CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 maggio 2010
320.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 6 maggio 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.30.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, comunica di essere stata informata dal presidente della XII Commissione che quest'ultima ha convenuto di scrivere al Presidente della Camera per chiedere il rinvio dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea al fine di svolgere una più approfondita istruttoria. Alla luce di tale rinvio e in considerazione delle ulteriori modifiche che il testo potrebbe subire, ne rinvia l'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.
C. 3241 Pianetta.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, dopo aver illustrato brevemente il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abb.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, deputato Stracquadanio, impossibilitato a prendere parte alla seduta,illustra brevemente il provvedimento in esame. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, deputato Orsini, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame. Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

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SEDE REFERENTE

Giovedì 6 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Aldo Brancher e per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2010.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge in esame, raccolti nel fascicolo in distribuzione (vedi allegato 4).
Avverte che il relatore ha inoltre presentato l'emendamento 13.3 e l'articolo aggiuntivo 27.01 (vedi allegato 4). Avverte inoltre che il relatore ha ritirato l'emendamento 13.2. Comunica inoltre che il relatore ha presentato una nuova formulazione degli articoli aggiuntivi 1.03 e 4.01 (vedi allegato 4).
Fa presente che alcune delle proposte emendative presentate risultano inammissibili, in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle del provvedimento, ovvero in quanto prive di adeguata copertura finanziaria.
Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile.
Al riguardo va altresì ricordato che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Per quanto concerne i profili finanziari, ricorda che la citata disposizione dell'articolo 123-bis del regolamento comporta che alle proposte emendative riferite al presente provvedimento debba applicarsi l'obbligo di compensatività degli effetti finanziari.
Alla luce di tali criteri, rileva che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Alessandri 2.02 che interviene in materia di istituzione, composizione e presidenza della federazione o della consulta regionale degli ordini; gli identici articoli aggiuntivi Vignali 6.02 e Raisi 6.03 che intervengono sulla materia degli appalti; gli articoli aggiuntivi Zeller 9.012 e 9.013 che intervengono sulle disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio; l'articolo aggiuntivo 18.02 del relatore che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana; gli identici emendamenti Tassone 20.3, Giovannelli 20.4 e Favia 20.5 che dispongono un differimento di termine in materia di rifiuti; l'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore che modifica in più parti in decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali, limitatamente alle lettere da a) ad e); l'articolo 23.01 Scalera che introduce un'indennità speciale per il personale militare impegnato nell'emergenza rifiuti in Campania; l'articolo aggiuntivo 26.01 del

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Governo che dispone in merito agli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni.
Risultano inoltre inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Lulli 2.01, limitatamente al comma 4 del capoverso Art. 2-quinquies; l'articolo aggiuntivo Calabria 6.04; l'articolo aggiuntivo 7.01 Zeller; l'articolo aggiuntivo Volpi 8.011; l'articolo aggiuntivo Bressa 9.04, limitatamente alla lettera f) del comma 1 del capoverso Art. 9-bis; l'articolo aggiuntivo Bressa 9.05, limitatamente alla lettera b); gli identici articoli aggiuntivi Mastromauro 9.019, Sbai 9.020, Lorenzin 9.021 e Vignali 9.022 e Raisi 9.023; l'articolo aggiuntivo Tassone 20.027; l'emendamento 22.5 Fallica; l'articolo aggiuntivo 23.01 Scalera; l'emendamento 29.2 del relatore, limitatamente alla lettera h); l'emendamento Bressa 29.16; l'emendamento Giovanelli 29.17 limitatamente alla lettera s); l'emendamento Giovanelli 29.23.
Avverte che sono stati considerati ammissibili ma necessitano di approfondimenti sul piano finanziario seguenti emendamenti: 5.03 del relatore; 3.01 Formisano; 13.3 del relatore.
Infine, l'articolo aggiuntivo 7.04 Calabria si considera ammissibile nel presupposto che l'entrata in vigore sia successiva al 31 maggio 2010. Avverte infine che gli articoli aggiuntivi 6.05 e 27.01 del relatore sono al momento accantonati in quanto - per la loro valutazione di ammissibilità sotto il profilo della copertura finanziaria - si è in attesa di una documentazione tecnica del Governo.

Donato BRUNO, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, esprime parere favorevole sul proprio emendamento 1.02, propone di accantonare la nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.03, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1 del relatore e 2.2 Dal Lago, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 Calabria, purché sia riformulato (vedi allegato 4), esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01 Lulli, limitatamente alla parte ammissibile, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 3.1 Vignali, 3.2 Tassone e 3.3 Raisi, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4 Bressa, 3.5 Zeller, 3.7 Lanzillotta, 3.8 Giovanelli, 3.01 Formisano in quanto il suo contenuto è ricompreso nell'articolo aggiuntivo 5.03 del relatore; esprime parere favorevole sull'emendamento 4.5 Giovanelli purché riformulato nel senso di sostituire le parole «strutture sanitarie private e convenzionate» con le seguenti «strutture sanitarie private convenzionate»
Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.1 relatore e 4.2 Dal Lago, esprime parere contrario sull'emendamento 4.3 Bressa e sull'emendamento 4.4 Lanzillotta, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo 4.01; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.1 del relatore e 5.2 Tassone, invitando conseguentemente i presentatori a ritirare gli emendamenti Favia 5.3, Donadi 5.4, Borghesi 5.5 e 5.6, Donadi 5.7, Lanzillotta 5.8, gli identici emendamenti Tassone 5.9, Giovanelli 5.10 e l'emendamento Borghesi 5.11.
Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore, analogo all'articolo aggiuntivo Dal Lago 5.02, purché riformulato in modo corrispondente al proprio articolo aggiuntivo 5.01; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 5.03 nonché sull'emendamento 6.1 del relatore. Esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato (vedi allegato 4), sull'articolo aggiuntivo Dal Lago 6.01; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Raisi 6.06, nonché sugli emendamenti Donadi 7.1, Bressa 7.2 e Favia 7.3, esprime parere favorevole purché riformulato (vedi allegato 4) sull'emendamento Favia 7.4, esprime parere contrario sull'emendamento 7.5 Donadi, parere favorevole sull'emendamento 7.6 Dal Lago, nonché sull'articolo

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aggiuntivo 7.02 Calabria e sugli articoli aggiuntivi 7.03 del relatore e 7.04 Calabria.
Esprime parere contrario sull'emendamento 8.1 Bressa, sugli identici emendamenti 8.2 Madia, 8.3 Favia, sugli identici emendamenti 8.4 Scarpetti e 8.5 Raisi. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.01 Dal Lago, riservandosi in proposito ulteriori valutazioni ai fini del successivo esame in Assemblea. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Libè 8.02, Lorenzin 8.03, Raisi 8.04, Sbai 8.05 e Vignali 8.06. Esprime parere favorevole purché riformulato (vedi allegato 4) sull'articolo aggiuntivo Dal Lago 8.07, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Raisi 8.08, identico all'articolo aggiuntivo Vignali 8.09, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dal Lago 8.010. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Bressa 9.1, in quanto ricompreso nel successivo emendamento 9.2 del relatore, sul quale esprime parere favorevole; per le stesse ragioni invita i presentatori a ritirare l'emendamento Bressa 9.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento 9.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.4 del relatore e sull'emendamento Volpi 9.5. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Scarpetti 9.6, Tassone 9.7, Vignali 9.8, Raisi 9.9, esprime parere contrario, sugli emendamenti Lanzillotta 9.10 e Polledri 9.11, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02 del relatore. Esprime parere contrario, per la parte ammissibile, sull'articolo aggiuntivo Bressa 9.04, invita al ritiro - in quanto ricompresi nell'articolo aggiuntivo 9.01 del relatore - i presentatori degli articoli aggiuntivi Bressa 9.05, degli identici articoli aggiuntivi Sanga 9.06, Tassone 9.07, Vignali 9.08, Lorenzin 9.09, Raisi 9.010, Sbai 9.011. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Lorenzin 9.014, Tassone 9.015, Sbai 9.016, Raisi 9.017 e Vignali 9.018.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1 del relatore nonché parere favorevole purché riformulati (vedi allegato 4) sugli identici emendamenti Tassone 10.2, Favia 10.3, Giovanelli 10.4. Esprime parere contrario, riservandosi ulteriori approfondimenti per l'Assemblea, sugli emendamenti Contento 10.5 e 10.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Calabria 10.7, nonché sull'articolo aggiuntivo 10.01 del relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Santelli 11.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 del relatore. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Stradella 12.2 e Giovanelli 12.3; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.3 del relatore e parere contrario sull'emendamento Contento 13.1 del relatore.
Esprime parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 17.1, parere favorevole sugli emendamenti 18.1 del relatore e Vassallo 18.2, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 18.01 e Calabria 19.02, esprime parere favorevole purché riformulato (vedi allegato) sull'articolo aggiuntivo La Loggia 19.01; esprime parere favorevole sull'emendamento 20.1 del relatore, nonché parere contrario, di conseguenza, sull'emendamento Brugger 20.2, e sugli identici emendamenti Tassone 20.3, Giovanelli 20.4 e Favia 20.5. Propone di accantonare, alla luce della dichiarazione di parziale inammissibilità, l'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 20.02 del relatore nonché sull'articolo aggiuntivo 20.04 del relatore purché riformulato (vedi allegato 4).
Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Marchioni 20.05, Vignali 20.06, Raisi 20.07, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Vignali 20.08, Lorenzin 20.09, Sbai 20.010, Raisi 20.011, Tassone 20.012, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Tassone 20.013, Vignali 20.014 e Raisi 20.015. Esprime parere favorevole purché riformulati (vedi allegato 4) sugli identici articoli aggiuntivi Tassone 20.016, Vignali 20.017, Lorenzin 20.018, Sbai 20.019, Froner 20.020 e Raisi 20.021, esprime parere contrario, in quanto riguardante una norma già abrogata, sull'articolo aggiuntivo Tassone 20.022, parere

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contrario sugli identici articoli aggiuntivi Peluffo 20.023, Raisi 20.024, Vignali 20.025, sull'articolo aggiuntivo Tassone 20.026, sugli identici Tassone 20.028, Raisi 20.029, Vignali 20.030, parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Benamati 20.031, Vignali 20.032, Raisi 20.033, sugli articoli aggiuntivi Sanga 20.034 e Raisi 20.035, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Vignali 20.036, Tassone 20.037, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Libè 20.038, Vignali 20.039, Raisi 20.040, nonché sugli identici Libè 20.041, Vignali 20.042, Raisi 20.043, parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Libè 20.044, Benamati 20.045, Vignali 20.046 e Raisi 20.047.
Esprime parere favorevole purché riformulato (vedi allegato 4) sull'emendamento Contento 21.1, che ricomprende l'emendamento Contento 21.2 su cui invita al ritiro il presentatore; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 21.01 del relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lanzillotta 22.1, Favia 22.2, Giovanelli 22.3. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 22.01 del relatore mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Giovanelli 23.1, Bressa 24.1 e Giovanelli 24.2. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 24.01 del relatore; esprime parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 26.1, nonché sugli emendamenti Mantini 28.1, Lanzillotta 28.2, Lanzillotta 28.3; esprime parere favorevole sull'emendamento 28.4 del relatore, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Lanzillotta 28.5 nonché Mantini 29.1. Esprime parere favorevole, limitatamente alla parte ammissibile, sull'emendamento 29.2 del relatore nonché sugli emendamenti 29.3 del relatore e Contento 29.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bressa 29.5, sugli identici emendamenti Favia 29.6, Tassone 29.7, Giovanelli 29.8, nonché sugli emendamenti Giovanelli 29.9, Bressa 29.10 e Bressa 29.11. Esprime parere favorevole, purché riformulato (vedi allegato 4) sull'emendamento Bressa 29.12 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 29.13, Contento 29.14, Contento 29.15; esprime parere contrario sull'emendamento Giovanelli 29.17, per la parte ammissibile, sull'emendamento Giovanelli 29.18 e 29.19; esprime parere favorevole sugli emendamenti Giovanelli 29.20 e 29.21. Esprime parere contrario sull'emendamento Giovanelli 29.22 e parere favorevole sull'emendamento Giovanelli 29.24. Esprime parere contrario sull'emendamento Giovanelli 29.25 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dal Lago 29.01 purché riformulato (vedi allegato 4, emendamento 29.50).
Esprime parere contrario sugli emendamenti Bressa 30.1, Giovanelli 30.2, Mantini 30.4, Bressa 30.5, Mantini 30.6 e sull'articolo aggiuntivo Nicco 30.2; esprime infine parere favorevole sull'emendamento 30.3 del relatore e sull'articolo aggiuntivo 30.01 del relatore.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, presidente, prospetta l'opportunità di concentrare l'esame sugli emendamenti sui quali vi è il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo. Nella seduta di martedì 10 maggio si potranno esaminare gli emendamenti accantonati nella seduta odierna nonché disporre di un quadro complessivo ed aggiornato delle proposte emendative su cui la Commissione ha convenuto. In tale modo, i gruppi potranno svolgere i primi approfondimenti sulle ulteriori eventuali modifiche da approvare nell'ambito dell'esame in Assemblea.
Propone quindi di considerare respinti, ai fini della successiva presentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti sui quali non vi è un parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

David FAVIA (IdV) concorda sul metodo proposto dal Presidente, segnalando l'esigenza che il relatore valuti ulteriormente il parere sugli identici emendamenti 22.1, 22.2 e 22.3 in quanto l'articolo 22,

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che essi propongono di abrogare, risulta già soppresso.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, tenendo conto di quanto evidenziato dal collega Favia e dopo aver svolto ulteriori approfondimenti modifica il proprio parere sugli identici emendamenti Lanzillotta 22.1, Favia 22.2 e Giovanelli 22.3 esprimendo al riguardo una valutazione favorevole.

Il ministro Roberto CALDEROLI concorda con quanto testé evidenziato dal relatore e modica anche egli il proprio parere sugli identici emendamenti Lanzillotta 22.1, Favia 22.2 e Giovanelli 22.3 esprimendo al riguardo una valutazione favorevole.

David FAVIA (IdV), pur prendendo atto della disponibilità testé manifestata dal relatore ed accogliendo la riformulazione proposta al proprio emendamento 7.4, rileva come l'intervento previsto all'articolo 7 necessita di ulteriori valutazioni, considerato che non appare tanto una semplificazione quanto piuttosto una misura non positiva. L'articolo 7, intervenendo sulla procedura di denuncia di infortunio sul lavoro, infatti, prevede che l'obbligo a carico del datore di lavoro operi solamente nei confronti dell'INAIL e non più anche nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza. Invita quindi ad una riflessione sul punto, così come sull'abrogazione disposta dall'articolo 8 relativamente al libretto personale del lavoratore. Tale abrogazione comporta una difficoltà per il cittadino lavoratore rendendo più difficoltoso avere contezza della propria situazione contributiva essendo obbligato a chiedere informazioni al datore di lavoro all'ENPALS, così facilitando gli imprenditori ma non il cittadino.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel richiamare i contenuti del proprio emendamento 3.5, evidenzia come la modifica proposta sia necessaria per evitare che si realizzi, di fatto, una ripenalizzazione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di registrazione delle persone alloggiate. Il proprio emendamento propone infatti di inserire una sanzione amministrativa per le violazioni in questione, considerato che altrimenti, non essendovi più una norma che disciplini tale sanzione si applicano le più gravi sanzioni penali previste dall'articolo 17 del Regio Decreto n. 773 del 1931 (TULPS).
Invita quindi il relatore ad un ulteriore approfondimento per superare questa situazione che appare irragionevole.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, condivide la ratio dell'intervento testé svolto dal collega Zeller e si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulla legislazione vigente in materia. La sua intenzione è infatti quella di non aggravare l'attuale previsione. Ritiene quindi opportuno considerare respinto per l'Assemblea l'emendamento in questione che potrà essere così oggetto di ulteriore valutazione.

Mario TASSONE (UdC) dà atto al relatore dell'impegno profuso su una materia complessa ed articolata. In tale ambito infatti si sono susseguiti nel tempo interventi parziali e stratificati.
Rileva come il suo gruppo abbia cercato di dare un contributo costruttivo con gli emendamenti presentati. Per tale ragione, concordando con il percorso prospettato dal Presidente per il seguito dell'esame del provvedimento, invita il relatore a valutare ulteriormente le proposte emendative su cui ha espresso una valutazione contraria. Auspica infatti che vi sia la possibilità di esaminare il provvedimento in discussione con la necessaria serietà e con tempi congrui, nella direzione di una reale semplificazione e della definizione di norme chiare e coerenti tra loro.

Sesa AMICI (PD) prende atto del parere del relatore e del Governo e si riserva di svolgere ulteriori valutazioni nel merito dopo aver preso visione del testo come risulterà dagli emendamenti approvati nella seduta odierna.
Sottolinea come gli emendamenti presentati dal suo gruppo siano stati definiti

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con l'obiettivo di migliorare il testo verso sempre una maggiore semplificazione. Auspica quindi che gli ulteriori approfondimenti, prospettati anche dal Presidente Bruno, potranno consentire di individuare punti di apertura nel prosieguo dell'iter parlamentare.

Donato BRUNO, presidente, ricorda come tutti gli emendamenti che saranno respinti in Commissione e quelli che attengono alle parti modificate o introdotte dalla Commissione potranno essere ripresentati in Assemblea. Auspica quindi che nel corso dell'esame del provvedimento potrà essere svolto un lavoro migliorativo del testo d'intesa con il relatore ed il Governo. Assicura inoltre che sarà sua cura garantire un tempo adeguato per la riunione del Comitato dei nove in cui saranno esaminati gli emendamenti per l'esame in Assemblea.

Pierluigi MANTINI (UdC) invita il relatore a svolgere ulteriori approfondimenti sul parere contrario reso, in particolare, con riferimento agli emendamenti 29.1 e 30.4 presentati dal suo gruppo. Ricorda che la semplificazione amministrativa attiene in primo luogo a quei profili che riguardano i poteri autoritativi relativi al rilascio di permessi, licenze e altri atti analoghi. In tale ambito, se non si interviene con principi unitari rigorosi nell'ambito della legge n. 241 del 1990 vi è il forte rischio di tornare alla situazione antecedente all'approvazione di tale legge, quando ogni amministratore anche a livello territoriale disponeva di termini differenti.
Prospetta quindi al ministro Calderoli di introdurre misure per un «taglia-termini» dopo quelle definite nell'ambito del «taglia-leggi» e delle «taglia-enti», tuttora in via di attuazione. È infatti quanto mai opportuno ricorrere a principi-guida vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni al fine di evitare quella frammentazione che vi era prima del 1990. Sottolinea come gli emendamenti 29.1 e 30.4 vadano proprio in tale direzione.
Rileva come l'intenzione sia quella di prevedere un termine massimo generale di 60 giorni per tutte le pubbliche amministrazioni dopo il quale, se non sono stati definiti i permessi, le licenze e altri atti analoghi, il privato può autocertificare con la procedura della DIA e con l'accertamento di un professionista abilitato. Successivamente, sarebbe previsto un ulteriore termine di 60 giorni per eventuali ulteriori controlli da parte della pubblica amministrazione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.02 del relatore, delibera quindi di accantonare la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore.
La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 2.1 del relatore e 2.2 Dal Lago ed approva l'emendamento 2.3 Calabria, come riformulato.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, intervenendo sull'emendamento Giovanelli 4.5, fa presente che la nuova formulazione proposta è volta a prevedere l'applicazione del comma 1 dell'articolo 4, riguardante la conservazione delle cartelle cliniche, alle strutture sanitarie private nel caso in cui siano convenzionate. Non appare invece congruo imporre un obbligo ad una struttura di carattere privato che non abbia stipulato convenzioni con il settore pubblico.

Manuela DAL LAGO (LNP) a suo avviso sarebbe più opportuno estendere le previsioni sulle conservazioni della cartella clinica anche alle strutture private.

Oriano GIOVANELLI (PD) sottolinea come quanto prospettato dalla collega Dal Lago è sicuramente opportuno per il cittadino che in tal modo potrebbe passare indifferentemente da una struttura sanitaria pubblica ad una privata con il diritto di portare con sé la cartella clinica.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, fa presente come il diritto del cittadino ad avere la cartella clinica resta impregiudicato. Si tratta solo di un problema di organizzazione

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per cui sarà la struttura privata a definire le modalità più appropriate.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene sia una questione rilevante per gli operatori; il rischio è per il cittadino che potrebbe avere parte della propria documentazione sanitaria in una struttura privata ed un'altra parte in una struttura pubblica.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, alla luce di quanto emerso nel dibattito, propone di accantonare l'emendamento Giovanelli 4.5, nonché l'articolo aggiuntivo 4.01 da lui presentato, su cui ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

La Commissione accantona l'emendamento Giovanelli 4.5. La Commissione approva quindi gli identici emendamenti 4.1 del relatore e Dal Lago 4.2. La Commissione accantona la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore.
La Commissione approva quindi gli identici emendamenti 5.1 del relatore e Tassone 5.2, risultando così preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Manuela DAL LAGO (LNP) riformula il proprio articolo aggiuntivo 5.02, così da renderlo perfettamente identico nel testo all'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 5.01 del relatore e Dal Lago 5.02. Approva quindi l'articolo aggiuntivo 5.03 del relatore.
La Commissione approva l'emendamento 6.1 del relatore.

Manuela DAL LAGO (LNP), intervenendo sulla riformulazione proposta al proprio articolo aggiuntivo 6.01, chiede chiarimenti al relatore.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, fa presente di aver proposto di mantenere il solo comma 1 dell'articolo aggiuntivo in questione in quanto vi è il rischio che il testo del comma 2 possa attenuare in modo eccessivo i controlli sulle procedure di affidamento.

Manuela DAL LAGO (LNP) fa presente che la previsione del comma 2 non è in alcun modo volta a ridurre i controlli ma nasce piuttosto da una richiesta degli operatori poiché molti enti locali creano nuove ed ulteriori procedure, con conseguenti costi aggiuntivi, rendendo difficoltoso ed eccessivamente lungo il tempo per lo svolgimento di una ordinaria gara di appalto. Chiede quindi di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che sull'articolo aggiuntivo 6.01 è stato acquisito l'orientamento del ministro per le infrastrutture ed i trasporti che ha rilevato come sulla materia oggetto del comma 2 è in corso un tavolo tecnico che sta esaminando la tematica nel suo complesso.

Manuela DAL LAGO (LNP), preso atto di quanto testé illustrato dal ministro Calderoli, riformula il proprio articolo aggiuntivo come proposto dal relatore.

Oriano GIOVANELLI (PD) rileva come la collega Dal Lago abbia dato buona prova di spirito di partito ma scarsa prova di autonomia parlamentare. Non ritiene possibile che le decisioni del Parlamento dipendano da una trattativa in corso tra il ministro e gli operatori.

Manuela DAL LAGO (LNP) sottolinea come il suo intento è quello di aderire ad un lavoro volto a rendere le procedure più semplificate.

Raffaele VOLPI (LNP) rileva come lo stesso collega Giovanelli abbia rappresentato, nell'ambito del proprio mandato parlamentare, una categoria associativa per più di due anni.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Dal Lago 6.01, come riformulato.

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Sesa AMICI (PD) sottoscrive l'emendamento Favia 7.4 ed aderisce alla riformulazione proposta dal relatore.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati dalla collega Calabria.

Manuela DAL LAGO (LNP) riformula l'articolo aggiuntivo 8.07, nel senso prospettato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Favia 7.4 come riformulato, nonché l'emendamento Dal Lago 7.6. Approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Calabria 7.02, 7.03 del relatore e Calabria 7.04.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Dal Lago 8.07, come riformulato, nonché l'articolo aggiuntivo Dal Lago 8.010.
La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 9.2 del relatore, nonché gli emendamenti 9.4 del relatore e Volpi 9.5. Approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02 del relatore. La Commissione approva l'emendamento 10.1 del relatore.

Oriano GIOVANELLI (PD) accede alla riformulazione proposta dal relatore con riguardo al proprio emendamento 10.4, pur invitando ad un ripensamento considerato che il valore dell'intesa è molto diverso da quello della consultazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Tassone 10.2, Favia 10.3 e Giovanelli 10.4, nonché, con distinte votazioni, l'emendamento Calabria 10.7, l'articolo aggiuntivo 10.01 del relatore, l'emendamento 12.1 del relatore, l'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede l'accantonamento dell'emendamento 13.3 del relatore per svolgere ulteriori approfondimenti.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo La Loggia 19.01 e aderisce alla riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento 13.3 del relatore; approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 18.1 del relatore, Vassallo 18.2, l'articolo aggiuntivo La Loggia 19.01, come riformulato, l'emendamento 20.1 del relatore.
La Commissione accantona l'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore. Approva quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 20.02 del relatore e l'articolo aggiuntivo 20.04 del relatore, come riformulato.

Beatrice LORENZIN (PdL) concorda con la riformulazione proposta dal relatore riguardo al proprio articolo aggiuntivo 20.018.

Raffaele VOLPI (LNP) e Manuela DAL LAGO (LNP) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Lorenzin 20.018, come riformulato.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Tassone 20.016, Vignali 20.017, Lorenzin 20.018, Sbai 20.019, Froner 20.020, Raisi 20.021, come riformulati.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede alcuni chiarimenti riguardo all'emendamento Contento 21.1, non essendo chiaro come si può misurare il rispetto nei confronti dei cittadini.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, rileva di aver proposto una riformulazione proprio per superare quanto testé evidenziato dal collega Volpi.

Souad SBAI (PdL) sottoscrive l'emendamento Contento 21.1 ed aderisce alla riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Contento 21.1, come riformulato, risultando così assorbito l'emendamento Contento 21.2. Approva quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 21.01

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del relatore, nonché gli identici emendamenti Lanzillotta 22.1. Favia 22.2 e Giovanelli 22.3. Approva quindi l'articolo aggiuntivo 22.01 del relatore.

Sesa AMICI (PD) consente alla riformulazione proposta dal relatore con riguardo all'emendamento Bressa 29.12.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 24.01 del relatore, nonché l'emendamento 28.4 del relatore. Approva quindi l'emendamento 29.2 del relatore, nella parte ammissibile. Approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 29.3 del relatore, l'emendamento Contento 29.4, l'emendamento Bressa 29.12, come riformulato, gli emendamenti Contento 29.13, 29.14 e 29.15.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Giovanelli 29.20 e 29.21.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede chiarimenti in merito all'emendamento Giovanelli 29.24, evidenziando come già ora nei procedimenti della pubblica amministrazione coloro che sono portatori di interessi diffusi possono partecipare allo stesso. Con la formulazione dell'emendamento in questione, sembra che si voglia introdurre un obbligo antecedente all'inizio di tali procedimenti.

Oriano GIOVANELLI (PD) rileva come l'elaborazione di una carta dei doveri della pubblica amministrazione debba avere, ad avviso del suo gruppo, la partecipazione quale uno dei principali cardini del sistema. In tale ambito è stato preso come riferimento quanto previsto dalla legge regionale della Toscana che ha stabilito procedure standardizzate per la partecipazione di portatori di interessi diffusi.

Manuela DAL LAGO (LNP) rileva come attualmente gli enti locali cercano sempre, sulla base delle previsioni della legge, di prevedere il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi. Chiede quindi di accantonare l'emendamento Giovanelli 29.24 per svolgere ulteriori approfondimenti. Il rischio infatti è quello di una interpretazione difforme da parte degli enti locali e di un aggravio delle procedure in essere. Il problema principale che ha allo stato il nostro Paese come pubblica amministrazione è infatti quello di non saper rispettare i termini.

Beatrice LORENZIN (PdL) comprende il principio dell'emendamento in discussione, che rispecchia le soluzioni che si stanno cercando di introdurre in alcuni Paesi europei per la composizione di conflitti sulle grandi opere o simili. Il rischio tuttavia è, a suo avviso, quello di ingessare le procedure.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Giovanelli 29.24, pur rilevando che si tratta di un principio di delega che sarà poi attuato dal Governo.

Manuela DAL LAGO (LNP) ritiene comunque opportuno un lavoro più approfondito da parte del Parlamento.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento Giovanelli 29.24.

Manuela DAL LAGO (LNP) per quanto riguarda la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 29.01, prospetta l'opportunità di inserire dopo le parole «termine congruo» le seguenti «comunque non superiore a 30 giorni «, in linea con la legge n. 241 del 1990.

Andrea ORSINI (PdL) concorda con quanto prospettato dalla collega Dal Lago.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, qualora approvata nella nuova formulazione, la proposta emendativa in esame, non essendo più un articolo aggiuntivo, assumerebbe il numero 29.50 (nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento Dal Lago 29.50 (nuova formulazione)

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(vedi allegato 4). Approva quindi l'emendamento 30.3 del relatore e l'articolo aggiuntivo 30.01 del relatore.

Donato BRUNO, presidente, fa quindi presente che si considerano respinti, ai fini della successiva presentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti sui quali non vi è un parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo.
Ricorda che sono stati accantonati l'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore, Giovanelli 4.5, gli articoli aggiuntivi 4.01 e 6.05 del relatore, l'emendamento 13.3 del relatore, gli articoli aggiuntivi 20.01 e 27.01 del relatore nonché l'emendamento Giovanelli 29.24.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2010.

David FAVIA (IdV) ritiene che il disegno di legge del Governo in esame presenti luci e ombre. Le luci sono rappresentate dagli interventi di razionalizzazione e ridimensionamento dei consigli e delle giunte locali, che vanno nella stessa direzione indicata dal suo gruppo ed espressa in proposte di legge. Le ombre, d'altra parte, sono molte.
Innanzitutto osserva che l'articolo 6 rimette la disciplina delle funzioni fondamentali degli enti alla legge statale o alla legge regionale, a seconda della competenza, in contrasto con la Costituzione, che, all'articolo 117, secondo comma, lettera p), riserva espressamente al legislatore statale questa disciplina.
Rileva che l'articolo 17, in materia di comunità montane, rischia di essere in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha stabilito che il criterio altimetrico non può essere decisivo per la qualificazione di un comune come montano.
Osserva che il testo si sforza di assicurare una coesistenza di province e città metropolitane, anziché sopprimere le province, come tutte le forze politiche avevano promesso in campagna elettorale e come solo il suo gruppo, dopo l'inizio della legislatura, continua convintamente a sostenere. Sarebbe stato tuttavia meglio, a giudizio della sua parte politica, sopprimere le province.
Ritiene che l'aver limitato ad alcune funzioni soltanto l'obbligo di esercizio associato da parte dei comuni e l'aver circoscritto tale obbligo ai soli comuni al di sotto dei tremila abitanti sia un errore. È necessario prevedere l'esercizio associato di tutte le funzioni, e non soltanto per i comuni piccoli, ma per tutti i comuni. In questo modo, tra l'altro, le competenze delle province potrebbero essere trasferite alle associazioni di comuni e le province potrebbero essere soppresse.
Rileva che l'articolo 28 si concentra sui soli controlli interni, trascurando i controlli esterni sugli atti amministrativi degli enti locali, i quali sono venuti meno del tutto. Allo stato, l'unico modo per opporsi ad un atto di cattiva amministrazione è il ricorso al Tar, che però è costoso. A suo avviso, si potrebbe pensare ad un sistema nel quale i ricorsi dei gruppi di opposizione consiliare avverso atti della giunta siano soggetti a una delibazione del presidente del Tar competente e, se ritenuti procedibili, siano posti siano a carico dell'amministrazione.
Ritiene essenziale vietare alle amministrazioni locali il ricorso agli strumenti finanziari cossidetti «derivati», i quali si sono dimostrati pericolosi per le finanze pubbliche.

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Infine, rilevato che alcune disposizioni sono di fatto confluite in altri provvedimenti recentemente approvati, ritiene necessario un lavoro di coordinamento del testo in esame con tali provvedimenti.

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva l'importanza, oltre che la complessità, del disegno di legge del Governo in esame, il quale si prefigge numerosi obiettivi ambiziosi, quali l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e in attuazione della legge per il federalismo fiscale (n. 42 del 2009); la semplificazione dell'ordinamento delle regioni e degli enti locali; la razionalizzazione degli organismi e degli enti di governo locale, e così via.
Dà atto al Governo di aver fatto il miglior lavoro possibile entro il vigente quadro di riferimento costituzionale in materia di autonomie territoriali, dato dal titolo V della parte II della Costituzione come riformato nel 2001. Questo quadro, tuttavia, è risultato alla prova dell'esperienza largamente inadeguato e bisognoso di correzioni. A suo avviso, i prossimi tre anni della legislatura sono un tempo sufficiente per mettere mano a una nuova revisione del titolo V che ne corregga quanto meno i difetti più evidenti. Il punto di partenza deve essere senza dubbio la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha rivestito un ruolo di grande rilievo nella composizione dei conflitti sorti a seguito dall'attuazione del nuovo titolo V. Proprio il ruolo centrale della Corte costituzionale, però, evidenzia uno dei difetti del titolo V, il quale ha di fatto trasferito ad un organo giurisdizionale, sia pure atipico, quale la Corte costituzionale, valutazioni e decisioni di carattere politico, che spetterebbero invece al Parlamento. Si aggiunga che la soluzione individuata dalla Corte costituzionale per dirimere i contrasti tra i diversi livelli di governo è stata spesso quella di imporre al legislatore statale di prevedere, come condizione di costituzionalità delle norme che prevedono attività amministrative statali, l'acquisizione della previa intesa con le autonomie territoriali, da raggiungersi nelle sedi della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata. Queste hanno pertanto assunto di fatto un ruolo di primo piano nel processo legislativo, inteso in senso ampio, arrecando in un questo modo un altro grave vulnus alle prerogative del Parlamento, che ha visto limitata la sua autonomia legislativa per effetto di decisioni assunte in altre sedi: sedi peraltro non previste dalla Costituzione e per le quali non sussistono adeguate garanzie di democraticità.
Osserva poi che un altro difetto del titolo V consiste nel far riferimento, ai fini del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, alle materie. A suo avviso, si tratta di un criterio di ripartizione rigido e anacronistico, che andrebbe superato mediante un modello più flessibile e cooperativo, caratterizzato da un riparto di competenze basato sulle funzioni, anziché sulle materie. Serve, inoltre, una clausola «di supremazia» o di «salvaguardia dell'unità nazionale» o come altro la si voglia chiamare, la quale consenta, come negli Stati federali più maturi, allo Stato di intervenire quando occorre anche negli ambiti di competenza regionali.
Fa presente che oggi, per effetto del titolo V, non è chiaro quale debba essere il compiuto delle regioni. A suo avviso, le regioni dovrebbero limitarsi alla promozione dello sviluppo economico del territorio e provvedere quindi alla infrastrutturazione del territorio stesso. È lo stesso modello dell'economia di oggi a richiederlo, caratterizzato da una struttura a rete che vede una pluralità di imprese fornire servizi le une alle altre, prima che agli utenti individuali. È necessario quindi sostenere la rete delle imprese fornendo loro servizi adeguati. Questo oggi è difficile anche per la grave frammentazione istituzionale del territorio italiano, che vede migliaia di comuni di dimensioni per lo più medio-piccole, i quali sono in grado di opporsi con forti poteri di veto, rallentando lo sviluppo dei territori più vasti.
Esprime quindi l'avviso che potrebbe essere opportuno, nel futuro più immediato,

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in attesa della riforma della intera parte II della Costituzione, procedere intanto ad una revisione degli articoli 117 e 118 che permetta di dare risposte ai problemi posti dal titolo V.
Quanto al contenuto del disegno di legge del Governo in esame, nel riservarsi di entrare nel merito delle singole questioni in sede di discussione degli emendamenti, svolge alcune brevi considerazioni in merito alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; alla disciplina delle funzioni fondamentali e alle funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; alla disposizione di salvaguardia; alle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali; alle disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato; al trasferimento delle risorse agli enti locali; alle funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e alla legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. In materia, infine, di delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province, infine, osserva che non si tratta di un intervento semplice, atteso che l'articolo 133 della Costituzione impone una procedura non poco gravosa per la revisione delle circoscrizioni provinciali, la quale passa per il consenso dei comuni e delle popolazioni interessate. A suo avviso, potrebbe essere utile procedere ad una limitata modifica costituzionale anche su questo punto.

Lorenzo RIA (UdC) rileva l'importanza delle questioni poste dal disegno di legge del Governo in esame in relazione alla funzionalità degli enti locali e al contenimento della spesa pubblica, nell'ottica più ampia di quel processo di razionalizzazione della finanza pubblica da più parti evocata nel corso di questa legislatura.
Dà atto all'Esecutivo di aver svolto un lavoro intenso, anche nell'ambito della Conferenza unificata: lavoro che tuttavia non ha consentito di giungere ad una conclusione pienamente soddisfacente, come risulta evidente dalla presa di posizione dei presidenti dell'Anci, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, i quali hanno declinato l'invito a partecipare all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione. Sembrava, dai proclami del Governo, che il provvedimento avrebbe segnato una svolta nella concezione dell'autonomia territoriale o almeno avrebbe portato a una razionalizzazione delle strutture e delle funzioni degli enti territoriali. Ancora una volta, invece, i proclami risultano, alla prova dei fatti, senza seguito. Quello presentato dal Governo è infatti un provvedimento che cerca di sfuggire alla necessità di riforme omogenee, organizzate, finalmente efficienti; un provvedimento che in sostanza non va molto oltre ai molteplici interventi frammentari, che il Governo, quasi «a pioggia», ha adottato in questi ultimi mesi in materia di regioni ed enti locali: dalle norme inserite nella legge finanziaria 2010 al decreto n. 2 del 2010, recante interventi urgenti in materia di regioni e enti locali.
Quel che occorreva, invece, era porre finalmente le basi per una riforma organica, ormai assolutamente necessaria, al fine di completare il percorso avviato nella seconda metà degli anni novanta e dare così attuazione alla riforma del titolo V della Parte Il della Costituzione. Questa era diretta a valorizzare le autonomie territoriali e a rafforzare la ripartizione delle competenze tra lo Stato e gli enti territoriali, analogamente a quanto avviene in Stati a forte tradizione autonomistica.
Il ruolo degli enti locali è ormai da tempo interessato da un processo riformatore di ampia portata, nel quale si sono sommati interventi di diverso oggetto e di varia natura: leggi ordinarie e modifiche costituzionali, leggi di delega e decreti legislativi, regolamenti, direttive ed altri atti legislativi ed amministrativi. Ci si trova dunque in presenza di una materia complessa,

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che ha posto e continua a porre complessi problemi di ordine costituzionale e istituzionale, di ordine politico e sociale, nonché di ordine pratico ed applicativo.
Al di là di quanto fin qui detto riguardo alle esigenze di perfezionamento o di completamento della riforma approvata nel 2001, il principale nodo da sciogliere, a suo avviso, è quello dell'effettiva e organica attuazione della novella del Titolo V, la quale va impostata partendo da una corretta percezione del valore innovativo dei principi di autonomia e sussidiarietà ivi sanciti e sviluppando appieno le potenzialità dell'articolo 5 della Costituzione.
L'obiettivo prioritario è dunque quello di intraprendere un percorso di chiarificazione e al tempo stesso di semplificazione istituzionale, partendo dal riassetto dell'amministrazione locale su due livelli, corrispondenti a funzioni di base e di area vasta, intorno ai quali va ricostruito il sistema delle funzioni locali. In sostanza, si tratta di ricondurre, in applicazione del principio di sussidiarietà, ma anche di quelli di differenziazione e di adeguatezza, ai comuni - singoli o associati (nel caso dei piccoli comuni) - e alle province la titolarità di compiti che attualmente sono spesso affidati a una pluralità di soggetti o di organismi di servizio settoriali operanti in ambito locale, ma in larga misura disgiunti dagli enti territoriali, oppure strumentali o dipendenti dalle regioni. A tal fine occorre individuare in maniera definita il quadro delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, le quali vanno considerate come invarianti di sistema, vincolanti, quindi, anche per il legislatore regionale.
In questa ottica, occorre attribuire alle province esclusivamente funzioni generali di coordinamento nelle materie relative al governo del territorio, all'ambiente e alle infrastrutture, alla polizia amministrativa locale, nonché funzioni di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico territoriale dell'area medesima, lasciando, di converso, ai comuni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tutte le competenze di gestione e di amministrazione diretta. A questi principi si ispira la sua proposta di legge C. 2488, abbinata al disegno di legge governativo in esame, la quale non solo si prefigge di trasformare o meglio di ridefinire le province in istituzioni di secondo grado modificandone radicalmente il modulo organizzativo della rappresentatività, ma presenta anche ulteriori elementi di significativa portata innovativa.
Non si può, a suo avviso, passare, come hanno fatto il Partito democratico e il Popolo della libertà, dai proclami della campagna elettorale per le elezioni politiche di due anni fa, nella quale quei partiti promettevano l'abolizione delle province come la panacea per i mali della pubblica amministrazione e come rimedio agli sprechi, a posizioni favorevoli al mantenimento irrazionale dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle stesse province. Quanto alla previsione di una delega al Governo per individuare quali province debbano essere soppresse e quali ampliate, è l'affermazione più evidente di tutto questo, nel testo manca l'indicazione di precisi criteri direttivi sulla base dei quali il Governo dovrebbe sopprimere o estendere l'una o l'altra provincia e non si comprende quindi in base a quale canone si valuterà «l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta». Gli unici criteri indicati dal provvedimento sono l'entità della popolazione di riferimento, l'estensione del territorio e il rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio. Non è chiaro quali dovranno essere le province abolite.
Il Governo dice che oltre questo non si vuole andare e che le province vanno in ogni caso mantenute. Su questo è d'accordo. Le regioni, infatti devono avere funzioni di legislazione e programmazione, non di gestione amministrativa, per cui la provincia resta uno snodo essenziale dell'amministrazione locale; ciò rafforza, ancor di più, la convinzione che vi sia necessità di collegare più strettamente tale ente con le realtà comunali. Occorre indirizzarsi verso la costruzione di un raccordo maggiore tra la provincia e i comuni

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insistenti sul suo territorio al fine di realizzare una effettiva integrazione delle politiche di base e di una piena sinergia fra le istituzioni vocate all'amministrazione.
Un ulteriore aspetto da evidenziare è il «sovraccarico» nei livelli di rappresentanza politica presente soprattutto a livello provinciale e comunale. Vi è consapevolezza diffusa della necessità di convergere nell'opera di risanamento dei conti pubblici come condizione necessaria per la ripresa economica del nostro Paese: il sovraccarico nei livelli di rappresentanza risulta essere, infatti, un problema ormai improcrastinabile, sia per il costo diretto che ricade sulla finanza pubblica e privata, sia per i costi indiretti che un sistema complesso provoca sia sugli interessati, sia sul sistema pubblico nel suo complesso.
In tal senso, la formulazione della proposta di legge da lui presentata si muove nella direzione di ridurre significativamente il numero dei consiglieri e degli assessori provinciali e comunali sulla base della componente demografica dell'ente, limitando in tal modo le spese a quelle strettamente necessarie e rafforzando, al contempo, il rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni.
È soprattutto nel modulo organizzativo della rappresentatività dell'istituzione provinciale che la sua proposta di legge si pone in termini profondamente innovativi, anche e soprattutto rispetto al testo del Governo. Infatti non si comprende perché il legislatore statale, nel disciplinare gli organi di governo e la legislazione elettorale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dovrebbe configurare non solo i comuni, ma anche le province, come enti direttamente rappresentativi delle comunità di riferimento solo ed esclusivamente mediante l'elezione popolare diretta dei loro consigli e dei loro presidenti. Non si ravvisa, in sostanza, il motivo per il quale non sarebbe possibile concepire le province come enti rappresentativi di secondo grado, espressioni cioè della rappresentatività diretta e di primo grado dei comuni.
La sua proposta di legge tenta di incidere in maniera significativa sul sistema elettorale attualmente in vigore per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, prevedendone l'elezione contestuale da parte di tutti i componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio della provincia attraverso il sistema elettorale attualmente in uso per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti.
In conclusione, occorre prendere atto che il testo unico degli enti locali, dopo la riforma costituzionale del 2001, va riscritto in versione aggiornata. La Carta delle autonomie rappresenta, a suo avviso, l'occasione per dare un'accelerazione a quel cambiamento dello Stato e delle istituzioni che deve rappresentare una priorità a vantaggio della funzionalità e del buon andamento dell'attività politica e amministrativa. Ecco perché le opposizioni insistono sulla necessità di un tempo maggiore per discutere e ampliare il testo in esame. Non si può infatti approvare un progetto di legge ancora confuso, basato su un'idea parziale e non omogenea di cosa debba diventare l'autonomia locale. Non si può sottoporre un tale testo all'Assemblea, senza aver tentato di chiarirne gli aspetti problematici.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte, anche ai fini della predisposizione delle proposte emendative, che il testo base per il prosieguo dell'esame è costituito dal disegno di legge del Governo C. 3118, collegato alla manovra di finanza pubblica. Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per martedì 11 maggio alle ore 14. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.50.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 17.50.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame trova il suo fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, modificato dalla riforma del Titolo V, che prevede che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
I principi e criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio sono indicati dall'articolo 19 della legge delega (la legge n. 42 del 2009) e si uniscono ai principi criteri direttivi generali validi per tutti i decreti attuativi sul federalismo fiscale dettati dall'articolo 2.
I principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 19 sono i seguenti: attribuzione, a titolo non oneroso, a ciascun livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate all'estensione territoriale, alle capacità finanziarie, alle competenze e alle funzioni effettivamente esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la definizione da parte dello Stato di apposite liste di singoli beni da attribuire; attribuzione dei beni immobili secondo il criterio di territorialità; ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata ai fini dell'attribuzione dei beni alle autonomie territoriali; individuazione di tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, inclusi quelli rientranti nel patrimonio culturale nazionale.
I decreti attuativi devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il raggiungimento dell'intesa non è peraltro vincolante per l'esercizio del potere delegato da parte del Governo: in caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi di decreti siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione - da trasmettere alle Camere - in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
Allo schema di decreto legislativo in esame, non essendo stata raggiunta l'intesa, è appunto allegata una relazione, deliberata dal Consiglio dei ministri il 12 marzo 2010, in cui si dà conto di quanto avvenuto in sede di conferenza unificata. Lo schema di decreto è stato trasmesso alla Conferenza in data 28 dicembre 2009, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e, dopo alcuni approfondimenti informali, il 20 e il 26 gennaio 2010 si sono svolte riunioni presso la Conferenza. Successivamente, la prevista convocazione della Conferenza per il 27 gennaio non ha avuto luogo e, da quella data, non si è più svolta alcuna seduta della Conferenza. Ciò ha impedito il raggiungimento dell'intesa.
La relazione ricorda, inoltre, che lo schema di decreto è stato comunque sottoposto alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che tale organismo ha espresso parere favorevole su un testo che ha recepito una serie di indicazioni emerse dal confronto con le autonomie locali ed, in particolare, con l'ANCI e l'UPI. Tale testo è stato trasmesso, a fini conoscitivi, insieme allo schema di decreto.

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L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, consistente nell'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti, su richiesta, a comuni, province, città metropolitane e regioni. L'individuazione è operata attraverso lo schema di decreto legislativo in esame e con uno o più successivi decreti attuativi del presidente del Consiglio dei ministri.
Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti ad assicurarne la massima valorizzazione funzionale.
L'articolo 2, comma 1, prevede che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sulla base di una serie di criteri esplicitati nel comma 5.
Comuni, province, città metropolitane e regioni possono chiedere l'attribuzione a titolo non oneroso di tali beni. Sulla base delle richieste lo Stato procede all'attribuzione dei beni degli enti territoriali (comma 2).
Rileva in proposito l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 3, che riguarda ugualmente l'individuazione e l'attribuzione dei beni. Segnalo che le modifiche concordate in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevedono all'articolo 2, comma 1, che i beni sono individuati in base a quanto previsto dall'articolo 3.
Occorre però valutare, con riferimento alle modalità di individuazione e attribuzione dei beni pubblici a favore di regioni ed enti locali, la conformità delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dello schema - che prevedono che spetti allo Stato individuare e attribuire i beni da trasferire previa intesa da sancire in Conferenza unificata - con i criteri di delega di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 19 della legge n. 42 del 20/09, che sembrano invece riservare allo Stato il compito di stilare le apposite liste contenenti i beni da attribuire, limitando la concertazione in sede di Conferenza unificata alla fase di assegnazione di tali beni agli enti territoriali.
In applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, in base alle richieste, all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo (comma 3).
L'ente territoriale, dopo l'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la massima valorizzazione funzionale, a vantaggio, sia diretto che indiretto, della collettività territoriale rappresentata.
I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in quote indivise (comma 4). Rileva al riguardo come l'attribuzione di un medesimo bene a più enti territoriali possa determinare criticità in ordine alla gestione del bene.
L'attribuzione deve avvenire sulla base dei criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni e valorizzazione ambientale.
Con riferimento al criterio della semplificazione, l'articolo 2, comma 5, lettera b), dispone che i beni possono essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008. L'articolo 58 prevede la redazione da parte di ciascun ente territoriale del «piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari», allegato al bilancio di previsione, in cui sono individuati i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali; l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.
Ricorda in proposito che la Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della procedura prevista dall'articolo 58, comma 2, nella parte in cui prevedeva che la delibera del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale e non necessita

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di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. Tale disciplina è stata infatti considerata lesiva delle competenze regionali in materia di governo del territorio. La procedura risulta dunque allo stato incompleta. Di tale profilo tengono conto le modifiche concordate dal Governo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che prevedono la trasmissione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ad un'apposita conferenza di servizi ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso necessari alla variazione di destinazione urbanistica.
L'articolo 2, comma 5, lettera d), richiama invece il criterio della correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene.
Ricorda peraltro che è all'esame di questa Commissione il disegno di legge recante la c.d. Carta delle autonomie (C. 3118). L'approvazione di questo disegno di legge potrà avere l'effetto di modificare parzialmente l'attuale assetto delle competenze degli enti locali. L'attribuzione di beni prevista dallo schema di decreto in esame verrebbe dunque a fondarsi su un quadro di funzioni che potrebbe essere modificato a seguito dell'entrata in vigore della Carta delle Autonomie, con effetti da valutare sul piano della congruità della corrispondenza dei beni attribuiti alla luce delle competenze effettivamente spettanti agli enti all'esito dell'iter legislativo della riforma. Questo iter risulta peraltro assai articolato, in quanto non è destinato ad esaurirsi con l'entrata in vigore del testo del disegno di legge C. 3118. Quest'ultimo prevede infatti una serie di provvedimenti ulteriori, sia a livello nazionale che a livello regionale, ai fini dell'attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali e contiene inoltre una delega biennale per «riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali».
L'articolo 3 dello schema in esame delinea la disciplina relativa al procedimento di individuazione e attribuzione dei beni oggetto del trasferimento dallo Stato agli enti territoriali.
Ai sensi del comma 1, i beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi adottati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio. I decreti devono essere emanati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. È altresì prevista l'adozione, senza limite temporale, di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi e modificativi.
Il comma 2 detta una disciplina specifica relativamente alle «aree» e ai «fabbricati», disponendo che le regioni e gli enti locali che intendono acquisirli siano chiamati a presentare un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In base alle richieste di assegnazione, è adottato, entro i successivi 30 giorni, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna regione o di ciascun ente locale.
Sembrano dunque previsti due procedimenti differenziati per l'attribuzione di «aree e fabbricati» e per l'attribuzione di ulteriori tipologie di beni; per questi ultimi non risulta peraltro indicata la procedura per avanzare la richiesta di assegnazione del bene. Le modifiche concordate con la Conferenza Stato- città e autonomie locali offrono una soluzione al riguardo, estendendo la procedura dell'articolo 3, comma 2, a tutte le categorie di beni.

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L'articolo 4 stabilisce che, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato indicati dall'articolo 5 - salvo alcune eccezioni - entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali. Il regime giuridico dei beni trasferiti appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale rimane quello dettato per i beni demaniali dal codice civile e della navigazione e dalle altre leggi di settore; tali beni rimangono pertanto, anche dopo il trasferimento, inalienabili. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione di altri beni demaniali può comunque disporre l'inclusione di tali beni nel demanio o nel patrimonio indisponibile, indicandone le motivazioni.
ll trasferimento dei beni ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed Ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti.
L'articolo 5 individua le tipologie dei beni immobili statali trasferibili a richiesta di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Essi sono: i beni del demanio marittimo, con esclusione dei beni direttamente in uso alle amministrazioni statali; i beni del demanio idrico di interesse regionale e provinciale, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale; gli aeroporti di interesse regionale facenti parte del demanio aeronautico civile statale; le miniere ubicate sulla terraferma; le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato, per i quali non sia prevista l'esclusione.
Il comma 2 individua i beni che non possono essere oggetti di trasferimento. Si tratta, in particolare, di: immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici destinatari di immobili statali in uso governativo e dalle agenzie, a condizione che essi siano utilizzati per finalità istituzionali; porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; beni appartenenti al patrimonio culturale; beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione; strade ferrate in uso; reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche. L'espressione «reti di interesse statale»; dovrebbe peraltro essere meglio precisata.
Il comma 3 stabilisce che, ai fini dell'esclusione di cui al comma 2, le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni relativamente ai quali si richiede l'esclusione dalle procedure di trasferimento, fornendone adeguata motivazione.
Ritiene al riguardo opportuno un chiarimento tra le disposizioni del comma 2 e quelle del comma 3, al fine di specificare il regime applicabile ai beni in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 che non risultino indicati negli elenchi di cui al comma 3.
Infatti, ai sensi del comma 2, «sono in ogni caso esclusi dal trasferimento» i beni indicati, mentre il comma 3 stabilisce che «ai fini dell'esclusione di cui al comma 2» le amministrazioni statali e gli altri enti devono redigere un elenco.
L'elenco deve essere inviato da ciascuno dei soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, all'Agenzia del demanio, che provvederà alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento.
È inoltre prevista la possibilità di integrare o modificare il predetto elenco in base al medesimo procedimento.
Il comma 4 prevede una disciplina specifica per i beni immobili del Ministero della difesa.
L'articolo 6 demanda ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico prevalente, attualmente disciplinati all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.
Il riordino e l'adeguamento della disciplina dei predetti fondi è rimesso a regolamenti di delegificazione, sulla base di principi e criteri direttivi specificamente individuati.

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Scopo dell'articolo in commento è quello di favorire l'applicazione del criterio della «capacità finanziaria», ai sensi del quale l'ente cui è attribuito il bene immobile deve disporre di adeguate capacità finanziarie per la tutela, la gestione e la valorizzazione del medesimo.
Rilevo peraltro che la legge sul federalismo fiscale non reca un esplicito criterio di delega sul riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari «chiusi» istituiti con prevalente apporto pubblico. Sul tema, l'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 si limita a demandare ai decreti legislativi delegati l'individuazione di «princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio», nel rispetto di alcuni criteri direttivi individuati dalla legge stessa, tra cui quello in base al quale l'attribuzione non onerosa ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni deve essere commisurata - tra l'altro - alle «capacità finanziarie» esercitate dalle diverse regioni ed enti locali (articolo 19, comma 1, lettera a)).
Sotto un diverso profilo l'articolo 6 configura una fattispecie di delegificazione autorizzata da norma delegata che deve essere valutata alla luce dell'attuale sistema delle fonti del diritto.
L'articolo 7, comma 1, dispone l'esenzione da ogni diritto e da ogni tributo dovuto sugli atti, contratti, formalità e ogni altro adempimento necessario per l'attuazione del provvedimento in esame.
Il comma 2 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i criteri e i tempi per la riduzione delle risorse spettanti alle regioni e agli enti locali in misura corrispondente alla riduzione delle entrate erariali conseguente all'adozione dei decreti del Presidente del consiglio che procedono all'individuazione e all'attribuzione dei beni statali.
Il comma 2 è ascrivibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost. Segnalo al riguardo che la definizione dei criteri sulla base dei quali procedere alla riduzione dei trasferimenti spettanti agli enti territoriali è rimessa ad un atto di rango secondario, senza prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali. Nel testo che reca le modifiche concordate con la Conferenza Stato-città e autonomie locali è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata.
Sotto un diverso profilo, il comma demanda a un DPCM la determinazione di criteri e tempi «per ridurre le risorse spettanti a qualsiasi titolo» alle Regioni e agli enti locali, potendosi dunque configurare come un'ipotesi del tutto peculiare di delegificazione.
Rilevo inoltre la genericità della formulazione della norma, che neanche prevede una necessaria corrispondenza tra ente attributario del bene da cui derivano entrate erariali ed ente destinatario della riduzione delle risorse. Sarebbe infine auspicabile l'individuazione di una procedura che consenta agli enti di conoscere l'entità della riduzione delle risorse prima di avanzare la richiesta di attribuzione.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 6 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 18.

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
COM(2010) 61 def.

(Seguito dell'esame e rinvio).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI