CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2010
284.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria.
Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in merito alle osservazioni relative all'articolo 2, rappresenta che tale articolo, nel modificare il parametro di accesso dalla tiratura alla diffusione, esclude nel calcolo

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di quest'ultima le cosiddette vendite in blocco, ponendo così le basi per un risparmio di spesa sulla base dell'applicazione del successivo articolo 3. Fa presente che tale articolo, in particolare, nel parametrare il contenuto variabile alla distribuzione, prende come definizione di quest'ultima quella stabilita dall'articolo 2. Per quel che concerne in particolare la quantificazione di 2 milioni e 400 mila euro quale risparmio dall'esclusione delle vendite in blocco, osserva che tale stima è stata effettuata prendendo come base di riferimento il dato sulle vendite in blocco desumibili dai bilanci certificati di alcune imprese richiedenti contributi e inferendo sul totale delle imprese i dati disponibili. Evidenzia che tale risparmio è comunque ricompresso nel totale dei 9.578.000 ascrivibili all'articolo 3.
Con riferimento al medesimo articolo 3, fa presente che l'attuale normativa, per effetto del raddoppio del contributo disposto dall'articolo 3, comma 11, della legge n. 250 del 1990, come modificato dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 278 del 1991 per le testate politiche e come esteso dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 62 del 2001 alle testate edite da cooperative, stabilisce che il contributo fisso spetta nella misura del 60 per cento dei costi ammissibili, nel limite massimo di 2.065.000 euro. Evidenzia che la previsione di cui all'articolo 3 riduce tale percentuale del 60 per cento al 50 per cento dei costi, abbassando contemporaneamente il limite massimo a 2.000.000 di euro.
Per quanto riguarda, invece, il contributo variabile, rileva che l'articolo 3 prevede il passaggio della base di calcolo da un sistema a scaglioni avente come riferimento la tiratura ad un sistema di calcolo lineare basato sulla distribuzione. Fa presente che il calcolo dei risparmi derivanti dalle modifiche illustrate è stato effettuato sulla base dei dati di bilancio delle imprese che hanno percepito contributi nel 2007 comparando l'ammontare del contributo effettivamente percepito sulla base dell'attuale normativa con quello che sarebbe stato percepito applicando le disposizioni di cui all'articolo 3, richiamando a tal proposito la seconda delle allegate tabelle. Chiarisce, quindi, che il comma 7 dell'articolo 3 intende, quale pertinente capitolo di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il capitolo 466, rubricato «contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici», afferente al centro di responsabilità 9 «Informazione ed editoria»del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, precisa che i contributi di cui all'articolo 3 spettano nei limiti dello stanziamento previsto nel citato capitolo 466, mentre i contributi alle imprese radiotelevisive di cui al successivo articolo 11 spettano nel limite di stanziamento previsto dal capitolo 465 «contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive» afferente sempre al centro di responsabilità 9 «Informazione ed editoria» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto ritiene che la disposizione di carattere generale di cui all'articolo 21 vada interpretata con riferimento a ciascun preciso capitolo relativo alla singola tipologia di contributo.
Per quanto concerne, infine, l'esigenza di coordinamento con la disposizione introdotta con l'articolo 2, comma 62, della legge finanziaria per il 2010, evidenzia che anch'essa, ad avviso del Dipartimento, non può che fare riferimento a ciascun pertinente capitolo del centro di responsabilità 9 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, su cui gravano le diverse fattispecie di contributi diretti e cioè ai già citati capitoli 466 per i contributi diretti alla stampa, cap. 465 e 468 per i contributi alle emittenti radiotelevisivi, capitolo 469 per i contributi per i contributi diretti all'editoria periodica per i non vedenti. Sottolinea che l'eventuale riparto proporzionale infatti non può che avvenire nel momento in cui, dopo aver quantificato sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi il quantum spettante alle imprese, è possibile

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effettuare il raffronto tra contributo potenzialmente dovuto ed effettiva disponibilità sul pertinente capitolo.
Per quel riguarda il comma 2 dell'articolo 11, afferma che la riduzione di spesa relativa ai contributi a favore delle imprese radiofoniche organi di partito è stata valutata in sede di relazione tecnica in circa euro 2.300.000,00 attraverso l'applicazione delle nuove modalità di calcolo ai soggetti richiedenti i contributi per l'anno 2007. Fa presente che il dettaglio di calcolo è riportato nella terza delle tabelle allegate. Per quanto concerne l'eventuale riparto proporzionale e i capitoli di riferimento rimanda alle considerazioni riportate in merito all'articolo 3, con riferimento all'articolo 15, per quanto concerne il funzionamento del Comitato per il credito agevolato, conferma che non grava sul bilancio della Presidenza del Consiglio alcun onere in quanto non sono previsti né rimborsi spese né gettoni di presenza. Precisa che al funzionamento si prevede attraverso le risorse umane e strumentali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Rocco GIRLANDA (PdL), pur rilevando che i chiarimenti forniti dal Governo non danno esauriente risposta a tutte le questioni che aveva posto nella propria relazione, ritiene comunque che essi consentano di esprimere una complessiva valutazione favorevole sui profili relativi agli effetti finanziari del provvedimento. Segnala, tuttavia, quanto al merito del provvedimento, che esso fa seguito a diverse disposizioni in materia, che hanno determinato, nel loro complesso, una riforma di carattere generale del sistema dei contributi statali all'editoria che, superando il carattere di diritto soggettivo della contribuzione statale, pone a serio rischio la sopravvivenza di numerose imprese editrici. A questo proposito, segnala come molti parlamentari appartenenti a tutti i gruppi politici abbiano in questi giorni chiesto al Governo di voler adottare opportune iniziative in materia e che vi sono sollecitazioni ad intervenire già in sede di esame del decreto-legge in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative e pertanto, al di là dei limiti posti dall'esame dei soli profili finanziari dello schema di decreto, invita il Governo a voler riconsiderare l'intera materia dei contributi all'editoria.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con l'esigenza di valutare le risposte fornite dal Governo. Si dichiara favorevole ad una iniziativa volta al riconoscimento dei diritti soggettive ricorda che vi sono molto cooperative editoriali che non sono in grado di chiudere i relativi bilanci, quindi sarebbe necessaria una proroga di un anno. Nel richiamarsi, per quanto attiene al merito del provvedimento alle osservazioni già espresse nella seduta del 3 febbraio 2010, rileva che il provvedimento in esame sia eccessivamente debole e non garantisca rispetto a utilizzi impropri. Ritiene che occorre sostenere l'editoria vera, non attività fittizie che non trovano riscontro in una reale diffusione dei giornali prodotti. Rileva che nello schema di regolamento si riduce ulteriormente il rapporto tra le copie prodotte e quelle distribuite al fine di ottenere i contributi e non si mette in rapporto il numero dei dipendenti delle aziende territoriali con l'ammontare dei contributi riconosciuti. A tal proposito ritiene che andrebbe individuata una cifra da assegnare in ragione del numero dei giornalisti dipendenti della singola azienda editoriale. Infine ritiene che è improprio riconoscere contributi a giornali che si occupano di temi non previsti dalla legge.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, per proseguirlo immediatamente prima della seduta già convocata per le ore 20.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene inadeguato la prospettazione dei tempi effettuata dal presidente e chiede al relatore di tener conto, nella stesura della proposta di parere, anche di considerazione di merito, comunque incidenti sui profili finanziari che la Commissione è

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chiamata a valutare, come per esempio le questioni relative alla platea degli aventi diritto ai contributi.

Rocco GIRLANDA (PdL) sottolinea come la Commissione bilancio sia chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili finanziari dello schema di decreto, mentre i profili attinenti al merito del provvedimento sono rimessi alla valutazione della Commissione cultura, anch'essa chiamata a esprimere il proprio parere. Pertanto, mentre ritiene che sugli aspetti attinenti alla quantificazione degli oneri ed alla copertura finanziaria sia possibile esprimere una valutazione sostanzialmente favorevole sul provvedimento, osserva che il giudizio sarebbe più articolato qualora si estendesse l'ambito del parere anche ai profili di merito con riflessi finanziari dello schema di decreto in esame.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda la Commissione è competente solo per i profili finanziari, mentre le valutazioni di merito potranno essere effettuate dalla Commissione cultura.

Massimo VANNUCCI (PD), ribadisce comunque l'opportunità che il parere del relatore contenga quantomeno osservazioni relative a criteri idonei ad incidere anche di riflesso sui profili finanziari.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 19.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria.
Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere, che intende recepire gli spunti emersi nell'odierna seduta antimeridiana:
La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183),
preso atto dei chiarimenti del Governo volti a:
esplicitare i dati e le ipotesi su cui si fonda la stima del risparmio di 2,4 milioni di euro di cui all'articolo 2 e di 2,3 milioni di euro previsti dall'articolo 11;
indicare nei capitoli 466 e 465 della Presidenza del Consiglio dei ministri quelli ai quali si fa riferimento, rispettivamente, agli articoli 3 e 11;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 15, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

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e con le seguenti osservazioni:
al fine di assicurare l'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa previsti dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di:
a) ripristinare, all'articolo 2, comma 1, i parametri per il rapporto tra copie vendute e distribuite previsti a legislazione vigente, pari al 25 per cento per le testate nazionali e al 40 per cento per le testate locali;
b) prevedere, con riferimento ai quotidiani, l'introduzione di un vincolo minimo relativo alla presenza in edicola, che potrebbe essere stabilito nel 40 per cento per i giornali nazionali e nel 60 per cento per i giornali locali;
c) prevedere l'esclusione dall'accesso ai contributi di particolari tipologie di giornali che non rivestono carattere informativo-redazionale, come, ad esempio, i giornali di scommesse;
al fine di tutelare l'occupazione nel settore, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 4, estendendo anche alle testate che ricevono contributi fino a 2 milioni di euro il vincolo riguardante il numero minimo di dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato e fissando un limite minimo di dipendenti più elevato per le testate che accedono a contributi di importo superiore a 2 milioni di euro, eventualmente prevedendo un limite massimo ai contributi erogabili direttamente proporzionale al numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato».

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), pur consapevole che la Commissione bilancio è competente per i soli profili finanziari, propone tuttavia di riformulare la proposta di parere formulata elevando il requisito per la presenza minima in edicola dal 40 per cento al 70 per cento e specificando che l'esclusione dall'accesso ai contributi per le particolari tipologie di giornali che non rivestono carattere informativo-redazionale dovrebbe riferirsi sia a quelli diretti sia a quelli indiretti.

Marcello DE ANGELIS (PdL), nel concordare con le osservazioni della collega Comaroli, che intendono garantire l'effettiva vendita dei giornali, limitando il ricorso a cessioni in blocco delle copie, invita a voler valutare una riformulazione della lettera b) della prima osservazione, al fine di precisare che il vincolo minimo non si riferisca alla sola presenza in edicola ma anche alle vendite effettuate in abbonamento, sottolineando come tale modalità di distribuzione assuma particolare rilevanza per determinate categorie di prodotti editoriali.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che i margini di intervento per la Commissione bilancio sono circoscritti ai profili finanziari e la proposta di parere testé formulata recepisce comunque lo spirito di talune delle osservazioni svolte, mentre ritiene che l'apertura di un dibattito sul merito del provvedimento porterebbe ad esulare dai compiti della Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) associandosi alle considerazioni dei colleghi Comaroli e De Angelis, invita il presidente a riformulare la proposta di parere al fine di tenere conto delle modifiche proposte.

Massimo VANNUCCI (PD) ringrazia il presidente e il relatore sul provvedimento per lo sforzo compiuto per recepire nella proposta di parere le questioni da lui sollevate in sede di esame del provvedimento, evidenziando come la stessa formulazione della proposta di parere dimostri che tali questioni rientrano nell'ambito delle competenze della Commissione Bilancio, essendo volte a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, superando la logica del riconoscimento indiscriminato di diritti soggettivi ai contributi.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, presenta una nuova formulazione della proposta di parere sullo schema di decreto in esame, che intende recepire le osservazioni da ultimo formulate (vedi allegato 1).

Rolando NANNICINI (PD) chiede un chiarimento in ordine al riferimento, contenuto nella seconda osservazione della proposta di parere ai dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, precisa che l'osservazione riprende la dizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in esame.

La Commissione approva la proposta di parere come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 20.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 20.05.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 16 febbraio, segnala che la Commissione ambiente ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009, approvando tredici proposte emendative, che superano parzialmente alcuni dei rilievi sulle conseguenze finanziarie del provvedimento che ha formulato nella seduta di ieri. In particolare, rileva che è stato soppresso l'articolo 15-quinquies, in materia di formazione continua dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed è stato integralmente sostituito l'articolo 16, sopprimendo le disposizioni che prevedevano la costituzione della società Protezione civile servizi Spa. Fa presente che si limiterà quindi a svolgere alcune considerazioni sugli effetti finanziari delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, mentre rinvia per le restanti osservazioni ai chiarimenti richiesti nella seduta di ieri, che non siano superati dalle modifiche introdotte. In primo luogo non rileva profili problematici nelle modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 5, le quali specificano che fino al 30 gennaio 2011 non possono essere intraprese azioni civili e amministrative nei confronti di strutture commissariali. Per quanto riguarda, invece, le modifiche introdotte all'articolo 6, riferito al termovalorizzatore di Acerra, ritiene che andrebbe chiarito il coordinamento delle disposizioni relative alla durata del contratto di affitto rispetto all'articolo 7, comma 1, in base al quale la proprietà dell'impianto sarà trasferita entro il 31 dicembre 2011.
Osserva inoltre che, per il venir meno della previsione di indisponibilità e della copertura a carico dei fondi FAS, il finanziamento del trasferimento dell'impianto, disposto dal decreto legge in esame, viene rinviato esclusivamente al provvedimento normativo successivo cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 7. In proposito, ricorda che, durante l'esame presso il Senato, le disposizioni oggetto della richiamata soppressione erano state

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introdotte al fine di assicurare l'effettiva disponibilità delle somme all'atto del trasferimento dell'impianto.
Nel ritenere che la soppressione del comma 2 dell'articolo 10-bis non presenta profili di interesse della Commissione bilancio, con riferimento alle modifiche introdotte ai commi 3, 4 e 8 dell'articolo 11, ritiene che andrebbe in primo luogo precisato il coordinamento tra la modifica apportata all'articolo 11, comma 3, che imputa i costi per il personale del consorzio alle tariffe praticate all'utenza, con le disposizioni dell'articolo 13, comma 1, che autorizza una spesa per la prima attuazione del medesimo comma.
In secondo luogo, riguardo alla nuova formulazione dell'articolo 11, comma 8, ultimo periodo, ritiene che andrebbe precisato come si intenda, per la fase transitoria, contenere la spesa per le province nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate, tenuto conto che le procedure in questione riguarderanno presumibilmente tutto il personale interessato e che quindi la relativa spesa non sembra riconducibile ad un limite massimo. Infine, per quanto riguarda i riflessi finanziari per le società provinciali e, in via indiretta, per le province, derivanti, a regime, dall'assunzione a tempo indeterminato dal personale in questione, rinvia alle richieste di chiarimento già formulate, con riferimento all'articolo 11, dai documenti predisposti dagli uffici con riferimento al testo del decreto-legge trasmesso dal Senato.
Con riferimento all'articolo 13, in materia di personale dei consorzi, in ordine alle modifiche riferite al terzo periodo del comma 1, rinvia alle considerazioni già svolte nella giornata di ieri, circa la mancata indicazione degli elementi che consentano di definire la portata finanziaria delle disposizioni dell'articolo 13. Ricorda che non sono indicati dal testo e dalla relazione tecnica: il numero massimo delle unità di personale che possono essere previste dalla dotazione organica, le unità di personale che possono essere assunte ed il limite temporale per effettuare dette assunzioni. Fa presente che sono stati, inoltre, introdotti ulteriori elementi di indeterminatezza dal momento che le assunzioni possono essere effettuate anche al di là del vincolo normativo posto dalla dotazione organica. Ritiene, pertanto, opportuna una valutazione di compatibilità di tali oneri rispetto al limite di spesa indicato sia per verificare l'identità dello stesso sia per stabilire con certezza il futuro aggravio per il Consorzio.
Con riferimento alle disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1, osserva che le modifiche proposte annullano una riformulazione della norma cui è stato subordinato il parere non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento reso dalla Commissione bilancio del Senato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non rileva, invece, profili problematici con riferimento al ripristino del testo originario del comma 2 dell'articolo 13, nel presupposto che gli oneri siano limitati al 2010 così come previsto dall'articolo 2, comma 138, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).
Parimenti, non ritiene rilevanti per i profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento le modifiche introdotte all'articolo 15, con la soppressione del comma 3-quater, mentre rileva che la soppressione dell'articolo 15-bis sembra superare possibili profili di criticità.
Per quanto attiene alla riscrittura dell'articolo 16, che prevedeva la costituzione della società Protezione civile servizi Spa, rileva che non ci sono osservazioni da formulare, nel presupposto che l'onere indicato si configuri come limite di spesa. Riguardo al comma 2, relativo al subentro della Società nella gestione del servizio della flotta aerea attualmente affidato ad un soggetto esterno, ribadisce l'opportunità di acquisire elementi di valutazione nonché dati quantitativi, volti a confermare che la gestione in house del servizio medesimo possa essere effettivamente svolta dalla Società, soprattutto nel breve medio-periodo, nel rispetto del limite massimo di euro 53 milioni di annui determinato dalla norma.
Per quanto attiene alle modifiche introdotte al terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 17, ritiene che andrebbero

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preliminarmente chiarite le conseguenze della soppressione del meccanismo di compensazione di cui al terzo periodo, tenuto conto che teoricamente tale meccanismo potrebbe intendersi finalizzato anche a compensare eventuali spese di funzionamento dell'ispettorato, oltre che i maggiori oneri di personale. A tale proposito, rileva che il maggior onere, pari a 230 mila euro, indicato dall'emendamento, sembrerebbe riferirsi al solo incremento di spesa determinato dall'incarico dirigenziale di prima fascia. Qualora tale ipotesi fosse confermata, comunica che andrebbe indicato con quali risorse fare fronte alle ulteriori spese per il funzionamento della struttura. Infine, ribadisce l'esigenza di disporre dei dati sottostanti la quantificazione dell'onere indicato dalla norma.
Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 17, comma 2, segnala che è stata incrementata l'autorizzazione di spesa prevista dalla disposizione e le relative coperture. Per quanto concerne le autorizzazioni di spesa già previste dal testo approvato dal Senato, osserva che le stesse recano le necessarie disponibilità anche alla luce delle nuove riduzioni. Precisa che la norma ha previsto, inoltre, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 179 del 2002. A tale proposito, ricorda che le risorse sono iscritte sul capitolo 1083, piano di gestione 01, che reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa in termini di previsione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se trattandosi di oneri di personale, l'autorizzazione di spesa debba essere formulata in termini di previsione di spesa, come nel testo, e corredata di una clausola di salvaguardia effettiva e automatica, o se l'onere possa essere contenuto in un tetto di spesa, a tal fine modificando la formulazione della disposizione.
Per quanto attiene al comma 2-quater dell'articolo 17, osserva che la norma, che ha un carattere generale con riferimento a situazioni rispetto alle quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, disciplina la procedura per la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti danneggiati e per il successivo recupero delle somme. Sottolinea che sono puntualmente identificati i criteri ed i requisiti per la concessione dei benefici, nonché talune limitazioni afferenti al periodo di concessione dei medesimi, pari a sei mesi, e alle risorse finanziarie da utilizzare. In proposito, ritiene che debba essere considerato che, pur nel rispetto dei predetti limiti e condizioni, la determinazione in dettaglio dell'entità dei benefici e delle modalità di versamento e rateizzazione sono rinviati ad atti di natura non legislativa.
Fa presente pertanto che la procedura di adozione di tale provvedimento non sembrerebbe, in linea di principio poter garantire la verifica in sede parlamentare delle quantificazioni e delle relative coperture operate con riferimento ai predetti benefici, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Rappresenta l'esigenza di precisare a quali risorse si faccia riferimento per individuare il limite finanziario entro il quale potranno essere concessi i benefici, atteso che la norma si limita a stabilire il limite delle risorse finanziarie «all'uopo disponibili».
Non rilevando profili problematici nella soppressione dell'articolo 17-quinquies, con riferimento alla disposizione di copertura finanziaria del provvedimento contenuta all'articolo 18, segnala che l'alinea della disposizione fa ancora riferimento alla spesa, pari a 173.000 euro per l'anno 2010, derivante dall'articolo 15, comma 1, relativa al compenso da assegnare al Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, che non è più prevista dal testo, nonostante la lettera a) del medesimo articolo abbia rideterminato, in tal senso, la relativa copertura.
Con riferimento alla lettera a), segnala che la stessa prevede una riduzione del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale al fine di compensare

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gli effetti in termini di indebitamento netto, nella misura di 60.819.000 euro per l'anno 2010, precisa che tale riduzione risulta, tuttavia, sovrastimata rispetto all'onere che non è più pari a 35.173.000 euro per l'anno 2010, ma a 35.000.000 di euro per il medesimo anno. A tale proposito, ricorda, inoltre, che la quantificazione dei margini positivi che si determinano sui saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto e che vengono destinati al rifinanziamento del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 non appare coordinata con la riduzione del Fondo per l'economia reale previsto dalla disposizione in esame. Sottolinea che gli importi destinati al reintegro del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti ai contributi pluriennali previsti dalla disposizione, come modificata dalla Commissione di merito, corrispondono, infatti, a quelli che deriverebbero da una riduzione del Fondo per l'economia reale pari a 63.000.000, anziché a 60.819.000 euro. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, deposita in primo luogo agli atti della Commissione una nota predisposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento al testo del provvedimento trasmesso dal Senato (vedi allegato 2).
Conferma - in relazione all'articolo 1, comma 1, che le risorse relative all'autorizzazione di spesa della quale è previsto l'utilizzo sono inserite nel capitolo n. 2275 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conferma, altresì, che a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 58, della legge n. 191 del 2009, il citato capitolo reca per l'anno 2011 e a decorrere dal 2013 uno stanziamento pari a 2 milioni di euro, sufficiente alla copertura della norma in esame.
Per quanto attiene alla possibile dequalificazione della spesa che si determinerebbe per effetto dell'articolo 5-bis, comma 5, evidenzia la necessità di correggere il riferimento alla legge n. 225 del 1992, prevedendo la riduzione del Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile, così come determinato dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2010.
Per quanto riguarda l'articolo 7, commi 2 e 6, nel condividere i rilievi formulati dal relatore in ordine alle incongruenze normative e finanziarie tra le diverse disposizioni concernenti il termovalorizzatore di Acerra, così come modificate dal Senato, ritiene che gli stessi siano superati dalle modifiche della disposizione conseguenti all'approvazione dell'emendamento 6.500.
Per quanto attiene all'articolo 14-bis, nel rinviare alla relazione tecnica per la quantificazione dei relativi oneri, conferma, con riferimento al comma 2, che si tratta di prosecuzione di attività già svolte dai Vigili del fuoco e rientranti nella tipologia di interventi cui sono finalizzate le risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009.
Per quanto riguarda l'articolo 16, comma 4-bis, ultimo periodo, corrispondente al comma 2 dell'emendamento 16.500, approvato in Commissione, conferma l'idoneità della copertura finanziaria prevista.
Con riferimento all'articolo 17, comma 2-bis, che prevede l'integrazione del Fondo della protezione civile per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010 solo in termini di competenza, ritiene necessario che la norma venga riformulata, non essendo prevista dalla legislazione contabile vigente una copertura in termini di esclusiva competenza. Pertanto, l'articolo 17, comma 2-bis, dovrebbe essere modificato prevedendo che al Fondo della Protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, sia assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro,

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previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente.».
In ordine all'articolo 18, nel rappresentare che l'approvazione dell'emendamento 13.500 supera le perplessità espresse dal relatore sul medesimo articolo e sull'articolo 13, fa presente la necessità di apportare ulteriori modificazioni al fine di tener conto della prevista gratuità dell'incarico del sottosegretario di cui all'articolo 15, comma 1, sopprimendo la corrispondente copertura finanziaria.
Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 4, ritiene che le convenzioni attraverso le quali le province possono richiedere l'ausilio degli organi di polizia tributaria siano stipulate dalle stesse nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie. Per quanto attiene, poi, alle modifiche introdotte dalla Commissione ambiente all'articolo 17, comma 2, rileva che l'onere di 690.000 euro risulta sovrastimato e che va ridotto all'importo di 660.000 euro e, di conseguenza, dovrebbe essere corretto l'importo riportato nell'autorizzazione di spesa. Rileva, pertanto, la conseguente necessità di dell'importo delle coperture previste per complessivi 30.000 euro. Sottolinea, inoltre, come vada corretto il riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge n. 10 del 2007.
Ritiene, inoltre, opportuna una riformulazione del comma 2-quater del comma 17, nei termini di seguito riportati: «2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge recante adeguata copertura finanziaria e disciplinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate».
Non rileva, invece, profili problematici nelle altre modifiche introdotte dalla Commissione di merito.

Antonio BORGHESI (IdV) in primo luogo, ritiene improprio che una disposizione contenuta in un decreto-legge rinvii per la propria copertura ad un ulteriore provvedimento di legge come accade ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il caso di trasferimento del termovalorizzatore di Acerra ad uno dei soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. Al tal proposito, rileva che, una disposizione di tal fatta assume una connotazione esclusivamente ordinamentale priva dunque dei requisiti di necessità e di urgenza che ne giustificano l'inserimento in un decreto-legge. In secondo luogo, osserva che il rappresentante del Governo non ha fornito risposta a diversi rilievi espressi dalla reazione espressa dal Presidente, come nel caso dell'articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come il provvedimento in esame, al di là dei suoi profili di carattere finanziario, che comunque appaiono assai problematici, presenti molti aspetti assai discutibili, segnalando in particolare le disposizioni contenute

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nell'articolo 3 comma 5 del decreto, ai sensi delle quali, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 gennaio 2011 non possono essere intraprese azioni giudiziarie, civili, amministrative ed arbitrarie nei confronti delle strutture commissariali e delle unità stralcio e le azioni pendenti sono sospese. La norma prevede altresì che i debiti insoluti non producano interessi dalla data di entrata in vigore del decreto e non siano soggetti a rivalutazione monetaria. Al riguardo ricorda che una disposizione analoga è stata inserita nella legge finanziaria per il 2010 nell'ambito del cosiddetto Patto per la salute, ma già il decreto-legge in materia di proroga di termini ne ha limitato l'efficacia a soli due mesi, in ragione della evidente incostituzionalità della disposizione.

Pier Paolo BARETTA (PD), preliminarmente rileva come vi sia un notevole difformità tra le richieste del relatore e le risposte del rappresentante del Governo, al quale dà atto di aver fornito dei chiarimenti, benché parziali comunque puntuali. Tale discrasia pone, comunque, seri problemi ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione e suggerisce un ulteriore approfondimento da parte del Governo. A tal proposito, nel dare atto al Presidente di aver svolto una relazione rigorosa, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani per consentire gli ulteriore e necessari approfondimenti da parte del Governo.

Maino MARCHI (PD) rileva che i chiarimenti forniti nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, nonostante appaiano piuttosto circostanziati per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, non danno risposta a molti dei quesiti posti con riferimento agli effetti finanziari di numerose disposizioni e alla loro quantificazione. A titolo di esempio, richiama i chiarimenti richiesti con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge, volti a regolare la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania. Ritiene, pertanto, che la Commissione non possa esprimere un parere ponderato sul provvedimento in assenza di una risposta puntuale a tutte le osservazioni formulate con riferimento ai suoi effetti finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3196-A, di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
ritenuto che l'utilizzo delle risorse della protezione civile di cui all'articolo 5-bis, debba essere riferito a quelle di parte corrente al fine di non determinare una dequalificazione della spesa;
nel presupposto che la spesa di cui all'articolo 13, comma 1, debba intendersi volta a consentire l'erogazione di un contributo statale una tantum ai consorzi di cui al medesimo articolo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5-bis, comma 5, sostituire le parole: «articolo 3», con le seguenti: «articolo 1»;
all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da: «, e sono individuate» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole da «In caso» fino a «normativo», con le seguenti:

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«L'eventuale trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto,»;
all'articolo 7, comma 6, dopo le parole: «30 milioni di euro annui», aggiungere le seguenti: «per quindici anni a decorrere dall'anno 2010»;
all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: «a tal fine» aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;
all'articolo 11, comma 8, dopo le parole: «allo scopo finalizzate», aggiungere le seguenti: «di cui ai commi 7 e 9,»;
all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: «euro 690.000» con le seguenti: «euro 660.000».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «5-bis» aggiungere le seguenti: «comma 5» e sostituire le parole: «euro 40.000» con le seguenti: «euro 10.000»;
all'articolo 17, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «il Fondo della protezione civile» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al Fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente.»;
all'articolo 17, comma 2-quater, sostituire i primi tre periodi del capoverso 5-ter, con i seguenti: «In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
all'articolo 18, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010, e 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, si provvede:»;

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 60.819.000», con le seguenti: «euro 60.300.000».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

Maino MARCHI (PD) osserva che la proposta di parere elaborata dal Presidente appare comunque insoddisfacente, in quanto in assenza dei chiarimenti richiesti al Governo, non sussiste alcuna certezza sugli effetti finanziari del provvedimento. Oltre a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 2, rileva come il Governo non abbia fornito esaustivi chiarimenti in ordine agli effetti delle disposizioni dell'articolo 3 in materia di accertamento della massa attiva e passiva derivante

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dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania e delle numerose disposizioni che prevedono il trasferimento di funzioni ad amministrazioni territoriali. Concorda, inoltre, con il collega Vannucci in ordine ai profili di incostituzionalità delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5, del decreto, che certamente esporranno lo Stato ad un contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale.

Antonio BORGHESI (IdV), ribadendo che il Governo non ha fornito risposte esaurienti ai rilievi espressi dalla Commissione, annuncia il voto contrario del gruppo Italia dei Valori rispetto alla proposta di parere formulata dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come le condizioni formulate nel parere della Commissione, che sono volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dovranno in ogni caso essere tenute nel dovuto conto in sede di elaborazione dell'eventuale proposta emendativa sulla quale il Governo intenda porre la questione di fiducia.

Massimo VANNUCCI (PD) manifesta imbarazzo poiché ritiene che il tempo dedicato dalla Commissione all'esame del provvedimento, che presenta un testo articolato e complesso, sia stato insufficiente. A tal proposito, cita ad esempio la disposizione di cui all'articolo 7, comma 9, che riconosce al termovalorizzatore di Acerra una condizione giuridica singolare, essendone sancita l'impignorabilità, a prescindere dal soggetto effettivamente titolare del diritto di proprietà. Ritiene che una situazione analoga non sia propria di uno stato di diritto. Annuncia pertanto il proprio voto contrario.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che i commissari non sono stati messi nelle condizioni di esaminare adeguatamente il provvedimento. Pur dando atto al presidente dello sforzo effettuato per la redazione della proposta di parere formulata, di cui non sottovaluta la portata, annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.40.