CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
C. 3175-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, fa presente che in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che contiene rispetto a quello sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere nella seduta del 9 marzo 2009, diciannove nuove proposte emendative della Commissione e i relativi subemendamenti, un nuovo emendamento del Governo ed un nuovo emendamento di iniziativa parlamentare.

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In primo luogo, rileva che gli emendamenti della Commissione 1.300, 2.300, 2.302, 3.300, 3.301, 3.302, 3.303, 4.300, 5.300, che riproduce sostanzialmente il testo dell'emendamento Andrea Orlando 5.1 sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta, l'emendamento 5.301, che, al numero 2, riproduce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento Minniti 5.77 sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta, gli emendamenti 5.302, 5.304, 5.305 e 5.306 e l'emendamento del Governo 1.500, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Segnala, poi, che l'emendamento della Commissione 1.301 prevede, in particolare, che, per la gestione dei beni sequestrati, l'Agenzia nazionale coadiuvi l'autorità giudiziaria sotto la direzione del giudice delegato, mentre, dopo il decreto di confisca, all'Agenzia nazionale venga conferita l'amministrazione dei beni. Nell'osservare che dalla modifica delle disposizioni in esame non sembrano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo. Per quanto attiene alla proposta emendativa della Commissione 2.301, che prevede che il Direttore dell'Agenzia non sia collocato fuori ruolo, ma sia a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 345 del 1991, nell'osservare che a legislazione vigente è già previsto un contingente massimo dei prefetti da poter collocare a disposizione, giudica, comunque, opportuno che il Governo chiarisca se dalla suddetta disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa, poi, presente che la proposta emendativa della Commissione 4.301 prevede che i rapporti tra l'Agenzia nazionale e l'Agenzia del demanio, disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa, abbiano ad oggetto anche l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. Al riguardo - fermo rimanendo la previsione di cui al successivo comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede che, successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, la stessa possa avvalersi di altre amministrazioni, tra le quali le Agenzie fiscali - ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio possa realmente provvedersi senza effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Segnala, altresì, che la proposta emendativa della Commissione 5.303, nella parte dispositiva riproduce, sostanzialmente, il contenuto degli emendamenti Ferranti 5.16, Palomba 5.85, e Ria 5.17 sui quali a Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta, mentre nella parte consequenziale modifica il comma 2-bis dell'articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965, specificando i criteri sulla base dei quali saranno stabiliti i corrispettivi della vendita dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Al riguardo, ferma restando la necessità di un chiarimento rispetto agli effetti in termini di gettito derivanti dalla proposta emendativa, si osserva che tali entrate non dovrebbero essere scontate nei tendenziali, e, pertanto, l'emendamento non sembra determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Osserva, poi, che la proposta emendativa della Commissione 7.300, ripropone in parte il testo degli emendamenti Ceccuzzi 1.7, 1.8 e 7.3, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario. Rileva che l'emendamento della Commissione, tuttavia, nel configurare come una possibilità la previsione che l'Agenzia proceda alla liquidazione dei beni immobili dell'azienda a favore degli stessi enti richiedenti, potrebbe superare i rilievi critici precedentemente evidenziati. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Ritenendo, che i subemendamenti riferiti agli emendamenti 1.300, 2.300 e 5.303 non presentino profili problematici di carattere finanziario, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine gli effetti finanziari del subemendamento Tassone

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0.4.301.1 che sopprime l'inciso che impone la non onerosità delle convenzioni che regolano i rapporti tra l'Agenzia nazionale e l'Agenzia del demanio, determinando oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica per il funzionamento dell'Agenzia nazionale.
Fa, infine, presente che l'emendamento Antonino Russo 4.47, che prevede l'istituzione di un fondo destinato alla progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare i beni confiscati alimentato con risorse provenienti dalle confische confluite nel Fondo unico per la giustizia, presenta un contenuto analogo all'emendamento Antonino Russo 4.40, sul quale la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rilevando che gli emendamenti 1.300, 1.301, 2.300, 2.302, 3.300, 3.301, 3.302, 3303, 4.300, 5.302, 5.304, 5.305 e 5.306 non presentano profili problematici di carattere finanziario, esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 5.300, in quanto non possono escludersi profili di onerosità in ordine alla facoltà riconosciuta al Tribunale di liberare gli immobili confiscati dai gravami esistenti, determinando la somma spettante ai terzi titolari di diritti in buona fede, in applicazione delle disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità, anche in considerazione del fatto che detti beni possono essere assegnati gratuitamente a soggetti pubblici o a ONLUS per finalità sociali. In ogni caso, dal punto di vista tecnico, rileva che non appare chiaro il procedimento di liberazione, che potrebbe pertanto determinare difficoltà in sede applicativa. Con riguardo all'emendamento 2.301, rileva la proposta non determini effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, nel presupposto che l'incarico in parola rientri nei limiti del contingente previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 345 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 410 del 1991. Per quanto concerne l'emendamento 4.301, osserva che la proposta prevede, nell'ambito della convenzione non onerosa già prevista nel comma 2 dell'articolo 4, l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio da parte dell'Agenzia nazionale per 1'amministrazione o la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti in ordine alla neutralità finanziaria di tale previsione, fa presente che gli oneri del personale, essendo posti a carico della convenzione non onerosa. incidono su risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Segnala, tuttavia, la necessità di eliminare la disposizione che introduce il comma 1-bis all'articolo 5 del decreto-legge, limitando la competenza dell'Agenzia del demanio, di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo numero 300 del 1999, alla gestione dei soli beni confiscati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965. Osserva, infatti, che tale disposizione determinerebbe un'incertezza in ordine alla gestione della generalità dei beni confiscati. Con riferimento all'emendamento 5.303, osserva che la proposta modifica, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965, specificando i criteri sulla base dei quali saranno stabiliti i corrispettivi della vendita dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e stabilendo, fra l'altro, che la vendita possa essere effettuata in favore di enti pubblici aventi tra le finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare. In merito alla richiesta di chiarimenti sugli effetti in termini di gettito della disposizione, conferma che tali entrate non sono scontate nei tendenziali. Per quanto concerne l'emendamento 7.300, rileva che l'emendamento dispone che, qualora gli enti territoriali manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda confiscata alla criminalità organizzata e ne richiesta, l'Agenzia nazionale può procedere, valutati gli aspetti occupazionali, alla liquidazione della stessa, prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli enti richiedenti.

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L'emendamento prevede, poi, che i costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico di questi ultimi e che, qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato. In proposito, rappresenta che tale disposizione non appare presentare effetti significativi per la finanza pubblica. Per quanto riguarda i subemendamenti presentanti, esprime una valutazione contraria sul subemendamento Tassone 0.4.301.1, che esclude il carattere non oneroso della convenzione tra l'Agenzia nazionale e l'Agenzia del demanio, determinando oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati, nella relazione tecnica. Esprime altresì una valutazione contraria sull'emendamento Antonino Russo 4.47, che prevede l'istituzione di un fondo destinato alla progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare i beni confiscati, alimentato con risorse provenienti dalla confische confluite nel Fondo unico giustizia. In proposito, rappresenta che le risorse che affluiscono al predetto Fondo sono destinate ad altre finalità e che tali risorse non sono utilizzabili con finalità di copertura ai fini dell'indebitamento netto, in quanto le confische, nei conti nazionali, sono considerate «altre variazioni di volume» e non migliorano il relativo saldo.

Giulio CALVISI (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler chiarire le ragioni della valutazione contraria espressa con riferimento all'emendamento 5.300 della Commissione che riproduce sostanzialmente il testo di una proposta emendativa sulla quale la Commissione Bilancio ha espresso nulla osta nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa come prevedere che, con la decisione di confisca, il tribunale possa determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili confiscati gravati da diritti reali di godimento o di garanzia appaia suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3175-A, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2010, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevato che la parte consequenziale dell'emendamento 4.301 delle Commissioni limita la competenza dell'Agenzia del demanio in materia di beni confiscati a quelli confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla legge n. 575 del 1965, facendo venir meno, in particolare, le competenze della predetta Agenzia per i veicoli confiscati ai sensi del codice della strada e ponendosi in contrasto con le stesse finalità del provvedimento, che attribuisce le competenze in materia di gestione dei beni confiscati, di cui alla legge n. 575 del 1965, all'istituenda Agenzia nazionale, creando in tal modo incertezze in ordine alla titolarità delle competenze in questione e dei relativi oneri gestionali;
considerato che l'emendamento 5.300 delle Commissioni presenta profili di onerosità in ordine alla facoltà riconosciuta dal tribunale di liberare gli immobili confiscati dai gravami esistenti nel corso del procedimento, determinando le somme spettanti ai terzi titolari di diritti in buona fede, in applicazione delle disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità;
ritenuto che, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica, quanto previsto dall'emendamento 7.300 delle Commissioni possa trovare applicazione

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solo una volta verificata l'impossibilità di procedere alla cessione dell'intera azienda confiscata,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.301, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere la parte consequenziale (articolo 1-bis);
sull'emendamento 7.300, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al primo periodo, dopo la parola: Qualora aggiungere le seguenti: non si sia rivelata possibile la cessione dell'intera azienda e;

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.4.301.1 e sugli emendamenti 4.47, 5.1, 5.300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.».

Si intende conseguentemente revocato il parere di nulla osta riferito alla proposta emendativa 5.1, espresso in data 9 marzo 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
Nuovo testo unificato C. 82 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, illustra il contenuto del nuovo testo unificato approvato dalla Commissione lavoro, che reca norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. In proposito, ricorda che il provvedimento, in una precedente formulazione, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, che ha acquisito anche una relazione tecnica sul provvedimento e che la Commissione lavoro ha compiuto un notevole sforzo per precisare la platea dei possibili destinatari delle agevolazioni previdenziali previste, che ha progressivamente consentito di circoscrivere gli effetti finanziari del provvedimento, che, nella sua formulazione originaria, potevano essere quantificati in circa 3 miliardi di euro. Segnala, altresì, gli sforzi compiuti dalla Commissione per individuare una copertura finanziaria per le agevolazioni previste, segnalando che l'articolo 4, comma 2, del nuovo testo in esame dispone l'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti in via non esclusiva alla gestione previdenziale per i lavoratori parasubordinati. Segnala, altresì, che la Commissione di merito ha ulteriormente specificato i criteri di individuazione della platea dei beneficiari del provvedimento, chiarendo, in particolare, la nozione di «familiare gravemente disabile». Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del nuovo testo unificato i benefici del provvedimento si applicano, infatti, ai soli lavoratori che si dedicano alla cura e all'assistenza di familiari disabili in condizione

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di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità del 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, e che necessitano di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Osserva, inoltre, che, raccogliendo un'esigenza evidenziata anche dal collega Cambursano, il provvedimento precisa che per le fattispecie relative a casi di handicap congenito, che devono essere certificati da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza si calcola, comunque, dalla data di nascita. La nuova formulazione della proposta di legge precisa altresì che i benefici non si applicano nei casi in cui il familiare disabile sia stato ricoverato in modo continuativo in un istituto specializzato a tempo pieno nei diciotto anni di convivenza richiesti dall'articolo 2 del provvedimento ovvero non risulti stabilmente ricoverato in un tale istituto alla data di entrata in vigore del provvedimento. Per quanto attiene, più specificamente agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, rileva preliminarmente che l'articolo 1 non sembra comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre, con riferimento agli articoli 2 e 4, che disciplinano l'accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori autonomi e i dipendenti del settore privato, osserva preliminarmente che le disposizioni recano oneri ultratriennali a fronte dei quali la copertura è limitata al triennio. Inoltre mancano dati e parametri alla base della quantificazione sia degli oneri connessi al prepensionamento sia dei relativi mezzi di copertura derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva per i parasubordinati già assicurati o che percepiscono la pensione. Inoltre, non risulta chiaro se l'aumento dell'aliquota a carico dei collaboratori coordinati e continuativi non esclusivi sia permanente o limitata al triennio; andrebbe altresì chiarito se il beneficio spetti anche ai lavoratori i cui familiari disabili risultino già deceduti. Nel caso in cui anche questa categoria di lavoratori rientri nell'ambito applicativo della disposizione, dovrà tenersi conto di tale circostanza ai fini della quantificazione degli oneri; la liquidazione di trattamenti rapportati ad anzianità contributive basse rende probabile la necessità dell'integrazione al minimo, con ulteriori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 4, comma 1, segnala che la norma non indica esplicitamente le disposizioni alle quali sono riconducibili gli oneri, ma si limita ad indicare il loro ammontare complessivo. In proposito, rileva peraltro che gli oneri dei quali si prevede la copertura appaiono riconducibili alle disposizioni dell'articolo 2 del provvedimento. Inoltre la norma, pur configurando correttamente - tenuto conto che la disciplina in esame riconosce un diritto al prepensionamento per i soggetti in possesso di determinati requisiti - gli oneri in termini di previsione di spesa, non è corredata dalla clausola di salvaguardia prevista dal comma 1 dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Peraltro, osserva che la configurazione dell'onere in termini di previsione di spesa non appare coordinata con il disposto dell'articolo 4, comma 2, in base al quale per le finalità in esame sono utilizzate le risorse che affluiscono all'apposito fondo da istituire presso l'INPS nel «limite degli importi» corrispondenti alla quantificazione indicata dal comma 1. In merito al comma 2, ferma restando l'esigenza, già segnalata nella precedente parte della presente scheda, di acquisire un chiarimento in merito alla quantificazione e al profilo temporale degli oneri, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva ivi previsto sia idoneo a garantire la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 nell'intero periodo di applicabilità del provvedimento. Ritiene, pertanto, opportuno richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sull'ulteriore nuovo testo unificato trasmesso dalla Commissione lavoro, al fine di acquisire una

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verifica della quantificazione degli oneri e delle relative coperture finanziarie.

Lino DUILIO (PD), associandosi agli apprezzamenti del relatore per il lavoro svolto dalla Commissione lavoro, concorda sull'opportunità di chiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sull'ulteriore nuovo testo unificato oggi in esame, in modo da verificare la quantificazione degli oneri e l'idoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 4. Nel rilevare come, in presenza di provvedimenti che determinano effetti finanziari sarebbe sempre opportuno acquisire una relazione tecnica, rileva, comunque, che, in considerazione della natura degli oneri recati dal provvedimento in esame, sarà, in ogni caso, necessario introdurre una specifica clausola di salvaguardia formulata in conformità a quanto richiesto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Per quanto attiene alle modalità di copertura finanziaria del provvedimento, rileva che l'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti in via non esclusiva alla gestione previdenziale per i lavoratori parasubordinati, che appare presentare un carattere permanente, rischia di dimostrarsi esorbitante rispetto agli oneri recati dal provvedimento, che, invece, presentano un profilo pluriennale. Per quanto riguarda, invece, le disposizioni dell'articolo 1, che reca una novella dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, sottolinea che l'esclusione dell'applicazione dall'esonero anticipato dal servizio al personale della scuola è già previsto dalla normativa vigente e che, comunque, si sta valutando la possibilità di modificare tale previsione. Quanto agli effetti finanziari dell'articolo 1, ritiene che si possa escludere che dalla disposizione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che le amministrazioni erogherebbero il trattamento economico inferiore rispetto a quello che sarebbe sostenuto in caso di permanenza in servizio del lavoratore. Osserva, peraltro, che le disposizioni dell'articolo 72 consentono alle amministrazioni di appartenenza di decidere se accogliere le richieste di esonero dal servizio, mentre nel caso di assistenza di familiari gravemente disabili sembrerebbe opportuno riconoscere ai dipendenti interessati un diritto soggettivo all'esonero stesso. Per quanto riguarda, infine, la possibilità che, a seguito del collocamento anticipato in quiescenza, vengano meno i requisiti per il riconoscimento del beneficio, a causa della morte del familiare, ritiene che sarebbe un errore ipotizzare una revoca dei benefici previdenziali concessi, in considerazione delle peculiarità della situazione che ha dato titolo al riconoscimento del beneficio stesso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, chiedendo di depositare agli atti della Commissione la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento al provvedimento in esame (vedi allegato), su un piano generale osserva che l'ulteriore nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione lavoro contiene evidenti affinamenti rispetto alle precedenti stesure del provvedimento. Segnala, tuttavia, l'esigenza di verificare gli effetti delle difformità di trattamento che deriverebbero dall'applicazione del provvedimento, che reca una disciplina profondamente differenziata tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e i lavoratori indipendenti o autonomi del settore privato. Con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Duilio, segnala che l'articolo 72, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 attribuisce alle amministrazioni interessate la facoltà di accogliere le richieste di esonero dal servizio al fine di consentire alle stesse di assicurare comunque un efficace svolgimento delle funzioni a loro attribuite, osservando, comunque, che l'esonero dal servizio potrebbe comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora non venissero confermate le disposizioni limitative del turn over nelle pubbliche amministrazioni, in quanto determina la vacanza di posizioni nell'organico delle pubbliche amministrazioni che potrebbero,

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quindi, essere successivamente ricoperte. Conclusivamente, dichiara di concordare sull'opportunità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento, sottolineando come questa scelta non debba essere attribuita ad intenti dilatori, ma alla volontà di chiarire in modo inequivocabile le implicazioni finanziarie della proposta, al fine di garantirne la piena efficacia.

Renato CAMBURSANO (IdV), concordando sugli apprezzamenti rivolti al lavoro svolto dalla Commissione di merito, sottolinea l'esigenza di individuare nell'ambito del provvedimento un giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare possibili abusi e quella di garantire un giusto riconoscimento ai lavoratori che si dedicano alla cura e all'assistenza di familiari affetti da gravissime disabilità. Per quanto attiene, poi, alle possibili difformità dei trattamenti riconosciuti, rileva la necessità di evitare che un provvedimento che costituisce il frutto di un faticoso lavoro di elaborazione rischi di essere dichiarato incostituzionale e, pertanto, finisca per rivelarsi inefficace, evidenziando quindi, la necessità di individuare una formulazione delle disposizioni che consenta di superare il vaglio di ragionevolezza effettuato dalla Corte costituzionale.

Massimo VANNUCCI (PD), nel concordare sull'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sull'ulteriore nuovo testo unificato trasmesso dalla Commissione lavoro, ritiene necessario che la relazione contenga anche precise indicazioni sui possibili effetti finanziari dell'allargamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni previdenziali a soggetti che attualmente ne sono esclusi, nonché una simulazione riferita ai possibili oneri derivanti da soluzioni alternative a quella fatta propria dal provvedimento.

Lino DUILIO (PD), con riferimento a quanto osservato dal sottosegretario Giorgetti, ribadisce l'opportunità che ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che si dedichino alla cura e all'assistenza dei familiari gravemente disabili sia riconosciuto un diritto soggettivo pieno, non ritenendo che in questa fattispecie sia possibile lasciare l'amministrazione di appartenenza la facoltà di scegliere se accogliere la richiesta formulata dal lavoratore. Osserva, inoltre, che, seppure in via teorica possa ipotizzarsi che dall'esonero dal servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni derivino in prospettiva maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla possibilità per le amministrazioni interessate di procedere a nuove assunzioni in presenza di vacanze organiche, tale eventualità appare in concreto estremamente remota. Nel ricordare a titolo di esempio che in molte sedi dell'Agenzia delle entrate del nord Italia il personale in servizio rappresenta poco più del 40 per cento della pianta organica teorica, evidenzia come non sussiste nessun automatismo tra l'incremento di vacanze organiche e la scelta di procedere a nuove assunzioni di personale. Conclusivamente, auspica che il provvedimento possa concludere il proprio iter in tempi ragionevoli senza essere snaturato, considerata la sensibilità di tutte la parti politiche per la situazione dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, nel confermare la necessità di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione lavoro, ritiene che in quella sede il Governo dovrebbe finalmente chiarire come i benefici previdenziali riconosciuti dal provvedimento si applichino ai soli lavoratori che al momento del riconoscimento del beneficio stiano assistendo familiari gravemente disabili, come sembrerebbe presumersi dal testo della proposta in esame, e non anche a quanti abbiano in passato assistito familiari non più in vita al momento del riconoscimento del beneficio stesso. Al riguardo, osserva che la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato evidenzia, invece, che i benefici

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riconosciuti dal provvedimento assumo carattere risarcitorio e devono essere necessariamente riconosciuti anche ai lavoratori per i quali il familiare assistito non sia più in vita.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene evidente che il beneficio non possa applicarsi ai lavoratori i cui familiari non siano più in vita.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto degli esiti del dibattito, propone di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. Con riferimento agli articoli 1 e 2, relativi alla riduzione dei carichi elettrici e all'aumento della capacità di interconnessione, osserva che i possibili effetti finanziari della disciplina in esame riguardano principalmente la società Terna, che non rientra nel perimetro della pubblica amministrazione come definito dall'ISTAT ai fini della costruzione del conto economico consolidato. In base a tale presupposto, l'attuazione delle norme non dovrebbe comportare un impatto diretto sulla finanza pubblica. In merito agli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater, relativi alle semplificazioni amministrative, al fine di escludere effetti finanziari connessi ad eventuali procedure di infrazione - tenuto conto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato - andrebbe acquisita una precisazione circa la compatibilità delle norme rispetto alla disciplina comunitaria. Andrebbe, inoltre, chiarito se possano determinarsi riflessi finanziari in relazione al venir meno, a seguito delle innovazioni procedurali introdotte dal testo, di diritti o di tariffe connessi ai procedimenti amministrativi interessati dalle autorizzazioni in esame. Quanto all'articolo 2-sexies, relativo al riconoscimento di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica, rileva che la norma in esame sembra suscettibile di incidere sui requisiti per l'accesso alle tariffe incentivanti, potendo ampliare la relativa platea di beneficiari. Andrebbe pertanto confermato che tale possibile estensione trovi, comunque, compensazione nell'ambito dei meccanismi tariffari, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare la neutralità finanziaria del provvedimento, fa presente che i procedimenti amministrativi di cui agli articoli 2-bis e 2-ter riguardanti le autorizzazioni relative alle opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'articolo 2-bis, non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 2-sexies, osservando che ulteriori chiarimenti in merito al riconoscimento di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica potrebbero essere acquisiti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente in materia,

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assicura comunque che dalla disposizione non discendono effetti per la finanza pubblica.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta sul disegno di legge in esame.

Giulio CALVISI (PD) annuncia il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, che reca la legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Pur condividendo pienamente le finalità dell'intervento, rileva che la proposta elaborata dalla Commissione cultura presenta significativi profili problematici sotto il profilo finanziario.
In particolare, con riferimento agli articoli da 1 a 6 e da 24 a 27, relativi alle finalità del provvedimento e alle attività settoriali, pur prendendo atto del tenore programmatico delle disposizioni in esame, rileva che queste individuano compiti e funzioni a diversi livelli di governo che appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica. Tra questi segnala, in particolare: l'articolo 3, comma 2, lettera b), che prevede la promozione, la valorizzazione ed il sostegno con appositi finanziamenti da parte dello Stato delle attività dello spettacolo dal vivo; l'articolo 3, comma 2, lettera c), che prevede l'attivazione di rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo; l'articolo 3, comma 2, lettera e), che prevede la costituzione di un portale informatico per l'utilizzazione delle informazioni relative a fondi comunitari disponibili; l'articolo 3, comma 2, lettera f), che fa riferimento ad agevolazioni per l'accesso al credito; l'articolo 3, comma 2, lettera l), che prevede l'istituzione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo. Per quanto attiene ai compiti delle regioni, si segnalano le seguenti disposizioni: l'articolo 5, comma 1, lettera b), che prevede il sostegno ai giovani autori e artisti; l'articolo 5, comma 1, lettera c), che prevede il sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale; l'articolo 5, comma 1, lettera g), che prevede che le iniziative volte ad agevolare l'accesso al credito anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia e l'attivazione di prestiti d'onore; l'articolo 5, comma 1, lettera n), che prevede il sostegno a progetti triennali di produzione, distribuzione e promozione dello spettacolo dal vivo all'interno di teatri. In proposito, rileva che dette disposizioni non specificano le modalità di attuazione delle attività suddette, né indicano l'onere complessivo rispetto al quale modulare le agevolazioni e le attività da realizzare. In alcuni casi la definizione degli elementi di dettaglio della disciplina agevolativa, ovvero per la realizzazione delle diverse attività indicate, è demandata alla legge regionale e, pertanto, in tale ipotesi dovrebbe intendersi che il legislatore regionale potrà definire tale disciplina nell'ambito delle risorse disponibili. A suo avviso, andrebbe peraltro suffragata la possibilità effettiva per le regioni di far fronte a tali adempimenti ed alla concessione dei benefici in questione con le risorse disponibili.
Quanto all'articolo 27, comma 3, che esenta le esibizioni degli artisti di strada dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, tenuto conto del carattere immediatamente dispositivo della norma, andrebbe chiarito se essa abbia una portata innovativa rispetto

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al regime attualmente applicato - a livello regionale, provinciale e comunale - alle medesime esibizioni.
In relazione all'articolo 7, che disciplina l'Osservatorio dello spettacolo, pur in considerazione del fatto che la collaborazione di cui al comma 2 viene configurata come una facoltà per l'Osservatorio, ritiene opportuno chiarire se le iniziative disposte dalle norme siano riconducibili al quadro delle attività già previste a legislazione vigente, ovvero se le stesse rechino nuove competenze, con possibili nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene, inoltre, che sarebbero opportuni chiarimenti in ordine ai possibili oneri derivanti dall'istituzione, configurata come non facoltativa, dello sportello informatico e ai mezzi con cui fare fronte alle spese relative al suo funzionamento.
Quanto all'articolo 8, che disciplina gli incentivi e i compiti dell'Ente teatrale italiano, rileva che il comma 1 prevede la concessione di agevolazioni tributarie volte ad incentivare la fusione tra società ed altri organismi operanti nel settore, senza specificare la natura, la tempistica e la misura di tali agevolazioni, rinviando la fissazione dei criteri e delle modalità applicative a successivi decreti. Trattandosi di una misura che può determinare effetti onerosi, in mancanza della definizione di un limite massimo di spesa e di una definizione da parte della norma dei relativi parametri applicativi, l'agevolazione è suscettibile di generare effetti finanziari non determinati nella loro entità e privi di adeguata copertura. Il rinvio a successivi atti amministrativi non appare idoneo ad evitare tali profili di onerosità, tenuto conto che le norme non definiscono un limite massimo di spesa. In ogni caso, la disciplina non sembra garantire un controllo parlamentare.
Con riferimento all'accesso delle imprese dello spettacolo dal vivo ad alcune delle agevolazioni fiscali recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame, rinvia ai chiarimenti richiesti con riferimento a tale articolo. Infine, in merito alle funzioni dell'Ente teatrale italiano, appare opportuna una conferma da parte del Governo che dalle predette attività non derivino comunque oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto che il suddetto ente è incluso nel comparto delle pubbliche amministrazioni rispetto al quale vengono definiti i conti rilevanti per il rispetto dei parametri europei. In ordine ai profili applicativi dell'articolo 9, comma 3, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, al fine di chiarire se la stessa abbia natura integrativa o modificativa della disciplina della ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo prevista dalla legislazione vigente, la quale, peraltro, non viene espressamente modificata. Specifica, infatti, che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 163 del 1985, il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante. La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della suddetta legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.
Quanto all'articolo 11, che prevede l'incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, osserva che la norma non individua esplicitamente l'ammontare dell'incremento previsto per il Fondo unico per lo spettacolo, stabilendo invece una percentuale di incremento rispetto allo stanziamento determinato annualmente. Tuttavia, l'ammontare annuale di detto stanziamento in base alla legislazione vigente è rinviato alla legge di stabilità e può variare di anno in anno. Ritiene che non sia chiaro, quindi, se l'incremento debba essere disposto rispetto agli stanziamenti già risultanti dalla legislazione attualmente vigente, ovvero debba essere operato di anno in anno assumendo come base di riferimento gli stanziamenti inseriti nell'apposita tabella della legge di stabilità. Inoltre, rileva che la norma dispone una copertura, per l'onere

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correlato all'incremento previsto, che non appare idonea rispetto all'attuale disciplina contabile. Segnala, infatti, che la clausola di copertura finanziaria fa riferimento rispettivamente ad entrate il cui ammontare non è incrementato attraverso apposite innovazioni normative e che pertanto risultano attualmente già acquisite al bilancio dello Stato e scontate nelle previsioni tendenziali, a fondi e risorse già finalizzati a destinazioni di spesa, senza intervenire a modificare normativamente le relative autorizzazioni. Osserva, quindi, che l'incremento previsto, che riveste carattere non eventuale e dovrà essere calcolato in base a una percentuale predeterminata, appare quindi privo di adeguata copertura finanziaria. Con riferimento agli articoli da 12 a 14, relativi all'istituzione di Fondi, fatto salvo quanto successivamente rilevato per i profili di copertura, formula le seguenti osservazioni attinenti alla quantificazione degli oneri. In merito ai fondi di cui agli articoli 13 e 14, ribadisce in parte quanto già osservato in merito ai contenuti dell'articolo 11, ovvero che le risorse destinate alla loro dotazione indicate dal testo oltre a non essere quantificate, non rientrano tra le modalità di copertura consentite dalle norme di contabilità vigenti. Si tratta, infatti, anche in questo caso, di risorse già acquisite al bilancio dello Stato e scontate nelle previsioni di finanza pubblica, ovvero preordinate a specifiche finalità. A quest'ultimo proposito rileva, a titolo esemplificativo, che le sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza costituiscono parte integrante dei mezzi di finanziamento delle autorità medesime. Segnala, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 14 dispone l'istituzione del «Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti», mentre il comma 2 reca la dotazione del «Fondo per la creatività». A suo avviso, sarebbe necessario chiarire se si tratta dello stesso Fondo denominato in modo diverso. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 12, comma 1, prevede la costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per lo spettacolo dal vivo, presenta alcuni profili problematici. In particolare, segnala come gli interventi finanziati da tale fondo, del quale peraltro non è indicata esplicitamente la dotazione, sembrano necessitare di una programmazione pluriennale, mentre le risorse utilizzate per il loro finanziamento, fissate nella misura dell'1 per cento del Fondo unico per lo spettacolo, sono suscettibili di subire annualmente modifiche. Ricorda, infatti, che la dotazione del suddetto Fondo unico, iscritto in bilancio come spesa rimodulabile, viene rideterminata annualmente dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. Analogamente ritiene che siano suscettibili di subire annualmente modifiche anche le risorse destinate all'integrazione del suddetto Fondo ai sensi dell'articolo 11. In ogni caso, dal momento che le risorse del Fondo unico per lo spettacolo sono ripartite in bilancio tra capitoli di parte corrente e in conto capitale, e che i contributi in conto interessi, come quelli in esame, sono iscritti in bilancio come spese correnti, ritiene necessario, al fine di evitare una dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente disciplina contabile, che la percentuale delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo da assegnare al Fondo speciale sia riferita alle sole risorse di parte corrente. Come già rilevato con riferimento all'articolo 9, comma 3, appare comunque necessario assicurare il coordinamento fra le norma in esame, che prevedono la destinazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo anche al Fondo speciale di cui all'articolo 12, e quanto previsto a legislazione vigente in ordine alla ripartizione del medesimo Fondo, la cui disciplina non è espressamente modificata. Fa, poi presente che le lettere da a) a d) del comma 2 dell'articolo 13, nel prevedere, tra le modalità di finanziamento del Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, per il primo triennio di applicazione, anche il ricorso ai residui del Fondo unico per lo spettacolo, presentano alcuni profili problematici. In primo luogo, ritiene opportuno chiarire se la norma faccia riferimento alla conservazione in bilancio, ai fini della successiva riassegnazione

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al Fondo perequativo, sia di residui di stanziamento, non impegnati, sia di quelli impegnati, come sembrerebbe desumersi dall'espressione «somme annualmente impegnate e non erogate entro ventiquattro mesi per il sostegno delle attività» utilizzata dalla disposizione. Con riferimento alla prima tipologia di residui, ritiene che la disposizione possa fare riferimento solo a quelli di conto capitale, dal momento che, sulla base della legislazione contabile vigente, in via generale gli stanziamenti di parte corrente costituiscono economie di bilancio al termine dell'esercizio di riferimento. Tali risorse, quindi, al fine di evitare una dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente disciplina contabile, potrebbero essere destinate solo agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame, che presentano la medesima natura. Osserva, peraltro, che la conservazione in bilancio di tali somme ai fini della successiva riassegnazione al Fondo in esame, configura, comunque, come una deroga alla vigente normativa contabile, con possibili effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento, sui quali appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alla seconda tipologia di residui, i quali possono avere sia natura corrente che di conto capitale, ritiene che trattandosi di somme impegnate, ancorché non pagate, non sia possibile prevedere, in via generale ed ex ante, la loro destinazione al Fondo perequativo, ma sia necessario di volta in volta, a seconda delle diverse fattispecie, prevedere una esplicita disposizione normativa che, considerate le peculiarità delle diverse fattispecie, revochi gli impegni previsti. In caso contrario, dovrebbe anche valutarsi la compatibilità di tali disposizioni con le vigenti regole contabili relative all'istituto della perenzione amministrativa. Ricorda, in proposito, che l'articolo 36 del Regio decreto n. 2440 del 1923 prevede che i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento; i residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. In ogni caso, segnala che le somme di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo in esame potrebbero essere conservate in bilancio solo in conto residui, mentre per la loro successiva riassegnazione alla spesa dovrebbero essere iscritte in bilancio anche in conto competenza. A tale fine, sarebbe, quindi, necessario che le suddette risorse prima di essere iscritte nel Fondo perequativo siano versate all'entrata. In ogni caso, rileva che tale operazione potrebbe determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del 30 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata allo Stato ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, fermo rimanendo quanto osservato in ordine all'utilizzo con finalità di copertura di oneri non esplicitamente quantificati, di risorse il cui ammontare può subire, annualmente, modifiche sulla base dell'andamento delle preferenze dei contribuenti nell'assegnazione dell'otto per mille in sede di dichiarazione dei redditi, valuta opportuno acquisire un chiarimento in ordine al coordinamento delle disposizioni in esame con la disciplina vigente in materia di ripartizione della quota statale dell'otto per mille. Ricorda, infatti, che le disposizioni legislative con le quali si è proceduto alla riduzione della quota dell'otto per mille di competenza dello Stato sono state, generalmente, formulate nei termini di una esplicita riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

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Con riferimento all'articolo 15, che disciplina le agevolazioni e gli interventi in materia fiscale, rileva che le disposizioni in esame, che individuano gli strumenti di incentivazione attraverso i quali si concretizza il sostegno dello Stato al settore, presentano alcuni profili di criticità. Osserva, infatti, che le norme, infatti, non appaiono presentare una natura meramente programmatica, in quanto qualificano espressamente nei contenuti le misure di carattere agevolativo, per lo più di natura fiscale, che devono essere adottate dal Governo; al tempo stesso, tuttavia, non specificano, per molte delle misure elencate, le modalità ed i parametri necessari per la concreta applicazione delle agevolazioni. Tale circostanza non consente, pertanto, di individuare con certezza la misura di alcuni dei benefici previsti e, quindi, di quantificare gli oneri per la finanza pubblica ad essi connessi e di individuare la copertura finanziaria necessaria. Le norme non indicano, inoltre, un limite di spesa massima annuale nell'ambito del quale, mediante il rinvio a successivi provvedimenti attuativi, sia possibile procedere ad una erogazione selettiva o contingentata delle agevolazioni stesse. Tale previsione, infatti, consentirebbe di utilizzare la stessa flessibilità in sede attuativa prefigurata dalle norme, finalizzandola al rispetto del vincolo massimo di spesa da esse fissato. In merito, rileva che l'articolo 28 del testo in esame determina l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Non è chiaro, peraltro, se, nell'ambito di tali oneri, siano o meno compresi e, in caso affermativo, in quale misura, gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame. Segnala, in ogni caso, che le agevolazioni in esame hanno natura permanente, laddove la clausola di copertura dell'articolo 28 sembra riferirsi al solo triennio 2011-2013. In ordine a quanto sopra affermato, elenca a titolo esemplificativo, alcune delle misure fiscali previste, sulle cui modalità attuative, in assenza di una più dettagliata specificazione dei parametri quantitativi, sussistono profili di indeterminatezza. In particolare: i crediti d'imposta per gli investimenti a sostegno di nuovi autori e nuovi interpreti, di cui al comma 2, lettera a), la detrazione forfetaria del 19 per cento delle erogazioni liberali, di cui al comma 2, lettera c), nonché la detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione di cui al comma 8, non sono limitati nell'importo massimo individualmente agevolabile, come generalmente previsto dalla normativa vigente per misure di analogo contenuto. Non è, pertanto, chiaro a suo avviso se tali benefici debbano applicarsi, pertanto, in misura illimitata, qualunque sia l'ammontare, rispettivamente, degli investimenti o delle altre spese effettuate dai contribuenti: Osserva, poi, che il comma 2, lettera d), che prevede l'introduzione di un regime IVA agevolato non individua specificatamente le cessioni e le prestazioni rientranti in tale regime, con particolare riguardo ai servizi ed alle attività strettamente connessi e strumentali, né indica l'aliquota agevolata ad essi applicabile. In proposito ricorda che agli spettacoli dal vivo si applica attualmente l'aliquota agevolata del 10 per cento di cui alla Tabella A, Parte terza, n. 123, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Rileva, inoltre, che in base alla normativa comunitaria non è possibile introdurre ulteriori aliquote intermedie rispetto a quelle ridotte già consentite, pari al 10 e al 4 per cento, e che i beni ed i servizi per i quali è possibile applicare l'aliquota minima del 4 per cento sono tassativamente elencati dalla normativa comunitaria stessa e, in particolare, dalla Direttiva 2006/112 CE. Presentano, infine, profili di indeterminatezza sul piano applicativo e, di conseguenza, sul piano dell'individuazione dei relativi effetti finanziari, le disposizioni di cui al comma 1, che assimilano gli «organismi» dello spettacolo dal vivo alle piccole e medie imprese, nonché quelle di cui al comma 7, che estendono ai soggetti dello spettacolo dal vivo le disposizioni fiscali riguardanti le società sportive dilettantistiche, in quanto compatibili.

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In ordine all'articolo 16, relativo all'educazione culturale, al fine di escludere effetti a carico della finanza pubblica, giudica opportuno un chiarimento sulle modalità di attuazione della disposizione in esame, che appare prefigurare obblighi in capo alle amministrazioni interessate.
Con riferimento all'articolo 17, che disciplina la formazione professionale e l'alta formazione, ritiene opportuno acquisire un chiarimento sulle modalità di attuazione delle disposizioni in esame, che appaiono configurare obblighi in capo allo Stato e alle regioni - quali la formazione, la promozione di corsi, l'istituzione di un archivio permanente -, suscettibili di determinare effetti a carico della finanza pubblica e per i quali non risulta approntata alcuna norma di copertura. Inoltre, con riferimento alla Commissione di esperti, rileva che le disposizioni non ne precisano la composizione, il funzionamento e le relative risorse strumentali. A suo avviso, la disposizione è peraltro suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non essendo espressamente esclusa la corresponsione di compensi ed altri emolumenti ai componenti della commissione predetta e non essendo prevista un'apposita clausola di non onerosità.
In merito all'articolo 18, che prevede l'istituzione di una banca dati professionale degli artisti, reputa necessario un chiarimento sulle modalità di attuazione delle disposizioni in esame al fine di escludere che l'istituzione e l'alimentazione della banca dati possano determinare oneri per le amministrazioni interessate.
Con riferimento all'articolo 19, relativo alla figura del procuratore degli artisti professionisti e dell'organizzatore culturale, osserva che la disposizione, che peraltro non indica in capo a quale amministrazione vengono poste le attività previste, è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica ponendo obblighi in capo allo Stato ed alle regioni in relazione alla tenuta del registro e del ruolo. La disposizione fa, inoltre, genericamente riferimento ad organi preposti alla gestione dei ruoli regionali dei quali non viene specificata né la composizione, né la funzione.
Quanto all'articolo 20, comma 1, relativo all'estensione del lavoro intermittente al settore dello spettacolo, ritiene necessari chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica conseguenti all'estensione del diritto all'assegno al nucleo familiare e all'indennità di disoccupazione, connessi al contratto di lavoro intermittente nell'ipotesi in cui non sia prevista la corresponsione al lavoratore della indennità di disponibilità. Con riferimento all'articolo 20, comma 2, che disciplina l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rileva che appaiono necessari chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione della disposizione in quanto, a normativa vigente, sia i lavoratori del settore dello spettacolo in generale sia i lavoratori che stipulano un contratto di lavoro intermittente, esteso al settore dello spettacolo sulla base del precedente comma 1, sono assicurati all'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Quanto ai commi 3 e 4 dell'articolo 20, relativi alle misure di sostegno del reddito, osserva che le disposizioni recano maggiori oneri privi di quantificazione. Quanto, poi, al successivo comma 5, che contempla disposizioni in materia di contribuzione volontaria, osserva preliminarmente che la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi comporta, per i trattamenti assoggettati al regime misto, una maggiore spesa pensionistica derivante dalla liquidazione di trattamenti più alti, non completamente rapportati ai contributi versati. Appaiono, inoltre, opportuni chiarimenti sui possibili effetti finanziari a carico degli enti previdenziali INPDAP ed INPGI nel caso di estensione delle modalità di ricongiunzione dei periodi assicurativi già concordati tra INPS ed ENPALS. Con riferimento all'articolo 20, comma 6, relativo alla determinazione dei massimali retributivi, osserva che la disposizione sembrerebbe suscettibile di determinare una maggiore spesa dal momento che comporta la liquidazione di trattamenti pensionistici più alti, non integralmente

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coperti dalla contribuzione per coloro ai quali si applica il regime misto. In relazione ai commi 7 e 8 dell'articolo 20, che prevedono l'istituzione della «Listaspettacolo.it», reputa necessario che il Governo confermi che le disposizioni possano essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto all'articolo 20, comma 9, che disciplina ulteriori misure di promozione, dal momento che la SIAE espleta anche servizi per conto del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, ritiene necessario un chiarimento sulla natura delle agevolazioni in esame al fine di escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti, ad esempio, da una compensazione dei maggiori costi derivanti dalla norma mediante un aumento di quanto incassato per l'esercizio dei servizi erariali.
Con riferimento all'articolo 21, relativo ad ARCUS Spa, appare opportuno chiarire se gli interventi indicati dalle disposizioni in esame siano riconducibili al quadro delle attività già previste in materia a carico della Società ARCUS, ovvero se le stesse rechino nuove competenze, con possibili nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la Società ARCUS è ricompresa nell'aggregato della pubblica amministrazione.
In merito agli articoli 22 e 23, relativi al Consiglio dello spettacolo dal vivo, osserva che l'istituzione del Consiglio determina una spesa di carattere permanente il cui onere non viene quantificato dalla norma che, peraltro, non individua alcuna forma di copertura.
Quanto all'articolo 28, relativo alla copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala che la stessa non indica esplicitamente le disposizioni alle quali sono riconducibili gli oneri, limitandosi ad indicare il loro ammontare complessivo, né alcuna indicazione al riguardo può desumersi - peraltro - dal testo del provvedimento. L'individuazione delle disposizioni del provvedimento alle quali sono riconducibili gli oneri appare necessaria anche al fine di verificarne l'allineamento temporale rispetto alla copertura finanziaria prevista. Al riguardo, ricorda che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, prevede che «in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata». La disposizione, nel prevedere l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, allo scopo utilizzando la rimodulazione prevista dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, sembra presentare profili problematici. In particolare, ricorda che l'esercizio della rimodulazione è stato previsto dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010. Fa presente che tale facoltà poteva, inoltre, essere esercitata, ai sensi del successivo comma 5, anche nel disegno di legge di assestamento e nelle variazioni di bilancio di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Segnala che il ricorso a tale strumento è ora disciplinato dall'articolo 23, comma 3, e dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 196 del 2009, i quali prevedono che con il disegno di legge di bilancio o con quello di assestamento, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Secondo la legislazione vigente, la rimodulazione sembra, quindi, poter essere esercitata solo nell'ambito del disegno di legge di bilancio e di quello di assestamento e non anche nell'elaborazione di altri provvedimenti legislativi. In ogni caso, osserva che la rimodulazione è volta a consentire una migliore allocazione delle risorse iscritte in bilancio come rimodulabili e non rientra tra le modalità di copertura finanziaria delle leggi tassativamente indicate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Alla luce di tali considerazioni, ritiene che la disposizione in esame appare rappresentare un mero utilizzo di risorse iscritte nel bilancio dello Stato, e risulta,

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tra l'altro, priva di indicazioni in merito alle autorizzazioni legislative di spesa che andrebbero ridotte.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rappresenta che la proposta reca numerose disposizioni che necessitano di adeguati chiarimenti e appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, molti dei quali privi di idonea copertura. Ritiene, pertanto, necessario corredare l'iniziativa di apposita relazione tecnica, dalla quale poter desumere la portata finanziaria complessiva del provvedimento e la necessaria copertura finanziaria. In particolare, con riferimento all'articolo 2, comma 2, che detta i principi fondamentali che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, rileva che, pur avendo la norma contenuto programmatico, individua una serie di obiettivi suscettibili, in sede applicativa, di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ad esempio, alle lettere b), e), f), h), s), t), ed in particolare, alla lettera o), ove è prevista quale principio la tutela previdenziale e assistenziale «in grado di compensare la natura aleatoria e precaria delle professioni artistiche», fa presente che, qualora si sottintendesse l'applicazione di principi meno rigorosi rispetto a quelli attualmente vigenti in materia di continuità della contribuzione previdenziale, la disposizione sarebbe suscettibile di determinare effetti onerosi, compromettendo la stabilità finanziaria di medio e lungo periodo dell'ENPALS. Con riferimento all'articolo 3, che fissa al comma 2, lettera e), le competenze statali in materia di spettacolo, tra le quali la costituzione di un portale informatico e alla lettera i) del medesimo l'istituzione di un Archivio Nazionale dello spettacolo dal vivo, rileva come tali iniziative determinano oneri aggiuntivi per lo Stato, non quantificati, in relazione alla cui copertura rinvia a quanto si dirà sull'articolo 28 e per i quali necessita relazione tecnica da parte del ministero competente. In merito agli articoli 5 e 6, osserva che le disposizioni ivi previste comportano nuovi e maggiori oneri a carico dei bilanci regionali e degli enti locali. Quanto all'articolo 7, rileva che l'Osservatorio dello spettacolo ivi previsto non risulta riordinato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Pertanto, lo stesso, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 del citato articolo 29, è da considerarsi soppresso e si ritiene che l'articolo 7 vada stralciato. Osserva, inoltre, che la previsione dell'istituzione di uno Sportello informatico di orientamento, nonché la possibilità di avvalersi della collaborazione di Enti pubblici e privati, comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati.
Con riferimento all'articolo 8, comma 2, in base al quale, per favorire lo spettacolo dal vivo, sono incentivate le fusioni tra società, associazioni e alti organismi, anche con agevolazioni tributarie che saranno stabilite da uno o più successivi decreti, ritiene che dovrebbe essere previsto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nell'adozione dei predetti decreti, considerata la natura finanziaria degli interventi e che dovrebbe essere acquisito, in ogni caso, l'avviso del Dipartimento delle finanze. Quanto all'articolo 8, comma 4, che disciplina l'attribuzione di compiti all'Ente Teatrale Italiano (ETI), nel rilevare che tale disposizione non appare conferente al contenuto dell'articolo in cui è inserita, ritiene che andrebbe specificato nel testo ed assicurato in relazione tecnica che l'ETI provvede alle attività attribuitegli nell'ambito delle risorse già disponibili previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 11, che prevede l'incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, osserva che l'articolo destina risorse derivanti da varie fonti all'incremento del Fondo unico per lo spettacolo. Al riguardo, ritiene che la relazione tecnica dovrebbe chiarire le attuali destinazioni delle stesse fonti, al fine di valutare in che misura possano essere compresse. In particolare, con riferimento alle lettere a), b) e c), ritiene necessario acquisire il parere del competente

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Dipartimento delle Finanze; con riferimento alla lettera d), osserva come i fondi di provenienza della Unione europea, essendo a priori vincolati a progetti specifici, non sembrano destinabili ad un fondo unico, nel caso di specie il PUS, soggetto, per sua stessa natura, a ripartizione, sotto forma di aliquota, tra diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alla lettera e), osserva che le risorse della ARCUS SpA vengono utilizzate sotto forma di mutui, con relativa attualizzazione; pertanto la distrazione di una loro quota parte inciderebbe sulle annualità dei mutui stessi. In ogni caso, sul punto ritiene necessario acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle infrastrutture, dalle cui risorse, come è noto, provengono i finanziamenti destinati ad ARCUS SpA. In merito alla lettera f), ritiene che andrebbe chiarito il riferimento all'articolo 11-quater della legge n. 182 del 2009, da intendersi, evidentemente, quale legge n. 102 del 2009, che ha convertito il decreto-legge n. 78 del 2009, il cui articolo 11-quater concerne l'addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza. In merito all'utilizzo di tali risorse, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Dipartimento delle finanze. Con riferimento all'articolo 12, comma 1, che prevede il trasferimento dell'1 per cento del Fondo unico per lo spettacolo all'Istituto per il Credito Sportivo, ritiene necessario acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali. Ritiene, altresì, necessario acquisire il parere del Dipartimento del Tesoro in relazione ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 12. Con riferimento all'articolo 13, che prevede l'istituzione di un fondo perequativo volto al riequilibrio a favore dei territori più arretrati nella diffusione dello spettacolo dal vivo, la cui dotazione, pari a 15 milioni di euro annui, è determinata per il primo triennio di applicazione della legge, rileva come non sia chiaro se il fondo sarà alimentato anche in seguito e a valere su quali risorse. Per quanto riguarda le risorse indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, osserva come non vi siano elementi informativi per valutare se la dotazione del fondo possa trovare sufficiente copertura nei mezzi descritti. Il fondo si alimenterebbe, tra l'altro, con i residui del Fondo unico per lo spettacolo per somme impegnate e non erogate entro 24 mesi. Su quest'ultima disposizione, che determina oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, esprime parere assolutamente contrario, in quanto si tratta di somme impegnate a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Quanto, infine, alle dotazioni che verrebbero assegnate ai sensi delle lettere b), c) e d), ritiene opportuno acquisire l'avviso del Dipartimento delle finanze. Con riferimento all'articolo 14, comma 2, che prevede che la dotazione di tale Fondo per la creatività è determinata in 15 milioni di euro annui per il primo triennio di applicazione della legge, osserva come non venga specificata per intero la relativa copertura. Il comma 2 prevede un generico ricorso alle risorse di beni confiscati ad organizzazioni criminali. Al riguardo, esprime parere contrario, in quanto le risorse indicate non sono idonee alla copertura ai fini dell'indebitamento, dato che le confische, neiconti nazionali, sono considerate «altre variazioni di volume» e non migliorano il saldo. In merito all'articolo 15, con riferimento alle disposizioni recanti agevolazioni e interventi in materia fiscale, nel rimettersi alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, segnala che non viene individuata espressamente la copertura finanziaria. Aggiunge, poi, come non appaia chiaro se al comma 8 l'imposta lorda cui si fa riferimento sia l'IRPEF. Con riferimento agli articoli 16, 17 e 18, osserva che le norme sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi, derivanti dalle attività ivi previste, nonché dall'istituzione di nuovi organismi e banche dati, per i quali va acquisita apposita relazione tecnica. In particolare, osserva come l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali della banca dati

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professionale degli artisti, prevista dal comma 1 dell'articolo 18, sia suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica, non determinati. Esprime, pertanto, parere contrario.
Rileva, poi, che l'articolo 20 reca alcune disposizioni in materia previdenziale, suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica. In primo luogo, fa presente che si tratta di disposizioni che determinano oneri pensionistici, per la cui puntuale quantificazione è necessaria la predisposizione della relazione tecnica da parte del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che deve contenere, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Inoltre, fa presente che, in relazione alle disposizioni contenute all'articolo 20, la copertura finanziaria prevista dall'articolo 28 del provvedimento in oggetto è in ogni caso inidonea, in quanto, a fronte di oneri a carattere permanente, dispone la copertura per il solo triennio 2011-2013.
In particolare, segnala che al comma 4, è prevista la costituzione presso l'ENPALS di un fondo destinato a finanziare una prestazione di sostegno al reddito dei tersicorei e dei ballerini, al compimento di 45 anni per le donne e 50 per gli uomini, mentre attualmente il requisito per il pensionamento anticipato dei predetti lavoratori è previsto in 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne. Osserva, poi, che al comma 5, è previsto che per i lavoratori che svolgono attività a tempo determinato nel settore dello spettacolo, in presenza del requisito minimo di 60 giornate annue, sia possibile la contribuzione volontaria finalizzata al raggiungimento delle 120 giornate annue. In proposito, rileva che la disposizione, a fronte di maggiori entrate contributive per 1'ENPALS, determinerebbe, in modo particolare per i lavoratori cui si applica il sistema di calcolo retributivo e misto, una maggiore spesa pensionistica di entità superiore alle predette maggiori entrate, sia in termini di anticipo del pensionamento che di importo delle prestazioni riconosciute.
Nel segnalare, poi, che al comma 6, è previsto l'incremento del massimale della retribuzione pensionabile, fa presente che la disposizione determinerebbe per i lavoratori cui si applica il sistema di calcolo retributivo e misto una maggiore spesa pensionistica.
Osserva, poi, che l'articolo 17, comma 4, l'articolo 22, comma 1, e l'articolo 23 prevedono rispettivamente l'istituzione di una Commissione di esperti, del Consiglio dello spettacolo dal vivo e di Comitati tecnici. Al riguardo, esprime parere contrario in quanto le disposizioni determinano maggiori oneri derivanti dal funzionamento e dai compensi spettanti ai componenti degli organismi dei quali si prevede la costituzione. Al riguardo, osserva che di tali oneri è necessario fornire un'analitica quantificazione al fine di verificare la congruità della copertura indicata dall'articolo 28. Nel merito, osserva, poi, che tali articoli risultano in contrasto con le attuali disposizioni in materia e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che è volto ad evitare la proliferazione di nuovi organismi nonché il raggiungimento della generale soppressione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. In proposito, sottolinea come si tratti di un orientamento confermato anche dalle disposizioni di cui agli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Nel segnalare che con riferimento all'articolo 27, appare opportuno acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze, rileva che la determinazione degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento, contenuta nell'articolo 28, pari a 15 milioni di curo, appare incongrua rispetto a quanto previsto nei singoli articoli, nonché priva di alcuna specificazione. In ogni caso, rileva che gli oneri nei diversi articoli del provvedimento

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sono quantificati solo per il triennio 2011-2013, mentre in molti casi risultano, per loro stessa natura, di carattere permanente. Peraltro, poiché la norma prevede una valutazione degli oneri, ravvisa l'esigenza di inserire in ogni caso una clausola di salvaguardia. Infine, ricorda che sono previste forme di intervento del Fondo unico per lo spettacolo in qualità di fondo rotativo per la concessione di prestiti. Al riguardo, osserva che l'eventuale trasformazione di prestiti in contributi a fondo perduto determina un peggioramento dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva, come, alla luce delle osservazioni formulate dal relatore e dai primi chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, sia opportuna un'approfondita riflessione sulle conseguenze finanziarie del provvedimento elaborato dalla Commissione cultura. Al riguardo, ritiene opportuno in questa fase rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, anziché esprimere un parere contrario su numerose disposizioni prive di adeguata quantificazione e copertura, incaricando, comunque, il relatore di prendere gli opportuni contatti con la Commissione di merito al fine di segnalare le criticità rilevate e fare presente l'opportunità di individuare possibili correttivi al testo del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), concordando con il percorso procedurale indicato dal presidente Giorgetti, sottolinea comunque l'esigenza che in tempi rapidi si possa procedere all'approvazione di una legge quadro sullo spettacolo dal vivo, in accoglimento delle grandi aspettative creatasi tra gli operatori e nell'opinione pubblica. Giudica, comunque, corretta la scelta di non richiedere in questa fase al Governo la redazione di una relazione tecnica sul provvedimento, ritenendo opportuno un ulteriore affinamento del testo che consenta una più precisa valutazione delle sue implicazioni finanziarie.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713, approvata dalla 11a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, già approvato dalla 11a Commissione del Senato in sede deliberante, che reca misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004.
Nel segnalare che la Commissione affari sociali non ha apportato modifiche al testo trasmesso dal Senato, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, trasmessa dal Governo in data 20 maggio 2009, che è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
Anche alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica, che ha evidenziato come dall'applicazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non rileva profili finanziari problematici nelle disposizioni della proposta, che non recano innovazioni riguardo ai requisiti per il riconoscimento dei benefici previdenziali ed assistenziali spettanti alle persone sordocieche. Propone, pertanto, di esprimere nulla osta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che il provvedimento in esame, approvato dal

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Senato della Repubblica, è abbinato ad una proposta di legge di analogo contenuto, di cui è primo firmatario, sottoscritta anche dai colleghi Ceroni e Ciccanti ed intende garantire che il riconoscimento della sordocecità, quale disabilità unica e specifica, sia effettuato in modo unitario, come richiesto dalla Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche approvata nel 2004 dal Parlamento europeo e già recepita da numerose legislazioni dei Paesi membri dell'Unione europea. Al riguardo, nel segnalare che la proposta appare suscettibile di determinare risparmi per la finanza pubblica in ragione della semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della sordocecità, ricorda il prezioso lavoro svolto a tutela della persone sordocieche nel nostro Paese dalla Lega del filo d'oro che ha sede a Osimo. Preannuncia quindi il proprio convinto voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come la proposta di legge approvata dal Senato provveda ad una razionalizzazione del sistema vigente di riconoscimento della sordocecità, prevedendo che l'accertamento di tale condizione sia effettuato attraverso un'unica visita e non, come ora avviene, a seguito di una visita volta ad accertare la cecità e ad una volta ad accertare la sordità. Nel rilevare come la relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato escluda che dalle disposizioni dell'articolo 5 del provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la loro attuazione è rimessa alle regioni, che vi provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritiene che il provvedimento non presenti profili problematici di carattere finanziario.

La Commissione, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di delibera del CIPE n. 51/2009, concernente «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009».
Atto n. 180.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di delibera all'ordine del giorno.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che lo schema di delibera del CIPE n. 51/2009, del quale oggi si avvia l'esame, non è corredato dal prescritto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere detto parere. Avverte, pertanto, che la Commissione non potrà concludere l'esame dello schema fino a quando non sarà trasmesso il citato parere. Quanto al contenuto del provvedimento, ricorda che lo schema in esame rappresenta il primo caso di attuazione delle disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, volte ad assicurare maggiore trasparenza nell'utilizzo delle risorse da parte del CIPE.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che l'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto a decorrere dall'anno 2009 l'istituzione,

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nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 185 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, l'operatività del Fondo è stata successivamente estesa anche agli interventi concernenti la messa in sicurezza delle scuole, le opere di risanamento ambientale, l'edilizia carceraria, le infrastrutture museali ed archeologiche, l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità. Nel suddetto Fondo sono concentrate tutte le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate assegnate dal CIPE per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale e progetti speciali, fatta eccezione per quelle che, alla data del 31 maggio 2008, risultavano già vincolate all'attuazione di programmi esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale, disciplinato dalla delibera CIPE 82/2007. Lo stesso articolo 6-quinquies ha demandato ad apposita delibera del CIPE, sentita la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, il riparto delle risorse del fondo, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013.
Con la delibera n. 51 del 29 giugno 2009 in esame il CIPE ha approvato, al punto 1, il quadro delle disponibilità del Fondo infrastrutture, riportato nell'allegato 1 della delibera, sulla base delle risorse assegnate dalle citate delibere 112 del 2008 e 3 del 2009. In particolare, l'allegato 1 specifica che con la delibera 112 del 2008 al Fondo sono stati assegnati 7.356 milioni di euro mentre con la delibera 3 del 2009 sono stati assegnati 3.800 milioni di euro. Rileva che quota parte di tali risorse è destinata, per un importo pari a 3.705 milioni di euro, a finalizzazioni previste da disposizioni di legge, e per l'importo di 330 milioni di euro a Trenitalia ai sensi dalla delibera CIPE 23 del 2009. Alla luce di tali destinazioni le risorse residue da ripartire ammontano a 7.121 milioni di euro, di cui 6.052,85 milioni di euro da destinare al Sud in ottemperanza al vincolo di destinazione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.
Osserva che la delibera in esame approva, quindi, al punto 2, il quadro di dettaglio degli interventi da finanziare, riportato nell'allegato 2 della delibera, specificando che tale quadro ha natura puramente programmatica. Il predetto allegato 2, come evidenziato nella relazione di accompagnamento sugli schemi in esame, riproduce la tabella 11 dell'Allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013, riportando però alcune variazioni rispetto all'ammontare complessivo delle risorse del Fondo infrastrutture da destinare al finanziamento degli interventi indicati nella tabella stessa. Tali variazioni riguardano la mancata considerazione di quota parte dello stanziamento riservato al gruppo Ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, pari a 460 milioni di euro, e lo stanziamento di 15 milioni di euro in favore delle fiere, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008.
In conseguenza di tali variazioni, alcuni interventi ricompresi nel quadro di dettaglio degli interventi sono stati rideterminati in riduzione rispetto agli importi indicati nella tabella 11 del Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013. Gi interventi che registrano le maggiori riduzioni concernono la realizzazione della linea ferroviaria alta velocità Milano-Verona, nella misura di 144 milioni di euro, e l'adeguamento della rete ferroviaria meridionale, partecipazione FS e interventi Ponte sullo stretto, nella misura di 316 milioni di euro.
In merito al quadro di dettaglio allegato alla delibera n. 51 in esame, che espone il riparto programmatico del CIPE delle disponibilità del Fondo infrastrutture

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alla data del 26 giugno 2009, si segnala che la delibera CIPE del 6 novembre 2009 ha assegnato 900 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture attraverso la rimodulazione di precedenti assegnazioni che saranno successivamente reintegrate.
Rileva, pertanto, che lo schema di delibera in esame non tiene conto delle citate rimodulazioni e non consente di avere un quadro aggiornato della effettiva ripartizione del Fondo.
Giudica, pertanto, opportuno che, in aggiunta al quadro di dettaglio riportato nella delibera n. 51 in esame, vengano forniti ulteriori elementi informativi in ordine alle ultime delibere che hanno nel frattempo dato attuazione ad alcuni degli stanziamenti previsti nel quadro medesimo, al fine di esporre in misura il più possibile esaustiva e completa il quadro di assegnazione delle risorse programmato dal CIPE e gli utilizzi in corso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare sotto il profilo finanziario sullo schema di delibera del CIPE, evidenziando che un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze è sempre presente alle riunioni del Comitato interministeriale e, in quella sede, verifica l'assenza di problemi di copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame dello schema di delibera ad altra seduta.

Schema di delibera del CIPE n. 52/2009, concernente «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013».
Atto n. 181.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di delibera all'ordine del giorno.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che lo schema di delibera del CIPE n. 52/2009, del quale oggi si avvia l'esame, non è corredato dal prescritto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere detto parere. Avverte, pertanto, che la Commissione non potrà concludere l'esame dello schema fino a quando non sarà trasmesso il citato parere.

Remigio CERONI (PdL), relatore, richiamando le considerazioni di carattere generale formulate con riferimento allo schema di delibera del CIPE n. 51/2009, osserva che la delibera in esame, come indicato nella relazione di accompagnamento, è stata adottata sia per individuare gli importi corretti delle voci interessate dagli scostamenti intervenuti tra la tabella 11 dell'Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 e la delibera n. 51 del 2009, già ricordate con riferimento all'Atto n. 180 prima esaminato, sia con l'ulteriore finalità di approvare il quadro aggiornato degli interventi finanziati dal Fondo infrastrutture.
In particolare, con la delibera n. 52 sono state approvate alcune variazioni in aumento rispetto al Quadro di dettaglio aggiornato con la delibera n. 51. Si tratta, in particolare, delle voci relative all'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria macrolotto 3, nella misura di 2 milioni di euro, all'emergenza Abruzzo, nella misura di 8,5 milioni di euro, e ad una variazione in riduzione relativa alle opere minori, nella misura di 10,5 milioni di euro.
Al riguardo, nel ribadire le osservazioni già formulate in ordine alla delibera n. 51, ritiene opportuno acquisire, anche per tale ultima delibera in esame, gli ulteriori elementi informativi già indicati per l'Atto n. 180.

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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, conformemente a quanto evidenziato con riferimento allo schema di delibera del CIPE n. 51 del 2009, conferma di non avere osservazioni in ordine agli effetti finanziari dello schema in esame.

Massimo VANNUCCI (PD), riservandosi un ulteriore approfondimento sulle implicazioni degli schemi di delibera del CIPE oggi in esame, ritiene che il Governo dovrebbe assicurare una maggiore trasparenza in ordine alle decisioni assunte nell'ambito del CIPE. In proposito segnala che nell'allegato 2, che reca il quadro di dettaglio della delibera CIPE 6 marzo 2009, sono indicate risorse «da programmare» per circa 3 miliardi di euro riferite, peraltro, ad opere la cui realizzazione appare assai lontana nel tempo, come la realizzazione dell'asse autostradale Orte - Civitavecchia o dell'asse Rimini - Riccione, del quale non è stata neppure completata la fase di progettazione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame dello schema di delibera ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.