CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2010
329.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, che mira a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia - denominate «attività professionali in edilizia» - nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni.

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L'articolo 1 reca i principi e le finalità della proposta di legge, precisando che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La disciplina proposta - che si applica anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività nel settore privato nel territorio dello Stato italiano - è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale.
L'articolo 2 definisce il campo di applicazione della legge, escludendo le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari nonché le attività di installazione di impianti.
Ai sensi del comma 3, l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9 fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste.
L'articolo 4 disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato.
L'articolo 5 riguarda i requisiti di onorabilità, che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro tempore e dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico.
L'articolo 6 riguarda in particolare i requisiti morali del responsabile tecnico, mentre l'articolo 7 reca i requisiti di idoneità professionale che il medesimo deve possedere. In particolare viene specificato che la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, in un periodo non antecedente agli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia.
Ai sensi dell'articolo 8, con apposito decreto interministeriale saranno definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. Successivamente, le regioni provvederanno alla regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Vengono inoltre specificate le materie trattate nei corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento.
Ai sensi dell'articolo 9, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia il soggetto interessato dovrà dimostrare il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 30.000 euro.
L'articolo 10 attribuisce alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti compiti:
a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia;
b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge;
c) coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;
d) comunicazione alla Cassa edile territorialmente competente dell'avvenuta iscrizione.

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Con l'articolo 11 si autorizzano le regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, a prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli articoli 12 e 13 regolano, rispettivamente, le modalità di sospensione e decadenza dall'attività, nonché il periodo transitorio, nel quale la prosecuzione dell'attività delle imprese già operanti nel settore è subordinata alla comunicazione alla C.C.I.A.A. del nominativo del responsabile tecnico.
Gli articoli 14 e 15 regolano le sanzioni amministrative, destinando il 50 per cento delle relative entrate prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia da parte dei comuni, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento.
L'articolo 16, al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della legge, affida ai comuni un onere di comunicazione tempestiva di tutte le violazioni accertate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
Con riferimento all'ambito di competenza della XIV Commissione, ricorda che la direttiva 2005/36/CE (cosiddetta «direttiva qualifiche»), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, richiama l'oggetto del provvedimento in quanto riguarda, in particolare, il riconoscimento delle professioni cosiddette «regolamentate», il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.
La direttiva si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare, quali lavoratori subordinati, autonomi o liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.
Insieme, connessa alla materia del provvedimento, risulta la direttiva 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva servizi»), che intende creare un pieno mercato interno dei servizi e nasce dall'esigenza di superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi negli Stati membri.
Circa la libera prestazione dei servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti. Ne consegue che il prestatore di servizi dovrà adeguarsi agli usi e costumi giuridici della nuova sede di lavoro. Inoltre, «lo Stato membro in cui il servizio è prestato deve assicurare il libero accesso ad un'attività di servizi e al libero esercizio della medesima sul proprio territorio».
Gli Stati membri non potranno ostacolare la libertà di esercizio nel loro territorio sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati, o di altri requisiti tra cui l'obbligo per il prestatore di stabilirsi nel territorio dove presta il servizio, di ottenere un'autorizzazione, o di essere registrato in un albo professionale. Potranno invece applicare restrizioni per motivi legati alla sicurezza, alla pubblica sanità, alla protezione dell'ambiente e alle condizioni di lavoro.
La direttiva 2006/123/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Al riguardo, rileva che l'attività di costruttore edile, per le sue caratteristiche, appare riconducibile tra le fattispecie per

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le quali in base al diritto dell'Unione europea, appare ammissibile la previsione di un albo professionale. In tal senso, propongo di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
COM(2010)61 def.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, tenuto conto del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e con particolare riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Gozi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Gianluca PINI (LNP), soffermandosi su una questione di carattere lessicale, che tuttavia assume una valenza sostanziale e non puramente formale, osserva come gli immigrati clandestini non possano essere definiti «migranti». Ritiene pertanto - ciò che potrà determinare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore - che la proposta di parere debba essere modificata, nel senso di sostituire le espressioni «migranti» e «flussi migratori» con le parole, rispettivamente, «immigrati illegali» e «flussi migratori illegali».

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, osserva come, al punto 3) delle premesse si possa sostituire l'espressione «flussi migratori» con quella di «flussi migratori illegali», e al punto 4) l'espressione «rispetto dei diritti e della dignità dei migranti» con quella di «rispetto dei diritti e della dignità degli immigrati illegali», tenuto conto del fatto che l'obiettivo di Frontex è proprio quello del contrasto all'immigrazione illegale.

Mario PESCANTE, presidente, al fine di rispondere all'obiezione sollevata dall'onorevole Pini, riterrebbe utile conoscere quale espressione sia utilizzata nel testo della proposta di regolamento in esame.

Sandro GOZI (PD) nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal relatore e per l'opportuno richiamo, inserito nella proposta di parere, all'audizione del Ministro Maroni dello scorso 18 maggio, osserva come anche richiedenti asilo possano varcare le frontiere, ovvero soggetti che non possono essere definiti immigrati clandestini. Per tale motivo non ritiene appropriato modificare le dizioni contenute nel testo del parere, riferite più genericamente a «migranti».
Soffermandosi quindi sull'osservazione di cui alla lettera d), ricorda che nella seduta di ieri ne aveva chiesto la modifica, tenuto conto del fatto che non tutti gli accordi stipulati dall'Italia con Paesi terzi possono essere ritenuti positivi, riferendosi in particolare a quello con la Libia. Ritiene peraltro che non sia questa la sede per richiamare accordi bilaterali con paesi terzi, che non riguardano in alcun modo Frontex e dovrebbero essere eventualmente stipulati dall'Unione europea. Poiché l'obiettivo del controllo delle frontiere e di una maggiore solidarietà dei paesi

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europei nei confronti dell'Italia in materia di controllo dell'immigrazione clandestina è comune a tutte le forze politiche, ritiene opportuno evitare divisioni su questioni ultronee e che comunque vedono la contrarietà del gruppo del PD.

Gianluca PINI (LNP) precisa che tutti i migranti sono illegali nel momento in cui varcano senza autorizzazione le frontiere; solo in una seconda fase si potrà distinguere tra clandestini e richiedenti asilo.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) osserva come si debba avere chiaro l'obiettivo che si intende raggiungere. La premessa di cui al punto 4) è volta ad assicura che «l'attività di Frontex e delle squadre comuni di sostegno assicuri il pieno rispetto dei diritti e della dignità dei migranti nonché del principio di non discriminazione in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, che costituiscono patrimonio comune dell'Unione europea e dei suoi Stati membri». Appare chiaro che i diritti qui richiamati sono invocati non solo a tutela degli immigrati illegali o dei richiedenti asilo - anche perché occorre distinguere tra la titolarità di un diritto e il riconoscimento della effettiva possibilità del suo esercizio - ma, più in generale, a tutela della persona umana. Propone pertanto di sostituire la parola «migranti» con la parola «persone».

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la proposta di regolamento in oggetto, all'articolo 3-ter, riferendosi ai compiti e alle competenze delle squadre comuni di sostegno Frontex, precisa che queste «non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità l'età o l'orientamento sessuale».

Isidoro GOTTARDO (PdL) osserva che i diritti fondamentali sono per loro natura riferiti alla persona ed appare quindi opportuno il richiamo alla persona e non ad una singola categoria di soggetti.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, richiama l'obiettivo fondamentale di Frontex del contrasto all'immigrazione illegale.

Enrico FARINONE (PD) ritiene se si affronta un tema con il filtro di un ideologismo eccessivo non si arriverà mai ad una soluzione condivisa.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) propone che, laddove si intenda inserire, al punto 4), la dizione di «persone», si possa precisarla nel senso di aggiungere le parole «comunque coinvolte in flussi migratori illegali o sospette di illegalità».

Nunziante CONSIGLIO (LNP) propone, in alternativa, di inserire al punto 4) un inciso che precisi che l'attività di Frontex e delle squadre comuni di sostegno, nei suoi aspetti operativi, assicuri il pieno rispetto dei diritti e della dignità delle persone.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, accoglie la proposta del collega Consiglio, che appare condivisibile.

Nicola FORMICHELLA (PdL) riferendosi all'osservazione di cui alla lettera d), contestata dall'onorevole Gozi, osserva in primo luogo che essa fa riferimento ad «alcuni» accordi, e non a tutti; inoltre, ricorda che in Assemblea l'Accordo con la Libia è stato oggetto di approvazione unanime, fatti salvi cinque deputati radicali. Richiama infine i commi 4 e 5 dell'articolo 14 della proposta di Regolamento che prevedono che l'Agenzia può godere del finanziamento dell'Unione, può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento, e può altresì invitare rappresentanti di paesi terzi, altre agenzie, organi e organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività. Inoltre, nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri, ove opportuno, dispongono in ordine al ruolo e alle competenze dell'Agenzia, specie per quanto

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riguarda l'esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre inviate dall'Agenzia nelle attività di cui all'articolo 3. Ritiene quindi che la proposta del relatore si ponga perfettamente in linea con le indicazioni del provvedimento in esame.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) rileva come appaia condivisibile un richiamo al rafforzamento del ruolo di Frontex nella cooperazione con i paesi terzi, ma che vi sono invece valutazioni discordanti in ordine alla positività di alcuni accordi stipulati dall'Italia. Nel caso dell'Albania, ad esempio, si registrano risultati positivi, con una sensibile riduzione dei flussi migratori, almeno per quanto concerne quelli provenienti dal mare. Diverso è il caso dell'accordo raggiunto con la Libia, rispetto al quale vi è una situazione difficile proprio con riferimento al rispetto dei diritti umani e al riconoscimento dello status di rifugiato, che l'accordo non appare garantire a sufficienza. Si potrebbe dunque, al fine di mettere maggiormente in evidenza le differenti valutazioni che si possono avere sui diversi accordi stipulati dall'Italia, modificare l'espressione usata, parlando di «positiva esperienza di alcuni degli accordi stipulati in particolare dall'Italia».

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, proporrebbe piuttosto di inserire alla lettera d), in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei diritti delle persone».

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta del relatore, che riprende quanto detto nel comma 3 dell'articolo 14. Per maggiore chiarezza del testo appare di conseguenza necessario sostituire, alla lettera d), le parole «che hanno consentito di attivare» con quelle «per attivare». Riterrebbe altresì opportuno sopprimere, sempre alla lettera d), l'aggettivo «positiva», anche tenuto conto che su alcuni accordi non si hanno sufficienti informazioni per poter esprimere una valutazione compiuta.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, accoglie l'integrazione proposta dal collega Gozi e propone di sostituire l'aggettivo «positiva» con «valida». Formula quindi, in conclusione, una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), che tiene conto delle risultanze del dibattito odierno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010 - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

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Enrico FARINONE (PD) si sofferma sui contenuti del provvedimento in titolo come anche del successivo Schema di decreto all'ordine del giorno, entrambi attuativi della direttiva Servizi. Ricorda che i due provvedimenti sono anche al vaglio della Commissione Attività produttive e rispetto ai quali merita sottolineare la necessità di pervenire rapidamente ad un monitoraggio delle procedure autorizzatorie per le diverse tipologie di servizi che sono da riordinare - anche al fine di chiarire quali sono soggette alla Dia immediata e quali non lo sono - e risultano disomogenee da regione a regione. Il monitoraggio non è invece stato fatto e il decreto di recepimento della direttiva rinviava, per i chiarimenti necessari, al regolamento in oggetto, che sul punto non interviene efficacemente. La questione della disomogeneità, inoltre, è centrale non solo per le aziende italiane chiamate a confrontarsi altrimenti con normative diverse sullo stesso territorio nazionale ma soprattutto per gli operatori comunitari, che sarebbero in difficoltà ad orientarsi in una legislazione regionale frammentata, finendosi così per creare un ostacolo di fatto alla libera circolazione e alla realizzazione di un vero mercato unico europeo. Vale la pena ricordare che il tema del completamento del Mercato Unico è ridiventato centrale nel dibattito continentale perché ritenuto uno degli assi possibili da rafforzare per rilanciare la crescita sostenuta e di lungo periodo in Europa, un obiettivo indispensabile anche alla luce del «Rapporto su una nuova strategia per il rilancio del Mercato unico» preparato dal professor Mario Monti.
Evidenzia poi la preoccupazione sul contestuale e omogeneo recepimento della normativa europea in tutti i paesi dell'Unione. È noto che quella sui servizi è una Direttiva che rivoluzionerà il mercato dei servizi e aprirà a nuove forme di concorrenza ed è per questo che occorre essere certi della simmetrica apertura di tutti i mercati europei (così da dare ai nostri imprenditori maggiori chances all'estero e compensare l'introduzione di maggiore concorrenza sul territorio nazionale), cosa prevista da un meccanismo di monitoraggio europeo, ma anche dalla correttezza delle informazioni sui requisiti e sulle competenze dei prestatori di servizio che si autorizzano ad operare in tutta Europa. È una questione di qualità dei servizi e di tutela dei consumatori europei. Le pubbliche amministrazioni europee dovranno non solo fidarsi delle reciproche attestazioni circa la sussistenza di alcuni requisiti minimi richiesti per espletare determinati servizi ma dovranno essere messe in grado di controllare i dati, accedere alla documentazione e confrontare i parametri qualitativi utilizzati nelle verifiche sui vari servizi. Sotto questo profilo è da domandarsi se stiamo predisponendo un sistema affidabile per i nostri operatori e per le pubbliche amministrazioni europee e stiamo assicurando l'interoperabilità dei sistemi informativi, tutti presupposti necessari per la corretta messa a regime della Direttiva servizi. Evidenzia come si pongano diversi interrogativi in ordine al fatto che i tempi previsti per l'apertura effettiva degli sportelli unici siano verosimili, che si sia costruito un sistema di scambio di dati omogeneo e collegato tra le diverse regioni, che i Comuni siano capaci di essere pronti in 180 giorni quando non sono riusciti a fare nulla per anni. Soprattutto, occorre chiedersi come tutto questo sistema possa essere organizzato e possa iniziare ad operare in una situazione di «invarianza finanziaria» cioè senza spendere risorse e prevedere investimenti. Ci sono poi ulteriori profili da approfondire, quale ad esempio il rapporto tra gli sportelli unici, il portale nazionale «impresainungiorno.it» e l'IMI, cioè la banca dati europea che dovrebbe garantire quel necessario scambio di informazioni tra Paesi UE che è alla base della fiducia e della verifica dei dati delle imprese comunitarie. Nel regolamento non è previsto nessun collegamento tra Sportelli unici locali e Imi, sistema informatico europeo e non è dunque chiara quale sarà la relazione tra i due soggetti.

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Evidenzia, in conclusione che quello che si costruisce in Italia ha effetti e incidenza in tutta Europa, e che si tratta di un sistema delicato e complesso che non possiamo permetterci di inceppare per faciloneria e senza risolvere problemi - finanziari, organizzativi, legislativi e di coordinamento istituzionale - che potrebbero esporci a seri problemi a livello europeo.

Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, prende atto delle perplessità manifestate dal collega Farinone, ma ritiene che occorra in ogni caso dare vita allo sportello unico per le attività produttive, quale obiettivo particolarmente importante. Ribadisce pertanto la proposta di parere favorevole formulata nella seduta di ieri.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese».
Atto n. 208.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Enrico FARINONE (PD) alla luce delle motivazioni esposte in occasione della discussione del precedente punto all'ordine del giorno, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore nella seduta di ieri.

Massimo NICOLUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb.