CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

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Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, che reca il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che la piena operatività dello sportello unico, prevista dalla disciplina in esame, richiede il trasferimento nella modalità telematica di tutte le comunicazioni fra i soggetti richiedenti e le amministrazioni, inclusi i sistemi di pagamento. In proposito, rileva che tale esigenza presuppone, come affermato dalla relazione illustrativa, una fase di adeguamento logistico, tecnico e organizzativo, da realizzare attraverso uno sforzo di riqualificazione della spesa e attraverso economie gestionali «a compensazione degli oneri derivanti dall'attuazione del regolamento». Al riguardo, osserva che allo stato non sono disponibili dati ed elementi in ordine alla portata applicativa di tali possibili economie, né in ordine alla loro compensatività a fronte delle spese da sostenere. Al fine di suffragare l'effettiva neutralità finanziaria delle norme in esame, a suo avviso, occorrerebbe, pertanto, disporre di elementi di valutazione circa i possibili effetti finanziari degli interventi richiesti, nonché circa il carattere compensativo delle predette economie. Fa riferimento, in particolare, alle seguenti misure che appaiono suscettibili di determinare incrementi di spesa: l'adeguamento delle dotazioni hardware e software nei comuni attualmente sprovvisti dei necessari strumenti tecnici, disposto dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 2; l'istituzione di appositi uffici per la gestione degli sportelli unici presso gli enti locali, prevista dall'articolo 4, comma 4; la possibilità, per i comuni, di delegare le funzioni relative agli sportelli unici alle camere di commercio, sulla base di una convenzione quadro, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12; la predisposizione di un piano di formazione per i dipendenti pubblici, disposta dall'articolo 11; l'attivazione di appositi strumenti di controllo circa la funzionalità degli sportelli unici, ai sensi dell'articolo 12, comma 5.
A suo avviso, non è chiaro, inoltre, quale sia lo stato di realizzazione del portale «Impresa in un giorno», gestito da Unioncamere, che, ai sensi degli articoli 3 e 4, dovrebbe intervenire sia per integrare i sistemi informatici già in uso sia per provvedere alla gestione telematica delle autorizzazioni nei comuni sprovvisti di idonei strumenti In proposito, ricorda che le camere di commercio e Unioncamere rientrano nell'elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono a formare il conto consolidato della pubblica amministrazione. Andrebbe, altresì, chiarito, se la mancata riproposizione - nei commi 13 e 14 dell'articolo 4, che disciplinano l'attribuzione dei costi del procedimento - dell'obbligo di parziale corresponsione delle somme dovute per spese e diritti anche nei casi di autocertificazione possa determinare minori entrate per gli enti titolari dei relativi compiti di autorizzazione. Ritiene, infine, necessario, chiarire se possano sussistere profili di onerosità connessi all'applicazione dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, che disciplina le funzioni istruttorie delle Agenzie per le imprese nel procedimento automatizzato o in quello ordinario. Ritiene che tale chiarimento sia opportuno in relazione a quanto a suo tempo affermato dalla Ragioneria generale dello Stato in risposta ad una richiesta di precisazione circa le modalità di intervento dei soggetti privati accreditati, in occasione dell'esame dell'articolo 38, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 112 del 2008. Nell'occasione, la Ragioneria generale dello Stato aveva, infatti, affermato che «l'affidamento a privati accreditati dell'istruttoria è una mera facoltà che i comuni potranno esercitare compatibilmente con la disponibilità di risorse da destinare allo scopo». Osserva, in proposito, che il schema di regolamento recante la disciplina sulle Agenzie per le imprese, del quale oggi la Commissione avvierà l'esame (Atto n. 208), esclude tassativamente che possano essere corrisposti alle Agenzie, per il loro funzionamento, contributi

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o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica. Non ritiene chiaro, tuttavia, se tale divieto debba intendersi esteso anche all'ipotesi di prestazioni di servizi da parte delle medesime Agenzie, come nel caso degli articoli 6 e 7, che prevedono tale possibilità nella fase istruttoria dei procedimenti.
In ogni caso, rileva che il provvedimento, pur recando una clausola di neutralità finanziaria, non è corredato di relazione tecnica. Al riguardo, pur segnalando che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, prevede l'obbligo di redazione di una relazione tecnica volta a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanzia pubblica solo per i provvedimenti di carattere legislativo, chiede al Governo di valutare l'opportunità di predisporre, comunque, una relazione tecnica sullo schema in esame, in analogia con quanto previsto da tale disposizione, rilevando come il provvedimento, pur avendo natura regolamentare, disciplina, delegificandola, una materia di grande complessità e rilevanza.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Maino MARCHI (PD) ritiene che i provvedimenti all'esame della Commissione dovrebbero essere ordinariamente corredati da relazione tecnica. Osserva che la circostanza, richiamata dal relatore, che la Ragioneria generale dello Stato non abbia ravvisato la necessità di chiedere la predisposizione della relazione tecnica confermi le considerazioni e le perplessità sull'operato della Ragioneria medesima già espresse dall'onorevole Duilio. Sottolinea che nel momento in cui lo Stato impone agli enti locali, in tempi peraltro ristretti, di fornire ulteriori servizi, dovrebbe anche farsi carico delle necessarie risorse, altrimenti si creerebbe uno squilibrio nella finanza locale. In proposito, rileva che l'assenza di oneri per lo Stato centrale non corrisponde automaticamente all'assenza di oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, potendoci essere ricadute negative sulla finanza locale. Pertanto ribadisce la richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, della predisposizione di un'apposita relazione tecnica, che dia conto degli effetti complessivi del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) nell'associarsi alla richiesta di relazione tecnica avanzata dal collega Marchi, rileva che la questione in esame concerna un problema sia di strumentazione che di formazione e pertanto ritiene inimmaginabile che l'attuazione del provvedimento avvenga senza oneri per la finanza locale.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, essendo stata avanzata richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in considerazione dei tempi previsti per l'espressione del parere da parte della X Commissione, pone in votazione la richiesta di relazione tecnica da presentarsi entro dieci giorni.

La Commissione approva, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro dieci giorni a partire dalla data odierna.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese».
Atto n. 208.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

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Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca il regolamento in materia di requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che, in base all'articolo 3 dello schema, la copertura dei costi relativi alle procedure di accreditamento delle Agenzie e alle attività di controllo dovrà essere garantita mediante apposite tariffe poste a carico delle Agenzie richiedenti. Ritiene, in proposito, che non sia chiaro se analoga modalità di copertura dei costi, attraverso tariffe a carico delle Agenzie, dovrà essere adottata anche per la fase di accreditamento provvisorio delle Agenzie, nella quale sarà presumibilmente necessario garantire funzioni di vigilanza analogamente a quanto previsto per la fase di funzionamento a regime. Nel rilevare che il testo non contiene esplicite indicazioni in tal senso, osserva che, in assenza di tale meccanismo di imputazione dei costi, andrebbe chiarito se l'esercizio delle funzioni di controllo nella fase di accreditamento provvisorio possa determinare effetti onerosi per le competenti amministrazioni. Circa il necessario allineamento temporale fra l'insorgere degli oneri e l'applicazione delle tariffe - allineamento che sarà subordinato, fra l'altro, all'effettiva entrata in vigore dell'apposito decreto ministeriale di determinazione delle tariffe -, osserva che il termine previsto dal testo in esame per l'emanazione del decreto, pari a sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, andrebbe considerato congiuntamente al termine di entrata in vigore delle norme in materia di sportello unico e di Agenzia per le imprese, pari a 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che sono contenute nello schema di regolamento per la semplificazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, attualmente all'esame del Parlamento, appena esaminato. In ordine alla congruità di tali termini e alla loro idoneità ad evitare effetti onerosi, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Quanto, infine, all'effettiva neutralità finanziaria dell'articolo 4, che prevede la raccolta in un'apposita banca dati delle informazioni relative alle domande inoltrate dalle imprese, osserva che i possibili effetti di tale disposizione vanno inquadrati nell'ambito del più generale processo di informatizzazione che richiede - secondo la relazione illustrativa riferita al nuovo regolamento sullo sportello unico sopra richiamato - una fase di adeguamento logistico e tecnico. Conferma, pertanto, anche con riferimento alla banca dati in esame, l'esigenza di disporre di elementi di valutazione in ordine allo stato di attuazione del necessario processo di adeguamento, nonché in ordine alle eventuali spese da sostenere per il suo completamento alla luce delle nuove norme in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno, sotto il profilo formale, in linea peraltro con quanto osservato dal Consiglio di Stato sul provvedimento in esame, riformulare l'articolo 3, comma 6 nei seguenti termini: «6. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.». Su tale punto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche in considerazione delle richieste di chiarimento in precedenza formulate con riferimento ai profili di quantificazione. Riguardo all'articolo 5, che reca attività di vigilanza e di controllo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità che le funzioni di controllo sulle Agenzie possano essere esercitate dal Ministero per lo sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tal caso, dovrebbe - a suo avviso - essere verificata la possibilità di aggiungere, dopo il comma 4, una clausola di invarianza finanziaria riguardante sia la

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predetta attività di vigilanza sia la predisposizione delle linee di indirizzo per l'esercizio della vigilanza stessa in alternativa alla copertura di eventuali costi a carico della tariffa di cui all'articolo 3, comma 6, come attualmente prevede lo schema di decreto.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.05.

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.
C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2010.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, sottolineando come esso intenda raggiungere una sintesi tra i contenuti delle diverse proposte di legge all'esame della Commissione. Osserva, altresì, che al fine di superare i possibili profili di criticità evidenziati dal vice ministro Vegas nella seduta del 28 aprile scorso, il testo elaborato non prevede più una modifica della legge n. 222 del 1985, ma si limita a recare disposizioni volte a dare attuazione agli articoli 47 e 48 di tale legge, disciplinando le procedure di ripartizione tra i diversi interventi della quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale. In ragione di tale modifica, è stato altresì modificato il titolo del testo unificato delle proposte di legge, che non fa più riferimento a modifiche alla legge n. 222 del 1985, ma - più correttamente - precisa che il provvedimento si limita a recare disposizioni procedurali attinenti alla ripartizione della quota dell'otto per mille di pertinenza statale.
Propone, pertanto, alla Commissione di adottare questo testo quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame delle proposte di legge il testo unificato elaborato nell'ambito del Comitato ristretto (vedi allegato).

Remigio CERONI (PdL), relatore, alla luce del lavoro svolto nell'ambito del Comitato ristretto, nel quale è emersa una ampia convergenza tra tutti i gruppi sul testo elaborato, propone di rinunciare, ove si raggiunga un consenso unanime, al termine per la presentazione di emendamenti, al fine di richiedere quanto prima il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Pier Paolo BARETTA (PD), Massimo BITONCI (LNP), Gioacchino ALFANO (PdL), Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), Amedeo CICCANTI (UdC) e Antonio BORGHESI (IdV), a nome dei rispettivi gruppi, concordano con la proposta del relatore di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti, dichiarando il proprio consenso al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, si riserva, pertanto, di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 11 maggio 2010.

Amedeo CICCANTI (UdC), relativamente ai rilievi procedurali, ricorda la mancanza di intesa in sede di Conferenza unificata, il cui parere è previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009. Rileva quindi che la riunione della Conferenza, che si sarebbe dovuta tenere il 27 gennaio 2010 per l'esame del provvedimento in questione, è stata rinviata a causa dell'assenza delle regioni e che, nei trenta giorni successivi, fino al 27 febbraio 2010, non è stata più riconvocata. Fa presente, tuttavia, che nella relazione deliberata dal Consiglio dei ministri risulta che la «seduta del 27 gennaio è stata sconvocata su iniziativa delle regioni» e quindi evidenzia l'impossibilità di far decorrere i trenta giorni previsti dalla legge a partire da una seduta che non c'è stata, perché sconvocata.
Sottolinea che la decisione governativa si fonda sul presupposto che il periodo di trenta giorni debba avere inizio dalla mera iscrizione all'ordine del giorno, anche se la seduta non si svolge, ma che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, parla di «trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è all'ordine del giorno», riferendosi, a suo avviso, ad una seduta con un'effettiva discussione. Ritiene quindi irragionevole pensare che si possa considerare il decorso dei trenta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno di una seduta che non c'è mai stata. Aggiunge, inoltre, che le regioni avevano chiesto, dopo l'11 febbraio, insieme all'ANCI, la convocazione della Conferenza unificata, senza ottenere dal Governo alcuna risposta; sottolineando come la mancata deliberazione della citata Conferenza, sembri, pertanto, la conseguenza di una precisa scelta del Governo.
Rileva come sia stato violato il principio della leale collaborazione da parte di tutte le componenti istituzionali, in quanto l'interpretazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, relativamente all'individuazione dell'effettivo termine di decorrenza dei 30 giorni, non dovrebbe essere unilaterale, ma condivisa, e sarebbe opportuno addivenire ad un'interpretazione autentica, al fine di disciplinare meglio i futuri rapporti per l'esame degli altri schemi di decreto legislativo sul federalismo fiscale. Sottolinea la presenza di un deficit di concertazione da parte del Governo e che pertanto le Camere dovrebbero rinviare al Governo un testo relativamente al quale manca uno dei passaggi istruttori previsti dalla legge.
Sul piano sostanziale, osserva che la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale ha esaminato il provvedimento in esame, senza potersi avvalere del Comitato dei rappresentanti delle autonomie, previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, che avrebbe potuto recuperare tale deficit procedurale.

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Fa presente che tale comitato, istituito solo il 6 maggio 2010, non è ancora operativo. Rileva in proposito una chiara elusione del disposto dell'articolo 114 della Costituzione, in quanto manca la voce del luogo di rappresentanza della unità repubblicana. Rileva, inoltre, che le uniche disposizioni della legge sul federalismo fiscale finora attuate, dopo un anno, sono solo quelle di cui all'articolo 4, con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009, istitutivo della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e di cui all'articolo 3, con la nomina, da parte dei Presidenti delle Camere dei componenti della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che ha avviato i suoi lavori nel mese di marzo 2010.
Per quanto concerne i rilievi di merito, osserva come il decreto legislativo sia stato esaminato solo dalla Conferenza Stato- città e autonomie locali, che ha espresso parere favorevole, essendo state accolte le proprie istanze, pur restando da valutare la questione del trasferimento dei beni culturali in rapporto alle risorse occorrenti. Sottolinea che, in tale circostanza, non sono state definite alcune questioni, quali il significato da dare alla valorizzazione del bene trasferibile dallo stato all'ente locale. Ritiene che la garanzia della massima valorizzazione funzionale dei beni risieda nella facoltà di effettuare il trasferimento solo nel caso in cui sia verificata positivamente la capacità, per l'ente locale, di effettuare la valorizzazione. Ricorda che l'ente deve tuttavia esercitare una funzione istituzionale in grado di valorizzare quel bene, quindi il trasferimento non dovrebbe prendere in considerazione la mera collocazione del bene, ma anche la capacità di effettiva valorizzazione, con la conseguenza di poter eventualmente anche trasferire a comuni diversi da quello ove il bene è sito la proprietà del medesimo. Ritiene che la norma di cui all'articolo 1, comma 2, sia molto generale e quindi suscettibile di creare confusione e contenzioso. Ritiene che la confusione sia particolarmente pericolosa quando il trasferimento si colleghi ai fondi immobiliari, che hanno la necessità anche di assicurare la capacità finanziaria strumentale per soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene, trattandosi quindi di chiarire questo rapporto tra stato e destinatari dei beni in ragione della massima valorizzazione funzionale dei beni stessi.
Non ritiene inoltre chiaro il significato della disponibilità del bene. Ricorda, in proposito, che l'articolo 2, comma 4, stabilisce che il bene è disponibile da parte dell'ente destinatario, quindi, sul piano civilistico, anche alienabile. Osserva tuttavia che, mettendo però a confronto il vincolo della valorizzazione funzionale con il requisito della capacità finanziaria per soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), tale possibilità di vendita sembra impossibile, seppure la lettera b) del medesimo articolo 2, comma 5, preveda la possibilità di alienazioni e dismissioni, attraverso procedimenti urbanistici derogatori.
Sottolinea la necessità di una puntualizzazione sulle modalità di trasferimento dei beni previsto nell'articolo 3. A tal proposito, chiede che sia chiarito se l'inserimento entro 180 giorni in appositi elenchi, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, debba riguardare beni in ragione dei livelli di governo ai quali essi sono attribuiti, o attribuibili, oppure debba trattarsi di un elenco di beni basati sulla natura e tipologia degli stessi. Rileva che si tratta di indicare meglio la metodologia da seguire nella formazione degli elenchi ed anche di definire un termine entro il quale sia possibile l'integrazione o la modificazione dei decreti con altri decreti integrativi, perché non rimanga una situazione sempre aperta.
Con riferimento allo strumento prescelto per la predisposizione dei richiamati elenchi, osserva che sarebbe stato preferibile prevedere un decreto del Presidente della Repubblica, con il conseguente controllo di legittimità da parte del Presidente della Repubblica che rappresenta l'unità nazionale.

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Ritiene che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prefiguri una gerarchizzazione dello Stato in contrasto con l'articolo 114 della Costituzione.
Con riferimento alle reti non trasferibili, rileva che si fa riferimento alla nozione di interesse nazionale e che non si comprenda se tutte le altre reti, come ad esempio le ferrovie in disuso, siano beni da trasferire.
Con riferimento al trasferimento dei beni culturali, osserva che l'articolo 19 della legge n. 42del 2009 annovera tra i beni trasferibili quelli appartenenti al patrimonio culturale non di rilievo nazionale. Osserva che il comma 5 del citato articolo, che richiama la normativa delle procedure previste dal codice dei beni culturali, prevede invece anche il trasferimento del patrimonio culturale attraverso accordi di valorizzazione. In proposito ritiene che si tratti di un vizio per eccesso di delega.
Riguardo alla delegificazione delle procedure relative alla disciplina dei fondi immobiliari, di cui all'articolo 6, rileva che si tratta di una procedura di autorizzazione al Governo di emanazione di regolamenti di delegificazione, definita semplificazione, ma in realtà sostanzialmente ritratto di una delega al governo dettata da un decreto legislativo, quindi una sorta di delega conferita sulla base di un'altra delega, con una possibile violazione della legge n. 400 del 1988.
Con riferimento all'esenzione dal patto di stabilità delle spese sostenute a seguito del trasferimento, osserva che è stato affermato che esse compensano la cessazione della gestione statale, ma ravvisa l'opportunità che sul punto sia presentata un'apposita relazione tecnica.
Nel ricordare inoltre che, da più parti, è stata evocata una possibile riduzione delle garanzie patrimoniali, rileva che le dinamiche di garanzia del debito pubblico riguardano altri aspetti finanziari e altre grandezze macroeconomiche, ma che non sono però escluse le risorse patrimoniali dello Stato. Ritiene quindi necessario trovare una formula di riparto delle garanzie tra Stato e destinatari dei beni trasferiti.
Conclusivamente ricorda innanzitutto che la Commissione è chiamata ad esprimersi su un testo sul quale non si è registrata la prevista intesa in sede di Conferenza unificata. Osserva quindi che ritiene discutibile la conformità alla delega di cui all'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, in particolare con riferimento ai beni del patrimonio culturale di rilievo nazionale, rispetto ai quali ravvisa un eccesso di delega, perché si disciplina una materia non prevista.
Ritiene che vi siano norme di difficile attuazione che rendono problematico il trasferimento dei beni, inficiando così le finalità della delega al governo prevista dal richiamato articolo 19.
Osserva quindi che, pur potendosi dare un giudizio politico positivo per gli aspetti sistemici di riordino dei beni pubblici secondo il dettato del titolo V della Costituzione, una valutazione tecnica e parlamentare induce a dare un parere contrario, nel caso in cui permangano norme incoerenti con la legge delega sia dal punto di vista procedurale che sostanziale.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, osserva come in questi giorni si stia lavorando - in collaborazione con i relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - in modo molto intenso e proficuo all'elaborazione di una proposta di parere sul testo dello schema, segnalando come, tuttavia, la complessità della materia affrontata dal provvedimento non ha consentito di completare la stesura di tale proposta. Ritiene, pertanto, che non vi siano le condizioni per concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna e che si debba, piuttosto, valutare l'opportunità di proseguire l'esame nella giornata di giovedì o di lunedì, ricordando, comunque, che, in assenza di una richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la Commissione dovrebbe esprimersi entro il prossimo 17 maggio. In ogni caso, nel richiamare la stretta connessione tra i profili di interesse della Commissione bilancio

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con i profili di carattere sistematico, di competenza della Commissione bicamerale, segnala che la propria proposta di parere dovrà necessariamente coordinarsi con quella elaborata dai relatori della Commissione bicamerale, che potrebbe contenere innovazioni, anche significative, rispetto al testo trasmesso dal Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che, allo stato, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale non ha chiesto la proroga del termine per l'espressione del parere di sua competenza. Nel caso in cui tale orientamento fosse confermato, rinviando le decisioni in proposito all'ufficio di presidenza già convocato al termine della seduta, avverte fin d'ora che la Commissione dovrà essere convocata al fine dell'espressione del parere entro il termine previsto.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel ricordare come il proprio gruppo abbia segnalato, nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la necessità di richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere sullo schema in esame e come, in tale sede, non siano state ancora assunte decisioni a riguardo, rinviandosi ogni decisione in merito alla giornata di domani, sottolinea come tale proroga si renda necessaria in ragione dell'estrema complessità del provvedimento in esame. Quanto ai rapporti con la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, pur rilevando l'opportunità di un coordinamento tra i pareri che le diverse commissioni dovranno esprimere, sottolinea come la Commissione bilancio non assuma nel procedimento un ruolo consultivo della Commissione bicamerale, ma debba procedere parallelamente a tale Commissione. Ritiene, pertanto utile acquisire gli orientamenti che stanno maturando nell'ambito della Commissione bicamerale, al fine di verificare la compatibilità tra le diverse proposte di parere, auspicando che la Commissione bilancio sia posta nelle condizioni di esprimere un parere sul testo del provvedimento in tempi adeguati alla complessità dei temi affrontati dallo schema in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene necessario ed opportuno tener conto degli orientamenti di merito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento alle questioni concernenti l'identificazione dei beni e la loro valorizzazione, nonché quelle derivanti dalla disomogenea dislocazione dei medesimi nel territorio nazionale. Per quanto riguarda il demanio idrico, osserva inoltre che le disposizioni dello schema in esame potrebbero determinare rilevanti problemi sotto il profilo applicativo, derivanti - ad esempio - dalla insistenza di un medesimo corso d'acqua sui territori di diversi enti territoriali. In ogni caso, sotto il profilo finanziario, ritiene che non possa ipotizzarsi, come invece fa lo schema in esame, il trasferimento di beni e funzioni agli enti territoriali senza prevedere, al contempo, il trasferimento del personale che si dedica alla gestione di tali beni, che, altrimenti, continueranno a gravare sul bilancio dello Stato, mentre gli enti territoriali non saranno in grado di far fronte ai nuovi compiti ad essi attribuiti. Ritiene, inoltre, necessario inserire nel provvedimento una specifica clausola di salvaguardia che consenta un intervento successivo del Governo in presenza di un utilizzo dei beni trasferiti che sia suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Sotto il profilo procedurale, infine, concorda sull'opportunità di acquisire gli orientamenti della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in ordine al provvedimento in esame, al fine di coordinare il contenuto dei pareri che saranno formulati dalle Commissioni.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, ricorda che, nello spirito della legge, l'istituzione

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della Commissione bicamerale è volta alla verifica dell'attuazione della riforma del federalismo fiscale, nonché per esigenze di semplificazione delle procedure. Ribadisce, quindi, l'opportunità che la Commissione, che dovrebbe comunque concludere i propri lavori al più presto, possa acquisire gli orientamenti della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, prendendo atto degli esiti del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che verrà convocata sulla base dell'andamento dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La seduta termina alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.
Audizione di Gérard Terrien, Segretario generale aggiunto della Corte dei conti francese.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Gérard TERRIEN, Segretario generale aggiunto della Corte dei conti francese, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Giancarlo GIORGETTI, presidente, e i deputati Gioacchino ALFANO (PdL), Rolando NANNICINI (PD), Marcello DE ANGELIS (PdL), Massimo VANNUCCI (PD), Simonetta RUBINATO (PD) e Antonio BORGHESI (IdV), ai quali risponde, rendendo ulteriori precisazioni, Gérard TERRIEN, Segretario generale aggiunto della Corte dei conti francese.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia Gérard Terrien per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.