CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2010
321.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Lo schema di regolamento in esame è volto alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali.
Ricorda in particolare che l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) demanda a un regolamento di delegificazione, da adottare

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ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, sulla base di specifici principi e criteri.
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 non ha avuto piena attuazione sull'intero territorio nazionale non è avvenuta la completa sostituzione della procedura tradizionale cartacea. Lo schema in esame abroga quindi il precedente regolamento e ridefinisce organicamente la disciplina del SUAP prevedendo l'esclusivo utilizzo di strumenti telematici per l'attuazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo al fine di garantire riduzione e certezza dei tempi di conclusione del procedimento medesimo.
Il provvedimento si compone di 12 articoli, divisi in sette Capi, concernenti rispettivamente i principi generali e l'ambito applicativo (Capo I), l'organizzazione del SUAP (Capo II), il procedimento automatizzato (Capo III), il procedimento ordinario (Capo IV), le disposizioni comuni (Capo V), il monitoraggio istituzionale (Capo VI) e le disposizioni finali (Capo VII). L'allegato, di cui all'articolo 12, comma 5 dello schema di decreto in esame, reca invece le modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP ed i soggetti coinvolti nel procedimento e ne costituisce parte integrante.
L'articolo 1 reca le definizioni contenute nel regolamento allo scopo di facilitarne la lettura e l'applicazione.
L'articolo 2 definisce il ruolo del SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla citata direttiva «servizi». Si prevede l'esclusivo utilizzo dello strumento telematico per le pratiche gestite dal SUAP, rilevante elemento di novità rispetto alla disciplina vigente.
A conferma dell'importanza attribuita allo strumento telematico, l'articolo 3 è interamente dedicato al portale www.impresainungiorno.it che consente la gestione telematica delle funzioni del SUAP, garantendo lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle domande al rilascio dei provvedimenti. Il portale è finalizzato allo scambio informativo e all'interazione telematica con amministrazioni ed enti interessati e consente a tutti i SUAP di usufruire di servizi informativi ed operativi per l'espletamento delle proprie attività.
Ai sensi dell'articolo 4, al SUAP spetta fornire una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento. Il SUAP inoltre è chiamato a curare l'informazione tramite il portale che rappresenta la sede virtuale nella quale indicare, tra l'altro, le attività per le quali è consentito l'immediato avvio dell'attività, nonché lo stato dell'iter procedurale delle domande presentate. Al SUAP sono attribuite anche le competenze dello sportello unico per l'edilizia.
Anche ai fini del raccordo con la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al responsabile del SUAP viene affidato il compito di curare i collegamenti con l'Ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche, attraverso apposite modalità telematiche, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico dell'utenza e assicurare la tempestiva informazione sugli adempimenti assolti.
A garanzia di un'omogenea distribuzione dei SUAP sul territorio nazionale si introduce un meccanismo che prevede un'autovalutazione dei Comuni rispetto al possesso dei requisiti per svolgere correttamente il ruolo di Sportello Unico (cioè

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per essere unico punto di accesso in relazione alle vicende amministrative dell'attività di impresa). Sulla base di quanto comunicato dai Comuni il MISE pubblica un elenco dei SUAP sul portale.
Nel caso in cui, entro i 180 previsti per l'entrata in vigore della disciplina in questione, il Comune non abbia istituito il SUAP o quest'ultimo non risponda ai requisiti ordinari di funzionalità per le finalità di cui al provvedimento in esame (ivi compresa l'impossibilità di gestione telematica delle attività), l'esercizio delle funzioni per la gestione del SUAP si intende delegato alla Camera di Commercio territorialmente competente.
L'articolo 5 prevede numerose novità che consentono di velocizzare l'avvio di un'impresa, tra cui la possibilità di una contestuale presentazione della DIA e della comunicazione unica per la nascita dell'impresa presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente al SUAP la DIA al fine di velocizzare la reale operatività di un'impresa sin dalla sua costituzione. La ricevuta rilasciata dal SUAP a seguito della presentazione della DIA rappresenta il termine di avvio del procedimento e permette l'avvio immediato dell'attività nei casi in cui la DIA è relativa all'esercizio di attività di produzione di beni e di prestazione di servizi, di cui alla direttiva «servizi»; negli altri casi invece l'attività può iniziare dopo 30 giorni dalla presentazione della DIA.
L'articolo 6 realizza un aspetto essenziale del sistema di semplificazione relativo allo Sportello Unico, poiché affida a soggetti privati accreditati, le Agenzie per le imprese, la funzione di attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività di impresa, nel caso di attività soggette alla disciplina della DIA (o a quella del silenzio-assenso); in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia rilascia una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. L'Agenzia inoltre trasmette gli esiti dell'istruttoria al SUAP che li inserisce sul portale ai fini della trasparenza del procedimento amministrativo. A tale riguardo, ricorda che il citato articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel demandare ad un regolamento di delegificazione la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico delle attività produttive, prevede la possibilità di affidamento a soggetti privati accreditati (»Agenzie per le imprese») dell'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa. Il comma 4 dello stesso articolo demanda a uno o più regolamenti di delegificazione l'individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento di tali soggetti privati (Agenzie per le imprese) e delle forme di vigilanza sui medesimi soggetti, con possibilità di demandare tali funzioni anche al sistema camerale (confronta al riguardo lo schema di regolamento n. 208 assegnato contestualmente alla X commissione per il parere).
L'articolo 7 riguarda invece il procedimento ordinario, relativo alle attività estranee alla disciplina della DIA (o del silenzio-assenso). Decorsi 7 giorni dalla presentazione al SUAP della domanda di avvio del relativo procedimento unico, senza che quest'ultimo richieda documentazione integrativa, la domanda si intende correttamente presentata; il SUAP adotta quindi il provvedimento conclusivo entro 20 giorni lavorativi. Qualora necessario, può essere convocata una Conferenza di servizi da parte del responsabile del SUAP, anche su richiesta del soggetto interessato o dell'Agenzia, cui può essere attribuito un ruolo di supporto organizzativo e gestionale della Conferenza di servizi; il provvedimento conclusivo, adottato all'esito della conferenza dei servizi, è titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste. Inoltre, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria trasmettendo la relativa documentazione in via telematica al SUAP, nonché fornire assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione allo svolgimento

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delle attività produttive e per la redazione in formato elettronico delle relative domande e dichiarazioni.
L'articolo 8 interviene nella fase procedimentale relativa ai rapporti tra progetto di impianto produttivo e strumento urbanistico, prevedendo, in particolare, l'indizione della conferenza di servizi, su istanza dell'interessato, per i progetti di impianti produttivi contrastanti con gli strumenti urbanistici. Viene inoltre concessa all'interessato la facoltà di richiedere una pronuncia all'ufficio competente sulla conformità del progetto preliminare al fine di ottenere, in caso di pronuncia favorevole, un dimezzamento dei termini del procedimento.
L'articolo 9 prevede un'apposita procedura semplificata per il superamento di problematiche richiedenti chiarimenti tecnici.
L'articolo 10 reca norme volte a semplificare le procedure sulla chiusura dei lavori ed il collaudo, prevedendo che sia il direttore dei lavori ad attestare la conformità dell'opera al progetto presentato.
L'articolo 11 individua le modalità procedurali ed organizzative per il monitoraggio sistematico e l'analisi delle problematiche relative all'attività e al funzionamento dei SUAP, prevedendo che sia i cittadini sia le imprese possano segnalare eventuali criticità di cui vengono informati, se necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni interessate per le verifiche di competenza. È previsto inoltre un piano di formazione per i dipendenti pubblici relativo all'attività del SUAP.
L'articolo 12 prevede un'entrata in vigore progressiva del provvedimento, in relazione alla complessità dei procedimenti da attivarsi, in modo da mettere in condizione i comuni e le camere di commercio di attuare la nuova disciplina effettivamente e per fasi successive. In particolare, mentre le disposizioni relative al procedimento automatizzato (oltre a quelle relative ai principi generali, all'organizzazione del SUAP e al monitoraggio istituzionale) entrano in vigore trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento, le disposizioni relative al procedimento ordinario entrano in vigore trascorso un anno dalla sua pubblicazione. Trascorso quest'ultimo termine, è abrogato il precedente regolamento sugli Sportelli Unici (decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998). Per quanto riguarda la creazione della modulistica, considerata la necessità che la stessa sia resa accessibile in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, si prevede un'interazione tra il portale e le regioni per la definizione della modulistica su base regionale, che consta di tre fasi: il portale mette a disposizione delle Regioni gli strumenti informatici per la creazione della modulistica; le regioni stabiliscono la modulistica uniforme definendo, tramite accordi, criteri minimi di omogeneità di tale modulistica; nelle more della predisposizione della modulistica da parte delle regioni, gli imprenditori utilizzano gli strumenti messi a disposizione dal portale. Lo Stato e le regioni concludono accordi di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema dei SUAP. L'articolo inoltre precisa che l'allegato tecnico costituisce parte integrante del regolamento, poiché stabilisce le modalità telematiche per il trasferimento dei dati tra i SUAP e i soggetti coinvolti nel procedimento (utenti e altre amministrazioni). Ad eventuali modifiche dell'allegato tecnico, si provvede con decreto interministeriale, sentito il Garante per la privacy. L'articolo in esame, infine, in accordo con quanto già previsto dal comma 6 del citato articolo 38 recante la norma di delega, prevede la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione illustrativa precisa che le attività e le procedure prefigurate dallo schema di regolamento devono intendersi sostitutive di quelle attualmente svolte dalle Amministrazioni statali, regionali e locali, che sono tenute a riorganizzare i propri servizi e i propri uffici in relazione ai nuovi obiettivi. In tal modo - sempre secondo la relazione - le Amministrazioni conseguiranno economie gestionali a compensazione

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degli oneri derivanti dall'attuazione del regolamento, attraverso uno sforzo di riqualificazione della spesa pubblica effettuato in autonomia operativa e decisionale;nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese.
Atto n. 208.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI (PdL) presidente e relatore, illustra lo schema in esame, emanato in base all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 che, nel demandare ad un regolamento di delegificazione la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive (SUAP), prevede la possibilità di affidamento a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) dell'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa. Il comma 4 dello stesso articolo 38 demanda a uno o più regolamenti di delegificazione l'individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento di tali soggetti privati (Agenzie per le imprese) e delle forme di vigilanza sui medesimi soggetti, con possibilità di demandare tali funzioni anche al sistema camerale.
Alle Agenzie è affidata una duplice funzione: supportare gli sportelli unici nell'istruire i procedimenti amministrativi per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti legislativi relativi alla realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività di impresa, giungendo - nei casi in cui i predetti procedimenti non comportino un'attività discrezionale da parte della PA - fino all'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ai medesimi fini valida come titolo autorizzatorio; attestare, anche su richiesta delle imprese, la conformità delle dichiarazioni di inizio di attività (DIA) nei casi in cui le medesime costituiscano titolo per avviare l'attività.
L'articolo 1 reca le definizioni al fine di facilitare la comprensione del provvedimento. In particolare, la lettera g) richiama il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico (cfr. lo schema di regolamento n. 207), cui il provvedimento in esame è connesso sul piano logico e normativo. Inoltre, la lettera m) definisce «accreditamento» l'attestazione resa dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) del possesso da parte dell'Agenzia per le imprese dei requisiti prescritti per l'esercizio delle relative attività (disciplinate nel dettaglio dal citato regolamento n. 207).
L'articolo 2 stabilisce il regime giuridico delle Agenzie che è quello di soggetti privati dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria (comma 1), precisando che esse sono volte al soddisfacimento di esigenze di interesse generale. Si fa presente che il Consiglio di Stato nel suo parere chiede la soppressione di tale ultima precisazione giudicandola ultronea. Vengono quindi individuati nel dettaglio i soggetti che possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata (comma 2). Le Agenzie hanno il compito di accertare e attestare la sussistenza di requisiti e presupposti richiesti dalle norme vigenti ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa e - escludendo i procedimenti che comportano un'attività discrezionale da parte della PA - di rilasciare, in caso di esito positivo dell'istruttoria, dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio per l'esercizio della medesima attività.
L'articolo 3 concerne i requisiti e le modalità per l'accreditamento. L'articolo, richiamando l'allegato, prevede in sostanza due livelli di accreditamento, relativi l'uno alle attività vincolate e l'altro abilitante

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l'Agenzia ad effettuare l'istruttoria nei procedimenti aventi natura discrezionale. L'allegato precisa inoltre che, ai fini dell'accreditamento per l'attività di attestazione con valore di autorizzazione, è necessario il possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 relativo alla prestazione degli specifici servizi di attestazione da accreditare. Ai fini dell'accreditamento per l'attività istruttoria nei procedimenti con attività discrezionale della PA, è necessario il possesso di un certificato di conformità della struttura alla norma UNI CEI EN 45011 che faccia esplicito riferimento alla prestazione di servizi di verifica di conformità di progetti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività di impresa. Per quanto riguarda i tempi e modalità della procedura di accreditamento, si prevede che il MISE coinvolga le amministrazioni centrali e regionali competenti per materia ai fini di una specifica valutazione settoriale preliminare al rilascio del provvedimento finale. Il provvedimento di accreditamento, la cui durata è fissata in tre anni, indicherà le specifiche attività che l'Agenzia è abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento. È prevista la possibilità di un accreditamento provvisorio nelle more del rilascio del provvedimento definitivo, secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato. Ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e dà adeguata pubblicità alle attività per le quali è accreditata. È consentito l'accreditamento di più Agenzie nel medesimo ambito territoriale regionale o nazionale, senza alcuna limitazione. La norma dispone la nullità di eventuali accordi che limitino la concorrenza e la conseguente revoca del provvedimento di accreditamento. Ai costi amministrativi derivanti dalla procedura di accreditamento si fa fronte mediante la fissazione di apposita tariffa a carico delle Agenzie che il MISE provvederà a determinare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 4 prevede che le Agenzie accreditate sono tenute a comunicare immediatamente al SUAP, tramite l'apposito portale (www.impresainungiorno.it), le dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio, le attestazioni rese a supporto degli sportelli unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa.
L'articolo 5 disciplina l'attività di vigilanza e controllo sull'operato delle Agenzie. Tale attività viene affidata innanzitutto al MISE che qualora rilevi, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni, inadempienze, disfunzioni e irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata. L'Agenzia, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate o su eventuali osservazioni. Qualora le misure adottate o le osservazioni fornite fossero ritenute insufficienti, oppure in caso di inutile decorso del suddetto termine di 30 giorni, il MISE dopo aver consultato le amministrazioni competenti adotta i conseguenti provvedimenti fino all'eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento. Si prevede la predisposizione di linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza - periodicamente aggiornate - al fine di garantire la rispondenza dei servizi forniti dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese e di migliorare i relativi livelli di efficienza.
L'articolo 6 prevede la divulgazione, per mezzo del portale, dell'elenco delle Agenzie accreditate, specificando il loro ambito territoriale e le attività per le quali sono accreditate. In un'apposita sezione del portale sono inseriti per esteso i provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale regionale.
L'articolo 7 riguarda l'allegato allo schema, nel quale sono definite le modalità di presentazione delle istanze di accreditamento, la documentazione richiesta per dimostrare il possesso dei requisiti strutturali e delle competenze specifiche in relazione al tipo di attività per la quale si è richiesto l'accreditamento. La norma

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stabilisce che eventuali modifiche a tale allegato sono adottate con decreto del ministro dello sviluppo economico, sentiti i ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che l'attuazione del regolamento non deve comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, per cui le attività amministrative relative al ricevimento e all'istruttoria dell'istanza di accreditamento devono essere svolte utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; viene inoltre precisato che per il funzionamento delle Agenzie esclusa l'erogazione di contributi o sovvenzioni a carico della finanza pubblica;nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.
Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, ricorda che nella precedente seduta erano state avanzate richieste di approfondimento e di documentazione da parte di alcuni deputati al rappresentante del Governo. Invita pertanto il sottosegretario Saglia ad intervenire.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) sottolinea che le attività di studi e ricerche sono realizzate da professionisti incaricati dai dipartimenti del Ministero dello sviluppo economico con l'avallo del Ministro, i quali ovviamente non devono essere in conflitto di interessi, nel senso che i contratti di collaborazione e consulenza non possono riguardare soggetti già operanti in via diretta o indiretta presso enti pubblici o società partecipate dallo Stato. Manifesta quindi la sua disponibilità a mettere a disposizione, secondo quanto previsto dalla circolare Brunetta, i curricula dei consulenti del Ministero dello sviluppo economico.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) ricorda che nella precedente seduta sono state formulate anche altre richieste, oltre alla questione di un eventuale conflitto di interessi dei consulenti del Ministero. Ribadisce la richiesta di avere copia degli studi effettuati nel corso del 2009 e vorrebbe sapere se ad essi abbiano preso parte anche istituzioni universitarie. Vorrebbe conoscere, in particolare, le conclusioni dello studio sul made in Italy, materia oggetto di un recente provvedimento definitivamente approvato dalla X Commissione in sede legislativa. Chiede chiarimenti anche in merito alle somme stanziate, pari a circa 111 mila euro, per la comunicazione istituzionale di carattere generale del Ministero. Osserva infine che la politica di rigore costantemente perseguita dai Ministri Tremonti e Brunetta deve essere applicata anche nel caso di stanziamenti di piccola entità.

Andrea LULLI (PD), nell'associarsi alle osservazioni del deputato Formisano, ritiene che si possa ulteriormente rinviare la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo in attesa che il Governo fornisca la documentazione richiesta.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, concorda sul fatto che si possa ulteriormente rinviare l'espressione del parere, in attesa che il Governo fornisca la documentazione richiesta.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) assicura che fornirà tempestivamente tutta la documentazione richiesta in ottemperanza al principio della trasparenza.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
C. 3446 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una sua futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.
L'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA), concluso a Lussemburgo il 16 giugno 2008 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica.
Considerata la durata delle procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti Accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del Parlamento europeo.
L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro, così come Kosovo). L'ASA con la Bosnia-Erzegovina è l'ultimo Accordo di questo tipo in ordine temporale concluso con l'Unione europea (ad eccezione del Kosovo). Tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea.
Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica (S. 1933), si sottolinea che l'Accordo con la Bosnia-Erzegovina in esame, analogamente all'ASA col Montenegro, (recentemente ratificato dal nostro Paese) presenta alcuni elementi di novità rispetto agli Accordi precedenti. In particolare, include una disposizione (articolo 112) che subordina l'erogazione dell'aiuto comunitario sia all'ottenimento di risultati concreti da parte della Bosnia-Erzegovina nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen (i quali postulano la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela), sia all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche. È inoltre prevista (articolo 129) la facoltà dei firmatari di sospendere l'Accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno ad uno dei suoi elementi essenziali; introduce un sistema di clausole che consente di esportare verso l'Unione beneficiando di un trattamento preferenziale anche se parte della lavorazione delle merci proviene da Stati terzi (il cosiddetto cumulo diagonale delle regole di origine). Tali clausole hanno trovato applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo interinale (1o luglio 2008).
Passando al contenuto dell'Accordo, esso comprende un Preambolo, 135 articoli

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raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati, 7 Protocolli, Atto finale e Dichiarazioni.
Gli obiettivi dell'Accordo con la Bosnia-Erzegovina, delineati nell'articolo 1, sono quelli di aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Bosnia-Erzegovina nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina; promuovere la cooperazione regionale.
Il titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale.
Il titolo III riguarda la cooperazione regionale. In particolare, ai sensi dell'articolo 14, la Bosnia-Erzegovina deve promuovere attivamente la cooperazione regionale, mentre l'Ue, per parte sua, sostiene progetti aventi dimensione regionale o transfrontaliera attraverso programmi di assistenza tecnica. La Bosnia-Erzegovina dà attuazione agli Accordi bilaterali esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa su agevolazione e liberalizzazione del commercio del 27 giugno 2001 tra i Paesi dei Balcani occidentali e dell'Accordo per la costituzione di un'area regionale di libero scambio-nuovo CEFTA, firmato il 19 dicembre 2006 ed entrato in vigore nel novembre 2007 tra i Paesi dei Balcani occidentali più la Moldova.
Le disposizioni commerciali sono contenute nel titolo IV (articoli da 18 a 46) dell'Accordo, che interessa più da vicino le competenze della Commissione attività produttive. In conformità ai disposti dell'ASA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18). All'entrata in vigore dell'ASA verranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure ad effetto equivalente relative alle importazioni nella Comunità di prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina (articolo 20).
Le disposizioni riguardanti i prodotti agricoli e della pesca sono particolarmente complesse e sono contenute nel capitolo II del titolo IV. Sempre nel Titolo IV, ma con riferimento alle disposizioni comuni, l'ASA vieta la reintroduzione di dazi o misure ad effetto equivalente, come anche di restrizioni quantitative e di discriminazioni fiscali. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure sia in base alla clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 39, sia qualora sia posta a rischio la disponibilità di beni essenziali nel territorio della Parte esportatrice (articolo 40). Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci contemplate nell'ASA per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale (articolo 43). È specificato tuttavia che tale facoltà non deve costituire una restrizione commerciale dissimulata tra le Parti. Sussiste inoltre (articolo 44) uno specifico impegno delle Parti a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali, con la possibilità di sanzioni commerciali per la Parte corresponsabile di irregolarità amministrative e commerciali.
Nel titolo V, in materia di circolazione dei lavoratori, l'ASA stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 47). L'ASA prevede che ciascuna delle due Parti conceda, per lo stabilimento delle società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita.

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Al fine di avvicinare la Bosnia-Erzegovina all'acquis communautaire, l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII) e cooperazione finanziaria (titolo IX).
Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Bosnia-Erzegovina.
L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a euro 6.940 annui a decorrere dal 2010, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. Questo articolo è stato modificato al Senato, in recepimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio.
L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Raffaello VIGNALI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.