CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2010
337.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 giugno 2010.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri - Rel. Ciccioli.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), di Federsanità-Anci e delle Aziende sanitarie locali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Nuovo testo C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, ricorda la Commissione è chiamata ad esprimere alla IX Commissione (Trasporti) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 44 Zeller e abbinate, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», approvato dalla Camera e modificato

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dal Senato. Poiché si tratta, quindi, di un esame in terza lettura - e, in prima lettura, la Commissione aveva già avuto modo di esaminare il testo in sede consultiva - è opportuno soffermarsi sulle modifiche apportate, rispettivamente, dalla IX Commissione della Camera (in sede legislativa) in prima lettura, dal Senato e, infine, dalla IX Commissione (in sede referente) in terza lettura - tralasciando, naturalmente, le modificazioni di natura formale dovute esclusivamente alla intervenuta istituzione del Ministero della salute.
Per quanto concerne l'esame in prima lettura, segnala che all'articolo 23, comma 3, lettera b), capoverso comma 1-bis, era stata recepita l'osservazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione nella seduta del 19 maggio 2009 - relativa alla necessità di informare il paziente dell'avvenuta comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte del medico, di una circostanza che ne pregiudica o diminuisce l'idoneità alla guida-; nel corso dell'esame al Senato, tuttavia, l'intero capoverso è stato soppresso.
È stata, altresì, recepita la prima delle due osservazioni riferite all'articolo 32, in materia di incidenti con danni ad animali, contenute nel parere su emendamenti approvato dalla Commissione nella seduta del 14 luglio 2009 - che, tuttavia, aveva carattere solo formale, essendo riferita alla denominazione degli animali d'affezione -, mentre non è stata recepita la seconda osservazione, con la quale si invitava la IX Commissione (in sede legislativa) a valutare l'opportunità di riformulare il comma 2 nel senso di non sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi, di cui al primo periodo, nonché di specificare che tale obbligo vige solo ove sia possibile fermarsi; nel parere si segnalava altresì l'opportunità di prevedere che l'obbligo di cui al secondo periodo è da intendersi come obbligo di segnalare l'incidente ai numeri di emergenza 113, 115 e 118, e, infine, di escludere la sanzione per la violazione di tale obbligo, sopprimendo l'ultimo periodo del comma.
Fa presente che è stata, invece, recepita la condizione, apposta al medesimo parere del 14 luglio 2009, relativa alla riformulazione dell'articolo 51 in materia di certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di tossicodipendenza per chi esercita attività di autotrasporto; nel corso del successivo esame al Senato, è stata, di fatto, recepita anche l'ulteriore osservazione relativa all'inserimento, tra le patenti per cui è richiesta tale certificazione, della patente BK (CAP) per la guida di scuola-bus, nel senso che, al comma 1, lettera c), si stabilisce, novellando l'articolo 119 del codice della strada, che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa.
Passando alle modifiche approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, fa presente che l'articolo 8, introdotto al Senato, novella, tra l'altro, l'articolo 46 del codice della strada, escludendo dalla definizione di veicolo e, perciò, dall'applicazione delle disposizioni relative ai veicoli, tra l'altro, le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
Nel corso dell'esame al Senato è stato altresì modificato l'articolo 34, comma 1, che novella l'articolo 186 del codice della strada, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool; in tale articolo 186

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viene, infatti, introdotto un nuovo comma 9-bis, il quale prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato e per non più di una volta, con quella del lavoro di pubblica utilità, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Identica previsione è stata introdotta - modificando l'articolo 34, comma 3, del provvedimento in esame - all'articolo 187 del codice della strada, in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
L'articolo 54, introdotto al Senato, vieta, nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 e la somministrazione di bevande superalcoliche, nonché la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 7 (dalle ore 2 alle ore 6, secondo la successiva modificazione approvata dalla IX Commissione in terza lettura), punendo con sanzioni amministrative pecuniarie la violazione di detti divieti e prevedendo, in caso di reiterazione, la sospensione, da parte del prefetto, della licenza di vendita di tali bevande.
Osserva, poi, che il successivo articolo 55, anch'esso introdotto al Senato e successivamente modificato dalla IX Commissione, modifica la disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne. Novellando l'articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, si prevede che tutti i locali (e non più solo le discoteche) debbano interrompere la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6 (comma 2). Si stabilisce, altresì, che lo stesso divieto valga, dalle ore 24 alle ore 6, per gli esercizi di vicinato (comma 2-bis). Entrambi i divieti non si applicano, però, nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e in quella tra il 15 e il 16 agosto (comma 2-ter). Si prevede, inoltre, che gli stessi locali di cui al comma 2, che proseguano la loro attività oltre le ore 24, debbano detenere, in prossimità dell'uscita, un rilevatore del tasso alcolemico, per quanti desiderino avvalersene, nonché esporre tabelle che descrivano i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determina il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (2-quater). Si introduce, quindi, il divieto, per i gestori di stabilimenti balneari, di svolgere forme di intrattenimento danzante congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, se non per al massimo due giorni alla settimana e, comunque, tra le ore 17 e le ore 20 (comma 2-quinquies). Il nuovo comma 3 del citato articolo 6 reca, infine, le sanzioni per l'inosservanza delle citate disposizioni, ivi comprese sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di due violazioni nel biennio, la sospensione della licenza.
Fa presente, infine, che la IX Commissione, in terza lettura, ha modificato l'articolo 23, che novella l'articolo 119 del codice della strada, prevedendo che le commissioni mediche competenti per la valutazione dello stato di temporanea o permanente inidoneità alla guida comunichino all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente «anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti» da apportare al veicolo.
L'articolo 36, introdotto sempre in terza lettura dalla IX Commissione, prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la guida sotto l'influenza dell'alcool e per la guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati, per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose, siano aumentate di un terzo quando l'infrazione è commessa tra le ore 2 e le ore 6.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) intende svolgere alcune considerazioni sul provvedimento in esame. Innanzitutto esprime grande soddisfazione per il fatto che ormai il disegno di legge, dopo un approfondito esame, sta per essere varato e che, finalmente, entreranno in vigore norme per contrastare e scongiurare il triste fenomeno delle «stragi del sabato sera», a causa del quale muoiono sulle strade italiane

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ogni anno diverse migliaia di giovani. A suo giudizio, inoltre, è necessario che le nuove norme, che introducono sanzioni amministrative severe, vengano portate a conoscenza dei giovani con ogni mezzo e in ogni luogo frequentato da ragazzi, a partire dalle scuole.
Osserva quindi che, nel parere da rendere alla Commissione di merito - che non può che essere favorevole proprio perché basato sul principio della «tolleranza zero» - si debba segnalare l'esigenza, all'articolo 23, comma 6, capoverso 1-bis, che la revisione della patente di guida debba essere richiesta non solo per i casi di coma superiore alle 48 ore ma anche per i soggetti che hanno subito eventi ischemici che possono aver pregiudicato l'idoneità alla guida. Riterrebbe infine opportuno, ove possibile, che ovunque si parli di stato di ebbrezza alcolica si faccia riferimento al tasso alcolemico come indicato all'articolo 34.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva, innanzitutto, che il provvedimento in esame introduce, all'articolo 51, l'obbligo di una certificazione da cui risulti in «non abuso» di sostanze alcoliche e il «non uso» di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al riguardo, ritiene che tale misura sia non solo discriminatoria per i giovani che devono ancora prendere la patente rispetto a chi l'ha già e ma anche inutile, considerando che prima di sottoporsi ad un test la persona si presenterà «pulita», cosa che non è necessariamente una garanzia per quando si metterà alla guida. La misura è inoltre discriminatoria anche per le sostanze e non per gli effetti, distinguendo abuso e uso. Se alla parola abuso potrebbe corrispondere la condizione di alcolizzato e tossicodipendente, alla parola uso, riferita alle sole sostanze stupefacenti e psicotrope, corrisponde la condizione di consumatore occasionale. Perciò chi beve occasionalmente potrà ottenere la patente, ma non sarà così per chi sempre occasionalmente usa cannabis. Tale differenziazione non renderà certo più sicure le strade italiane. In conclusione, esprime un giudizio negativo sull'articolo in oggetto, che giudica inutile e proibizionista.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) intende sottolineare l'esigenza che il Ministro Fazio venga in Commissione a riferire in merito ad un incontro che lo stesso avrebbe avuto, in data 8 giugno, con il prof. Zamboni sullo studio dei rapporti tra l'insorgere della sclerosi multipla e l'insufficienza venosa.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che la questione potrà essere oggetto di una interrogazione da presentarsi da parte del deputato Farina Coscioni, fermo restando che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere valutata la richiesta di un'audizione del Ministro, testé formulata.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 giugno 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.15.