CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2010
338.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 16 giugno 2010.

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati.
Emendamenti C. 3118-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 8.15 alle 8.45 e dalle 15.55 alle 16.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Francesco Nitto Palma.

La seduta comincia alle 14.05.

5-01668 Brandolini: Distaccamento dei vigili del fuoco di Cesena.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, osserva che la risposta fornita dal Governo è formalmente ineccepibile, ma sostanzialmente incomprensibile. Ricorda che, mentre nel resto dell'Emilia-Romagna il numero dei vigili del fuoco è rimasto inalterato, nella provincia di Forlì-Cesena l'organico è stato ridotto di ben diciannove unità. Fa presente che si tratta di una provincia nella quale, a causa della peculiare conformazione del territorio, sono presenti più distaccamenti, oltre che di una provincia sul cui litorale, nel periodo estivo, affluiscono oltre 450 mila turisti, con conseguente significativo aumento del numero di interventi richiesti ai vigili del fuoco.

5-01829 Marco Carra: Presidi dei vigili del fuoco della provincia di Mantova.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Marco CARRA (PD), preso atto con soddisfazione del fatto che parte delle preoccupazioni espresse con l'interrogazione in titolo sono condivise dal Governo, dichiara di guardare con speciale attenzione al tentativo di velocizzare le procedure concorsuali cui ha fatto cenno il rappresentante del Governo, anche se permane la preoccupazione per i posti vacanti. Invita il Governo a seguire con attenzione la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

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5-02036 Contento: Vigili del fuoco operanti nella provincia di Pordenone.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto. Invita peraltro il Governo a valutare se non sia il caso di rivedere al rialzo la percentuale dei vigili del fuoco di riserva.

5-02650 Bobba: Uso della fascia tricolore da parte del sindaco.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Luigi BOBBA (PD), replicando, ricorda che nel caso richiamato nell'interrogazione in oggetto, della fascia tricolore è stato fatto un uso non solo improprio, ma oggettivamente sconveniente. Ringrazia il rappresentante del Governo per aver ricordato quali sono le regole che presiedono all'uso della fascia in questione da parte dei sindaci.

La seduta comincia alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.
Atto n. 212.
(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, chiarisce che la proposta di rilievi che si accinge a presentare tiene conto in modo speciale dei profili di competenza della Commissione affari costituzionali e ricorda che sulla qualità redazionale del testo si è pronunciato il Comitato per la legislazione, mentre sui profili di merito è chiamata ad esprimersi la Commissione giustizia.
Ricorda che quello in esame è un provvedimento importante e delicato, il quale riordina una materia nella quale si sono succedute e stratificate nei decenni diverse disposizioni, che era necessario riportare a unità sistematica. Ricorda, altresì, che il Governo si è avvalso, per la redazione di una prima bozza dello schema di decreto, di un comitato di redazione interno al Consiglio di Stato.
Formula quindi una proposta di deliberazione di rilievi, la quale tiene conto di quanto da lei preannunciato nella relazione introduttiva e di quanto emerso nel dibattito (vedi allegato 5).
Ne illustra il contenuto soffermandosi, in primo luogo, sull'opportunità di un richiamo nel testo all'articolo 111 della Costituzione, che sancisce i principi del giusto processo.
Al contempo, nei rilievi si fa espressamente riferimento agli articoli 103, primo comma, e 113, primo comma della Costituzione. Essi com'è noto prevedono, rispettivamente, che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa abbiano giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi e che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Si sofferma poi su altri profili affrontati dalla proposta di rilievi, a partire

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dall'opportunità di estendere anche agli altri ausiliari del giudice (verificatori e commissari ad acta) l'istituto della ricusazione attualmente previsto all'articolo 20 con esclusivo riferimento ai soli consulenti tecnici.
Evidenzia quindi che un altro rilievo - su cui si è soffermato anche il Comitato per la legislazione - attiene all'articolo 26, relativo alle spese di giudizio, che richiama l'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 67 del 1960.
Al contempo, considerato che il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera b), numero 4), della legge n. 69 del 2009 indica la previsione di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa si evidenzia l'opportunità di riconoscere espressamente la possibilità di proporre azioni idonee a soddisfare la pretesa fatta valere nonché di introdurre un'azione di accertamento della nullità, prevedendo un termine di decadenza, a titolo esemplificativo, di centottanta giorni, al fine di evitare l'imprescrittibilità propria dell'azione di nullità.
Per quanto attiene all'articolo 30, comma 3, si chiede di valutare l'opportunità di aumentare il termine per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi da centoventi a centottanta giorni e di fare riferimento all'esperimento degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, anziché alla sola impugnazione, nel termine di decadenza, avverso atti lesivi. Ciò, al fine di non ampliare eccessivamente la differenziazione - suscettibile di tradursi in vizio di costituzionalità - rispetto al regime ordinario della responsabilità civile. Si tratta di una questione posta dagli operatori del settore nel corso delle audizioni svolte presso la I Commissione, così come presso la II Commissione, che era stata già risolta in questo senso nel testo elaborato dal Comitato tecnico del Consiglio di Stato.
In aderenza con il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera f), numero 3), della legge n. 69 del 2009, che prevede che nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'udienza di merito sia celebrata entro il termine di un anno, nella proposta formulata si evidenzia l'esigenza, all'articolo 55, comma 11, di introdurre un termine, non superiore ad un anno, per la fissazione dell'udienza di merito.
Si sofferma, quindi, sulla parte del Codice che attiene alle controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. Al riguardo nella proposta formulata si è ritenuto di evidenziare come i termini processuali di cui al decreto legislativo n. 53 del 2010, come recepiti dall'articolo 120 dello schema di codice in esame, appaiono eccessivamente stringenti e che tale previsione rischia di compromettere l'effettivo diritto alla difesa delle parti ai sensi degli articoli 24 e 113 della Costituzione. Al contempo, l'articolo 123 prevede l'applicazione di sanzioni alternative da parte del giudice senza contemplare mezzi di tutela rispetto alle relative determinazioni aventi natura sostanzialmente amministrativa.
Infine, l'articolo 124, comma 1, secondo periodo, limita il risarcimento del danno per equivalente al solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, nei casi in cui il giudice non dichiari l'inefficacia del contratto, profilando una possibile esclusione della tutela per la «perdita di chance», e senza tenere conto che l'articolo 113, secondo comma, della Costituzione prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
Per quanto riguarda il contenzioso elettorale, si prende atto preliminarmente che non è stata data attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), seconda parte, della legge n. 69 del 2009, che prevede l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, stabilendo al riguardo un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del

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contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni.
Si è in particolare tenuto conto del fatto che, come risulta dalla relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto di esercitare la delega sul punto, nonostante un tentativo operato in questo senso da parte della commissione redigente istituita presso il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che i tempi serrati della fase preparatoria delle elezioni politiche - insuperabili per il vincolo posto dall'articolo 61 della Costituzione, che impone di espletare le elezioni politiche entro 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere - hanno sconsigliato di intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, indicata dalla commissione redigente.
Sulla materia del procedimento elettorale, sono stati poi formulati alcuni rilievi con riguardo all'articolo 130, comma 8, che prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato, e all'articolo 131, comma 1, che fa decorrere il termine per la proposizione dell'appello dalla predetta pubblicazione.
Si segnala inoltre che all'articolo 130, comma 8, nonché all'articolo 131, comma 1, appare comunque opportuno fare riferimento - oltre alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune - anche all'albo pretorio della provincia ed al Bollettino ufficiale della regione, considerato che la sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali.
In merito all'articolo 131, nella proposta si evidenzia l'esigenza rivedere l'espressione «altri cittadini elettori», che sembra caratterizzarsi per un'eccessiva genericità e che non consente di chiarire espressamente se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado.
Ricorda che al punto 23) è stata posta la questione relativa all'opportunità di posticipare a centottanta giorni il termine previsto al comma 1 dell'articolo 1 dell'allegato 3, Titolo I, relativamente ai ricorsi pendenti da più di cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione.
In merito alla data di efficacia del codice, fa presente che nei rilievi formulati si suggerisce di non procrastinare la data del 16 settembre 2010, prevista dall'articolo 2, trattandosi di un'opera fondamentale di riassetto e riorganizzazione sistematica della materia, di fatto già nota da tempo agli operatori del settore ed agli esperti. Inoltre, è importante, a suo avviso, evitare un differimento delle modifiche che si rendono necessarie, in particolare, con riferimento alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, tenuto conto che il decreto legislativo n. 53 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/67/CE, ha già dato luogo a difficoltà in sede attuativa su cui appare improcrastinabile un intervento chiarificatore.
Rileva, infine, che ha inserito al punto 2) della proposta di rilievi una questione che era emersa nel corso del dibattito con riguardo alla insindacabilità degli atti politici da parte del giudice amministrativo. Si tratta di una questione di diritto vivente; finora si applicava l'articolo 31 del regio decreto n. 1054 del 1924 e non si è verificata alcuna forma di sindacato su tali atti. Visto che la questione era stata posta nel corso della discussione, ha ritenuto di farne menzione nei rilievi da trasmettere alla Commissione Giustizia.

Pierguido VANALLI (LNP) con riferimento al rilievo contenuto al punto 2), si chiede se gli atti o i provvedimenti emanati nell'esercizio del potere politico verso cui non è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo debbano essere considerati solo quelli del Governo o vi siano altri soggetti titolati ad adottarli, anche alla luce delle competenze proprie delle regioni e degli enti locali.
Ritiene poi eccessivamente generico il rilievo contenuto al punto 14), in cui si chiede di valutare l'opportunità, per una migliore tutela della concorrenza nel settore

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dei pubblici lavori, servizi e forniture, di evidenziare tra le cause di inefficacia di cui all'articolo 121 l'aggiudicazione sulla base di criteri illegittimi nella valutazione dei requisiti soggettivi e dell'offerta. Si tratterebbe di ritenere illegittimo un criterio una volta avvenuto l'espletamento della procedura di gara.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ringrazia la relatrice per la competenza e l'impegno dimostrato e per aver recepito, al punto 2), una questione da lui posta nella seduta di ieri. Al riguardo, si associa alle considerazioni testè svolte dal collega Vanalli e chiede se sia possibile accedere ad una riformulazione che consenta di ricomprendere tutte le tipologie di atti politici, sia quelli provenienti dagli organismi titolari di sovranità, sia gli atti politico-costituzionale degli organismi super partes.

Roberto ZACCARIA (PD) ringrazia preliminarmente la relatrice per l'impegnativo lavoro svolto. Si tratta, peraltro, di una materia complessa che avrebbe richiesto maggiore tempo per approfondirne adeguatamente i contenuti.
Intende quindi soffermarsi su alcune questioni, a partire da quella della data di efficacia delle disposizioni del codice. Nella proposta della relatrice si rileva l'opportunità che il codice del processo amministrativo entri in vigore nella data stabilita dallo stesso schema di decreto delegato all'articolo 2 e, quindi, il 16 settembre 2010. Tuttavia, considerato che ci si trova di fronte ad un materia nuova ed articolata, che incide sul processo amministrativo e coinvolge tutti gli interessati, sarebbe logico prospettare un termine più ampio per l'efficacia delle nuove disposizioni. Si tratta infatti di una richiesta formulata dagli operatori del settore che consentirebbe di migliorare la situazione.
Per quanto riguarda la ragionevole durata del processo, ritiene che dopo ampie discussioni vi era l'occasione di intervenire per ridurre la durata del processo. Si chiede perché questo non sia stato fatto e ricorda che da un recente articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore emerge che i tempi medi per il giudizio davanti al TAR è pari a 2.387 giorni che diventano 767 giorni davanti al Consiglio di Stato. Alcuni hanno rilevato che si tratta di durate differenti a seconda dell'importanza della questione ma resta comunque il dato di fatto e ribadisce come sia stata insufficientemente colta un'opportunità. Ricorda che, al riguardo, la legge di delega prevedeva l'introduzione del giudice istruttore monocratico come per il processo civile.
Rileva peraltro come si operi un taglio arbitrario dei processi attraverso l'istituto della decadenza. Con riguardo a tale questione il professor Merusi ha evidenziato in una nota come non sia stata data risposta al grido di dolore sollevato dagli avvocati riguardo alla norma sulla perenzione, che rischia di bloccare tutti gli studi di diritto amministrativo. Nella nota si evidenzia dunque la possibilità, se si intende mantenere l'attuale impostazione, di prevedere che l'istanza sia consentita anche da parte di un solo difensore o di ampliare notevolmente i tempi.
Ritiene, quindi, che la Commissione avrebbe dovuto sottolineare maggiormente i profili che attengono alla mancata attuazione data ad alcune parti della legge di delega. Inoltre, per quanto attiene alla possibilità di utilizzo della prova testimoniale, di cui all'articolo 63, sarebbe stato opportuno non limitarla alla sola forma scritta per evitare disparità di trattamento tra il procedimento davanti al giudice ordinario e quello davanti al giudice amministrativo. Vi sono infatti casi in cui la prova testimoniale orale è importante.
Prende atto, in ogni modo, che la relatrice ha tenuto conto di gran parte delle questioni da lui prospettate in precedenza.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) nell'associarsi ai ringraziamenti per il lavoro svolto dalla relatrice, chiede maggiori chiarimenti sul rilievo posto al punto 2). A suo avviso è infatti opportuno comprendere meglio la tipologia di atti a cui si vuole fare riferimento: vi sono infatti gli atti di alta amministrazione, gli atti compiuti nell'esercizio della funzione legislativa

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che sono già per sé sottratti al sindacato dei giudice amministrativo.
Ritiene dunque importante specificare maggiormente la formulazione del punto 2) poiché altrimenti vi potrebbero rientrare anche gli atti amministrativi che il Governo emana nell'esercizio del potere politico.
Si sofferma quindi sul punto 12) dei rilievi, in cui - con riferimento all'articolo 120, in materia di controversie sull'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture - si chiede di valutare l'opportunità di prevedere termini processuali meno rigorosi. Sottolinea come nella materia dei lavori pubblici sia quanto mai necessario avere certezze.
Infine, ritiene che sia superfluo esplicitare il rilievo contenuto al punto 14), in cui, per una migliore tutela della concorrenza nel settore dei pubblici lavori, servizi e forniture, si chiede di evidenziare tra le cause di inefficacia di cui all'articolo 121 l'aggiudicazione sulla base di criteri illegittimi nella valutazione dei requisiti soggettivi e dell'offerta.

Mario TASSONE (UdC) nel dare atto dell'impegno della relatrice, si sofferma su alcuni profili di maggiore competenza della I Commissione. In particolare, si associa a quanto evidenziato dal collega Zaccaria con riguardo ai tempi di durata del processo amministrativo e segnala l'esigenza di affrontare la questione.
Nel prendere atto che la relatrice ha tenuto conto di quanto evidenziato dal suo gruppo, con particolare riguardo al punto 14), preannuncia il parere favorevole sulla proposta di rilievi formulata dalla relatrice.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, tenendo conto di quanto evidenziato dai colleghi fa presente che, con riguardo alla questione della prova testimoniale, il tema è già stato affrontato nell'ambito del Comitato per la legislazione: ricorda, infatti, che il processo amministrativo si caratterizza per un'impostazione essenzialmente concentrata sui documenti ed in questo senso il riferimento è solo alla prova testimoniale in forma scritta.
Per quanto riguarda la data di efficacia del codice, rileva come ci si trovi di fronte ad un'opera di riordino di un materia in gran parte già conosciuta dagli operatori del settore. Inoltre, è importante, a suo avviso, evitare un differimento delle modifiche che si rendono necessarie, in particolare, con riferimento alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, tenuto conto che il decreto legislativo n. 53 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/67/CE, ha già dato luogo a difficoltà in sede attuativa su cui appare improcrastinabile un intervento chiarificatore ed in grado di dare omogeneità alla materia. In ogni modo, si dichiara disponibile a modificare tale punto se la Commissione lo ritiene.
Ritiene poi condivisibile il rilievo formulato dal collega Vanalli e riformula pertanto la proposta di rilievi espungendo dal testo, al punto 2), le parole: «del Governo» (vedi allegato 6).
Ritiene invece pleonastica una tipizzazione degli atti politici, vigendo già nell'ordinamento il principio della loro insindacabilità. Fa presente di aver ripreso, nella formulazione del punto 23), il testo dell'articolo 31 del regio decreto n. 1054 del 1924, che chiaramente va contestualizzata nel momento storico in cui è stata approvata. Rileva, in ogni modo, che il riferimento è agli atti a fine libero e costituzionalmente vincolati.
Infine, per quanto riguarda la perenzione, sottolinea come non si tratti di una «ghigliottina» quanto piuttosto di una condizione di caduta di interesse. Ritiene comunque opportuno mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 1 dell'allegato 3, Titolo I, che reca la necessità della doppia sottoscrizione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) con riguardo al punto 2) dei rilievi, chiede che necessità vi sia di prevedere una disposizione che è già contenuta nei principi generali dell'ordinamento e che con questa formulazione appare eccessivamente indefinita.

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Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) fa presente di aver ritenuto opportuno inserire il richiamo di cui al punto 2) per dare la giusta attenzione ad una disposizione che è da tempo vigente nell'ordinamento, tenendo conto di quanto è stato sollevato nel corso della discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 15.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI, indi del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jole SANTELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sara' assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.
Audizione del Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dott. Antonio Martone.
(Svolgimento e conclusione).

Jole SANTELLI, presidente, introduce l'audizione.

Antonio MARTONE, Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e Roberto ZACCARIA (PD).

Antonio MARTONE, Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 16 giugno 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
Nuovo testo C. 3496 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, illustra il testo del disegno di legge C. 3496 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2», come modificato dalla Commissione in sede referente.

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Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Fa inoltre presente che nel testo vi sono norme che rientrano altresì nelle materie «tutela della concorrenza» e «previdenza sociale», anch'esse assegnate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) della Costituzione.
Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
C. 2780 Mario Pepe.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra il testo della proposta di legge C. 2780 Mario Pepe, recante «Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano», come modificata dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.
Considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.
C. 3366 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.
Ricorda che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Corea del Nord, firmato nel settembre 2000, era stato presentato in Parlamento già nel corso della XIV Legislatura. L'iter parlamentare si era interrotto quando era emersa la problematicità del profilo internazionale della Corea del Nord che nel 2003 si era ritirata dal Trattato di non proliferazione nucleare, annunciando l'avvio di un programma di armamento nucleare.
Fa presente che nella relazione introduttiva al disegno di legge si fa riferimento all'opportunità di riproporre la discussione parlamentare dell'Accordo sulla promozione degli investimenti con la Corea del Nord si è posta in ragione del positivo andamento dei colloqui a sei sulle questioni dell'armamento nucleare di Pyong-Yang. La Corea del Nord, tuttavia, continua a rimanere, a livello internazionale, un tragico caso umanitario con la persistente necessità di aiuti alimentari e per le prime necessità, come il combustibile per il riscaldamento domestico.
Infine, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

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riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
C. 2252 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
Ricorda che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Sudan è stato firmato nel novembre 2005: già nel corso della XV legislatura era stato presentato un disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il cui iter parlamentare è rimasto tuttavia incompleto per la conclusione anticipata della legislatura.
Pertanto, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 10).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Nuovo testo C. 44-B Zeller ed abb., approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 44 - B Zeller ed abb., approvato in un testo unificato dalla camera e modificato dal Senato recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale».
Rileva che le disposizioni da essi recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «ordine pubblico e sicurezza» nonché «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che le lettere h) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Evidenzia quindi l'opportunità, con riferimento all'articolo 4 che reca disposizioni in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di prevedere, alla lettera b), una formulazione che specifichi che qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizione di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Rileva, infatti, l'opportunità di precisare in quali circostanze debba essere previsto l'intervento degli organi di polizia

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stradale, rimettendo alla polizia stessa la valutazione delle condizioni che possono permettere di avvalersi del personale della scorta tecnica.
Ricorda che all'articolo 38, comma 1, lettera a), è stato ridotto a 90 giorni il termine per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, nel caso ordinario in cui la notifica debba essere effettuata sia al trasgressore (perché non c'è stata contestazione immediata) sia all'obbligato in solido (il proprietario del veicolo, se persona diversa dal trasgressore).
Rileva altresì che la lettera b) del medesimo comma 1 individua in 90 giorni il termine della notifica nei confronti dell'obbligato in solido, se vi è stata contestazione immediata nei confronti del trasgressore.
Evidenzia, in proposito, l'opportunità di introdurre alla lettera b) un termine, anche se di poco, superiore rispetto alla fattispecie prevista alla lettera a), analogamente a quanto era stato stabilito nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, poiché nel secondo caso occorre tenere conto della possibilità che il trasgressore paghi subito o entro pochi giorni e, in questo modo, evitare l'esigenza di una notifica anche all'obbligato in solido.
Alla luce di tali considerazioni formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 11).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.
Nuovo testo C. 1257 Levi.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 1257 Levi, recante «Nuova disciplina del prezzo dei libri».
Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla potestà legislativa esclusiva statale nonché alla materia «commercio», che rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Prende atto, altresì, che la finalità generale perseguita dalla proposta di legge appare riconducibile alla promozione e diffusione della lettura, ascrivibile alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni.
Rileva quindi che all'articolo 2, comma 3, appare opportuno precisare se il «periodo superiore ad un mese» abbia cadenza annuale o possa ricorrere anche più volte nel corso dell'anno di riferimento.
Al medesimo articolo 2, comma 3, ritiene opportuno precisare a chi compete l'obbligo di informare i dettaglianti, ivi previsto.
All'articolo 2, comma 5, lettera g), è a suo avviso necessario che la Commissione di merito valuti se il riferimento alle edizioni destinate «in via prioritaria» ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi non rischi di dare luogo ad incertezze interpretative in sede applicativa, in considerazione dell'eccessiva indeterminatezza della fattispecie.
Infine, con riguardo all'articolo 2, comma 7, ritiene opportuno segnalare se vi è l'effettiva necessità di mantenere la previsione per cui non si applicano le norme di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca una disciplina generale per la tutela della concorrenza, in aderenza con

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l'ordinamento comunitario, con riguardo all'intero settore della distribuzione commerciale.
Presenta dunque una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 12).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.