CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 maggio 2010
327.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
C. 3443-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra il disegno di legge, che reca la conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010,

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n. 63, concernente disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. In particolare, rileva che l'articolo 1 prevede la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana, nonché l'improponibilità o la sospensione dei procedimenti esecutivi e conservativi basati su titoli esecutivi la cui efficacia è sospesa. Fa presente, altresì, che la disposizione stabilisce, inoltre, l'applicabilità della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso e ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Segnala, altresì, che l'articolo 2 dispone la proroga del termine per il rinnovo dei COMITES - e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero - le cui elezioni, in base all'articolo 8 della legge n. 286 del 2003, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 207 del 2008, avrebbero dovuto svolgersi entro il 31 dicembre 2010. In particolare, l'articolo 2 dispone che le elezioni dei COMITES debbano comunque svolgersi entro il 31 dicembre 2012. Viene conseguentemente disposto il prolungamento del mandato degli attuali componenti dei COMITES e del Consiglio generale degli italiani all'estero, fino all'insediamento dei nuovi organi.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che, in base alla normativa vigente, gli stanziamenti necessari per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero vengono determinati con la legge di bilancio per gli esercizi finanziari cui le spese si riferiscono. In proposito, ricorda che la relazione illustrativa allegata al decreto-legge n. 207 del 2008 indica che tali spese ammontano a 6 milioni di euro per i COMITES e a 1 milione di euro per il Consiglio generale degli italiani all'estero. In proposito, andrebbe a suo avviso chiarito se il mancato rispetto delle scadenze temporali previste dalla disciplina vigente per il rinnovo dei predetti organismi possa alterare le previsioni già incorporate nei tendenziali di spesa, tenuto conto che per effetto della norma in esame lo stanziamento 2010 rimarrebbe presumibilmente inutilizzato, mentre occorrerebbe disporre di idonee risorse finanziarie per gli anni successivi, in ragione della possibilità di svolgere le elezioni per il rinnovo nel 2011 o nel 2012. In merito all'articolo 1, comma 3, che prevede la sospensione degli atti esecutivi già perfezionati, ritiene che sarebbe opportuno acquisire elementi per verificare la sussistenza di eventuali effetti finanziari di carattere indiretto in relazione al contenzioso in essere e alle connesse pretese risarcitorie.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene preferibile rinviare il seguito del provvedimento alla seduta che potrà essere convocata per martedì al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
Nuovo testo C. 2079.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame prevede incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia e che il testo non è corredato di relazione tecnica. Rileva in proposito che non sono fornite le indicazioni necessarie

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a riscontrare se i benefici fiscali concessi ai lavoratori ed alle imprese, a norma dei Capi II e III, possano essere erogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale proposito, ritiene opportuno, fra l'altro, acquisire una stima del flusso di rientro dei lavoratori aventi i requisiti previsti dalle norme in esame, come proiezione delle tendenze già in atto. Rileva, infatti, che per i lavoratori che sarebbero comunque rientrati in Italia la norma configura un'agevolazione fiscale, da cui discende una perdita di gettito di pari importo. Con riguardo al medesimo profilo, osserva altresì che andrebbe esplicitato secondo quali parametri sia stato ipotizzato l'effetto incentivante delle disposizioni in esame riguardo all'assunzione del personale destinatario delle agevolazioni: rileva, infatti, che, qualora le nuove assunzioni si limitassero a determinare la sostituzione di un potenziale lavoratore italiano con uno avente i requisiti stabiliti dal testo, all'agevolazione fiscale corrisponderebbe, nuovamente, una perdita di gettito di pari importo. Sottolinea che, inoltre, non appare evidente se il gettito aggiuntivo delle imposte, rinveniente dai lavoratori e dalle imprese, sia idoneo a generare maggiori incassi in misura tale da coprire le spese da sostenere in relazione alla stipula di accordi per la totalizzazione dei contributi. Con riguardo alla totalizzazione, inoltre, osserva che gli oneri, essendo di natura pensionistica, sono destinati a prodursi nel corso degli anni e che, pertanto, richiederebbero una copertura di carattere permanente. Fa presente che, al contrario, al fondo, sebbene la norma lo qualifichi come permanente, potranno affluire risorse solo durante il corso della vita lavorativa dei beneficiari delle norme in esame e per il periodo di permanenza in Italia. Evidenzia come si determina, in tal modo, un disallineamento temporale tra maggiori oneri pensionistici e maggiori entrate per imposte dirette. Quanto all'onere di cui all'articolo 14, comma 4, connesso all'attuazione dell'articolo 11 e determinato in 5 milioni per i primi due anni di applicazione delle norme, fa presente che andrebbe in primo luogo precisata la modulazione temporale di tale spesa. Inoltre, rileva che andrebbero forniti gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere, che la norma configura come limite massimo di spesa, pur in presenza di benefici di natura pensionistica. Anche a tale riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ritiene infine opportuno che il Governo chiarisca se dagli adempimenti necessari per il rientro in Italia delle persone destinatarie delle norme in esame, espletati dalle sedi consolari a norma dell'articolo 9, possano derivare oneri di natura amministrativa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 14, comma 1, osserva come lo stesso prevede che la concessione dei benefici non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale proposito, segnala che la disposizione, formulata nei termini di una clausola di neutralità finanziaria, andrebbe modificata in maniera più conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai Capi II e III non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento al fondo del quale è prevista l'istituzione ai sensi del comma 2, fermi rimanendo i profili critici evidenziati relativamente al disallineamento temporale tra gli oneri derivanti dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria, segnala che, trattandosi di un fondo di parte corrente iscritto nel bilancio dello Stato, le risorse non utilizzate nel corso dell'anno andrebbero in economia al termine dell'esercizio al quale si riferiscono e non potrebbero essere utilizzate negli anni successivi.
Con riferimento al comma 4, rileva che l'utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, per finalità nuove quali quelle previste dalla disposizione in esame, e tra l'altro per un importo predeterminato, non appare conforme alle vigenti norme contabili e sembra pregiudicare la realizzazione degli interventi già

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previsti a valere sulle medesime risorse sulla base della legislazione vigente. Dal punto di vista formale, evidenzia l'opportunità di specificare se l'entità degli oneri, pari a 5 milioni di euro, debba riferirsi, non complessivamente ai primi due esercizi finanziari di applicazione della presente legge, ma a ciascuno dei suddetti esercizi. Al riguardo, anche al fine di modificare la formulazione della disposizione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento, esprime l'avviso contrario del Governo sull'articolo 3, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dal provvedimento, rispetto alla previsione di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008. Ferma restando la contrarietà rappresentata, evidenzia che le criticità segnalate potrebbero, in via subordinata, essere superate, prevedendo, quale condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che le disposizioni di cui all'articolo 3 trovino attuazione mediante un preventivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individui la categoria di soggetti destinatari del provvedimento, in considerazione delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali, funzionali alla crescita del patrimonio scientifico nazionale e che garantisca che l'onere derivante possa essere non superiore a quello stimato dalle disposizioni vigenti.
Con riferimento all'articolo 5, ritiene che la disposizione sia suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nella parte in cui si prevede, a favore di una categoria indiscriminata di soggetti (datori di lavoro, imprese, lavoratori autonomi), la corresponsione di benefici fiscali o previdenziali senza specificare nel dettaglio a quale categoria di benefici si faccia riferimento, prefigurando, anche alla luce di quanto previsto nell'articolo 1, che si tratti di nuovi benefici ad essi non attribuibili sulla base delle disposizioni vigenti. Tale formulazione della disposizione, a suo avviso, non consente di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, che allo stato è, invece, suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Ritiene, pertanto, necessario, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sopprime la disposizione, e, conseguentemente, sopprimere, al comma 1 dell'articolo 1, le parole da «nonché benefici» fino alla fine del comma e sopprimere l'articolo 6.
Per quanto attiene all'articolo 9, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica sulla base della quale sia possibile verificare la neutralità finanziaria della disposizione, in considerazione del fatto che la stessa appare sicuramente suscettibile di determinare oneri privi di copertura, tenuto conto che si prefigura l'instaurazione di un rapporto convenzionale con la società Italia Lavoro SpA, di carattere necessariamente oneroso. In proposito, rileva come in passato analoghe disposizioni diretta a prevedere il ricorso a detta società, senza stanziare la relativa copertura finanziaria, ha reso necessario successivamente reperire le occorrenti risorse attingendo dal Fondo per l'occupazione. Sul piano politico, rileva che nell'attuale situazione di crisi occupazionale il Governo è assolutamente contrario a qualsiasi ipotesi di distrazione di tali risorse che, invece, inevitabilmente deriverebbe dal meccanismo prefigurato.
Esprime, poi, l'avviso contrario del Governo sull'articolo 11, che appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene, infine, all'articolo 14, rileva la necessità di sopprimere i commi 2, 3 e 4, in quanto l'utilizzo del gettito reale delle imposte dirette dei soggetti di cui all'articolo 3 non rappresenta una forma di copertura idonea a coprire gli oneri indicati. Rileva, inoltre, che l'utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio previsto

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dal comma 4 non rappresenta una modalità di copertura prevista dalla vigente normativa contabile.
Da ultimo, al fine di assicurare che il provvedimento sia effettivamente neutrale sotto il profilo finanziario, e quindi compatibile con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rileva la necessità di prevedere l'inserimento di apposita clausola di monitoraggio e salvaguardia ai sensi della normativa contabile vigente.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione di merito, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica. In proposito richiama in particolare le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 4. Rileva, inoltre, che la previsione di incentivi limitati solo a talune regioni potrebbe dar luogo a problemi di costituzionalità e ad un contenzioso con inevitabili ricadute sulla finanza pubblica. Rileva, infine, che, pur condividendo il principio ispiratore del provvedimento, in un periodo di crisi economica e aumento della disoccupazione, vi sono perplessità sulla effettiva efficacia delle disposizioni previste.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il provvedimento trasmesso dalla Commissione finanze non presenti rilevanti profili di criticità sotto il profilo finanziario, dal momento che l'articolo 14 della proposta, recante appunto disposizioni di carattere finanziario prevede che la concessione di benefici di cui ai capi 2 e 3 del provvedimento si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche alla luce di tali disposizioni, ritiene che il provvedimento possa tranquillamente proseguire il proprio iter senza che si renda necessario la richiesta di una relazione tecnica sulle sue conseguenze finanziarie. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 11, relative alla stipula di accordi bilaterali per il riconoscimento della totalizzazione dei contributi versati all'estero, ritiene che non vi sia il rischio di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che si tratterebbe comunque di disposizione che troverebbe una propria copertura nell'ambito di tali accordi. Per quanto riguarda, invece, le finalità più complessive del provvedimento, rileva che il rientro dei lavoratori italiani residenti all'estero determinerebbe un indubbio vantaggio economico, in ragione dell'evidente incremento del prodotto interno lordo del nostro Paese. Con riferimento poi agli incentivi fiscali, rileva come essi troverebbero ampia compensazione nelle maggiori entrate derivanti dalla tassazione dei redditi dei lavoratori rientrati nel nostro Paese che, in ragione della loro elevata qualificazione professionale, potrebbero essere potenzialmente assai significativi. Da ultimo, dichiara di non condividere le preoccupazioni del collega Polledri in relazione all'impiego dei lavoratori rientrati in strutture produttive di determinate aree del territorio nazionale, ritenendo che non vi siano disposizioni ostative al riguardo in ambito comunitario.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene opportuno che sia ben chiarito che gli incentivi previsti dal provvedimento debbano applicarsi in maniera selettiva, tenendo presente il tipo di attività che si è svolta all'estero e solo con riferimento a soggetti che si trovano all'estero al momento dell'entrata in vigore del provvedimento. Ritiene inoltre necessario un supplemento di approfondimento con riferimento profili previdenziali.

Alessia Maria MOSCA (PD) con riferimento alle considerazioni del collega Borghesi, fa presente che la proposta di legge, al fine di evitare comportamenti distorsivi, prevede che i benefici si applichino solo ai soggetti che già si trovino all'estero e non anche a quelli che vi si trasferiscano successivamente. Per quanto riguarda poi le preoccupazioni manifestate dal relatore in ordine al possibile effetto di piazzamento di lavoratori italiani, che potrebbe determinare una perdita di gettito di misura pari a quella dell'agevolazione fiscale, fa presente che

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si tratta di una obiezione che già potrebbe sollevarsi con riferimento alle analoghe disposizioni vigenti in materia e che, in occasione dell'approvazione di tali disposizioni, era stata ritenuta superabile alla luce di una complessiva analisi delle potenzialità derivanti dal rientro dei lavoratori nel nostro Paese. Per quanto attiene, infine, alla platea dei beneficiari degli incentivi previsti dal provvedimento, fa presente che la Commissione di merito, presso la quale è relatrice sulla proposta di legge, sta valutando l'ipotesi di rivedere la limitazione dei benefici in favore dei datori di lavoro italiani che intendono assumere i lavori rientrati in strutture ubicate in determinate aree del territorio nazionale, che peraltro è prevista anche nella legislazione vigente.

Guglielmo VACCARO (PD) ringrazia il Governo per la disponibilità manifestata e fa presente che la Commissione di merito sarà in grado, senza particolari difficoltà, di tener conto delle osservazioni formulate dal relatore e dal Governo al fine di superare i rilievi di carattere finanziario. Fa presente che vi è una equiparazione dei soggetti che rientrano dall'estero rispetto ai disoccupati di lunga durata per i quali sono previsti analoghi benefici e in proposito manifesta la disponibilità ad approfondire eventuali effetti di spiazzamento con riferimento a quest'ultima categoria. Con riferimento alla totalizzazione dei contributi previdenziali versati a forme di previdenze estere con quelli versati a forme di previdenze nazionale, rileva che il riconoscimento di tale facoltà risponde ad esigenze di buon senso, ma, anche sul punto, manifesta disponibilità a discuterne in Commissione di merito nel caso in cui essa fosse incompatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), pur ritenendo che sussista la necessità di effettuare alcuni opportuni approfondimenti sulle implicazioni finanziarie di talune disposizioni della proposta in esame, ritiene ampiamente condivisibili le sue finalità, osservando come il provvedimento appaia in un certa qual modo ispirato al modello del cosiddetto scudo fiscale, in quanto si prevede una sorta di scudo per il rientro del capitale umano e, di conseguenza, su una quota del reddito prodotto dai lavoratori rientrati. In questo quadro, ritiene che le risorse potenzialmente derivanti dal rientro dei lavoratori e, conseguentemente, dai redditi da essi prodotti, possano ampiamente compensare le minori entrate derivanti dal riconoscimento dei benefici fiscali previsti dal provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto dei chiarimenti e delle precisazioni forniti dall'onorevole Mosca sulle perplessità da lui sollevate.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, anche tenendo conto delle osservazioni del collega Polledri e del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2079, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
i benefici individuati alla seconda parte del comma 1 dell'articolo 1 sono suscettibili di determinare nuovi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
all'articolo 3, al fine di garantire l'invarianza finanziaria della disposizione, occorre che i soggetti beneficiari siano individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che tenga conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali;
gli articoli 5 e 6 prevedono la corresponsione di benefici fiscali e previdenziali ad una categoria indiscriminata di soggetti, senza specificare i benefici medesimi, non consentendo di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione;

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in merito all'articolo 9 è opportuno acquisire apposita relazione tecnica, in quanto si prefigura l'instaurazione di un rapporto convenzionale con la società Italia Lavoro Spa necessariamente oneroso;
l'articolo 11, nella sua attuale formulazione, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 14, è necessario sopprimere i commi 2, 3 e 4, in quanto l'utilizzo del gettito delle imposte dirette dei soggetti di cui all'articolo 3 non rappresenta una forma idonea di copertura;
nel riservarsi di valutare, ai fini del parere sul provvedimento che dovrà essere reso all'Assemblea, la relazione tecnica relativa all'articolo 9, richiesta in data odierna al Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: in favore di coloro con le seguenti: in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 3;
all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole da: nonché benefici fino alla fine del comma;
all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le categorie di soggetti beneficiari di cui al presente articolo sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che tiene conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche professionali, funzionali alla crescita del patrimonio scientifico nazionale, garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
sopprimere l'articolo 5;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6;
all'articolo 9, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
all'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.;
all'articolo 14, sopprimere i commi 2, 3 e 4;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, al fine di evitare il possibile contenzioso, con le relative ricadute sulla finanza pubblica, di omologare la misura dei benefici di cui all'articolo 4, al fine di trattare in maniera uguale tutte le posizioni».

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel concordare sulla proposta di parere presentata dal relatore, sottolinea come le condizioni contenute nel parere siano comunque idonee a superare le perplessità emerse, nel corso dell'odierno dibattito, evidenziando, in particolare, l'opportunità che l'individuazione dei beneficiari sia effettuata attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a fini antielusivi. Conferma quindi la volontà di evitare penalizzazioni per soggetti rientranti dall'estero rispetto alla normativa vigente in Italia e evidenzia l'esigenza di esprimere comunque nella seduta odierna un parere alla Commissione di merito che consenta di approfondire le questioni sollevate, confermando l'opportunità di acquisire una relazione tecnica con riferimento all'articolo 9 del provvedimento ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che procederà a richiedere formalmente la trasmissione, entro la giornata di lunedì 24 maggio 2010, di una relazione tecnica riferita all'articolo 9 del provvedimento.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.
Nuovo testo C. 2128.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda il dibattito svoltosi nella seduta di ieri e le criticità evidenziate con riferimento alla modalità di copertura finanziaria prevista dall'articolo 1 del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che nella seduta di ieri era emerso con chiarezza come i problemi sollevati dal relatore e confermati dal rappresentate del Governo non attenevano tanto alla mancata copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, quanto piuttosto alla modalità di copertura individuata, che prevede l'incremento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti. Come era già stato evidenziato in quella sede, l'individuazione di una diversa modalità di copertura richiede la disponibilità di un tempo adeguato e, pertanto, non ritiene che sia possibile esprimere già ora un parere sul provvedimento, rilevando come l'espressione di un parere contrario motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione determinerebbe inevitabilmente l'arresto del suo ulteriore corso. Giudica quindi necessario confermare la volontà politica di assicurare adeguate risorse al finanziamento degli investimenti nel materiale rotabile, da utilizzare per potenziare il servizio ferroviario sulle linee destinate al trasporto pendolare, ed individuare, conseguentemente, nuove modalità di copertura per tali investimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come l'Assemblea avvierà l'esame del provvedimento nella seduta di lunedì 24 maggio e, pertanto, è opportuno che la Commissione bilancio esprima oggi il proprio parere, in modo da consentire alla Commissione di merito di valutare le sue implicazione sull'ulteriore corso della proposta di legge.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'eventuale espressione di una condizione motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volto a sopprimere l'articolo 1 della proposta di legge, dimostrerebbe come la Commissione bilancio sia andata al di là dei compiti ad essa attribuiti, dal momento che l'articolo 1 prevede una copertura finanziaria adeguata, ancorché essa sia ritenuta inopportuna dal Governo e dal relatore per ragioni di politica economica. A tale riguardo, osserva, comunque, che gli eventuali effetti inflattivi derivanti dall'incremento dell'accisa troverebbero, a suo avviso, ampia compensazione nei benefici derivanti all'intero sistema economico dall'acquisto da parte della società Ferrovie dello Stato di nuovo materiale rotabile.

Il sottosegretario Luigi CASERO dichiara di non condividere le considerazioni da ultimo formulate dall'onorevole Vannucci, in quanto rientra pienamente nelle competenze della Commissione bilancio la valutazione dell'impatto economico dei provvedimenti, dal momento che non appare ipotizzabile che essa si limiti ad un mero calcolo ragionieristico degli oneri e delle relative coperture finanziarie. In questa ottica, ribadisce che la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 attraverso l'incremento delle aliquote di accisa sui carburanti appare economicamente insostenibile, in quanto è suscettibile di determinare rilevanti effetti inflazionistici

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in un contesto economico generale già particolarmente delicato, che sicuramente non troverebbero compensazioni nei benefici derivanti dal potenziamento del sistema ferroviario.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento alle considerazioni relative alle implicazioni del provvedimento sul sistema economico, sottolinea come il finanziamento degli investimenti per il potenziamento del materiale rotabile attraverso l'incremento dell'accisa sui carburanti si muova nella stessa linea di politica economica del Governo, che, anche nel piano nazionale dei trasporti, ha posto l'accento sull'esigenza di potenziare il trasporto ferroviario, riducendo contestualmente il ricorso al trasporto su gomma. In questo quadro, l'incremento dell'accisa sui carburanti rappresenterebbe un valido incentivo ad un maggiore ricorso al sistema ferroviario, che non potrebbe non generare positive ricadute sul sistema economico nel suo complesso, che si avvantaggerebbe, ad esempio, del maggiore utilizzo dei treni da parte dei pendolari, che ridurrebbe significativamente il traffico nelle zone adiacenti ai centri urbani. Ritiene, pertanto, che una valutazione contraria giustificata dalle ricadute dell'incremento delle accise sul sistema economico dovrebbe essere sostenuta da approfondite argomentazioni tecniche, altrimenti il parere di contrarietà espresso dal Governo rappresenterebbe un'ulteriore conferma del generale atteggiamento volto a impedire al Parlamento di discutere e approvare proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Maino MARCHI (PD), cogliendo l'occasione del dibattito avviatosi in ordine alla valutazione delle implicazioni dei provvedimenti sul sistema economico, sottolinea l'esigenze che il Governo e il Parlamento si dotino di strumenti più aggiornati di rilevazione contabile, sviluppando in particolare l'applicazione di forme di bilancio ambientale. In questo contesto, richiamando il dibattito che si sta svolgendo negli ultimi mesi in sede internazionale in ordine all'individuazione di nuovi strumenti per la rilevazione del progresso e della crescita economica, superando il modello che fa riferimento in via prioritaria alla crescita del prodotto interno lordo, sottolinea come non si possano considerare i soli effetti inflazionistici dell'incremento delle aliquote dell'accisa sui carburanti. Ritiene, infatti, che, nel valutare gli effetti del provvedimento sul sistema economico, debba tenersi conto anche dei potenziali benefici derivanti dagli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile, che produrrebbero uno spostamento dal trasporto su ruota al trasporto ferroviario. Tali effetti dovrebbero, comunque, a suo avviso, essere oggetto di una misurazione di carattere scientifico, e non affidata a semplici sensazioni, che imporrebbe anche di valutare gli effetti delle disposizioni esaminate in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e le loro potenziali ricadute sul rispetto degli obiettivi posti dai protocolli di Kyoto, il cui mancato raggiungimento è suscettibile di determinare conseguenze finanziarie negative per il bilancio dello Stato. Ritiene, quindi, che l'espressione di un parere contrario motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione si potrebbe giustificare solo in presenza di una complessiva valutazione di carattere scientifico degli effetti economici del provvedimento e che, in mancanza di tale valutazione, la Commissione non potrebbe esprimere una tale contrarietà senza eccedere dalle competenze ad essa riconosciute.

Remigio CERONI (PdL), relatore, prendendo atto del dibattito svoltosi, conferma di condividere le finalità complessive del provvedimento, che intende far fronte alla inadeguatezza del sistema ferroviario che, specialmente per quanto riguarda il trasporto pendolare, necessita di significativi interventi di potenziamento. Ritiene tuttavia che, prima di prevedere la concessione di un nuovo contributo alla società Ferrovie dello Stato, il Parlamento dovrebbe verificare come siano stati utilizzati i fondi già stanziati per il rinnovo del materiale rotabile, e in particolare quale sia stato

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l'utilizzo del fondo istituito dall'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008. Per quanto attiene, poi, agli effetti inflattivi derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti, ritiene che la copertura finanziaria individuata dall'articolo 1 della proposta di legge possa considerarsi tecnicamente corretta sulla base di un'analisi dei soli effetti diretti derivanti dall'applicazione di tale accisa, rendendosi tuttavia necessaria una valutazione più ampia dei suoi effetti sul sistema economico e sul suo inquadramento nella politico economica del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel richiamare le osservazioni del relatore, ricorda che le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008 erano destinate alle Ferrovie dello Stato senza una specifica finalizzazione, mentre quelle previste dal provvedimento in esame dovranno essere destinate al miglioramento del servizio relativo soprattutto ai pendolari. Dando atto al relatore della logicità delle sue osservazioni, rileva che anche da queste emerga come sia politicamente preferibile trovare una soluzione alternativa all'espressione di un parere contrario, al fine di consentire un ulteriore riflessione in Commissione di merito.

Michele VENTURA (PD) chiede che siano chiarite le ragioni per le quali si ritiene di dover formulare condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, richiamando in proposito le osservazioni del Servizio Studi in base alle quali l'onere recato dal provvedimento sarebbe correttamente quantificato. Chiede quindi che la maggioranza e il Governo chiariscano se vi sia una contrarietà politica nel merito del provvedimento piuttosto che tecnica sulle coperture. In proposito ritiene che alle osservazioni formulate dal relatore sarebbe corretto fornire una risposta in sede di Commissione di merito.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che nella seduta di ieri, rispetto alle osservazioni fortemente critiche già svolte dal relatore, vi era stata una adesione da parte del rappresentante del Governo. Rileva che, in tal modo, il relatore abbia assunto una responsabilità ulteriore rispetto ai propri compiti ed alla competenza della Commissione bilancio. Nel far presente di aver condiviso gli interventi svolti dal presidente Giorgetti in Assemblea in difesa delle competenze e del ruolo della Commissione bilancio, esprime la preoccupazione che si stia creando un precedente pericoloso rispetto ad un provvedimento che aveva visto la condivisione unanime in seno alla Commissione di merito e con il ministero competente. Osserva peraltro che le motivazioni addotte per giustificare la contrarietà sul provvedimento si presentano particolarmente deboli sotto il profilo tecnico e risultano tali da non giustificare il richiamo al rispetto all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Remigio CERONI (PdL), relatore, sottolinea come i pareri che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere hanno ad oggetto i profili tecnici dei provvedimento, ma non si limitano ad un mero calcolo ragionieristico delle loro implicazioni finanziarie e, pertanto, ritiene assolutamente legittimo che la Commissione valuti i complessivi effetti economici delle singole disposizioni. Giudica pertanto assolutamente giustificata la contrarietà su una disposizione che prevede un incremento dell'accisa sui carburanti che si tradurrebbe in un incremento della pressione fiscale, ponendosi in contrasto con le linee di politica economica seguite dal Governo e determinando significativi effetti negativi per l'economia del Paese.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come la Commissione dovrà seguire il medesimo metro di giudizio nell'esame di tutti i provvedimenti, anche di iniziativa governativa, che sarà chiamata ad esaminare in futuro.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che l'espressione di un parere contrario motivato

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ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione non trova rispondenza del dettato di tale norma costituzionale, ai sensi della quale le leggi che comportano nuovi o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte. A suo giudizio, infatti, l'incremento dell'aliquota assicura un'adeguata copertura finanziaria per il contributo riconosciuto alla società Ferrovie dello Stato e, pertanto, un'eventuale valutazione contraria non può che essere giustificata da motivi di opportunità politica.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce che l'intervento di cui al provvedimento è diverso da quello già disposto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, richiamando in proposito anche la discussione all'epoca svoltasi. Ritiene pertanto improprio, trattandosi di risorse per il miglioramento del servizio offerto ai pendolari, opporre l'argomentazione che in passato siano state già stanziate altre risorse. Sottolinea anche che occorre evitare che la Commissione bilancio entri in scelte politiche assunte nelle Commissioni di merito e ritiene probabile rinviare l'esame e svolgere ulteriori approfondimenti, salvo riconoscere che le ragioni alla base del parere contrario paventato dal relatore e dal Governo hanno carattere eminentemente politico. Ritiene in ogni caso opportuno che sia esplicitato nel parere una condivisione rispetto all'impianto del provvedimento e, facendo presente che esso è stato proposto dal suo gruppo, ritiene preferibile un rinvio in Commissione di merito del provvedimento ad opera dell'Assemblea, al fine di approfondire le questioni sollevate, piuttosto che un parere contrario della Commissione che bloccherebbe l'ulteriore corso del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce del dibattito svoltosi e delle richieste avanzate dal gruppo del Partito Democratico, comunica che provvederà immediatamente ad inviare una lettera al presidente della IX Commissione, al fine di rappresentargli l'esigenza che la Commissione medesima individui forme alternative di copertura, prima dell'avvio dell'esame degli articoli in Assemblea Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
Testo unificato C. 3007 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 28 aprile del 2010 la Commissione aveva deliberato di richieder al Governo la predisposizione di una relazione tecnica entro un termine di 21 giorni, in modo da poter acquisire indicazioni in ordine al numero delle vittime del disastro di Viareggio, con particolare riferimento al numero dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e in ordine ai risarcimenti che spetterebbe a legislazione vigente ai beneficiari della speciale elargizione prevista dal provvedimento, anche in relazione a contratti di assicurazione stipulati dal gestore dei servizi ferroviari. Dal momento che il termine per la presentazione di tale relazione tecnica è scaduto il 19 maggio scorso, chiede al rappresentante del Governo informazioni in ordine alla mancata trasmissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che la relazione tecnica richiesta dalla Commissione non è stata ancora verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea come l'estrema delicatezza dei temi affrontati dal provvedimento non consente ulteriori rinvii del suo esame.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che sono passati quasi undici mesi dal disastro

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ferroviario di Viareggio e che l'esame delle proposte di legge volte ad assicurare un'elargizione in favore delle vittime e dei feriti gravi e gravissimi nella Commissione di merito è stato avviato all'inizio del mese di febbraio, mentre l'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio si trascina ormai da oltre un mese. A tale ultimo riguardo, osserva come la decisione della Commissione di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento, volta a quantificare con precisione il numero delle vittime del disastro ferroviario, sia stata oggetto di forti critiche sulla stampa, che ha vivacemente stigmatizzato la circostanza che a quasi un anno dalla tragedia la Commissione ignori tali semplici informazioni e non sia stato possibile provvedere all'erogazione di un primo indennizzo, anche a titolo di anticipazione rispetto ai futuri risarcimenti. Nel ritenere gravissimo un ulteriore rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, giudica assolutamente necessario farsi carico dei gravissimi drammi familiari derivanti dall'incidente ferroviario di Viareggio, anche al fine di evitare di screditare ulteriormente il Parlamento e la politica nel suo insieme.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che la preoccupazione di dare una risposta, sia in termini economici che di solidarietà umana, accomuna tutti i membri della Commissione. Ritiene pertanto che il Governo dovrà fornire una risposta entro la settimana prossima.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, concordando con le osservazioni dei colleghi, fa presente che solleciterà il Governo a procedere entro martedì all'invio della relazione tecnica, facendo, comunque, sin d'ora presente che, anche qualora tale relazione non venga trasmessa, la Commissione procederà comunque ad esprimere il proprio parere sulla base degli elementi di valutazione disponibili a quella data.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, nel concordare con la proposta del presidente, sottolinea che, sebbene sia utile la relazione tecnica con riferimento ai profili di quantificazione e di copertura, occorre comunque dare una risposta a dei cittadini che avanzano delle legittime richieste. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Vannucci, fa presente di conoscere bene il dibattito relativo alla questione presente sulla stampa, soprattutto toscana, e evidenzia come sia ingiusto sostenere che la Commissione bilancio non decida perché non conosce l'esatto numero delle vittime. Come già rilevato nella sua relazione iniziale del 13 aprile, ricorda che non si pongono problemi rispetto al numero delle vittime decedute, che sono trentadue, ma con riferimento al numero di soggetti che abbiano riportato lesioni gravi o gravissime. In proposito richiama anche le dichiarazioni rese in Commissione trasporti dall'amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato Spa, Mauro Moretti. Ricorda inoltre che vi sono problemi con riferimento agli investimenti destinati al recupero delle aree interessate dal disastro ferroviario di Viareggio, ma sottolinea che, in ogni caso, occorrerà procedere prioritariamente a dare risposte ai familiari delle vittime. All'uopo, richiamando le osservazioni dell'onorevole Vannucci, concorda sull'opportunità di prevedere eventualmente anche misure di carattere anticipatorio.

Raffaella MARIANI (PD) invita il Governo a dimostrare senso di responsabilità, fornendo i dati richiesti dalla Commissione, che sono noti praticamente a tutti e solo l'Esecutivo dichiara di non esserne in possesso. Nell'osservare come i dati in ordine al numero delle vittime e in particolare dei feriti possono agevolmente essere reperiti richiedendo opportune informazioni al Commissario delegato per l'emergenza, fa presente che nella giornata di oggi i familiari delle vittime del disastro di Viareggio saranno ricevuti dai Presidenti della Camera e del Senato, rilevando come si ponga la necessità di prevedere con urgenza l'assegnazione di risorse adeguate a garantire un sostegno alle famiglie delle vittime e ai feriti gravi e gravissimi, che vivono una situazione di estremo disagio. Nell'apprezzare l'impegno del Presidente

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Giorgetti a concludere in tempi certi l'esame in sede consultiva del provvedimento, rileva, comunque, come, in presenza di calamità naturali o di eventi emergenziali, siano state stanziate somme ben superiori in tempi assai più rapidi. Auspica, quindi, che sia possibile superare le resistenze evidenziate dal Governo nell'esame di questo provvedimento e procedere celermente all'attribuzione delle risorse necessarie a garantire l'erogazione delle elargizioni previste dalla legge, anche a titolo di anticipazione rispetto ai futuri risarcimenti, osservando come finora le vittime del disastro non abbiano beneficiato di alcun rimborso, nonostante le assicurazioni più volte fornite sulla stampa dall'amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che sarebbe opportuno approfondire la tematiche dei risarcimenti dovuti della società Ferrovie dello Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire perché non sia stata depositata la relazione tecnica nei termini stabiliti dalla Commissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO ribadisce che la relazione tecnica, predisposta dal Ministero competente, è al momento sottoposta alla verifica della Ragioneria generale dello Stato che si adopererà affinché venga presentata in tempo utile per la seduta della Commissione di martedì prossimo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di martedì 25 maggio.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Testo unificato Doc. XXII, n. 12 e Doc. XXII, n. 16.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione attività produttive, commercio e turismo ha trasmesso il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati concernenti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. In particolare, osserva che il testo, composto da cinque articoli, prevede, in particolare, che la Commissione - istituita per la durata della XVI legislatura e composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera - presenti all'Assemblea della Camera una relazione ogni dodici mesi e, comunque, al termine dei suoi lavori. In particolare, ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la Commissione ha il compito di approfondire la conoscenza dei fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale - di cui il comma 2 dell'articolo 1 fornisce la definizione - al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea. Osserva che, fra i compiti della Commissione, specificati ai commi 3 e 4 del citato articolo 1, vi sono quelli di accertare i risultati raggiunti nell'opera di contrasto e i limiti di diversa natura che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrastare i citati fenomeni. La Commissione, inoltre, svolgerebbe una attività di raccolta di dati concernenti la dimensione della produzione di merci contraffate e usurpative delle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 6 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano effettuate entro il limite massimo di 50.000 euro annui e siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei

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deputati, stabilendo che il Presidente della Camera dei deputati possa autorizzare un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Nel rilevare l'assenza di effetti diretti della proposta sulla finanza pubblica, in quanto - come già segnalato - le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico della dotazione della Camera - ritiene comunque apprezzabile la definizione di un limite massimo di spesa che appare volto ad introdurre un elemento di cautela nella conduzione finanziaria delle Commissioni di inchiesta e che risulta coerente con la prassi più recente adottata sia nella precedente che nella presente legislatura.
Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il testo unificato del Doc. XXII n. 12 e del Doc. XXII n. 16, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale;
non ravvisando effetti diretti sul bilancio dello Stato e la finanza pubblica,

esprime

NULLA OSTA».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.55.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Atto n. 205.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame reca la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado e che il testo, composto da sedici articoli, è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 5, relativo alla programmazione degli accessi, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento all'attivazione dei corsi e nel presupposto che, come previsto dall'articolo 16 del provvedimento, sia effettivamente possibile garantire la copertura integrale dei corsi mediante le tasse ed i rimborsi versati dagli iscritti. Ove l'articolo 16 dovesse essere riformulato, come dichiarato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una nota del 23 febbraio 2010, in risposta ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel senso di prevedere che i corsi di cui al decreto in esame siano organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto

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di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contribuzione studentesca, andrebbero forniti elementi diretti a dimostrare che il numero dei corsi da attivare e dei relativi iscritti possa essere tale da non comportare maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 6, relativo alla disciplina del corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, poiché le spese relative alla commissione troveranno copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio, ritiene necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, che siano evidenziati, nell'ambito della relazione tecnica, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire elementi volti a di mostrare la neutralità finanziaria della norma anche con riferimento alle altre disposizioni, quali quelle che prevedono l'attivazione di corsi di laurea magistrale di durata quinquennale, in luogo di quelli quadriennali attualmente previsti. Con riferimento agli articoli 7, 8 e 9, relativi alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ritiene opportuno chiarire se le attività di formazione recate dalle disposizioni in esame siano tutte riconducibili al quadro delle attività già previste in materia a carico delle università e, quindi, se possano essere svolte nell'ambito delle dotazioni umane e strumentali attualmente disponibili, ovvero se le stesse rechino nuove competenze, con possibili nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, in relazione alle attività suddette, rileva l'opportunità che siano chiariti i relativi oneri, al fine di valutarne la compatibilità rispetto alle risorse disponibili, come individuate dalla relazione tecnica. In merito agli articoli 10 e 11, relativi all'istituzione e svolgimento del tirocinio, riguardo al consiglio di corso di tirocinio previsto dall'articolo 10, comma 4, ritiene opportuno che il Governo confermi che le relative funzioni e attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Osserva, inoltre, che la relazione tecnica fa riferimento ad un eventuale trattamento di missione da corrispondere al rappresentante del Ministero presso la commissione per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'insegnamento, la cui copertura viene assicurata con gli ordinari stanziamenti di bilancio. A tale riguardo, rileva che andrebbero quantificati gli oneri connessi alla corresponsione del predetto trattamento di missione ed indicati gli stanziamenti a valere sui quali troveranno copertura tali spese.
Fa inoltre presente che non sono forniti elementi idonei a dimostrare come, a fronte delle nuove funzioni previste dal provvedimento in esame, il fabbisogno di docenti-tutor possa considerarsi in diminuzione rispetto al passato, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica. In proposito appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Governo nonché elementi di quantificazione degli oneri relativi alla sostituzione del personale scolastico che assume funzioni tutoriali, al fine di valutarne la compatibilità con il limite di spesa già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 315 del 1998. Con riferimento all'articolo 16, in relazione alla formulazione testuale della norma, evidenzia la necessità di acquisire elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di fare fronte ai costi connessi all'attivazione dei corsi con gli introiti derivanti da tasse e contributi versati dagli iscritti, garantendo altresì l'allineamento temporale tra tali fonti di finanziamento e la spesa da coprire. Osserva che, ove la norma dovesse essere riformulata nel senso già richiamato, sarebbe necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica, elementi di quantificazione e di valutazione idonei a dimostrare l'effettiva possibilità di organizzare i corsi previsti dal provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pag. 100

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 326 del 19 maggio 2010, a pagina 137, seconda colonna, ventinovesima riga, e a pagina 139, prima colonna, settima riga, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti «comma 2».