CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2010
309.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO

La seduta comincia alle 12.35.

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge.
C. 3394 Bruno.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico COSTA (PdL), relatore, rileva come la proposta di legge in esame sia stata presentata a seguito della mancata

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conversione in legge de decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. Ricorda quindi come, di regola, in caso di mancata conversione di un decreto-legge si cerchi di fare rimanere validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base del decreto non convertito e, quindi, di fare salvi anche gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.
Sottolinea come, nel caso in esame, gli atti ed effetti sanati che interessano la competenza della Commissione giustizia sono quelli di natura giurisdizionale riferibili all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in questione. Tale disposizione dettava una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, quinto comma, della predetta legge n. 108, in base alla quale contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.
Dopo avere ricordato come su questa disposizione la Commissione abbia già espresso parere favorevole, evidenzia come oggetto del parere che deve essere dato oggi sia invece la scelta di sanare gli atti e gli effetti prodotti da quella disposizione, una volta che questa sia venuta meno ex tunc, a causa della mancata conversione del decreto-legge. Sottolinea quindi come questa scelta non possa non essere condivisa, in quanto si tratta di evitare gravi problemi di carattere applicativo ed interpretativo delle norme in materia elettorale.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda come nella giornata di ieri si sia assistito in Assemblea ad una grande opposizione del Partito democratico e ad un deciso ostruzionismo dell'Italia dei valori, che hanno determinato la mancata conversione del decreto-legge n. 29 del 2010. Auspica quindi che oggi questo importante risultato politico non venga vanificato con l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame. Dopo avere richiamato le severe critiche già mosse nei confronti del predetto decreto-legge e riferito di numerose irregolarità verificatesi nel corso delle recenti elezioni regionali, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Il provvedimento in esame, infatti, avrebbe l'unico effetto di perpetuare la situazione di illegalità determinata in particolare dal decreto-legge n. 29 del 2010, non convertito in legge.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che, indipendentemente da ogni altra considerazione, sia comunque corretto e doveroso stabilizzare gli effetti prodotti dal decreto-legge non convertito, anche per evitare gravi situazioni di incertezza che potrebbero riguardare la proclamazione degli eletti e la stessa ammissione delle liste, quando ormai la competizione elettorale si è conclusa. Ricorda peraltro come le norme del decreto-legge n. 29 del 2010 rientranti nella competenza della Commissione giustizia fossero pienamente coerenti con i principi affermati dalla più recente giurisprudenza e sottolinea come, in ogni caso, i recenti accadimenti dovrebbero fare riflettere sulla reale adeguatezza della vigente normativa elettorale. Si riferisce, a titolo esemplificativo, alle norme che impongono anche ai partiti rappresentati in Parlamento di sottoporsi alla raccolta delle firme. Preannuncia quindi il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) dopo avere ricordato come il decreto-legge n. 29 del 2010 sia stato inutile, dannoso e gravemente illegittimo, sottolinea come il

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gruppo dell'Italia del Valori non possa e non voglia essere complice dell'approvazione di un provvedimento come quello in esame, che legittimerebbe gli effetti perversi di un decreto-legge inaccettabile. Presenta quindi una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato 1).

Francesco Paolo SISTO (PdL) condivide le osservazioni dell'onorevole Contento e sottolinea come il provvedimento in esame sia doveroso anche sotto il profilo della indispensabile affermazione del principio generale della conservazione degli atti giuridici. Ritiene, inoltre, che non si possa trascurare l'importanza fondamentale di tale principio dal momento che il consenso elettorale si è già perfezionato.

Marilena SAMPERI (PD) ribadisce tutto il dissenso manifestato dal Partito democratico nei confronti del decreto-legge n. 20 del 2010. Rileva, peraltro, come il provvedimento in esame abbia una natura completamente diversa, essendo volto a salvaguardare gli effetti di norme venute meno ex tunc e quindi anche a salvaguardare i cittadini dalle incertezze derivanti da un inutile contenzioso, dopo che il conflitto politico sulle elezioni regionali si è ormai chiuso. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Pasquale CIRIELLO (PD), intervenendo a titolo personale, preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore. Ritiene, infatti, che il provvedimento in esame costituisca una pessima chiusura di una vicenda complessivamente incresciosa ed esprime forti perplessità sulla possibilità che lo stesso tuteli effettivamente la regolarità delle elezioni.

Lorenzo RIA (UdC) pur ribadendo le ragioni di contrarietà espresse dal proprio gruppo sul decreto-legge n. 29 del 2010 e la soddisfazione politica per il risultato raggiunto con la mancata conversione, evidenzia tuttavia come quelle ragioni non possano essere valide con riferimento al provvedimento in esame, che ha una natura ed uno scopo condivisibili. Nel caso di specie ritiene, infatti, doveroso stabilizzare gli effetti prodotti dal decreto-legge, soprattutto in considerazione dell'avvenuta chiusura delle consultazioni elettorali. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, non esimendosi tuttavia dall'evidenziare talune perplessità su quanto verificatosi nel corso delle recenti elezioni regionali ed esprimendo l'auspicio che Parlamento adotti le opportune misure normative affinché ciò non possa ripetersi in futuro.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore. Avverte che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere contrario presentata dall'onorevole Palomba.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abbinate.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Lo Presti, impossibilitato a partecipare alla odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.
Osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 5 articoli, rechi disposizioni per la tutela professionale e

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previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Non sono presenti disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni sulle tutele assicurative in favore dei lavoratori dello spettacolo; l'articolo 2 disciplina il «foglio d'ingaggio», che è il contratto con il quale si formalizzano i rapporti di lavoro in questione; l'articolo 3 disciplina la figura professionale dell'Agente degli artisti di spettacolo; l'articolo 4 istituisce il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo.
Propone quindi di esprimere nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2010.

Audizione del Presidente Eugenio Selvaggi, Sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1439 ed abb., recante disposizioni sulla Corte penale internazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova.
C. 3291 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 3009 Vitali).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 13 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, propone alla Commissione di abbinare al disegno di legge in esame la proposta di legge C. 3009 recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato». L'abbinamento si giustifica in base alla parte della proposta di legge avente ad oggetto la messa alla prova e quindi coincidente con una parte del disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che per la seduta di oggi il sottosegretario Caliendo si è riservato di fornire i dati richiesti da alcuni deputati. A tale proposito avverte che l'onorevole Ferranti ha presentato una ulteriore richiesta di dati. In questo caso si tratta di una richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO fornisce una serie di dati inerenti alle richieste formulate nel corso delle precedenti sedute (vedi allegato 3). In riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Antonio Di Pietro nella seduta dell'8 aprile, osserva che in realtà l'istituto della messa alla prova, la cui introduzione nell'ordinamento è prevista anche in una proposta di legge del gruppo dell'Italia dei valori presentata al Senato, non costituisce assolutamente uno strumento per assicurare

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l'impunità di chi commette reati puniti fino a tre anni. A tale proposito ricorda che nel disegno di legge del Governo si prevede che ad esso non si possa ricorrere più di due volte.

Rita BERNARDINI (PD) chiede al sottosegretario per la giustizia se dai dati appena forniti si possa desumere con un certo margine di certezza quanti saranno i detenuti attualmente in carcere ai quali potrà applicarsi la nuova misura della detenzione domiciliare prevista dal disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO chiarisce che dai dati forniti non è possibile desumere quanto richiesto dall'onorevole Bernardini. Tuttavia da proiezioni relative ai dati forniti si ritiene che della nuova misura ne dovrebbero beneficiare circa 2.000 detenuti ogni anno.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver illustrato la nuova richiesta di dati appena presentata (vedi allegato 2) sottolinea l'esigenza di comprendere con certezza quale sia il reale impatto applicativo della nuova normativa anche in relazione all'aumento del carico di lavoro nei confronti degli Uffici per l'esecuzione penale esterna (U.E.P.E.). Questa verifica è resa ancora più necessaria alla luce della scelta del Governo di voler fare una riforma a costo zero, cioè senza alcun investimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dopo aver dichiarato di condividere le finalità del provvedimento in esame, essendo queste dettate da obiettive e reali urgenze sia del mondo carcerario che del processo penale, sottolinea l'esigenza di verificare, per poterlo valutare in maniera congrua, l'impatto della nuova normativa sulle forze di polizia, chiamate a vigilare sui detenuti ai quali viene concessa la detenzione domiciliare. In particolare, occorrerà chiarire con ragionevole certezza che dall'applicazione del provvedimento non derivino effetti pregiudizievoli per la sicurezza dei cittadini, la quale potrà essere garantita efficacemente solamente qualora si provvedesse ad un aumento degli organici delle forze di polizia.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, preliminarmente dichiara di essere convinto che il provvedimento in esame non sia in grado di avere quegli effetti negativi sulla sicurezza dei cittadini e sull'ordine pubblico paventati in alcuni interventi. Qualora non avesse avuto tale convinzione non avrebbe svolto il ruolo di relatore.
Per quanto attiene alle critiche all'istituto della messa alla prova mosse anche dall'onorevole Antonio Di Pietro, ricorda che nella scorsa legislatura proprio il sottosegretario per la giustizia appartenente al gruppo dell'Italia dei Valori, senatore Luigi Li Gotti, si era impegnato personalmente nella formulazione del disegno di legge del ministro Mastella con il quale si introduceva nell'ordinamento l'istituto della messa alla prova. Questo disegno di legge, così come quello in esame, non si ispirava all'istituto minorile della messa alla prova, quanto piuttosto ad istituti simili previsti in ordinamenti stranieri. Si tratta di istituti diversi che postulano esigenze completamente diverse, avendo destinatari l'uno soggetti minorenni, gli altri soggetti maggiorenni. In merito alla concessione della detenzione domiciliare a detenuti che debbono scontare meno di dodici mesi di detenzione, ricorda che la ratio delle nuove disposizioni trova la propria principale giustificazione nello stato di drammatica emergenza delle carceri. Considerata l'urgenza di risolvere questa drammatica situazione, auspica che gli approfondimenti richiesti non ritardino l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che il testo in esame mira anche ad aggravare la pena da applicare in caso di evasione e, quindi, di violazione degli obblighi per la detenzione domiciliare. Ciò significa che i soggetti che dovranno scontare meno di dodici mesi in detenzione domiciliare non avranno interesse a correre il rischio di scontare tre anni di reclusione o addirittura a sei evadendo.

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Luigi VITALI (PdL), preliminarmente auspica che il provvedimento in esame non finisca per complicare ulteriormente quelle situazioni che invece mira a risolvere. Misure come quelle contenute nel testo in esame si sarebbero dovute introdurre in concomitanza con l'indulto per avere una efficacia sicura. Inoltre, il provvedimento sembra non essere conforme alla politica penitenziaria sinora perseguita da questa maggioranza in relazione alle misure alternative alla detenzione. Per quanto attiene alla messa alla prova ritiene che il disegno di legge del Governo sia contraddittorio nella parte in cui limita la sua applicabilità a sole due volte, prevedendo comunque un giudizio prognostico da parte del magistrato in relazione alla personalità dell'imputato. Sottolinea come punto critico del disegno di legge del Governo il fatto che questo debba essere applicato a costo zero, ritenendo che ogni riforma abbia bisogno di investimenti. Nel caso in esame si dovranno comunque sfruttare quelle risorse che saranno liberate a seguito del risparmio di spese che comporterà la detenzione domiciliare rispetto a quella in carcere. Conclude evidenziando come la delicatezza del provvedimento sia tale da ritenere preferibile evitare qualsiasi accelerazione dell'esame parlamentare.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene opportuno ricordare che il Governo non si è limitato a presentare il disegno di legge in esame per affrontare la drammatica situazione delle carceri, avendo adottato un piano carceri la cui esecuzione richiede ovviamente del tempo. In attesa che questo piano possa esplicare completamente la propria efficacia il provvedimento in esame potrà comunque tamponare alcune delle gravi emergenze che affliggono le carceri italiane. Dichiara che il Governo è disposto a valutare l'opportunità di migliorare il proprio disegno di legge purché ciò avvenga in tempi brevi.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, osserva che oggi la Commissione giustizia avvia l'esame di un disegno di legge il cui contenuto esula da qualsiasi contrapposizione politica, avendo ad oggetto una finalità da tutti condivisa: la lotta alla mafia.
Si tratta, in particolare, del Piano straordinario contro le mafie, che rappresenta un'iniziativa legislativa, di straordinaria valenza riformatrice, elaborata dal Governo nell'ambito dell'obiettivo strategico di lotta alla criminalità organizzata. Non spetta al relatore ricordare i diversi provvedimenti di iniziativa governativa che finora si sono succeduti con l'obiettivo di sconfiggere la criminalità organizzata con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso. Tuttavia - anche per meglio comprendere la portata del disegno di legge in esame e collocarlo in maniera corretta nel panorama degli strumenti che già sono stati forniti dal Governo e dal Parlamento (anche con la collaborazione dell'opposizione) sia agli operatori di polizia sia ai magistrati per combattere la criminalità organizzata - mi limiterò a ricordare il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e la legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
Il Governo ha inteso presentare «Il Piano straordinario contro le mafie», che costituisce insieme al decreto-legge (già approvato) sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata un «pacchetto antimafia», dove sono raccolte anche precise istanze da tempo avanzate dalle Forze di polizia e dalla magistratura. Nella relazione di

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accompagnamento al disegno di legge si legge espressamente che «il Governo intende approntare una nuova strategia integrata, di ampio respiro, per sconfiggere definitivamente la criminalità organizzata». In questa ottica deve essere collocato il provvedimento al nostro esame. Non si tratta di misure estemporanee, per quanto importanti, di lotta alla mafia, ma di qualcosa di più. Dopo anni che se ne parlava, è stato portato in Parlamento un disegno di legge di ampio respiro che ha l'obiettivo di riordinare, a razionalizzare e integrare l'intera disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni sottocopertura nonché di introdurre innovative disposizioni per forgiare strumenti più incisivi di controllo degli appalti pubblici, di tracciabilità dei connessi flussi finanziari, di aggressione ai patrimoni mafiosi, anche attraverso una mirata azione della Direzione investigativa antimafia, e di lotta più incisiva all'ecomafia.
Da anni si parla nei dibatti politici ma anche dottrinari di un Codice antimafia che porti ad unità e razionalità tutti quelli interventi legislativi in materia che per anni si sono andati a stratificarsi rendendo sempre più difficile una visione unitaria degli strumenti di lotta contro la mafia. Sia ben chiaro che il rischio di questa stratificazione normativa non è tanto quello di una mancanza di chiarezza, quanto piuttosto di una mancanza di coerenza dell'intero apparato normativo in questione. Fare un Codice antimafia non è una mera operazione di maquillage normativo. È qualcosa di ben più importante. Significa porre mano a tutta la legislazione antimafia ed armonizzarla con l'obiettivo di dare degli strumenti realmente efficaci nel contrasto alla mafia.
Il primo dei tredici articoli che compongono il testo è proprio finalizzato alla emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione. Il codice è diretto a realizzare un'esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. I principi e criteri direttivi della delega sono riferiti in maniera specifica alla complessa disciplina delle misure di prevenzione. A questo proposito ricordo che il corpus normativo recante la disciplina della complessa e delicata materia delle misure di prevenzione è il risultato di una cinquantennale stratificazione normativa, le cui leggi fondamentali sono quelle sulle misure di prevenzione personali (legge n. 1423 del 1956) e su quelle patrimoniali (legge n. 575 del 1965), che hanno costituito l'oggetto di numerosi interventi modificativi, tanto da assumere, allo stato attuale, una fisionomia affatto diversa rispetto a quella originaria. Occorre quindi un intervento volto a fornire una sistemazione organica all'intera materia, eliminando lacune e contraddizioni. Non si po' procedere, pertanto, ad un mero intervento compilativo. Occorre anche innovare.
Il Governo, pertanto, ha inteso prevedere due deleghe: una per la redazione del codice antimafia (con la nuova normativa sulle misure di prevenzione) e l'altra per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia da far confluire, poi, nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, unitamente alle norme inerenti all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Passiamo ora all'esame dell'articolato.
Come si è detto, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La delega deve essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega. Per quanto attiene ai principi e criteri direttivi di delega, il comma 2 stabilisce che deve essere compiuta una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale, nonché una armonizzazione della normativa

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medesima. Nel corso dell'esame occorrerà verificare in che termini si intende quest'ultimo criterio ed in particolare se questo consenta anche una modifica sostanziale della predetta normativa finalizzata all'armonizzazione della stessa. Inoltre si prevede che questa normativa sia coordinata anche con la nuova normativa che dovrà essere emanata in attuazione del comma 3 dell'articolo 1, avente ad oggetto la materia delle misure di prevenzione.
Di particolare interesse è pertanto proprio il comma 3 dell'articolo in esame, in quanto pone una serie di principi e criteri direttivi dettagliati volti a modificare la vigente normativa in materia di misure di prevenzione. Naturalmente si tiene conto anche della recente istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Per quanto attiene all'elaborazione dei principi e criteri direttivi di delega si è tenuto conto, secondo quanto si legge nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge, del contributo fornito da numerosi progetti di legge parlamentari e governativi, del lavoro della commissione ministeriale presieduta dal professor Fiandaca per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata e delle diverse relazioni del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali. È bene sottolineare nuovamente che con l'intervento normativo in esame non si intende unicamente conferire sistematicità alla disciplina complessa delle misure di prevenzione, ma anche rinnovarla sulla base di precise e concrete esigenze emerse in fase di applicazione della normativa vigente. Anzi, in alcuni casi l'intervento normativo si propone di disciplinare anche aspetti attualmente privi di disciplina positiva, come ad esempio quelli relativi alla revocazione della confisca di prevenzione. In questo caso, ad esempio, scopo dell'intervento normativo è quello di fornire una disciplina compiuta in grado sia di assicurare agli interessati le necessarie garanzie sia di consentire alla confisca di conservare, dopo la sua definitività, il connotato della irreversibilità. I principi e criteri direttivi di delega tengono conto anche delle esigenze di tutela dei terzi e di quelle relative ai rapporti tra procedura di prevenzione e procedure concorsuali nonché di quelle inerenti al regime fiscale dei beni sequestrati prima della confisca definitiva. Per quanto attiene al contenuto specifico dei diversi principi e criteri direttivi mi limito a rinviare al testo dell'articolato, essendo sufficientemente sul punto.
L'articolo 2 reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, anch'essa da esercitare nel termine di un anno. La delega mira all'aggiornamento e alla semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia (anche mediante la revisione dei casi in cui essa non è richiesta e dei limiti di valore degli appalti oltre i quali le P.A. devono richiedere informazioni al prefetto), all'aggiornamento degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento di cause di decadenza o di elementi di infiltrazione mafiosa dopo la stipula del contratto, all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione (anche attraverso l'istituzione di una banca-dati nazionale della documentazione antimafia) e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa (che si realizza anche attraverso l'individuazione delle tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali la documentazione antimafia è sempre obbligatoria e la previsione di un obbligo per i comuni, nei 5 anni successivi allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, di acquisire l'informazione antimafia).
L'articolo 3 introduce norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche.
L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dal precedente articolo 3.

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L'articolo 5 modifica alcune disposizioni della legge n. 646 del 1982 (articoli 25, 30 e 31) in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.
L'articolo 6 modifica l'articolo 9 della legge 146 del 2006 in materia di «operazioni sottocopertura», con la finalità, da un lato, di ampliarne l'ambito operativo, dall'altro di delineare una disciplina unitaria e superare le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o modificate. Tra le novità più significative apportate dalla modifica vi è l'estensione della causa di non punibilità alle interposte persone (delle quali possono avvalersi gli ufficiali di polizia giudiziaria) e l'ampliamento della fattispecie di reato di rivelazione o divulgazione indebita dei nomi del personale di polizia giudiziaria impegnati in operazioni sottocopertura (che può trovare applicazione anche al di fuori dei ristretti limiti temporali attualmente previsti relativi allo svolgimento delle suddette operazioni di polizia). Il medesimo articolo 6 modifica il codice di procedura penale (articolo 497) e le relative disposizioni di attuazione (artt. 115 e 147-bis) con la finalità di garantire l'anonimato dei soggetti impegnati in attività sottocopertura; si prevede, in particolare, che i soggetti impegnati in attività sottocopertura chiamati a testimoniare nei relativi processi penali indichino le stesse generalità di copertura e si estende ai medesimi l'applicazione dell'esame dibattimentale a distanza, previsto per i collaboratori di giustizia.
L'articolo 7 inasprisce il regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti.
L'articolo 8, comma 1, modificando l'articolo 51, comma 3-bis, codice di procedura penale, integra con il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006) la lista dei procedimenti per i reati di grave allarme sociale rispetto ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia.
Il comma 2 prevede l'esame dibattimentale a distanza per i collaboratori di giustizia ammessi al programma provvisorio di protezione o a speciali misure di protezione.
L'articolo 9, attraverso specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia, prevede la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.
L'articolo 10 prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (Sua) al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa.
L'articolo 11 modifica il decreto-legge n. 8 del 1991, in particolare in materia di collaboratori di giustizia e di testimoni di giustizia. Il comma 1 interviene sui ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti della Commissione centrale di modifica o revoca delle speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia. La modifica conferma la sospensione dell'esecuzione del provvedimento nel termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, ma ne limita l'operatività al periodo di pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi degli articoli 21 della legge TAR e 36 del R.D. n. 642 del 1907, piuttosto che, come nel testo attuale, nel periodo di pendenza del ricorso. Il comma 2 interviene in materia di elargizioni a titolo di mancato guadagno a favore dei testimoni di giustizia, prevedendo l'estensione dell'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 44 del 1999 (che reca modalità e termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'elargizione a favore delle vittime di

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richieste estorsive) e la surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti verso i responsabili dei danni.
L'articolo 12 interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della DIA.
L'articolo 13 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO preliminarmente rileva che il provvedimento in esame si inserisce in un contesto di modifiche legislative che il Governo ha promosso sin dall'avvio della legislatura, al fine di contrastare in maniera efficace la criminalità organizzata. Si tratta in molti casi di interventi complessi, anche sotto il profilo organizzativo, che richiedono atti secondari per poter essere applicati in maniera completa. Questi interventi mirano in particolare a colpire la criminalità mafiosa aggredendo le ingenti risorse economiche della medesima. Anche in quest'ottica il provvedimento in esame intende modificare la vigente normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Sottolinea come la formulazione del provvedimento risenta anche di indicazioni pervenute dalle parti sociali che operano nel campo della lotta contro la mafia nonché della Confindustria.

Francesco Paolo SISTO (PdL) invita la Commissione ed il Governo a valutare l'opportunità di inserire nel disegno di legge in esame anche una disposizione volta a tipizzare il concorso esterno in associazione di stampo mafioso al fine di risolvere tutte quelle questioni interpretative che finora hanno caratterizzato la giurisprudenza in merito ai rapporti tra gli articoli 110 e 416-bis del codice penale e il reato di favoreggiamento.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che prenderà in considerazione la proposta dell'onorevole Sisto.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 13 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.