proposta metodologica dell'onorevole Leone, che affianca allo studio delle riforme una utile, preliminare fase sperimentale: si tratta infatti di un metodo prudente, data la rilevanza del tema, ed anche considerando che il Governo, pur in presenza di una riforma della legge di contabilità che ha ridisegnato strumenti e tempi del ciclo annuale finanziario, non ha mancato di comportarsi, nel varare la manovra estiva, come se nessuna riforma fosse stata approvata.
Diverso è lo stato delle cose quanto alle questioni relative alle procedure di raccordo tra la Camera e le Istituzioni europee, su cui i tempi sono maturi per una rapida definizione, eventualmente anche a livello regolamentare. Comunica che, d'accordo con il collega Calderisi, è stata compiuta l'istruttoria ad essi demandata e predisposta una proposta su alcune delle ulteriori tematiche rimaste aperte.

Giuseppe CALDERISI, relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, ricorda come nella riunione del 6 ottobre 2009, la Giunta non avesse ritenuto che, allo stato, potesse essere anticipata la definizione delle procedure parlamentari per l'applicazione

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delle disposizioni che conferiscono ai Parlamenti nazionali la facoltà di opporsi ad una decisione comunitaria (in materia di revisione semplificata del Trattato europeo di cui all'articolo 48, punto 7, del Trattato sull'UE, o sulle proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, di cui all'articolo 81 del testo consolidato del Trattato sul funzionamento UE). Si tratterà in proposito di valutare quale disciplina adottare, tenendo anche conto degli orientamenti che saranno assunti in proposito dal Senato: nella relazione depositata agli atti della Giunta il 6 ottobre 2009 erano stati anticipati i principali temi di analisi, cui rimanda. Ritiene che, ove i colleghi concordino, i relatori potrebbero procedere agli ulteriori approfondimenti della questione, anche assumendo a tal fine gli opportuni contatti con la Giunta del Senato.
Altro aspetto che resta da esaminare è la disciplina procedurale per il ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà (a norma del quale la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste dall'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo Parlamento nazionale o di una Camera di detto Parlamento nazionale). Come chiarito nella stessa relazione depositata il 6 ottobre scorso, che prefigurava comunque le questioni da affrontare al riguardo, occorre però preliminarmente un intervento legislativo che chiarisca le modalità della trasmissione del ricorso da parte dello Stato e di rappresentanza in giudizio. Il Governo - in particolare nell'audizione del ministro Ronchi presso il Comitato per la legislazione nella seduta dell'11 maggio scorso - ha annunciato che è in corso di predisposizione un disegno di legge di modifica complessiva della legge n. 11 del 2005, in relazione alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona: nell'ambito di tale disegno di legge troverà collocazione tale disciplina.
Quanto invece alla verifica della possibilità, in presenza di talune circostanze, di investire l'Assemblea della decisione sulla sussidiarietà, richiamata dal Presidente nella sua introduzione, citando la riserva a tal proposito formulata nel parere del 6 ottobre scorso, sottolinea come sia stata dai relatori ipotizzata una integrazione del parere medesimo al fine di dotare la Camera di una disciplina procedurale specifica. Nel dare conto del contenuto di tale proposta, precisa che essa presuppone che oggetto di rimessione all'Assemblea possano essere soltanto le decisioni negative in materia di sussidiarietà (ossia quelle che, come recita l'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà, consistono in un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà), data la rilevanza che ad esse attribuisce il Trattato di Lisbona ed ai relativi effetti sulle procedure decisionali europee (i cosiddetti cartellini giallo e arancione).
La rimessione all'Assemblea potrebbe essere chiesta dagli stessi soggetti abilitati a chiedere la rimessione dei progetti di legge assegnati in sede legislativa, cioè il Governo, un quinto dei componenti della Commissione (ovvero rappresentanti dei Gruppi in Commissione di pari consistenza numerica) e un decimo dei componenti dell'Assemblea (ovvero Presidenti di Gruppi di pari consistenza numerica).
Poiché l'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà prevede, per la trasmissione del parere motivato, il termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, entro tale termine si deve concludere l'intero procedimento alla Camera: secondo la proposta formulata, al fine di consentire ai soggetti legittimati di presentare il ricorso e all'Assemblea di esaminare utilmente la questione, la XIV

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Commissione dovrebbe concludere la verifica della sussidiarietà entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo comunitario, eventualmente prorogabili di cinque, mentre la richiesta di rimessione all'Aula dovrebbe essere avanzata entro le quarantotto ore successive. In tal modo residuerebbero due settimane a disposizione dell'Assemblea.
Rileva che nel calendario dei lavori dovrebbe essere sempre presente una clausola volta a consentire al Presidente della Camera di iscrivere le decisioni in materia di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea (analogamente a quanto attualmente avviene per le ratifiche e per i documenti in materia di insindacabilità), in termini compatibili con quelli imposti dal Trattato di Lisbona.
Quanto alla discussione in Assemblea, dopo l'intervento del relatore (per dieci minuti) e quello degli eventuali relatori di minoranza (per cinque minuti ciascuno), potrebbe darsi la parola al Governo (per dieci minuti) e quindi ad un rappresentante per Gruppo (per cinque minuti); dovrebbe essere altresì riservato un tempo, stabilito dal Presidente, per gli interventi dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto. Non si darebbe luogo a dichiarazioni di voto. Ove ne venisse fatta richiesta, dovrebbe essere ammesso il voto nominale con procedimento elettronico.
Non dovrebbero essere ammesse né questioni pregiudiziali né sospensive, data la necessità di pronunciarsi entro un termine breve e perentorio. Inoltre, considerato l'oggetto della discussione, ossia il parere motivato della XIV Commissione, non dovrebbero ammettersi emendamenti, richieste di votazione per parti separate e ordini del giorno.
Sembrerebbe invece ammissibile una richiesta di rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dal Trattato di Lisbona. In tal caso, dovrebbe ammettersi la possibilità, una volta concluso il riesame della questione da parte della XIV Commissione e se fosse confermata la decisione negativa sulla sussidiarietà, di un'autonoma impugnazione della nuova decisione assunta dalla Commissione entro termini che, ove necessario, potrebbero essere appositamente stabiliti dal Presidente della Camera.
Ad avviso dei relatori, sarebbe inoltre opportuno prevedere che, conformemente alla ratio delle previsioni del Trattato, alle Istituzioni europee siano inviate, da parte della Presidenza della Camera, solo le decisioni negative in materia di sussidiarietà, ossia le sole decisioni dalle quali conseguono gli effetti previsti dal Trattato sul processo decisionale comunitario. In pratica, si tratterà del documento approvato dalla XIV Commissione come, eventualmente, confermato dall'Assemblea (ove ne sia stato promosso il riesame e sia stata confermata la valutazione negativa della Commissione). Per la eventuale trasmissione di una decisione favorevole occorrerebbe invece una espressa richiesta da parte della XIV Commissione.
Altra questione esaminata nell'istruttoria compiuta riguarda la parte del parere del 6 ottobre scorso che ha previsto che, «in via sperimentale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 126-ter del Regolamento, l'esame della relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si svolge separatamente da quello del disegno di legge comunitaria. Quanto al procedimento, si applica comunque, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 126-ter».
Ora, la legge 4 giugno 2010, n. 96, reca una novella dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, che sdoppia la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in due distinte relazioni, una di carattere programmatico, da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e l'altra di carattere consuntivo, da presentare entro il 31 gennaio, assieme al disegno di legge comunitaria: si tratta dunque di stabilire la procedura di esame delle suddette relazioni; in particolare la relazione programmatica potrebbe essere oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio

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2000; mentre la relazione a consuntivo potrebbe essere oggetto di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto regolamentare vigente.

Dopo che Gianfranco FINI, Presidente, ha chiesto ai relatori di specificare il rapporto tra gli interventi previsti in Assemblea e la mancata previsione di dichiarazioni di voto cui si è fatto riferimento nella relazione, Giuseppe CALDERISI, relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, chiarisce che con la discussione limitata davanti all'Assemblea sul parere contrario della Commissione si prevede comunque l'intervento di un deputato per Gruppo e di un deputato per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto secondo modalità stabilite dalla Presidenza; in tal modo ciascuna forza politica, nell'ambito di una discussione limitata, avrà modo di esporre la propria posizione sull'oggetto della votazione che è definito dalla pronuncia della Commissione, senza sostanzialmente duplicare gli interventi.

Luca VOLONTÈ, nel dichiarare preliminarmente di condividere il percorso metodologico prospettato dal presidente Leone quanto alle riforme regolamentari legate alla nuova legge sulla contabilità dello Stato, desidera soffermarsi su alcuni punti della relazione riguardante la procedura d'Assemblea relativamente ai pareri sulla sussidiarietà, tema che ritiene comunque meritevole di una soluzione in tempi rapidi. Nel riservarsi un ulteriore approfondimento dei contenuti della proposta dei relatori, un primo punto sul quale richiama l'attenzione è quello dei termini: considera, infatti, eccessivo, nell'ambito di un periodo di tempo complessivamente disponibile per la Camera di cinquantasei giorni, riservarne quaranta all'esame da parte della Commissione. Bisogna, infatti, considerare, sia i tempi per la raccolta delle sottoscrizioni necessarie per investire l'Assemblea, che possono essere di estrazione traversale e non fare necessariamente capo ad un singolo Gruppo, sia quelli per la programmazione della discussione in Assemblea ed ovviamente i tempi di discussione in Aula, che devono essere giustamente commisurati alla rilevanza di questo tipo di dibattiti; un termine, a suo avviso, congruo per la Commissione potrebbe essere di tre settimane.
Quanto agli interventi previsti, ribadisce la necessità che alla discussione in Assemblea siano riservati spazi congrui anche tenendo conto della posizione che sessantatré deputati possono aver ritenuto di esprimere, rimettendo la questione all'Assemblea, assicurando ad essi adeguata visibilità.
Ritiene, inoltre, che tale facoltà debba essere assicurata anche quando la Commissione abbia espresso parere favorevole e non solo nei casi di parere contrario: ciò anche considerando che i firmatari di una richiesta di rimessione in Assemblea potrebbero non essere componenti della XIV Commissione.

Gianclaudio BRESSA, relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, riferendosi alle questioni poste dal collega Volontè, mentre si dichiara disponibile ad una riconsiderazione delle proposte avanzate quanto alla possibilità di investire l'Assemblea anche sui pareri favorevoli e all'estensione degli interventi previsti nel corso del dibattito, anche nella forma delle dichiarazioni di voto - escludendo comunque la possibilità di un utilizzo ostruzionistico della procedura - nutre assai più dubbi sulla revisione del termine per le Commissioni. Occorre, infatti, assicurare alla Commissione, chiamata a svolgere un lavoro istruttorio, un tempo congruo per gli approfondimenti e le valutazioni di merito, laddove la discussione in Assemblea assume - dopo l'esame in Commissione - un eminente valore politico, e, come tale, non richiede tempi particolarmente generosi. Il modello cui i relatori hanno pensato consente, a suo avviso, a tutte le forze politiche di esprimere la loro posizione, senza rischiare per questo strozzature del

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dibattito, dal momento che le dovute disamine avranno avuto modo di dispiegarsi compiutamente in seno alla Commissione.

Dopo che Fabio GAVA ha rilevato l'eccessiva ristrettezza del termine di quarantotto ore per promuovere la discussione in Assemblea, David FAVIA reputa che un'eccessiva stringatezza dei tempi disponibili per la discussione in Assemblea possa non rivelarsi una scelta prudente. Si interroga poi se abbia effettivamente un senso inibire la presentazione di questioni pregiudiziali e sospensive.

Gianfranco FINI, Presidente, ricorda la natura della pronuncia sulla quale la Camera è chiamata a deliberare che attiene peraltro ad una prerogativa che il Trattato di Lisbona riserva alle Assemblee parlamentari degli Stati membri, da esercitarsi entro termini perentori.

Linda LANZILLOTTA evidenzia due aspetti, a suo avviso, meritevoli di considerazione nell'ambito della procedura prospettata e cioè, da una parte, l'esigenza di prevedere un ruolo per le Commissioni di merito interessate dai progetti di atti europei e dall'altro la necessità di assicurare che la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà avvenga nella consapevolezza del ruolo e delle competenze delle Regioni.

Giuseppe CALDERISI, relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, fa presente che le proposte odierne andrebbero ad integrare il parere reso dalla Giunta lo scorso 6 ottobre 2009, che prevede già la possibilità per il relatore presso la Commissione di settore di intervenire ai lavori della XIV Commissione, nonché la possibilità che comunque la Commissione ha di interloquire, attraverso gli strumenti dell'istruttoria legislativa e attraverso le audizioni informali, con i rappresentanti delle regioni.

Gianfranco FINI, Presidente, rileva che la Giunta è chiamata ad assumere determinazioni destinate a collocarsi in un quadro istituzionale di riferimento che è in rapido mutamento, anche con riferimento all'evoluzione delle competenze delle regioni. Non è dunque allo stato né utile né possibile definire tutti gli aspetti di dettaglio di una disciplina regolamentare che, inevitabilmente, richiederà in tempi brevi ulteriori aggiustamenti in connessione con l'evoluzione in atto del complessivo sistema dei rapporti istituzionali e del ruolo dei Parlamenti nazionali in tale ambito.
Conclusivamente, rileva come l'impostazione proposta dai relatori sia stata sostanzialmente condivisa e vi sia consenso in relazione all'ulteriore previsione di consentire la rimessione all'Assemblea della decisione sulla sussidiarietà anche nei casi in cui la XIV Commissione abbia maturato un orientamento positivo in ordine alla sussidiarietà. Tale facoltà dovrebbe dunque anch'essa essere riconosciuta ai soggetti indicati dai relatori, ovvero il Governo, un quinto dei membri della Commissione o un decimo dei componenti dell'Assemblea.
Registra invece una diversità di opinioni sull'attribuzione dei tempi relativi alle varie fasi procedurali, come prospettata dai relatori.

Gianclaudio BRESSA, relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, sottolinea come la complessità del lavoro assegnato alla XIV Commissione giustifichi la previsione del termine di quaranta giorni, anche considerando il ruolo che, in tale procedura, è riconosciuto alle Commissioni permanenti. Infatti, la costruzione del procedimento di valutazione del rispetto della sussidiarietà da parte degli atti comunitari si basa sul principio secondo cui la Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata a svolgere la più ampia istruttoria possibile, sia attraverso il confronto interno sia avvalendosi della facoltà di interlocuzione con la Commissione di merito - nella persona del relatore presso la Commissione - e con le autonomie regionali. È

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evidente che ciò richiede che siano riconosciuti tempi adeguati per la fase di Commissione, mentre l'Assemblea deve solo essere la sede della formalizzazione definitiva delle scelte di voto, evitando che essa possa divenire sede di atteggiamenti ostruzionistici o dilatori su queste materie.

Luca VOLONTÈ, nel confermare la contrarietà alla previsione dei quaranta giorni per la Commissione, ribadisce che il giusto riconoscimento di spazi di partecipazione agli enti territoriali non deve però pregiudicare le esigenze politiche di quella parte dell'Assemblea - in ipotesi non inferiore al decimo dei suoi membri - che ritengono di contrastare l'orientamento prevalente formatosi nella XIV Commissione. Inoltre, il meccanismo delineato dai relatori appare poco praticabile nella parte che limita a sole quarantotto ore il termine per la formulazione della richiesta di rimessione. A suo giudizio, un simile termine non dovrebbe esser inferiore a cinque giorni.

Giuseppe CALDERISI, relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, rileva che si potrebbe computare un termine massimo di quaranta giorni. Nei successivi cinque dovrebbe essere formalizzata la richiesta di rimessione all'Assemblea. Come suggerito dalla Presidenza, a suo giudizio anche tale aspetto potrebbe essere definito in termini più certi solo dopo un periodo adeguato di sperimentazione della nuova procedura, circostanza che sconsiglia di procedere subito con modifiche regolamentari.

Luca VOLONTÈ riterrebbe preferibile limitare ulteriormente a trenta giorni il termine assegnato alla Commissione.
Infine, nel concordare sull'esigenza di effettuare una sperimentazione delle nuove procedure che vedono il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali in importanti decisioni comunitarie, ricorda che si tratta di questioni che richiedono risposte rapide ed urgenti, dettate dalla circostanza che l'Unione europea manifesta un certo attivismo normativo, anche su temi delicati quali il diritto di famiglia, su cui auspica che entrambe le Camere possano tempestivamente esprimere le proprie valutazioni, attraverso procedure fra esse concertate.

Gianfranco FINI, Presidente, rileva che la discussione di tali procedure è l'occasione per le Camere di riflettere su un fenomeno di cui forse non vi è ancora sufficiente consapevolezza. Il Trattato di Lisbona incide sul ruolo dei Parlamenti nazionali ed ha un impatto di così vasta portata che i suoi contorni non sono ancora del tutto chiari. Probabilmente, ove il Trattato fosse già stato in vigore in occasione della fase di elaborazione ed attuazione della cosiddetta «direttiva servizi», si sarebbero già potute verificare le potenzialità dei nuovi istituti relativi alla fase ascendente del diritto comunitario. È evidente dunque la necessità di provvedere sollecitamente, anche attivando gli opportuni contatti con l'altro ramo del Parlamento.
Alla luce del dibattito svolto, ritiene che possa concludersi nel senso di invitare i relatori a presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi di novità e delle valutazioni emersi nel dibattito e condivisi, che ricapitola: occorre introdurre una procedura sperimentale di rimessione all'Assemblea dei pareri concernenti il rispetto del principio di sussidiarietà, anche quando la Commissione si sia espressa in senso favorevole, ove vi sia richiesta dei soggetti legittimati, e, nel confermare il termine di quaranta giorni per la Commissione, si dovrà eliminare la possibilità della proroga di cinque giorni.

Dopo che Luca VOLONTÈ ha segnalato l'opportunità di consentire che coloro che hanno formulato tale richiesta - che potrebbero appartenere trasversalmente a più gruppi - possano avere un ruolo definito nel dibattito in Assemblea, eventualmente assumendo il ruolo di relatori di minoranza, anche se non sono membri della Commissione, Gianclaudio BRESSA, relatore sulle questioni concernenti le procedure

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di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, ipotizza di prevedere l'intervento in Assemblea anche eventualmente di un rappresentante dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea, ove questa sia avanzata di un decimo dei componenti della Camera.

Linda LANZILLOTTA osserva che l'ipotesi per cui nessun membro della Commissione faccia parte della «minoranza» che chiede di rimettere la decisione all'Assemblea potrebbe non essere puramente teorica. È noto infatti come i componenti della Commissione Politiche dell'Unione europea hanno un'impostazione più sensibile alle istanze europee di quella dei componenti delle altre Commissioni permanenti, pur appartenenti agli stessi gruppi.

Dopo che Gianclaudio BRESSA e Giuseppe CALDERISI, relatori sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, hanno accolto l'invito del Presidente a riformulare la loro proposta, che invieranno ai membri della Giunta in tempo utile per poter procedere alla sua approvazione nella prossima riunione, Gianfranco FINI, Presidente, conferma che la prossima riunione su questi temi sarà convocata fra due settimane.

Sui lavori della Giunta.

Giuseppe CALDERISI sottopone all'attenzione della Giunta l'opportunità di effettuare una riflessione sui temi trattati nelle proposte di modifica regolamentare presentate, all'inizio della legislatura, dai due maggiori gruppi parlamentari - il Partito Democratico ed il Popolo della Libertà - con particolare riferimento a quello, che ritiene più significativo, delle procedure d'urgenza, al fine di individuare una reale alternativa alla decretazione d'urgenza. Tale analisi potrebbe fondarsi sulla constatazione che il termine urgenza ricorre sia nella previsione di cui all'articolo 77 della Costituzione (relativa ai decreti-legge) sia nell'articolo 72, secondo comma, relativo alle procedure d'urgenza, e dovrebbe consentire alla Camera di dotarsi, finalmente, di quella «corsia preferenziale» richiamata già nel cosiddetto «decalogo Spadolini» del 1982.
Auspica che tale riflessione possa portare a verificare convergenze su un processo riformatore che abbia lo scopo di superare le criticità derivanti dall'utilizzo della posizione della questione di fiducia su maxiemendamenti del Governo.

Gianfranco FINI, Presidente, ricorda di avere più volte sollecitato i gruppi ad una verifica politica circa i temi su cui vi sia una sufficiente condivisione tale da rendere possibile l'avvio della relativa discussione.
Ciò fin dalla prima riunione della Giunta per il Regolamento della legislatura, il 21 maggio 2008, quando aveva lui stesso formulato l'auspicio che si possano trovare punti di convergenza, ben possibili data l'attuale composizione del Parlamento, nonostante il tema delle riforme regolamentari sia delicato per i profili politici che esso comporta. Anche in un'occasione successiva, nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2009, aveva avuto modo di precisare che quello della riforma dei Regolamenti è un tema che, presupponendo necessariamente un consenso ampio, richiede una preliminare verifica circa la sussistenza dei presupposti politici per il suo avvio e che tale verifica doveva anzitutto svolgersi, prima ancora che presso la Giunta per il Regolamento, nella sede politica per antonomasia, cioè la Conferenza dei presidenti di gruppo. In questo senso ricorda di avere conferito al Vicepresidente Leone l'incarico di verificare, con i vari gruppi e alla luce delle proposte di modifica presentate, se vi fosse la possibilità di una sollecita discussione in sede di Giunta delle proposte ritenute più urgenti e condivise. Tale istruttoria non ha peraltro, a quel che gli risulta, avuto buon esito; peraltro, ove vi siano le condizioni politiche per farlo, che auspica si possano realizzare, si potrà senz'altro riprendere la discussione.

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Dopo che Antonio LEONE ha confermato che fino ad oggi tale verifica, come è evidente anche ai colleghi dell'opposizione, non ha portato alcun risultato positivo, essendo mancata da parte dei gruppi la necessaria spinta in tal senso, Luca VOLONTÈ ritiene che sarebbe utile procedere, in sede di Giunta per il Regolamento, ad individuare preliminarmente specifiche tematiche su cui iniziare una riflessione: ricorda ad esempio che all'inizio della legislatura le forze politiche avevano condiviso alcune ipotesi di modifica, che tutti ricorderanno, comunemente utilizzate in campagna elettorale; da ultimo si è anche avanzata la proposta di disciplinare le forme di verifica della presenza dei deputati in Commissione, a suo avviso meritevole di esame.

Dopo che Giuseppe CALDERISI ricorda di avere citato, non a caso, l'esigenza di partire dalla previsione di specifiche procedure attuative dell'articolo 72, secondo comma, della Costituzione, Linda LANZILLOTTA osserva, però, come la richiamata riflessione sul tema della decretazione d'urgenza non possa prescindere da una valutazione dell'utilizzo dei decreti-legge da parte del Governo quali strumenti della manovra finanziaria in un modo che non appare certamente in linea con i principi ispiratori della riforma della legge di contabilità, pur approvata meno di un anno fa.

Gianfranco FINI, Presidente, nel rinnovare il mandato a suo tempo conferito al vicepresidente Leone, auspica che esso possa condurre ad esiti più fruttuosi.

La seduta termina alle 14.30.