CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2010
284.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
Atto n. 186.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Atto n. 186).
Ricorda innanzitutto che lo schema di regolamento è stato predisposto alla luce delle previsioni di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

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Al riguardo rammenta che il comma 475 dell'articolo 2 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Tale Fondo provvede, ai sensi del comma 478 del medesimo articolo 2, al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, che, in base al comma 476, può essere richiesta dal mutuatario, per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto.
Il comma 480 del citato articolo 2 ha previsto in tale contesto l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, di un regolamento di attuazione del Fondo.
Successivamente, l'articolo 2, commi 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, nell'estendere l'applicazione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 4, del Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui recate dall'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, ha destinato l'ammontare di tali sanzioni all'incremento del suddetto Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
Il comma 5-sexies del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 185 ha inoltre disposto l'emanazione del regolamento attuativo del Fondo con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Per quanto riguarda il contenuto dello schema d regolamento in esame, che si compone di 8 articoli, l'articolo 1 individua i soggetti beneficiari degli interventi del Fondo nei soggetti i quali alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.
L'articolo 2 elenca i requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Sotto il profilo soggettivo, il comma 1 prevede che i beneficiari siano in possesso, alla data di presentazione della domanda: a) del titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo per il quale si richiede la sospensione del pagamento delle rate; b) della titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno; c) di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
Sotto il profilo oggettivo, il comma 2 stabilisce che l'immobile rispetto al quale è in corso il mutuo per cui si chiede l'intervento del Fondo non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere caratteristiche di lusso e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, ai sensi del comma 3, l'ammissione al beneficio è subordinata al verificarsi, successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo, di almeno uno di taluni eventi specificamente indicati, che siano tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate del mutuo alla loro scadenza naturale.
I casi contemplati sono: a) la perdita del posto di lavoro dipendente o a tempo indeterminato, ovvero il termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza di un nuovo rapporto di lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi; b) la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito in misura pari almeno al 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario; c) il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui; d) l'aver sostenuto spese

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di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, relative ad opere necessarie e indifferibili, per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5.000 euro; e) l'aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.
In merito alla formulazione del comma del comma 3 potrebbe risultare opportuno chiarire se il solo determinarsi di uno degli eventi indicati abiliti ad accedere al sostegno del Fondo, oppure se l'evento debba avere anche portata tale da rendere temporaneamente impossibile pagare le rate del mutuo.
La scelta tra tali due opzioni interpretative avrebbe infatti effetti rilevanti rispetto alla concreta attuazione della misura agevolativa, in quanto, nella prima ipotesi, occorrerebbe appurare solo il verificarsi dell'evento, mentre, nella seconda ipotesi, occorrerebbe effettuare una valutazione più puntuale e complessa circa la capacità dell'evento stesso di determinare nel soggetto che richiede il beneficio l'impossibilità a pagare le rate, salvo ritenere che tale impossibilità sia certificata dallo stesso richiedente con la presentazione della domanda di sospensione delle rate.
L'articolo 3 definisce l'oggetto e l'ammontare delle agevolazioni, prevedendo, al comma 1, che, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca, nonché gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario. Il rimborso relativo al mancato pagamento degli interessi corrisponde esclusivamente alla quota del tasso di interesse determinata dall'applicazione del parametro di riferimento, al netto della maggiorazione (spread) applicata dalla banca.
Il comma 2 specifica la nozione di parametro di riferimento utilizzata dal comma 1, precisando che: per i mutui regolati a tasso variabile, si tratta del tasso Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero, in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, dell'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate; per i mutui regolati a tasso fisso, si tratta invece del tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento.
L'articolo 4, comma 1, specifica le modalità di presentazione della domanda di sospensione delle rate, che deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet www.sospensionemutui.it, indicando il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione stessa.
Ai sensi del comma 2 alla domanda deve essere allegata l'attestazione ISEE e la documentazione, indicata nel modello di domanda, idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento che impedisce il pagamento della rata di mutuo.
L'articolo 5, comma 1, affida la responsabilità dell'intervento pubblico al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il quale è attivato il internet www.sospensionemutui.it, che fornisce informazioni circa l'accesso al beneficio e riceve le comunicazioni delle banche in merito alle operazioni di sospensione effettuate.
Il comma 2 specifica che il Fondo è dotato di personalità giuridica ed è soggetto patrimoniale autonomo e separato, mentre il comma 3 prevede che il Dipartimento si avvalga come Gestore del Fondo di una società a capitale interamente pubblico, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, le quali consentono alle amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge

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fondi o interventi pubblici di affidarne direttamente la gestione a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi, e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Al riguardo rileva come la scelta del Governo di avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione del Fondo sia esplicitamente motivata dal fatto che Il Dipartimento non è dotato di una struttura amministrativa in grado di assicurare un'efficiente attuazione dell'intervento.
A tale società saranno direttamente affidate: la realizzazione e gestione del predetto sito internet; l'esame della documentazione trasmessa dalle banche; il rimborso alle banche dei costi e degli oneri finanziari di cui all'articolo 3; l'esercizio dell'azione di recupero nei confronti del beneficiario, in caso di revoca del beneficio, ai sensi dell'articolo 7.
In merito alla formulazione tecnica del comma 3, segnala l'esigenza di correggere il richiamo al «decreto-legge n. 78 del 2009» con quello «al decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
Ai sensi del comma 4, l'esecuzione delle predette attività è regolata da un apposito disciplinare, emanato dal Dipartimento e sottoscritto dal Gestore del Fondo, con il quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore.
In particolare, il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore medesimo, il quale è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento stesso.
Il comma 5 individua le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, «della legge n. 102 del 2009».
In merito alla formulazione del comma 5 segnala l'esigenza di correggere il richiamo alla legge n. 102 del 2009 con quello al decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
L'articolo 6 disciplina i rapporti tra le banche e il Gestore del Fondo.
In particolare, ai sensi del comma 1, la banca verifica la completezza e regolarità formale della documentazione presentata dal beneficiario per ottenere l'intervento del Fondo e chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione, inviando entro 10 giorni al Gestore la predetta documentazione.
In base al comma 2 il Gestore, qualora accerti la sussistenza dei presupposti, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca.
Quindi, secondo il comma 3 la banca, entro cinque giorni dal ricevimento del nullaosta, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza.
Ai sensi dei commi 4 e 5, nel momento in cui il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate di mutuo, la banca comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo stesso, chiedendone il rimborso, che è effettuato dal Gestore entro quindici giorni dalla richiesta.
L'articolo 7, comma 1, prevede la revoca delle agevolazioni nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni

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mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione. Alla revoca provvede, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, il Gestore del Fondo, che trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria.
La revoca dell'agevolazione comporta, ai sensi del comma 2, l'obbligo, per il beneficiario dell'agevolazione, di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
In base al comma 3, qualora il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma dovuta dal beneficiario stesso, anche avvalendosi della procedura di iscrizione a ruolo.
L'articolo 8 stabilisce, al comma 1, che le risorse finanziarie del Fondo, ivi comprese le eventuali disponibilità rivenienti per effetto dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza delle norme in materia di portabilità dei mutui e di surrogazione, di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 203 del 2007 (sanzioni previste ai sensi dell'articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 185 del 2008), affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore del Fondo e da questi utilizzato per le finalità indicate dal regolamento, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui di cui all'articolo 5, comma 4.
Il comma 2 specifica che il Gestore del Fondo è tenuto a rendicontare le somme erogate ed a presentare i conti all'Amministrazione competente, applicando le previsioni di cui agli articoli 333 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato di cui al Regio decreto n. 827 del 1924.

Franco CECCUZZI (PD), ricordando che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in attuazione delle previsioni recate dalla legge finanziaria per il 2008, approvata nel corso della precedente legislatura, quando era in carica il Governo Prodi, evidenzia come il provvedimento in esame presenti alcuni aspetti problematici, anche alla luce delle previsioni contenute nell'accordo recentemente concluso tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui da parte delle famiglie in difficoltà.
In primo luogo, il provvedimento in esame appare utilizzabile da una fascia marginale di soggetti, attesa la previsione di una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di soli 10 milioni di euro, che consentirà di soddisfare un numero ristretto di domande.
Inoltre, lo schema di regolamento prevede un margine di discrezionalità troppo elevato nella valutazione degli eventi al cui verificarsi è subordinata l'ammissione alla sospensione del pagamento delle rate, non essendo previsto, in particolare, che l'impossibilità di pagare le rate del mutuo possa essere collegata al superamento di un preciso rapporto tra rata e reddito e non sembra applicabile ai lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno del reddito.
Manifesta, infine, perplessità in merito all'articolo 3, comma 1, dello schema di regolamento, ai sensi del quale il rimborso relativo al mancato pagamento degli interessi corrisponde esclusivamente alla quota del tasso di interesse al netto della maggiorazione, o spread, applicata dalla banca. Rileva, in particolare, come tale previsione, comportando per il beneficiario, in caso di mancato pagamento, la segnalazione ai sistemi di informazione creditizia, con la conseguente compromissione della possibilità per lo stesso di accedere al sistema bancario e finanziario, faccia apparire il provvedimento, sotto questo specifico profilo, meno utile del «Piano per le famiglie» sottoscritto dall'ABI e dalle associazioni dei consumatori.
Invita pertanto il relatore ad inserire nella proposta di parere alcuni rilievi in merito ai segnalati elementi di criticità.

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Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che il relatore potrà tener conto, in sede di predisposizione della sua proposta di parere, delle considerazioni espresse dal deputato Ceccuzzi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3210, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui contenuto si è notevolmente arricchito nel corso dell'esame al Senato.
Per quanto riguarda le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le quali sono soprattutto concentrate nell'articolo 1 del decreto-legge, rileva innanzitutto come alcune di tali previsioni affrontino tematiche che sono da tempo oggetto dell'attenzione della Commissione Finanze.
Passando ad illustrare le singole disposizioni, i commi 1 e 2 riaprono i termini previsti dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, con il quale è stata istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da versare nell'ipotesi di rimpatrio o regolarizzazione delle stesse (cosiddetto «scudo fiscale»).
Più in dettaglio, il comma 1 stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possano essere effettuate fino al 30 aprile 2010, secondo quanto previsto dal suddetto articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, mentre il comma 2 individua l'aliquota - maggiorata - dell'imposta straordinaria da versare nell'ipotesi di operazioni di rimpatrio o regolarizzazione delle attività detenute all'estero successive al 15 dicembre 2009, in luogo dell'aliquota del 50 per cento prevista per le operazioni perfezionate entro il 15 dicembre 2009.
Per le operazioni di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010, l'imposta è determinata applicando un'aliquota sintetica pari al 60 per cento al rendimento presunto dell'attività rimpatriata, determinato in ragione del 10 per cento del valore delle attività che si intende regolarizzare (2 per cento annuo per un periodo di cinque anni), mentre per le operazioni di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo al 30 aprile 2010, l'imposta si applica con un'aliquota sintetica pari al 70 per cento su tale rendimento presuntivo.
In altri termini, per le operazioni di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010 l'imposta straordinaria sarà pari al 6 per cento dell'attività, mentre per le operazioni di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo al 30 aprile 2010 l'imposta straordinaria sarà pari al 7 per cento, laddove per le operazioni perfezionate

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entro il 15 dicembre 2009 l'imposta ammontava al 5 per cento del valore delle attività.
Il comma 2-bis stabilisce che il Ministro dell'Economia, comunichi al Parlamento, entro il 15 giugno 2010 i dati statistici relativi alle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate, con indicazione dei paesi di provenienza e dell'ammontare complessivo delle attività, distinguendo tra le attività rimpatriate e quelle regolarizzate.
Il comma 3 dispone, attraverso una novella all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 78, in materia di contrasto ai paradisi fiscali, il raddoppio dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui al comma 2 dello stesso articolo, nonché dei termini previsti per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di norme tributarie.
Il comma 4 posticipa di 6 mesi il termine entro il quale, relativamente agli anni 2009 e 2010, gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 6 differisce dal gennaio 2010 al gennaio 2011 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
Il comma 7 proroga al 30 aprile 2010 il termine di 90 giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008.
Il comma 7-bis proroga fino al 2011 l'applicazione della norma, di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 244 del 2007, ai sensi della quale i redditi da lavoro dipendente prestato dai lavoratori transfrontalieri italiani concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
Il comma 7-ter reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 7-bis, a valere sul Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia.
Il comma 8 proroga, per i periodi d'imposta 2009 e 2010, l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.
Al riguardo ricorda che l'agevolazione, la quale è finalizzata a favorire la ristrutturazione delle reti distributive, consiste nella concessione, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, di una deduzione forfetaria dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, ovvero dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Il comma 9 proroga di ulteriori due anni la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). I due anni di proroga decorrono dalla data di scadenza dell'incarico stesso.
Il comma 10 dispone un'ulteriore proroga dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, ivi compresi i premi INAIL, sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.
La norma non stabilisce i nuovi termini di scadenza, che dovranno essere fissati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. In attesa dell'emanazione del provvedimento che stabilirà le nuove scadenze, ai sensi della normativa vigente, i versamenti non effettuati a seguito della sospensione dovranno essere restituiti in 60 rate a decorrere da giugno 2010 e gli adempimenti dovranno essere effettuati entro il 31 marzo 2010. Il comma 11 reca

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la copertura finanziaria dei relativi oneri, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2009.
Il comma 12 dispone la proroga per un anno dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.
In particolare è modificato il comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, rinviando dal 30 settembre 2010 al 30 settembre 2011 il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 (e non più al 30 settembre 2007).
Il comma 13, in connessione con la previsione di cui al comma 12, dispone la proroga della sanatoria degli illeciti amministrativi delle concessionarie della riscossione disposta dall'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge n. 248 del 2007.
Nel dettaglio, con la predetta proroga, si dispone che:
le società le quali hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2011 (anziché entro il 30 settembre 2010), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 (anziché al 30 settembre 2007);
per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2011 (anziché al 30 settembre 2010) - il termine previsto per il discarico del concessionario decorre dal 1o ottobre 2011 (anziché dal 1o ottobre 2010).

Il comma 14 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera f), dell'articolo 1, comma 5, del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Al riguardo ricorda che l'articolo 18 del TUF ha riservato l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento alle imprese di investimento e alle banche; in tale contesto l'articolo 18-bis del predetto TUF precisa che tale la riserva di attività non pregiudica la possibilità di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da parte delle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali ed iscritte in apposito Albo.
La disposizione è volta a consentire lo svolgimento della suddetta attività consulenziale fino alla piena operatività dell'Albo dei consulenti finanziari.
Il comma 14-bis proroga fino al 31 gennaio 2012 i contratti a tempo determinato stipulati dalla CONSOB, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Il comma 14-ter reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 14-bis, a valere sulle risorse rivenienti alla CONSOB dalle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.
Il comma 15 prevede che le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui sul fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, siano mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Il comma 17 proroga di due anni (dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2010) il termine concesso per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).
Al riguardo ricorda che l'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge finanziaria per il 2007 ha istituito e disciplinato le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), riconoscendo ad esse un regime speciale civile e fiscale cui esse possono accedere previa opzione.

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La proroga viene disposta novellando la legge finanziaria 2007: per effetto della modifica apportata l'opzione per il regime speciale delle SIIQ può essere esercitata entro il 30 aprile 2010 (anziché entro il 30 aprile 2008) relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 (anziché del 30 giugno 2007).
Il comma 17-bis differisce ulteriormente, al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione nel capitale sociale delle banche popolari superiore al limite dello 0,5 per cento, fissato dall'articolo 30, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Il differimento riguarda le fattispecie nelle quali il superamento del predetto limite deriva da operazioni di concentrazione tra banche o tra investitori, fermo restando il divieto di incrementare ulteriormente la partecipazione.
Il comma 18 proroga al 31 dicembre 2015 la validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in attesa che sia modificata la legislazione nazionale in materia. La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, è stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la vigente disciplina che prevede il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 37 del codice della navigazione.
La disposizione intende perciò avviare il processo di revisione del quadro normativo vigente in materia di rilascio delle concessioni, in modo da renderlo conforme al diritto comunitario e coerente con il federalismo fiscale e le sue norme di attuazione. A tal fine si prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, oggetto dell'intervento comunitario e, nelle more dell'adozione di una nuova normativa in materia, si prorogano al 31 dicembre 2015 le concessioni in atto, consentendo agli operatori del settore di proseguire l'attività in un quadro di maggiore certezza fino alla definizione formale da parte delle regioni delle rispettive discipline di questo tipo di concessioni e all'espletamento delle procedure per l'affidamento delle stesse sulla base di nuove regole.
La norma fa salvo il processo di attuazione del federalismo fiscale e di attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni demaniali e, attraverso un'apposita intesa Stato-regioni, consente la definizione di principi uniformi per la disciplina regionale che dovrà regolare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni. Tali principi dovranno consentire di contemperare le ragioni della concorrenza con quelle del riconoscimento del diritto a vedere valorizzati le attività e gli investimenti già realizzati. Viene altresì confermata la previsione di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400 del 1993, ai sensi della quale le concessioni possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni
Il comma 21 modifica l'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 del 2009, recante deleghe al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, laddove viene prevista l'emanazione di norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. La disposizione in esame prevede in particolare la possibilità che, ai fini della definizione della suddetta disciplina transitoria, possano essere adottati anche più decreti legislativi (in luogo di un decreto legislativo unico).
Il comma 23-bis apporta una serie di modifiche al comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, il quale disciplina l'utilizzo degli immobili da parte delle amministrazioni dello Stato.
In particolare, la disposizione proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le amministrazioni devono comunicare all'Agenzia del demanio le istruttorie in corso per il reperimento di immobili in locazione. Inoltre, si stabilisce che la norma in base alla quale è nullo ogni contratto di locazione di immobili da

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parte di amministrazioni dello Stato non stipulato dall'Agenzia del demanio si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011. Si prevede altresì che l'obbligo di comunicazione all'Agenzia del demanio, da parte delle amministrazioni interessate, degli interventi manutentivi effettuati sugli immobili di proprietà statale, in uso governativo o di proprietà di terzi, utilizzati a qualsiasi titolo, si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2010 ed abbia cadenza non più annuale ma semestrale. Si stabilisce infine che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti per interventi di manutenzione non possono eccedere gli importi spesi e comunicati dall'Agenzia del demanio.
Il comma 23-quinquies modifica, a decorrere dal 1o marzo 2010, l'aliquota di accisa applicabile a taluni carburanti, al fine di consentire l'adeguamento del regime dell'accisa alle norme comunitarie in materia.
In particolare viene incrementata da 302 a 330 euro per mille litri l'aliquota di accisa applicabile al gasolio utilizzato per le autovetture da noleggio da piazza, per le autoambulanze e per i veicoli impiegati dalle Forze armate.
In connessione con l'incremento dell'aliquota di accisa previsto dal comma 23-quinquies, i commi 23-sexies, 23-septies e 23-octies incrementano gli stanziamenti a favore del Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate, del Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalla Guardia di finanza e del Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalla Guardia costiera.
Il comma 23-novies incrementa di 2 milioni di euro per il 2010 e di 3,4 milioni a decorrere dal 2011 gli stanziamenti per le Agenzie fiscali, in particolare a favore dell'Agenzia del demanio.
Il comma 23-decies individua la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 23-sexies a 23-novies.
In particolare, alla copertura degli oneri suddetti, pari complessivamente a 6,6 milioni di euro per il 2010 e in 9 milioni dal 2011, si provvede:
quanto a 4,6 milioni di euro per il 2010 e a 5,6 milioni dal 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aggiornamento dell'aliquota dell'accisa per il gasolio di cui al comma 23-quinquies;
quanto a 2 milioni di euro per il 2010 e 2,4 milioni dal 2011 con i risparmi di spesa derivanti dalle misure introdotte dal citato comma 23-quinquies, lettere a) e b);
quanto a 1 milione di euro per il 2011 e 1 milione a decorrere dal 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recante sgravi fiscali a favore degli allevatori agricoli, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005;
quanto a 1 milione di euro per il 2012 mediante riduzione delle disponibilità del Fondo interventi strutturali di politica economica.

Il comma 23-undecies reca una norma di interpretazione autentica, relativa all'esercizio della delega legislativa di cui al comma 1, dell'articolo 1 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), attribuita al Governo per il recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise.
In sostanza, mediante tale norma interpretativa si eliminano i dubbi circa il termine ultimo per l'esercizio della delega stessa, specificando che stesso è fissato al 1o aprile 2010, data indicata dall'articolo 47 della predetta direttiva 2008/118/CE come il momento dal quale decorre l'abrogazione della direttiva 92/12/CEE (relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa).
Il comma 23-quaterdecies proroga al 30 aprile 2010 taluni termini procedurali per il riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008.

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Tale proroga riguarda sia l'integrazione dei documenti da allegare alle domande per l'accesso al riparto del 5 per mille regolarmente presentate dai soggetti interessati, sia il termine per la presentazione, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti per accedere a tale riparto (possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, presenza di un settore giovanile, affiliazione ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, svolgimento prevalente di attività di avviamento allo sport di giovani inferiori a 18 anni, di persone di età superiore a 60 anni o in favore di soggetti svantaggiati).
Il comma 23-quinquiesdecies proroga fino al 31 dicembre 2010, relativamente alle controversie di lavoro pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, l'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato per le spese giudiziarie, precedente all'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2, della legge finanziaria per il 2010.
Il comma 23-sexiesdecies prevede che l'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, pari a 4 milioni di euro annui, può essere utilizzata dal Ministero dell'Economia anche per esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al processo di attuazione del federalismo fiscale, di cui alla legge n. 42 del 2009, nonché alla riforma della contabilità pubblica prevista dalla legge n. 196 del 2009.
Il comma 23-octiesdecies proroga al 31 marzo 2010 il termine per l'adozione delle disposizioni il termine per l'adozione delle disposizioni occorrenti a consentire l'integrazione di una serie di autorizzazioni di spesa, tra le quali segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, quella indicata dalla lettera f), che prevede l'incremento di 7,2 milioni di euro per l'anno 2010, del finanziamento destinato alle Agenzie fiscali, in particolare, dell'Agenzia del demanio, di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Ricorda al riguardo che lo stanziamento previsto attualmente per tale finalità nella Tabella C della legge finanziaria 2010 ammonta a 92,6 milioni per il 2010 ed a 78,4 milioni sia per il 2011 che per il 2012.
Il comma 23-noviesdecies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Per quanto attiene invece alle disposizioni dell'articolo 1 estranee alle competenze della Commissione Finanze, il comma 4-bis proroga fino al 31 luglio 2009 il periodo transitorio per l'entrata in vigore della disciplina relativa all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali.
Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2010 il termine fino al quale è consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Il comma 5-bis proroga di un anno, fino a tutto il 2010, l'applicazione degli ammortizzatori sociali previsti in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree obiettivo 1 e 2 nel settore della sanità privata.
Il comma 5-ter proroga fino al 31 ottobre 2010 la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi ed imposte, in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2.000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione, che hanno almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002.
Il comma 5-quater individua la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 5-bis e 5-ter, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Il comma 15-bis prevede il mantenimento in bilancio di somme non impegnate nel 2009 e iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Economia.

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Il comma 16 prevede la proroga, per l'anno 2010, della procedura - introdotta in via sperimentale nell'anno 2009 dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, per la certificazione del credito per somme dovute nei casi di somministrazione, forniture e appalti agli enti locali e alle regioni. Il citato comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 ha infatti previsto la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
Il comma 19, attraverso una novella alla legge finanziaria per il 2008, proroga al 2010 la possibilità per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche e, a tal fine, proroga i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Il comma 20 dispone che vengano mantenute in bilancio nel conto dei residui - per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo - le quote accantonate per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato, previsti dall'articolo 2120 del codice civile. Le somme accantonate alla data del 31 dicembre 2009 confluiscono nell'apposito Fondo, istituito ai sensi della legge finanziaria 2007, gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.
Il comma 20-bis stabilisce che, ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi contrattuali della Pubblica amministrazione nel triennio 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio 2008-2009. Il comma 20-ter apporta conseguentemente alcune modifiche di coordinamento all'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente all'individuazione delle organizzazioni sindacali con le quali l'ARAN avvia le trattative contrattuali.
Il comma 22 prevede il mantenimento in bilancio, per l'anno 2010, delle disponibilità finanziarie relative ai residui di stanziamento ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.
Il comma 23 provvede alla compensazione degli effetti finanziari recati dal comma 22 sui saldi di finanza pubblica - valutabili nell'ordine di 29 milioni di euro per l'anno 2010 e di 14 milioni di euro per l'anno 2011 - mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Il comma 23-ter integra l'elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009, del quale sono indicate le finalità cui possono essere destinate le risorse affluite dalla contabilità speciale istituita dall'articolo 13-bis, comma 8, a seguito delle maggiori entrate statali derivanti dall'imposta straordinaria sulle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate. Le nuove finalità introdotte riguardano interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, il riordino del CONI, l'incremento del trasferimento erariale del Comune di Roma, nonché la promozione della pratica sportiva da parte dei disabili.
Il comma 23-quater proroga al 1o luglio 2010 il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, dovute a qualsiasi titolo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tali versamenti avverranno senza applicazioni di interessi o sanzioni.
Il comma 23-duodecies porta a sei anni la durata della Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; in connessione con tale previsione il comma 23-terdecies stabilisce che ai membri della predetta Commissione in carica si applica il nuovo

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termine di durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Il comma 23-septiesdecies prevede che le anticipazioni finanziarie dello Stato alle Regioni interessate dai piani di rientro dei deficit sanitari, prevista dall'articolo 2, comma 98, della legge finanziaria 2010, è finalizzata ad estinguere i debiti sanitari emersi anche a seguito di accertamenti contenziosi con contestuale estinzione dei relativi procedimenti entro il 31 maggio 2010.
Il comma 23-vicies riduce da 12 a 2 mesi il periodo nel quale non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni interessate dai piani di rientro dei deficit sanitari, nonché la durata del periodo durante il quale i debiti insoluti delle predette aziende sanitarie producono solo interessi nella misura legale.
L'articolo 2, comma 1, consente all'Italia di mantenere un esplicito impegno preso in sede NATO, al vertice di Varsavia: continuare ad assicurare, fino al 31 dicembre 2010, le azioni di diffusione della comunicazione sulle azioni di peacekeeping svolte dal contingente NATO in Afghanistan mediante la proroga della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International.
Il comma 2 autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A, nel limite massimo di spesa previsto a legislazione vigente.
Il comma 3 proroga la convenzione stipulata dal Ministero dello sviluppo economico con il «Centro di produzione s.p.a.» (Radio radicale) sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998.
Il comma 4 dispone che, al fine di consentire al commissario ad acta di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato dalla regioni interessate, la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano termini entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 n. 381 del 2001, come prorogato con interventi normativi successivi fino al 6 novembre 2009. La disposizione specifica che da tale proroga non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 4-bis, il quale stabilisce per l'anno 2010 talune agevolazioni da applicare agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina, in particolare relativamente all'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed alla determinazione degli oneri notarili.
Nel dettaglio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, e fino al 31 dicembre 2010, la disposizione in esame anzitutto prevede agevolazioni in favore delle seguenti operazioni:
atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e delle relative pertinenze qualificati come «agricoli» in base a strumenti urbanistici vigenti, ove siano posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

Le agevolazioni concesse consistono nell'applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa; nell'applicazione

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dell'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; nella riduzione del 50 per cento degli onorari notarili dovuti per le operazioni suindicate.
La disposizione prevede la decadenza dalle predette agevolazioni per l'ipotesi in cui, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti citati, i terreni siano volontariamente alienati, ovvero si cessi di coltivarli o di condurli direttamente.
Il comma 5 prevede lo slittamento al 1o gennaio 2011 del termine, originariamente fissato al 1o gennaio 2010, in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
I commi 6 e 7 riguardano l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), disponendo che il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 171 del 2008, per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato al 31 dicembre 2010.
Il comma 7-bis esclude la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'applicazione della normativa in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali prevista dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. In tale contesto si prevede che la Presidenza del Consiglio consegua economie corrispondenti ad una riduzione del 7 per cento della dotazione di dirigenti di livello generale ed al 15 per cento della dotazione di dirigenti di livello non generale. Il comma 7-ter reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 7-bis.
Il comma 8 dispone una nuova proroga del termine di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni. In connessione con tale previsione, i commi da 8-bis a 8-sexies stabiliscono che le amministrazioni statali riducano gli uffici dirigenziali di livello non generale e le relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 10 per cento e riducano in misura non inferiore al 10 per cento della relativa spesa le dotazioni organiche del personale non dirigenziale. Da tale riduzione sono escluse le amministrazioni che abbiano già subito la riduzione lineare delle risorse, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2008, nonché il personale amministrativo degli uffici giudiziari, il Dipartimento della Protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della Polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, le strutture del comparto sicurezza, le Forze armate, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il personale della carriera diplomatica e prefettizia. Qualora le amministrazioni non adempiono alle predette riduzioni entro il 30 giugno 2010, si applica il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Il comma 8-septies abroga talune disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 in materia di risparmio di spesa da parte degli enti pubblici stabilendo inoltre che le risorse rese indisponibili ai sensi della riduzione lineare delle unità previsionali di base non afferenti a spese obbligatorie, in annualità o a pagamento differito, prevista dall'articolo 17, comma 4, del predetto decreto-legge n. 78, sono ridotte definitivamente.
Il comma 8-octies proroga dal 31 marzo 2009 al 31 maggio 2010 il termine per effettuare il versamento necessario per fruire della definizione delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità. A tale riguardo il comma 8-novies precisa che, per le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 10 marzo 2009 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, resta fermo il regime previgente, salvo il fatto che il termine per la presentazione della richiesta di definizione è differito dal 30 settembre 2009 al 30 settembre 2010, mentre il termine per il relativo versamento è differito dal 31 marzo 2009 al 10 marzo 2010.
Il comma 8-decies prevede che la Commissione di garanzia sull'esercizio del

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diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali possa avvalersi anche di personale in posizione di comando o fuori ruolo appartenente ad organismi di diritto pubblico diversi dalle amministrazioni pubbliche.
L'articolo 3, comma 1, proroga per tutto il 2010 l'obbligo di richiedere la licenza al questore per l'apertura di un pubblico esercizio o di un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (i cosiddetti «internet point»).
Il comma 1-bis autorizza fino al 30 aprile 2010 il trasferimento di 3,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica negli uffici giudiziari e della sicurezza.
Il comma 2 estende all'anno 2010 le disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.
Il comma 3 posticipa al 1o gennaio 2011 il momento a partire dal quale le carte di identità dovranno essere munite delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
Il comma 5 proroga, sino al completamento dei relativi interventi, e comunque sino al 31 dicembre 2011, il termine per il mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.
Il comma 7 posticipa al 31 dicembre 2012 il momento a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato sarà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento.
Il comma 8 differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008.
Il comma 8-bis prevede che la carta d'identità possa contenere anche l'indicazione del consenso o del diniego del titolare a donare i propri organi in caso di morte.
L'articolo 4, comma 1, proroga di cinque anni (dal 2010 al 2015) la disciplina transitoria dettata dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1995, n. 196, in materia di reclutamento dei sergenti.
Il comma 1-bis interviene sulla disciplina in materia di reclutamento nel ruolo dei sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, precisando che i requisiti per la partecipazione ai relativi concorsi, nonché le modalità di svolgimento saranno definiti con decreto del Ministero della Difesa al termine del regime transitorio definito dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 196 del 1995.
Il comma 2 differisce all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008, che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, non solo sulla base del risultato conseguito nel test di ingresso da parte del candidato, ma anche dei risultati ottenuti da questi nel pregresso iter scolastico.
Il comma 3 reca alcuni interventi di proroga concernenti termini previsti da alcune norme del decreto legislativo n. 298 del 2000, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri».
Il comma 4 proroga al 31 gennaio 2010 il termine del 31 dicembre 2009 previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 11 del 2009, relativo al reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
Il comma 5 differisce al 31 dicembre 2012, a partire dalla aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009, l'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18,

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del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
Il comma 6 contiene la «clausola di invarianza finanziaria» relativamente ai commi 3 e 5, in base alla quale dalle disposizioni in essi contenute non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Interessa anche gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il comma 7, il quale proroga al 31 maggio 2010 il termine per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella Polizia di Stato, nel Corpo dei Vigili del Fuoco, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato.
L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione aeroportuale.
Il comma 2 proroga dal 1o gennaio 2010 al 1o gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei «neopatentati».
Il comma 3 proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente, che sarebbero dovute entrare in vigore il 29 febbraio 2009, ma sono state già oggetto di precedenti proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2009.
Il comma 4 proroga, fino al 30 aprile 2010 l'entrata in vigore della norma che vieta gli arbitrati come strumento alternativo per risolvere le controversie in materia di appalti pubblici; la proroga è disposta nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE, relativa al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per realizzare un aggiornamento dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di conformarne l'assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabili dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge n. 324 del 1976. Inoltre, è prevista la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti, disposta transitoriamente in attesa della definizione dei predetti criteri, qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.
Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe ed allarga ulteriormente la deroga al blocco, comprendendovi la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, i servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e le tariffe postali agevolate.
Il comma 7-bis differisce ulteriormente, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Il comma 7-ter proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 la validità delle concessioni dei servizi automobilistici interregionali di linea.
Il comma 7-quater proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 la durata in carica del Commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
Il comma 7-quinquies proroga al 4 dicembre 2011 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni comunitarie in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore.
Il comma 7-sexies prevede che il Governo modifichi la durata del periodo

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transitorio in materia di validità dei certificati per l'espletamento di funzioni di comandante marittimo o primo ufficiale.
Il comma 7-septies differisce al 16 aprile 2010 il termine di pagamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi.
Il comma 7-octies stabilisce che i provvedimenti attuativi per la ripartizione dei Fondi finalizzati all'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci sono adottati fino al 30 settembre 2010 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato nonché per migliorare l'impatto ambientale e sviluppare la logistica.
Il comma 7-novies estende da 30 a 32,6 milioni di euro la quota di addizionale comunale sui diritti di imbarco sugli aeromobili destinata a compensare i costi sostenuti dall'ENAV Spa per garantire la sicurezza dei propri impianti e la sua sicurezza operativa. Il comma 7-decies reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 7-novies, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore della stessa ENAV.
Per quanto attiene agli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala il comma 7-undecies, il quale differisce al 1o gennaio 2012 la decorrenza delle disposizioni in materia di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi previsto dall'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge n. 296 del 2006. In tale contesto il comma 7-duodecies consente alle autorità portuali, per il 2010 e per il 2012 di aumentare fino al doppio la misura delle tasse di ancoraggio e portuale, ovvero di azzerare le medesime tasse. Il comma 7-terdecies reca la copertura delle eventuali minori entrate derivanti dai commi 7-undecies e 7-duodecies, a fronte delle quali ciascuna autorità portuale opera una riduzione delle spese correnti ovvero un aumento delle entrate nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria.
L'articolo 6, comma 1, proroga una norma transitoria, relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.
Il comma 2 corregge un'incongruenza formale, presente nell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge n. 172 del 2009, di istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. La correzione esplicita che anche le assunzioni a tempo indeterminato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute possono essere effettuate entro il termine - già previsto in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni interessate - del 31 dicembre 2010.
Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 l'applicazione della disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici.
Il comma 4 proroga l'applicazione della disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, spostando il termine di decorrenza suddetto dal 1o gennaio 2010 al 1o gennaio 2012.
I commi 5 e 6 prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo cosiddetto del pay back, concesso in via provvisoria come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del 5 per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.
I commi da 7 a 9 recano un finanziamento di 8 milioni di euro, per l'anno 2010, in favore dell'Istituto superiore di sanità, ai fini dello svolgimento, con i propri dipendenti, dei compiti inerenti al coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, alla sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché alla gestione dei registri nazionali.
Il comma 9-bis differisce dal 2 ottobre 2003 al 30 giugno 2010 il termine della presentazione del curriculum professionale sulla base del quale l'INAIL rilascia la certificazione relativa all'esposizione all'amianto. La disposizione reca inoltre una norma di interpretazione autentica concernente

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l'individuazione delle aziende i cui lavoratori possono presentare la domanda per ottenere la predetta certificazione.
Il comma 9-ter proroga da 24 a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entro il quale devono essere emanati i decreti ministeriali per coordinare la disciplina recata dal predetto decreto con quella relativa alle attività a bordo delle navi, in ambito portuale, e nel settore della pesca.
Il comma 9-quater prevede il differimento dell'applicazione della sanzione prevista a carico dei medici che abbiano consentito a laureati in medicina e chirurgia di esercitare la professione di odontoiatra prima della formale iscrizione al relativo albo.
Il comma 9-quinquies estende fino al 31 dicembre 2010, ai soggetti candidati al trapianto di organi, ed ai potenziali donatori, i quali abbiano un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, l'applicabilità dei permessi retribuiti previsti per i donatori di midollo osseo.
L'articolo 7, comma 1, proroga il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010.
In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, il comma 2 proroga di un anno le norme transitorie che regolano la formazione delle commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa dei candidati, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 2008.
Il comma 3 proroga di un anno le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, concernenti le convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Il comma 4-bis esclude l'Istituto universitario degli studi superiori di Pavia, l'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca dall'applicazione del limite di assunzione di personale per le università statali.
Il comma 4-ter conferma anche per l'anno scolastico 2010-2011 le disposizioni in materia di supplenze scolastiche, nonché di progetti per attività scolastiche di carattere straordinario di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 134 del 2009.
Il comma 4-quater proroga fino al 31 dicembre 2010 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Il comma 5 mira a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti «servizi aggiuntivi») presso gli istituti e i luoghi della cultura, nelle more del completamento della complessa attività ricognitiva, istruttoria e di riprogettazione di tali servizi in corso di svolgimento da parte dell'apposita Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine si dispone che i rapporti comunque in atto relativi ai citati servizi restino efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.
Il comma 5-bis proroga per il 2010 ed il 2011 gli stanziamenti del comune di Pietrelcina, nella misura di 500.000 euro annui.
Il comma 5-ter proroga fino al 30 giugno 2010 il termine entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole.

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Il comma 5-quater proroga fino al 31 dicembre 2010, nel limite di spesa di 10 milioni di euro il finanziamento per l'istituzione degli istituti tecnici superiori, i quali hanno personalità giuridica, autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte.
L'articolo 8, comma 1, proroga al 28 febbraio 2010 il termine, fissato al 22 dicembre 2009 dalla direttiva 2000/60/CE (cosiddetta direttiva acque) e trasposto nell'ordinamento nazionale dal comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 208 del 2008, per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione ad assumere disposta per l'APAT dall'articolo 1, comma 347, della legge n. 244 del 2007 ed avente effetto anche per l'ISPRA, sino al completamento delle relative procedure.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 3, il quale differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa ambientale integrata (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.
Il comma 3-bis proroga da 5 a 7 anni il termine entro il quale i gestori degli impianti di gestione dei rifiuti devono adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.
Il comma 4 proroga di un anno il termine, previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.
Il comma 4-bis differisce dal 1o gennaio 2009 al 1o gennaio 2011 il termine a decorrere dal quale i regolamenti edilizi comunali devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il comma 4-ter proroga al 30 giugno 2010 entro il quale i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, si conformano alle previsioni del decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008.
L'articolo 9, comma 1, prevede la possibilità di prorogare fino alla fine dell'anno 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) cosiddetti «nuovi» (cioè immessi sui mercati dopo il 13 agosto 2005) di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 20, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale proroga la vigenza della normativa transitoria del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. In particolare, esso proroga di ulteriori 6 mesi - dal 1o gennaio 2010 al 1o luglio 2010 - l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice.

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Sempre in merito ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 4 interviene sulla disciplina delle zone franche urbane, istituite dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale.
In particolare la disposizione stabilisce che le disponibilità dell'apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, il quale provvede al finanziamento dei programmi di intervento in materia, costituisce tetto massimo di spesa.
Il comma 4-bis differisce dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale il comune di Sanremo disciplina la situazione gestionale del mercato dei fiori.
Il comma 4-ter integra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, relativo agli interventi per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, al fine di consentire alla Società Expò 2015 di avvalersi anche degli enti fieristici con sede in Lombardia nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali.
L'articolo 10 rende possibile la proroga di alcuni incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, già rinnovati per il secondo e ultimo biennio, in scadenza nei primi sei mesi del 2010. Si stabilisce altresì che, limitatamente agli incarichi prorogati, si deroga al limite di età previsto dalla legislazione vigente.
L'articolo 10-bis reca, al comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, la quale chiarisce che la soppressione, prevista dal secondo periodo di tale disposizione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali non siano stati emanati i regolamenti di riordino si riferisce ai soli enti pubblici con dotazione organica pari o superiori a 50 unità.
Il comma 2 apporta alcune integrazioni al predetto articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di consentire l'emanazione di regolamenti di riordino per gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore a 50 unità non soppressi, nonché di prevedere la soppressione degli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore a 50 unità, i cui regolamenti di riordino, sebbene approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010.
Il comma 3 sopprime il terzo periodo del comma 635 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, relativo agli effetti della mancata espressione del parere parlamentare sugli schemi di regolamento per il riordino, la soppressione o la trasformazione di enti ed organismi pubblici statali.
Il comma 4 modifica l'articolo 14, comma 23, della legge n. 246 del 2005 relativamente agli effetti del mancato parere della Commissione parlamentare per la semplificazione sugli schemi di decreti legislativi concernenti il riordino del quadro normativo, nonché in merito al computo dei termini per l'espressione del predetto parere.
L'articolo 10-ter modificando l'articolo 3, comma 4, del Testo unico sull'immigrazione, stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato è emanato entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.
L'articolo 10-quater stabilisce che i libri genealogici ed i registri anagrafici delle razze zootecniche tenuti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza sono pubblici, prorogando in tale contesto fino al 30 aprile 2011 la validità del decreto del Ministro delle politiche agricole emanato in materia.
L'articolo 10-quinquies proroga al 2010 il finanziamento, nella misura di 7 milioni di euro delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo per la formazione professionale dei lavoratori.

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L'articolo 11 dispone in merito all'entra in vigore del decreto-legge.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, prima dell'avvio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, nella quale si procederà alla votazione della proposta di parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02494 Fugatti: Sussistenza del carattere di ruralità di fabbricati asserviti a fondi rustici abitati da uno solo dei comproprietari.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che essa contribuisca a risolvere i problemi evidenziati dall'interrogazione, facendo chiarezza sul quadro normativo in materia.

5-02495 Graziano: Completamento della procedura di selezione interna per taluni profili professionali presso il Ministero dell'economia.

Stefano GRAZIANO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Stefano GRAZIANO (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta, anche in considerazione del fatto che la vicenda segnalata nell'interrogazione si trascina ormai da nove anni, e riguarda personale già in ruolo presso l'amministrazione finanziaria.
In tale contesto ritiene necessario predisporre al più presto le risorse finanziarie sufficienti per assicurare il completamento della procedura selettiva, anche al fine di evitare ogni ingiusta disparità di trattamento nei confronti del personale.

5-02496 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi.

Marco PUGLIESE (PdL), illustrando la propria interrogazione, evidenzia come essa riprenda sostanzialmente il contenuto del suo atto di sindacato ispettivo numero 5-02429, svolto nella seduta del 3 febbraio scorso, al quale il Governo aveva risposto in termini a suo giudizio del tutto insoddisfacenti. La risposta fornita in quell'occasione non coglieva infatti l'aspetto essenziale della questione, non fornendo alcuna concreta indicazione rispetto alle problematiche lamentate dai numerosi contribuenti che, dopo aver effettuato i versamenti per la definizione dei carichi di ruolo iscritti in ruoli emessi dal 1o gennaio al 30 giugno 2001, si sono visti contestare la validità della definizione dall'Amministrazione tributaria, la quale ha conseguentemente richiesto il pagamento dell'intero ammontare delle somme iscritte a ruolo.
In particolare, l'Esecutivo, per giustificare tale comportamento dell'Amministrazione,

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ha sostenuto che il mancato riconoscimento della definizione dei carichi di ruolo pregressi non dovrebbe essere ricondotto all'invalidità della comunicazione da parte dei concessionari della riscossione, ma ad una non meglio precisata erroneità dei versamenti operati dai contribuenti.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Marco PUGLIESE (PdL) si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale non fornisce anche in questo caso alcuna soluzione definitiva alla questione, prospettando invece la necessità di un intervento normativo in materia.
Si riserva quindi di assumere ulteriori iniziative parlamentari in merito, eventualmente anche attraverso la presentazione di una proposta di legge specifica.

Gianfranco CONTE, presidente, suggerisce al deputato Pugliese di presentare una risoluzione sulla materia oggetto della sua interrogazione, che potrà essere discussa dalla Commissione già nella prossima settimana.
Rileva inoltre come in questo caso ci si trovi di fronte ad una palese contraddizione tra il comportamento dei concessionari della riscossione, i quali hanno prospettato ai contribuenti la possibilità di definire i ruoli emessi nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 30 giugno 2001 prima ancora che tale facoltà fosse prevista dalla legge, probabilmente per evitare la perenzione di tali ruoli, e l'atteggiamento successivamente assunto dall'Agenzia delle entrate. In tale contesto ritiene necessario affermare la validità delle predette definizioni, anche qualora esse siano state effettuate prima dell'entrata in vigore della norma, contenuta nell'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2003, che ha esteso lo strumento definitorio a tali ruoli, non essendo a suo giudizio sufficiente limitarsi ad escludere l'applicazione di interessi e sanzioni nei confronti dei contribuenti interessati.

Marco PUGLIESE (PdL) concorda con il suggerimento del Presidente, ritenendo che la presentazione di un atto di indirizzo in materia possa contribuire a risolvere in tempi brevi la problematica in questione.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 febbraio 2010.

Audizione dei rappresentanti di Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, CNA e CLAAI, sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.