CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 marzo 2010
298.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
Atto n. 189.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Sandro GOZI (PD) fa riferimento al contenzioso aperto con la Commissione europea, che ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per cattiva applicazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa. In particolare, la Commissione contesta il fatto che i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro, acquistati e trasportati da privati per uso personale (soggetti ai sensi della citata direttiva solo all'accisa nello Stato in cui sono stati acquistati), sono valutati dalle autorità italiane come detenuti a fini commerciali (e quindi sottoposti all'accisa nello Stato in cui viene commercializzato il prodotto) solo in riferimento alle quantità massime detenute (ad esempio: 800 sigarette eccetera) e non in base agli altri molteplici criteri stabiliti a tal fine dall'articolo 9 della citata direttiva (status commerciale, luogo e modo di trasporto, natura del prodotto eccetera). In tal modo secondo la Commissione la normativa italiana consentirebbe di fatto un regime di doppia imposizione nel paese dove il prodotto è stato acquistato e in Italia dove viene commercializzato.
Riterrebbe opportuno al riguardo conoscere dal relatore le disposizioni volte a

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rispondere alle obiezioni sollevate, onde avere conferma che i rilievi formulati dalla Commissione hanno trovato soluzione nello schema di decreto presentato dal Governo.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, si riserva di fornire all'onorevole Gozi i chiarimenti richiesti. Preannuncia inoltre l'opportunità di inserire nella proposta di parere alcune osservazioni volte a evitare formulazioni che possano favorire pratiche illecite connesse al contrabbando nonché a prevenire situazioni di pregiudizio per la tutela dei consumatori.

Gianluca PINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE.
Atto n. 172.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, intervenendo ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 27 gennaio scorso, osserva che, nel quadro delle integrazioni da apportare al decreto legislativo n. 115 del 2008, il provvedimento in esame non affronta una questione posta dall'articolo 7 del decreto legislativo citato e che invece risulta rilevante al fine di garantire il conseguimento della finalità dell'efficienza degli usi finali dell'energia che è posto dalla direttiva 2006/32/CE e ribadito ora dalla direttiva 2009/72/CE.
Infatti, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 rimette all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la verifica del rispetto delle regole in materia di «certificati bianchi» sull'efficienza energetica, nonché sul rispetto degli obblighi di risparmio energetico da parte dei distributori di energia ed eroga le conseguenti sanzioni. Nella sua attuale formulazione, tuttavia, la disposizione può essere interpretata nel senso di prevedere l'applicazione delle sanzioni ai soli distributori di energia (di cui al comma 1 lettere a) e b)), che sono i soli esplicitamente citati. La disposizione andrebbe quindi integrata con un richiamo alla lettera e) del comma 1, che fa riferimento a tutti i soggetti operanti nel settore energetico a cui possono essere rilasciati, in coerenza con la disciplina comunitaria, i «certificati bianchi», in modo che le sanzioni possano essere applicate anche a soggetti non distributori, ma anche ad altri soggetti, quali le società controllate dai distributori e le società terze operanti nel settore dei servizi energetici.
Si riserva pertanto di formulare, nella seduta già convocata per la giornata di domani, una proposta di parere che tenga conto di tali considerazioni.

Sandro GOZI (PD) ritiene che le osservazioni svolte dal relatore, dato anche il loro carattere tecnico, meritino opportuno approfondimento.

Gianluca PINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.