CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 maggio 2010.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079-A Letta.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.05 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.25.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo, ed abbinata.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il

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relatore aveva illustrato il contenuto del disegno di legge; segnala inoltre come la Commissione Giustizia abbia successivamente trasmesso un'ulteriore versione del testo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, illustrando le modifiche al provvedimento apportate dalla Commissione Giustizia durante l'esame, evidenzia innanzitutto come, all'articolo 1, il quale reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione, siano stati integrati i principi e criteri direttivi definiti dal comma 3.
Nel dettaglio, si prevede:
che le modifiche alla disciplina del procedimento applicativo delle misure di prevenzione siano coordinate con le previsioni in materia di cui alla legge n. 646 del 1982, e che l'audizione del soggetto interessato o dei testimoni possa avvenire anche mediante videoconferenza;
che la confisca possa essere effettuata nei confronti di beni localizzati in territorio estero, e non solo nel territorio di Paesi dell'Unione europea;
che, nel caso di revocazione della confisca definitiva, la restituzione dei beni possa avvenire anche per equivalente, quando i predetti beni siano stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;
che la disciplina dei rapporti dei pendenti al momento del sequestro dei beni debba prevedere che l'esecuzione dei relativi contratti è sospesa entro i termini di legge, e comunque non oltre novanta giorni;
che, in caso di fallimento, dopo la confisca definitiva i creditori insoddisfatti possano rivalersi sull'intero valore dei beni confiscati, e non solo sul 70 per cento dello stesso.

All'articolo 2, il quale reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, sono stati integrati i principi e criteri direttivi di cui al comma 1, prevedendo:
che la banca dati nazionale della documentazione antimafia riguardi tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, e possa essere integrata con dati provenienti dall'estero, consentendo al Procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca dati stessa;
che siano individuati i dati da inserire nella predetta banca dati, i soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e i soggetti autorizzati ad accedervi, con indicazione dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici;
che la Direzione nazionale antimafia possa accedere alla citata banca dati;
che le tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali è sempre obbligatoria la certificazione antimafia siano individuate con regolamento del Ministro dell'interno;
che gli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato non superiore alla durata in carica del commissario, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di propria competenza;
che gli organi eletti in seguito allo scioglimento degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato non superiore alla loro durata in carica, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la Commissione di merito ha apportato talune modifiche all'articolo 3, il quale introduce

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norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche.
In particolare, al comma 1, gli obblighi previsti dall'articolo sono stati estesi anche ai concessionari di finanziamenti pubblici comunitari o europei, oltre che agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti interessati a lavori o forniture pubbliche. Inoltre, sempre al comma 1, si è specificato che i predetti soggetti devono utilizzare conti correnti o postali accesi presso banche o presso Poste Italiane Spa, per tutti i movimenti finanziari relativi ai predetti lavori, nonché per i citati finanziamenti.
La Commissione di merito ha inoltre inserito nel testo i nuovi articoli 3-bis e 3-ter.
L'articolo 3-bis prevede che la bolla di consegna del materiale trasportato per l'attività dei cantieri di opere pubbliche deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi, mentre l'articolo 3-ter stabilisce che la tessera di identificazione degli addetti ai predetti cantieri deve contenere anche la data di assunzione, eventualmente l'autorizzazione al subappalto, nonché l'indicazione del committente, nel caso di imprese familiari che operino in regime di subappalto.
Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, all'articolo 5, il quale novella alcune disposizioni della legge n. 646 del 1982 in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati, è stata modificata la novella dell'articolo 25 della predetta legge n. 646, che disciplina in termini generali gli accertamenti fiscali nei confronti di tali soggetti.
In dettaglio, si è specificato che la verifica fiscale, operata dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza sulle persone nei cui confronti è stata emanata sentenza di condanna per reati di associazione di tipo mafioso, reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, è effettuata ai fini dell'accertamento anche di illeciti valutari e societari, oltre che di illeciti in materia economica e finanziaria.
All'articolo 7, il quale interviene sul regime sanzionatorio del reato di turbata libertà degli incanti, il massimo della pena detentiva è stato ulteriormente innalzato a cinque (anziché quattro) anni.
È stato altresì aggiunto un nuovo articolo 7-bis, il quale introduce nel codice penale il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, il quale si applica a chi turbi, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando di gara. La pena prevista dalla disposizione è stabilita nella reclusione da 6 mesi a cinque anni e nella multa da 103 a 1.032 euro.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come gli articoli 3-bis e 3-ter prevedano forme di controllo particolarmente stringenti sui soggetti interessati ai lavori, servizi e forniture pubblici, senza operare tra gli stessi alcuna differenziazione, evidenziando come ciò possa determinare un eccessivo appesantimento per le imprese di piccole dimensioni.
Inoltre, con riferimento all'articolo 7-bis, che introduce nel codice penale il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ritiene insufficiente prevedere, per un reato punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, una multa che va da un minimo di euro 103 a un massimo di euro 1.032.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), pur comprendendo le finalità sottese all'introduzione nel testo del provvedimento dell'articolo 3-bis, dubita dell'efficacia di tale disposizione, la quale, inoltre prevede adempimenti complessi, che potrebbero risultare troppo gravosi per le piccole imprese dedite all'attività di trasporto per conto di terzi.

Alberto FLUVI (PD) esprime perplessità in merito alla previsione recata dal comma

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3 dell'articolo 4, relativo alle sanzioni applicabili per le violazioni degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari recate dall'articolo 3. In particolare, evidenzia come il predetto comma 3 commini al soggetto inadempiente, in caso di reintegro dei conti correnti dedicati con modalità diverse dal bonifico bancario o postale, una sanzione amministrativa pecuniaria fissa di 500 euro, rilevando come la capacità afflittiva della predetta sanzione risulti pressoché nulla nell'ipotesi di versamento di somme consistenti, e come pertanto anche l'illecito di cui al comma 3 dovrebbe comportare, al pari di quelli disciplinati dai precedenti commi 1 e 2, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente a una percentuale del valore di ciascun accredito eseguito con modalità diverse dal bonifico bancario o postale.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, in relazione alle riflessioni del deputato Fluvi, rileva come la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa sia connessa alla natura meramente formale della violazione prevista e punita dal comma 3 dell'articolo 4.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni del deputato Fluvi relative all'articolo 4, ritiene necessario, ai fini della corretta interpretazione del comma 3 del medesimo articolo 4, tenere conto del contesto nel quale la disposizione è inserita, evidenziando, in particolare, come la sanzione prevista dal comma 3 sia aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal comma 1 del medesimo articolo.

Alberto FLUVI (PD) in merito all'articolo 3 del disegno di legge, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, rileva come non risulti del tutto chiaro il senso di una dichiarazione resa nel corso di un'audizione svoltasi presso la Commissione Giustizia dal direttore dell'Unità di informazione finanziaria, Giovanni Castaldi, il quale ha rilevato l'opportunità di precisare, nel testo del provvedimento, che il principio della tracciabilità di cui all'articolo 3 si estende, come per l'Abruzzo e l'Expo 2015, a tutte le fattispecie di erogazione e utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, ingenerando, in tal modo, il dubbio che il medesimo articolo 3 escluda talune fattispecie dalla sfera di applicazione del suddetto principio.

Gianfranco CONTE, presidente, in relazione alle considerazioni da ultimo espresse dal deputato Fluvi in merito all'articolo 3, evidenzia come tale disposizione sia stata modificata nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, alla luce delle risultanze del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo.
C. 2252 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2252, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
L'Accordo è volto a favorire la cooperazione economica con la Repubblica del Sudan, promuovendo e proteggendo gli

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investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte contraente da operatori dell'altra Parte, e si inquadra nell'ambito del sostegno al processo di democratizzazione di tale Paese ed alla complessiva crescita economica nell'area.
Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 15 articoli, osserva come esso ricalchi sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in numerosi altri Accordi volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese partner ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica tra i due Paesi.
L'articolo 1 dell'Accordo contiene alcune definizioni di termini, quali «investimento», «reddito», «persona fisica», «persona giuridica», e «territorio», indispensabili per precisare gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi dell'Accordo.
L'articolo 2 prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad effettuare gli investimenti sul proprio territorio, garantendo un trattamento giusto e equo agli investimenti. In tale ambito si prevede che gli investitori di una Parte avranno diritto di svolgere attività di investimento nel territorio dell'altra Parte.
L'articolo 3 garantisce che gli investimenti effettuati e i redditi da essi ricavati godano di un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini o a investitori di Stati terzi. Il paragrafo 3 stabilisce eccezioni alle previsioni dell'articolo, escludendo che una Parte debba estendere ai cittadini o alle società dell'altra Parte i trattamenti o privilegi concessi agli investitori di Stati terzi in virtù di unioni doganali od economiche, ad un mercato comune o a un'area di libero scambio, ovvero in ragione di accordi per evitare la doppia imposizione o in materia di scambi transfrontalieri.
L'articolo 4 prevede un adeguato indennizzo dei danni subiti dagli investimenti a seguito di guerre o di altri conflitti armati, stati di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, in misura non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali o a investitori di Paesi terzi, stabilendo che il pagamento dell'indennizzo siano liberamente trasferibili ed effettuati senza indebito ritardo.
L'articolo 5 esclude che gli investimenti di ciascuna Parte contraente possano essere oggetto di misure limitative della proprietà, del possesso, del controllo o del godimento, salvo che ciò non sia previsto dalla normativa nazionale vigente. Inoltre si esclude che gli investimenti stessi possano essere oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure con effetto equivalente, se non per finalità pubbliche o interessi nazionali ed a fronte di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento. Tale giusto risarcimento, comprensivo di un importo compensativo e calcolato in base al valore di mercato dell'investimento prima della decisione di nazionalizzazione o espropriazione, dovrà essere corrisposto nella valuta in cui l'investimento è stato effettuato, al tasso di cambio prevalente immediatamente prima della nazionalizzazione e dovrà essere saldato senza ritardo, comunque entro tre mesi. Inoltre si stabilisce il diritto dei soggetti che dichiarino di aver subito espropri di sottoporre il caso alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti, e si prevede il diritto di prelazione del proprietario e dei suoi aventi causa dei beni e delle attività espropriati che non risultino utilizzati per il fine previsto dall'atto espropriativo.
L'articolo 6 garantisce il diritto di libero trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, del capitale, dei relativi redditi, dividendi, royalties, dei fondi per restituzione di prestiti, nonché delle remunerazioni e spettanze.
L'articolo 7 prevede la surroga di diritto nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato a titolo di risarcimento, nel caso in cui una delle Parti, abbia erogato dei pagamenti a detto soggetto, in forza di una garanzia dalla stessa prestata contro i rischi non commerciali relativi agli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte. La norma ha lo scopo di tutelare i diritti di surroga di

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soggetti, quali la Società assicurativa commercio estero S.p.A. (SACE), società a totale capitale pubblico, chiamati a garantire gli investimenti all'estero.
L'articolo 8 riguarda le procedure dei trasferimenti finanziari previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, i quali dovranno avvenire in valuta convertibile e al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della domanda di trasferimento, salvo che nel caso di indennità per esproprio o nazionalizzazione, per le quali si applica il tasso di cambio indicato dall'articolo 5, paragrafo 3, per i casi di nazionalizzazione o esproprio. I trasferimenti dovranno inoltre essere effettuati senza ritardo, e comunque entro 6 mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali.
L'articolo 9 definisce le modalità di composizione delle controversie tra investitori e Parti contraenti relative ad un investimento, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione amichevole.
Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il paragrafo 3 prevede, alternativamente, il ricorso ad un Tribunale della Parte che ha la giurisdizione territoriale sulla controversia, ovvero il ricorso ad un Tribunale arbitrale ad hoc.
L'articolo 10 stabilisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti circa l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione tramite i canali diplomatici.
Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il paragrafo 2 prevede il ricorso ad un Tribunale arbitrale ad hoc, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalle Parti contraenti, i quali a loro volta nomineranno un Presidente appartenente ad uno Stato terzo. Le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.
L'articolo 11 stabilisce che l'applicazione dell'Accordo non è condizionata dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.
L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste da altro Accordo al quale le Parti hanno aderito, dal diritto internazionale generale oppure dalla legislazione di una delle Parti contraenti. La disposizione precisa che, qualora tale trattamento più favorevole non sia stato applicato, l'investitore che abbia subito un danno in ragione di ciò ha diritto ad un indennizzo.
L'articolo 13 precisa l'ambito di applicazione dell'Accordo, che risulta assai vasto, riguardando anche gli investimenti intrapresi prima della sua entrata in vigore.
L'articolo 14 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 15 ne disciplina la durata, che è prevista in 10 anni, rinnovabili per altri 5 anni, salvo denunzia effettuata da una delle Parti almeno un anno prima della data di scadenza. La disposizione precisa che le norme dell'Accordo si applicano agli investimenti effettuati prima della scadenza dell'Accordo stesso per un periodo di 5 anni successivi alla scadenza del medesimo.
Fa parte integrante dell'Accordo un Protocollo, volto a chiarire e ad integrare alcune clausole contenute nell'Accordo medesimo. In particolare, il Protocollo riporta un elenco di definizioni di «attività connesse» agli investimenti cui si applica l'Accordo, tra le quali si annovera l'accesso agli istituti finanziari ed ai fondi in essere presso questi ultimi, nonché ai mercati di credito e valutari.
Il Protocollo contiene inoltre integrazioni e precisazioni con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita); 5 (Nazionalizzazione o esproprio) e 9 (Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti).
Considerata l'opportunità di estendere a nuovi Stati gli accordi bilaterali volti a favorire gli investimenti esteri - e non essendovi profili problematici di competenza della Commissione - propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

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La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci.
C. 3366 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3366, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.
L'Accordo è volto a favorire la cooperazione economica con la Corea del Nord, promuovendo e proteggendo gli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte contraente da operatori dell'altra Parte, e si inquadra nell'ambito del sostegno al processo di democratizzazione di tale Paese ed alla complessiva crescita economica nell'area.
Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, osserva come esso ricalchi sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in numerosi altri Accordi volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese partner ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica tra i due Paesi.
L'articolo 1 dell'Accordo contiene alcune definizioni di termini, quali «investimento», «investitore», «redditi», «impresa», e «territorio», indispensabili per precisare gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi dell'Accordo.
L'articolo 2 stabilisce che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad effettuare gli investimenti sul proprio territorio. In tale ambito si prevede che le Parti regoleranno nel modo più favorevole possibile le problematiche relative all'entrata, al soggiorno ed ai movimenti dei cittadini dell'altra Parte e dei loro familiari, che espletano attività connesse con gli investimenti contemplati dall'Accordo, e che le persone giuridiche degli investitori dell'altra Parte potranno assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità.
L'articolo 3 garantisce un trattamento giusto e equo agli investimenti effettuati, escludendo che la loro gestione, mantenimento, utilizzo, trasformazione, godimento, cessazione e liquidazione possano essere soggette a misure ingiustificate o discriminatorie ed assicurando un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini o a investitori di Paesi terzi.
Il paragrafo 4 stabilisce eccezioni alle previsioni dell'articolo, escludendo che una Parte debba estendere ai cittadini o alle società dell'altra Parte i trattamenti o privilegi concessi agli investitori di Stati terzi in virtù di unioni doganali od economiche, ad un mercato comune o a un'area di libero scambio, ovvero in ragione di accordi per evitare la doppia imposizione o in materia di scambi transfrontalieri.
L'articolo 4 esclude che gli investimenti di ciascuna Parte contraente possano essere oggetto di misure limitative della proprietà, del possesso, del controllo o del godimento, salvo che ciò non sia previsto dalla normativa nazionale vigente o da sentenze. Inoltre si esclude che gli investimenti stessi possano essere oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure con effetto equivalente, se non per finalità pubbliche o interessi nazionali ed a fronte di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento. Tale risarcimento, comprensivo di interessi calcolati su base semestrale EURIBOR, sarà determinato calcolato

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in base al valore internazionale di mercato dell'investimento prima della decisione di nazionalizzazione o espropriazione, dovrà essere effettuato al tasso di cambio prevalente immediatamente prima della nazionalizzazione. Inoltre si stabilisce il diritto dei soggetti che dichiarino di aver subito espropri di sottoporre il caso alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti; si prevede altresì il diritto del proprietario e dei suoi aventi causa a riacquistare l'investimento ad un prezzo equivalente, qualora esso non sia utilizzati per scopi di pubblica utilità.
L'articolo 5 prevede un adeguato risarcimento dei danni subiti dagli investimenti a seguito di guerre o di altri conflitti armati, stati di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, in misura non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali o a investitori di Paesi terzi, stabilendo che il pagamento dell'indennizzo siano liberamente trasferibili ed effettuati senza indebito ritardo.
L'articolo 6 garantisce il diritto di libero trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, del capitale, dei relativi redditi, dividendi, royalties, fondi per restituzione di prestiti, compensi, indennità e risarcimenti.
L'articolo 7 riguarda le procedure dei trasferimenti finanziari previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, i quali dovranno avvenire in valuta convertibile e al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della domanda di trasferimento, salvo che nel caso di indennità per esproprio o nazionalizzazione, per le quali si applica il tasso di cambio indicato dall'articolo 4, paragrafo 3, per i casi di nazionalizzazione o esproprio. I trasferimenti dovranno inoltre essere effettuati senza indebiti ritardi.
L'articolo 8 prevede la surroga di diritto nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato a titolo di risarcimento, nel caso in cui una delle Parti, abbia erogato dei pagamenti a detto soggetto, in forza di una garanzia dalla stessa prestata contro i rischi non commerciali relativi agli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte. La norma ha lo scopo di tutelare i diritti di surroga di soggetti, quali la Società assicurativa commercio estero S.p.A. (SACE), società a totale capitale pubblico, chiamati a garantire gli investimenti all'estero.
L'articolo 9 definisce le modalità di composizione delle controversie tra investitori e Parti contraenti relative ad un investimento, prevedendo in primo luogo il ricorso a negoziati.
Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il paragrafo 2 prevede, alternativamente, il ricorso ad un Tribunale della Parte che ha la giurisdizione territoriale sulla controversia, ovvero il ricorso ad un Tribunale arbitrale ad hoc composto da tre arbitri, con sede a Stoccolma, le cui sentenze sono inappellabili e vincolanti.
L'articolo 10 stabilisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti circa l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione tramite consultazioni e negoziati.
Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il paragrafo 2 prevede il ricorso ad un Tribunale arbitrale ad hoc, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalle Parti contraenti, i quali a loro volta nomineranno un Presidente appartenente ad uno Stato terzo. Le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.
L'articolo 11 precisa l'ambito di applicazione dell'Accordo, che riguarda anche gli investimenti intrapresi prima della sua entrata in vigore, mentre non si applica alle controversie già risolte e regolate prima della sua entrata in vigore.
L'articolo 12 prevede che ciascuna Parte contraente potrà proporre all'altra consultazioni su qualsiasi argomento pertinente con l'Accordo.
L'articolo 13 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, che è prevista in 10 anni, rinnovabili per un periodo indefinito, salvo denunzia effettuata da una delle Parti almeno dodici mesi prima della data di scadenza. La disposizione precisa che le norme dell'Accordo si applicano agli investimenti effettuati prima della scadenza

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dell'Accordo stesso per un periodo di 10 anni successivi alla scadenza del medesimo.
Non essendovi profili problematici di competenza della Commissione propone esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, approvata dal Senato, ed abbinate.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali sulla proposta di legge C. 2350, approvata dal Senato, e sulle abbinate proposte di legge, recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
L'articolo 1, comma 1, elenca i principi fondamentali cui è ispirato l'intervento legislativo, tra i quali: la tutela della vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza; la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza; il divieto di ogni forma di eutanasia e di ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio; l'obbligo del medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati; il divieto di trattamento sanitari attivati a prescindere dall'espressione del consenso informato; la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; il divieto di trattamenti sanitari obbligatori se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana; l'obbligo per il medico di astenersi, in casi di pazienti in stato di fine vita, da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati.
Il comma 2 intende garantire il perseguimento di politiche sociali ed economiche volte a farsi carico delle esigenze dei pazienti, mentre il comma 3 stabilisce il diritto dei pazienti terminali ad essere assistiti attraverso una adeguata terapia palliativa contro il dolore, ai sensi della normativa vigente in materia.
L'articolo 2 stabilisce in linea generale, ai commi 1 e 2, che ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato, esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole, preceduto da corrette informazioni rese dal medico curante.
I commi da 3 a 8 regolamentano l'alleanza terapeutica fra medico e paziente, la quale si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, da chi esercita su di esso la potestà parentale, dal tutore o dall' amministratore di sostegno, e che può peraltro essere sempre revocato, anche parzialmente.
Ai sensi del comma 9 il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.
L'articolo 3 disciplina contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento, la quale, ai sensi dei commi da 1 a 3, esprime l'orientamento del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, in particolare circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, e circa la rinuncia a forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
Il comma 4 specifica che la dichiarazione anticipata non può contenere indicazioni

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che integrino le fattispecie penali di omicidio, omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio, mentre il comma 5 stabilisce che l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo, e possono formare oggetto della dichiarazione.
Ai sensi del comma 6 la dichiarazione assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, di assumere le decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato da un anestesista rianimatore, un neurologo, il medico curante ed il medico specialista della patologia da cui è affetto il paziente.
L'articolo 4, ai commi 1 e 2, stabilisce che le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e sono firmate in forma autografa dal soggetto interessato maggiorenne, in piena libertà e consapevolezza, capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
Ai sensi dei commi 3 e 4 la dichiarazione anticipata ha validità per cinque anni, decorrenti dalla redazione dell'atto, salvo il caso che il dichiarante sia divenuto incapace, può essere rinnovata più volte, con le medesime forma e modalità, e può essere revocata o modificata in ogni momento.
In base al comma 5 la dichiarazione deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
Il comma 6 specifica che la dichiarazione anticipata non si applica in condizioni di urgenza, o quando il dichiarante versi in pericolo di vita immediato.
L'articolo 5 riguarda l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, stabilendo che essa rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001. La disposizione prevede che l'assistenza sia assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato DPCM, specificando che l'assistenza domiciliare è garantita di norma, dall'azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio si trovi il soggetto.
Il comma 2 affida al Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato - regioni e province autonome, l'adozione di linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo.
L'articolo 6 prevede, ai commi 1 e 1-bis, la possibilità di nominare, nella dichiarazione anticipata di trattamento, un fiduciario, il quale deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere, e deve accettare la nomina sottoscrivendo la dichiarazione. Il fiduciario può essere sostituito dal dichiarante in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione e può a sua volta può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante ovvero al medico responsabile del trattamento sanitario.
Ai sensi dei commi 2 e 3 il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico relativamente ai contenuti della dichiarazione anticipata e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nella dichiarazione anticipata, a vigilare affinché al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico, nonché a verificare

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che non si determinino situazioni che integrino le fattispecie penali di omicidio, omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio.
In base al comma 5-bis, qualora questo non sia stato nominato, i compiti del fiduciario sono adempiuti dai familiari.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, le volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.
In base al comma 2 le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza, escludendosi che il medico possa prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o che siano comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.
Il comma 3 prevede che, in caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto ed un anestesista-rianimatore, il quale dovrà sentire il medico curante ed esprimere un parere vincolante per quest'ultimo, che non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
L'articolo 8 prevede che, in assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, ovvero di loro inerzia, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.
L'articolo 9, ai commi 1 e 2, istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, demandando ad un regolamento del Ministro del lavoro, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle regole tecniche e delle modalità di accesso, tenuta e consultazione del Registro, dei termini entro i quali potranno essere compilate le dichiarazioni anticipate, delle modalità di conservazione delle stesse dichiarazioni presso le aziende sanitarie locali e delle modalità di trasmissione telematica al Registro.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, ai sensi del quale la dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento connesso non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.
Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Alberto FLUVI (PD) considera opportuno poter approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento, chiedendo pertanto di non esprimere il parere su di esso nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fluvi, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.45.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle tematiche relative allo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

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Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Il Sottosegretario Luigi CASERO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco CAUSI (PD), Alberto FLUVI (PD), e, a più riprese, Gianfranco CONTE, presidente, ai quali risponde il Sottosegretario Luigi CASERO.

Formulano ulteriori considerazioni i deputati Alberto FLUVI (PD) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali risponde il Sottosegretario Luigi CASERO.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Sottosegretario Casero per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 327 di giovedì 20 maggio 2010:
a pagina 103, prima colonna, ventiquattresima riga, dopo la parola «da: «», aggiungere la seguente «dipendenti»;
a pagina 103, seconda colonna, seconda riga, la parola «dipendenti» è soppressa.