CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-bis Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi VITALI (PdL), relatore, rileva come il testo in esame, che si compone di 50 articoli, detti numerose disposizioni volte a semplificare vari aspetti dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese, e delega al Governo l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia segnala, in particolare, gli articoli 8-ter (Semplificazione della cessione di azienda), 19 (disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia), 19-bis (Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace), 20-quinquies (Modifiche al decreto

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legislativo n. 196 del 2003, recante codice in materia di protezione dei dati personali).
L'articolo 8-ter del provvedimento incide sull'articolo 2556 del codice civile.
La predetta disposizione prevede, al primo comma, che per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
Il secondo comma prevede attualmente che i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
L'articolo 8-ter, modificando l'articolo 2556, secondo comma, del codice civile, dispone invece che: «I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.
Ricorda quindi che il richiamato comma 2-quater dell'articolo della legge n. 340 del 2000 abilita alla trasmissione telematica o su supporto informatico dei bilanci ed altri documenti gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
Osserva come la disposizione in esame, nel contrapporre i contratti di cessione di azienda «sottoscritti con firma digitale», rispetto a quelli «redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata», deroghi - creando ingiustificate disparità di trattamento - al principio di autenticità dei titoli ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale sancito dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione in materia di registro delle imprese). Tale principio pervade, del resto, l'intero sistema delle iscrizioni nel registro delle imprese, come si desume da numerose disposizioni del codice civile e che e che, com'è ben noto, vige per ogni altra forma di pubblicità legale (ad esempio, per la trascrizione sui Registri immobiliari). Non si vede pertanto per quale ragione i contratti di cessione di azienda, che presentano tra l'altro rilevanti elementi di complessità ai fini civilistici, debbano ricevere un trattamento diverso rispetto ad altri atti, quali ad esempio quelli costitutivi e modificativi di società, soggetti alla medesima pubblicità.
Si consideri, d'altra parte, che tra i componenti dell'azienda possono essere ricompresi determinati beni, quali immobili, marchi e brevetti, beni mobili registrati, ecc., per la cui circolazione altre disposizioni di legge fatte salve dall'articolo 2556, comma 1, ultima parte, c.c., sanciscono espressamente il principio di autenticità. Ciò evidentemente per assicurare una specifica competenza tecnico-giuridica e l'affidabilità dei pubblici ufficiali autenticanti, soggetti a gravi sanzioni disciplinari, che giungono fino alla destituzione (articoli 137 e 138 della legge n. 89 del 1913). Un rigore del tutto sconosciuto per i professionisti sforniti di tale qualità «pubblicistica» e soggetti solo a norme deontologiche, di ben diversa portata correttiva. Proprio in funzione dei controlli ed accertamenti effettuati dal notaio in veste di Pubblico ufficiale, il controllo da parte del Conservatore del registro delle imprese è limitato al solo profilo formale. Per quanto sopra, se si elimina l'intervento del notaio, viene meno qualunque controllo di legalità, con le intuibili conseguenze negative, proprio in un periodo in cui si reclamano a gran voce trasparenza e legalità.

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Per evitare i predetti inconvenienti, il comma 2 dell'articolo 2556, comma 2, del codice civile, andrebbe invece modificato come segue: «I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante».
Troverebbe in tal modo applicazione l'articolo 25, commi 1 e 2 del codice dell'amministrazione digitale, a norma del quale l'autentica della firma digitale ha luogo previo accertamento da parte del pubblico ufficiale autenticante, oltre che dell'identità personale del sottoscrittore e della validità del certificato elettronico utilizzato, anche «del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico». Si coniugano così, conformemente ai principi generali, digitalizzazione e controllo di legalità.
L'articolo 19 del provvedimento in esame, modificando il codice di procedura penale e il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002: esclude il vincolo di solidarietà tra i condannati per le spese del procedimento d'impugnazione, per le spese per la pubblicazione di sentenze penali sui giornali, nonché per gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura civile; attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza per la conversione delle pene pecuniarie; adegua le norme sulla reviviscenza del credito per spese e pene pecuniarie al mutato assetto della procedura di riscossione. Il medesimo articolo novella anche l'articolo 1, comma 367, della legge finanziaria 2008 prevedendo che il titolare dell'ufficio competente deleghi uno o più dipendenti della società stipulante (attualmente Equitalia-giustizia) alla sottoscrizione dei relativi ruoli.
L'articolo 19-bis del provvedimento in esame incide invece sui criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace. In particolare, aggiunge un secondo comma all'articolo 91 del codice di procedura civile, secondo il quale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 96, nelle cause in cui il giudice di pace è competente ai sensi dell'articolo 7, primo comma, ove relative a rapporti scaturenti da contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la condanna alle spese non può superare il valore della condanna principale.
Tale disposizione suscita forti perplessità poiché la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi per la determinazione delle spese relative al contenzioso avente ad oggetto i rapporti contrattuali seriali non appare sorretta da ragioni apprezzabili; l'obiettivo della riduzione del carico giudiziario in relazione alle cause di modico valore, di per sé meritevole, appare infatti perseguito con uno strumento improprio, che realizzerebbe un bilanciamento di interessi del tutto sfavorevole agli utenti ed ai consumatori, ovvero a quei «contraenti deboli» che il legislatore, anche comunitario, negli ultimi anni ha dimostrato di voler tutelare con la massima intensità; la disposizione, inoltre, non sembra compatibile con il rispetto dei minimi tariffari inderogabili. Proporrà, pertanto, che la disposizione venga soppressa.
L'articolo 20-quinquies del provvedimento in esame, infine, nel sostituire il comma 1-bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 34, prevede che, per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.45.

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
C. 3291-bis Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che l'Assemblea nella seduta antimeridiana odierna ha deliberato lo stralcio degli articoli relativi alla sospensione del procedimento con messa alla prova dal disegno di legge C. 3291 del Governo. L'esame pertanto proseguirà sulle restanti parti del disegno di legge, che assume il seguente titolo: «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno» con il numero C. 3291-bis. Si tratta in particolare degli articoli 1, 2 e 10. Ricorda altresì che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi a tali articoli (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni dell'11 maggio 2010). Avverte che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 2) agli emendamenti presentati ieri dal Governo e che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative presentate agli articoli 1, 2 e 10.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che nella seduta di ieri è emersa la possibilità di trasferire l'esame del provvedimento in sede legislativa. Pertanto ritiene opportuno, piuttosto che esaminare gli emendamenti presentati, verificare se siano state superate tutte le questioni che fino a ieri non rendevano ancora concretamente praticabile la via dell'esame in sede legislativa. A tale proposito, rileva come alcuni dei subemendamenti presentati all'emendamento del Governo 1.500 possano essere accolti come, ad esempio, quelli relativi alla nozione di domicilio ovvero ai requisiti che questo deve avere per poter applicare la misura della detenzione domiciliare. Altri invece richiederebbero ulteriori miglioramenti attraverso apposite riformulazioni, mentre altri ancora non possono trovare alcun tipo di accoglimento, come ad esempio quello presentato dall'onorevole Ferranti sul comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non perché non siano condivisibili nel merito quanto, piuttosto, per ragioni tecniche relative alla copertura finanziaria. Ritiene che non debba essere accolto neanche il subemendamento che esclude l'applicazione del beneficio a coloro che siano stati condannati per violenza sessuale non aggravata, in quanto tale divieto è già previsto dall'emendamento del Governo. Sulla questione dell'eventuale limite temporale da porre alla disciplina in esame, dichiara di condividere il subemendamento presentato dall'onorevole Contento che, oltre a ricollegarsi alla piena attuazione del Piano carceri, pone un termine temporale ben preciso. Esprime forte perplessità sul subemendamento presentato dall'onorevole Ferranti sullo stesso tema, in quanto si ricollega alla riforma delle misure alternative alla detenzione, che non ha alcuna connessione con le ragioni di urgenza che rendono necessaria l'approvazione della nuova misura della detenzione domiciliare. Osserva inoltre che quest'ultimo emendamento non prevede alcun termine certo di applicazione della nuova disciplina. Invita pertanto la Commissione ed i gruppi parlamentari a verificare se possa sussistere la possibilità di trovare delle soluzioni alle ultime questioni rimaste che consentano il trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, invita i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi sulla possibilità di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa, avvertendo

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che qualora emergesse nella seduta odierna tale possibilità, ella scriverà al Presidente della Camera per rappresentare le ragioni per le quali la Commissione giustizia non potrà concludere l'esame del provvedimento in sede referente entro questa settimana, per poi consentire all'Assemblea di avviare l'esame del medesimo a partire da lunedì 17 maggio prossimo, così come previsto dal calendario dell'Assemblea a condizione che la Commissione ne abbia già concluso l'esame del provvedimento stesso.

Enrico COSTA (PdL) condividendo l'intervento del rappresentante del Governo, rileva che il testo dell'emendamento 1.500 del Governo accoglie molte delle questioni emerse nel corso dell'esame in sede referente ed in particolare dalle numerose audizioni svolte. Considerato che questo emendamento potrà poi essere ulteriormente migliorato attraverso l'approvazione di alcuni subemendamenti di maggioranza ed opposizione, ritiene che vi siano le condizioni per pervenire ad un testo condivisibile da tutti i gruppi. Per tali ragioni esprime a nome del suo gruppo la disponibilità a che il testo emendato possa essere esaminato in sede legislativa.

Donatella FERRANTI (PD) pur considerando l'emendamento 1.500 del Governo un importante passo in avanti rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 1 ritiene che vi siano ancora delle questioni importanti da affrontare prima di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa. A tale proposito assicura un atteggiamento concretamente costruttivo da parte del suo gruppo al fine di trovare delle soluzioni condivise che consentano il trasferimento in sede legislativa.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la richiesta del rappresentante del Governo, ribadita dalla presidenza della Commissione, circa la possibilità di un trasferimento in sede legislativa sia del tutto prematura in quanto non vi è ancora un testo sul quale ragionare. Per tale motivo dichiara che al momento il suo gruppo è contrario al trasferimento in sede legislativa, come invece auspicato dal Governo.

Carolina LUSSANA (LNP), esprime apprezzamento per le modifiche apportate al testo dal Governo, che tengono conto anche di quanto rilevato dal gruppo della Lega Nord, soprattutto in relazione all'eliminazione di ogni automatismo nell'applicazione della detenzione presso il domicilio per le pene detentive brevi ed alla migliore definizione della nozione di domicilio, ai fini dell'applicazione della misura medesima. Rimangono tuttavia talune questioni aperte che, in sintesi, riguardano: la temporaneità della misura, che deve essere efficace finché il problema carcerario venga affrontato adeguatamente tramite la costruzione di nuove carceri, salvo stabilire quale sia il termine finale più opportuno; la previsione di ulteriori limitazioni all'applicazione della misura in presenza di condanne per specifici reati quali, ad esempio, il furto aggravato. Ove, come sembra, sussista anche da parte del Governo la disponibilità a discutere e a definire un testo condiviso in merito alle predette questioni, il gruppo della Lega Nord vedrebbe con favore l'ipotesi di un trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria disponibilità a discutere anche delle questioni sollevate dall'onorevole Lussana.

Luigi VITALI (PdL) fa presente di essersi astenuto nella votazione, tenutasi oggi in Assemblea, sulla richiesta di stralcio della parte del disegno di legge relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Pur non volendo intervenire con toni polemici o ostruzionistici ed, anzi, preannunciando che il proprio

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voto sarà comunque conforme a quello del gruppo al quale appartiene, tuttavia, ritiene che lo stralcio depotenzi enormemente l'efficacia delle misure che il Governo intende introdurre. La sospensione del procedimento con messa alla prova, in particolare, avrebbe consentito di ridurre l'ingresso in carcere di nuovi detenuti, facilitando in tal modo l'attuazione del piano carceri. Inoltre, sottolinea come la sottoposizione della detenzione domiciliare per pene detentive brevi ad un numero eccessivo di vincoli appesantisca il carico di lavoro dei magistrati e renda la misura stessa inefficace. Ritiene che, unitamente al piano carceri, sarebbe necessario ricorrere nuovamente allo strumento dell'indulto, ricordando di avere votato a favore dello stesso nella precedente legislatura, ma riconosce che attualmente non sussistono le condizioni politiche per un simile intervento. Sottolinea con rammarico, peraltro, come nella precedente legislatura si sia persa, in seguito all'indulto, l'opportunità di costruire immediatamente nuove carceri. Si dichiara, inoltre, contrario all'apposizione di un termine finale di efficacia per la misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi, anche per evitare poi il riprodursi del tipico rituale delle continue proroghe di quel termine.

Giulia BONGIORNO, presidente, sottolinea come lo stralcio non implichi affatto l'abbandono dell'esame delle disposizioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova. I provvedimenti C. 3291-ter e C. 3009 continueranno infatti ad essere posti all'ordine del giorno della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD), nel replicare all'onorevole Vitali, evidenzia come la sospensione del procedimento con messa alla prova abbia in realtà poca a che fare con il problema del sovraffollamento delle carceri, avendo in realtà un effetto di deflazione sui processi. Il gruppo del Partito democratico, in ogni caso, conferma e ribadisce il proprio interesse anche per i relativi provvedimenti, sui quali ha già presentato degli emendamenti, auspicando che l'esame degli stessi possa essere adeguatamente approfondito. Condivide, invece, le osservazioni dell'onorevole Vitali in merito all'opportunità di non appesantire con vincoli eccessivi la misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi.

Roberto RAO (UdC) dichiara la disponibilità da parte del suo gruppo a concedere l'assenso per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento, qualora l'emendamento 1.500 del Governo sia ulteriormente migliorato attraverso l'approvazione di subemendamenti, tra i quali richiama anche quelli presentati dal suo gruppo.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce la contrarietà del gruppo di Italia dei valori al trasferimento in sede legislativa. Sottolinea infatti come non vi sia alcun testo che possa essere esaminato al fine di valutare l'opportunità del predetto trasferimento di sede.

Giulia BONGIORNO, presidente, osserva come dagli interventi svolti emerga la possibilità della condivisione in ordine al trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento da parte di tutti i gruppi, salvo il gruppo di Italia dei valori. In sostanza, l'assenso per il trasferimento potrebbe essere dato non tanto dall'unanimità dei gruppi, quanto piuttosto dal quorum di deputati componenti la Commissione previsto dal comma 6, dell'articolo 92 del Regolamento. Alla luce di quanto emerso nel corso della seduta, scriverà al Presidente della Camera per indicare le ragioni per le quali la Commissione giustizia non concluderà l'esame in sede referente in tempi utili affinché l'Assemblea possa iniziare l'esame dello stesso a partire da lunedì prossimo. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di martedì 18 maggio prossimo, avver- tendo

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che in quella sede si procederà all'esame degli emendamenti e subemendamenti presentati.

La seduta termina alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
C. 3443 Governo.