CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire dal prossimo lunedì 15 marzo e che pertanto la XIV Commissione dovrebbe esprimersi al più tardi entro domani mattina, prima dell'inizio delle votazioni in Aula.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il decreto-legge n. 3/2010, approvato dal Senato il 24 febbraio 2010, intende porre rimedio alle situazioni di criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale in Sicilia e Sardegna. Tale necessità permarrà per almeno un triennio, fino all'apprestamento e all'entrata in operatività di nuove infrastrutture. Nei

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piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale sono state infatti previste diverse infrastrutture a potenziamento dei collegamenti elettrici dalle due isole con il continente, ed a rinforzo delle linee elettriche di trasporto interne al territorio insulare: detti potenziamenti e rinforzi, per molteplici ragioni, non si sono ancora completati.
Il Senato, oltre a introdurre modifiche al testo originario, ha approvato ulteriori disposizioni che allargano il campo di intervento del provvedimento rispetto al tema dell'approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. La maggior parte di tali nuove disposizioni riguardano più in generale le opere relative alla rete elettrica di trasmissione nazionale e agli impianti di energia elettrica, mentre un'altra norma concerne gli incentivi per l'elettricità prodotta con impianti fotovoltaici.
L'articolo 1, comma 1, istituisce un servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica in Sardegna e in Sicilia, per il triennio 2010-2012, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nelle due isole. Il nuovo servizio per la sicurezza garantisce la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle isole maggiori secondo le istruzioni della società Terna Spa.
Il comma 2 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle condizioni del nuovo servizio per la sicurezza. A tal fine l'Autorità, sulla base di specifici principi e criteri stabiliti dalla disposizione in esame, emana propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico in qualità di organo che provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale.
Il comma 3 dispone che in ogni sito di consumo il servizio di cui all'articolo in esame può essere prestato solamente per quote di potenza non impegnate in qualsiasi altro servizio remunerato diretto alla sicurezza del sistema elettrico, ovvero in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.
Ai sensi del comma 3-bis, i soggetti che prestano il servizio di cui all'articolo in esame non possono inoltre avvalersi, per le stesse quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/2009, volte a consentire l'esecuzione di eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica.
L'articolo 2 reca disposizioni volte a modificare il processo di estensione della capacità di interconnessione con l'estero previsto all'articolo 32 della legge n. 99/2009. Tali modifiche sono connesse con l'avvio del nuovo servizio per le isole maggiori, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, che implica un aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del prelievo dei clienti finali. Ai sensi del comma 1, il possibile incremento dell'interconnessione, determinato da Terna entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, non deve essere superiore a 500 MW.
Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma precedente, Terna organizzi le procedure concorsuali (ai sensi dei commi 3, 4, e 5 dell'articolo 32 della legge n. 99/2009) concernenti gli interconnector che realizzano l'estensione della capacità di interconnessione di cui allo stesso comma 1, nonché quelle quote di interconnector oggetto delle procedure già esperite e che non risultino finanziate, anche in seguito alla rinuncia dei soggetti investitori.
Il comma 3 stabilisce l'assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure previste dal comma 2, ai quei soggetti che assumono impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete. In relazione a tale assegnazione prioritaria, Terna è chiamata a fissare i parametri in base a criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna stabilisce i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 5, della legge n. 99/2009.
Il comma 3-bis dispone l'assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure previste dal comma 2 relative alle quote di interconnector oggetto delle procedure già esperite e che non risultino finanziate

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anche in seguito alla rinuncia dei soggetti investitori, ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna.
Il comma 4 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegui alle disposizioni del presente articolo le deliberazioni in materia.
L'articolo 2-bis prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio di trasmissione di elettricità quale attività di preminente interesse nazionale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale (individuata dal DM 25 giugno 1999) già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, e per le quali ad oggi non sia possibile accertare il titolo autorizzativo.
Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia ed in Sardegna, l'articolo 2-ter dispone che gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, vengano realizzati mediante la procedura semplificata prevista dall'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge 239/2003.
L'articolo 2-quater, attraverso alcune modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 239/2003, prevede che si possano realizzare mediante denuncia di inizio attività (cd. Dia) anche aumenti volumetrici degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici e delle relative varianti, ma nel rispetto di determinate condizioni.
L'articolo 2-quinquies dispone la disapplicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 400/1988 ai commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 78/2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia.
L'articolo 2-sexies dispone che le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, spettino a tutti i soggetti che, nel rispetto della procedura per l'accesso alle tariffe incentivanti prevista dallo stesso decreto, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010, e abbiano inoltre provveduto all'invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l'ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010.
L'articolo 3 prevede che il decreto entri in vigore il 27 gennaio 2010, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Con riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea definisce la politica dell'Unione europea, nel quadro del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, come intesa, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia; garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili;promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. L'articolo prosegue prevedendo che il Parlamento europeo e il Consiglio, con la procedura legislativa ordinaria stabiliscano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi sopra indicati. Queste misure non possono incidere comunque sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico. Il Consiglio delibera all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo se le misure in questione sono principalmente di natura fiscale.
Tenuto conto dei contenuti del provvedimento, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) pur sottolineando l'inadeguatezza dei tempi di esame a disposizione della Commissione, sottolinea il rilievo del decreto-legge, che affronta questioni importanti per la vita

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quotidiana dei residenti nelle isole maggiori, diversamente da altre iniziative 'faraoniche', come il ponte sullo stretto di Messina, che non rispondono direttamente alle esigenze dei cittadini. Osserva peraltro che le criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale in Sicilia e Sardegna hanno radici lontane e che il provvedimento in oggetto tenta di porvi rimedio in una fase intermedia, in attesa della realizzazione di nuove infrastrutture, previste nei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale ma non ancora completate.
Evidenzia inoltre l'importanza della relazione tra Europa e singoli Stati membri in questo ambito, ricordando - come già messo in luce dal relatore - che l'articolo 194 del Trattato di Lisbona definisce la politica dell'Unione europea come intesa, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, a promuovere il risparmio energetico, nonché a promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. L'articolo prosegue prevedendo che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le misure necessarie per conseguire tali obiettivi. Queste misure non negano comunque il diritto di ogni Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico.
Per tali motivi preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento e la disponibilità, in via eccezionale, a procedere sin dalla seduta corrente alla votazione della proposta di parere.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata. Sottolinea quindi l'importanza che rivestono alcune opere - quale il ponte sullo stretto di Messina - per la qualità della vita dei cittadini meridionali.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.
Testo unificato C. 2100 Damiano e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la XI Commissione Lavoro ha avviato l'esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 2100 e abbinate nella seduta del 9 febbraio 2010 e che in data 4 marzo 2010 la stessa Commissione ha adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.
Il progetto consta di 5 articoli che recano misure volte a garantire il sostegno del reddito e la tutela di determinate categorie di lavoratori.
L'articolo 1 introducendo 3 nuovi commi all'articolo 1 del decreto legislativo n. 80 del 1992, ha lo scopo di predisporre una forma di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi.
In particolare, si autorizza l'INPS, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, ad erogare ai lavoratori dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, una somma non superiore a 4 volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa nei 12 mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di seguito richiamato. Tale erogazione è prevista a valere sulle risorse del Fondo di garanzia sul TFR di cui alla L. 297/1982, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo. Si prevede inoltre che l'erogazione delle somme sopra indicate sia riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati con le parti sociali, ed

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approvati con apposito decreto ministeriale. Si dispone quindi che, a seguito dell'erogazione delle somme, l'INPS subentri al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati.
L'articolo 2 prevede misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza. Più specificamente, si attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di svolgere, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio sullo stato di attuazione, per l'anno 2009 e per il primo semestre dell'anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 185/2008, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 2/2009. Ricordo che tale disposizione prevede in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, in favore dei lavoratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (con esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR), l'erogazione di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro. All'esito di tale monitoraggio il ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può procedere alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento sopra indicato e all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto.
Inoltre, mediante un'interpretazione autentica, si rende applicabile l'articolo 2116 c.c. anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva. L'articolo 2116 c.c. prevede che le forme previdenziali ed assistenziali obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
L'articolo 3 provvede a fornire alcune interpretazioni autentiche, limitatamente al biennio 2010-2011, in merito alla legislazione vigente in materia di specifici interventi di integrazione salariale. In particolare, in materia di cassa integrazione straordinaria, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 223/1991, si interpretano nel senso che può accedere alla CIGS, immediatamente dopo la cassa integrazione ordinaria e senza soluzione di continuità con quest'ultima, nel caso in cui essa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane, l'impresa che sia stata oggetto di un evento improvviso ed imprevisto, il quale abbia generato una crisi che, prolungandosi nel tempo, comporti ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali. Inoltre, ai fini del calcolo delle settimane effettivamente usufruite, i limiti massimi devono essere computati con riguardo alle singole giornate di sospensione del lavoro, anziché all'intera settimana di calendario. Tale disposizione avrà effetto anche per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.
L'articolo 4 reca disposizioni inerenti agli elenchi nominativi trimestrali compilati dall'INPS che, sulla base dei modelli di dichiarazione della manodopera occupata presentati dai datori di lavoro, indicano le giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro dagli operai agricoli a tempo determinato, nonché degli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura.
L'articolo 5, infine, istituisce presso l'INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo. Il Fondo, alimentato esclusivamente dai contributi versati dalle imprese del settore, ha il compito di attuare specifici interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, situazioni di crisi,

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riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o lavoro, favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione. L'istituzione del Fondo è demandata ad un apposito decreto ministeriale, nel quale saranno altresì disciplinate le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo, inclusa l'individuazione degli organi di amministrazione, in conformità con quanto previsto dal citato contratto collettivo.
Con riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (come modificato da ultimo dal Trattato di Lisbona) indica, tra gli obiettivi prioritari dell'Unione, la promozione del progresso economico e sociale ed un elevato livello di occupazione, in modo da pervenire ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile per tutti i paesi dell'UE. La politica sociale e per l'occupazione dell'Unione mira a promuovere l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, a garantire una protezione sociale adeguata, il dialogo con le parti sociali e lo sviluppo delle risorse umane, al fine di raggiungere un livello di occupazione elevato e duraturo. La nuova agenda sociale per il periodo 2006-2010 si colloca nel contesto della riaffermazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.
Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che, facendo seguito alla consultazione relativa al futuro della strategia di Lisbona dopo il 2010, avviata con la presentazione di un documento di lavoro (COM(2009)647) il 24 novembre 2009 e conclusasi il 15 gennaio 2010, e in vista del Consiglio europeo del 25-26 marzo, il 3 marzo 2010 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione «Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2009)647). Nel documento la Commissione delinea i settori di intervento, gli obiettivi e le modalità attuative della nuova strategia per la crescita e l'occupazione, sia a livello europeo sia a livello degli Stati membri. Con particolare riferimento alla crescita inclusiva, la Commissione si adopererà per definire e attuare, insieme alle parti sociali, la seconda fase del programma «flessicurezza», per trovare il modo di gestire le transizioni economiche e innalzare i tassi di attività; da parte loro, gli Stati membri sono chiamati ad attuare i percorsi nazionali di flessicurezza, per ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, facilitando al tempo stesso un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.
Ricorda infine che il 16 ottobre 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora relativa all'applicazione della direttiva 1999/70/CE concernente l'accordo quadro stipulato tra la Confederazione europea dei sindacati (CES) e le due organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello europeo (UNICE e CEEP) sul lavoro a tempo determinato. La Commissione ritiene che le proroghe ripetute dei contratti di formazione non possono più continuare a presentare elementi di formazione; di conseguenza, ritiene che questi contratti vengano utilizzati per aggirare le disposizioni nazionali sui contratti a tempo determinato e in quanto tali non sono compatibili con le norme dell'accordo quadro europeo volte a prevenire l'abuso di contratti successivi a tempo determinato.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
Testo unificato C. 2713 approvato dalla 11a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

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Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in oggetto, tenuto conto del suo indubbio rilievo sociale. Ricorda che si tratta di una proposta normativa di iniziativa della senatrice Bossoli, già approvata in sede deliberante dalla Commissione Lavoro del Senato.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 marzo 2010 - Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 171
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, tenuto conto del dibattito svoltosi presso la XIV Commissione e presso le Commissioni Giustizia e Attività produttive, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1), che illustra dettagliatamente.

Sandro GOZI (PD) preso atto della proposta di parere formulata dal relatore, formula una proposta di parere alternativo favorevole con condizioni (vedi allegato 2), che reca la firma di tutti i deputati del Gruppo del PD in XIV Commissione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si sofferma in primo luogo sull'osservazione recata alla lettera i) della proposta di parere del relatore, che propone di modificare nel senso di prevedere tout court la soppressione dell'articolo 73, al fine di garantire maggiore tutela ai consumatori. Evidenzia infatti che l'articolo 73 sopprime il ruolo per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare; ricorda in proposito che, nel 2000, il Governo spagnolo, dopo aver abolito il ruolo per tali categorie è dovuto tornare sui suoi passi, in considerazione dell'aumento spropositato delle truffe immobiliari.
Auspica quindi la possibilità di pervenire ad una sintesi tra la proposta di parere formulata dal relatore e le istanze avanzate dall'opposizione, pur rilevando che le numerose differenze tra le due posizioni rendono difficile una convergenza. Riterrebbe, in ogni caso, opportuno inserire nella proposta di parere del relatore, sotto forma di osservazione, la condizione formulata al punto 7) della proposta dell'opposizione, avente ad oggetto la disciplina applicabile ai lavoratori temporanei e distaccati.

Sandro GOZI (PD), nell'esprimere sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, anche ai fini di una chiarimento delle numerose questioni emerse, evidenzia come la differenza tra le due proposte di parere presentate non si limiti a singole divergenze ma risenta di una

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diversa valutazione del provvedimento nel suo complesso. Sottolinea infatti come, a suo avviso, lo schema di decreto determini, in diversi ambiti, incertezze giuridiche, anche tenuto conto del fatto che alcuni dei criteri di delega recati dalla legge comunitaria per il 2008, come anche diverse disposizioni della direttiva 2006/123/CE non appaiono recepiti dal Governo. Inoltre, il Governo interviene, per un verso, introducendo alcune norme 'quadro', aventi portata generale, per altro verso detta discipline minute e specifiche solo per alcuni ambiti, lasciando indeterminata la definizione di altri settori. Ciò determina un intervento non coordinato e poco chiaro nel suo complesso, che rischia di determinare notevoli problemi interpretativi e applicativi. Cita, a titolo di esempio, la disciplina introdotta in ordine alle procedure autorizzatorie, che varia a seconda dei casi e non risulta pertanto in maniera univoca, per ciascun settore, quali procedure si semplificano e quali regimi autorizzatori si intendono mantenere. A conferma di tali lacune, che rendono incerta la portata effettiva del decreto legislativo, lo stesso relatore, nella proposta di parere formulata, chiede l'inserimento in alcune disposizioni di categorie ivi non contemplate.
Alla luce di questa situazione, e delle evidenti difficoltà del Governo - anche tenuto conto dei diversi interessi manifestati dalle differenti categorie - avrebbe fatto meglio a limitarsi in questa fase a definire norme che definissero il recepimento del quadro giuridico complessivo della direttiva servizi, individuando quindi principi di ordine generale, non connessi a specifiche categorie, che concernessero tutti i prestatori di servizi - è il caso, ad esempio, delle norme a tutela dei lavoratori più volte richiamate. Su tale ultimo punto, invece, lo schema di decreto lascia margini di incertezza interpretativa, laddove i principi e criteri direttivi specificati dalla legge comunitaria per il 2008 prevedevano che fosse garantita l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente. Analogamente, come già ricordato, lo schema di decreto non reca un elenco dei settori ai quali si applica la procedura della d.i.a. e quelli invece soggetti ad autorizzazione, laddove sarebbe stato certamente preferibile limitarsi a definire principi generali.
Un altro ambito disciplinato in modo incerto appare quello dello Sportello Unico; ricorda infatti che il regolamento di riordino dello Sportello unico previsto nell'articolo 38 non è stato ancora emanato e quindi l'applicazione della norma risulta condizionata dall'assenza della disciplina attuativa. Inoltre, sempre in relazione allo Sportello unico si rileva una lacuna nella documentazione che i prestatori di servizi devono fornire all'amministrazione nazionale relativa alle condizioni contrattuali dei lavoratori impiegati. Di fronte a ispezioni nei luoghi di lavoro di prestatori di servizi non italiani si dovrebbe fare affidamento solo sulla collaborazione amministrativa tra autorità nazionali competenti, attraverso il sistema telematico di reciproca assistenza IMI (internal market information) il cui funzionamento potrebbe richiedere non poco tempo. In ogni caso il novero di informazioni necessarie e l'asimmetria delle norme giuslavoristiche tra i diversi paesi potrebbe causare lacune che favorirebbero il ricorso al lavoro nero di cittadini comunitari presenti in Italia che magari figurerebbero assunti nei paesi di provenienza.
Vi è poi la questione, che ha sollevato in più occasioni, riguardante l'articolo 3 dello schema di decreto, laddove appare opportuno sostituire le parole «associazioni caritative riconosciute come tali» con quelle di «ONLUS» in ragione del fatto che nel quadro giuridico nazionale non è chiaro che cosa debba intendersi per «associazioni caritative».
Osserva quindi, in conclusione, che quelle esposte sono le motivazioni all'origine

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della proposta di parere alternativo formulato dal gruppo del PD, che pure, tiene a sottolineare, è una proposta di parere favorevole, con condizioni.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, si sofferma, come ha già sottolineato in passate occasioni, sulla complessità del provvedimento, riconducendo le disomogeneità certo presenti nello schema di decreto al senso di responsabilità del Governo, che ha tentato in tal modo di affrontare, ove possibile le specifiche questioni emerse, rimandando invece a successive norme, i temi ancora aperti e da definire.
Auspica tuttavia, tenuto conto della ragionevolezza delle posizioni esposte dal collega Gozi, che si possano esaminare punto per punto le questioni affrontate, onde pervenire ad una posizione il più possibile condivisa.
Ritiene, in primo luogo, condivisibili le proposte avanzate dall'onorevole Formichella, relative alla modifica dell'osservazione di cui alla lettera i), nel senso di invitare il Governo a valutare la possibilità di sopprimere l'articolo 73, nonché riguardante l'inserimento di una osservazione che, riprendendo quanto contenuto nella proposta di parere dell'opposizione, alla condizione 7), inviti il Governo a valutare l'opportunità di inserire, all'articolo 20, comma 2, il principio della «protezione sociale dei lavoratori» tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei. Sul punto aveva inteso, come dichiarato dal Ministro Ronchi nella seduta del 16 febbraio scorso, che gli articoli 20 e 23 dello schema di decreto legislativo non lasciavano margini di incertezza; ritiene tuttavia accoglibile, in ogni caso, tale precisazione.
Quanto poi al regime delle procedure autorizzatorie, tenuto conto delle diversità esistenti tra i diversi settori, valuta difficile un intervento - almeno sulla base delle proprie competenze tecniche - senza demolire il disegno normativo nel suo complesso.
Circa la questione delle società caritative, infine, ritiene condivisibile la richiesta avanzata dal collega Gozi, nel senso di chiedere al Governo di valutare l'opportunità di una migliore formulazione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, al fine di precisare meglio a quale fattispecie dell'ordinamento giuridico italiano corrispondano le «associazioni caritative riconosciute come tali».
Nell'auspicio di aver risposto alle osservazioni del collega Gozi in misura soddisfacente, formula quindi, in conclusione, una nuova proposta di parere, con condizioni e osservazioni (vedi allegato 3).

Mario PESCANTE, presidente, invita i colleghi a valutare l'opportunità di rinviare alla giornata di domani il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire una compiuta valutazione della nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni DELL'ELCE (PdL) ritiene che se vi è una intesa di massima tra i gruppi, si tratti unicamente di valutare le nuove osservazioni inserite nel parere e illustrate dal relatore.

Maurizio DEL TENNO (PdL) riterrebbe anch'egli preferibile procedere alla votazione del parere già nella seduta odierna, anche tenuto conto dell'incerto andamento dei lavori parlamentari nella giornata di domani.

Sandro GOZI (PD) ritiene che si sia svolto in Commissione un lavoro estremamente proficuo e in tal senso il suo gruppo ha ritenuto di presentare una proposta di parere alternativo favorevole, poiché l'obiettivo generale della liberalizzazione dei servizi è condiviso. Avrebbe tuttavia ritenuto preferibile posticipare a domani la votazione delle proposte presentate, al fine di esaminarle con attenzione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) nell'esprimere apprezzamento per la serietà e l'impegno manifestato dai colleghi dell'opposizione riterrebbe preferibile votare nella seduta odierna le proposte formulate,

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tenuto conto delle possibili difficoltà dei lavori della giornata di domani.

Mario PESCANTE, presidente, al fine di consentire una valutazione della nuova proposta di parere formulata dal relatore, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 15.55.

Sandro GOZI (PD) valutata attentamente la nuova proposta di parere formulata dal relatore, intende rivolgergli un ringraziamento per la disponibilità dimostrata e per le integrazioni accolte, che migliorano certamente il parere in esame. Deve tuttavia ribadire che il metodo seguito dal Governo nella predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame è fonte di incertezza e di dubbi interpretativi. Per tali motivi, e nella condivisione degli obiettivi sottesi alla proposta di parere del relatore, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore, rivolge i propri ringraziamenti al relatore e ai colleghi dell'opposizione per il lavoro svolto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) sottolinea la complessità del provvedimento e la vastità dei settori coinvolti. Nel condividere, in particolar modo, le osservazioni recate dal parere in ordine alla soppressione dell'articolo 73 e in materia di case da gioco, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.