CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 giugno 2010
331.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 giugno 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, informa i colleghi che il Governo ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna.
Avverte che non sono ancora pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio e che, pertanto, la Commissione non può procedere alla votazione del parere che il relatore Vignali ha già formalizzato ed illustrato. Aggiunge che il presidente della Commissione Bilancio ha assicurato che i rilievi saranno trasmessi entro la prossima settimana.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese.
Atto n. 208.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che sul provvedimento in titolo sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio.
Ricorda che nella seduta del 25 maggio 2010 il relatore ha presentato la sua proposta di parere, mentre nella successiva seduta del 26 maggio il deputato Lulli ha presentato una proposta alternativa di parere.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, illustra un'ulteriore proposta di parere che tiene conto di alcune delle indicazioni contenute nella proposta alternativa del deputato Lulli e di una richiesta dei colleghi della Commissione Agricoltura volta ad includere tra i soggetti che possono accreditarsi quali Agenzie per le imprese anche i Centri autorizzati di assistenza agricola (vedi allegato 1).

Alberto TORAZZI (LNP), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Gabriele CIMADORO (IdV), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, riterrebbe opportuno prevedere alla lett. d) delle osservazioni nel novero dei soggetti da accreditare, oltre ai Centri autorizzati di assistenza agricola, anche le agenzie di affari che svolgono attività di disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto n. 773 del 1931.

Raffaello VIGNALI (PdL) assicura che le agenzie di affari sono ricomprese nell'attuale formulazione del testo in esame.

La Commissione approva all'unanimità l'ulteriore proposta di parere del relatore.

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.
Atto n. 204.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2010.

Manuela DAL LAGO (LNP), presidente, ricorda che la Commissione ha già chiesto la proroga del termine per l'espressione del parere, e che il termine è scaduto. Ricorda altresì che il Governo ha trasmesso una nota, che è stata distribuita ai componenti della Commissione, con la quale ha fornito chiarimenti sulle modalità adottate nella scelta dei settori di studio e degli esperti da consultare.
Comunica infine che il deputato Anna Teresa Formisano ha presentato una proposta di parere contrario (vedi allegato 2).

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, sottolineata l'assenza della collega Formisano, prima firmataria della proposta di parere contrario, nonché del rappresentante del Governo, riterrebbe opportuno rinviare ulteriormente la deliberazione del parere che aveva predisposto tenendo anche conto di alcuni rilievi svolti proprio dalla collega Formisano in altra seduta.

Manuela DAL LAGO (LNP), presidente, sottolinea che la presenza del Governo,

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seppure auspicabile, non è obbligatoria ai fini della votazione del parere.

Ludovico VICO (PD) ritiene opportuno rinviare la votazione del parere anche in considerazione del fatto che il Governo non ha ancora trasmesso alla Commissione la documentazione richiesta nelle precedenti sedute.

Gabriele CIMADORO (IdV) si associa alle considerazioni del collega Vico.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, auspica che il Governo possa trasmettere a breve la documentazione richiesta.

Manuela DAL LAGO (LNP), ricordato che il parere sul provvedimento in titolo dovrà essere espresso entro la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.
Atto n. 213.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Enzo RAISI (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo che dà attuazione all'articolo 30, comma 6, della legge n. 99 del 2009 la quale, per garantire la competitività dei clienti finali industriali caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, prevede la revisione dei cosiddetti «tetti gas» antitrust, al fine di rendere il mercato del gas maggiormente concorrenziale. Sottolinea che si prevede l'adozione di misure che, promuovendo l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, garantiscano l'effettivo trasferimento dei benefici dell'aumentata concorrenza nel mercato del gas anche ai clienti finali industriali stessi.
In attuazione della delega, lo schema in primo luogo procede ad una revisione sostanziale dei «tetti gas» antitrust stabiliti per il periodo 2002-2010 dall'articolo 19 del decreto-legge n. 164 del 2000. La revisione prevista dallo schema in esame modifica non solamente i livelli dei tetti antitrust e le modalità di calcolo delle quote di mercato nazionale di ciascun operatore, ma anche la natura degli obblighi. Difatti, viene previsto un valore soglia della quota di mercato all'ingrosso pari al 40 per cento, innalzabile al 60 per cento nel caso l'operatore si impegni ad una serie di interventi tra cui uno specifico programma di sviluppo della capacità di stoccaggio i cui diritti di utilizzazione siano resi disponibili al mercato secondo determinate modalità. Inoltre, il suddetto valore soglia (40 per cento innalzabile come detto al 60 per cento) può essere superato dall'operatore, che però in tal caso è obbligato ad effettuare, per l'anno termico successivo, procedure regolamentate di cessione di gas (cd. gas release) secondo le modalità già previste limitatamente all'anno termico in corso dal decreto-legge n. 78 del 2008 e per volumi non superiori a 4 miliardi di metri cubi.
Il provvedimento prevede, inoltre, un insieme di interventi per incentivare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio e per favorire l'incontro tra la domanda, rappresentata dai clienti finali industriali e loro aggregazioni nonché da aggregazioni di PMI, e l'offerta dei servizi di stoccaggio. Sono altresì previste misure volte a sopperire all'inevitabile lasso di tempo necessario all'approntamento delle nuove infrastrutture di stoccaggio, mediante l'anticipazione degli effetti che si verificherebbero all'entrata in servizio delle infrastrutture. Lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio consente - qualora i diritti di utilizzazione siano attribuiti a soggetti terzi finanziatori - non solo di rendere maggiormente concorrenziale il mercato all'ingrosso del gas, ma anche di minimizzare i costi di approvvigionamento dell'intero sistema gas nazionale; inoltre,

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una maggiore capacità di stoccaggio garantisce un aumento del livello di sicurezza del sistema gas nazionale.
Lo schema contiene altresì misure volte ad aumentare la liquidità della nascente borsa del gas e ad introdurre una disciplina del bilanciamento di merito economico atta a trasferire ai clienti finali i benefici derivanti dalla maggiore flessibilità dell'offerta nel mercato all'ingrosso del gas.
L'articolo 1 definisce finalità ed oggetto del provvedimento in esame.
L'articolo 2 conferma la validità ai fini del presente decreto delle definizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/2000 (di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale).
L'articolo 3 prevede l'obbligo in capo ad ogni soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di trasporto italiana di attestare annualmente la propria quota di mercato all'ingrosso, secondo una metodologia definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Se con riferimento alle attestazioni viene individuato un superamento del valore soglia del 40 per cento, il soggetto interessato è obbligato a svolgere procedure di cessione di gas, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5. Se, alternativamente, il soggetto si impegna all'attuazione delle misure relative allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, il valore soglia è innalzato al 60 per cento. In caso di omessa o mendace attestazione, l'Antitrust provvede ad irrogare una sanzione amministrativa. La vigilanza sull'erogazione dei servizi previsti dal decreto, sugli adempimenti e sulle procedure è attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).
L'articolo 4 prevede la redazione e pubblicazione con cadenza annuale da parte del Ministero dello sviluppo economico (MISE) di un rapporto sui progetti di aumento di capacità di stoccaggio già oggetto di concessione e in concessioni di prossimo conferimento. In tale rapporto sono indicate per ogni progetto le informazioni necessarie a consentire di valutare tempi e costi previsti per la sua realizzazione o, nel caso di progetti volti all'aumento delle capacità esistenti, i costi incrementali per la loro realizzazione e i conseguenti passi autorizzativi. Sulla base di tale rapporto, i clienti industriali potranno decidere se chiedere ai soggetti che realizzeranno tali progetti un contratto di servizi di stoccaggio di durata pluriennale oppure di partecipare direttamente alla realizzazione di uno o più progetti, assumendone quote di partecipazione e quindi divenendo proprietari di una parte delle nuove infrastrutture di stoccaggio. Il rapporto può contenere a titolo indicativo informazioni relative a ulteriori progetti per cui non è ancora stato avviato l'iter autorizzativo.
L'articolo 5 disciplina gli adempimenti per i soggetti che intendono alzare il valore della soglia limite relativa alla loro quota di mercato all'ingrosso al 60 per cento attraverso l'assunzione di impegni vincolanti per la realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio o il potenziamento di quelle esistenti, per volumi complessivamente pari a 4 miliardi di metri cubi. Tali soggetti devono consentire la partecipazione di terzi allo sviluppo delle infrastrutture e si impegnano a partecipare, per un volume massimo pari ad 1 miliardo di metri cubi, al meccanismo anticipatorio dei benefici verso i clienti finali industriali che partecipano quali investitori. In alternativa, gli stessi soggetti concorrono alla compensazione dell'onere relativo all'anticipazione dei benefici con un importo massimo pari, per ciascun anno termico, a 50 milioni di euro. Si prevede inoltre che le procedure di cessione di gas per il superamento del valore soglia (40 per cento in assenza di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio o 60 per cento a fronte di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio) siano svolte secondo le modalità già definite con il decreto-legge n. 78/2009 (articolo 3, commi 1 e 2), per volumi complessivamente non superiori a 4 miliardi di metri cubi definiti, insieme alla tempistica, con decreti del Ministro dello sviluppo economico. Entro il 1o settembre di ciascun

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anno, i soggetti che si impegnano a realizzare le infrastrutture di stoccaggio comunicano al MISE, all'Antitrust e all'AEEG un programma o un aggiornamento del programma in essere per l'attuazione delle misure suindicate relative alle infrastrutture di stoccaggio, comprensivo dei tempi di realizzazione, volto a realizzare la nuova capacità di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza. Il programma (o il relativo aggiornamento) trasmesso è approvato con decreto del MISE, sentite l'Antitrust e l'AEEG, e diviene così vincolante. La vigilanza sul rispetto del programma e sulle procedure di cessione di gas è affidata all'Antitrust che può avviare un'istruttoria in esito alla quale può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria.
L'articolo 6 individua i requisiti generali dei soggetti terzi investitori nelle infrastrutture di stoccaggio come i clienti finali industriali caratterizzati da elevato prelievo di gas naturale definito secondo modalità fissate dal MISE ed attestate dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete è allacciato il punto di prelievo del cliente finale; aventi centri di consumo in Italia nonché negli Stati membri che, in condizioni di reciprocità, ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto; la partecipazione alla realizzazione di nuova capacità per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure cui è richiesta la partecipazione. Oltre ai clienti finali sopra indicati, sono ammessi a partecipare anche i consorzi ed i mandatari dei clienti finali industriali con le caratteristiche sopra esposte, nonché aggregazioni di piccole e medie imprese che abbiano, in aggregato, le caratteristiche di cui sopra e, come mandatario dell'aggregazione, un cliente finale industriale. Si dispone che i soggetti interessati ai progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio come individuati dal programma approvato, entro il 1o settembre di ogni anno inviino al MISE apposita comunicazione con cui manifestano con effetti non vincolanti il proprio interesse. Il soggetto che aderisce alle misure di potenziamento stoccaggi indice una procedura concorsuale e non discriminatoria per la selezione dei soggetti investitori; la disciplina delle procedure concorsuali è definita dall'AEEG sulla base degli indirizzi del MISE.
Ai sensi dell'articolo 7, in esito alle procedure di cui all'articolo 6, sono riconosciuti ai soggetti investitori diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio in misura corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari, mediante una delle seguenti modalità: sottoscrizione di un contratto di stoccaggio pluriennale a fronte di corrispettivi stabiliti dall'AEEG con riferimento ai corrispondenti costi effettivi di realizzazione e gestione relativi ai progetti; ovvero sottoscrizione di un contratto che disciplina i diritti di utilizzo a fronte della partecipazione in forma di contitolarità in uno o più progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale in nuove concessioni di stoccaggio o in concessioni conferite ma non ancora operative alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio nei contratti che regolano i rapporti tra i soggetti che aderiscono alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio ed i soggetti investitori sono sottoposte al MISE per l'approvazione, sentita l'AEEG. I rapporti di contitolarità in una concessione di stoccaggio sono regolati da un contratto tipo approvato dal MISE. È prevista per i soggetti investitori la possibilità di recedere senza oneri dai contratti sottoscritti con i soggetti che sviluppano stoccaggi, se ricorrono determinate condizioni.
L'articolo 8 prevede che anche i soggetti che non aderiscono alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di cui all'articolo 5 e tuttavia volontariamente intendono attuare progetti per sviluppare nuova capacità di stoccaggio, possano usufruire degli stessi meccanismi di incentivazione previsti dagli artt. 6, 7, 9, 10 e 11 per la realizzazione dei loro progetti, per un volume complessivo non superiore a 2 miliardi di metri cubi di

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nuova capacità. Essi, in sostanza, potranno realizzare tali progetti avvalendosi del contributo di soggetti terzi finanziatori, effettuando una procedura aperta ai clienti industriali al termine della quale sottoscrivere da subito contratti di stoccaggio pluriennali oppure facendo entrare gli stessi clienti nel loro progetto come finanziatori mediante una loro associazione in joint venture nella concessione e quindi consentendo ad essi di disporre direttamente della propria quota di stoccaggio. In alternativa, essi potranno proseguire nel loro programma attuale di realizzazione, mantenendo il diritto di chiedere per lo stoccaggio di nuova realizzazione l'esenzione dal diritto di accesso dei terzi ai sensi della legge n. 239/2004 e, se ottenuta, attribuire in regime di esenzione ai futuri clienti la nuova capacità di stoccaggio dopo la sua realizzazione. I corrispettivi relativi all'accesso e all'utilizzo di tale nuova capacità di stoccaggio sono determinati in esito alle procedure concorsuali di selezione dei soggetti finanziatori, prevedendo comunque in caso di mancata assegnazione della nuova capacità di stoccaggio, il riconoscimento di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture determinati dall'AEEG. Lo stesso articolo prevede la corresponsione ai comuni dove hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, di un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio pari all'1 per cento del valore della nuova capacità di stoccaggio effettivamente entrata in operatività.
Ai sensi dell'articolo 9, nell'ambito della realizzazione di nuove capacità di stoccaggio, le quote residuali rispetto a quella assegnata ai soggetti investitori (anche a causa di rinunce o di recessi) vengono offerte ai migliori offerenti in base a procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalità ed a fronte di corrispettivi determinati sulla base di criteri dall'AEEG, a fronte di indirizzi stabiliti dal MISE, prevedendo il riconoscimento a favore di ciascun soggetto obbligato di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture. L'AEEG, conformandosi ad indirizzi del MISE, definisce misure che consentano ai soggetti investitori di ottenere anticipatamente effetti equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacità di stoccaggio corrispondente alle quote assegnate fosse immediatamente operativa. Queste «misure virtuali» prevedono la possibilità per i soggetti investitori che ne facciano richiesta di ottenere, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilità di nuovi servizi di stoccaggio definiti dall'AEEG. Tali servizi devono almeno comprendere la possibilità, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e già assegnata, di stoccare il gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale. Detti servizi sono forniti dal Gestore dei servizi energetici (GSE) che può avvalersi dell'impresa maggiore di trasporto. I soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al GSE corrispettivi determinati dall'AEEG con uno sconto, in ragione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio. Gli oneri relativi alla differenza tra il costo sostenuto dal GSE per rendere disponibili i servizi suddetti ed i corrispettivi applicati per i medesimi servizi sono fatti valere sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali nel mercato del gas. È previsto che i diritti all'utilizzo della nuova capacità di stoccaggio in capo ai soggetti investitori che hanno avuto un'anticipazione degli effetti degli stoccaggi, siano ridotti di una quota pari al 10 per cento a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio per un periodo pari al doppio del periodo medio per cui il soggetto si è avvalso delle anticipazioni. I servizi corrispondenti a detta quota sono offerti per il medesimo periodo al mercato secondo modalità e a fronte di corrispettivi determinati dall'AEEG. Il gettito derivante dall'applicazione di detti

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corrispettivi è destinato a copertura dei costi di distribuzione applicati ai clienti finali.
L'articolo 10 reca una norma transitoria secondo cui, durante la «fase virtuale» di cui all'articolo 9 e limitatamente al primo anno termico successivo all'entrata in vigore del provvedimento, in luogo dei servizi «fisici» disciplinati dall'AEEG e a fronte dei medesimi corrispettivi, ai soggetti investitori possa essere riconosciuta la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas nel periodo invernale e in quello estivo.
L'articolo 11 prevede, per i soggetti investitori che si avvalgono delle misure di cui all'articolo 9, l'obbligo di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici (GME) i quantitativi di gas resi loro disponibili nel periodo invernale attraverso i servizi di cui al medesimo articolo 9. Inoltre, per consentire ai clienti finali di beneficiare della maggiore flessibilità dell'offerta nel mercato all'ingrosso determinata dalle misure previste dal provvedimento, si affida all'AEEG il compito di definire la disciplina del bilanciamento di merito economico nel mercato del gas, nel rispetto di indirizzi appositi del MISE.
L'articolo 12 dispone, infine, che sia il decreto legislativo sia i regolamenti da esso previsti entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Manuela DAL LAGO (LNP), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.