CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2010
321.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
C. 3222 Moffa.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore per la XI Commissione, osserva che la proposta di legge in esame reca alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale esigenza trae origine dal fatto che la normativa vigente non contempla specificamente una valutazione di rischio nelle aree oggetto di attività di scavo, anche se l'onere derivante dalla bonifica degli ordigni bellici risulta già previsto nella realizzazione delle opere pubbliche.
Fa notare che, secondo la citata relazione, la necessità del provvedimento in esame discende dall'esigenza di inquadrare questi interventi in quelli volti ad assicurare una sempre maggiore sicurezza sui cantieri, facendoli rientrare in quelli previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, stante anche il fenomeno rappresentato da «recenti affidamenti, da parte di importanti imprese di costruzione, della bonifica da ordigni bellici, relativamente alla realizzazione di rilevanti opere pubbliche, nel cui ambito gli importi di aggiudicazione sembrano assolutamente inadeguati, in quanto non raggiungono neanche un sesto di quelli stimati».
Rileva, quindi, che la proposta in esame, novellando il testo del decreto legislativo n. 81 del 2008, modifica l'articolo 28, attinente all'oggetto della valutazione dei rischi, aggiungendo un ultimo periodo al comma 1 (comma 1, lettera a)): si prevede, in tal modo, che le aziende debbano tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di

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ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.
Inoltre, fa presente che si aggiunge un comma 2-bis all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 81, concernente gli obblighi del coordinatore della progettazione (comma 1, lettera b)), demandando allo stesso, fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio. Nel caso in cui il coordinatore della progettazione, sulla base del parere espresso dall'autorità militare, giudichi necessario procedere alla bonifica preventiva del sito, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, introdotto dalla proposta in esame. Segnala che, secondo tale comma 4-bis, l'impresa deve essere, in particolare, in possesso di un'adeguata capacità tecnico-economica, impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e risultare iscritta a un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, con apposito decreto interministeriale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto è inoltre demandata la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della richiamata idoneità.
Ritiene poi opportuno rilevare che la proposta in esame modifica l'articolo 100, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, inerente al piano di sicurezza e coordinamento (comma 1, lettera c)), stabilendo che il piano debba essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo.
Infine, segnala che il provvedimento, modificando, rispettivamente, gli allegati XI e XV del decreto legislativo n. 81, ricomprende (comma 1, lettera e)) i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (nuovo punto 1-bis dell'Elenco di cui all'Allegato XI); si introduce, inoltre, il rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo (comma 1, lettera f)) tra l'analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa (nuova lettera b-bis) del punto 2.2.3 dell'Allegato XV).
In conclusione, si riserva di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito, per verificare, d'intesa con il relatore per la XII Commissione, le più opportune modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Lucio BARANI (PdL), relatore per la XII Commissione, osserva che il collega Fedriga ha ricordato, in modo esaustivo, le finalità della proposta in esame. Ciò premesso, desidera soffermarsi brevemente sull'importanza del ruolo del coordinatore della progettazione e sui suoi obblighi, che potrebbero comprendere, in sede di relazione tecnica, tra le fasi critiche, anche la possibilità di verificare con attenzione le potenziali ripercussioni sulla salute pubblica. Proprio in merito a questo aspetto, ricorda ai colleghi la tragedia sfiorata una settimana fa nel lodigiano. Infatti, una bomba della Seconda guerra mondiale è stata trovata a cinquanta metri dall'autostrada

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A1 da un coltivatore, che stava arando i campi e, urtandola, l'ha innescata. L'ordigno, che conteneva ottanta chilogrammi di fosforo, è stato imbragato, ma nell'operazione di spostamento la spoletta è esplosa. Il resto della bomba è stato poi fatto brillare in un campo distante alcune centinaia di metri. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito né ha riportato danni alla salute. Questo episodio, però, fa riflettere sull'importanza di prendere in considerazione anche i possibili danni alla salute pubblica, conseguenti, all'eventuale esplosione in un luogo non controllato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) rileva che la proposta di legge in questione è volta a disciplinare le attività di bonifica e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili che sono affidate a ditte specializzate iscritte in un apposito albo da istituire presso il Ministero della difesa. Le attività di bonifica si suddividono genericamente in preventiva e occasionale. L'attività preventiva è effettuata prima dell'inizio dei lavori nel cantiere ed è affidata, come avviene attualmente, a ditte specializzate del settore. L'attività occasionale è invece di competenza dei reggimenti del Genio dell'Esercito, che a seguito della riorganizzazione delle competenze operative hanno acquisito anche le operazioni sul territorio nazionale.
Fa presente, poi, che il testo in esame non chiarisce il limite delle competenze della ditta specializzata, lasciando così intendere che possa effettuare operazioni di bonifica anche nel caso di rinvenimenti occasionali. Come è noto, il Ministero della difesa vanta esperienze e professionalità di prim'ordine sia nelle sue componenti militari (artificieri dell'Esercito) sia in quelle civili ed è opportuno, per questo, non disperderle, ma, anzi, occorre chiarirne le competenze e i compiti operativi sul territorio nazionale al fine di garantire la sicurezza nei cantieri mobili o temporanei posti sotto la direzione e la responsabilità di pubbliche amministrazioni ovvero di privati. Occorre, altresì, regolamentare, per legge, le caratteristiche delle professionalità richieste e i criteri per la verifica dei requisiti per poter svolgere tali delicate e particolari attività di bonifica, stabilendo in modo chiaro l'organo a ciò proposto. In questa sede, pertanto, è auspicabile che siano ascoltati gli artificieri dell'Esercito e le organizzazioni sindacali di categoria, che non mancheranno di offrire il loro preziosissimo contributo per approvare una legge che sia al servizio della sicurezza e, nel contempo, possa permettere il pieno sfruttamento di quelle inestimabili esperienze professionali possedute dai militari e dai civili del Ministero della difesa. Annuncia, pertanto, la presentazione di una proposta di legge al fine di contribuire in modo efficace al perseguimento di quanto esposto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.