CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 aprile 2010
312.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GAVA (PdL), relatore, sottolinea preliminarmente che la proposta di legge in esame contiene una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica della disciplina delle associazioni e delle fondazioni riconosciute come persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
Ricorda che la disciplina delle persone giuridiche è, in primo luogo, contenuta nel titolo II del libro I del codice civile (il titolo I è dedicato alle «persone fisiche»).
In base alla disciplina codicistica tali enti possono dividersi in due grandi categorie: enti con personalità giuridica, complessi organizzati di persone e beni destinati ad uno scopo (lucrativo o meno) ai quali la legge - mediante il riconoscimento - attribuisce espressamente la qualifica di soggetti di diritto ovvero autonomo centro d'imputazione giuridica rispetto alle persone che la compongono (es. associazioni e fondazioni riconosciute, società, ecc.); gli enti di fatto, cioè complessi di soggetti che, pur possedendo gli stessi elementi delle persone giuridiche (persone, patrimonio e scopo), non hanno chiesto (o non hanno ottenuto) il formale riconoscimento nelle forme dettate dalla legge; l'assenza di riconoscimento non significa, tuttavia, che tali enti siano ignorati dall'ordinamento o che siano privi di soggettività giuridica.
Gli enti-persone giuridiche sono tradizionalmente distinti in pubblici e privati. Elementi costitutivi della persona

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giuridica sono l'elemento personale (nel caso delle associazioni, una pluralità di persone); l'elemento materiale (un patrimonio, necessario al raggiungimento dello scopo); l'elemento teleologico (riferito appunto, alla finalità dell'azione della persona giuridica), che deve essere lecito e determinabile (secondo il criterio distintivo tradizionale, l'associazione si distingue dalla società in quanto priva di fine di lucro). I tre elementi indicati non sono però da soli sufficienti all'acquisto della personalità giuridica, per la quale occorre un ulteriore elemento formale: il riconoscimento.
La disciplina delle associazioni non riconosciute e dei comitati è contenuta nel capo III del titolo II del libro primo del codice (articoli da 36 a 42).
Nell'intenzione del legislatore del 1942, l'associazione non riconosciuta avrebbe dovuto dar veste giuridica a realtà minori e di scarsa importanza sociale (circoli sportivi, ricreativi ecc.); al contrario, essa oggi rappresenta la più usuale forma di presenza, nel nostro ordinamento, dei maggiori gruppi organizzati per fini non lucrativi: tali sono, infatti, i partiti politici, i sindacati, molte società sportive, non avendo richiesto il riconoscimento della personalità giuridica. Essa è, quindi, relativa ad un fenomeno associativo molto conosciuto e frequente nel nostro ordinamento; tali organismi associativi costituiscono i cosiddetti enti di fatto ovvero complessi organizzati di soggetti e di beni, diretti alla realizzazione di uno scopo non lucrativo, ma privi di personalità giuridica. Come accennato, infatti, l'esistenza di un'associazione non è necessariamente legata all'acquisto della personalità giuridica.
Con l'espressione «associazione non riconosciuta» s'intende, una collettività di persone organizzata per il raggiungimento di uno scopo comune - lecito e non segreto - che non ha richiesto (o ottenuto) il riconoscimento come persona giuridica.
Le caratteristiche strutturali delle associazioni non riconosciute sono comuni a quelli delle associazioni riconosciute; c'è, quindi, un'organizzazione; un elemento patrimoniale; lo scopo non di lucro; la struttura aperta del rapporto.
Accanto alla disciplina codicistica va considerato l'insieme, estremamente articolato, delle leggi speciali che sono state promulgate a partire dagli anni '90, riguardanti soprattutto gli enti volti alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, privi di finalità lucrative, riconducibili al cosiddetto «terzo settore» (organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS -; associazioni di promozione sociale; istituti di patronato e di assistenza sociale; fondazioni bancarie).
Illustra quindi il contenuto della proposta di legge in esame.
L'articolo 1 contiene le disposizioni relative all'esercizio della delega al Governo, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge.
L'oggetto della delega, come specificato dal comma 1, concerne la riforma degli enti di cui al titolo II del libro I del codice civile, ossia delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. In base a quanto stabilito nel medesimo comma 1, oggetto della delega è altresì la definizione di nuove norme di procedura civile al fine di garantire il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni del decreto legislativo 2003, n. 5, relativo ai procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia. I decreti legislativi dovranno essere adottati in conformità con la normativa comunitaria e con i principi e criteri direttivi previsti dalla proposta di legge (comma 2).
Per quanto riguarda le modalità procedurali, il comma 3 prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e il comma 4 definisce le modalità di trasmissione degli schemi di decreti alle

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Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari. Il comma 5 conferisce al Governo la possibilità, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di emanare disposizioni correttive e integrative.
L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi generali che devono conformare la nuova disciplina in materia di persone giuridiche e di associazioni non riconosciute. In primo luogo viene definito il principio secondo cui il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente deve essere disciplinato secondo princìpi di trasparenza e di tutela dell'affidamento dei terzi. Ulteriore principio attiene all'ampliamento degli ambiti dell'autonomia statutaria. Particolare rilevanza, nella sistematica complessiva della riforma, sembra assumere la distinzione tra enti volti alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo e quelli caratterizzati dall'autodestinazione agli associati dell'attività svolta. La norma specifica che vanno compresi nella prima categoria gli enti che ricevono oblazioni o contributi dal pubblico o contributi pubblici; che si avvalgono continuativamente e in misura significativa di lavoro volontario; che hanno ottenuto liberalità per realizzare scopi di utilità pubblica o collettiva; che amministrano patrimoni lasciati o donati aventi una finalità diversa dallo scopo dell'ente; che svolgono attività di impresa esercitata al fine di realizzare scopi di utilità pubblica o collettiva.
Una previsione specifica riguarda l'esercizio dell'impresa che deve essere disciplinata in maniera tale da tutelare i terzi e le finalità dell'ente senza scopo di lucro. Infine, si demanda al Governo di definire, ove necessario, norme adeguate all'assetto organizzativo delle associazioni parallele e complesse.
L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi in relazione al procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica. I punti essenziali della riforma attengono alla semplificazione del procedimento di costituzione nel rispetto dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e alla previsione di un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società, di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Ulteriore principio per l'esercizio della delega attiene alla definizione delle modalità del controllo notarile in sede di costituzione e di modifica dell'atto costitutivo. Una significativa novità riguarda inoltre la necessità di collegare le limitazioni della responsabilità al rispetto di un adeguato rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della persona giuridica, anche in relazione alla stipula di polizze assicurative. Infine, si delega il Governo ad adottare una particolare disciplina per la responsabilità degli amministratori.
L'articolo 4 detta specifici principi per la regolamentazione delle associazioni riconosciute come persone giuridiche. I principi a carattere generale (comma 1) attengono al riconoscimento di un'ampia autonomia statutaria in relazione alle strutture organizzative, all'amministrazione e alla rappresentanza, ai procedimenti decisionali della associazione e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci; alla previsione di norme inderogabili in materia di competenze dell'assemblea, assegnando, per tali decisioni, un voto a ciascun socio, con riguardo a determinate deliberazioni. Nell'ottica di tutelare i diritti dei terzi, nonché di graduare l'autonomia e i controlli, in base alla natura degli interessi coinvolti, specifici principi sono dettati per le associazioni che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo con riguardo ai profili dell'amministrazione, del controllo e della posizione dei terzi. Per tutte le associazioni riconosciute in materia di diritti degli associati, la delega deve essere attuata in modo da garantire (comma 3) la partecipazione degli associati alle deliberazioni assembleari; il diritto di informazione individuale di ciascun associato; la possibilità di esercitare azioni dell'associazione di responsabilità nei confronti degli amministratori per minoranze qualificate;

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il recesso nel caso di modificazione sostanziale dello scopo dell'associazione o di trasformazione eterogenea. Per quanto concerne i principi relativi alle deliberazioni assembleari e consiliari, essi attengono alla convocazione dell'assemblea e al voto in forma semplificata, nonché ai vizi delle deliberazioni assembleari e consiliari (comma 5). Infine, in relazione alla disciplina del fondo comune delle associazioni riconosciute sono previste (comma 7) l'esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale degli associati nei casi di esclusione, di recesso e scioglimento dell'associazione; la destinazione dei beni che residuano dalla liquidazione a finalità analoghe a quelle dell'associazione, qualora non sia stato previsto diversamente dallo statuto; una disciplina del fondo patrimoniale nel caso di scissione dell'associazione; l'obbligo per gli amministratori e per i liquidatori di assicurare la destinazione dei fondi agli scopi che hanno determinato l'oblazione, il finanziamento o la liberalità.
L'articolo 5 detta i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina relativa alle associazioni non riconosciute.
In generale le nuove norme devono prevedere «una forma residuale e generale dell'esercizio collettivo di un'attività non societaria». Si conferma, inoltre, la disciplina vigente della responsabilità per le obbligazioni assunte, conferendo al Governo la possibilità di definire ulteriormente la responsabilità per le obbligazioni nascenti da fatto illecito. Disposizioni specifiche riguardano le associazioni non riconosciute che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo. In particolare, si prevede l'applicazione delle disposizioni dettate per le associazioni riconosciute con medesime caratteristiche e le conseguenze della mancata osservanza delle stesse. Inoltre si specifica che deve essere regolata la responsabilità degli amministratori per l'amministrazione e per la destinazione dei fondi.
L'articolo 6, comma 1, detta principi e criteri direttivi generali per l'esercizio dell'impresa da parte delle associazioni e delle fondazioni. Per le associazioni riconosciute e per le fondazioni, le novità attengono alla valorizzazione dell'attività imprenditoriale, ad una più puntuale definizione degli assetti organizzativi, all'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, alla previsione di obblighi di contabilità separata, per la gestione sociale e quella imprenditoriale; alla previsione un controllo della contabilità distinto dal controllo sull'amministrazione. Il comma 2 contiene principi specifici per gli enti che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, stabilendo la necessità di definire un limite all'esercizio di imprese non direttamente strumentali e alle partecipazioni nelle società che svolgono attività non strumentali. Per le sole associazioni non riconosciute, il comma 3 precisa che occorre definire la responsabilità per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza dell'associazione.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 aprile 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.
Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2010.

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Anna Teresa FORMISANO (UdC) chiede preliminarmente al relatore di integrare la sua proposta di parere favorevole prevedendo una condizione volta sottolineare la necessità di specificare che le attività di ricerca e di studio e i relativi contratti di collaborazione e di consulenza non potranno riguardare soggetti già operanti in via diretta o indiretta presso enti pubblici o società partecipate dallo Stato.
Sottolinea, quindi, la necessità di ulteriori approfondimenti sia sulla ripartizione delle risorse prevista nel Programma di utilizzo in esame, sia sui dati forniti relativamente alla rendicontazione per l'anno 2009. Auspica, in particolare, che il Governo possa fornire, in tempo utile per l'espressione del parere da parte della Commissione, la documentazione integrativa sull'utilizzo delle risorse per l'anno finanziario concluso, anche al fine di valutare la compatibilità delle attività svolte con le finalità previste dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, che ha autorizzato le risorse per le attività di studio e ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Giudica quindi incomprensibile la rendicontazione relativa al punto 1 del capitolo 1091 (pag.19) e chiede di conoscere quali soggetti abbiano collaborato alle attività descritte al punto 1 del capitolo 2234, inerenti alla trattazione delle vertenze di imprese in crisi. Auspica, infine, che la Commissione possa individuare una sede idonea per affrontare al più presto, come da lei già sottolineato in precedenti occasioni, la verifica dello stato di attuazione del progetto degli Sportelli Unici per le Attività produttive.

Gabriele CIMADORO (IdV) riterrebbe opportuno inserire nella proposta di parere un riferimento all'importanza degli studi inerenti alla pianificazione delle politiche industriali del trasporto aereo, quale elemento fondamentale per lo sviluppo economico del Paese. Sottolinea, al riguardo, che l'Università degli studi di Bergamo, attraverso il suo centro di ricerca (International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry) ha già realizzato un interessante progetto il cui obiettivo principale è quello di analizzare il legame tra la crescita delle strutture aeroportuali e lo sviluppo economico dei territori interessati.

Ludovico VICO (PD) chiede alla presidenza di sollecitare la presenza di un rappresentante del Governo alla discussione del Programma in esame. Con riferimento alla rendicontazione dell'anno finanziario 2009, chiede di conoscere, in particolare, i risultati dell'attività di monitoraggio del settore chimico italiano funzionale all'individuazione di linee di intervento settoriale e la valutazione e la valutazione dei progetti industriali nei territori a vocazione chimica e nei poli chimici. Chiede inoltre di acquisire agli atti della Commissione tutti i documenti relativi alle attività descritte nella rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi per l'anno 2009.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, ribadisce che il Programma di utilizzo in esame, prevede per il 2010 uno stanziamento di 655.530 euro per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale, e non contempla attività direttamente operative. Assicura che riferirà al Governo la richiesta di documentazione formulata dal deputato Vico e, rispondendo al collega Cimadoro, precisa che nella proposta di parere non può essere menzionato un soggetto specifico da segnalare al Governo per l'attribuzione di un incarico di ricerca o di consulenza.

Andrea LULLI (PD) ribadisce la richiesta della presenza di un rappresentante del Governo alle prossime sedute sul provvedimento in esame.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) ribadisce la richiesta formulata nel suo precedente intervento sull'opportunità di procedere ad un approfondimento, anche nell'eventuale forma di un'indagine conoscitiva, sulla realizzazione ed il funzionamento degli Sportelli Unici per le Attività produttive.

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Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.