CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2010
321.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. - Interviene il ministro per le Politiche Comunitarie, Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi, sugli effetti del Trattato di Lisbona sugli attuali strumenti normativi e sulle fasi ascendenti e discendenti di formazione del diritto comunitario e del diritto interno.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Antonino LO PRESTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione diretta sul sito Internet della Camera dei deputati e la trasmissione televisiva differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il ministro Andrea RONCHI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberto ZACCARIA rappresenta l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del Parlamento nella fase di recepimento di direttive comunitarie aventi ad oggetto materie delicate, in passato non sempre compiutamente realizzato, se non in forma del tutto marginale, come avvenuto nel caso delle direttive sul sistema radiotelevisivo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI considera la necessità di un'approfondita riflessione sul ruolo delle regioni nel processo di attuazione della disciplina comunitaria.

Antonino LO PRESTI, presidente, prende atto degli impegni istituzionali del ministro che impediscono di proseguire l'incontro. Ringrazia quindi il ministro per la disponibilità manifestata a prendere parte ad ulteriori momenti di confronto con il Comitato per affrontare le questioni

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emerse negli interventi dei colleghi. Esse saranno anche oggetto di approfondimento nei programmati incontri con altri rappresentanti dell'Esecutivo, a partire dal Ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 11 maggio 2010.

La seduta comincia alle 14.35.

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
Esame C. 3443 - Governo.

(Parere alla Commissione III).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto OCCHIUTO, relatore, dopo aver brevemente descritto i contenuti del provvedimento in esame,illustra la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3443 e rilevato che:
esso reca un contenuto eterogeneo che tratta due argomenti unificati esclusivamente dalla competenza del Ministero degli affari esteri: la sospensione delle azioni e dei titoli esecutivi adottati in Italia nei confronti di Stati esteri e organizzazioni internazionali (articolo 1); il rinvio fino al 31 dicembre 2012 del rinnovo dei COMITES (Comitati degli italiani all'estero), e del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero) i cui attuali componenti permangono in carica (articolo 2);
il provvedimento effettua un richiamo ad un decreto-legge del 1925, il cui unico articolo risulterebbe però già abrogato e che non è nemmeno compreso nell'elenco delle disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (ricognizione effettuata con il decreto legislativo n. 179 del 2009); in quest'ultimo elenco compare invece tra gli atti da considerare vigenti la sola legge di conversione (e non il citato regio decreto-legge) che tuttavia converte in legge "con approvazione complessiva, decreti aventi per oggetto argomenti diversi";
il testo adotta all'articolo 1, comma 2, un'espressione imprecisa, in quanto si riferisce ai "procedimenti esecutivi e/o conservativi", mentre l'improponibilità e l'improcedibilità dovrebbero invece riguardare le azioni (e non i procedimenti);
il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 1 - secondo cui "l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale è sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia" - si chiariscano gli effetti

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della disposizione con riferimento alle organizzazioni internazionali, atteso che esse non hanno la legittimazione per agire dinanzi alla Corte internazionale di giustizia: l'articolo 34 dello Statuto della CIG dispone infatti che "solo gli Stati possono essere parti nei processi davanti alla Corte" mentre le organizzazioni pubbliche internazionali possono essere solo destinatarie di richieste della CIG di "informazioni concernenti le controversie di cui essa sia investita, e può ricevere altresì simili informazioni presentate dalle dette organizzazioni di loro iniziativa";
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 1 - che richiama l'articolo 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263 - dovrebbe preliminarmente verificarsi se il citato regio decreto possa considerarsi tuttora vigente alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale 15 luglio 1992, n. 329 che, nel dichiarare la parziale illegittimità della disposizione in oggetto aveva anche osservato come, per la parte non dichiarata incostituzionale, "la norma impugnata è da ritenersi tacitamente abrogata"; ove sia comunque ritenuta vigente (o si intenda effettuarne una reviviscenza) dovrebbe comunque effettuarsi una modifica testuale del decreto legislativo n. 179 del 2009 recante la ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, in quanto in esso si individua tra gli atti da considerare vigenti la sola legge di conversione (e non il citato regio decreto-legge) che peraltro effettua un'approvazione complessiva di una pluralità di decreti».

Roberto ZACCARIA, concordando con la proposta di parere, rileva che la problematica emersa in relazione al richiamato decreto-legge del 1925 suscita qualche preoccupazione sugli strumenti adottati nell'attuazione della politica di semplificazione normativa del ministro Calderoli. In particolare, la vicenda di questo decreto getta qualche ombra sull'idoneità del decreto legislativo c.d. salva-leggi a conseguire, senza creare situazioni di incertezza all'interno dell'ordinamento giuridico, quelle finalità di riordino e semplificazione normativa cui mira.
Deve poi osservare che in un provvedimento di dimensioni estremamente ridotte si concentrano diverse criticità oltre quelle indicate nella parte dispositiva del parere. Si riferisce, in particolare, all'assenza «ingiustificata» della relazione sull'impatto della regolamentazione ed al carattere eterogeneo del testo, unificato solo sotto il profilo della competenza ministeriale.

Antonino LO PRESTI sottolinea come la proposta di parere avanzata dal relatore evidenzi in modo chiaro e rigoroso, mediante la formulazione di specifiche condizioni, gli aspetti del provvedimento censurabili, su cui si auspica una valutazione supplementare della Commissione di merito.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.