CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2010
342.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria e di enti locali sulla situazione del settore agricolo nella provincia di Brindisi.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.05 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
C. 2505 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni riunite I e XII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che le Commissioni riunite hanno scelto come testo base il disegno di legge del Governo C. 2505 e procederanno all'esame degli emendamenti oggi, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea; nella giornata di domani potrebbe pertanto essere trasmesso un testo emendato. Ritiene in ogni caso opportuno iniziare oggi l'esame del provvedimento con la relazione introduttiva, fermo restando che la stessa potrà essere integrata ove venga trasmesso il nuovo testo eventualmente elaborato dalle Commissioni di merito.

Giovanna NEGRO (LNP), relatore, illustrando il contenuto del disegno di legge del Governo C. 2505, rileva che esso è finalizzato, come evidenziato nella relazione illustrativa, a promuovere e incentivare, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuove comunità giovanili ed a consolidare e rafforzare quelle già esistenti, prevedendo una serie di misure ed interventi specifici di sostegno. Sul testo del disegno di legge si è espressa favorevolmente la Conferenza permanente per i

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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il disegno di legge si compone di 6 articoli.
L'articolo 1 qualifica le finalità e l'oggetto del provvedimento. Dopo aver riconosciuto il valore sociale delle comunità giovanili, considerate come strumento di crescita civile e culturale della popolazione, la disposizione enuncia le finalità del provvedimento che, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 117 della Costituzione, è diretto a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili, ad incentivare la nascita di nuove comunità sul territorio nazionale e il rafforzamento di quelle già esistenti, anche mediante scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.
L'articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile e disciplina i compiti ad essa spettanti. Viene qualificata comunità giovanile l'associazione, senza fini di lucro, di persone di età di norma non superiore a trenta anni, e comunque non superiore a trentacinque, che, oltre alle legittime finalità individuate dagli associati, abbia ad oggetto il perseguimento di alcune specifiche finalità. Al riguardo, per quanto attiene più specificamente alle competenze della Commissione Agricoltura va evidenziato che tra le finalità elencate dalla disposizione vi è lo svolgimento di attività agricole, oltre che sportive, ricreative, sociali, ambientali, culturali, turistiche, artigianali, artistiche e formative. La norma provvede altresì ad individuare le ulteriori finalità delle comunità giovanili nell'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria per favorire la maturazione e consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri; nell'educazione alla legalità e all'impegno sociale; nell'informazione e promozione sulle iniziative nazionali comunitarie e internazionali relative alle tematiche giovanili. Alle comunità giovanili viene attribuito il compito di collaborare con il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri nella promozione di iniziative e programmi nelle materie di competenza del Dipartimento medesimo, sentite le regioni e le province autonome. Viene poi stabilito che nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto con l'ente concedente sia regolato da apposite convenzioni anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione.
L'articolo 3 destina una quota non superiore al 20 per cento del Fondo nazionale per le comunità giovanili ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca e valutazione del Dipartimento per la gioventù, e la quota restante al finanziamento di una serie di iniziative relative: alle finalità delle comunità giovanili delineate dall'articolo 2, comma 1; al recupero ed alla sistemazione di edifici pubblici e privati quali sede di comunità giovanili; alla realizzazione di reti a carattere regionale e interregionale per sviluppare lo scambio e la diffusione di esperienze e buone pratiche nella realizzazione delle indicate finalità.
L'articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento della gioventù, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della gioventù, o da un suo delegato, ed è composto da sedici membri, di cui cinque rappresentanti delle amministrazioni centrali, quattro rappresentanti della Conferenza unificata (tra cui uno degli enti locali), due rappresentanti del Forum nazionale dei giovani e cinque rappresentanti delle comunità giovanili. L'Osservatorio, al cui funzionamento si provvede con le risorse disponibili presso il Dipartimento, svolge una serie di compiti, tra i quali la promozione di studi e ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all'estero; la pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento delle realtà giovanili; il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative; la promozione di progetti

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sperimentali elaborati dalle comunità giovanili per fronteggiare particolari emergenze sociali; l'organizzazione della Conferenza nazionale sulla gioventù; la relazione periodica al competente Dipartimento e al Ministro della gioventù sull'attività svolta. All'attuazione dei compiti dell'Osservatorio si provvede mediante una diversa allocazione delle risorse strumentali ed economiche ad esso già in dotazione o mediante quelle già disponibili presso il Dipartimento.
L'articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l'iscrizione in tale registro, istituito presso il Dipartimento della gioventù, quale condizione necessaria per accedere ai contributi statali di cui all'articolo 3 nonché ai benefici previsti al Capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che detta una normativa di principio volta a disciplinare la costituzione delle associazioni di promozione sociale, stabilendo i princìpi cui regioni e province autonome dovranno attenersi nel disciplinare i rapporti tra istituzioni pubbliche e associazioni, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nell'intessere tali rapporti. Nel registro sono iscritte, a domanda, le comunità giovanili che, ai sensi del rispettivo statuto, rispondono ai requisiti di cui alla citata legge n. 383 e che prevedono l'impegno degli associati a contrastare efficacemente all'interno della comunità ogni forma di discriminazione e violenza, di promozione o esercizio di attività illegali nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcool. Le comunità giovanili iscritte nel registro sono tenute alla conservazione per almeno tre anni della documentazione relativa alle entrate associative.
L'articolo 6 del disegno di legge detta le disposizioni finali. In particolare, è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili. Viene infine inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.
C. 3472 Paolo Russo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta di mercoledì 26 maggio 2010.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso la Commissione ha proceduto all'audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno fornito elementi di valutazione e formulato proposte di grande interesse, riassunte in un documento consegnato agli atti della Commissione.
Tra queste, desidera ricordare un'ipotesi che renderebbe opportuno sin d'ora l'aggiornamento del titolo della proposta di legge in esame, ovvero l'ipotesi di prevedere un unico quadro finanziario nazionale, anziché un programma nazionale di sviluppo rurale.

Giuseppina SERVODIO (PD), con riferimento agli elementi emersi nel corso dell'audizione delle regioni, propone che la Commissione proceda all'audizione anche dell'AGEA e della rappresentanza italiana presso l'Unione europea.

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Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che la Commissione ha probabilmente avuto il merito di aver accelerato i tempi per una verifica seria del problema dell'andamento della spesa dei programmi per lo sviluppo rurale e per l'individuazione delle necessarie soluzioni. Al di là dello strumento concretamente proposto, ritiene infatti prioritario il conseguimento dell'obiettivo di scongiurare il disimpegno automatico delle risorse assegnate e non spese in tempo utile.
In ogni caso, viste le iniziative assunte da singole regioni e dall'AGEA, che potrebbero anche rendere non necessario un intervento legislativo, ritiene doveroso svolgere ulteriori approfondimenti attraverso le audizioni proposte, che non comporteranno un gravoso allungamento dei tempi di esame.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), premesso che gli importanti obiettivi della proposta di legge sono unanimemente condivisi, ritiene utile svolgere le ulteriori audizioni proposte, sottolineando che ciò potrebbe avvenire in tempi brevi.

Paolo RUSSO, presidente, condivide in linea generale l'opportunità di procedere ad ulteriori audizioni, ma desidera tuttavia richiamare l'attenzione sulle diverse proposte di merito avanzate dalle regioni nel corso dell'audizione svoltasi la scorsa settimana, proposte che ritiene tutte condivisibili, pur nella consapevolezza che non tutte hanno lo stesso grado di praticabilità.
In proposito, ricorda che, in primo luogo, le regioni hanno proposto che sia eseguito, entro il 31 dicembre 2010, il pagamento per intero, da parte dell'organismo pagatore, di tutte le annualità, fino al 2009, relative alle domande per le misure a superficie e l'anticipo del 75 per cento dell'annualità 2010. Inoltre, hanno proposto di porre in essere ogni misura utile ad agevolare il rilascio delle fideiussioni bancarie o assicurative, a fronte di una richiesta di anticipazione; ovvero ad agevolare l'accesso al credito per la quota di investimento privato, mediante l'intervento dell'ISMEA. A suo giudizio, se si potesse verificare con certezza che attraverso tali percorsi l'Italia non perderebbe alcuna risorsa assegnata, la Commissione potrebbe limitarsi ad agevolarli, senza dover ricorrere allo strumento legislativo. Tuttavia, l'intervento dell'AGEA potrebbe risolvere solo una parte del problema, mentre maggiori difficoltà sembra presentare la questione delle fideiussioni.
Quanto alla proposta avanzata dalle regioni di verificare la possibilità di negoziare con la Commissione europea un allungamento a 3 anni dell'attuale regola «n+2», fa presente che sull'argomento l'interlocutore della Commissione è il Governo, al quale si potrà sottoporre la questione nelle prossime sedute.
In ogni caso, ritiene necessario evitare che, nel pregevole intento di approfondire tutti gli aspetti della questione, si possa correre il rischio che un successivo intervento legislativo, eventualmente necessario, si riveli tardivo.

Giovanni DIMA (PdL) osserva che, poiché dall'audizione delle regioni sono emerse anomalie nelle erogazioni da parte sia dell'AGEA che degli organismi pagatori regionali, potrebbe essere utile procedere all'audizione anche di tali organismi.

Paolo RUSSO, presidente, nel prendere nota di tale proposta, precisa che la Commissione potrà procedere nei tempi più brevi all'audizione dei rappresentanti dell'AGEA. Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.45.