CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 aprile 2010
311.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 aprile 2010. - Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Atto n. 203.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Silvia VELO, presidente, avverte che la IX Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare per la semplificazione i rilievi, per le parti di competenza, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ricorda in proposito che i rilievi dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire alla Commissione parlamentare per la semplificazione di esprimere il prescritto parere entro il termine fissato all'8 maggio 2010.

Daniele TOTO (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 203, recante regolamento di riordino di enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnato per il parere alla Commissione bicamerale per la semplificazione.
A tale proposito, ricorda che l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto un intervento di riordino, trasformazione e soppressione di enti e organismi pubblici, finalizzato alla riduzione della spesa pubblica ed al miglioramento dell'efficienza dei servizi, da attuarsi mediante emanazione di regolamenti di delegificazione (cosiddetta disposizione «taglia enti»). Fa presente che i relativi principi e criteri direttivi sono indicati nell'articolo 2, comma 634, della

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legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), espressamente richiamato dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 citato. Sottolinea che, ai sensi del comma 635 dello stesso articolo 2, gli schemi dei regolamenti vengono trasmessi per l'acquisizione del parere alla Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita dall'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005. Evidenzia che il termine per l'adozione dei regolamenti da parte del Governo è stato fissato al 31 ottobre 2009 dal citato articolo 26 del decreto-legge n. 112 e che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per la semplificazione è fissato in trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema, e quindi all'8 maggio 2010.
Rileva che lo schema di regolamento provvede al riordino di quattro enti pubblici vigilati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Fa presente che, come si evince dalla relazione illustrativa, il Ministero, preso atto della impossibilità di procedere a soppressione o trasformazione di tali enti, senza compromettere le funzioni da esse svolte, ha provveduto ad operare modifiche organizzative concretamente finalizzate agli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, garantendo nel contempo la continuità delle attività istituzionali.
Sottolinea quindi che l'atto del Governo in esame concerne Aero Club d'Italia, Autorità portuali, ENAC (ente nazionale per l'aviazione civile) ed INSEAN (Istituto Nazionale per le esperienze di architettura navale); tuttavia fa presente che l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nelle leggi che disciplinano il procedimento taglia-enti (di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge n. 194 del 2009, recante proroga termini), entrata in vigore successivamente all'adozione dello schema di regolamento governativo, esclude l'applicazione della predetta normativa sia alle autorità portuali sia agli enti di ricerca e, quindi, all'INSEAN. Rileva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - come risulta dal parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema in esame - ha pertanto manifestato l'intenzione di sopprimere dallo schema stesso le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, concernenti appunto l'Insean e le autorità portuali.
Evidenzia che tali articoli prevedono, per l'INSEAN, la riduzione da 10 a 7 del numero dei componenti del consiglio direttivo e, per le autorità portuali, la riduzione da 21 a 16 dei componenti del comitato portuale e di due membri supplenti del collegio dei revisori.
Con riguardo alle altre disposizioni dello schema, fa presente che l'articolo 1 modifica l'articolo 37 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2004, che disciplina l'Aero Club d'Italia. In particolare, al comma 1, che riguarda il controllo della gestione amministrativo-contabile, si specifica che è esercitato da un collegio dei revisori dei conti composto esclusivamente da tre membri effettivi; viene quindi soppressa la previsione di un revisore supplente.
Segnala che lo statuto dell'ente - approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004 - aveva già ridotto il numero dei componenti di organi e commissioni interni, nonché fortemente limitato l'importo delle indennità e dei gettoni di presenza e che i margini per ulteriori interventi di razionalizzazione dei costi - come sottolineato dalla relazione illustrativa dello schema di regolamento - risultavano pertanto molto esigui.
Fa presente che l'articolo 4 interviene sul decreto legislativo n. 250 del 1997, che regolamenta l'attività dell'ENAC. In particolare osserva che il comma 1 sostituisce i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 di tale provvedimento, relativo agli organi dell'ente. Sottolinea, in quanto di particolare rilievo, la previsione di cui al nuovo comma 2, che aumenta da quattro a cinque anni la durata in carica del Presidente, e prevede che la nomina possa essere rinnovata, senza il limite di una sola volta, previsto dalla norma attuale. Il comma 3 riduce da sei a quattro il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, e aumenta da quattro a cinque anni la durata in carica del Consiglio. Il

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comma 4, che concerne il collegio dei revisori dei conti, conferma la durata in carica di quattro anni e il numero dei componenti (fissato in tre), ma sopprime la previsione dei tre membri supplenti. Il comma 5 prolunga da quattro a cinque anni la durata della carica del direttore generale e ne prevede la possibilità di conferma, senza riprodurre il limite previsto dal comma vigente, che consente la conferma del direttore per una sola volta. Rileva che, secondo la relazione illustrativa, il prolungamento del mandato degli organi di vertice dell'ENAC è motivato dall'esigenza di consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'ente, che risultano di particolare e complessa implementazione.
Il comma 2 dell'articolo 4 sopprime il comma 5-bis dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 250, il quale prevede il rinnovo automatico del presidente, del consiglio d'amministrazione, del collegio dei revisori e del direttore generale, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.
Il comma 3 infine prevede che l'ENAC provveda, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, a ridurre da sei a quattro il numero dei componenti del Comitato consultivo tecnico-economico e giuridico.
Evidenzia che, secondo la relazione tecnica, i risparmi derivanti dalla riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione sono quantificabili in 57.000 euro; a questi si aggiungono i risparmi connessi alle minori uscite per i rimborsi spese, che dovrebbero attestarsi intorno ai 25.000 euro (secondo la media dei rimborsi erogati nell'anno precedente). Un ulteriore risparmio pari a 16.000 euro annui è previsto a seguito della riduzione dei membri del comitato consultivo.
In ultimo fa presente che l'articolo 5 dello schema reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che entro 180 giorni della sua entrata in vigore si provveda alla nomina degli organi collegiali di cui agli articoli 2, 3 e 4; fino a tali nomine, resteranno in carica i componenti degli organi già insediati.

Silvia VELO, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.