CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2010
325.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.30.

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento.
Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione, anche ai fini del trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo delle proposte di legge n. 2459, approvata in sede deliberante dalla 7a Commissione permanente del Senato della Repubblica, e abbinate: «Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento», adottato come nuovo testo base nel corso dell'esame in sede referente.
In proposito, ritiene utile riepilogare brevemente l'iter della proposta di legge in esame. Nella seduta del 27 ottobre 2009, la Commissione ha già esaminato un nuovo testo di tale proposta di legge, elaborato dal Comitato ristretto a tal fine istituito presso la VII Commissione, e ha espresso parere favorevole con due condizioni e un'osservazione. A seguito di questo e degli altri pareri espressi dalla Commissioni competenti in sede consultiva, la VII Commissione ha nuovamente modificato il testo del provvedimento in sede di Comitato ristretto, elaborando l'ulteriore nuovo testo che giunge oggi all'esame della Commissione: non è possibile, pertanto, risalire dai resoconti delle sedute alle considerazioni che hanno indotto la Commissione di merito

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a disattendere le condizioni e l'osservazione contenute nel predetto parere. Al riguardo, desidera stigmatizzare la decisione della VII Commissione di non recepire le condizioni e l'osservazione apposte al parere approvato il 27 ottobre 2009, il cui recepimento avrebbe, a suo avviso, notevolmente migliorato la qualità del provvedimento in esame.
Passando a illustrare le principali modificazioni apportate al testo della proposta di legge in esame, dal confronto con quello già esaminato dalla Commissione emerge quanto segue. All'articolo 1, il comma 2 è stato soppresso per recepire una delle condizioni poste dalla V Commissione, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Pertanto, la prima condizione contenuta nel parere della Commissione può considerarsi superata.
All'articolo 2, non sono state apportate modificazioni, se si eccettua la sostituzione, al comma 1, lettera f), del termine «assicurare» con «favorire», anche in questo caso per recepire una condizione della V Commissione. Non è stata perciò recepita la seconda condizione posta dalla Commissione, di sopprimere l'indicazione, tra le finalità della legge, della diagnosi precoce dei disturbi specifici di apprendimento (DSA).
All'articolo 3, il comma 1 - il quale stabiliva il riconoscimento della diagnosi di DSA effettuata dagli specialisti del Servizio sanitario nazionale e prevedeva che tale diagnosi fosse comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno - è stato sostituito dal seguente: «La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate». In proposito, fa presente che non appare corretto inserire la diagnosi di DSA tra i «trattamenti», trattandosi piuttosto di accertamento preliminare all'eventuale trattamento. Pertanto, sembrerebbe opportuno sostituire il nuovo comma 1 con il seguente: «La diagnosi di DSA è effettuata dal neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o dallo psicologo clinico nell'ambito delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale disponibili a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Nelle regioni in cui non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, la diagnosi può essere effettuata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, da specialisti che operano in strutture a tal fine accreditate».
Segnala, infine, che non è stata recepita l'osservazione riferita all'articolo 3, comma 3, il quale non è stato affatto modificato. Segnala, altresì, che le restanti modificazioni apportate al testo del provvedimento sono riferite esclusivamente ai profili di natura finanziaria.
Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), al fine di agevolare il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa, secondo quanto richiesto dalla VII Commissione. Peraltro, preannuncia che, qualora il testo dovesse passare all'esame dell'Assemblea, presenterà emendamenti volti ad apportare le modifiche prospettare nella proposta di parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala, innanzitutto, la difficoltà di esprimere un giudizio compiuto sulla proposta di legge in esame, atteso che larga parte della disciplina della materia è demandata ai decreti di cui all'articolo 7. Rileva, inoltre, come la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 9 rischi, di fatto, di rendere inattuabili le disposizioni contenute nel provvedimento. Osserva, altresì, come l'articolo 3,

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comma 1, ammetta espressamente che alcune regioni non sono in grado di assicurare i servizi di neuropsichiatria infantile, sebbene questi rientrino tra i livelli essenziali di assistenza, e come il confronto tra il comma citato e il successivo comma 3 evidenzi una confusione di responsabilità tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e le scuole, in capo alle quali la VII Commissione sembra volere impropriamente spostare competenze in materia di diagnosi sanitarie. Segnala, infine, che il diritto sancito all'articolo 6, comma 1, per i familiari di studenti con DSA è destinato a restare inattuato in conseguenza della clausola di invarianza degli oneri finanziari contenuta al successivo comma 2 e che, comunque, sarebbe necessario coordinare la disposizione in commento con quanto previsto dalla legge n. 53 del 2000. Invita, pertanto, il relatore e la maggioranza a valutare l'opportunità di riconsiderare la proposta di parere testé illustrata.

Lucio BARANI (PdL) dichiara di apprezzare il senso di responsabilità di cui ha dato prova il relatore nel formulare la sua proposta di parere, volta, come la stessa collega Bocciardo ha chiarito, a non ostacolare il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Ritiene, inoltre, che il mancato recepimento delle condizioni e dell'osservazione apposte al parere della Commissione confermi che sarebbe stata preferibile un'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite VII e XII. Osserva quindi, rivolto all'onorevole Miotto, che in assenza di servizi di neuropsichiatria infantile adeguati, il ricorso alle strutture accreditate è comunque una soluzione valida e che, specie in periodi di crisi economica, bisogna cercare di contenere il più possibile gli oneri derivanti dagli interventi normativi in materia socio-sanitaria.

Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa che la competenza della XII Commissione risulta comunque adeguatamente valorizzata dal fatto che la stessa è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento. Dichiara, peraltro, di condividere le perplessità espresse dai colleghi intervenuti per il mancato recepimento delle condizioni e dell'osservazione apposte al parere approvato dalla Commissione nella seduta del 27 ottobre 2009.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2009.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, considerata la lunga interruzione dei lavori della Commissione sul provvedimento in esame, reputa opportuno ricordare che, sette mesi fa, il Governo aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge in materia. Poiché, tuttavia, tale disegno di legge non è stato ad oggi presentato, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di riprendere l'esame. Ricorda, inoltre, come, in seguito all'abbinamento di diverse proposte di legge, l'oggetto del provvedimento si sia progressivamente ampliato, includendo il problema del rapporto tra uomini e animali

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e, in particolare, della prevenzione di aggressioni da parte di animali randagi.

Andrea SARUBBI (PD) stigmatizza il fatto che il sottosegretario Martini, dopo aver più volte annunciato iniziative in materia e aver adottato ordinanze urgenti, non abbia presentato alcun disegno di legge sulla problematica oggetto delle proposte di legge in esame. Ritiene, inoltre, che tale problematica dovrebbe essere affrontata e risolta in modo radicale, superando l'assimilazione civilistica degli animali ai beni inanimati. Peraltro, le disposizioni contenute nei progetti di legge in titolo, se approvate, costituirebbero comunque un significativo progresso. Ritiene, inoltre, che siano da respingere le argomentazioni con cui alcuni colleghi, nel corso dell'esame, hanno fatto riferimento ad altre priorità ed emergenze, per suggerire di soprassedere sulle proposte di legge in discorso. Osserva, peraltro, come alcune delle disposizioni contenute nelle citate proposte di legge, quali ad esempio l'articolo 5 della proposta n. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, rischino di accreditare le accuse di quanti attribuiscono simili iniziative a lobby animaliste, poco attente alle esigenze degli esseri umani. Nel caso specifico, ritiene che una buona soluzione di compromesso potrebbe consistere nell'individuazione di tratti di spiaggia da riservare alle persone con cani al seguito. Esprime, invece, apprezzamento per le sanzioni amministrative proposte a carico di chi si sottragga alle responsabilità che derivano dal possesso di animali di affezione. Invita, infine, il relatore e la Commissione a considerare con attenzione quanto previsto dalla proposta di legge n. 2343 Farinone, in materia di detenzione di cani pericolosi. Auspica, quindi, che l'esame delle proposte di legge in titolo veda un'ampia convergenza politica all'interno della Commissione, in modo da evitare uno scontro tra lobby contrapposte, come quello che si è di recente determinato in materia di caccia.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) esprime apprezzamento per la decisione della Commissione di riprendere l'esame delle proposte di legge in titolo. Sottolinea, quindi, che tale decisione, adottata nella consapevolezza delle numerose altre emergenze ed esigenze che la Commissione è chiamata ad affrontare, è confortata, tra l'altro, dai costi significativi del randagismo per la collettività. Ricorda, altresì, che la legge n. 281 del 1991 ha certamente prodotto effetti assai positivi, ma la sua applicazione ha evidenziato la necessità di rafforzare gli strumenti concreti volti al perseguimento dei suoi obiettivi. Con riferimento, in particolare, all'articolo 5 della sua proposta di legge n. 1172, cui ha fatto riferimento il collega Sarubbi, fa presente che esso è volto a superare la miriade di divieti imposti da leggi regionali e ordinanze comunali ai possessori di animali di affezione, atteso che proprio tali divieti contribuiscono, in modo anche significativo, a determinare il fenomeno degli abbandoni di animali, specie nel periodo estivo. Concorda, peraltro, con il collega Sarubbi nel ritenere che si dovrebbe provvedere a riservare tratti di spiaggia alle persone con cani al seguito.

Lucio BARANI (PdL) ringrazia il relatore per la perseveranza con cui porta avanti l'esame delle proposte di legge in titolo. Ritiene che il problema degli animali abbandonati, specie in prossimità delle vacanze estive, debba essere urgentemente affrontato, dal momento che la legge n. 281 del 1991 non prevede strumenti idonei a prevenire tale fenomeno. Auspica, infine, che il Comitato ristretto possa elaborare un testo ampiamente condiviso.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea l'ottimo lavoro svolto dal Governo e, in particolare, dal sottosegretario Francesca Martini sulla problematica oggetto delle proposte di legge in esame. In particolare, evidenzia il ruolo fattivo svolto dal Governo in questi due anni, volto anche all'emanazione di provvedimenti ad hoc in riferimento all'insorgenza di particolari situazioni emergenziali, sempre riferite al

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randagismo. Esprime, infine, apprezzamento per l'impegno del Governo nel portare avanti il la propria azione in questo settore, mediante l'adozione degli atti di sua competenza.

Carlo CICCIOLI, presidente, avverte che sono così esauriti gli interventi dei colleghi in sede di esame preliminare e che questa fase dell'iter si concluderà nella prossima seduta, con l'intervento del relatore e del rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.