CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2010
299.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza e il sottosegretario per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.10.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.
Atto n. 194.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Valentina APREA, presidente e relatore, rileva che lo schema di regolamento in esame reca le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri per l'istruzione degli adulti, compresi i corsi serali. In proposito, rappresenta, preliminarmente, che il MIUR ha trasmesso, per il prescritto parere, lo schema di regolamento alla Conferenza unificata, che lo ha inserito all'ordine del giorno della seduta del 29 ottobre 2009. La discussione è stata rinviata per approfondimenti tecnici, a seguito dei quali, la Conferenza ha espresso - in seduta tecnica - parere favorevole con la proposta di alcuni emendamenti. Tale parere non è stato, però, deliberato sino ad oggi in sede politica, a causa dell'annullamento delle sedute del 17 dicembre 2009 e del 27 gennaio 2010. Non risultano altresì programmate ulteriori sedute prima delle prossime elezioni regionali di fine marzo. Ciò stante, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha trasmesso lo schema al parere del Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari senza poter attendere ulteriormente, per la necessità di dover dare applicazione al riordino dell'istruzione degli adulti a partire dal prossimo anno scolastico a norma dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ricorda che la relazione illustrativa evidenzia che l'intervento, attuato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali prevista dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 296 del 2006, ed è finalizzata a superare alcune criticità, riscontrate nonostante l'aumento del numero dei corsi e dell'utenza. Si indicano: la rigidità ordinamentale e organizzativa dei percorsi, che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi diurni; la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle strutture; l'assenza di un sistema integrato di formazione a distanza; la carenza di un organico sistema di crediti e certificazioni. Gli elementi chiave del riordino sono i seguenti: innalzamento dei livelli di istruzione dell'utenza debole, con priorità per i percorsi destinati al conseguimento di titoli di studio, compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. In tale quadro, gli adulti che già possiedano un titolo di studio potranno iscriversi ai corsi per conseguire ulteriori diplomi o certificati solo con l'ampliamento dell'offerta formativa dei Centri; rafforzamento dell'identità dell'offerta formativa, sua sostenibilità attraverso percorsi più brevi di quelli ordinari e avvicinamento alle persone, attraverso le reti territoriali; garanzia di ampia spendibilità dei titoli, per facilitare la mobilità. Aggiunge che ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto, la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri si avvia dall'anno scolastico 2010-2011: in tali Centri sono ricondotti, entro l'anno scolastico 2011-2012, e ferma restando la competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri territoriali permanenti (CTP) e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore attivati negli istituti di prevenzione e pena. Ricorda che l'articolo 2 disciplina l'identità dei Centri, anticipando alcuni concetti specificati negli articoli successivi con riferimento all'offerta formativa e agli organi collegiali. Esso stabilisce, poi, che i Centri costituiscono

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una tipologia di istituzione scolastica autonoma, sono dotati di un proprio organico e sono articolati in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale. Ai fini del dimensionamento e della determinazione dei punti di erogazione del servizio si applicano i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. La relazione tecnica evidenzia che i Centri saranno prevedibilmente nel numero massimo di 150, ovvero almeno uno per provincia, nonché 5 o 6 per ciascuna delle maggiori aree metropolitane. Inoltre, l'offerta formativa - disciplinata all'articolo 4 - può essere ampliata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nell'ambito dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, operando nel quadro di accordi con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati e, in particolare, con le strutture formative accreditate dalle regioni.
Sottolinea quindi che ai sensi dell'articolo 3, ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa - ovvero, da 16 a 65 anni -, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto 16 anni e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o non hanno assolto l'obbligo di istruzione. Queste disposizioni si applicano anche ai Centri territoriali permanenti (CTP) e ai corsi serali attualmente funzionanti, ai sensi dell'articolo 11. Segnala inoltre che l'articolo 4 individua l'assetto didattico dei Centri, articolato in livelli e periodi didattici. I percorsi di primo livello, articolati in due periodi didattici, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione - primo periodo didattico -, nonché della certificazione riguardante l'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi all'obbligo di istruzione - secondo periodo didattico. I percorsi di secondo livello sono finalizzati all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica e sono articolati in tre periodi didattici. Il primo e il secondo sono finalizzati ad acquisire la certificazione necessaria per l'ammissione, rispettivamente, al secondo biennio e all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali e dei licei artistici e prevedono l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze previste dagli ordinamenti degli istituti medesimi per i vari indirizzi. I percorsi per il conseguimento del diploma conclusivo del I ciclo hanno un orario complessivo di 400 ore, incrementabile fino ad un massimo di altre 200 ore - a seconda delle competenze dello studente - nel caso in cui manchi la certificazione conclusiva della scuola primaria. La quota aggiuntiva può essere utilizzata anche per l'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, mentre la quota ordinaria deve essere sviluppata, oltre che con riferimento ai saperi e alle competenze attesi al termine della scuola secondaria di primo grado, anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza previste al termine dell'istruzione obbligatoria. Gli altri percorsi hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti per i singoli indirizzi.
I Centri possono realizzare i percorsi di istruzione artistica anche attraverso gli accordi di rete, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di liceo artistico. In proposito richiama l'attenzione sul fatto che, nella prospettiva dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, agli adulti andrebbe offerta l'opportunità di frequentare percorsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi tipo di diploma di istruzione liceale da loro richiesto e non solo quello di liceo artistico. Per questo i Centri provinciali potrebbero costituire, nell'ambito della loro autonomia, reti di servizio con i licei, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili. Inoltre, tenuto conto dei tempi nei quali lo schema di

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regolamento sarà perfezionato, andrebbero riviste e definite puntualmente le norme transitorie, anche in considerazione dei tempi necessari per l'adozione del successivo decreto interministeriale di natura non regolamentare, per il quale non viene indicato un termine, previsto all'articolo 4, comma 7, per stabilire i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili i carichi orari, attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, la personalizzazione del percorso di studio - che può essere completato anche nell'anno scolastico successivo -, la fruizione a distanza di una parte del percorso, per non più del 20 per cento del monte ore corrispondente complessivo, la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, per non più del 10 per cento del monte ore complessivo del percorso. Ritiene che vada esaminata la possibilità di intervenire su tale materia sia nell'ambito della predetta normativa transitoria sia attraverso linee guida che possano valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Aggiunge quindi che l'articolo 5 disciplina l'assetto organizzativo. Si prevede che i percorsi di istruzione illustrati nell'articolo 4 realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del II ciclo per le tre tipologie di scuola considerate; richiama, al riguardo, il profilo definito dai nuovi regolamenti. Non si fa, invece, riferimento al profilo educativo a conclusione del I ciclo, pur considerato nell'articolo 4.I percorsi di istruzione si riferiscono alle indicazioni nazionali riguardanti i risultati di apprendimento relativi agli insegnamenti, come stabiliti per la scuola secondaria superiore; sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomo di conoscenze, abilità e competenze, da erogare anche a distanza e che rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti; sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, ciascuno dei quali può essere fruito anche in due anni scolastici, e che rappresentano il riferimento per la costituzione delle classi; sono altresì organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base del patto formativo individuale, che è definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti. Ai fini dell'ammissione al gruppo di livello, i Centri costituiscono commissioni chiamate a definire il patto, composte dai docenti dei gruppi di livello - per i quali la partecipazione costituisce un obbligo - e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici. Sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotti dall'interessato, le commissioni possono prevedere prove per accertare il livello di conoscenze e abilità possedute.
Sottolinea che l'articolo 6 concerne la valutazione, che è definita a partire dal patto formativo individuale, e le certificazioni. L'obiettivo è quello di valorizzare le competenze formali, informali e non formali acquisite. Si prevede l'esame di Stato per il conseguimento dei diplomi conclusivi del I e del II ciclo, che sono validi a tutti gli effetti. Per l'esame conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica si richiamano direttamente le prove previste a conclusione dei percorsi di istruzione scolastica corrispondenti; per l'esame conclusivo dei percorsi relativi al I ciclo si ricapitola, invece, il complesso delle prove. Gli iscritti devono sostenere - così come al termine della scuola secondaria di I grado - tre prove scritte deliberate dalle commissioni d'esame, la prova scritta a carattere nazionale e un colloquio pluridisciplinare. Le tre prove formulate dalla commissione verificano i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi o all'asse storico-sociale, in italiano, nonché all'asse matematico, e una delle lingue straniere indicate nel patto formativo individuale. La prova scritta a carattere nazionale è quella decisa ogni anno dal Ministro, fra quelle proposte dall'INVALSI; l'ammissione all'esame è disposta dai docenti del gruppo di livello, previo accertamento che sia stato svolto il percorso personalizzato, con una frequenza

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pari almeno al 70 per cento, definito sulla base del patto formativo individuale; l'esame si conclude con un motivato giudizio complessivo. Al termine di ogni periodo didattico, invece, è previsto il rilascio di una certificazione, che è condizione per l'accesso al periodo successivo. Precisa che il provvedimento stabilisce che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca emanerà - ma non è indicato un termine - un decreto di natura non regolamentare per disciplinare i criteri di formazione delle commissioni d'esame - ovvero, ma è un aspetto da chiarire, delle prove d'esame - e quelli di formulazione del giudizio riferito all'esame di Stato conclusivo dei percorsi del I ciclo, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, compresi i relativi modelli. Rileva quindi che l'articolo 7 disciplina gli organi collegiali, che sono quelli previsti per le scuole dal decreto legislativo n. 297 del 1994, con gli adattamenti specificamente indicati, che si applicano ai Centri, ai sensi dell'articolo 11, dal 1o settembre 2010. In particolare: il Consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo. Non si riscontrano variazioni sostanziali rispetto alla situazione vigente, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 297 del 1994, che viene ora abrogato; il Collegio dei docenti è articolato in 2 sezioni, riferite ai percorsi di I e di II livello ed elegge nel proprio ambito il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai diversi livelli; nel Consiglio di istituto e nella Giunta esecutiva, la rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza degli studenti. Si prevede, infine, che, fino alla costituzione del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva, le relative funzioni sono svolte da un Commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente.
Segnala, ancora, che l'articolo 8 stabilisce che per la gestione amministrativo- contabile dei Centri si applicano le stesse regole previste per le istituzioni scolastiche, ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 2001, e che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato, come per le scuole, da due revisori dei conti nominati, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento agli ambiti scolastici territoriali. Il numero complessivo di questi ultimi non può superare quello del 2008. L'articolo 11 precisa che il riscontro è effettuato a partire dall'anno in cui a ciascun Centro è riconosciuta autonomia: a tal fine, l'Ufficio scolastico regionale assegna ogni Centro, entro 30 giorni dalla costituzione, ad un ambito territoriale preesistente. Ricorda quindi che l'articolo 9 disciplina le dotazioni organiche, stabilendo che dall'anno scolastico 2010-2011 l'organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito, nei limiti dell'organico determinato a legislazione vigente, sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione. La definizione avviene nell'ambito del decreto interministeriale emanato annualmente. Per entrambi i percorsi, sostanzialmente si prevede un rapporto non superiore a 1 docente ogni 12 studenti; inoltre, nel caso dei percorsi di II livello, occorre tener conto della riduzione oraria del 30 per cento stabilita dall'articolo 4, comma 5. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario è definita nei limiti dell'organico determinato sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri, nell'ambito della dotazione regionale, assistenti tecnici o prevedere accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni. Si prevede, inoltre, che il decreto annuale rechi anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria; ai sensi dell'articolo 11, infine, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano

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ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti. Ricorda che l'articolo 10 prevede che i percorsi di istruzione siano oggetto di monitoraggio costante da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, anche attraverso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, mentre i risultati di apprendimento sono valutati periodicamente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione. Ogni tre anni il Ministero dell'istruzione, università e ricerca presenta una relazione al Parlamento. L'articolo 11, oltre le disposizioni già illustrate in precedenza, prevede la cessazione del funzionamento dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali il 31 agosto 2011; gli studenti iscritti proseguono il percorso nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Tenuto conto che molte Regioni non hanno proceduto al ridimensionamento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2010/2011, sia per le tensioni determinatesi in sede di Conferenza Unificata su tale materia, sia in vista delle prossime scadenze elettorali, ritiene necessario e opportuno assicurare loro tempi più distesi per una razionale organizzazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sul proprio territorio. Il termine del 31 agosto 2011 andrebbe, quindi, sostituito con il 31 agosto 2013. Ritiene, inoltre, che andrebbe considerato con particolare attenzione il problema della prosecuzione degli attuali corsi serali soprattutto nelle terze, quarte e quinte classi funzionanti nel prossimo anno scolastico, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi di cui possono disporre i costituendi Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e le altre istituzioni scolastiche ove continueranno a funzionare, per il prossimo anno scolastico, i centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali previsti dal previgente ordinamento. Per questo andrebbero inserite specifiche disposizioni nello schema in esame per assicurare il completamento dei percorsi in atto nelle predette classi.
Precisa quindi che il provvedimento abroga in modo esplicito alcune disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994, superate dalle nuove disposizioni e stabilisce l'abrogazione di ogni altra disposizione non legislativa incompatibile. Prevede, infine, che l'istituzione dei Centri avviene solo in presenza di una corrispondente riduzione di altre autonomie scolastiche, ai fini del rispetto dell'economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Ricorda, infine, che le norme contenute nello schema vanno attualizzate in relazione ai regolamenti sul riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, adottati dal Consiglio dei ministri in seconda lettura il 4 febbraio scorso e firmati dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010. Ricorda, infine, che allo schema in esame non sono allegati il parere del Consiglio di Stato, per il quale il Governo si riserva la trasmissione non appena acquisito, e quello della Conferenza Unificata, per i motivi che ha ricordato. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) segnala che, a quanto le risulta, il Consiglio di Stato ha già sollevato una serie di rilievi sul provvedimento in esame ai quali il Ministero ha risposto. Riterrebbe pertanto utile acquisire tale documentazione, allo scopo anche di verificare la possibilità di svolgere alcune audizioni informali sul provvedimento in oggetto per approfondirne gli aspetti indicati.

Valentina APREA, presidente e relatore, si riserva di verificare la richiesta della collega Ghizzoni. Nella prossima riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti, potrà definire in ogni caso il successivo percorso del seguito dell'esame del provvedimento in oggetto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 188.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1). Ricorda che sarebbe importante arrivare a un voto unanime della Commissione sulla proposta in esame, anche per avere una maggiore capacità di interloquire con il Governo su questi temi.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), ringraziando il collega Barbieri per il lavoro svolto, sottolinea che la proposta di parere contiene condizioni che sono state segnalate da tutti i componenti della Commissione e che provengono anche dal mondo dell'associazionismo culturale. Si tratta di condizioni fondamentali, in quanto vi è la necessità di rendere uniformi i termini, di velocizzare i tempi per la valutazione delle richieste ed è necessario inoltre che vi sia maggiore chiarezza in merito ai criteri seguiti nell'assegnazione dei contributi. Segnala in particolare che la terza condizione è molto importante, in quanto è volta a stabilire un maggior raccordo tra la Commissione e il Ministero. Auspica, in conclusione, che vi sia un voto unanime e condiviso sul provvedimento in esame, preannunciando a nome del gruppo cui appartiene voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rileva che dalla discussione del provvedimento in esame e dalla proposta di parere presentata, si evince che vi è stata una presa di coscienza da parte della Commissione dell'esigenza di conoscere come vengono utilizzate le risorse messe a disposizione dal Governo e di definire meglio i termini per l'assegnazione dei contributi. Rileva, in particolare, che anche nelle scorse legislature era stata segnalata l'esigenza di chiarire meglio i criteri alla base dell'assegnazione dei contributi. In tale contesto, ritiene fondamentale peraltro la terza condizione, che prevede un raccordo maggiore tra Commissione e Governo. Rileva peraltro che il voto favorevole del proprio gruppo è condizionato al recepimento di una modifica alla seconda condizione, nel senso di prevedere che siano resi noti anche i criteri per la valutazione delle richieste.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, evidenzia che quanto proposto dal collega Zazzera potrebbe ricollegarsi a quanto previsto dalla terza condizione della proposta di parere presentata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritiene importante operare la specificazione relativa all'esigenza di rendere noti i criteri di riparto dei fondi, ribadendo che il voto favorevole del proprio gruppo è subordinato all'accoglimento della sua proposta.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, a seguito anche dell'interessante discussione svoltasi nei giorni scorsi presso la Commissione, che oggi si avvale anche del contributo del gruppo dell'Italia dei valori. Apprezza lo sforzo compiuto dal relatore, che ha sintetizzato nella sua proposta di parere quanto emerso nel corso della discussione. Evidenzia peraltro una forte contrarietà per come il Fondo destinato alla cultura sia stato decurtato di poco meno del 30 per cento, ricordando come a questa riduzione il Ministero ha fatto fronte utilizzando in parte fondi propri. Sottolinea quindi ancora una volta la sua insoddisfazione per gli aspetti non secondari relativi ai finanziamenti della cultura.

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Erica RIVOLTA (LNP), sottolineando l'importanza delle condizioni, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata. Ritiene indispensabile l'allineamento e l'uniformità rispetto ai termini di scadenza. Ritiene che la proposta di parere così come formulata possa essere uno stimolo positivo per l'Esecutivo, impegnato in una suddivisione di fondi così delicata, in un momento in cui occorre particolare rigore. Ritiene che con maggiore trasparenza e rigore si possano favorire quelle istituzioni culturali che maggiormente meritano e che non sprecano i fondi pubblici a loro destinati.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, riformula quindi la proposta di parere nel senso indicato dal collega Zazzera (vedi allegato 2).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.45.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Erica RIVOLTA (LNP), relatore, ricordando che si tratta di un provvedimento molto importante in favore di cittadini che devono affrontare due condizioni di disabilità, in quanto sono sordi e ciechi, rinviando alla relazione già svolta, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1018 Froner).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta 10 marzo 2010.

Valentina APREA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri della I Commissione (Affari Costituzionali) e della III (Affari esteri) favorevole con osservazioni, della VI Commissione (Finanze) favorevole con condizioni e della X Commissione (Attività produttive) favorevole con condizione. Si è ancora in attesa quindi dell'espressione del parere della V Commissione (Bilancio) e della XI Commissione (Lavoro).
Avverte altresì che è stato richiesto l'abbinamento della proposta di legge C. 1018 Froner. Si tratta di una proposta

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di legge che verte su analoga materia. Ne propone pertanto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

La Commissione delibera quindi l'abbinamento della proposta di legge C. 1018 Froner ed altri.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
C. 2774 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che il provvedimento è importante perché permette di occuparsi di una materia di rilievo, che riguarda agenzie di ricerca di questo importante segmento della storia d'europa a livello nazionale e internazionale. Rileva, peraltro, che non si tratta solo del SISMEL, ma che vi sono anche l'Istituto storico italiano per il medioevo o l'Istituto per l'alto medioevo di Spoleto; i contributi dovrebbero essere assegnati quindi non solo al SISMEL, ma anche ad altri enti. Dopo aver acquisito il parere del Governo, riterrebbe pertanto opportuno svolgere un'audizione dei soggetti interessati, al fine di attribuire a tutti i soggetti meritevoli i contributi oggetto della proposta di legge.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, si dichiara favorevole alla proposta della collega Ghizzoni.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare dapprima alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e quindi ai successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA, indi del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.
Audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di esperti del settore.
(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Giovanni BIONDI, Capo Dipartimento per la Programmazione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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Valentina APREA, presidente, autorizza la pubblicazione della documentazione illustrata dal dottor Biondi, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono, per formulare domande e osservazioni, Valentina APREA, presidente, e i deputati Maria Letizia DE TORRE (PD), Erica RIVOLTA (LNP) e Giovanni Battista BACHELET (PD).

Risponde il dottor Giovanni BIONDI, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Valentina APREA, presidente, ringrazia il dottor Biondi e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa, alle 15.25, è ripresa alle 15.30.

Paola FRASSINETTI, presidente, introduce i temi oggetto dell'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il dottor Giorgio SILLI, assessore ai rapporti con l'Unione europea, alle relazioni con il pubblico e alle politiche d'integrazione, la dottoressa Daniela POMPEI, responsabile servizio immigrati della Comunità di Sant'Egidio e il dottor Cristopher HEIN, direttore del Consiglio italiano per i rifugiati.

Intervengono, per porre quesiti, i deputati Maria Letizia DE TORRE (PD) e Giovanni Battista BACHELET (PD).

Rispondono ai quesiti posti la dottoressa Rita PIERI, assessore all'istruzione pubblica, università e pari opportunità del Comune di Prato, la dottoressa Daniela POMPEI e il dottor Cristopher HEIN, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Paola FRASSINETTI, presidente, ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana.
C. 2967 Alessandri.