CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Comunica che il deputato Marco Maggioni è entrato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Andrea

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Gibelli, cessato dal mandato parlamentare.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis/A Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, in sostituzione del relatore Raisi, ricorda che la X Commissione deve nuovamente esaminare, in sede consultiva, il provvedimento in titolo rinviato dall'Assemblea in Commissione affari costituzionali nella seduta del 18 maggio scorso.
Sottolinea preliminarmente che darà conto unicamente delle modifiche apportate presso la Commissione di merito di interesse della Commissione attività produttive.
L'articolo 1-bis, sulla certificazione e documentazione d'impresa, è stato riformulato come novella dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, lasciando invariati i contenuti rispetto al testo precedentemente approvato dalla Commissione.
È stato aggiunto l'articolo 1-quater, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per la reindustrializzazione, per la ricerca e l'innovazione. La modifica introdotta stabilisce un differimento di 18 mesi del termine per l'adozione dei decreti legislativi, rispetto alla scadenza del prossimo 15 agosto 2010, fissata dalla cosiddetta legge sviluppo (legge n. 99 del 2009). Si prevede altresì la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi e ulteriori disposizioni sulle modalità di esercizio della delega.
L'articolo 1-quinquies recepisce la condizione di cui alla lettera b) del parere approvato dalla X Commissione in sede consultiva sul provvedimento in esame lo scorso 12 maggio, con cui si richiamava la Commissione di merito a prevedere una disposizione volta a rendere cogente l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti a carico delle imprese. In questo nuovo articolo, si stabilisce l'applicazione secondi criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) in favore delle micro e piccole imprese.
L'articolo 5-bis, recante disposizioni in materia di conferenza di servizi, è stato ulteriormente modificato.
L'articolo 9-bis, riguardante la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, è stato soppresso.
L'articolo 10-bis, recante disposizioni in materia di analisi di impatto della regolamentazione, relativamente al quale la X Commissione aveva posto la condizione di inserire uno specifico riferimento al modello omogeneo dei costi (EU Standard Cost Model), è stato soppresso.
L'articolo 20-quater, in materia di conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori a soggetti legittimati, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, mediante documento informatico con firma digitale, è stato soppresso.
L'articolo 20-sexies, recante disposizioni in materia di personale del Ministero dello sviluppo economico, prevede la possibilità per quest'ultimo di avvalersi dei contingenti di personale in deroga previsti dall'articolo 1, comma 10-bis del decreto-legge n. 181 del 2006, rendendo al contempo indisponibili un numero di incarichi dirigenziali, fino alla scadenza dei rispettivi termini.
Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV) esprime apprezzamento per le disposizioni sul silenzio-assenso relativamente alla conferenza di servizi e per quelle inerenti le penalizzazione per i dipendenti pubblici che non conseguono gli obiettivi fissati.

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Andrea LULLI (PD), pur rilevando che il testo è stato migliorato in alcune parti, esprime imbarazzo in relazione al fatto che il provvedimento in esame rechi disposizioni di rango legislativo sugli sportelli unici, materia oggetto di altri provvedimenti di natura regolamentare proprio in questi giorni all'esame della Commissione attività produttive. Ritiene, inoltre, che le disposizioni recate dall'articolo 5-bis su dichiarazione di inizio attività (DIA) e istituto del silenzio-assenso, ove non ulteriormente chiarite con la definizione delle fattispecie alle quali si applicano, rischino di rimanere del tutto inattuate. Preannuncia, quindi, voto di astensione sul parere proposto dal relatore.

Alberto TORAZZI (LNP) riterrebbe opportuno integrare la proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a differire da due a cinque anni l'applicazione della normativa sul sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per le piccole e medie imprese recata dall'articolo 1-quinquies.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, riformula la sua proposta di parere nel senso indicato dal deputato Torazzi (vedi allegato 1), formulando un'osservazione che invita anche all'applicazione della normativa SISTRI alle micro e piccole imprese, secondo i criteri di specificità, proporzionalità e sostenibilità, risponde anche ai principi contenuti nello Small Business Act.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 1).

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo e abbinate.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente e relatore, sottolinea preliminarmente che la Commissione deve esprimere il parere sul provvedimento in titolo entro la giornata odierna poiché è stato calendarizzato in Assemblea a partire dalla giornata di domani. Rileva che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dall'esame degli emendamenti approvati in II Commissione ed è stato ampiamente condiviso dai vari gruppi, sebbene su alcuni emendamenti presentati il Governo si sia riservato di assumere deliberazioni nel corso dell'esame in Assemblea.
Il disegno di legge in titolo si inserisce nel quadro di una più generale azione di contrasto alla criminalità organizzata che ha già prodotto alcune modifiche alla legislazione antimafia (con la legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica) e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (decreto-legge n. 4/2010, convertito dalla legge n. 50 del 2010).
L'articolo 1 reca una delega al Governo, da esercitare nel termine di un anno, per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione. Il codice è diretto a realizzare un'esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
L'articolo 2, che assume particolare rilievo in relazione alle competenze della X Commissione, reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, anch'essa da esercitare nel termine di un anno; la delega mira all'aggiornamento e alla semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia (anche mediante la revisione dei casi in cui essa non è richiesta e dei limiti di valore degli appalti oltre i quali le PA devono richiedere informazioni al prefetto), all'aggiornamento degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento di cause di decadenza o di elementi di infiltrazione

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mafiosa dopo la stipula del contratto, all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione (anche attraverso l'istituzione di una banca-dati nazionale della documentazione antimafia di cui, con emendamenti approvati in Commissione, sono stati indicati quali criteri ulteriori l'individuazione dei dati da inserire, dei soggetti che possono implementarla e di quelli autorizzati ad accedervi, inclusa la Direzione nazionale antimafia) e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa (che si realizza anche attraverso l'individuazione delle tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali la documentazione antimafia è sempre obbligatoria e la previsione di un obbligo per i comuni, nei 5 anni successivi allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, di acquisire l'informazione antimafia).
L'articolo 3 introduce norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche. Le disposizioni proposte impongono ai contraenti di utilizzare - salvo eccezioni specificamente indicate - conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, accesi presso banche o Poste Spa, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili (bonifico bancario o postale). La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l'obbligo di indicare il Codice unico di progetto - CUP, assegnato a ciascun investimento pubblico sottostante alle commesse pubbliche, al momento del pagamento relativo a ciascuna transazione effettuata in seno ai relativi interventi.
Con emendamenti approvati in Commissione, sono stati introdotti gli articoli 3-bis e 3-ter concernenti, rispettivamente, il controllo degli automezzi adibiti a trasporto di materiali per l'attività dei cantieri, e norme sull'identificazione degli addetti di lavoratori addetti nei cantieri.
L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dall'articolo 3.
L'articolo 5 novella alcune disposizioni della legge n. 646 del 1982 (articoli 25, 30 e 31) in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.
L'articolo 6 interviene in materia di «operazioni sottocopertura», con la finalità, da un lato, di ampliarne l'ambito operativo, dall'altro, di delineare una disciplina unitaria e superare le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o modificate. Tra le novità più significative si richiamano l'estensione della causa di non punibilità alle interposte persone (delle quali possono avvalersi gli ufficiali di polizia giudiziaria) e l'ampliamento della fattispecie di reato di rivelazione o divulgazione indebita dei nomi del personale di polizia giudiziaria impegnati in operazioni sottocopertura (che può trovare applicazione anche al di fuori dei ristretti limiti temporali attualmente previsti relativi allo svolgimento delle suddette operazioni di polizia). Il medesimo articolo 6 novella il codice di procedura penale (articolo 497) e le relative disposizioni di attuazione (artt. 115 e 147-bis) con la finalità di garantire l'anonimato dei soggetti impegnati in attività sottocopertura; si prevede, in particolare, che tali soggetti, chiamati a testimoniare nei relativi processi penali, indichino le stesse generalità di copertura e si estende ai medesimi l'applicazione dell'esame dibattimentale a distanza, previsto per i collaboratori di giustizia.
L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 353, primo comma, c.p. inasprisce il regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti. In Commissione è stato inoltre introdotto l'articolo 7-bis che introduce nel codice penale il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
L'articolo 8, comma 1, novellando l'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, integra con il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti(articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006) la lista dei procedimenti per i reati di grave allarme sociale

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rispetto ai quali le funzioni di PM sono attribuite all'ufficio del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia. Il comma 2, attraverso la novella dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevede l'esame dibattimentale a distanza per i collaboratori di giustizia ammessi al programma provvisorio di protezione o a speciali misure di protezione.
L'articolo 9 demanda a specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia, la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.
L'articolo 10 prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (Sua) al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa.
L'articolo 11 modifica il decreto-legge n. 8 del 1991, in particolare in materia di collaboratori di giustizia e di testimoni di giustizia.
L'articolo 12 interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della DIA.
L'articolo 13 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV), preannuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo.

Alberto TORAZZI (LNP) preannuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo

Santo Domenico VERSACE (PdL), preannuncia voto favorevole a nome del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.
C. 3366 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA, relatore, sottolinea preliminarmente che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Corea del Nord, firmato nel settembre 2000, è stato presentato in Parlamento già nel corso della XIV legislatura. L'iter parlamentare si è interrotto quando è emersa la problematicità del profilo internazionale della Corea del Nord che nel 2003 si è ritirata dal Trattato di non proliferazione nucleare, annunciando l'avvio di un programma di armamento nucleare.
Nella relazione introduttiva al disegno di legge, si precisa che il riavvio dell'iter del provvedimento in esame è dovuto alla recente ripresa dei contatti tra il regime nord-coreano e la comunità internazionale.
Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, composto da 13 articoli, esso provvede in primo luogo, a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali «investimento», «investitore», «persona fisica», «persona giuridica», «redditi» e «territorio», necessari ad individuare

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in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'accordo (articolo 1).
La definizione di «investimento» comprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi: azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici; crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti; diritti di proprietà intellettuale o industriale; ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.
L'articolo 2 impegna le Parti a regolare nel modo più favorevole l'ingresso, il soggiorno e gli spostamenti dei cittadini dell'altra Parte contraente - e relativi familiari - collegati alle attività di investimento di cui all'Accordo in esame. Tali facilitazioni verranno estese anche al personale dirigenziale assunto in loco dalle società che effettuano investimenti, indipendentemente dalla nazionalità.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (articolo 3, comma 1) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (articolo 3, comma 3). Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (articolo 3, comma 4).
La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (articolo 4), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.
La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (articolo 5).
Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali, redditi, royalties e dividendi connessi ad investimenti protetti nell'Accordo (articoli 6 e 7).
In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (articolo 8).
Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo 9) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo 10).
Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via negoziale ed entro sei mesi, l'investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti - ma solo se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

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Per le controversie di cui all'articolo 10, invece, qualora non sia possibile una loro composizione per via negoziale ed entro sei mesi, è previsto il ricorso, su iniziativa di una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, secondo la procedura dettagliatamente stabilita nell'articolo 10 in commento.
L'articolo 11 estende l'applicazione delle norme contenute nell'Accordo anche agli investimenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, con l'eccezione tuttavia delle controversie relative agli investimenti.
La durata dell'Accordo, infine è prevista (articolo 13) in dieci anni, con rinnovo tacito per un periodo indefinito, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare per iscritto almeno dodici mesi prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-11 del medesimo Accordo per dieci anni dopo la scadenza.
Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea che esso si componga di tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con la Corea del Nord sulla promozione e protezione degli investimenti, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato; nella relazione si precisa, infatti, che maggiori spese per il bilancio statale hanno un carattere meramente eventuale, poiché legate ai costi delle procedure per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 10 dell'Accordo, e in ogni caso a tali spese si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del bilancio degli Esteri per liti e arbitraggi (cap. 1611 del relativo stato di previsione).

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
C. 2252 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA, relatore, sottolinea preliminarmente che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Sudan è stato firmato nel novembre 2005. Ricorda che già nel corso della XV legislatura era stato presentato un disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo (C. 2132), il cui iter parlamentare è rimasto tuttavia incompleto per la conclusione anticipata della legislatura.
Lo scopo principale dell'Accordo è quello di esercitare un positivo effetto sull'azione delle società italiane già presenti nel Sudan, per lo più impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica e dello sfruttamento petrolifero; rispetto a quest'ultimo settore, l'Accordo fornisce una favorevole cornice per ulteriori sviluppi relativi ai giacimenti di greggio e di gas rilevati nel nord-est sudanese. Dall'Accordo si attendono anche effetti positivi sulla possibilità di ulteriori investimenti italiani nel settore agricolo sudanese.
Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, composto da 15 articoli e un Protocollo, esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali «investimento», «investitore», «persona fisica», «persona giuridica», «redditi» e «territorio», necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'accordo

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(articolo 1). La definizione di «investimento» comprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi: diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui; azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici; crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti; diritti di proprietà intellettuale o industriale;ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (articolo 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (articolo 3, comma 1).
Fanno tuttavia eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (articolo 3, comma 3).
La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (articolo 4).
La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (articolo 5), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.
Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati (articoli 6 e 8).
In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (articolo 7).
Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo 9) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo 10).
Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati.
Per le controversie di cui all'articolo 10, invece, qualora non sia possibile una loro composizione amichevole, è prevista l'opzione fra i tribunali locali della Parte contraente interessata, da un lato, e l'arbitrato internazionale, dall'altro.

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In base all'articolo 11 l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.
L'articolo 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti.
L'articolo 13 estende l'applicazione delle norme contenute nell'Accordo anche agli investimenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, con l'eccezione tuttavia delle disposizioni riguardanti le controversie relative agli investimenti.
La durata dell'Accordo (articolo 15) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-13 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.
Dell'Accordo fa parte integrante un Protocollo, le cui disposizioni sono volte a chiarire e ad integrare alcune clausole contenute nell'Accordo medesimo. In particolare, il Protocollo riporta un elenco di definizioni di «attività connesse» agli investimenti, cui si applica l'Accordo, e contiene integrazioni e precisazioni con riferimento agli articoli 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita); 5 (Nazionalizzazione o esproprio) e 9 (Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti).
Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala come esso preveda tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con il Sudan sulla promozione e protezione degli investimenti, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Nella relazione si precisa, infatti, che maggiori spese per il bilancio statale hanno un carattere meramente eventuale, poiché legate a indennizzi per danni o espropri, e dunque non preventivamente quantificabili; ad esse si potrà fare fronte con provvedimenti legislativi ad hoc.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.
Atto n. 214.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, avverte che sullo schema di regolamento in esame il Governo ha inviato alla presidenza della Commissione alcune note di chiarimento che fanno seguito alle richieste emerse nel corso del dibattito.

La Commissione prende atto.

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Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente e relatore, avverte che la Commissione Bilancio ha chiesto una relazione tecnica al Governo sul provvedimento in esame al fine di poter formulare i propri rilievi. Non essendo ancora pervenuta tale relazione, rileva che la V Commissione si trova nell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento in titolo; ciò comporta anche un ritardo nella conclusione dei lavori della nostra Commissione, di cui sarà tempestivamente informato il governo.

La Commissione prende atto.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente e relatore, illustra quindi la sua proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese.
Atto n. 208.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente e relatore, comunica che sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio sul provvedimento in titolo.
Illustra quindi la sua proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.