CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2010
326.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 MAGGIO 2010

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e per la presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 8.45.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, fa presente di aver ricevuto varie proposte di modifica e di integrazione allo schema di parere che ha presentato nella seduta di ieri e di aver conseguentemente provveduto a modificare tale proposta di parere (vedi allegato 1), tenendo altresì conto degli orientamenti che stanno maturando nelle ultime ore nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che, a sua volta, è orientata a recepire nel proprio parere numerose sollecitazioni presenti nella proposta di parere da lui presentata ieri. In ogni caso, in relazione alle preoccupazioni manifestate da alcuni colleghi dell'opposizione nella seduta di ieri, osserva che il testo che emergerebbe a seguito dell'approvazione della proposta di parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, come riformulata nella seduta di ieri, non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Osserva, in particolare, che il parere della Commissione bicamerale, come da ultimo riformulato, intende assicurare una più attenta valutazione della capacità economica e finanziaria degli enti territoriali beneficiari del trasferimento dei beni, accogliendo le sollecitazioni contenute nella proposta di parere da lui presentata nella seduta di ieri. Ritiene, pertanto, che si possa essere soddisfatti del lavoro svolto nell'ambito della Commissione bilancio, che, in ragione delle proprie competenze, non può, a suo avviso, affrontare altri temi ancora aperti, che attengono a questioni relative al merito del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL) chiede al relatore di chiarire le ragioni per le quali è stato proposto di escludere gli enti in stato di dissesto dal novero di quelli che possono concorrere all'attribuzione dei beni pubblici.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, fa presente che le ragioni di tale esclusione risiedono nella circostanza che il provvedimento è volto alla valorizzazione dei beni pubblici, mentre le norme relative allo stato di dissesto degli enti locali vincolano il patrimonio di questi ultimi a garanzia dei propri creditori. Sottolinea che in tal modo entrerebbero nel patrimonio di tali enti, quindi a garanzia esclusiva dei loro creditori, beni che invece si ritiene più opportuno mantenere comunque a garanzia del debito pubblico.

Pietro FRANZOSO (PdL) ritiene necessario svolgere un'approfondita riflessione sul tema del trasferimento dei beni agli enti locali in stato di dissesto finanziario, rilevando che la soluzione contenuta nella proposta di parere presentata dal relatore nella seduta di ieri appare eccessivamente penalizzante per tali enti. A suo avviso, infatti, potrebbe, in alternativa, prevedersi un vincolo di inalienabilità dei beni trasferiti a tali enti almeno per una fase transitoria, mentre dovrebbe essere comunque salvaguardata la possibilità per gli enti in stato di dissesto di utilizzare i beni loro trasferiti per scopi attinenti alle loro funzioni istituzionali, rilevando come tale possibilità sia suscettibile di determinare un rilevante contenimento della spesa sostenuta da tali enti per eventuali locazioni.

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Ritiene, inoltre, che non possa trascurarsi la circostanza che, secondo i dati forniti dall'ANCI, poco meno della metà dei comuni si trova in una condizione di pre-dissesto e che, pertanto, tali enti potrebbero essere interessati all'acquisizione di beni esclusivamente per far fronte alla loro esposizione debitoria.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, pur comprendendo le preoccupazioni dell'onorevole Franzoso e ricordando che molti enti locali della propria area geografica di provenienza sarebbero interessati dalla questione, ricorda che, ai fini dell'assegnazione dei beni, si prevede in ogni caso una valutazione sulla capacità finanziaria dell'ente richiedente al fine della effettività valorizzazione dei medesimi. Evidenzia che nel caso di enti in stato di dissesto i creditori potrebbero chiedere ed ottenere una alienazione di tali beni senza un'effettiva valorizzazione e per finalità diverse da quelle previste dallo schema di decreto legislativo in esame. Quindi, pur manifestando disponibilità a valutare il recepimento dello spirito delle osservazioni dell'onorevole Franzoso, ribadisce che occorre in ogni caso salvaguardare la finalità alla base del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL) fa presente che già la legislazione vigente prevede l'impignorabilità dei beni di proprietà dei comuni in stato di dissesto e che, pertanto le giuste preoccupazioni del relatore potrebbero, a tale riguardo, rivelarsi eccessive. Peraltro, condividendo le finalità dell'intervento proposto dal relatore, ritiene preferibile prevedere un vincolo di intrasferibilità, anche temporaneo, dei beni attribuiti agli enti in stato di dissesto.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, sottolinea, con riferimento alla procedura, che prevede il coinvolgimento di tre Commissioni diverse, tutte chiamate ad esprimere un parere direttamente al Governo, che sarebbe opportuno, per i prossimi provvedimenti, svolgere una riflessione sulla divisione delle competenze tra i predetti organi. All'uopo rileva che il parere che la Commissione si accinge ad esprimere non interverrà su talune materie nel presupposto che esse siano affrontate nel parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In particolare, sottolinea come la proposta di parere presentata dal relatore non si preoccupa della questione del demanio marittimo, trattata invece nella proposta di parere presentata in Commissione bicamerale. A tal proposito ritiene non convincente la soluzione che si profila in quella sede. In particolare, ricorda che mentre con riferimento al demanio idrico si è stabilita, fermo restando l'attribuzione alle regioni, una compartecipazione delle province nella ripartizione dei proventi derivanti dai relativi canoni, altrettanto non si è fatto, con riferimento al demanio marittimo, in favore dei comuni, come proposto dal Partito democratico. Ricorda che, con riferimento al demanio marittimo, la maggior parte delle funzioni amministrative ricade, infatti, sui comuni, che ad esempio devono provvedere alla manutenzione delle spiagge. Esprime inoltre perplessità in ordine al prospettato richiamo, senza alcuna specificazione, alle norme comunitarie in materia di concorrenza con riferimento alla disciplina delle concessioni del demanio marittimo.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, osserva che la proposta di parere, anche nella sua ultima riformulazione affronta esclusivamente temi attinenti alla sostenibilità finanziaria della operazione di trasferimento del patrimonio statale agli enti territoriali, senza intervenire in questioni attinenti ai numerosi profili relativi al merito del provvedimento. Ritiene, pertanto, che, necessariamente, il parere approvato dalla Commissione bilancio non potrà coincidere con quello approvato dalla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, anche se entrambi i pareri saranno tesi alla elaborazione di un unico testo, che dovrà essere adottato dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come il trasferimento dei beni rientranti

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nel demanio marittimo si inserisca in un contesto normativo particolarmente complesso, ricordando come la disciplina dei canoni demaniali da corrispondere per la concessione di tali beni sia stata oggetto, in passato, di ampie discussioni. Rileva, anche alla luce di tali considerazioni, l'opportunità della condizione contenuta nella proposta di parere del relatore volta a richiamare l'esigenza di assicurare il rispetto della disciplina comunitaria in materia di tutela della concorrenza, in quanto il trasferimento dei beni del demanio marittimo dovrà comunque garantire il rispetto delle regole vigenti in tale materia.

Massimo VANNUCCI (PD), richiamandosi a quanto già osservato, propone di integrare la proposta di parere presentata dal relatore, inserendo la compartecipazione dei comuni nella ripartizione dei proventi derivanti dai canoni relativi al demanio marittimo attribuito alle regioni e specificando meglio il regime della concorrenza da applicare alle concessioni demaniali marittime, al fine di tenere conto della particolarità del nostro Paese, che conta oltre 5 mila chilometri di coste, e degli investimenti effettuati su tali beni.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento al trasferimento dei beni rientranti nel demanio marittimo, pur concordando in linea di principio con l'applicazione anche per tali beni del criterio di sussidiarietà, evidenzia come la materia del turismo sia affidata alla competenza legislativa residuale delle regioni e, pertanto, appaia necessario prevedere un adeguato coinvolgimento delle regioni nella gestione di tali beni. Osserva, altresì, che i comuni della fascia costiera già godono di rilevanti benefici in ragione della loro collocazione geografica, in relazione, ad esempio, alla tassazione delle attività legate al settore turistico, mentre in molti casi i comuni collocati nelle zone interne non hanno la possibilità di godere di altrettanti benefici. Ritiene, pertanto, che l'eventuale trasferimento ai comuni della fascia costiera dei canoni demaniali rischierebbe di determinare una ingiustificata disparità di trattamento ai danni dei comuni nei cui territori non insista una fascia litoranea, rilevando altresì come in alcune aree del nostro Paese sussistano rilevanti profili di complessità nell'aggiudicazione della concessione demaniali.

Roberto SIMONETTI (LNP) ricorda che il parere della Commissione ha una sua autonomia rispetto al parere che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si accinge a rendere e sottolinea, in relazione alle affermazioni dell'onorevole Vannucci, che, anche nella proposta di parere presentata in Commissione bicamerale, vi è un'osservazione che chiede di prevedere una partecipazione dei comuni agli introiti finanziari derivanti dalle concessioni relative al demanio marittimo.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo come i pareri che le Commissioni bilancio e la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale siano tra loro autonomi e sussista, pertanto, un fisiologico scatto fra i contenuti di tali pareri, ritiene che la proposta di parere avanzata dal relatore si caratterizzi per un approccio che giudica eccessivamente minimalista, anche alla luce della proposta di parere formulata dai relatori nell'ambito della Commissione bicamerale. Dichiara, comunque, di apprezzare il lavoro fin qui svolto dal relatore, che, a suo avviso, non deve essere sottovalutato, ma invita i componenti della Commissione a valutare se non si corra il rischio che l'attuazione del federalismo demaniale si traduca in un'operazione non all'altezza delle aspettative createsi e delle potenzialità contenute nella legge n. 42 del 2009. Per quanto attiene specificamente ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che la proposta di parere presentata dal relatore non affronti due temi che giudica essenziali, in quanto non richiama l'esigenza che il Governo, ancor prima della adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 dello schema, fornisca al Parlamento un elenco completo dei beni

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da trasferire agli enti locali, anche in ragione di tale carenza, è finora mancata una stima attendibile dei risparmi che deriveranno nel bilancio dello Stato a seguito del trasferimento dei beni agli enti territoriali. Ritiene, pertanto, che si tratti di un problema assai grave, che va al di là del contenuto dello schema di decreto legislativo oggi all'esame della Commissione, in quanto per il futuro la Commissione bilancio e la Commissione bicamerale dovranno essere poste nelle condizioni di verificare compiutamente la portata dei provvedimenti che saranno chiamate ad esaminare. Nel concordare con la scelta di destinare prioritariamente le risorse derivanti dalla alienazione dei beni trasferiti all'abbattimento del debito pubblico, osserva, tuttavia, che il parere dovrebbe prevedere che gli accordi volti alla valorizzazione dei beni culturali debbano essere stipulati entro un termine più breve di quello indicato. Con riferimento ai beni oggetto del trasferimento, osserva che la sostanziale esclusione dal perimetro di applicazione dello schema di decreto legislativo dei beni in uso al Ministero della difesa limita fortemente le potenzialità del provvedimento in esame, osservando come tale esclusione rischia di impedire la attribuzione agli enti territoriali di beni collocati all'interno dei centri cittadini che non sono più destinati alle loro originarie finalità. Invita, infine, il relatore a voler considerare la possibilità di rendere più prudente il passaggio dei beni trasferiti da un regime di indisponibilità a quello di piena disponibilità da parte degli enti territoriali. Ritiene, altresì, necessario che il parere sul provvedimento si faccia carico dell'esigenza di assicurare una perequazione delle risorse tra le diverse aree territoriali del nostro Paese, in modo da tenere conto sia delle disparità esistenti nella dislocazione territoriale dei beni trasferiti sia dei diversi livelli di sviluppo esistenti sul territorio nazionale. Osserva conclusivamente, che l'accoglimento nell'ambito della proposta di parere del relatore delle osservazioni formulate potrebbe portare ad una più ampia condivisione di tale proposta.

Lino DUILIO (PD), nel richiamare le osservazioni formulate dall'onorevole Baretta e pur apprezzando lo sforzo effettuato dal relatore al fine di tener conto delle posizioni emerse nel corso del dibattito in Commissione, ritiene che talune soluzioni, con particolare riferimento alla richiesta di trasferire insieme ai beni le risorse finanziarie ed umane relative ai medesimi, appaiono velleitarie e comunque di difficile attuazione. Nel richiamarsi al suo intervento della seduta di ieri, rileva che nella proposta di parere presentata non emerge comunque una risposta alla necessità di una perequazione tra le diverse aree del Paese. Ricorda in proposito una estrema disomogeneità nella dislocazione dei beni da attribuire nei diversi territori. Fa presente che la questione non ha trovato soluzione in sede di Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sulla base della considerazione che, atteso il numero molto elevato di enti locali, l'entità della quota effettivamente spettante a ciascuno sarebbe stata particolarmente limitata. Nell'esprimere perplessità su tale impostazione, ritiene che le somme derivanti dalle eventuali operazioni di alienazione e valorizzazione dovrebbero comunque essere impiegate per finalità di perequazione.

Marco CAUSI (PD), ricordando di essere uno dei relatori sul provvedimento nell'ambito della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, fa presente che in quella sede si è a lungo discusso sul tema della perequazione tra i diversi enti territoriali e che tutte le forze politiche hanno manifestato la propria sensibilità per tale problematica. Segnala, tuttavia, che dopo un'ampia discussione, si è ritenuto opportuno non prevedere nell'ambito del parere una condizione relativa alla perequazione delle risorse derivanti dal trasferimento dei beni, in quanto in molti casi le somme che sarebbero state trasferite agli enti territoriali non avrebbero consentito efficaci interventi di riduzione del debito, dal momento che esse non sarebbero probabilmente state sufficienti per accedere ad una rinegoziazione

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del debito con gli istituti bancari e finanziari. Ritiene, tuttavia, che permanga l'esigenza di assicurare una perequazione delle risorse fra diversi enti territoriali, giudicano opportuno un impegno del Governo a garantire che di tale esigenza ci si faccia carico nell'ambito della determinazione della disciplina dei fondi perequativi previsti dalla legge n. 42.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel ringraziare il relatore per aver recepito le diverse istanze emerse nel dibattito in Commissione, rileva che il parere che si profila in Commissione bicamerale comporterebbe sostanzialmente una riscrittura del testo presentato dal Governo, che, di fatto, viene demolito nei suoi caratteri fondamentali. Ricorda che il gruppo dell'UdC ha presentato una proposta di parere alternativo su cui chiede al relatore di esprimere analiticamente la sua posizione. Sottolinea che, solo nella parte premissiva della proposta di parere presentata dal relatore, è richiamata la preoccupazione che dal trasferimento dei beni previsto dal provvedimento in esame deriverebbe un'alterazione nei rapporti tra l'attivo del conto patrimoniale e lo stock di debito pubblico, senza che da ciò discenda una apposita condizione della proposta medesima. Ricorda che tale questione è comunque delicata perché da essa possono discendere le valutazioni sul rating e sul debito italiano. Osserva inoltre che, per garantire l'effettività del provvedimento, occorre evitare che il Governo nella prossima manovra estiva preveda ulteriori dismissioni immobiliari, come già fatto in precedenti altre manovre economiche. Ricorda inoltre che già oggi è previsto che qualsiasi dismissione immobiliare sia impiegata integralmente per l'abbattimento del debito pubblico. Con riferimento alla questione della perequazione posta dall'onorevole Duilio, ritiene che solo le eventuali plusvalenze derivanti dalla valorizzazione dei beni, rispetto al valore indicato al momento del trasferimento, possano essere destinate agli enti locali, mentre il resto dovrebbe essere integralmente utilizzato per la riduzione del debito pubblico. Rileva peraltro che, con riferimento alle disposizioni relative alla valorizzazione dei beni, si potrebbe incorrere in un vizio derivante da eccesso di delega. Osserva che con la riduzione del trasferimento e con il conseguente miglioramento dell'avanzo primario si potrà garantire il mantenimento della valutazione sul debito pubblico italiano da parte delle agenzie internazionali. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno precisare nel parere la durata dell'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese relative alla gestione dei beni trasferiti. Rileva inoltre l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sarà determinato il relativo importo, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Sottolinea che trattandosi di un profilo di carattere finanziario la Commissione potrebbe senz'altro esprimersi in materia.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al relatore di volere inserire nella propria proposta di parere una condizione del seguente tenore: «prevedere che una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio marittimo trasferito, tenendo conto dell'entità dei beni del predetto demanio che insistono sul territorio di ciascun Comune e delle funzioni amministrative esercitate dai medesimi, sia destinata da ciascuna regione ai Comuni, sulla base di un'intesa conclusa fra la Regione e i singoli Comuni sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio marittimo; si preveda infine che decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, al fine di determinare, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare ai singoli Comuni.», ovvero, in via subordinata, un'osservazione del seguente tenore: «Relativamente all'uso turistico balneare del demanio marittimo è condivisa l'opportunità di una legislazione quadro in materia di canoni concessori che sulla base del principio di concorrenza

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e dell'uso dello strumento della gara con procedure competitive e trasparenti, garantisca l'interesse pubblico generale, la tutela degli investimenti effettuati e la promozione di ulteriori investimenti, parametrando la durata, i criteri di rilascio e di revoca allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività imprenditoriali considerate fondamentali per lo sviluppo turistico del Paese.»

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevata l'esigenza di esprimere il parere all'Assemblea sulle proposte emendative riferite alla proposta di legge relativa ai lavoratori con familiari gravemente disabili, sospende la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni nella seduta antimeridiana dell'Assemblea

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 12.45.

Gioacchino ALFANO (PdL), richiamandosi alla richiesta dell'onorevole Ciccanti di esprimere una valutazione analitica sulla proposta di parere presentata dal gruppo dell'UDC, ritiene che la proposta di parere da lui presentata contenga in sé le riposte adeguate a tale esigenza.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ringraziare il relatore per il recepimento delle sue osservazioni sul demanio marittimo, fa presente che avrebbe preferito l'inserimento di apposite condizioni.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel sottolineare l'autonomia del parere della Commissione bilancio rispetto a quello che verrà espresso dalla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, ribadisce l'esigenza, già evidenziata prima della sospensione della seduta, che nel parere si faccia riferimento all'esigenza che il Governo provveda a trasmettere in tempi rapidi, e comunque prima dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, un elenco completo dei beni che dovranno essere trasferiti agli enti territoriali e, conseguentemente una valutazione in ordine ai risparmi di spesa derivanti dal medesimo trasferimento. Ritiene, altresì, necessario formulare un'osservazione nel parere al fine di richiamare l'attenzione sulla eccessiva facilità del passaggio da un regime di indisponibilità ad un regime di disponibilità dei beni oggetto di trasferimento. Osserva, altresì, che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nella giornata di ieri, potrebbe valutarsi l'opportunità di modificare le premesse della proposta di parere, in quanto la garanzia del debito pubblico è assicurata non solamente dal patrimonio immobiliare dello Stato, ma soprattutto dall'avanzo primario.

Roberto SIMONETTI (LNP) evidenzia l'importanza, sia politica che economica, di esprimere il parere di competenza della Commissione entro i termini previsti dalla legge n. 42 del 2009, al fine di consentire al Governo di rispettare il termine per l'adozione del primo decreto legislativo sul federalismo fiscale. Con riferimento ai beni della Difesa, rileva che l'opportunità dell'inserimento di un termine entro il quale la società difesa servizi Spa dovrà provvedere all'individuazione dei beni di sua competenza, in mancanza della quale essi potranno essere assegnati nell'ambito del secondo elenco che sarà predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sottolinea che, attesa l'entità del debito pubblico superiore a 1.800 miliardi euro, dall'operazione oggetto del provvedimento in esame non potrà derivare alcuna riduzione della garanzia del debito pubblico. Con riferimento al trasferimento del demanio idrico, osserva che esso sarà un'opportunità utile per tanti enti locali che versano in condizioni di difficoltà. Anche alla luce di tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, propone una nuova formulazione della proposta di parere (vedi allegato 2) che tiene conto anche delle modifiche da ultimo proposte dal collega Baretta.

Pier Paolo BARETTA (PD), annuncia che il proprio gruppo si asterrà sulla

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proposta di parere formulata dal relatore, osservando che, nonostante gli indubbi miglioramenti introdotti nel corso dell'esame parlamentare, lo schema di decreto legislativo non può considerarsi pienamente soddisfacente.

Amedeo CICCANTI (UdC), a nome del proprio gruppo annuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.05.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 82 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la relazione tecnica al provvedimento (vedi allegato 3). Al riguardo, fa prioritariamente presente che la stessa non è la relazione tecnica sugli emendamenti approvati in data 18 maggio dal Comitato dei nove, e richiesta nella stessa data dalla Commissione, ma si limita ad aggiornare la precedente relazione tecnica, sulla base delle osservazioni formulate dalla ragioneria generale dello Stato in sede della precedente verifica negativa, in data 13 aprile 2010. Infatti, la relazione tecnica non valuta le modifiche apportate dagli emendamenti approvati dal Comitato dei nove, in ordine all'eliminazione del requisito della convivenza per i familiari, all'introduzione del concetto di «costanza di assistenza», alle modifiche all'articolo 1 in materia di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'elevazione dell'aliquota contributiva per la gestione separata dal 18 per cento al 18,2 per cento fino al 2019. Comunica che, sulla nuova relazione tecnica, e senza quindi tenere conto degli emendamenti approvati dal Comitato dei nove, la Ragioneria generale dello stato ribadisce le osservazioni sul merito del provvedimento, già rappresentate in occasione della verifica della precedente relazione.In particolare, rappresenta che il provvedimento determina, di fronte a situazioni soggettive simili, un trattamento differenziato tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi e dipendenti del settore privato. Fa presente infatti, che, non solo si prevede un beneficio diversamente prolungato nel tempo, ma di differente natura, conseguentemente, il beneficio riconosciuto ai dipendenti pubblici appare come un trattamento funzionale all'assistenza del familiare disabile, sotto forma di trattamento retributivo, che richiede necessariamente l'assistenza in vita dell'assistito, e che, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, l'Amministrazione ha facoltà di riconoscere o meno.
Rileva che, al contrario, con il beneficio dell'anticipo del pensionamento, diretto quindi ad abbassare l'età media di accesso al pensionamento, riconosciuto ai lavoratori autonomi e dipendenti del settore privato, si costituiscono diritti soggettivi in capo ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio; il suddetto beneficio assume carattere risarcitorio e deve essere necessariamente riconosciuto anche ai lavoratori, in possesso dei predetti requisiti, per i quali il familiare assistito non sia più in vita. Segnala, inoltre, che la sensibilità della fattispecie potrebbe comportare successive richieste di modifica del grado di discrezionalità

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consentita alle amministrazioni nell'accoglimento delle richieste, attualmente prevista in termini di semplice facoltà, sulla base delle proprie esigenze funzionali. Ciò premesso, in riferimento alla relazione tecnica in oggetto, comunica che la Ragioneria generale dello Stato fa presente di avere verificato negativamente la relazione tecnica per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, in quanto la relazione tecnica non tiene conto, sulla base di quanto sopra richiamato e come esplicitamente richiesto dallo scrivente nella precedente verifica, degli oneri conseguenti alla concessione del beneficio ai familiari dei disabili deceduti alla data di presentazione della domanda di pensionamento. Per quanto concerne il comma 1, riferito ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, quindi in relazione alla parte di relazione tecnica elaborata dall'INPDAP, devono essere valutati i maggiori oneri recati dall'incremento dal 50 per cento al 70 per cento della quota di trattamento economico riconosciuta ai soggetti interessati e già in posizione di esonero dal servizio; inoltre, devono essere valutate le modifiche comportamentali che possono determinare un maggiore ricorso all'adesione a tale istituto da parte di ulteriore personale, anche in considerazione delle recenti modifiche normative in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità prevista dall'articolo 26 dell'Atto Senato 1441-quater-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 31 marzo 2010, finalizzate ad una restrizione di tali agevolazioni. Fa inoltre presente che la relazione tecnica, in riferimento all'articolo 3, comma 3, che prevede maggiori compiti per l'INPS in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, non contiene adeguata dimostrazione della sostenibilità da parte dell'INPS di detti compiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate a legislazione vigente. Osserva, quindi, che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato negativamente la copertura finanziaria indicata, in quanto, sulla base degli importi riportati nella relazione tecnica, le maggiori entrate - al netto degli effetti fiscali indotti - risultano in ogni caso ampiamente insufficienti a compensare i maggiori oneri recati dal provvedimento. In ogni caso, ribadisce che la modalità di copertura proposta dell'onere pensionistico, attraverso l'incremento dell'aliquota pensionistica di una specifica gestione previdenziale, non rappresenta una modalità di copertura appropriata, in quanto determina nel medio-lungo periodo, al di là dell'orizzonte decennale della relazione tecnica, effetti di maggiore spesa pensionistica per i quali non sarebbe garantita la relativa copertura finanziaria. Da ultimo, evidenzia come la Ragioneria generale dello Stato abbia riscontrato l'assenza della prescritta clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
Con riferimento agli ulteriori emendamenti della Commissione di merito al provvedimento in oggetto, ribadendo che la relazione tecnica al provvedimento è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, esprime parere contrario sull'emendamento 1.10, in quanto viene estesa la platea dei soggetti beneficiari della disposizione, nella fattispecie il personale della scuola e quello in servizio presso gli enti locali, sia pure in limitate circostanze, con conseguenti riflessi di onerosità. Fa presente inoltre che la disposizione incentiva l'adesione a tale istituto da parte di ulteriore personale anche in considerazione delle recenti normative in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità prevista dall'articolo 24 dell'atto senato 1167-bis-B, con conseguenti prevedibili disfunzioni organizzative nelle amministrazioni ed ulteriori oneri. Ritiene pertanto che la prevista clausola di invarianza finanziaria non sia idonea ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri con particolare riferimento a comparti, come quello della scuola, nei quali l'applicazione dell'istituto dell'esonero comporti necessariamente la sostituzione dei soggetti beneficiati. Rileva presente che l'esclusione della facoltatività dell'accoglimento delle richieste di esonero dal servizio presentate da parte del personale appartenente al comparto della scuola e degli enti locali,

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che rientrino nelle condizioni previste dal capoverso 3-bis proposto dalla Commissione, oltre a ingenerare problemi di funzionalità delle amministrazioni, crea una disparità di trattamento rispetto al personale appartenente ad altri comparti interessati dalla disposizione.
Con riferimento all'emendamento 2.10, esprime parere contrario, in quanto sostituisce il concetto «assistenza continua» con quello, analogo ma meno stringente, di «costanza di assistenza». Osserva che la predetta modifica potrebbe essere suscettibile di determinare l'ampliamento della platea dei destinatari della disposizione, determinando maggiori oneri, a fronte di una copertura già insufficiente, come risulta dalla relazione tecnica elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Esprime parere contrario altresì sull'emendamento 2.11, in quanto volto ad ampliare la platea dei destinatari della disposizione eliminando il requisito della convivenza per i genitori e per il coniuge, e quindi determina maggiori oneri, a fronte di una copertura già insufficiente, come risulta dalla relazione tecnica elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Circa il subemendamento 0.2.11, il quale reintroduce il requisito della convivenza per il solo coniuge, esprime parere contrario, in quanto, sia pure emendata, la disposizione manterrebbe i criteri già segnalati in riferimento all'emendamento 2.11.
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.10 e 3.11, in quanto finalizzati a coordinare il testo con le modifiche proposte con gli emendamenti 2.10 e 2.11, sui quali ha già espresso parere contrario.
Per quanto attiene l'emendamento 4.10, diretto a prevedere una diversa modulazione degli oneri valutati per l'attuazione del provvedimento, prevedendo un contestuale ulteriore incremento dello 0,2 per cento dell'aliquota contributiva della gestione separata INPS per gli anni dal 2010 al 2019, esprime parere contrario, in quanto gli oneri valutati dall'emendamento risultano inferiori - per gli anni successivi al 2010 - a quelli indicati dalla relazione tecnica, sia pure negativamente verificata dalla ragioneria generale dello Stato, nonostante il fatto che gli emendamenti proposti dalla Commissione determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e quindi necessitino di ulteriori risorse ai fini della copertura finanziaria. Ritiene che l'incremento di 0,2 punti di aliquota contributiva non è sufficiente in ogni caso a garantire la copertura degli oneri recati dal provvedimento, in considerazione delle criticità rappresentate dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di negativa verifica della relazione tecnica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, osserva come le considerazioni del rappresentante del Governo confermano le criticità già emerso nel corso dell'esame del provvedimento, evidenziando altresì come le modifiche proposte alla Commissione di merito non consentano di superare i profili problematici relativi alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di legge e alla loro copertura finanziaria.

Lino DUILIO (PD) osserva che la Commissione non può limitarsi ad un atteggiamento notarile rispetto alle note della Ragioneria generale dello Stato, ma debba effettuare una valutazione autonoma che tenga conto anche del merito del provvedimento. Stigmatizza l'atteggiamento dei rappresentanti del Governo che, in maniera discontinua, sono intervenuti in Commissione per l'esame del provvedimento, limitandosi a riportare le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, quando ci si riferisce invece a persone in una situazione di particolare disagio, per le quali non sembra emergere la necessaria sensibilità, sia in sede di Commissione sia da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene che, in alcuni casi, le note della Ragioneria generale dello Stato non siano propriamente qualificabili come

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relazioni tecniche o verifiche delle stesse, a tal proposito, richiama l'osservazione della Ragioneria in base alla quale le maggiori spese previste per il riconoscimento di un beneficio pensionistico ai familiari di disabili hanno carattere risarcitorio. Ricorda che nella richiamata nota della Ragioneria si sostiene che il beneficio in questione spetterebbe anche ai familiari di disabili deceduti, ma, a suo avviso, ciò non trova alcun riscontro nella formulazione letterale del provvedimento che presuppone la convivenza con il disabile per l'accesso all'esonero anticipato dai servizi. Chiede quale sia sul punto l'opinione del Governo e del relatore. Ricorda che la ratio dell'esonero anticipato dal servizio discende dall'esigenza di garantire ai familiari di disabili, che si siano dedicati all'assistenza di questi ultimi in modo particolarmente impegnativo ed assorbente, di svolgere una esistenza meno disagiata. Sottolinea che si sono ingenerate numerose aspettative intorno al provvedimento tra persone che versano in particolari condizioni di disagio sociale. Con riferimento all'innalzamento dell'aliquota contributiva per i collaboratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, rileva che tali entrate deriveranno da persone soggette al sistema contributivo con un conseguente ritorno sulle prestazioni che saranno loro erogate. Osserva che le eventuali maggiori spese pensionistiche avranno luogo tra oltre dieci anni. Osserva che le coperture proposte sono valide, come richiede la legge di contabilità, per il decennio successivo, e che eventuali squilibri nel sistema previdenziale potranno essere valutati successivamente. Ritiene pertanto che le maggioranza e il Governo debba assumersi la responsabilità politica di dire che le risorse per il provvedimento in discussione non vi sono e che quindi non è possibile arrivare ad una sua approvazione. In proposito richiama le considerazioni svolte dall'onorevole Cazzola nella discussione generale sul provvedimento.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Duilio in ordine alle criticità, sotto il profilo tecnico, delle motivazioni della valutazione contraria espressa dal rappresentante del Governo sulle proposte emendative, ritiene che, sul piano politico, si stia assistendo ad un indecoroso balletto, in quanto il sottosegretario si è limitato in questa sede a riferire le valutazioni critiche della Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica, senza che il Governo si sia impegnato, nella sua collegialità, per elaborare una relazione tecnica rispondente alle previsione della legge n. 196 del 2009. Nel ricordare come un problema analogo si fosse posto in occasione dell'esame della proposta di legge Atto Camera 2100, osserva come con sempre maggiore frequenza il Ministero dell'economia e delle finanze imponga la propria volontà all'intero Governo, cancellando di fatto mesi di lavoro svolto dalle Commissioni di merito. Ritiene, pertanto, che il Governo non abbia dimostrato alcuna sensibilità rispetto ai temi affrontati dalla proposta di legge in esame, osservando come sarebbe stato estremamente agevole stanziare adeguate risorse nell'ambito del disegno di legge finanziaria, prevedendo un'apposita finalizzazione di spesa nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente. In mancanza di un tale impegno per il reperimento delle risorse, ritiene che le proposte di legge di iniziativa parlamentare siano destinate ad un insicuro insuccesso, come dimostrato recentemente anche dal parere espresso dalla Commissione sul progetto di legge recante norme in favore delle vittime dell'usura e del racket. Conclusivamente, rileva la necessità che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze individuino, di comune accordo, una soluzione che garantisca la copertura finanziaria del provvedimento, evitando di trincerarsi dietro valutazioni di carattere tecnico che, in questa circostanza, non appaiono peraltro pienamente condivisibili.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che occorre restituire alla Ragioneria generale dello Stato il proprio ruolo e che non sia opportuno chiederle di svolgere compiti

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ulteriori. In proposito, rileva come sia giusto che il ragioniere generale dello Stato mantenga un comportamento rigoroso su tutte le proposte al suo esame, ma che spetta alla politica risolvere una questione simile tenendo conto del quadro di riferimento. Nel richiamare le osservazioni dell'onorevole Duilio, osserva tuttavia come non sia condivisibile l'interpretazione fornita dalla Ragioneria generale dello Stato, in base alla quale il beneficio pensionistico spetterebbe anche a familiari di disabili defunti. Con riferimento alle questioni di copertura, osserva che sia la proiezione decennale contenuta nel provvedimento che le proiezioni trentennali sulla sostenibilità del sistema previdenziale dimostrano l'assoluta agibilità del provvedimento. Chiede pertanto che il Governo chiarisca esplicitamente se condivide la proposta di legge in esame nel merito, poiché, se fosse solo una questione di coperture, si potrebbe lavorare ulteriormente al fine di trovare una soluzione condivisa. In caso contrario, ritiene preferibile concludere l'esame del provvedimento in Commissione e verificare in Aula quale sia l'orientamento prevalente. Auspica tuttavia che, con maggior serietà, si possa effettuare tale approfondimento sulle coperture in Commissione, atteso che il compito cui essa è chiamata non è solo quello di verificare le coperture ma anche di fornire un ausilio nel trovare le risorse necessarie.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel dichiarare la propria adesione alle finalità del provvedimento, si riconosce tuttavia nelle osservazioni del collega Baretta relative al ruolo della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito del procedimento legislativo, ritenendo che non sia opportuno disconoscere il valore delle valutazioni effettuate in sede di verifica della relazione tecnica predisposta dal ministero competente. Nel rilevare i limiti del provvedimento, che, ove non fossero accolte le proposte di modifica avanzate dalla Commissione di merito, rischia di creare ingiustificate disparità di trattamento all'interno della platea dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, ritiene che la relazione tecnica trasmessa possa comunque rappresentare un utili strumento per verificare quali siano le possibilità per superare le criticità di carattere finanziario fin qui emerse. Nel sottolineare che non sarebbe ammissibile un atteggiamento del Governo volto ad impedire al Parlamento di esaminare provvedimenti di iniziativa parlamentare, rileva la necessità che l'Esecutivo si impegni per contribuire ad individuare una soluzione alle criticità finanziarie del provvedimento in esame, anche alla luce dell'unanime convergenza emersa nell'ambito della Commissione di merito. Sottolinea, in proposito come la proposta reca interventi di particolare rilievo sociale, che appaiono particolarmente apprezzabili alla luce del contesto complessivo della finanza pubblica e delle criticità emergenti a livello territoriale nel settore della assistenza.

Teresio DELFINO (UdC) fa presente che, nella relazione sul provvedimento in esame si è cercata una relazione con le associazioni rappresentative delle famiglie dei disabili e con istituti previdenziali, tenendo conto dell'esigenza di non poter utilizzare, come è stato osservato anche dall'onorevole Cazzola, lo Stato come un bancomat. Sottolinea che, per la concessione del beneficio previdenziale previsto nel provvedimento in esame, è richiesta la convivenza con il disabile per diciotto anni e che pertanto l'argomentazione della Ragioneria generale dello Stato, per la quale questo sarebbe concesso anche in caso di disabili defunti, risulta assolutamente priva di fondamento. Fa inoltre presente che la modalità di copertura si è individuata tenendo presente l'esigenza di garantire entrate certe e che l'INPS ha dimostrato che nel decennio di riferimento vi sarebbero maggiori entrate contributive per circa 320 milioni di euro. Ritiene infine che il lavoro svolto sia stato caratterizzato dalla massima responsabilità e che pertanto il provvedimento appare finanziariamente sostenibile.

Il sottosegretario Luigi CASERO, ritiene ingiustificate le critiche rivolte all'operato

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della Ragioneria generale dello Stato, che ha fornito puntuali chiarimenti in ordine alle implicazioni finanziarie del provvedimento, assicurando tuttavia che il Governo presta la massima attenzione ai temi affrontati dalla proposta di legge in esame e, pertanto, intende assicurare che essa abbia un'adeguata copertura finanziaria. Non ritiene, in proposito, condivisibile limitare la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento solo al primo decennio della sua applicazione, in quanto, specialmente in un contesto di risorse scarse, appare necessario sin d'ora preoccuparsi di futuri interventi sulla spesa pensionistica. Alla luce della delicatezza del tema affrontate dal provvedimento, ritiene assolutamente necessario che il Governo e la Commissione bilancio dispongano di tempi adeguati ad individuare una adeguata copertura finanziaria delle disposizioni contenute nell'articolo 2, elaborando una soluzione che possa essere condivisa anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza lasciarsi condizionare dalla circostanza che il provvedimento è all'esame dell'Assemblea della Camera.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento è all'esame della Commissione dalla fine di settembre e che la maggioranza è sempre stata favorevole nel merito alla sua approvazione. Ricorda, tuttavia, che compito della Commissione è solo quello di esaminare i profili finanziari e che il provvedimento è in Parlamento già da quattro anni e che per la prima volta arriva all'esame dell'Assemblea. Concorda con l'impossibilità di qualificare come risarcitorio, secondo la ricostruzione della Ragioneria generale dello Stato, il beneficio previdenziale previsto e sottolinea che il lavoro della Commissione non è stato di carattere semplicemente notarile. Con riferimento alle coperture, esprime perplessità sull'opportunità di elevare l'aliquota contributiva a carico di soggetti già penalizzati e rileva che la scelta della Commissione lavoro di aumentare la platea ed eliminare il riferimento al requisito della convivenza crea ulteriori problemi di carattere finanziario. Ricorda inoltre che, anche nel caso in cui i maggiori oneri si dovessero verificare tra vent'anni, il problema dovrebbe comunque essere considerato dalla Commissione bilancio. Sottolinea, infine, che il provvedimento, i cui oneri erano stati originariamente quantificati in misura pari ad oltre 3 miliardi in tre anni, ora prevede uno stanziamento di circa 1 miliardo in dieci anni. Conclusivamente, ritiene preferibile verificare se vi sia una ulteriore disponibilità del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, anche in considerazione della numerose richieste di intervento, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che il provvedimento possa essere rinviato in Commissione per un ulteriore approfondimento delle sue applicazioni finanziarie.

Lino DUILIO (PD), al fine di chiarire le proprie osservazioni sul ruolo svolto dalla Ragioneria generale dello Stato nell'esame del provvedimento, richiama le considerazioni già svolte nella seduta del 4 novembre 2009, nella quale aveva richiesto al Governo di indicare in via preliminare le risorse che intendeva mettere a disposizione per fare fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali previsto dal provvedimento. Nel rilevare come, in tutti questi mesi, il Governo non abbia fatto nulla per individuare tali risorse, nonostante il lavoro svolto dalla Commissione bilancio, che ha proceduto all'audizione informale di rappresentanti dell'INPS e INPDAP, osserva come l'Assemblea possa comunque procedere alla votazione su articoli ed emendamenti sui quali la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario, ancorché motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Ritiene, pertanto necessario un impegno formale del Governo a reperire le risorse necessarie alla copertura finanzia del provvedimento, ricordando come, a seguito delle numerose riformulazioni apportate dalla Commissione lavoro, gli oneri derivanti dalla proposta di legge si siano sensibilmente ridimensionabili

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e, pertanto, sia possibile individuare agevolmente le risorse per fare fronte a tali oneri.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che si ripropone nuovamente una questione già affrontata e che il Governo, poiché conosce i provvedimenti inseriti nel programma dei lavori della Camera con un anticipo di tre mesi, dovrebbe farsi carico di comunicare per tempo le coperture disponibili alle Commissioni di merito. Osserva a riguardo che, nel caso in cui non vi siano coperture idonee, sarebbe preferibile cancellare dall'ordine del giorno della Camera i relativi provvedimenti.

Amedeo CICCANTI (UdC), apprezzando la volontà espressa dal relatore e dal Governo di affrontare i profili problematici relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, ritiene che sia necessario che la Commissione bilancio non esprima una valutazione di carattere meramente ragionieristico, che determinerebbe il sostanziale arresto dell'iter del provvedimento, ma si adoperi per individuare una possibile soluzione alle questioni problematiche evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato. Sotto il profilo procedurale, ritiene che la Commissione potrebbe non esprimere in questa fase il proprio parere e verificare se in Assemblea si procederà al rinvio in Commissione del provvedimento e, in mancanza di tale rinvio, riconvocarsi per proseguire l'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea. Osserva, infatti, che, in questa fase, ci si troverebbe nella difficile condizione di dover scegliere se negare una fondamentale assistenza previdenziale ai lavoratori che si dedicano alle cure dei familiari gravemente disabili ovvero discostarsi dalla valutazione della Ragioneria generale dello Stato, determinando il rischio di danneggiare gravemente la finanza pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel sottolineare le difficoltà presentate dal provvedimento in esame, ritiene che al Parlamento vada comunque lasciato un margine di autonomia e che pertanto non sia il Governo a dover determinare anticipatamente le materie su cui il Parlamento potrà effettivamente legiferare. Ritiene che la responsabilità per il blocco dei lavori dell'Assemblea non sia imputabile alla Commissione bilancio ma che essa doveva essere oggetto di discussione in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

Pier Paolo BARETTA (PD), attesa la natura sperimentale delle misure contenute negli articoli 1 e 2 del provvedimento, ritiene fondamentalmente ingiustificate le preoccupazioni espresse in ordine agli effetti di lungo periodo della proposta di legge, che potrebbero rivelarsi di trascurabile entità. Nel confermare tutte le proprie osservazioni critiche, rileva di non poter garantire che ad un eventuale rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, corrisponda in Assemblea un atteggiamento adesivo da parte del gruppo del Partito Democratico in ordine al prospettato rinvio in Commissione del provvedimento.

Luigi CASERO (PdL) ritiene preferibile addivenire ad un rinvio in Commissione per approfondire alcuni temi, richiamando la questione dell'allargamento della platea dei beneficiari.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative, contenute nel fascicolo n. 2, riferite alla proposta di legge C. 82 e abb. - A, recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili;
preso atto dei chiarimenti del Governo e valutata la relazione tecnica, a margine si rileva che:
l'emendamento 1.10, pur se dotato di una clausola di invarianza finanziaria, prevede un obbligo per le amministrazioni di appartenenza di accettare la richieste di

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esonero, nonché un'estensione dell'esonero dal servizio anche al personale della scuola e a quello in servizio presso gli enti locali, che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti, in particolare in relazione all'eventualità che le amministrazione si trovino nella necessità di provvedere alla sostituzione del soggetto richiedente a causa della funzione non fungibile da questo esercitata e alla possibilità, per il personale docente, di una sua sostituzione attraverso il ricorso a personale supplente;
gli emendamenti 2.10 e 2.11 e il subemendamento 0.2.11 appaiono idonei a determinare una estensione della platea dei potenziali beneficiari delle misure agevolative di cui all'articolo 2, che appare suscettibile di generare un corrispondente aumento dell'onere pensionistico non quantificato e non coperto;
gli emendamenti 3.10 e 3.11 sono volti a introdurre modifiche di carattere procedurale volte a coordinare l'articolo 3 con le modifiche proposte dagli emendamenti 2.10 e 2.11;
l'emendamento 4.10 prevede una quantificazione degli oneri inferiore a quella risultante dalla relazione tecnica già presentata sul provvedimento e un incremento dell'aliquota contributiva che, in ogni caso, non appare idonea a garantire la copertura finanziaria dei relativi oneri, in quanto determina nel medio-lungo periodo, al di là dell'orizzonte temporale della relazione tecnica, effetti di maggiore spesa pensionistica per i quali non sarebbe garantita la relativa copertura finanziaria;
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10, 2.10, 2.11 e 4.10 e sul subemendamento 0.2.11.1 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1».

Amedeo CICCANTI (UdC) e Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) annunciano la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
Atto n 197.

(Rilievi alla XIII Commissione)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 aprile 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo

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in esame. Ricorda inoltre che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 14 aprile 2010 ed era in attesa del suddetto parere per poter procedere alla conclusione dei lavori.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-Mpa-Sud), relatore, rileva che le modifiche richieste nel parere richiamato dal Presidente sono volte in larga parte a precisare l'ambito di applicazione delle norme in esame e a prevedere sanzioni amministrative per i soggetti che violano le disposizioni del provvedimento e che tali modifiche non appaiono comportare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le osservazioni del relatore e deposita una nota predisposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, concernente il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'attività ordinaria del Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non si rende, quindi, necessario riproporre la modalità di finanziamento mediante diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione, prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 697 del 1996 - abrogato dal presente decreto - in relazione al Registro nazionale ivi previsto, in quanto:
le attività del Registro di cui all'articolo 7, svolte a cura del Servizio fitosanitario centrale, consistono nell'archiviazione e raccolta di documentazione cartacea ovvero informatizzata già presente presso il medesimo organismo, in quanto, sin dal 1991, esiste un Servizio nazionale di certificazione volontaria dei materiali di propagazione delle specie arboree ed arbustive da frutto, peraltro riorganizzato con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 24 luglio 2003 per allinearsi alla nuova assegnazione delle competenze in materia agricola tra Stato e Regioni;
la modalità di finanziamento mediante la previsione di tariffe da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al Registro nazionale di cui al citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 697 del 1996, non è mai stata attivata perché l'attività di conservazione delle piante è sempre rimasta una competenza svolta dai centri già operanti presso le Regioni e comunque finanziata dai vivaisti, mentre la raccolta della documentazione delle varietà iscritte è stata svolta dal Servizio fitosanitario centrale nell'ambito della sua attività ordinaria;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente il comma: 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

La Commissione approva la proposta del relatore.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese».
Atto n. 208.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 12 maggio 2010, nel far presente che la Ragioneria generale dello Stato non ha rilievi da formulare in ordine alle conseguenze finanziarie del provvedimento, segnala che il Ministro per la semplificazione normativa ha precisato, con riferimento ai rilievi formulati dal relatore, che lo schema in esame non esclude che nella fase di accreditamento provvisorio siano applicabili tariffe a carico delle stesse, determinate anche per la fase di accreditamento provvisorio, con decreto del Ministero dello sviluppo economico previsto dall'articolo 6. Sottolinea come ciò assorba eventuali perplessità circa possibili effetti onerosi da coprire per tale fase di accreditamento provvisorio. Al riguardo, nell'accogliere il suggerimento circa l'auspicata coincidenza dei termini di entrata in vigore del provvedimento sulle Agenzie per le imprese con quello per la determinazione delle tariffe, osserva che nulla osta quindi a far coincidere i due termini e quindi definire, anche eventualmente in un unico atto, le tariffe per la fase provvisoria e quelle per il definitivo accreditamento delle Agenzie.
Per quanto concerne i processi di informatizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rileva che questi sono già in corso di adeguamento, nell'ambito del generale programma di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni promosso dal Governo in esecuzione delle leggi già in vigore.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore,formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 3, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.55.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.
Nuovo testo C. 2128.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge prevede la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario, che il provvedimento è composto di due articoli e non è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento all'articolo 1, recante contributo per acquisto veicoli ferroviari, osserva che l'onere recato dal provvedimento, pari a 300 milioni di euro annui, sembrerebbe correttamente compensato, dal punto di vista della quantificazione, dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire più puntuali elementi di quantificazione da parte del Governo. Osserva, inoltre, che, a fronte di un onere quindicennale, l'incremento di accisa è previsto in via permanente. Quanto agli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento, rileva che non sembrerebbero determinarsi esigenze che eccedano l'importo annuo di 300 milioni tenuto conto che la norma non autorizza, a fronte del contributo quindicennale, la stipula di mutui con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato. In merito agli interventi da finanziare con le risorse in questione, fa presente che essi saranno individuati con decreto da emanare ogni anno: detta individuazione dovrà in ogni caso garantire la neutralità degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. In merito a tali profili, osserva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
Per quanto concerne l'articolo 2, recante misure per garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, osserva che le modalità introdotte all'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007 dalla norma in esame possono considerarsi prive di effetti onerosi a condizione che l'inquadramento del personale proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa sia effettuato nel rispetto dei limiti di organico, pari ad un totale di trecento unità, e nei limiti delle risorse finanziarie, previsti per il funzionamento dell'Agenzia. Rileva che andrebbe, quindi, acquisita conferma dell'effettiva possibilità di attuare in tali termini le disposizioni in esame, tenuto conto anche dello stato di realizzazione delle procedure di reclutamento.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le perplessità espresse dal relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che le motivazioni addotte dal relatore per giustificare la propria contrarietà sul provvedimento non sembrano connesse all'assenza di un adeguata copertura finanziaria, ma a motivazioni di politica economica. A tale riguardo, ritiene, tuttavia, che dovrebbero valutarsi anche i potenziali effetti benefici del provvedimento, che potrebbe determinare un rafforzamento del patrimonio rotabile, con benefici effetti per l'intero sistema economico del nostro Paese, chiedendo, pertanto, al relatore e al Governo di valutare distintamente i profili relativi alla copertura finanziaria e al merito dei provvedimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricordando che vi è una condivisione sul merito del provvedimento, sottolinea che il problema è rappresentato dal tipo di coperture che ingenererebbero una tendenza inflativa che avrebbe effetti anticiclici.

Il sottosegretario Luigi CASERO, fa presente di avere condiviso il parere contrario già espresso anche dal relatore in quanto la modalità di copertura dei costi individuata determina un aumento della pressione fiscale che, agendo mediante imposte indirette, graverebbe indistintamente sull'intera collettività generando anche conseguenze inflattive con effetti anticiclici. Rappresenta, inoltre, che l'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha già previsto, per l'anno 2009, l'istituzione di un Fondo, con dotazione pari a 960 milioni di euro, destinato alle

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medesime finalità e la cui ripartizione, nonché l'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile, è demandata ad un decreto ministeriale. Da ultimo, con riferimento alle modifiche relative al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ritiene che le stesse possano determinare effetti onerosi indiretti in quanto consentono di privare le società Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana, partecipate dallo Stato, di personale tecnico qualificato con effetto pregiudizievole per il corretto funzionamento delle stesse. Rileva che, proprio per tale motivo, in sede di redazione del decreto legislativo n. 162 del 2007, onde mantenere gli equilibri di funzionamento delle citate società, era stato fissato il limite massimo del 50 per cento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, condivide le precisazioni svolte dal rappresentante del Governo in ordine alla inadeguatezza delle risorse.

Pier Paolo BARETTA (PD), prendendo atto del parere del Governo e del relatore, ritiene tuttavia preferibile evitare di addivenire nel corso della seduta all'espressione di un parere e ritiene pertanto preferibile rinviare al fine di un ulteriore approfondimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto al calendario dei lavori dell'Assemblea di martedì e dunque bisogna esprimere il parere in tempo utile.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva che se vi è la possibilità di risolvere le questioni evidenziate dal relatore, è opportuno un rinvio altrimenti è preferibile esprimere il parere nel corso dell'odierna seduta.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel ricordare che la calendarizzazione del provvedimento è stata richiesta dal gruppo del Partito democratico, conferma il proprio interesse ad un approfondimento costruttivo e si impegna comunque a consentire l'adozione del parere in tempo utile per la seduta di martedì prossimo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
Ulteriore nuovo testo C. 2459, approvato in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda, che sulla proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, che reca disposizioni in materia di disturbi specifici d'apprendimento, è stata richiesta al Governo, nel corso dell'esame al Senato, la presentazione di una relazione tecnica, che è stata predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasmessa con nota del 17 marzo 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha verificato positivamente la medesima relazione tecnica. Sottolinea, inoltre, che, nel corso dell'esame presso la Camera, la VII Commissione ha adottato, quale testo base, un nuovo testo che risulta parzialmente modificato rispetto al testo approvato dal Senato, al quale era riferita la relazione tecnica positivamente riscontrata dalla Ragioneria generale dello Stato. Ricorda che la Commissione, nella seduta del 21 ottobre 2009, ha formulato un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e che la Commissione cultura, in data 11 maggio, ha pertanto licenziato un ulteriore nuovo

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testo che contiene alcune modifiche, in parte volte al recepimento delle condizioni formulate dalla V Commissione.
Per quanto concerne l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, in materia di diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento, non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto che il ricorso a strutture e specialisti accreditati - configurato come una mera facoltà per le regioni - possa effettivamente essere realizzato nei limiti delle risorse disponibili.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 2, osserva che la norma, pur recando una previsione di spesa, non predispone la relativa clausola di salvaguardia prevista ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Inoltre, andrebbero acquisiti gli elementi alla base della quantificazione dell'onere, determinata in 1 milione di euro annui, al fine di verificarne la congruità. Riguardo ai profili di copertura finanziaria della medesima disposizione, osserva che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, previsti in un milione di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009. Al riguardo, rileva che la norma presenta alcuni profili problematici di carattere finanziario. In primo luogo, come già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione, osserva che dalla formulazione letterale della norma, gli oneri descritti appaiono configurati in termini di previsione di spesa. Rileva che la norma non è, tuttavia, corredata, come prescritto dalla vigente disciplina contabile, da una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Su tali aspetti e, in particolare, sulla possibilità che i suddetti oneri siano configurati in termini di limite, anziché di previsione di spesa, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Rileva, inoltre, che, a fronte di oneri aventi carattere permanente, si indica, a fini di copertura, l'utilizzo di un fondo con risorse limitate al solo biennio 2010-2011. Ricorda, infatti, che le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente sono state determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) che ha previsto uno stanziamento di competenza di 156,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12,9 milioni di euro per l'anno 2011.
Con riferimento all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, ritiene necessario acquisire indicazioni in ordine alla stima delle spese derivanti dalla disposizione in esame, nonché delle risorse disponibili in bilancio al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto, tra l'altro, che, benché le spese siano espressamente indicate come di carattere eventuale, potrebbero verosimilmente determinarsi i presupposti per una loro corresponsione.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente di non aver nulla da osservare rispetto alla relazione svolta.

Nessuno chiedendo di intervenire, Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2459 e abb., recante nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento, approvato in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato;
considerato che al fine di garantire la copertura finanziaria del provvedimento, appare necessario prevedere che le attività di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, siano limitate agli anni 2010 e 2011, e conseguentemente rideterminare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo 4;
il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di

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natura corrente reca le necessarie disponibilità per i suddetti anni 2010 e 2011;
all'articolo 7, comma 4, appare opportuno riformulare l'ultimo periodo, al fine di prevedere che agli eventuali rimborsi spese ai componenti del Comitato tecnico scientifico si provvede nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, premettere le seguenti parole: «Per gli anni 2010 e 2011,»;
sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.».
All'articolo 7, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli eventuali rimborsi spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».
con la seguente condizione:
All'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente: «Clausola di invarianza finanziaria»
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità, a fini di coordinamento del testo, di sopprimere il comma 2 dell'articolo 7, in quanto tale disposizione si riferisce all'emanazione di un decreto ministeriale relativo all'applicazione del comma 2 dell'articolo 1, presente nella precedente formulazione del testo e ora soppresso.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.40.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 82 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Riesame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, fa presente che, a seguito della richiesta di riesame del parere espresso sul testo elaborato dalla Commissione lavoro e sulle proposte emendative ad esso riferite, ha provveduto ad elaborare la seguente proposta di parere che individua una diversa modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, prevedendo, da un lato, una riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, dall'altro l'incremento della tassazione sulle bevande alcoliche, introducendo altresì una specifica clausola di salvaguardia, in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa contabile:
«La V Commissione,
riesaminata la proposta di legge C. 82 e abb.-A, recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

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esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: figlio che aggiungere le seguenti , all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, ;
all'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, valutati in 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, in 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, in 150,5 milioni di euro per l'anno 2012, in 120,2 milioni di euro per l'anno 2013, in 108,3 milioni di euro per l'anno 2014, in 96,9 milioni di euro per l'anno 2015, in 50,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 13,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 17,1 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, ai sensi del comma 2, e quanto a 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, provvede con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a rideterminare annualmente l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nella misura necessaria a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.10 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere il comma 01;

Conseguentemente, si intende revocato il parere sul testo elaborato dalla Commissione

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di merito, espresso in data 18 maggio 2010 ed il parere sull'emendamento 1.10, espresso in data odierna.
Sono confermati i pareri espressi in data 18 maggio 2010 e in data odierna sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle coperture individuate dal relatore, esprime parere contrario sull'utilizzo dei fondi speciali relativi al Ministero dell'economia che devono essere utilizzati per altre finalità. Esprime altresì parere contrario con riferimento al proposto incremento dell'accisa sui prodotti alcolici e sull'alcol etilico, rilevando che la domanda relativa a tali beni si presenta in maniera rigida e che pertanto, a fronte di un incremento delle aliquote, vi sarà una contrazione dei consumi con conseguente perdita di gettito. Pertanto, ritiene la copertura individuata non congrua rispetto al provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur apprezzando gli sforzi compiuti dal relatore per individuare una nuova copertura dagli oneri derivanti dall'articolo 2 della proposta di legge, rileva tuttavia che la nuova formulazione dell'articolo 4 non assicura una copertura finanziaria per gli emendamenti presentati in Assemblea dalla Commissione lavoro, che sono volti ad ampliare la platea dei beneficiari delle misure agevolative previste, in modo da superare ingiustificate disparità di trattamento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che la condizione riferita all'articolo 4 della proposta di legge è volta a garantire la copertura finanziaria del testo elaborato dalla Commissione di merito e non degli ulteriori ampliamenti della platea dei beneficiari del provvedimento

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che sia necessario individuare un'adeguata copertura finanziaria per il provvedimento nel suo complesso e quindi anche per le modifiche proposte dalla Commissione lavoro.

Maino MARCHI (PD), pur condividendo le osservazioni del sottosegretario Casero secondo le quali l'aumento delle accise comporterà una diminuzione dei consumi dei prodotti alcolici, sottolinea come essi hanno un effetto nocivo sulla salute e pertanto alla riduzione dei consumi corrisponderà anche una riduzione delle patologie curate a carico del servizio sanitario nazionale con conseguente diminuzione dei relativi costi.

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva che nella Commissione di merito era stata raggiunto un'intesa sul provvedimento, che aveva portato all'approvazione nell'ambito del Comitato dei Nove di alcuni emendamenti volti a definire al platea dei suoi beneficiari. Ritiene, pertanto che non sia possibile amputare il provvedimento di tali ulteriori disposizioni, rilevando quindi, l'esigenza di individuare coperture aggiuntive rispetto a quello contenute nella proposta di parere formulata dal relatore, in modo da salvaguardare il lavoro svolto dalla Commissione di merito. Per quanto attiene alle modalità di copertura finanziaria individuate nella proposta di parere del relatore, osserva che sarebbe stato possibile individuare forme di copertura alternative, prevedendo ad esempio l'imposizione di un contributo di solidarietà ai soggetti con un reddito superiore ai 200 mila euro annui con un incremento del 2 per cento dell'aliquota marginale su tali redditi per un periodo di tempo determinato. Sottolinea come tale soluzione appare pienamente sostenibile sotto il profilo tecnico ed invita pertanto il relatore a voler valutare una riformulazione della propria proposta di parere al fine di prevedere il ricorso a tale modalità di copertura, che assicurerebbe risorse adeguate a garantire anche l'estensione dei benefici previsti dalla legge anche al personale della scuola, degli enti locali e ai conviventi non legati da rapporti di parentela con i soggetti gravemente disabili da loro assistiti.

Pietro FRANZOSO (PdL) manifesta apprezzamento per la mediazione condotta

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dal relatore finalizzata all'approvazione di un provvedimento non più rinviabile, all'attenzione delle Camere già dalla XIV legislatura e finora rinviato per ragioni di copertura. Osserva, richiamando le osservazioni dell'onorevole Marchi, che oggi si individua una copertura che ha anche una valenza sociale. Auspica che, in sede di manovra economica, verranno trovate ulteriori soluzioni ma sottolinea la necessità di dare una risposta prioritaria alle esigenze alla base del provvedimento in esame.

Lino DUILIO (PD), con riferimento alla condizione riferita all'articolo 4 del provvedimento, osserva che le questioni relative agli effetti dell'incremento della tassazione sulle bevande alcoliche sono state a lungo dibattute, in quanto esistono diverse opinioni in ordine alla rigidità dei consumi di ali bevande. Con riferimento all'individuazione della platea dei destinatari del provvedimento, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire perché si renda necessario escludere dall'applicazione dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 il personale della scuola e degli enti locali, dal momento che l'amministrazione di appartenenza, al fine di evitare effetti finanziari negativi, ha comunque la possibilità di non accogliere le richieste presentate.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), nel ricordare che una delle proposte abbinate al provvedimento in esame è a sua prima firma e quindi non può che essere favorevole all'allargamento della platea dei beneficiari, ritiene tuttavia opportuno conseguire un obiettivo anche minimo ed iniziale, evitando di vanificare il lavoro sin qui svolto. Ritiene quindi preferibile rinviare ad altra sede e ad altro momento ulteriori approfondimenti, al fine di allargare ulteriormente la platea dei soggetti interessati.

Amedeo CICCANTI (UdC) propone di riformulare il parere proposto dal relatore nel senso di mantenere l'estensione ai lavoratori del comparto scuola ed enti locali, all'uopo prevedendo a copertura l'introduzione di un contributo di solidarietà del 2 per cento per i redditi superiori a 200 mila euro annuali.

Pier Paolo BARETTA (PD) si associa alla proposta formulata dall'onorevole Ciccanti.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) ribadisce il parere negativo sull'allargamento della platea dei beneficiari, richiamandosi alle valutazioni già espresse nella seduta antimeridiana e, pur consapevole che la soluzione individuata non sia la migliore possibile, conferma che, allo stato, è comunque l'unica praticabile al fine di consentire l'approvazione del provvedimento. Pertanto, ritiene di non poter accogliere la proposta di riformulazione avanzata dall'onorevole Ciccanti.

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva che la scelta operata dal relatore con riferimento all'articolo 4 del provvedimento attiene al merito della proposta di legge.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva che il Governo ha espresso riserve in ordine alla copertura finanziaria individuata nella proposta di parere del relatore, rilevando che le risorse iscritte nel fondo speciale di parte correte sono destinate ad altre finalità e che l'incremento della tassazione sulle bevande alcoliche potrebbe non garantire le risorse previste, in relazione alla possibile riduzione dei consumi di tali bevande. Ritiene, tuttavia, che debba tenersi nella dovuta considerazione la circostanza che le misure contenute nel provvedimento hanno una natura sperimentale e, quindi, effetti limitati nel tempo, non potendosi peraltro ipotizzare un ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni previste, che rischierebbe di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che la Commissione aveva espresso nella seduta antimeridiana il parere contrario sulle proposte emendative formulate dalla

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Commissione lavoro per motivi di carattere finanziario. Sottolinea che ora si propone una copertura che non è idonea a realizzare l'integrità del provvedimento come definito dalla Commissione lavoro e evidenzia che la proposta dell'onorevole Ciccanti è volta ad aggiungere alla copertura individuata dal relatore una ulteriore al fine di estendere il beneficio previsto dal provvedimento in esame alla platea come definita dalla Commissione lavoro. Ritiene che tale proposta sia condivisibile soprattutto nella prospettiva di una sperimentazione cui faceva riferimento l'onorevole Gioacchino Alfano.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel porre in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, ricorda che il rappresentante del Governo ha espresso un parere contrario su tale proposta.

Pier Paolo BARETTA (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC) annunciano il voto contrario sulla proposta di parere a nome dei rispettivi gruppi.

La Commissione approva la proposta di parere.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 325 del 18 maggio 2010, a pagina 172, prima colonna,

dopo la ventiseiesima riga, aggiungere la seguente:

La seduta termina alle 16.45.