CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2010

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sedi consultiva. Hanno espresso parere favorevole le Commissioni VIII (Ambiente), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Hanno espresso parere favorevole con osservazioni le Commissioni I (Affari costituzionali), X (Attività produttive) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Hanno

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espresso parere favorevole con condizioni le Commissioni VI (Finanze) e VII (Cultura). Ha espresso infine parere favorevole con condizioni e osservazioni la Commissione II (Giustizia). La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con due condizioni finalizzate al rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, e una ulteriore condizione. Fa presente di aver predisposto, in qualità di relatore, alcuni emendamenti finalizzati a recepire le condizioni e, ove possibile, anche le osservazioni formulate nei pareri espressi (vedi allegato 1).
In via preliminare avverte che due condizioni, contenute, rispettivamente, nel parere della Commissione Giustizia e nel parere della Commissione Bilancio, comporterebbero, se recepite, la modifica di parti del testo che sono state già approvate, con doppia deliberazione conforme, dalla Camera e dal Senato.
Più precisamente la Commissione Giustizia, nel suo parere, ha posto una condizione volta a modificare le disposizioni contenute nell'articolo 34 del provvedimento, che fanno rinvio, per quanto concerne l'applicazione della confisca nel caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, all'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Ricorda che la richiesta della soppressione dell'inciso con cui si fa rinvio al suddetto articolo, è motivata con il fatto che l'inciso riproduce una disposizione del vigente testo del codice della strada di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2010. La Corte costituzionale ha infatti rilevato che per effetto di tale inciso la confisca risulta qualificata come una misura di sicurezza, anziché come una sanzione accessoria, con la conseguenza di permetterne l'applicazione retroattiva anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione che ha previsto la confisca stessa. Segnala come la sentenza della Corte costituzionale sia stata depositata il 4 giugno 2010, in data successiva all'approvazione del testo in seconda lettura da parte del Senato.
La Commissione Bilancio, a sua volta, ha inserito nel proprio parere una condizione finalizzata a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con la quale si richiede di precisare, sempre con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 34, che il test antidroga sia effettuato mediante prelievo di campioni di fluido del cavo orale, vale a dire di saliva, anziché, come previsto nel testo, mediante prelievo di campioni di mucosa del cavo orale. Fa presente che, come illustrato nella premessa del parere della Commissione Bilancio, la disposizione contenuta nel testo, con la quale si demanda al personale ausiliario delle forze di polizia un accertamento sulla mucosa del cavo orale, prospetta una tipologia di accertamento che comporta lo svolgimento di un'indagine invasiva, effettuabile soltanto con strumenti particolari e in ambiente sanitario. La Commissione Bilancio rileva altresì che, per l'effettuazione del prelievo della mucosa, il personale ausiliario dovrebbe anche frequentare appositi corsi di preparazione. Per queste ragioni la disposizione, oltre ad essere nei fatti impraticabile e, nella previsione di un accertamento invasivo, di dubbia costituzionalità, risulta in contrasto con la previsione, introdotta dal Senato modificando la medesima lettera c) del comma 3 dell'articolo 34, con la quale espressamente si stabilisce che gli accertamenti in questione siano effettuati «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Sottolinea l'opportunità, sotto il profilo dell'applicabilità e dell'efficacia del contenuto normativo del testo, di apportare le modifiche sopra illustrate. Richiama altresì l'esigenza di evitare che le Camere approvino una legge suscettibile di censure di costituzionalità e, per questa ragione, anche di richiesta di nuova deliberazione da parte del Capo dello Stato.
Tuttavia, in considerazione del rilievo che assume, ai fini di un corretto svolgimento della procedura di formazione del testo delle leggi, il principio, di cui al

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comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento, di intangibilità dei testi sui quali si sia realizzata una doppia deliberazione conforme e della conseguente esigenza di garantirne il rispetto nel più elevato grado possibile, si riserva, analogamente a quanto avvenuto in passato in simili circostanze, come ad esempio risulta dal resoconto della seduta della X Commissione del 7 novembre 1991, di richiedere l'avviso del Presidente della Camera in merito all'ammissibilità delle modifiche derivanti dal recepimento delle condizioni richiamate.

Carlo MONAI (IdV) ricorda che la sentenza della Corte costituzionale recentemente intervenuta in materia di confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il rinvio all'articolo 240 del codice penale, per effetto del quale la confisca è in tali fattispecie qualificata come misura di sicurezza. La pronuncia di incostituzionalità si fonda su quanto previsto all'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo il quale non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato. Per effetto di tale pronuncia la confisca deve essere ritenuta una sanzione accessoria. In proposito osserva che la disciplina generale del patteggiamento prevede che non vengano applicate le sanzioni accessorie. Rileva quindi, che l'applicazione della misura della confisca prevista negli articoli 186 e 187 del codice della strada nel caso di patteggiamento era subordinata alla qualificazione della stessa come misura di sicurezza, mentre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, tale previsione dovrebbe essere superata. Ritiene quindi che la Commissione debba fare una riflessione complessiva sulla misura della confisca nelle fattispecie citate, al fine di qualificarla come pena accessoria e conseguentemente di escluderne l'applicazione nel caso di patteggiamento.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che nel codice della strada è espressamente prevista l'ipotesi di confisca del veicolo, anche in caso di patteggiamento e che quindi la disposizione del codice costituisce una norma specifica di deroga rispetto alla disciplina generale dell'istituto del patteggiamento previsto dal codice dei procedura penale.

Marco DESIDERATI (LNP) ritiene opportuno che la Commissione faccia un'ulteriore riflessione sulla disposizione, introdotta dal Senato, che consente l'elevazione a 70 anni del limite di età previsto per i conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone, prevedendone un'estensione anche al trasporto di merci.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, ritiene che la questione possa essere affrontata nelle successive fasi dell'iter di esame del provvedimento.
Passando ad illustrare gli emendamenti presentati, segnala che l'emendamento 4.100 definisce con precisione, alla lettera b), i casi in cui, per i trasporti eccezionali, è necessario l'intervento degli organi di polizia stradale, attribuendo a tali organi la facoltà di autorizzare, quando le circostanze lo consentano, l'impiego del personale della scorta tecnica. Di conseguenza è ripristinato il testo approvato dal Senato per quanto riguarda le altre parti dell'articolo 4. Fa presente infine che l'emendamento recepisce una osservazione della I Commissione (Affari costituzionali).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 del relatore (vedi allegato 1).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l'emendamento 12.100 (vedi allegato) è volto a superare diverse osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia in merito alle disposizioni dell'articolo 12.

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In particolare, rispetto al comma 1, osserva che la Commissione Giustizia ha rilevato che occorre definire con maggiore precisione i mutamenti giuridici e comunque evitare di fare riferimento a mutamenti diversi rispetto a quelli contemplati al comma 1 dell'articolo 94 del codice della strada, al fine di evitare che si determinino aggravi relativi all'applicazione dell'imposta di trascrizione. Alla luce sia del richiamo alle disposizioni già vigenti del comma 1 dell'articolo 94 sia del prospettato rischio di aggravi relativi all'imposta di trascrizione, ritiene opportuno sopprimere il comma 1, lettera a) dell'emendamento.
La Commissione Giustizia osserva quindi che occorre chiarire la nozione di soggetto responsabile di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 94-bis, nel testo introdotto dal Senato. Anche in questo caso, considerata l'incertezza giuridica che tale nozione determinerebbe, propone di sopprimere tale periodo, rilevando che il contenuto precettivo del comma in esame è interamente e compiutamente formulato nel secondo periodo, al quale si riferisce anche la sanzione (lettera b), numero 1), dell'emendamento).
Infine, per quanto concerne l'osservazione della Commissione Giustizia relativa all'esigenza di chiarire quali soggetti debbano effettuare gli accertamenti, fa presente di aver inserito il riferimento anche al certificato di proprietà, oltre che alla carta e al certificato di circolazione, in modo da avere un'indicazione completa dei documenti rispetto ai quali possono effettuarsi gli accertamenti e, di conseguenza, dei soggetti competenti ad effettuarli (lettera b) numero 2) e lettera c) dell'emendamento).

Silvia VELO (PD) evidenzia l'opportunità, piuttosto che di sopprimere il comma 1 dell'articolo 12 del testo, di riformularlo, nel senso di prevedere la comunicazione da parte dell'avente causa agli uffici della Motorizzazione civile, per l'aggiornamento della carta di circolazione e dell'archivio dei veicoli, di ogni fatto o atto giuridico, ancorché diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione che comporti la disponibilità, per un periodo superiore a trenta giorni, di un veicolo in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso. Conseguentemente sarebbe mantenuta la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12, nel testo approvato dal Senato. Ritiene che in questo modo possano essere superate le osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia e al tempo stesso sia possibile assicurare il perseguimento delle finalità alle quali era indirizzata la disposizione introdotta dal Senato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO condivide la proposta di riformulazione avanzata dall'onorevole Velo, precisando che bisognerebbe prevedere che la disposizione si applichi per ogni fatto o atto giuridico da cui da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comporti la disponibilità, per un periodo superiore a trenta giorni, di un veicolo in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, riformula il proprio emendamento 12.100 nel senso indicato dal deputato Velo e dal sottosegretario Giachino (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 12.100 del relatore, nel testo riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 12.100 del relatore, come riformulato (vedi allegato 1).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l'emendamento 38.100 (vedi allegato 1) recepisce due osservazioni, sostanzialmente di identica portata, contenute nel parere, rispettivamente, della I Commissione (Affari Costituzionali) e della II Commissione (Giustizia), con le quali si segnala l'opportunità

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di ripristinare il termine di 100 giorni per la notifica del verbale di accertamento all'obbligato in solido, nel caso in cui vi sia stata contestazione immediata nei confronti del trasgressore. Ricorda che tale termine era stato ridotto a 90 giorni dal Senato, contestualmente alla riduzione a 60 giorni del termine per la notifica ordinaria (notifica al trasgressore e, se diverso, all'obbligato in solido, in assenza di contestazione immediata), previsto alla lettera a) del comma 1 e che la Commissione aveva ripristinato il termine di 90 giorni in quest'ultima ipotesi. Osserva quindi che si è determinata l'esigenza, evidenziata nel parere sia della Commissione Affari costituzionali, sia della Commissione Giustizia, di ripristinare anche il termine di cui alla lettera b), per tener conto della possibilità che il trasgressore paghi subito o entro pochi giorni e, in questo modo, evitare la notifica anche all'obbligato in solido.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 38.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 38.100 del relatore (vedi allegato 1).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l'emendamento 46-bis.100 (vedi allegato) estende da sessanta a centottanta giorni il termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale devono essere predisposti i programmi sulla sicurezza stradale da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole. Osserva che l'emendamento recepisce la condizione contenuta nel parere della VII Commissione (Cultura), che ha osservato che la procedura di predisposizione del decreto, che comporta il concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il parere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, richieda un tempo più ampio dei sessanta giorni previsti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 46-bis.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 46-bis.100 del relatore (vedi allegato 1).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l'emendamento 47.100 (vedi allegato 1) recepisce una condizione posta dalla V Commissione (Bilancio), volta a precisare il testo dell'articolo 47, sopprimendo la previsione che dall'istituzione del Comitato per l'indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale possano conseguire minori entrate a carico della finanza pubblica. Osserva infatti che l'istituzione del Comitato non è suscettibile di determinare minori entrate.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 47.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 47.100 del relatore (vedi allegato 1).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l'emendamento 55.100 (vedi allegato 1) recepisce le osservazioni formulate nel parere della X Commissione Attività produttive relativamente all'articolo 55, che modifica la disciplina, dettata dal decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, in materia di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Sottolinea che rispetto al testo approvato dalla Commissione Trasporti, la Commissione Attività produttive ha segnalato, in primo luogo, l'opportunità di prevedere un periodo transitorio, al fine di consentire l'adeguamento alle prescrizioni introdotte per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento. A tal fine la lettera c) dell'emendamento in esame prevede, in relazione agli obblighi di dotarsi di almeno un precursore e di esporre le tabelle che illustrano le cause e i sintomi relativi ai diversi livelli del tasso

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alcolemico, che tali obblighi, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, decorrano dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Per quanto concerne la disposizione relativa agli stabilimenti balneari, introdotta dalla Commissione Trasporti, fa presente che la Commissione Attività produttive ha segnalato l'opportunità di sopprimerla, ovvero, in alternativa, di introdurre modifiche volte a prevedere che gli intrattenimenti possano essere svolti tutti i giorni della settimana, anziché soltanto per due giorni e che i titolari non debbano chiedere l'autorizzazione alla Commissione tecnica di pubblico spettacolo. La Commissione Attività produttive ha altresì evidenziato l'opportunità di diminuire la sanzione prevista per tale fattispecie.
Evidenzia che l'emendamento in esame, alla lettera a), apporta le modifiche suggerite dalla Commissione Attività produttive, vale a dire la soppressione della limitazione a due giorni e dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione da parte della Commissione tecnica di pubblico spettacolo; alla lettera b), per quanto riguarda le sanzioni previste per gli stabilimenti balneari, mantiene inalterata la sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro, mentre prevede che la chiusura del locale in caso di reiterazione della violazione possa essere disposta se la reiterazione ha luogo tre volte nel biennio, anziché due, come previsto nel testo inizialmente approvato dalla Commissione Trasporti.
Invita peraltro la Commissione a valutare l'opportunità anche di sopprimere interamente la disposizione relativa agli stabilimenti balneari, seguendo la possibilità alternativa prospettata dalla Commissione Attività produttive. Osserva infatti che si tratta di una disposizione che, anche sotto il profilo giuridico, può dare adito a problematiche. Rileva altresì che comunque si tratta di una materia di competenza regionale e, per quanto riguarda la gestione amministrativa, comunale e, a suo avviso, regioni e comuni sono nella condizione migliore per tener conto della varietà di situazioni concrete che si presenta nei diversi territori. Segnala infine che comunque si tratta di una disposizione che ha un limitato impatto per quanto concerne gli aspetti più propriamente attinenti alla circolazione stradale.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) con riferimento al testo dell'emendamento presentato dal relatore, ritiene che non sia opportuna una differenziazione delle sanzioni tra gli stabilimenti balneari e gli altri locali. Osserva che tale differenziazione costituisce un inutile appesantimento del testo e un elemento di complicazione non necessario.

Mario TULLO (PD), pur ritenendo condivisibile l'obiettivo della disposizione introdotta in ordine agli stabilimenti balneari, volta a contrastare il fenomeno del nomadismo etilico, sottolinea che le tipologie di stabilimenti balneari nel Paese sono molto diverse tra di loro e che la norma interverrebbe anche sugli stabilimenti balneari di piccole dimensioni e caratterizzati da una gestione familiare, che costituiscono la tipologia di stabilimenti prevalente nella propria regione. Giudica inoltre opportuno che tale regolamentazione venga lasciata ai comuni, e propone in tale senso alla Commissione di formulare un ordine del giorno al riguardo.

Carlo MONAI (IdV) si dichiara favorevole alla soppressione del comma 2-quinquies, relativo agli stabilimenti balneari, secondo quanto prospettato dalla stessa Commissione Attività produttive. Ritiene infatti che le modifiche proposte con l'emendamento 55.100 del relatore, ossia la soppressione della limitazione a due soli giorni per lo svolgimento di forme di intrattenimento congiuntamente con la somministrazione di bevande alcoliche da parte degli stabilimenti in oggetto e la diminuzione della sanzione conseguente al mancato rispetto della disposizione, abbiano notevolmente indebolito il contenuto della norma. Osserva inoltre che la disposizione si applicherebbe solo qualora ricorressero contemporaneamente due condizioni,

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ossia quando fossero in capo al medesimo soggetto sia la concessione della battigia sia anche la licenza per la somministrazione di bevande alcoliche e che tale situazione spesso non si verifica. Ritiene infine che la disposizione, che ha per oggetto gli stabilimenti balneari, rechi una disciplina che si sovrappone a quella regionale e ai regolamenti degli enti locali e giudica inopportuna una disposizione che regolamenti delle attività commerciali all'interno di un testo dedicato alla sicurezza stradale.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) concorda con le considerazioni del collega Zeller in ordine all'opportunità di prevedere le medesime sanzioni per tutti i locali che non rispettino le disposizioni contenute nel testo, ivi compresi gli stabilimenti balneari. Ritiene tuttavia che sia opportuno mantenere la disposizione introdotta dalla Commissione, che potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, in considerazione di quanto emerso dal dibattito, riformula il proprio emendamento 55.1 nel senso di sopprimere la lettera b) (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 55.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 55.100 del relatore, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l'emendamento 61.100 (vedi allegato 1), recependo una condizione contenuta nel parere della VI Commissione Finanze, sopprime l'articolo 61, introdotto dal Senato, che prevedeva l'estensione dell'applicazione dell'aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai veicoli utilizzati da soggetti diversamente abili. Ricorda che sulla base della normativa vigente l'aliquota del 4 per cento si applica ai veicoli diesel con cilindrata fino a 2.800 cm cubici, mentre il testo Senato ne estendeva l'applicazione ai veicoli diesel con cilindrata fino a 3000 cm cubici. Evidenzia che, trattandosi di una disposizione che concerne materia tributaria, il parere della Commissione Finanze assume, ai sensi della circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996, valore di parere rinforzato, per cui, il recepimento delle condizioni in esso contenute risulta vincolante ai fini dell'esame del provvedimento in sede legislativa. Fa presente infine che la soppressione dell'articolo rende priva di rilevanza la seconda condizione contenuta nel parere della V Commissione Bilancio e finalizzata al rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, con la quale si chiedeva di precisare il testo del comma 2 dell'articolo 61 in questione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 61.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 61.100 del relatore (vedi allegato 1).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, segnala di non ritenere opportuno il recepimento della seconda condizione contenuta nel parere della Commissione Finanze, con la quale si richiede di incrementare la sanzione, prevista dall'articolo 25 del testo in esame, a carico dei comuni che non trasmettano la relazione concernente l'utilizzo dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada o che utilizzino tali proventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal codice medesimo. Osserva che si tratta di una materia molto complessa e delicata, come dimostra il fatto che il testo approvato dalla Camera è stato ampiamente modificato dal Senato e successivamente la Commissione Trasporti ha introdotto ulteriori modifiche, volte, tra l'altro, ad aumentare dal 10 al 30 per cento dei proventi delle violazioni accertate mediante autovelox a carico dei comuni inadempienti. Segnala altresì che in questo caso la disposizione non ha contenuto tributario, per cui il

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parere della Commissione Finanze non assume valore di parere rinforzato.
Osserva quindi che non è stata accolta l'osservazione della Commissione Giustizia con la quale si evidenziava l'opportunità, di far riferimento alla disciplina generale in materia di sanzioni sostitutive, per quanto concerne le previsioni introdotte dal Senato all'articolo 34 che prospettano il ricorso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Rileva infatti la disciplina generale dettata dalla sezione I del capo III della legge n. 689 del 1981 contempla fattispecie diverse da quelle in esame, in quanto si riferisce alla sostituzione di pene detentive brevi con la semidetenzione ovvero la libertà controllata ovvero pene pecuniarie. Il ricorso al lavoro di pubblica utilità è disciplinato, con riferimento alle pene che possono essere applicati per i reati di competenza del giudice di pace, dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che è richiamato nelle disposizioni introdotte dal Senato.
Avverte infine di aver predisposto una proposta di correzioni di forma (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore (vedi allegato 2)

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte che procederà a verificare la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, per il trasferimento in sede legislativa del testo, inoltrando al Governo la richiesta di assenso.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato (vedi allegato 3). Invita pertanto il relatore ad illustrarne i contenuti.

Costantino BOFFA (PD), relatore, fa presente che il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto recupera, coordinandole tra loro, le disposizioni contenute nella proposta di legge di cui sono stato firmatario e in quella predisposta dal collega Gioacchino Alfano, che perseguivano scopi in ampia misura corrispondenti, in quanto rivolti a favorire lo sviluppo del nostro Paese di veicoli alimentati ad idrogeno e a combustibili ultrapuliti di nuova generazione.
Passando ad una breve illustrazione degli articoli, fa presente che l'articolo 1 del testo unificato individua le finalità e l'ambito di intervento. L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 finalizzato al finanziamento degli interventi relativi allo sviluppo dei sistemi di mobilità altamente sostenibili con impiego di idrogeno e degli altri combustibili ultrapuliti sopra indicati. L'articolo 3 individua la tipologia degli interventi che possono essere finanziati. Si tratta in particolare di attività finalizzate alla progettazione e sperimentazione di sistemi per la produzione e distribuzione di idrogeno ricavato da fonti rinnovabili e di carburanti ultrapuliti; allo sviluppo di prototipi di veicoli alimentati da tali combustibili; al monitoraggio intelligente dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli in questione; ad assicurare la diffusione sul territorio di

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distributori di idrogeno, per i quali si fissa l'obiettivo di pervenire entro tre anni all'installazione di almeno un distributore ogni 10 mila abitanti; a favorire la realizzazione di posteggi per i veicoli in questione, muniti di stazioni di controllo e di ricarica. L'articolo 4 precisa i soggetti che possono essere destinatari di finanziamenti a valere sul Fondo. Tali soggetti includono le regioni, le province, i comuni, le università, enti di ricerca pubblici e privati ed enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con idrogeno e con combustibili ultrapuliti. L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni siano definite le linee guida necessarie per dare attuazione alla legge, in particolare individuando in modo puntuale gli interventi finanziabili e definendo le procedure per la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti. Come è stato precisato nel corso dei lavori del Comitato ristretto, il decreto dovrà essere adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 6 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per la gestione del Fondo, che esamina le richieste di finanziamento e definisce la graduatoria di priorità degli interventi da finanziare. Il Comitato è costituito da rappresentanti dei due Ministeri interessati, nonché delle regioni e degli enti locali. Il suo funzionamento non deve comportare alcun onere a carico della finanza pubblica. L'articolo 7 introduce alcune disposizioni volte a definire i tempi e le modalità delle procedure di assegnazione dei finanziamenti e a prevedere l'obbligo per i soggetti che ne beneficiano di una precisa rendicontazione. Nel caso di spese non rendicontate o prive di adeguata documentazione giustificativa, il Ministero procederà al recupero del finanziamento concesso e il soggetto interessato non potrà beneficiare di ulteriori contributi a valere sul Fondo. L'articolo 8 reca una disposizione definita nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto, con la quale si prevede la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di sospendere le procedure di appalto in corso al fine di rendere possibile la definizione e l'approvazione di varianti di progetto finalizzate all'impiego dei veicoli alimentati ad idrogeno e a combustibili ultrapuliti. L'articolo 9 infine reca la necessaria norma di copertura finanziaria.
Sulla base dell'illustrazione delle disposizioni contenute nel testo predisposto dal Comitato ristretto, propone di adottare tale testo come testo base, rispetto al quale procedere alle ulteriori fasi dell'esame in sede referente.

Marco DESIDERATI (LNP) osserva che nell'articolo 4 del testo unificato si definiscono i destinatari dei finanziamenti. Ritiene che tra questi dovrebbero essere ricompresi soggetti, come la SIAS SpA (società incremento automobilismo e sport) che gestisce l'Autodromo di Monza, e che intende installare distributori di idrogeno all'interno del circuito, promuovendo l'utilizzo di carburanti puliti anche per le competizioni sportive e quindi estendendo tale utilizzo ad ambiti diversi dalla sola circolazione cittadina. Osserva quindi che sarebbe opportuno che venisse riformulata la platea dei destinatari dei finanziamenti, nel senso di prevedere anche altri enti pubblici e privati oltre a quelli di ricerca.

Costantino BOFFA (PD) si dichiara favorevole ad inserire nella platea dei destinatari dei finanziamenti enti, come la SIAS, che costituiscono punti di eccellenza del settore. Ritiene che tale modifica si ponga del tutto in linea con l'obbiettivo della legge, che è quello di promuovere l'utilizzo di energie pulite.

Carlo MONAI (IdV) esprime perplessità in ordine al fatto che il testo unificato approvato dal comitato ristretto abbia ad oggetto soltanto la promozione di sistemi di mobilità sostenibile attraverso il solo idrogeno, piuttosto che su una gamma più vasta di carburanti alternativi, quali ad

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esempio l'energia elettrica, rispetto alla quale anche il mercato è in una fase più avanzata. Fa presente inoltre che mentre all'articolo 4 si identificano come destinatari dei finanziamenti gli enti locali, le università, gli enti di ricerca e gli enti di produzione di veicoli ad idrogeno, all'articolo 3, comma 1, lettera c) si prevede che entro tre anni dall'entrata in vigore della legge si pervenga all'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale in modo da assicurare l'installazione di almeno un distributore ogni 10.000 abitanti. Osserva che tale previsione potrà essere rispettata soltanto se saranno ammessi al finanziamento anche i concessionari dei nuovi distributori, al fine di dotarsi di pompe di idrogeno. Ritiene che la platea dei destinatari dei finanziamenti così come determinata all'articolo 4 possa consentire solo il sostegno a qualche progetto pilota e non interventi sistematici che perseguano la logica di favorire il mercato dei carburanti alternativi.

Gioacchino ALFANO (PdL) ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, che ha permesso la definizione di un testo unificato che, pur prevedendo un finanziamento molto contenuto, riveste una importanza decisiva per lo sviluppo dei carburanti alternativi . Ritiene che la valutazione economica di un provvedimento debba certamente tenere conto degli oneri immediati e diretti, ma che debbano essere presi in considerazione anche i risparmi futuri conseguenti all'introduzione di nuovi carburanti soprattutto in ordine alla diminuzione delle malattie e ai benefici sulla salute della popolazione. Ritiene quindi che si debbano considerare gli sviluppi positivi, anche sotto il profilo sociale, che possono derivare dalle disposizioni inserite nel testo in esame. Ricorda in proposito come analoga valutazione sia stata auspicata per il provvedimento sulla sicurezza stradale, che la Commissione ha approvato stamani, il quale reca disposizioni che hanno un forte impatto sociale, che potrà tradursi in futuro anche in un consistente risparmio economico.

Daniele TOTO (PdL) sottolinea la portata fortemente innovativa del provvedimento, che promuove l'utilizzo di carburanti puliti, che si inserisce nella più ampia politica che vede impegnata la Commissione da molti mesi. Evidenzia che la ricerca e lo sviluppo in materia di mobilità sostenibile attraverso carburanti puliti può avere un impatto assai rilevante anche nel trasporto pubblico locale. Ringrazia infine il relatore per il lavoro svolto al fine di raccogliere le varie istanze che sono emerse nel corso del dibattito.

La Commissione approva la proposta del relatore di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (vedi allegato 3).

Mario VALDUCCI, presidente, rinvia, per quanto concerne il termine per la presentazione degli emendamenti, alle decisioni che saranno assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV».
Atto n. 216.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2010.

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Mario VALDUCCI, presidente, segnala che nella giornata odierna la Commissione parlamentare per la semplificazione è convocata ai fini dello svolgimento delle audizioni, sullo schema in esame, dell'ANACNA (Associazione nazionale degli assistenti e controllori della navigazione aerea) e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Ritiene pertanto opportuno che, per la predisposizione della proposta di parere e per la successiva votazione, si attenda l'acquisizione dei contenuti delle due audizioni sopra richiamate.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, concorda sull'opportunità di differire la presentazione della proposta di parere, anche in ragione del fatto che nella seduta precedente sono state sollevate questioni complesse e delicate, rispetto alle quali è sicuramente utile un ulteriore approfondimento, che tenga conto anche degli elementi emersi nelle audizioni che sono state programmate dalla Commissione parlamentare per la semplificazione.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.25.

7-00282 Meta: Salvaguardia e valorizzazione delle industrie italiane che operano nel settore della costruzione di materiale rotabile, in vista degli investimenti previsti per lo sviluppo del trasporto ferroviario nazionale.
(Discussione e rinvio).

Tino IANNUZZI (PD) fa presente che con la risoluzione in esame si intende portare all'attenzione della Commissione una questione di estrema rilevanza. Osserva infatti che il piano generale degli investimenti delle Ferrovie dello Stato ha previsto investimenti molto cospicui per lo sviluppo della rete ferroviaria e per il rinnovo del materiale rotabile, quest'ultimo anche finalizzato a rafforzare la sicurezza ferroviaria. Rileva che la rete ferroviaria necessita da tempo di ingenti investimenti, oltre che per il potenziamento della rete ad alta velocità, anche e soprattutto per il potenziamento della rete ordinaria nazionale e regionale, quest'ultima di fondamentale importanza per pendolari e studenti. Ricorda che nel campo dell'industria ferroviaria italiana esistono poli di eccellenza, di grande tradizione e qualità, come ad esempio l'Ansaldo Brera o la Firema Trasporti, che operano nel comparto della costruzione dei convogli ferroviarie e sono localizzati in aree diverse del territorio nazionale, i cui prodotti hanno anche ricevuto un unanime apprezzamento da parte del mercato internazionale. Sottolinea che il comparto dell'industria ferroviaria genera un indotto assai importante, del quale fanno parte imprese ad alta specializzazione e nel quale è occupato un gran numero di addetti. Osserva che si tratta di un settore chiave della politica industriale del Paese e ritiene che il Parlamento debba dare un segnale forte volto a sostenere e salvaguardare le imprese italiane in questo settore. Segnala che, pur in presenza delle regole generali a tutela della concorrenza fissate a livello comunitario, Paesi come la Francia o la Germania hanno attuato politiche a tutela delle proprie imprese e ritiene necessario che anche il Governo attui una politica industriale strategica che permetta al Paese di competere sui mercati internazionali. Sottolinea che l'Italia ha un fortissimo know how in questo settore e auspica che possano essere messe in campo tutte le opportune iniziative volte a far sì che le imprese italiane rimangano leader nel mercato. Infine fa presente che in data 14 dicembre 2005 era stata approvata

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un'analoga risoluzione (n. 8-00147), i cui contenuti rimangono attuali soprattutto nell'imminenza di scelte progettuali importanti e di procedure di gara di considerevole entità per il rinnovo del materiale rotabile.

Vincenzo GAROFALO (PdL) nel riconoscere la rilevanza delle questioni affrontate dalla risoluzione, osserva che le competenza della Commissione si concentrano sul settore del trasporto ferroviario, piuttosto che su questioni inerenti la politica industriale del Paese, per le quali potrebbe essere opportuno un coinvolgimento della X Commissione. Osserva inoltre che l'impegno recato nella risoluzione è assai generico; per questo invita i presentatori a formulare proposte puntuali e concrete al riguardo. Sottolinea inoltre che le regole di concorrenza impongono un principio di reciprocità con gli altri Paesi e quindi giudicherebbe inopportuna una politica di tipo protezionistico, anche alla luce della partecipazione delle imprese nazionali a gare indette in altri Paesi.

Marco DESIDERATI (LNP) pur giudicando l'oggetto della risoluzione assai interessante, condivide le preoccupazioni espresse dal collega Garofalo, anche alla luce della necessità di tutelare i lavoratori italiani impiegati in imprese straniere operanti sul territorio nazionale. Si dichiara, a nome del proprio gruppo, disponibile ad assumere un atteggiamento favorevole alla risoluzione in esame, a condizione che si pervenga a una riformulazione nella quale siano evidenziati con maggiore dettaglio gli impegni del Governo e non siano danneggiate le imprese straniere che operano in Italia impiegando personale italiano.

Carlo MONAI (IdV) ricorda che la politica del Governo e della maggioranza ha fortemente penalizzato il trasporto ferroviario, come evidenziato dall'esito della proposta di legge 2128, nella quale si prevedeva la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa, che è stato soppresso durante l'esame dell'Assemblea e come dimostrano anche dalle misure adottate nella manovra finanziaria, che prevedono tagli ingenti di risorse per le ferrovie in concessione. Esprime quindi la preoccupazione che l'approvazione della risoluzione in esame da parte della maggioranza possa essere ritenuta una dimostrazione dell'interesse di questa verso il trasporto ferroviario, che non trova riscontro nelle effettive decisioni del Governo.

Michele Pompeo META (PD) pur ritenendo condivisibili alcune delle considerazioni espresse dai colleghi, giudica che sia opportuno valorizzare lo spirito originario della risoluzione, che è stata presentata diversi mesi fa e che ricalca i contenuti di un'analoga risoluzione approvata durante la XIV legislatura. Rispetto al possibile ambito di intervento del Governo nel settore della politica industriale nazionale, ritiene che questo possa fare molto per sostenere il know how italiano, soprattutto nella dimensione internazionale. Osserva che l'industria italiana del settore è di grande qualità e utilizza tecnologie fortemente avanzate, come dimostra la diffusione del cosiddetto «pendolino» che viene prodotto in Italia e utilizzato in tutto il mondo. Ritiene che la politica del Governo debba essere più coraggiosa e che lo spirito europeista in alcuni casi, come quello evidenziato dalla risoluzione, deve cedere di fronte all'esigenza di salvaguardare il ruolo e le prospettive delle industrie nazionali, al pari di quanto avviene in Francia e in Germania. Sottolinea che l'approvazione di una risoluzione che proceda in tale direzione costituirebbe un segnale forte di interesse del Parlamento per le aziende del settore e per i lavoratori in esse occupati.

Antonio MEREU (UdC) osserva che l'Italia versa in una terribile situazione di crisi occupazionale e ritiene la discussione di questa risoluzione un'importante occasione per fare presente al Governo e al Parlamento stesso l'importanza di creare prospettive future di lavoro nel Paese.

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Giudica l'oggetto della risoluzione assai rilevante e ritiene utile che siano verificati i margini di eventuali interventi di salvaguardia delle imprese italiane nel contesto europeo, le cui regole, a partire da quelle della concorrenza, spesso creano difficoltà in vari settori, come ad esempio quello agroalimentare o elettrico.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo in una successiva seduta, al fine di effettuare un puntuale approfondimento del testo, anche verificando il parere reso dal Governo rispetto alla risoluzione approvata nel dicembre del 2005. Ritiene che la questione che emerge dalla risoluzione in esame si sia determinata anche in conseguenza delle modalità, orientate prevalentemente, se non esclusivamente, a finalità di gettito, con le quali sono state effettuate le privatizzazioni negli anni '90. Anche l'allargamento dell'Unione europea a 27 membri, nei tempi in cui è stato realizzato, ha, a suo parere, creato difficoltà. Quanto alla manovra finanziaria attualmente in discussione al Senato, fa presente che, stante l'invarianza dei saldi finanziari, ci sono ampi margini di modifica da parte del Parlamento. Contestualmente fa presente il forte impegno del Governo, manifestato fin dall'inizio della legislatura, a difesa del sistema economico nazionale. Con riferimento ai contenuti specifici della risoluzione, fatti salvi i necessari futuri approfondimenti, sottolinea che il Governo sta lavorando con gli operatori del settore all'elaborazione del Piano nazionale dei trasporti e della logistica, che dovrà essere definito entro l'anno. A tal fine ricorda che è stato già svolto un incontro con le autorità portuali liguri e che un prossimo incontro si svolgerà nella giornata di venerdì con le autorità portuali della Campania e gli operatori del settore, al quale sono stati invitati i parlamentari provenienti da quella regione, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione al riguardo.

Mario VALDUCCI, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.