CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2010
321.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Massimo VANNUCCI (PD), ad integrazione delle considerazioni svolte nel proprio intervento del 6 maggio scorso, osserva che il parere che la Commissione esprimerà sul provvedimento dovrà tenere nella dovuta considerazione l'esigenza di prevedere adeguate modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno al fine di minimizzare, per quanto possibile, gli effetti del trasferimento dei beni sul rispetto dei vincoli finanziari previsti per gli enti territoriali. Al riguardo, nel richiamare le osservazioni formulate dai rappresentanti degli enti territoriali nel corso dell'audizione informate svoltasi il 29 aprile scorso, ritiene che dovrebbe valutarsi la possibilità di riconsiderare in senso estensivo l'esclusione delle spese relative ai beni trasferiti dai vincoli del patto

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di stabilità interno già prevista nel testo risultante a seguito della seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 4 marzo 2010.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, sottolinea che è già al lavoro per dare una risposta adeguata alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Vannucci. Fa presente che nella mattinata odierna si è svolta una riunione con i relatori del provvedimento in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, onorevoli Corsaro e Causi, al fine di predisporre un parere condiviso tra le Commissioni. Ferma restando la necessità di esprimere un parere compiuto sul testo presentato dal Governo, propone di acquisire, anche per le vie brevi, gli intendimenti della Commissione bicamerale, al fine di valutare anche le modifiche che saranno proposte in quella sede. Ricorda, infine, che la scadenza prevista per l'espressione del parere è fissata al 17 maggio 2010.

Renato CAMBURSANO (IdV), sotto il profilo metodologico, ritiene necessario un approfondimento in ordine alle procedure previste dalla legge n. 42 del 2009 per l'esame degli schemi dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale, osservando come potrebbero insorgere rilevanti profili di criticità qualora la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio di Camera e Senato formulino pareri tra loro non coincidenti o, comunque, non compatibili. Giudica, pertanto, imprescindibile che la Commissione si coordini opportunamente, quanto ai contenuti del parere, con la Commissione bicamerale e con la Commissione bilancio del Senato, rilevando, comunque, l'esigenza che il Governo chiarisca come intenda comportarsi nel caso che i pareri resi dalle diverse Commissioni parlamentari non siano tra loro compatibili.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, concorda sull'opportunità di acquisire per le vie brevi gli intendimenti della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, al fine di giungere all'espressione di un parere coerente tra le Commissioni interessate. Invita all'uopo il relatore a promuovere gli opportuni contatti.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, nel concordare con la posizione espressa dal presidente, sottolinea che il Senato non ha ancora avviato l'esame del provvedimento e che comunque, anche in considerazione dei tempi, vi sono le condizioni affinché la Commissione svolga un proficuo lavoro.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.15.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 82 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur sottolineando l'importanza del provvedimento e la condivisione rispetto alle svelte effettuate dalla Commissione di merito, fa presente che si accinge a formulare una

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proposta di parere con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tenendo conto sia del dibattito sia della posizione assunta dal Governo. Formula pertanto, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili;
preso atto dei dati contenuti nella relazione tecnica da ultimo trasmessa e verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché delle valutazioni di quest'ultima, in base alle quali:
la quantificazione degli oneri derivanti dal complesso delle disposizioni, valutati in 85,2 milioni di euro per l'anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l'anno 2011 e 148,5 milioni di euro per l'anno 2012, elaborata dall'INPS, e indicata esplicitamente dall'articolo 4, comma 1, non appare congrua dal momento che la stessa non tiene conto di tutti i profili finanziari connessi all'attuazione dell'articolo 2;
in particolare, la relazione tecnica non considera gli oneri connessi ad eventuali integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici derivanti dal livello dei trattamenti da riconoscere a coloro che accederebbero al pensionamento anticipato;
va chiarito per quali ragioni la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri, ha assunto un'ipotesi di anzianità contributiva prossima a quella minima di vent'anni, in quanto ciò potrebbe determinare una sottostima degli oneri;
la stessa relazione tecnica dovrebbe considerare gli effetti fiscali indotti dall'incremento delle aliquote: dalla mancata considerazione di tali effetti fiscali potrebbe, infatti, derivare una sovrastima delle maggiori entrate utilizzate a copertura;
considerando che l'effetto di accesso al pensionamento con requisiti ridotti decorre dall'anno 2010, dovrebbero essere specificati i parametri in base ai quali nella relazione tecnica è stato assunto un profilo temporale di gradualità, nel corso del triennio 2010-2012, delle liquidazioni dei trattamenti pensionistici, posto che la grande maggioranza dei beneficiari dovrebbe accedere al pensionamento fin dal primo anno di applicazione della nuova normativa;
l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria sono formulate esclusivamente con riferimento al triennio 2010-2012, a fronte di oneri aventi carattere ultratriennale;
la copertura finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 2, che prevede l'incremento delle aliquote contributive a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti in via non esclusiva alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non appare idonea, dal momento che le maggiori entrate, comunque, risulterebbero insufficienti, con riferimento all'anno 2012, a compensare i maggiori oneri recati dal provvedimento,
considerato che:
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 4, anche qualora la quantificazione degli oneri dovesse ritenersi congrua, essendo formulata in termini di previsione di spesa, andrebbe corredata, come previsto dalla vigente normativa contabile, dalla relativa clausola di salvaguardia;
come indicato nella relazione tecnica predisposta dal Governo, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 potrà provvedersi a valere sulle somme iscritte nei fondi unici di amministrazione, senza che tale utilizzo comporti il venir meno dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 72, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla

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legge n. 133 del 2008 e che la disposizione determini aggravi di spesa per l'INPDAP, in quanto le prestazioni saranno differite alla data di maturazione del requisito massimo di anzianità di servizio o, in alternativa, al compimento dell'età di vecchiaia;
le informazioni relative sia ai disabili sia ai lavoratori familiari conviventi dovrebbero essere già in possesso dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e, di conseguenza, non necessariamente l'Istituto dovrebbe essere costretto a ricorrere ad ulteriore personale o a nuove strutture per l'elaborazione di tali dati, potendo quindi svolgere le attività di cui all'articolo 3 - fatta salva la necessità di superare le criticità rilevate con riferimento all'articolo 2 - con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
l'accoglimento del presente parere comporta la necessità di intervenire, a fini di coordinamento, su altre disposizioni del testo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sopprimere l'articolo 2.

Sopprimere l'articolo 4».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come le tematiche affrontate dal provvedimento, in ragione della loro particolare rilevanza sociale, avrebbero meritato una maggiore attenzione da parte del Governo, che avrebbe dovuto impegnarsi maggiormente per individuare una precisa quantificazione degli oneri da esso derivanti e della relativa copertura finanziaria. A tale proposito, ritiene, in particolare, che sarebbe stata necessaria una più puntuale valutazione degli effetti finanziari, anche di carattere indiretto, del provvedimento, osservando come l'anticipazione del trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti o autonomi avrebbe, comunque, determinato un contenimento degli oneri assistenziali che, a legislazione vigente, gravano sul servizio sanitario nazionale. Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) fa presenta di avere forti difficoltà sia nell'esprimere un voto contrario che un voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore. Osserva in proposito che, in tal modo, si rinvia sostanzialmente alla Commissione di merito l'individuazione di una soluzione, chiarendo tuttavia che mancano le risorse necessarie e chiedendole quindi di restare nell'ambito di un recinto ben stretto. Sottolinea che con il recepimento delle condizioni proposte il provvedimento verrà, di fatto, svuotato di significato. Annuncia, quindi, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone, e la Commissione consente, di proseguire l'esame del testo unificato delle norme in materia di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza al termine della riunione del Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 12.40.

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Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
Testo unificato C. 864 e abb. ed emendamenti.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, fa presente che si rende necessario un breve rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire il completamento della predisposizione della proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, acquisito il consenso della Commissione, sospende la seduta, con l'intesa di proseguirla prima dell'avvio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 15.05.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 864 e abb., recante norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e le proposte emendative ad esso riferite (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. 1.01, 1.02);
ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 2 potrebbero introdurre una disciplina suscettibile di determinare un'accelerazione nei meccanismi di avvicendamento nell'incarico di Comandante generale della Guardia di finanza, con possibili effetti negativi per la finanza pubblica, rendendosi, invece, necessario assicurare l'effettiva permanenza in carica del Comandante generale della Guardia di finanza per un periodo non inferiore a due anni;
rilevato che l'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre del 1997, n. 490, prevede che gli Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capo di Stato Maggiore della Difesa o di Forza Armata durano in carica non meno di due anni e, qualora raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato;
ritenuto che, al fine di escludere un'accelerazione nei meccanismi di avvicendamento nell'incarico di Comandante in seconda della Guardia di finanza, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso b-bis), è opportuno chiarire che la nomina deve prevedere una durata in carica pari ad un anno;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
la trasformazione della Guardia di finanza in un corpo di polizia ad ordinamento civile, proposta dall'emendamento 1.1 potrebbe rendere necessaria una revisione delle funzioni degli altri corpi di polizia, con conseguenti adeguamenti di mezzi e di personale;
l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, del Fondo interventi strutturali di politica economica previsto dalla proposta emendativa 1.01 è inidoneo in quanto il suddetto Fondo è preordinato al conseguimento di altre finalità;
le disposizioni previste dalla proposta emendativa 1.02 sono suscettibili di determinare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
rilevato che l'emendamento 1.7, non prevedendo, espressamente, che il Comandante generale sia richiamato d'autorità fino al termine del mandato relativo al primo biennio qualora debba cessare dal servizio permanente effettivo per il raggiungimento dei limiti di età prima della conclusione del mandato stesso, non appare

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idoneo ad assicurare una permanenza in carica non inferiore a due anni,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 2), sopprimere le parole:, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: al primo comma aggiungere le seguenti: per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile.

All'articolo 1, comma 3, lettera b), capoverso b-bis), sostituire le parole: massimo di un anno, con le seguenti: pari ad un anno;
sulle proposte emendative

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.7 e sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 11 maggio 2010.

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.
C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.25 alle 12.40.