CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2010
325.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.
Audizione di Emmanuel Raison, coordinatore dell'Ufficio internazionale per i diritti umani di Azione Colombia (OIDHACO).
(Svolgimento e conclusione).

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Furio COLOMBO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Invita i rappresentanti della Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive! ad introdurre l'audizione.

Carla MARIANI e Ruben Dario PARDO, rappresentanti della Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive!, introducono brevemente l'audizione.

Emmanuel RAISON, coordinatore dell'Ufficio internazionale per i diritti umani di Azione Colombia (OIDHACO), svolge una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Furio COLOMBO, presidente, e Renato FARINA (PdL).

Ruben Dario PARDO, rappresentante della Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive!, e Emmanuel RAISON, coordinatore dell'Ufficio internazionale per i diritti umani di Azione Colombia (OIDHACO), replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.
C. 3366 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Osvaldo NAPOLI (PdL) relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso è stato sottoscritto oltre dieci anni fa a seguito della missione dell'allora Ministro degli esteri Lamberto Dini a Pyong-Yang. L'Accordo è finalizzato all'esigenza, condivisa dall'Italia e dalla Corea del Nord, di avviare una collaborazione economica di reciproco vantaggio per entrambe le parti - prerequisito essenziale per questa collaborazione è la creazione di un ambiente favorevole agli operatori economici dei due Paesi che favorisca lo sviluppo dei rapporti economici e degli investimenti - soprattutto in considerazione della ricorrenza del decimo anniversario dall'apertura delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Rileva che in base a quanto segnalato dall'Ambasciata della Corea del Nord in Italia sarebbero da ratificare due ulteriori accordi bilaterali, su cui, non essendo al momento disponibili informazioni, il rappresentante del Governo potrebbe fornire elementi alla Commissione.
L'Italia è stato il primo paese dei G7, a partire dal decennio appena trascorso, a stabilire relazioni diplomatiche con la Corea del Nord. Sulla scia dell'Italia, molti altri paesi occidentali hanno allacciato relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare coreana e di questo la Corea del Nord è grata all'Italia, che considera un Paese particolarmente amico, come il diffuso sentimento di simpatia da parte della popolazione testimonia. In questi giorni sono peraltro in corso a Pyong-Yang delle giornate dedicate all'Italia, a conferma del gradimento che circonda il nostro Paese

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da parte coreana, senza con questo tacere dei ripetuti richiami che l'Italia ha fatto - anche con riferimento alla sezione di amicizia dell'Unione interparlamentare da lui presieduta - alle autorità nordcoreane per la soluzione politica e pacifica di ogni contesa con la Corea del Sud, per l'avvicinamento all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) e per un riallineamento del Paese rispetto al Trattato di Non Proliferazione (NPT), malgrado la Corea del Nord ponga a quest'ultimo passo la condizione della revoca delle sanzioni disposte dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il nostro Paese ha inoltre chiesto con costanza a Pyong-Yang impegni maggiori sul versante dei diritti umani e del problema alimentare che affligge la popolazione nordcoreana.
Attualmente tutti gli Stati dell'Unione europea, con la sola esclusione della Francia, hanno normalizzato i propri rapporti diplomatici ed attivato visite ufficiali, scambi e collaborazioni di varia natura. Occorre tuttavia rilevare che l'altalenante dinamismo internazionale di Pyong-Yang, pur non avendo portato a significativi mutamenti interni in termini di democrazia e di diritti umani, non si è limitato alle questioni di ordine politico-diplomatico ma ha riguardato anche iniziative volte a promuovere gli scambi economico-commerciali.
In relazione alle dimensioni dell'interscambio italo-nord-coreano, rileva che nel 2008 le esportazioni verso la Corea del Nord sono aumentate notevolmente: l'incremento è stato del 290,83 per cento rispetto al 2007, totalizzando 37,15 milioni di dollari Usa. I prodotti maggiormente esportati in Corea del Nord sono macchinari, prodotti chimici, ceramiche, plastica, acciaio. Anche le importazioni di prodotti coreani sono incrementate drasticamente del 446,66 per cento con un valore complessivo di 3,67 milioni. I principali prodotti importati sono macchinari, materiali lapidei. Fa presente che un versante di collaborazione potrà in futuro riguardare il settore della produzione di energia elettrica.
Nel ricordare il noto contenzioso SACE, sottolinea che l'Accordo in esame rispecchia un modello-tipo sperimentato da più di quindici anni dal nostro Paese e costantemente aggiornato che tiene conto delle riflessioni in materia svolte in sede di Organizzazione. Esso consente la definizione di uno stabile quadro normativo e giuridico interno volto ad assicurare la libertà di movimento e di residenza del personale delle imprese investitrici, nonché la libertà di trasferire redditi, profitti, dividendi e altri pagamenti dentro e fuori lo Stato di destinazione dell'investimento. Le Parti si impegnano inoltre ad offrire il trattamento della nazione più favorita, salve alcune eccezioni definite nell'articolato, nonché le regole in caso di nazionalizzazione, di esproprio e di compensazione per danni.
Quanto al disegno di legge di ratifica - il cui iter era stato avviato già nel corso della XIV legislatura - segnala che consta di tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sottolinea che l'Accordo, come riportato nella relazioni illustrativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per concludere, ribadisce che l'Accordo è principalmente inteso a promuovere ed a tutelare gli investimenti italiani in Corea, facilitando la fuoriuscita di Pyong-Yang dalla condizione di isolamento internazionale nella quale essa si trova.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un celere iter di ratifica del disegno di legge in titolo, che è stato siglato poco dopo l'apertura di relazione diplomatiche tra i due Paesi. Sottolinea la necessità di operare per mantenere aperto ogni possibile canale di comunicazione con la Corea del Nord soprattutto nell'attuale difficile fase internazionale. A tal proposito, fa presente che a causa del deterioramento dei rapporti con la Corea del Sud, determinato dall'affondamento

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della corvetta Cheonan, colata a picco il 26 marzo scorso nel Mar Giallo al confine con le acque territoriali e costata la vita a quarantasei marinai, è stata annullata una sua visita a Pyong-Yang.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
C. 2252 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato FARINA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo rilevando che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Sudan è stato firmato nel novembre 2005 al fine di creare una cornice giuridica favorevole per le società italiane già operanti nel Sudan, per lo più impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica e dello sfruttamento petrolifero.
Dall'entrata in vigore dell'Accordo si attendono inoltre effetti positivi sulla possibilità di ulteriori investimenti italiani in altri settori economici come quello agricolo: non possiamo tuttavia dimenticare che il quadro politico-sociale sudanese permane ancora segnato da profondi contrasti politico-etnici e da grandi tragedie umanitarie, in particolare nella regione del Darfur.
L'impegno politico dell'Italia nella risoluzione dei conflitti sudanesi ha contribuito ad una crescita della considerazione del nostro Paese, che potrebbe avere importanti risvolti in termini di penetrazione economico-commerciale: ne fa stato ad esempio il contratto firmato per la costruzione di una grande raffineria a Port Sudan, con possibilità di un ulteriore notevole indotto a favore di aziende italiane.
L'azione economica del nostro Paese potrebbe poi estendersi al settore agricolo e della trasformazione dei prodotti alimentari, come anche al campo delle costruzioni, delle infrastrutture - inserendosi positivamente nel grande piano di ristrutturazione delle reti ferroviarie sudanesi -, dell'energia elettrica e delle energie alternative. Il maggior partner commerciale del Sudan, sia per le importazioni che per le esportazioni, è attualmente di gran lunga la Cina: va comunque rilevato che il Paese ha bisogno di apporti di capitale estero per compensare un saldo negativo della bilancia dei pagamenti. L'interscambio con l'Italia vede tuttora un notevole attivo a favore del nostro Paese, ma il trend è quello di una sua riduzione, determinata sia dal decremento delle nostre esportazioni che dall'aumento delle importazioni italiane dal Sudan.
Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, composto da 15 articoli e un Protocollo, esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali «investimento», «investitore», «persona fisica», «persona giuridica», «redditi» e «territorio», necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'accordo (articolo 1).
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi.

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La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (articolo 4).
La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre, dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento.
Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati (articoli 6 e 8).
Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo 9) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo 10).
L'articolo 13 estende l'applicazione delle norme contenute nell'Accordo anche agli investimenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, con l'eccezione tuttavia delle disposizioni riguardanti le controversie relative agli investimenti.
La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli da 1 a 13 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.
Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con il Sudan sulla promozione e protezione degli investimenti, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato.
Dopo queste considerazioni d'ordine giuridico, intese ad evidenziare l'esigenza di tutelare gli investimenti italiani in Sudan, sottolinea che tali considerazione non possono però essere disgiunte da una valutazione del quadro politico-sociale sudanese che sta conoscendo nuovi sviluppo a seguito delle elezioni politiche, tenutesi dall'11 al 14 aprile scorsi, che hanno registrato un'affermazione del National Congress Party del Presidente Omar al Bashir, sul quale pende un mandato d'arresto internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità e del Sudan People's Liberation Movement (SPLM). La preoccupazione per una nuova fase di violenze è stata recentemente espressa all'opera caritativa cattolica «Aiuto alla Chiesa che soffre» dal vescovo Eduardo Hiiboro Kussala, della diocesi di Tombura-Yambio, nel Sud del Sudan, dove, l'anno scorso, sono stati crocifissi, sette ragazzi cattolici, tra i 15 e i 20 anni, dai miliziani del Lord's Resistance Army (Lra), un gruppo armato nato nella Uganda del Nord, responsabile di attacchi contro civili nella zona tra Sudan, Repubblica democratica del Congo e la stessa Uganda. Uno strano gruppo, nato come una sorta di setta cristiana e oggi con riferimento all'Islam fondamentalista. Il vescovo Hiiboro Kussala ha dichiarato che la frustrazione della popolazione è stata aumentata dalle accuse di brogli ed ha denunciato un acuirsi del risentimento per le questioni irrisolte come al disputa per i confini tra il Nord e il Sud del Sudan circa la regione di Abyei, ricca di petrolio.
Il Vescovo Hiiboro ha anche sottolineato che continuano le trattative su una possibile secessione del Sudan meridionale

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- questione su cui si voterà in un referendum nel gennaio 2011 - con le richieste associate di trasporti e relazioni commerciali con il Nord, condivisione dei proventi del petrolio e diritti di cittadinanza. È noto come l'accordo di pace preveda il diritto per il Sud a questo referendum. Ed è altrettanto palese come il Nord non intenda accettare questo ovvio risultato referendario. Dunque il riaccendersi della guerra è assai più di una eventualità remota.
Rileva che poche settimane fa la Amnesty International ha denunciato la pratica della fustigazione in Sudan, che costituisce una minaccia quotidiana nei confronti delle donne. Secondo l'articolo 152 del codice penale del 1991, le donne arrestate per «condotta o abbigliamento indecenti o immorali» possono essere punite con quaranta frustate. In alcuni casi, i giudici sono andati anche oltre il dettato della legge, imponendo fino a cinquanta frustate, anche nei confronti di imputate minorenni.
Auspica quindi che l'esame parlamentare di questo accordo con una Paese segnato da una così grave crisi umanitaria possa rappresentare l'occasione per «riaccendere» l'attenzione del Parlamento e del Governo sull'esigenza di moltiplicare le iniziative umanitarie del nostro Paese a favore delle popolazioni sudanesi, duramente colpite in questi ultimi anni da una violenza cieca e brutale, che rischiano purtroppo di ripetersi nell'indifferenza dell'opinione pubblica e con sotterranei appoggi a questa o quella parte in conflitto da parte della comunità internazionale. In questa situazione complessa resta, a giudizio di chi qui si esprime, la necessità politica di appoggiare anche con leggi come questa l'occasione di mantenere una presenza «altra» rispetto alle forze in conflitto. Una presenza che, al di là delle motivazioni di convenienza economica, consenta una crescita di rapporti tra civiltà, culture, popoli e persone nella consapevolezza che non si scambiano solamente merci.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un celere iter di ratifica del disegno di legge in titolo, che è mirato a tutelare gli investitori italiani già presenti in Sudan ed è da inquadrare nella complessiva attenzione che il Governo italiano riserva alle politiche finalizzate allo sviluppo del continente africano.

Paolo CORSINI (PD) riconosce al relatore l'avere correttamente inquadrato sia il merito del provvedimento che il contesto politico in cui esso si colloca, dando giusto risalto ai tratti autoritari del governo sudanese e agli episodi di barbarie che segnano il dibattito politico interno al Sudan ma soprattutto la condizione delle minoranze religiose presenti nel Paese. Richiama le testimonianze analoghe a quelle riferite dal relatore e rese dal vescovo di Brescia sulla situazione in Sudan, che ha invocato un'azione di monitoraggio da parte dell'Italia, unitamente agli sforzi compiuti dalla comunità internazionale. Condividendo gli aspetti di sostanza del disegno di legge, esorta i colleghi della maggioranza ad un esercizio di cautela e a sollecitare il Governo a svolgere una convinta azione di persuasione presso le autorità sudanesi per il rispetto degli standard internazionali in tema di libertà religiosa e di stato di diritto. Auspica altresì che il Governo italiano sia sensibile ed operi efficacemente nel rispetto dei pronunciamenti dei giudici dell'Aja.

Margherita BONIVER (PdL) sottolinea che l'Italia svolge da tempo e in modo proficuo un ruolo di facilitatore nel negoziato interno al Sudan per la pacificazione tra il Nord e il Sud del Paese. È opportuno e auspicabile che il nostro Paese possa continuare a svolgere tale ruolo considerato che l'Italia è stato uno dei primi Paesi europei a giungere in Darfur ed è l'unico Paese ad avere propri uffici nella capitale. Rileva che la condanna del presidente Al Bashir ha determinato imbarazzo presso la comunità internazionale per la necessità di dovere

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comunque gestire il rapporto con il Sudan, in cui sono infatti presenti con propri uffici le Nazioni Unite, l'Unione europea, l'Unione africana e le maggiori agenzie internazionali. Osserva peraltro che da tale presenza possono derivare effetti benefici sulle problematiche di natura umanitarie, pur dovendo confermare dubbi e scetticismo in ordine ad un progresso nel grado di tutela di diritti e libertà fondamentali in Darfur come nelle altre aree di crisi del Paese. Sottolinea che l'Italia può giocare un ruolo positivo per la tenuta del debole armistizio siglato tra Nord e Sud e per avviare un processo di stabilizzazione nel Paese.

Claudio D'AMICO (LNP) chiede al rappresentante del Governo di segnalare accordi analoghi a quello in esame siglati dal Sudan con altri Paesi dell'Unione europea. Alla luce di quanto ben evidenziato dal relatore, sottolinea l'importanza di esercitare pressioni sulle autorità sudanesi soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei diritti della minoranza cristiana.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si riserva di fornire in occasione della prossima seduta gli elementi richiesti dall'onorevole D'Amico e ribadisce la finalità dell'Accordo di tutela degli investitori italiani. Quanto al contesto politico interno al Sudan, fa presente che il Governo italiano non cessa di esercitare un'azione di sensibilizzazione delle autorità di Karthoum al rispetto dei diritti umani e della libertà religiosa delle minoranze non musulmane e in particolare di quella cristiana.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio scorso.

Stefano STEFANI, presidente, ricorda che in quella stessa seduta la Commissione ha approvato l'emendamento del relatore, onorevole Dozzo, con il quale è stato espunto dal testo il riferimento al Protocollo in materia di trasporti allegato alla Convenzione Alpi, e che il nuovo testo del provvedimento è stato quindi trasmesso alle Commissioni assegnatarie in sede consultiva. Avverte altresì sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali, giustizia, bilancio, finanze, cultura, ambiente, trasporti, attività produttive, agricoltura, mentre la Commissione per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con osservazioni.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) osserva che, con l'esclusione del protocollo relativo ai trasporti, a suo avviso il più importante, si deprime il senso complessivo della Convezione Alpi. Ricorda il lunghissimo iter del provvedimento che si è per molte legislature trascinato tra i due rami del Parlamento. Diversamente dalle precedenti occasioni, in cui il protocollo relativo ai trasporti era stato escluso dal Senato, in questa legislatura è toccato farlo alla Camera che lo aveva invece approvato. Lamenta che in tal modo si appanna il prestigio dell'Italia, che ha sottoscritto prima la convenzione e poi i relativi protocolli in piena sintonia con tutti i partner europei, e si consegue un effetto controproducente dal momento

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che, anche a voler ammettere la tutela degli interessi specifici, qualunque progetto non potrebbe che arrestarsi ai confini nazionali. Si appella alla maggioranza per un ripensamento finale che eventualmente trasferisca ad un ordine del giorno le rassicurazioni necessarie.

Franco NARDUCCI (PD) si associa all'appello alla maggioranza, già altre volte rivolto, perché abbandoni una strategia monca ed incomprensibile che tutt'al più sembrava avere come motivazione l'imminenza delle elezioni regionali. Sottolinea il rilievo chiarificatore della dichiarazione interpretativa che il Governo ha depositato in sede europea. Ricorda l'importanza della cooperazione dell'arco alpino sotto il profilo ambientale e denuncia il rischio che l'Italia resti isolata, per cui considera un autogol l'ostinazione della maggioranza. In virtù della sua residenza all'estero, segnala la diffusa impressione che l'Italia sia ormai ripiegata su se stessa, autoescludendosi dalle grandi strategie, come confermato anche dalle scelte riduttive dei collegamenti ferroviari transalpini.

Francesco TEMPESTINI (PD), nel condividere integralmente le considerazioni dei colleghi Brugger e Narducci, invita la maggioranza a riflettere ricordando come nella Conferenza dei presidenti di gruppo il PD si sia opposto alla calendarizzazione del provvedimento ove fosse rimasto escluso il protocollo relativo ai trasporti. Preannunciando quindi il voto contrario del suo gruppo, ove il mandato al relatore sia conferito su un testo privo del predetto protocollo, evidenzia l'irragionevolezza di questa conclusione.

Gianpaolo DOZZO (LNP), relatore, osservando di avere riascoltato tesi già ampiamente divulgate, ricorda i contenuti dell'audizione della categoria degli autotrasportatori e contesta l'affermazione per cui la Convenzione Alpi risulterebbe svuotata ove mancasse la ratifica del protocollo relativo ai trasporti, in quanto molti altri protocolli sono forse anche più importanti. Lamenta quindi il tentativo di esercizio di una forzatura, anche da parte del Segretariato generale della Convenzione, che è giunta sino ai vertici della Camera. Rileva quindi, una contraddizione nell'atteggiamento dell'opposizione che è divenuto dilatorio. Ritiene conclusivamente che l'errore sia stato compiuto all'atto della sottoscrizione del protocollo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI dichiara che il Governo si rimette alla Commissione, sottolineando come l'Italia sia il solo paese che non ha ancora ratificato i protocolli annessi alla Convenzione Alpi, nonostante che ne ospiti la sede del segretariato e che nel corrente anno sta organizzando una conferenza in tema di tutela delle acque.

La Commissione delibera quindi di conferire al relatore, onorevole Dozzo, il mandato a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
C. 3446 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, avverte che sono pervenuti i prescritti

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pareri delle Commissioni affari costituzionali, giustizia, difesa, bilancio, finanze, cultura, ambiente, trasporti, attività produttive, agricoltura e politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, presidente Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
C. 3443 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio scorso.

Stefano STEFANI, presidente, ricorda che il 12 maggio scorso la Commissione ha audito in via informale, nell'ambito dell'esame del provvedimento, il professor Natalino Ronzitti, ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università Luiss-Guido Carli di Roma. Ricorda altresì che alle ore 17 di oggi scade il termine per la presentazione di emendamenti al testo del disegno di legge.
Avverte quindi che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, che presenta due condizioni: la prima è diretta a sopprimere il riferimento alle organizzazioni internazionali in quanto, come del resto già rilevato, non hanno accesso alla Corte internazionale di giustizia. La seconda condizione è relativa alla dubbia vigenza del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale. Preannuncia pertanto che, in qualità di relatore, presenterà due emendamenti volti al recepimento delle predette condizioni.
Segnala infine che è altresì pervenuto il parere favorevole con una condizione espresso dalla Commissione giustizia ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, che illustra.

Franco NARDUCCI (PD), nel richiamare le considerazioni svolte dal collega Tempestini nel corso della precedente seduta, nonché le illuminanti riflessioni del professor Ronzitti, ritiene che dal parere rinforzato espresso dalla Commissione giustizia possano derivare utili elementi per compiere dei passi avanti rispetto alla questione degli ex internati militari.

Francesco TEMPESTINI (PD) in considerazione della particolare delicatezza della materia trattata dal decreto-legge chiede l'ulteriore rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di oggi.

La Commissione conviene.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.

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Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale.
C. 3261 Bitonci e abb.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo rilevando che il testo unificato delle proposte di legge n. 3261 Bitonci, 3263 Ceroni e 3299 Vannucci, adottato come testo base dalla Commissione bilancio, contiene come principale innovazione la previsione di un atto di indirizzo al Governo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, in luogo di un parere, sulla ripartizione della predetta quota, sulla base delle domande valutate favorevolmente. Sottolinea che in concreto, l'esercizio della discrezionalità amministrativa viene così spostato dall'esecutivo al legislativo. Sono altresì meglio precisati i criteri da seguire nella ripartizione.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, occorre sottolineare l'esigenza di un riequilibrio rispetto alla lotta alla fame nel mondo, che risulta la prima tipologia di intervento elencata all'articolo 48 della vigente legge n. 222 del 1985. Sarebbe pertanto opportuno che il criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, del testo in esame sia collocato prioritariamente alla lettera a) e che la relativa formulazione includa un esplicito richiamo alla menzionata esigenza di riequilibrio.
Sembra, infine, utile prevedere che le risorse da destinarsi a tale tipologia possano anche essere impiegate per assicurare la contribuzione italiana all'attuazione di convenzioni internazionali aventi la stessa finalità, come ad esempio la Convenzione di Londra per l'aiuto alimentare. Come è noto alla Commissione, che sta esaminando una proposta di legge al riguardo, il nostro Paese è da molti anni in arretrato rispetto alle relative rate. Propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole con condizioni, che procede ad illustrare (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si rimette al parere formulato dal relatore.

Gianpaolo DOZZO(LNP) chiede chiarimenti al relatore circa la portata delle condizioni proposte.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, precisa che la modifica proposta nella collocazione delle lettere a) e b) non comporta alcun ordine di priorità.

Francesco TEMPESTINI (PD) condivide la proposta del relatore in quanto racchiude un'indicazione di carattere politico tanto più necessaria a fronte dei numerosi inadempimenti internazionali del Governo nell'aiuto allo sviluppo. Ricorda come le ragioni umanitarie internazionali rientrino pienamente negli obiettivi dell'otto per mille. Invita il collega Dozzo ad approvare la proposta nello spirito di elasticità che la contraddistingue.

Gianpaolo DOZZO(LNP), nel dichiarare di non poter accettare l'invito del collega Tempestini, ricorda come il provvedimento nasca da un'iniziativa legislativa parlamentare volta a conferire una posizione prioritaria al Parlamento nella ripartizione delle risorse derivanti allo Stato dall'otto per mille.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, osserva come la sua proposta di parere sia coerente con la complessiva attività della Commissione e rappresenti un segnale che non comporta alcun elemento di squilibrio. Riformula comunque la proposta di parere, trasformando le condizioni in osservazioni.

Claudio D'AMICO (LNP) ribadisce la validità del testo adottato dalla Commissione Bilancio, sottolineando l'importanza del riferimento alle aree del territorio

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nazionale dal momento che si tratta di risorse destinate allo Stato italiano.

Franco NARDUCCI (PD) non condivide l'ultima osservazione del collega D'Amico, osservando che lo Stato è il mero percettore delle risorse assegnate dai cittadini.

Mario BARBI (PD) ritiene che il parere del collega Pianetta, nella sua formulazione originaria, non presentasse alcun motivo di travisamento. Si unisce alla precisazione del collega Narducci, osservando la funzione di ripartizione e non di destinazione riconosciuta allo Stato.

Gianpaolo DOZZO(LNP), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sul parere come riformulato dal relatore, ribadisce il carattere innovativo del provvedimento rispetto alla prassi vigente, sottolineando l'importanza di non dar luogo ad alcun fraintendimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore (vedi allegato 2).

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra il nuovo testo del provvedimento in titolo, risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione affari sociali. Sottolinea che è peraltro in fase emendativa che esso è stato integrato da disposizioni rilevanti per questa Commissione in tema di dichiarazione anticipata di trattamento, ovvero il cosiddetto testamento biologico.
Previamente, segnala il comma 2 dell'articolo 1 che, in tema di tutela della vita e della salute, include stranieri e apolidi tra i soggetti ai quali il provvedimento garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere. Osserva che non può sfuggire la delicatezza di tale norma alla luce del ricco articolato che segue, della sensibilità della materia e delle disomogeneità tra le diverse legislazioni nazionali in tema di testamento biologico.
Ricorda quindi che questa Commissione, congiuntamente alla Commissione affari sociali, ha esaminato nel corso del 2009 il disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, divenuto legge n. 18 del 3 marzo 2009.
Segnala che la Convenzione viene in rilievo con riferimento all'articolo 3 del testo in esame, che disciplina contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento. Infatti, se il primo comma dell'articolo 3 dispone che «nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere», il successivo comma 5 detta che «anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».
Il richiamo alla Convenzione sembrerebbe operare nei confronti del dettato

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dell'articolo 25 della stessa che dichiara innanzitutto il riconoscimento da parte degli Stati del diritto delle persone con disabilità al godimento della migliore condizione di salute possibile, senza discriminazioni basate sulla disabilità. La lettera f) dell'articolo 25, in particolare, stabilisce che «gli Stati parte devono prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità».
Con riferimento alle disposizioni citate appare opportuno che il rappresentante del Governo fornisca alla Commissione alcuni chiarimenti. In primo luogo segnalo che la materia trattata dal provvedimento in esame costituisce oggetto di disciplina da parte della cosiddetta Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa, vale a dire la «Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina», ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n.145. Sarebbe pertanto necessario chiarire il rapporto del provvedimento in esame con la Convenzione stessa.
Quanto al comma 5 dell'articolo 3, appare altresì necessario un chiarimento quanto al richiamo alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che potrebbe non essere del tutto congruo considerato che la norma proposta ha portata generale e non sembra riferirsi alle sole persone con disabilità.
Infine, appare doveroso precisare gli effetti delle nuove disposizioni nei confronti degli stranieri e degli apolidi, citati al comma 2 dell'articolo 1, i quali, trovandosi in territorio italiano, possano incorrere in situazioni oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento resa in forma ufficiale secondo le norme del proprio Stato di appartenenza. Ciò premesso preannuncia l'espressione di un parere favorevole che potrà tenere conto degli elementi che potranno emergere da questo dibattito.

Paolo CORSINI (PD) auspica di potere disporre di un tempo adeguato all'approfondimento delle delicate problematiche poste dal provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, presidente, in considerazione delle complesse questioni che il relatore ha sottoposto all'attenzione del rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.