CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 marzo 2010
303.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Intervengono il viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.45.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 38.5 e 38.4 e contrario sugli emendamenti Lovelli 38.2 e Albonetti 39.1).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti presentati presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) al provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (PdL), relatore, fa presente che sono stati trasmessi dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), ai fini dell'espressione del parere, tre emendamenti riferiti all'articolo 38, che reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva comunitaria in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali, e due emendamenti riferiti all'articolo 39, che reca modifiche al decreto legislativo di recepimento

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della direttiva comunitaria sulla qualificazione e formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 38, l'emendamento 38.2 Lovelli, che era già stato presentato e successivamente ritirato in fase di esame da parte della Commissione Trasporti del presente disegno di legge, prevede l'assegnazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di autorità nazionale di regolamentazione del settore dei servizi postali, disponendo contestualmente il rafforzamento dell'organico dell'Autorità e la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico con la soppressione degli uffici interessati al trasferimento di funzioni.
L'emendamento Abrignani 38.5 precisa la formulazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 38, disponendo espressamente che la disciplina concernente la fornitura dei servizi postali non debba creare situazioni di concorrenza sleale e che la normativa relativa alle condizioni di lavoro nel settore debba garantire l'armonizzazione degli aspetti previdenziali e assistenziali.
L'emendamento Abrignani 38.4 introduce, sempre al comma 2 dell'articolo 38, la lettera g-bis), con la quale si prevede che l'autorità nazionale di regolamentazione prevista dalla direttiva comunitaria debba svolgere le proprie funzioni in regime di autonomia tecnico-operativa e di piena e effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo. Si esclude altresì che l'esercizio delle suddette funzioni possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che in questo modo si cerca di rispondere, almeno in parte, alle esigenze evidenziate anche dall'emendamento Lovelli 38.2.
I due emendamenti riferiti all'articolo 39, vale a dire gli emendamenti Montagnoli 39.2 e Albonetti 39.1, pur avendo una diversa formulazione, hanno nella sostanza un contenuto analogo. Entrambi gli emendamenti, infatti, dispongono che le sanzioni attualmente previste dal codice della strada per i conducenti che, effettuando attività professionale di autotrasporto di persone o cose, non siano muniti della carta di qualificazione del conducente, non si applichino fino alla data del 10 settembre 2013, nel caso di conducenti di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, e fino alla data del 10 settembre 2014, nel caso di conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci.

Il viceministro Paolo ROMANI esprime parere contrario sull'emendamento Lovelli 38.2, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 38.5 e 38.4. Osserva altresì che, come già indicato dal relatore, l'emendamento Abrignani 38.4 è volto ad assicurare all'autorità nazionale di regolamentazione del settore dei servizi postali le condizioni di indipendenza e di separazione rispetto alle attività relative alla proprietà e al controllo dell'operatore al quale è affidato il servizio pubblico.

Mario LOVELLI (PD) rileva l'esigenza di una riflessione complessiva sull'esenzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Osserva altresì che il disegno di legge comunitaria dovrebbe rappresentare la sede in cui sono definite nel miglior modo possibile le condizioni per l'attuazione dell'apertura del mercato dei servizi postali. In ogni caso ritiene che la questione relativa all'individuazione dell'autorità nazionale di regolamentazione del settore dovrà essere affrontata nel nella fase di esame del disegno di legge comunitaria da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, intervenendo sugli emendamenti riferiti all'articolo 39, osserva che gli emendamenti Montagnoli 39.2 e Albonetti 39.1 hanno da ultimo la finalità di non sanzionare il conducente che, effettuando attività professionale di autotrasporto di persone o cose, non abbia conseguito la carta di qualificazione del conducente, fino alla data del 10 settembre 2013, se trattasi di autotrasporto di persone, ovvero fino alla data del 10 settembre 2014, se trattasi di autotrasporto di persone.

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La carta di qualificazione del conducente è, in Italia, la patente professionale richiesta per chi effettui autotrasporto professionale di persone o di cose ed è stata introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni, che, tra l'altro, ha recepito la direttiva 2003/59/CE.
Ricorda che tale direttiva ha introdotto l'obbligo, rispettivamente, dal 10 settembre 2008 per il trasporto professionale di persone e dal 10 settembre 2009 per il trasporto professionale di cose, di acquisire la carta di qualificazione del conducente attraverso una specifica formazione iniziale (secondo programmi posti dalla direttiva stessa) ed il superamento di un esame finale; l'obbligo di frequentare ogni cinque anni corsi di formazione periodica per l'aggiornamento di validità della carta di qualificazione del conducente; una salvaguardia dei diritti acquisiti, per tutti coloro che prima dell'entrata in vigore del predetto obbligo fossero già stati titolari di una patente C, C+E, D o D+E.
Sotto tale ultimo profilo, osserva che il legislatore italiano, esercitando una delle opzioni prospettate dalla direttiva, ha previsto il rilascio, in favore dei soggetti già titolari di idonea patente superiore, di una carta di qualificazione del conducente in esenzione dalla formazione iniziale, ovvero per mera esibizione del titolo di abilitazione alla guida posseduto: pertanto, fin dall'entrata in vigore dei decreti applicativi del citato decreto legislativo n. 286 del 2005, gli uffici della motorizzazione civile hanno provveduto a rilasciare, a chi ne avesse avuto diritto, la carta di qualificazione del conducente.
Tale procedura, posta dalla direttiva come alternativa all'apposizione del codice comunitario 95 sulla patente posseduta, si è resa necessaria in quanto, nello stesso decreto legislativo, è stato altresì previsto che la carta di qualificazione del conducente assegnasse al titolare venti punti «aggiuntivi», rispetto a quelli attribuiti sulla patente personale: in tal modo, la decurtazione di punteggio derivante da violazioni commesse dal conducente professionale alla guida del veicolo commerciale e nell'esercizio dell'attività di autotrasporto, incide appunto sulla carta di qualificazione del conducente e non sulla patente personale posseduta.
L'attribuzione di venti punti in più, quindi, per un verso si pone come istituto tipicamente italiano, non derivando dalla direttiva 2003/59/CE; per altro verso ha reso indispensabile procedere fin da subito al rilascio della più volte citata carta di qualificazione del conducente.
Sottolinea inoltre che altri Stati europei, che nulla hanno disposto con riferimento al punteggio, hanno invece optato per apporre, sull'idoneo titolo di abilitazione alla guida già posseduto dal conducente, il codice comunitario 95.
Evidentemente tuttavia, sia in Italia che altrove, allo scadere del primo quinquennio di validità del titolo di abilitazione alla guida professionale posseduto (sia esso la carta di qualificazione del conducente da subito rilasciata ovvero la patente con codice comunitario 95), tutti i conducenti dovranno provvedere a conseguire - all'esito del prescritto corso di formazione periodica - una carta di qualificazione del conducente: i termini di scadenza di detto quinquennio maturano dal 10 settembre 10 settembre 2013 per il trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2014 per il trasporto cose.
Risulta pertanto, a suo giudizio, evidente che gli emendamenti proposti - intendendo posticipare a tali date, che sono quelle previste per il rinnovo quinquennale, l'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente - non possono essere accolti: l'opzione del legislatore consistente nel richiedere da subito il possesso della carta di qualificazione del conducente, è infatti strettamente correlata alla previsione dei venti punti aggiuntivi.
Pertanto, l'eventuale accoglimento di tali emendamenti sarebbe penalizzante in quanto il possesso della carta di qualificazione del conducente, che può essere ottenuta semplicemente per mera conversione del titolo posseduto, priverebbe il conducente della possibilità di fruire del predetto beneficio.

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Sottolinea, infine, che dalle predette vigenti disposizioni non deriva alcuna disparità di trattamento a svantaggio dei conducenti italiani rispetto agli altri conducenti comunitari. Questi ultimi infatti, come già indicato, non godere dei venti pungi aggiuntivi; inoltre, pur non essendo loro richiesta dalle rispettive legislazioni nazionali l'esibizione della carta di qualificazione del conducente prima della data di primo rinnovo di validità, sono comunque tenuti ad esibire sulla patente posseduta il codice 95, ai fini della salvaguardia dei diritti acquisiti.
In conclusione, quindi, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Montagnoli 39.2 e Albonetti 39.1, invitando i presentatori a ritirarli ed eventualmente a presentare un ordine del giorno sulla questione.

Silvia VELO (PD) osserva che le spiegazioni fornite dal rappresentante del Governo sono utili per comprendere i motivi di contrarietà rispetto ai due citati emendamenti. Chiede peraltro quale utilità possa avere un ordine del giorno, dal momento che le sanzioni in questione già sono in vigore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che un ordine del giorno potrebbe essere utile per richiamare l'attenzione sul problema e sollecitare l'individuazione di soluzioni alternative praticabili.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) si impegna a ritirare presso la XIV Commissione il proprio emendamento 39. 2.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, sulla base della specifica disciplina procedurale prevista per l'esame del disegno di legge comunitaria, il parere delle Commissioni di settore sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea ha sostanzialmente efficacia vincolante. Gli emendamenti su cui la Commissione di settore esprima parere favorevole sono infatti recepiti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, ad eccezione del caso in cui quest'ultima non li ritenga contrastanti con la normativa comunitaria o con esigenze di coordinamento generale.
Al contrario gli emendamenti sui cui la Commissione di settore esprima parere contrario non potranno essere oggetto di ulteriore esame da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea e quindi non potranno essere approvati nella fase di esame in Commissione.
È in ogni caso fatta salva la facoltà, per i presentatori degli emendamenti su cui la Commissione di settore abbia espresso parere contrario, di presentarli nuovamente in Assemblea.

Daniele TOTO (PdL), relatore, propone di esprimere parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 38.5 e 38.4 e parere contrario sugli emendamenti Lovelli 38.2 e Albonetti 39.1 (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.5.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli.

(Seguito esame testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2010.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato (vedi allegato 2). Invita quindi il relatore e,

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successivamente, il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Velo 1.1 (vedi allegato 2), che prevede l'ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro per interventi di ricostruzione e per iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione, volta a individuare la necessaria copertura finanziaria, ponendola a carico del Fondo per gli interventi della protezione civile. Ribadisce peraltro che il testo in esame persegue la finalità prioritaria di assicurare un aiuto tempestivo alle famiglie delle vittime e ai feriti. Per questa ragione, nell'ipotesi in cui la Commissione bilancio eccepisse che le risorse individuate per la copertura finanziaria non sono interamente disponibili, ritiene che debba essere privilegiato il finanziamento per le famiglie delle vittime e dei feriti.
Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 1.2, che riduce da 200.000 a 100.000 l'importo minimo da attribuire a ciascuna famiglia delle vittime. Rileva che finalità di tale emendamento sembra essere quella di riservare una quota maggiore del finanziamento a favore dei feriti. Osserva peraltro che, sulla base delle informazioni acquisite dal Comune di Viareggio sullo stato di famiglia delle vittime, risulta che una famiglia composta da quattro persone e due famiglie composte ciascuna da due persone sono interamente decedute. Sono altresì decedute due persone vedove prive di conviventi. Per questo, il numero delle famiglie delle vittime che avranno diritto all'elargizione risulta inferiore a quello del numero delle vittime. Per quanto riguarda le altre famiglie delle vittime vi sono sia coniugi superstiti, sia conviventi non coniugi. Sulla base di tali dati, ribadisce quindi l'invito al ritiro dell'emendamento Montagnoli 1.2.
Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Monai 1.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvia VELO (PD) accoglie la proposta del relatore di riformulazione del proprio emendamento 1.1 e ringrazia la collega Bergamini. Sottolinea che nella Commissione è stata raggiunta un'ampia condivisione dei contenuti del testo unificato nella consapevolezza della gravità del disastro per tutta la comunità di persone che vivevano nella zona colpita; ritiene pertanto che si debba provvedere a reperire le necessarie risorse non soltanto per sostenere le famiglie delle vittime e i feriti, ma anche per aiutare coloro che hanno subito danni alle loro abitazioni, ad altri beni di loro proprietà, alle loro attività economiche. Per questo il proprio gruppo ha insistito sull'esigenza di integrare le risorse finora stanziate per la ricostruzione, che si sono dimostrate insufficienti. Auspica quindi che la Commissione bilancio esprima un parere favorevole sul testo in esame, al fine di evitare che la speranza di un sostegno per molte famiglie già pesantemente provate dall'allungamento dei tempi delle procedure di risarcimento non sia vanificata.

Antonio MEREU (UdC) chiede di sottoscrivere l'emendamento Velo 1.1 e si associa all'apprezzamento per l'accoglimento da parte del relatore, condividendo la riformulazione prospettata.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), accogliendo la richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Velo 1.1, come riformulato dal relatore, e l'emendamento Monai 1.3.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda.
C. 3350 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni VI e X il parere sul decreto legge n. 40/2010, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
Evidenzia che nel decreto sono contenute alcune norme di specifico interesse della IX Commissione.
In particolare, l'articolo 2, comma 3, interviene in relazione alle modifiche apportate alla legge n. 21 del 1992, in materia di autoservizi pubblici non di linea, dall'articolo 29 del decreto legge n. 207 del 2008. Ricorda che su tale questione la IX Commissione più volte, in modo largamente condiviso, si è espressa nel senso di richiedere al Governo di rivedere la nuova normativa concernente il servizio di noleggio con conducente, per i suoi effetti eccessivamente penalizzanti nei riguardi di tale categoria.
Il comma 3 dell'articolo 2 dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, vengano adottate disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrà inoltre definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. La relazione allegata al decreto legge precisa che la norma fa seguito al protocollo sottoscritto il 10 febbraio scorso, e concordato con ANCI, UPI e Regioni, nel quale sono definiti i contenuti delle modifiche da apportare alla predetta disciplina.
Ritiene che si tratta di una norma condivisibile, che fa seguito anche all'impegno assunto dal Governo nei confronti della Commissione, nella seduta del 17 marzo scorso, di intervenire sulla materia prima del termine del 31 marzo, a decorrere dal quale si sarebbero dovute applicare le disposizioni inserite nel decreto-legge n. 207 del 2008, sopra richiamato. Rispetto alla disposizione introdotta nel decreto-legge in esame, rileva peraltro l'opportunità di prevedere un termine più ampio per l'adozione del decreto ministeriale, anche per consentire la possibilità di sottoporre il provvedimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 4, al comma 1, istituisce un Fondo per il sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza del lavoro, con dotazione di 300 milioni di euro. Le modalità di erogazione del Fondo saranno stabilite, entro dieci giorni dalla entrata in vigore del decreto legge, con un decreto del Ministro dello

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sviluppo economico. Nell'ambito di tale intervento, dovrebbero essere ricompresi gli incentivi, ancora non quantificati, che saranno destinati al settore della nautica e a quello dei motoveicoli.
A tale proposito, rileva che la Commissione potrebbe proporre, in coerenza con le iniziative assunte di recente, di destinare una quota degli incentivi a promuovere l'installazione di sistemi di filtro antiparticolato sugli autoveicoli con motore diesel, ed altresì a sostenere lo sviluppo delle applicazioni tecnologiche per la diffusione dei sistemi di trasporti intelligenti.
L'articolo 4, comma 5, dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti i criteri per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 1, comma 847, della legge n. 296 del 2006, che ha istituito il Fondo per la finanza d'impresa, disponibili nel bilancio 2010. Tra le finalità di destinazione del finanziamento, segnala quelle di cui alla lettera b), che riguardano interventi nel settore dell'industria aeronautica di cui alla legge n. 808/1985, e quelle di cui alla lettera c), relative agli interventi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001. Si tratta dei contributi finanziari alle emittenti televisive locali titolari di concessione ed alle emittenti radiofoniche locali. Ricorda che i criteri per l'assegnazione di tali contributi sono stati definiti dal decreto del Ministero delle comunicazioni n. 292 del 2004, sulla base delle indicazioni fornite nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.
L'articolo 4, comma 6, istituisce il Fondo per le infrastrutture portuali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Fondo è destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale ed è finanziato con una quota non superiore al 50 per cento delle risorse, ancora disponibili, destinate all'ammortamento del finanziamento statale previsto per la realizzazione del Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma. La quantificazione dell'importo da trasferire al Fondo in oggetto verrà effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il finanziamento destinato alla metropolitana di Parma viene revocato dal comma 7 dello stesso articolo 4, il quale prevede anche che gli effetti della revoca determinano lo scioglimento di tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale, che può richiedere, nell'ambito di una transazione, un indennizzo.
In proposito, ricorda che la delibera CIPE n. 92 del 2006 aveva assegnato per la realizzazione del sistema di trasporto rapido a Parma un finanziamento complessivo pari a 172 milioni di euro. Secondo la relazione tecnica allegata al decreto legge, le disponibilità residue, utilizzabili nella misura del 50 per cento per il nuovo Fondo per le infrastrutture portuali, saranno quantificabili solo al termine della transazione con il contraente generale.
Infine segnala l'opportunità che nel parere che la Commissione andrà ad esprimere si richieda l'ulteriore differimento del termine di versamento dei premi assicurativi dovuti da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, dal momento che non sono stati ancora adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010, che prevedono la riduzione dei premi INAIL dovuti dalle suddette imprese.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.