CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 aprile 2010
308.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 aprile 2010.

Audizione di Andrea Zoppini, Professore di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi Roma Tre, in relazione all'esame della proposta di legge C. 1090 Vietti, recante la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.40.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.
C. 3236 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Jean Leonard TOUADI (PD), relatore, osserva come il Trattato per l'assistenza giudiziaria con il Cile, stipulato a Roma il 28 ottobre 1998, sia finalizzato a rafforzare la cooperazione italo-cilena nella lotta alla criminalità, ampliando l'ambito d'intervento dell'Accordo del 16 ottobre 1992, riguardante le specifiche materie del terrorismo, della criminalità organizzata e della droga.
Con riferimento al contenuto dell'accordo, composto da 19 articoli, segnala, in particolare, l'articolo I e l'articolo VII. L'articolo I definisce i confini dell'obbligo dell'assistenza reciproca per i procedimenti penali condotti da una Autorità giudiziaria nella Parte richiedente. Nella mutua assistenza oggetto dell'Accordo in esame sono ricomprese la notifica di documenti, l'interrogatorio di indagati, il trasferimento di persone private della libertà a fini probatori, l'informazione sui precedenti penali; non è compresa invece l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, così come l'esecuzione di condanne. L'articolo VII illustra invece i contenuti della rogatoria che, in base all'articolo VIII avrà esecuzione secondo la legge della Parte richiesta. La richiesta deve essere evasa prontamente: delle eventuali difficoltà deve essere immediatamente informata la Parte richiedente. Il disegno di legge di ratifica, infine, reca un contenuto tipico che non pone particolari questioni rientranti negli ambiti di competenza di questa Commissione.
Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e altri Stati, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.
C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jean Leonard TOUADI (PD), relatore, rileva come l'accordo relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, oltre all'Islanda e alla Norvegia, da un lato, e gli Stati dei Balcani occidentali, dall'altro, costituisce un significativo superamento della precedente - e tuttora vigente - dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo esso prevede l'allineamento progressivo delle parti contraenti ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.
Passando al contenuto dell'accordo in esame, osserva come esso si componga di un preambolo, 34 articoli e 5 allegati e 9 protocolli.

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Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, particolare rilievo assume l'articolo 12, dedicato alla protezione della navigazione aerea da illecite interferenze: le parti si impegnano ad attuare tutte le relative norme e meccanismi di controllo quali indicati nell'allegato I, fornendosi reciprocamente a richiesta tutta l'assistenza necessaria alla prevenzione di ogni atto illecito di sequestro, o di attentati alla sicurezza della navigazione aerea e dei relativi impianti e servizi. Ancor più stringente è l'impegno delle parti a fornirsi tutta l'assistenza necessaria in caso di messa in atto di sequestri o attentati alla navigazione aerea.
In base all'articolo 15, ciascuna parte si impegna a garantire la tutelabilità presso i propri tribunali nazionali dei diritti derivanti dall'accordo in esame: quando tuttavia sia in gioco la stessa possibilità di effettuare i servizi aerei previsti dall'accordo, le istituzioni della Comunità europea intervengono esercitando i poteri loro conferiti in base alle norme riportate nell'allegato I. Sulle decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie è in tal caso competente in via esclusiva la Corte di giustizia delle Comunità europee.
Gli articoli da 18 a 22 riguardano la costituzione di un Comitato misto, le sue competenze e le misure di salvaguardia che le parti possano adottare. Il comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, ha il compito di gestire l'accordo e l'attuazione di esso. Al comitato possono essere demandate controversie sull'applicazione e l'interpretazione dell'accordo: se il comitato non giunge a una decisione entro quattro mesi, le parti possono adire la Corte di giustizia secondo le procedure di cui all'allegato IV, per una decisione definitiva e vincolante.
Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione reca un contenuto tipico che non pone particolari questioni rientranti negli ambiti di competenza di questa Commissione.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003.
C. 3211 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, ricorda preliminarmente come il Consiglio europeo e la Commissione europea abbiano più volte ribadito il ruolo e l'importanza della cooperazione tra amministrazioni doganali nella lotta al crimine organizzato e alla criminalità transfrontaliera, che approfitta delle grandi possibilità offerte dalle libertà previste nell'ambito dell'Unione europea per realizzare i propri fini. Ciò è coerente con quanto stabilito dal Trattato di Lisbona, che individua tra i settori prioritari per l'Unione europea quello della giustizia e della sicurezza, per affrontare problemi come la lotta contro il terrorismo e la criminalità.
Lo strumento chiave per tale cooperazione è costituito dal regolamento (CE) n. 515/97, che prevede la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola. Tale regolamento prevede l'assistenza e la cooperazione nell'individuazione e nella ricerca delle infrazioni alle disposizioni doganali comunitarie.
Nell'ambito degli strumenti giuridici di cooperazione in materia doganale si colloca la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e resa esecutiva dalla

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legge 30 luglio 1998, n. 291, che ha previsto la creazione di un Sistema informativo doganale (SID).
In tale contesto, il Protocollo alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, composto da 5 articoli, prevede la creazione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, allo scopo di consentire alle autorità di uno Stato membro che svolgono indagini su persone o imprese di conoscere se autorità di altri Stati membri hanno svolto o stanno svolgendo indagini sugli stessi soggetti, attraverso un'informazione sull'esistenza di fascicoli di indagine.
Come evidenziato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame, è di tutta evidenza l'importanza di tale banca dati per le indagini antifrode: l'amministrazione dello Stato membro che sta svolgendo indagini su persone o società per infrazioni della normativa doganale sarà in grado di conoscere, in tempo reale, se analoghe indagini sono in corso o sono state svolte in altri Paesi dell'Unione, al fine di conoscerne gli esiti e di contattare gli investigatori. Tutto ciò rappresenterà un indubbio ausilio alla conduzione delle investigazioni, soprattutto in considerazione delle sfide che la criminalità transfrontaliera propone.
Per quanto attiene al nostro Paese, l'autorità responsabile dell'archivio in parola dovrà essere individuata nell'Agenzia delle dogane, in qualità di amministrazione doganale italiana. L'accesso dovrà essere garantito anche al Corpo della guardia di finanza, in qualità di polizia economico-finanziaria, nonché alle altre Forze di polizia sulla base delle singole competenze da ultimo stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006.
Nello specifico, le autorità nazionali competenti in materia di indagini doganali inseriscono nel sistema i dati delle indagini concernenti persone o società a carico delle quali è stato aperto un fascicolo di indagine in quanto: 1) sono state sospettate di commettere o di avere commesso, a norma della legge nazionale, una violazione grave della legge doganale, direttamente o tramite altri soggetti; 2) sono state oggetto di constatazione di una violazione grave; 3) sono state oggetto di una sanzione amministrativa o penale.
Esistono, peraltro, limiti alla registrazione dei dati nel caso in cui la registrazione possa arrecare pregiudizio all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro, soprattutto in materia di dati personali.
Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione reca un contenuto tipico che non pone questioni rientranti negli ambiti di competenza di questa Commissione.
Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea la particolare importanza del Protocollo in esame nella lotta contro le frodi, soprattutto intracomunitarie. Segnala peraltro talune questioni interpretative che, a suo parere, potrebbero sorgere dalla lettura dell'articolo 12 A, laddove si dispone che l'elenco delle violazioni gravi delle leggi nazionali, ivi previsto, comprenda solo le violazioni punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi oppure con una ammenda non inferiore, nel massimo, a 15.000 euro. Segnala, inoltre, ulteriori questioni interpretative che potrebbero derivare dalla formulazione dell'articolo 12 E, che stabilisce i tempi di conservazione dei dati dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali. Auspica che le questioni sollevate possano essere risolte tramite circolari ministeriali di natura interpretativa.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, ritiene che l'articolo 12 A non presenti particolari problemi interpretativi e che l'articolo 12 E ponga una questione di carattere pratico, sulla quale potrebbe essere utile un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo avere ricordato come non sussistano margini per emendare o comunque interpretare il Protocollo in questione in termini

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restrittivi, evidenzia come i rilievi dell'onorevole Contento forniscano degli importanti elementi di riflessione che potranno essere approfonditi nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.05.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che all'esito della Conferenza dei Presidenti di gruppo svoltasi giovedì 8 aprile scorso, la proposta di legge in esame è stata inserita nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile prossimo. Ricorda altresì che l'esame del provvedimento è stato avviato dalla Commissione il 18 dicembre 2008 e che già più volte la Commissione ha chiesto il differimento dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.
Pertanto la Commissione ha programmato i propri lavori in maniera tale da rispettare il calendario dell'Assemblea e, quindi, di non chiedere un nuovo rinvio.
Si è quindi proceduto, nella giornata odierna, all'audizione del professore Zoppini, esperto della materia. In precedenza era stato audito il Professor Rescigno.
Entro giovedì prossimo si concluderà l'esame preliminare ed il termine per gli emendamenti sarà fissato a lunedì 19 aprile. Gli emendamenti saranno quindi esaminati nella seduta di martedì 20 aprile per poter così trasmettere il testo alle Commissioni competenti per il parere e concluderne l'esame entro giovedì 22 aprile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore delle vittime di delitti contro la persona o commessi mediante violenza alle persone.
C. 2779 Bitonci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNP), relatore, osserva come la proposta di legge in esame sia volta a colmare alcune gravi lacune nell'ordinamento giuridico italiano, evidenziate dalle vicende di cronaca relative a reati commessi con violenza sulle persone, che negli ultimi anni hanno coinvolto anche cittadini italiani all'estero, e non colmate dai recenti interventi in tema di violenza sulle donne, giacché non è stata prevista alcuna forma di aiuto alle persone offese dal reato nei casi in cui non sia possibile ottenere dal reo o da terzi alcuna forma di risarcimento.
Ricorda che nell'ordinamento italiano non esiste una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati, mentre sono state nel tempo adottate misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di «specifici» illeciti (in particolare, terrorismo e criminalità organizzata) o di vittime «qualificate» in ragione della riconducibilità della lesione subita all'espletamento

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di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici (le vittime del dovere).
La proposta di legge in oggetto si pone, pertanto, come principale obiettivo, la concessione di un indennizzo alle vittime di reati commessi con violenza sulle persone, troppo spesso donne, che abbiano provocato la morte o gravi lesioni personali alla vittima, nei casi in cui non sia possibile, per le persone offese, ottenere dal reo il risarcimento dei danni subiti.
Come precisato nella relazione illustrativa, l'indennizzo, essendo un'elargizione di natura solidaristica, non potrà essere calcolato nella stessa misura del risarcimento che sarebbe astrattamente spettato alle persone offese in relazione alle proprie caratteristiche soggettive, quanto sulla base oggettiva del reddito della vittima del reato.
La proposta di legge in esame, inoltre, si pone l'obiettivo di estendere l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, senza limitazione di reddito, anche per le spese connesse ad eventuali processi celebrati all'estero per violenze sessuali commesse all'estero ai danni di cittadini italiani, così come già accade per le violenze commesse in Italia.
Nello specifico, la proposta di legge si compone di 13 articoli.
L'articolo 1 dispone la concessione di un indennizzo a favore delle vittime di taluni reati. Da un punto di vista oggettivo, la disposizione fa riferimento a delitti contro la persona o commessi mediante violenza alle persone, in Italia o all'estero ed esclude la concessione dell'indennizzo nel caso di conseguimento di un risarcimento dal reo o da terzi. Da un punto di vista soggettivo la disposizione richiede che la vittima del reato sia cittadino italiano, nel caso di delitti commessi in Italia, e cittadino italiano residente in Italia, nel caso di delitti commessi all'estero. Nel caso di morte della vittima, beneficiari sono: il coniuge non legalmente separato ovvero il separato che al momento della morte della vittima godeva di un assegno di mantenimento, il convivente da almeno tre anni, i figli e, in mancanza dei sopra indicati beneficiari, i genitori.
In base all'articolo 2, l'indennizzo non è dovuto (e, se conseguito, deve essere restituito) nel caso in cui la vittima o, nel caso di morte, gli altri beneficiari siano autori del reato o, abbiano contribuito con la loro condotta alla commissione o all'aggravamento delle conseguenze del reato. Tali cause di esclusione devono essere accertate con sentenza passata in giudicato.
L'importo dell'indennizzo (cumulabile in base all'articolo 3 con altri trattamenti pensionistici) viene diversamente determinato dall'articolo 4 in relazione al tipo di invalidità conseguente al reato o al fatto che da esso derivi la morte; esso, in ogni caso, viene ricollegato al reddito percepito dalla vittima del reato (o, nel caso di mancata percezione di un reddito, alla retribuzione mensile media mensile degli impiegati rilevata dall'ISTAT). Nel caso di danni di tipo psichico necessitanti di adeguate terapie derivanti da taluni reati a sfondo sessuale, sono inoltre posti a carico dello Stato i relativi trattamenti.
L'articolo 5 delinea la procedura applicabile per la concessione dell'indennizzo. La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve essere presentata alla direzione territoriale dell'economia e finanze competente per territorio, nel termine di 2 anni dal deposito - da parte del GUP - del decreto che dispone il giudizio, della sentenza di non luogo a procedere ovvero del decreto di archiviazione. La decisione sulla richiesta e la determinazione dell'importo dell'indennizzo deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della domanda. Tale decisione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze, che, per verificare la sussistenza dei necessari presupposti, può acquisire informazioni e anche disporre accertamenti medico-sanitari.
Se la vittima o i beneficiari si trovino in situazione di documentato disagio economico, l'articolo 6 prevede che, prima della conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, possa essere concessa una provvisionale nella misura massima dell'ottanta per cento dell'importo dell'indennizzo.

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L'articolo 7 prevede che sia contro la decisione sulla domanda di indennizzo sia contro quella sull'erogazione della provvisionale è ammesso ricorso al TAR.
L'articolo 8 dispone la surrogazione legale dello Stato nei diritti del beneficiario dell'indennizzo in relazione al risarcimento del danno derivante dal reato.
L'articolo 9 prevede il recupero (parziale o totale) degli importi indennizzati da parte del Ministero dell'economia nel caso di assoluzione dell'imputato perché «il reato non sussiste» e nel caso in cui le lesioni subite siano di entità inferiore a quanto dichiarato. L'indennizzo, in quest'ultima ipotesi, è ridotto proporzionalmente al minor danno accertato dalla sentenza.
L'articolo 10 prescrive obblighi di informazione alle autorità di pubblica sicurezza e al PM nei confronti delle vittime dei reati circa la possibilità di richiedere l'indennizzo. Analoga informazione è data dal GUP e dal giudice del dibattimento alle parti civili costituite in giudizio.
L'articolo 11 interviene sul comma 4-ter dell'articolo 76 del Testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115/2002) in materia di gratuito patrocinio, con la finalità, indicata nella relazione illustrativa, di estendere l'accesso «al patrocinio a spese dello Stato senza limitazione di reddito anche per le spese connesse ad eventuali processi celebrati all'estero per violenze sessuali commesse all'estero ai danni di cittadini italiani, così come già accade per le violenze commesse in Italia».
Sotto il profilo tecnico-giuridico osserva, peraltro, che proprio per realizzare la predetta finalità sarà necessario valutare l'opportunità di riformulare la novella come comma aggiuntivo (comma 4-quater) all'articolo 76 piuttosto che come comma sostitutivo del vigente comma 4-ter.
L'articolo 12 demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione delle relative disposizioni di esecuzione.
L'articolo 13 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In virtù della norma transitoria, essa si applica in relazione ai reati commessi entro i due anni antecedenti alla sua entrata in vigore.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova.
C. 3291 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento, sono stati svolti interventi e, in particolare, l'onorevole Contento ha richiesto al Governo di fornire una serie di dati utili per comprendere l'effettivo impatto applicativo della disciplina in esame. Avverte quindi che il sottosegretario Caliendo le ha comunicato che i dati richiesti dall'onorevole Contento saranno resi disponibili alla Commissione in occasione della seduta convocata per la giornata di domani.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che per avere un quadro completo dell'impatto del provvedimento sia necessario conoscere anche i dati relativi alle piante organiche ed alla copertura effettiva degli uffici di esecuzione penale esterna.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si riserva di rendere disponibili in tempi brevi anche i dati richiesti dall'onorevole Ferranti.

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Lorenzo RIA (UdC) sottolinea come il proprio gruppo condivida le finalità e gli obiettivi del provvedimento, poiché il sovraffollamento delle carceri, anche in relazione alla funzione rieducativa della pena, sono questioni sono questioni che devono essere affrontate con la massima urgenza e senza ricorrere, come è accaduto in passato, a colpi di spugna. Ritiene che la strada maestra per affrontare e risolvere la questione sia e rimanga quella del cosiddetto «Piano carceri», ma osserva come a tale proposito l'impegno assunto dal Governo non si sia concretizzato. Ritiene altresì che la stessa presentazione del disegno di legge in esame sia una conseguenza dell'evidente ritardo nell'emanazione del «Piano carceri».
Considera particolarmente significativo il dato emerso nel corso della precedente seduta, nella quale sono emerse posizioni contrarie e sostanzialmente coincidenti, espresse dalla Lega e dall'Italia dei Valori. In particolare, ritiene del tutto singolare la posizione espressa dall'onorevole Di Pietro, posto che l'Italia dei Valori ha presentato al Senato una proposta di legge in materia di messa alla prova, per molti aspetti analoga a quella oggi in esame presso questa Commissione. Teme quindi che tali posizioni, che provengono dall'interno degli schieramenti contrapposti, possano sensibilmente condizionare tanto l'iter parlamentare quanto il contenuto del provvedimento.
Si riserva di intervenire all'esito dell'esame dei dati che saranno forniti dal Governo e delle eventuali audizioni che saranno svolte.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella giornata di domani è convocato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che in quella sede i gruppi potranno, tra l'altro, presentare le eventuali richieste di audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato).
Nell'illustrare la proposta, sottolinea come la stessa rappresenti un punto di mediazione tra le tre proposte di legge in oggetto e sia il frutto di una consultazione con colleghi di maggioranza e di opposizione. Si prevede in particolare che, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione. In caso di presenza di figli minori, il termine è invece di due anni.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato presentata del relatore, ricordando come si tratti di introdurre nella disciplina del divorzio una modifica molto attesa. Con riferimento all'articolo 2, ritiene peraltro opportuno verificare se sia necessario, intervenire anche sull'articolo 2647 del codice civile, in materia di trascrizione, al fine di sciogliere ogni eventuale dubbio sull'opponibilità dello scioglimento della comunione tra i coniugi, conseguente al provvedimento presidenziale con il quale si autorizzano i coniugi medesimi a vivere separati.

Maurizio PANIZ (PdL) rileva come l'intervento contenuto nell'articolo 2 legittimi senz'altro la trascrizione del provvedimento presidenziale e come ciò renda superfluo modificare il quadro normativo relativo alla trascrizione.

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Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per la capacità di mediazione dimostrata dal relatore, riservandosi si intervenire nel merito del provvedimento nel corso delle precedenti sedute.

Cinzia CAPANO (PD) condivide l'impianto e l'impostazione della proposta di testo unificato del relatore. Ritiene, peraltro, che, in considerazione dei tempi processuali estremamente lunghi, la mera riduzione dei termini per la presentazione della domanda di divorzio possa rivelarsi sostanzialmente inefficace. A suo parere, infatti, sarebbe necessario introdurre un meccanismo processuale che consenta di presentare la domanda di divorzio già in pendenza del procedimento di separazione.
Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), sottolinea come il termine dovrebbe essere di due anni non solo in presenza di figli minori ma anche in caso di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda come nel corso della seduta del 12 gennaio 2010 sia stato delimitato con precisione l'oggetto dell'esame, che riguarda esclusivamente la riduzione della durata della separazione giudiziale e come, in ragione di tale delimitazione, la Commissione abbia respinto la proposta dell'onorevole Bernardini di abbinare la proposta di legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni. L'introduzione del meccanismo processuale cui faceva riferimento l'onorevole Capano, analogamente a quanto sarebbe accaduto con l'abbinamento della citata proposta di legge, determinerebbe un ampliamento dei confini oggettivi del presente esame in sede referente, essendo necessaria a tal fine un'apposita deliberazione della Commissione.

Maurizio PANIZ (PdL) con riferimento al primo rilievo dell'onorevole Capano, si richiama a quanto testé osservato dal Presidente. Quanto al secondo rilievo, ritiene che si attribuirebbe una eccessiva discrezionalità al giudice se si demandasse allo stesso di valutare l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si riserva di approfondire la proposta di testo unificato presentata dal relatore e di intervenire compiutamente sul merito della stessa. Con riferimento all'osservazione dell'onorevole Capano, peraltro, rileva che la previsione di un termine più ampio in presenza di figli minori si giustifica in relazione all'esigenza di dedicare una particolare attenzione all'aspetto psico-affettivo degli stessi. Tale esigenza non sussiste invece per i figli maggiorenni, pur se privi di reddito.
Ritiene inoltre che il provvedimento potrebbe essere l'occasione per risolvere la questione, tuttora controversa in giurisprudenza, degli effetti della riconciliazione sul regime patrimoniale della famiglia.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.