CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2010
284.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che le Commissioni avviano oggi l'esame del provvedimento in titolo. Fa quindi presente che lo stesso risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 febbraio. Avverte infine che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 20 della giornata odierna.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore per la V Commissione, segnala, preliminarmente, che nella propria relazione si soffermerà sui profili del decreto-legge riconducibili alle materie di competenza della Commissione bilancio e, pertanto, sarà riferita all'articolo 1 del decreto-legge, che reca diverse disposizioni di proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria, mentre il relatore per la Commissione affari costituzionali illustrerà i successivi articoli del decreto-legge. In particolare, segnala che il comma 1 dispone la riapertura dei

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termini fino al 30 aprile 2010 per l'applicazione della disciplina del rientro e della regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero, introdotta dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Il successivo comma 2 prevede un innalzamento delle aliquote di imposta straordinaria da applicare per le operazioni di emersione effettuate in applicazione della riapertura dei termini disposta dal comma 1 rispetto a quelle applicate ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009. L'aliquota sintetica da applicare al rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione sarà pari al 60 per cento per le operazioni perfezionate entro il 28 febbraio 2010 e al 70 per cento per quelle perfezionate successivamente a tale data, in luogo del 50 per cento previsto dal ricordato articolo 13-bis. Il comma 2-bis introduce l'obbligo a carico del Ministro dell'economia e delle finanze di presentare al Parlamento, entro il 15 giugno 2010, una relazione completa di dati e informazioni relative agli effetti prodotti dal cosiddetto scudo fiscale. Fa, poi, presente che Il comma 3, attraverso una novella all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009, interviene sulla disciplina concernente il contrasto all'evasione fiscale nei cosiddetti paradisi fiscali disponendo, in particolare, il raddoppio dei termini previsti per l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Il comma 4 posticipa di 6 mesi, per gli anni 2009 e 2010, il termine di pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale, fissandolo rispettivamente al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2011, al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. In merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle entrate in sede di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, reputa opportuno un chiarimento del Governo in merito all'iscrizione in bilancio della stima di maggior gettito atteso dalla revisione degli studi di settore. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se, alla luce, da un lato, degli andamenti economici congiunturali, dall'altro dei vari provvedimenti di proroga che hanno di fatto rimandato la revisione degli studi di settore, risultino effettivamente iscritte in bilancio le stime di gettito effettuate in sede di legge finanziaria per il 2007. Segnala, inoltre, che il comma 4-bis prevede che il periodo di pratica professionale di almeno quattro anni necessario per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, deve essere maturato alla data del 31 luglio 2009, invece che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Sempre al 31 luglio 2009, invece che alla data del 1o maggio 2004, deve essere maturato il periodo di pratica professionale pari ad almeno quattro anni necessario per acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2010 il termine a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l'accesso a detti servizi attraverso modalità diverse. Evidenzia, altresì, che il comma 5-bis proroga al 2010 l'estensione delle misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 41, comma 7, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), già previste per il periodo 2004-2009 in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti nelle aree degli obiettivi 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Il comma 5-ter dispone il differimento, dal 31 dicembre 2009 al 31 ottobre 2010, della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2.000 dipendenti, in situazione

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di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori dei comuni delle province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002. Il comma 5-quater dispone che alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter, quantificati in 3,5 milioni di euro per il 2010, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. In merito agli effetti finanziari dei commi da 5-bis a 5-quater, giudica necessario acquisire un chiarimento dal Governo, alla luce della discrasia che si registra tra le norme medesime e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, sia con riferimento all'ammontare sia con riferimento all'esercizio di imputazione. In particolare, con riferimento al comma 5-bis, che proroga al 2010 l'applicazione degli ammortizzatori sociali, delle misure di reinserimento lavorativo nonché dei prepensionamenti previsti per i lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della sanità privata nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dell'Unione europea dalla normativa vigente, rileva che gli oneri per la precedente proroga per il biennio 2008-2009 delle disposizioni in esame, disposta dal decreto-legge n. 248 del 2007, comprensivi anche di un aumento della platea dei beneficiari rispetto alla normativa originaria, erano stati quantificati in 8 milioni di euro annui, non comprensivi della maggiore spesa pensionistica recata dalla deroga alla normativa vigente in materia di età pensionabile. Tale ammontare appare significativamente superiore a quanto quantificato dalle disposizioni in esame, pari a 2,6 milioni di euro, considerando che al comma 5-ter corrisponde un onere quantificabile in 0,7 milioni di euro. Rileva, poi, che il comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 248 del 2008 prevedeva la copertura della precedente proroga e che tale copertura era stata ritenuta idonea a fare fronte agli oneri relativi alla mobilità, che, pur non essendo stati quantificati, avrebbero interessato gli esercizi successivi dal 2009 al 2015 A suo avviso, andrebbero, pertanto, chiariti sia l'ammontare sia le modalità di copertura dell'onere che, verosimilmente, si produrrà oltre il 2015 per effetto delle disposizioni in esame. Con riferimento al comma 5-ter, che dispone la proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 ottobre 2010 della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte per gli enti non commerciali operanti nel settore sanitario con almeno una sede operativa in Sicilia, Puglia o Molise, si segnala che l'onere per la proroga di un anno, dal 2008 al 2009, disposta dall'articolo 47-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, era stato quantificato in 1,2 milioni di euro ed era qualificato come tetto di spesa. Se, pertanto, l'onere mensile ammonta a 100.000 euro, l'onere recato dalla disposizione in esame, rapportato a 10 mesi, è quantificabile in 1 milione di euro. Ritiene, quindi, opportuno, alla luce del fatto che si tratta di una norma che ha già avuto modo di dispiegare i suoi effetti, acquisire dal Governo informazioni sugli effetti finanziari già prodotti al fine di verificare la congruità della quantificazione e della relativa copertura. Giudica che tale chiarimento sia tanto più significativo se si considera che l'autorizzazione di spesa si configura come tetto di spesa, pur a fronte di un onere connesso ad un diritto soggettivo. In merito ai profili di copertura finanziaria con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, valuta opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alle residue disponibilità del suddetto Fondo. Ricorda, infatti, che vi sono diverse disposizioni all'esame del Parlamento che prevedono l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, comma 1, terzo periodo, dell'Atto Camera n. 3196, dell'articolo 40 dell'Atto Senato n. 1720, e dell'articolo 2 dell'Atto Senato n. 1999, dell'articolo 17 dell'Atto Senato n. 1167-B. Evidenzia,

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poi, che il comma 6 posticipa dal gennaio 2010 al gennaio 2011 il termine per la piena operatività del sistema telematico di trasmissione delle comunicazioni dei sostituti d'imposta a fini fiscali e contributivi, previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il comma 7 proroga, invece, al 30 aprile 2010 il termine - fissato in 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria - previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi omessa ovvero per la presentazione di una dichiarazione integrativa dei redditi relativi all'anno 2008. Il beneficio spetta ai soli lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008. Rileva che il comma 7-bis proroga al 2011 le agevolazioni IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti che operano all'estero in zone di frontiera, consistenti in una franchigia di esenzione dall'imponibile IRPEF di 8.000 euro. Il successivo comma 7-ter reca la relativa copertura degli oneri finanziari, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2012, prevedendo la corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, in termini di limite massimo, ritiene che sia opportuno che il Governo chiarisca se data la natura degli oneri, relativi alla proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori transfrontalieri, la spessa possa, effettivamente, essere contenuta in un tetto di spesa. Il comma 8 estende ai periodi d'imposta 2009 e 2010 l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante consistente nella riduzione del reddito di impresa, a titolo di deduzione forfetaria, di alcuni ricavi. In merito ai profili di quantificazione, rileva che, in base al combinato disposto di norme contenute nella legge n. 244 del 2007, la proroga della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburante per il triennio 2008-2010 trova copertura, insieme ad altre finalizzazioni di spesa recate dall'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria citata, nel limite dell'85 per cento delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 415 del 1992. Tali economie sono accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro il 30 ottobre ed iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del medesimo Ministero dello sviluppo economico. Segnala, inoltre, che con decreto ministeriale del 13 marzo 2009 le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dal decreto legge n. 415 del 1992 sono state accertate nella misura complessiva di 375 milioni di euro. Al riguardo, poiché la norma in esame formalizza l'estensione della deduzione forfetaria anche per gli anni 2009 e 2010, con effetti di minore entrata per cassa negli esercizi 2010 e 2011, appare opportuno che il Governo confermi che anche per tali esercizi resti stabile il prevedibile livello delle risorse utilizzabili. Rileva, poi, che il comma 9 proroga di ulteriori due anni la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data del 30 dicembre 2009, mentre il comma 10 prevede la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma de L'Aquila del 6 aprile 2009 e individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Nel segnalare che la proroga è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, fa presente che il comma 11 reca la relativa copertura finanziaria, prevedendo che

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agli oneri, pari a 100 milioni di euro per il 2009, si provveda a valere sulle maggiori entrate derivanti dal rimpatrio e dalla regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009. In merito ai profili di quantificazione, rileva che la previsione di un integrale recupero nel 2010 dei versamenti sospesi, adottata dalla relazione tecnica in assenza di una specifica indicazione normativa circa i termini di scadenza della sospensione e del relativo recupero dei versamenti non effettuati, non sembra, come segnalato nel corso dell'iter al Senato, apparire del tutto in linea con il successivo disposto dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2009 n. 3837. Tale ordinanza, infatti, che fissa al 30 giugno 2010 il termine della sospensione, rinvia le modalità di recupero dei tributi e dei contributi non versati ad un successivo provvedimento, di cui non è specificata la natura, prevedendo la possibile rateizzazione delle somme dovute. La previsione, inoltre, di un integrale recupero nel 2010, pur se corretta per il profilo della normativa vigente al momento della sua adozione, potrebbe non apparire realistica, tenuto conto delle modalità di recupero delle somme non versate per effetto della precedente sospensione, per le quali, da ultimo, la legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha previsto la ripresa dei versamenti a decorrere dal giugno 2010, in 60 rate mensili di pari importo. In tale contesto, reputa, pertanto, opportuno ribadire che, ove si intenda adottare una modulazione temporale degli incassi in recupero dei versamenti sospesi che si discosti da quella prefigurata dalla relazione tecnica in esame, occorrerà quantificarne l'effetto in termini di gettito ed individuare idonea copertura per l'esercizio 2010. In merito alla copertura delle minori entrate recate dalla proroga della sospensione, rileva che i dati diffusi dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle effettive entrate realizzate nel 2009, rispetto alle previsioni iniziali, a seguito del rimpatrio o della regolarizzazione delle attività detenute all'estero, appaiono garantire le risorse necessarie a livello dei saldi di finanza pubblica. Con particolare riguardo all'indebitamento netto, il loro utilizzo a copertura di oneri relativi all'esercizio 2009 appare coerente con il criterio di competenza economica adottato dalla contabilità europea, che ne impone la contabilizzazione e l'eventuale utilizzo esclusivamente nell'esercizio in cui si è determinato il diritto alla riscossione delle somme, indipendentemente dall'effettivo incasso. Segnala, poi, che il comma 12 proroga di un anno, fino al 30 settembre 2011, i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione rimodulando, per un analogo periodo di tempo, anche i termini per l'esame delle comunicazioni da parte degli uffici competenti e che, di conseguenza, il comma 13 proroga di un anno i termini per aderire alla sanatoria degli illeciti amministrativi in favore dei concessionari della riscossione. Il comma 14 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, il termine entro il quale è consentito, ai soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Il comma 14-bis proroga al 31 gennaio 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti CONSOB in servizio alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto in esame. Il successivo comma 14-ter reca la copertura finanziaria della suddetta proroga, disponendo che ai relativi oneri si provveda utilizzando le contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della medesima CONSOB. Il comma 15 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l'anno finanziario 2009 non utilizzate nel corso

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dell'esercizio medesimo, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo. Fa, poi, presente, che il comma 15-bis dispone la conservazione in bilancio dello stanziamento delle risorse iscritte, per l'anno finanziario 2009, nel Fondo da destinare alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, iscritto nel capitolo 3077 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che non risultino impegnate nel medesimo esercizio, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo. In merito ai profili di quantificazione del comma 15-bis, non rileva profili problematici, in considerazione delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica. Si rileva, tuttavia, che, atteso il cospicuo importo delle risorse oggetto della disposizione in esame, pari nel complesso a 172.119.675 euro, nonché di quelle di cui al precedente comma 15 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai criteri e alle ipotesi adottate - in sede di redazione dei documenti programmatici di finanza pubblica - ai fini della determinazione delle previsioni tendenziali di spesa a legislazione vigente. In tali previsioni, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, risultano infatti incluse spese che, in base alla legislazione vigente, avrebbero dovuto essere effettuate nell'esercizio 2009, ormai concluso. Segnala, poi, che il comma 16 estende all'anno 2010 la procedura - introdotta in via sperimentale per l'anno 2009 - relativa alla certificazione di crediti relativi a somme dovute dagli enti locali e dalle regioni nei casi di somministrazione, forniture e appalti compiuti dai creditori a favore dei suddetti enti. La disposizione precisa che la certificazione è finalizzata «anche», e non più solo, alla cessione pro soluto dello stesso credito in favore di banche o intermediari finanziari. Il comma 17 posticipa al 30 aprile 2010 il termine concesso per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ). Rileva, dunque, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009, l'esercizio dell'opzione per il regime speciale può effettuarsi entro il 30 aprile 2010, con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti per l'ingresso nel regime fiscale speciale siano posseduti nel predetto termine. Evidenzia, altresì, che il comma 17-bis differisce al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, ma solo in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2008, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore al citato limite, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.
Il comma 18 proroga sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30 dicembre 2009 e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015. Lo stesso comma abroga il diritto di preferenza riconosciuto ai precedenti concessionari in sede di rinnovo delle concessioni, previsto dall'articolo 37 del codice della navigazione. Il comma 19 proroga al 31 dicembre 2010 la possibilità per il personale di Poste Italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in posizione di comando presso enti pubblici, di essere inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Allo stesso tempo, vengono prorogati i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il comma 20 dispone il mantenimento in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, nel conto dei residui, delle quote delle risorse del «Fondo TFR», che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), in quanto destinate al finanziamento di interventi per lo sviluppo, ai fini del loro utilizzo

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nell'esercizio finanziario 2010. Rileva, poi, che i commi 20-bis e 20-ter prevedono che, per la partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Il comma 21, novellando la legge di attuazione del federalismo fiscale, consente l'emanazione di più decreti legislativi, in luogo di uno specifico decreto legislativo, onde definire la disciplina transitoria sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. Il comma 22, prevede, per l'anno 2010, il mantenimento in bilancio delle somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 relative al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il comma 23 provvede alla compensazione degli effetti finanziari recati dal comma 22 - valutati in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e di 14 milioni per il 2011 - disponendo che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. In merito ai profili di quantificazione di tali ultime disposizioni, rileva che non sono stati forniti dati ed elementi quantitativi volti a suffragare la scansione temporale dell'onere indicata dalla relazione tecnica. Il Governo dovrebbe, altresì, chiarire, a suo avviso, se l'effettiva disponibilità di risorse sul Fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali, tenuto conto degli altri interventi già finanziati a valere su tale stanziamento, possa garantire la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla norma, anche in caso di una diversa ripartizione degli effetti di cassa derivanti dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, reputa opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa l'entità delle somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali. Il comma 23-bis novella il comma 222 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 contenente nuove disposizioni sugli obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio, da parte delle amministrazioni dello Stato, relativi agli immobili in locazione, con la finalità di posticipare l'effettiva applicazione della nuova disciplina al 1o gennaio 2011. Il comma 23-ter, integra l'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010, recante le autorizzazioni legislative di spesa che vengono rifinanziate nel triennio 2010-2013 con le disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'integrazione riguarda l'ultima voce dell'Elenco, relativa alle misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nella quale sono inserite le leggi di spesa relative agli interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, della pratica dello sport da parte delle persone disabili, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché in favore del comune di Roma. Segnala, poi, che il comma 23-quater proroga al 1o luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni, il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle Autorità amministrative indipendenti. Il comma 23-quinquies dispone, inoltre, a decorrere dal 1o marzo 2010, l'aggiornamento delle aliquota dell'accisa per il gasolio utilizzato dalle autovetture da noleggio da piazza, dalle autoambulanze e per quello utilizzato dalle Forze armate nazionali. Tale modifica delle aliquote è disposta al fine di uniformarsi alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio europeo, che ha ristrutturato il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e che ha imposto un incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, del livello minimo di imposizione da applicare per il gasolio da autotrazione. Conseguentemente, i commi da 23-sexies a 23-octies dispongono l'aumento degli stanziamenti dei fondi destinati al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati

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dalle suddette categorie e incrementano i finanziamenti in favore delle agenzie fiscali rideterminati dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2010. Il comma 23-novies incrementa di 2 milioni di euro per il 2010 e di 3,4 milioni per il 2011 il finanziamento in favore delle agenzie fiscali. Il comma 23-decies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi da 23-sexies a 23-novies, quantificati in misura pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2010 e a 9 milioni di euro per l'anno 2011. In merito ai profili di quantificazione dei commi da 23-quinquies a 23-octies, si osserva che per le autovetture da noleggio e per le autoambulanze la relazione tecnica non fornisce i dati di consumo posti alla base delle stime di minore spesa, ossia dei minori rimborsi a carico dell'erario. In ordine alle autoambulanze, inoltre, non è chiaro se nella valutazione degli effetti finanziari ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto sia stato considerato che i risparmi di spesa possono rappresentare un effetto netto ed essere quindi scontati nei saldi per un pari importo soltanto nel caso degli operatori sanitari esterni alla pubblica amministrazione, mentre per gli operatori della sanità pubblica l'effetto di risparmio è subordinato all'operare dei vincoli del patto di stabilità interno. Infatti al minore esborso per l'erario potrebbero corrispondere maggiori pagamenti per la pubblica amministrazione, al fine di sostenere l'acquisto dei carburanti. In base alle regole del patto di stabilità, tuttavia, tali maggiori pagamenti dovrebbero essere compensati da minori spese in altri settori o per altre finalità. Sugli aspetti richiamati dovrebbe, a suo avviso, essere acquisito un chiarimento da parte del Governo. Il comma 23-undecies - mediante l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) - proroga al 1o aprile 2010, dall'originario 1o gennaio 2010, la scadenza del termine per l'esercizio della delega, da parte del Governo, al recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise. Il comma 23-duodecies porta da tre a sei anni la durata in carica dei membri della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed il successivo comma 23-terdecies dispone che tale disposizione si applichi anche ai membri della Commissione attualmente in carica. Segnala, altresì, che il comma 23-quaterdecies dispone una proroga al 30 aprile 2010 di alcuni termini previsti per il completamento delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008. Il comma 23-quinquiesdecies mantiene fino al 31 dicembre 2010 l'esenzione dal pagamento del contributo unificato in relazione ai giudizi di lavoro davanti alla Corte di cassazione, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante riduzione, per 800.000 euro nell'anno 2010, delle risorse di cui alla voce dell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, segnala che la stessa, pur se formulata in termini di previsione, non è corredata dalla relativa clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 17 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Appare, quindi, opportuno un chiarimento da parte del Governo, in merito alla formulazione della norma e in ordine all'opportunità di modificarla nei termini di un limite massimo di spesa. Rileva, poi, che il comma 23-sexiesdecies consente che metà delle risorse previste in favore della Scuola superiore del Ministero dell'economia e finanze per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy siano utilizzate, fino al 31 dicembre 2011, anche per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate dalla legge sull'attuazione del federalismo fiscale e dalla legge di riforma della contabilità pubblica. Il comma 23-septiesdecies modifica l'articolo 2, comma 98, della legge finanziaria 2010 relativo alle anticipazioni di liquidità alle regioni con piani di rientro dai disavanzi sanitari, disponendo che l'anticipazione di

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liquidità per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005 avvenga anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. La norma consente, altresì, l'accesso a tale anticipazione anche ad altre regioni eventualmente interessate dai Piani, in particolare alla regione Calabria. Osserva, poi, che il comma 23-octiesdecies reca una serie di interventi eterogenei. In particolare, la lettera a) prevede l'integrazione di 8 milioni di euro a favore del fondo della protezione civile per l'adozione di misure idonee a fronteggiare gli stati di emergenza verificatesi nell'ultimo anno; La lettera b) proroga al 31 marzo 2010 il termine per l'adozione delle disposizioni occorrenti per consentire la prosecuzione della partecipazione del CONI e del Comitato italiano paraolimpico agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi finanziati ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. A tal fine, è autorizzata per l'anno 2010 la spesa, rispettivamente, di 11 milioni di euro e di 3,2 milioni di euro. La lettera c) rinvia al 31 marzo 2010 il termine per procedere al trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez) delle risorse per la prosecuzione delle relative attività di formazione, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010. La lettera d) rinvia al 31 marzo 2010 il termine per l'adozione delle disposizioni ai fini dell'applicazione fino al 31 dicembre 2011 della indennità di trasferta e quella supplementare connessa alle spese di viaggio, di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), per i dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando a tal fine una spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. La lettera e) prevede che, fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, e comunque fino al 31 dicembre 2010, il collegio dei revisori dei conti già operante presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) soppresso ai sensi dello stesso articolo 37, prosegua il suo incarico e l'esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia. La lettera f) prevede l'incremento di 7,2 milioni di euro, per l'anno 2010, del finanziamento destinato alle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) previsto dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010. Il comma 23-noviesdecies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 23-octiesdecies, pari a 30,670 milioni di euro per l'anno 2010 e in 70 mila euro per l'anno 2011, si provveda per 30,600 milioni per il 2010, disponendo che ad essi si provveda attraverso una riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, e per 70 mila euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 attraverso una riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica. In merito ai profili di quantificazione delle disposizioni di cui ai commi 23-octiesdecies e 23-noviesdecies, con riferimento alla prosecuzione delle attività dei servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato di cui alla lettera d), pur rilevato che l'onere è di entità limitata, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti alla quantificazione dell'onere - pur limitato - corrispondente a 70 mila euro per gli anni 2010 e 2011. Con riferimento alla prosecuzione delle funzioni del collegio dei revisori dei conti nulla da osservare nel presupposto che essa avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come sancito dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 37, comma 6 della legge n. 99 del 2009. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento, alla riduzione del Fondo di riserva delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, reputa opportuno che il Governo chiarisca le effettive disponibilità, anche in considerazione delle numerose riduzioni del suddetto Fondo previste dal provvedimento. Dal

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punto di vista formale, segnala che la disposizione non specifica che il Fondo è stato rideterminato dalla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009. Fa presente, infine, che il comma 23-vicies riduce da dodici mesi a due mesi il termine di sospensione delle azioni esecutive intraprese nei confronti delle aziende sanitarie locali, nelle regioni con i piani di rientro.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia il relatore per la V Commissione per l'ampia relazione svolta. Fa tuttavia presente come appaia evidente la mancanza di tempi e di termini per approfondire le questioni affrontate dal provvedimento. Ritiene che in questo modo il Parlamento venga espropriato dalle proprie funzioni.
Sottolinea pertanto come ci si trovi di fronte ad una fictio - non per responsabilità delle presidenze - e ad un testo non leggibile a causa dei ripetuti rinvii legislativi, che non tengono conto oltretutto dell'esigenza di chiarezza normativa più volte segnalata dal Comitato per la legislazione.

Pier Paolo BARETTA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, nel condividere le argomentazioni svolte dal deputato Tassone, rileva dal punto di vista tecnico che, essendo entrata in vigore la nuova legge di contabilità, occorre ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della medesima che il Governo presenti nel passaggio di un provvedimento dal Senato alla Camera una nuova relazione tecnica. Osserva che al momento essa non risulta ancora presentata e chiede dunque che si provveda in tempo utile, anche al fine della presentazione delle proposte emendative.

Il sottosegretario Luigi CASERO, riservandosi di rispondere successivamente alle osservazioni formulate dal relatore per la V Commissione, onorevole Polledri, assicura che la prescritta relazione tecnica verrà presentata entro le ore 12.

Donato BRUNO, presidente, in considerazione dell'esigenza di approfondire i contenuti della relazione tecnica preannunciata dal Governo e delle relazioni illustrative dei relatori, propone di sospendere la seduta dopo l'intervento introduttivo del collega Stracquadanio, relatore per la I Commissione, e di riprenderla al termine della discussione relativa al disegno di legge C. 3146, previsto al successivo punto all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore per la I Commissione, illustra le disposizioni degli articoli da 2 a 11, che intervengono su ambiti materiali molto diversi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Senato.
Fa presente che l'articolo 2, comma 1, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI e la NewCo Rai International, al fine di continuare a diffondere le comunicazioni sulle azioni di peacekeeping svolte dal contingente NATO in Afghanistan.
Il comma 2 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
Il comma 3 autorizza la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2011 della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a, titolare dell'emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
Il comma 4 stabilisce che la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-Toscano può protrarsi fino al 6 novembre 2011.
Il comma 4-bis stabilisce per l'anno 2010 talune agevolazioni da applicare agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina, in particolare relativamente all'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed alla determinazione degli oneri notarili.

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Il comma 5 proroga al 1o gennaio 2011 il termine alla scadenza del quale le pubblicazioni in forma cartacea di atti e provvedimenti amministrativi non produrranno più effetto di pubblicità legale.
Il comma 6 interviene sulla disciplina dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) disponendo che il termine previsto dal decreto-legge n. 171/08 per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato dal 31 marzo al 31 dicembre 2010. Il comma 7 reca la conseguente copertura finanziaria.
I commi 7-bis e 7-ter attenuano gli obblighi di riduzione dell'assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsti dall'articolo 74, decreto-legge 112/2008, stabilendo una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con copertura del minor risparmio, valutato 2 milioni di euro, a carico delle risorse confluite nel fondo iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della soppressione dell'Unità di monitoraggio della qualità dell'azione di governo degli enti locali.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, indicato all'articolo 1, comma 100, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Tale termine era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 5 del decreto-legge 207/2008.
I commi da 8-bis a 8-septies prevedono un ulteriore processo di razionalizzazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche, all'esito di quello disposto dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008. In particolare, il comma 8-bis obbliga le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici ad operare una riduzione in misura non inferiore al 10 per cento sia degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, sia delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. In caso di inadempimento entro il 30 giugno 2010, le amministrazioni non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, ferme alcune eccezioni (comma 8-quater). In ogni caso, restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni (comma 8-sexies). Il comma 8-quinquies individua le amministrazioni esonerate dall'applicazione delle misure di contenimento, mentre il comma 8-septies abroga le disposizioni relative al programma di risparmio conseguente al riordino degli enti pubblici non economici previsto dall'articolo 17, decreto-legge 78/2009.
Il comma 8-octies differisce dal 31 marzo 2009 al 31 maggio 2010 la possibilità di definire con un versamento di 1.000 euro per anno e per provincia le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e altri mezzi simili. Le violazioni sanabili sono quelle commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio 2005 al 1o marzo 2009. Il comma 8-novies prevede che le modalità di cui sopra sono applicabili anche alla definizione delle violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Il comma 8-decies integra la disciplina relativa al personale della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sul diritto di sciopero prevedendo che essa si avvalga, oltre che di dipendenti delle amministrazioni pubbliche come previsto dalla disciplina vigente, anche di dipendenti di altri organismi di diritto pubblico.
L'articolo 3, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2010 l'obbligo di richiedere licenza al questore per l'apertura di un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale siano a disposizione degli utenti apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (internet point).
Il comma 1-bis autorizza fino al 30 aprile 2010 il trasferimento di 3,5 milioni di euro per consentire, nell'ambito della

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realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.
Il comma 2 estende al 2010 la designazione da parte del prefetto di funzionari statali da nominare - da parte del presidente della Corte di appello - quali componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.
Il comma 3 proroga al 1o gennaio 2011 il termine a partire dal quale le carte d'identità dovranno essere munite delle impronte digitali del titolare.
Il comma 4 è stato soppresso in corso di esame presso il Senato ed il suo contenuto è confluito nell'articolo 1, comma 5, del testo in esame.
Il comma 5 mantiene in bilancio le risorse per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, istituite nel 2004, che altrimenti rischierebbero di andare in economia, fino al completamento dei relativi interventi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 il concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2, in precedenza prorogato al 31 dicembre 2009 dal decreto-legge 78/2009.
Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'applicazione della disciplina in virtù della quale, per la partecipazione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, i primi dirigenti della Polizia di Stato devono partecipare a un corso preliminare di aggiornamento professionale obbligatorio.
Il comma 8 differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008.
Il comma 8-bis permette di indicare sulla carta di identità il consenso o il diniego del titolare del documento alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte.
L'articolo 4, al comma 1, prolunga a venti anni (al 2015) il periodo transitorio previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1995 durante il quale, in deroga alla disciplina generale, il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami e corso di aggiornamento.Il successivo comma 1-bis rinvia al termine del regime transitorio di venti anni l'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei requisiti per la partecipazione al concorso da sergente.
Il comma 2 è volto a differire all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso iter scolastico.
Il comma 3 reca interventi di proroga in materia di stato giuridico dell'Arma dei Carabinieri. In particolare si proroga dal 2010 al 2012 la vigenza di un meccanismo di promozioni aggiuntive previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 490 del 1997; si proroga fino all'anno 2011 la possibilità anche per i ruoli speciale e tecnico-logistico di compensare in altri ruoli l'eccedenza nel grado di colonnello o di generale, al fine di evitare l'aspettativa per riduzione quadri; si proroga di due anni il termine per consentire ili transito di un numero complessivo di 149 ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nel ruolo tecnico e logistico dell'Arma dei Carabinieri ai fini della sua costituzione.
Il comma 4 è volto a consentire l'immissione in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata che conseguono tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010.
Il comma 5 differisce al 31 dicembre 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni che prevedono l'iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli sulla base di tre aliquote di valutazione.

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Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento ai precedenti commi 3 e 5.
Il comma 7 proroga al 31 maggio 2010 il termine per le assunzioni disposte dal decreto legge n. 112 del 2008 di personale al tempo indeterminato nella Polizia dello Stato, nel corpo dei Vigili del fuoco, nell'Arma dei Carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia penitenziaria e nel corpo forestale dello Stato.
L'articolo 5, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali.
Il comma 2 proroga al 1o gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei «neopatentati», prevista dall'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117.
Il comma 3 proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente.
Il comma 4 proroga al 30 aprile 2010 le disposizioni in materia di arbitrati introdotte - nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici - dall'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, del decreto legge n. 207/2008.
Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine per la revisione dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabiliti dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali, e dispone la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato, qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.
Il comma 7, proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, ed estende la deroga al blocco, comprendendovi la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, quella dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e quella relativa alle tariffe postali agevolate.
Il comma 7-bis proroga di un anno - al 31 dicembre 2010 - la sospensione delle procedure esecutive di sfratto previste dall'articolo 1 del decreto legge 158/2008.
Il comma 7-ter proroga di tre anni la durata del regime transitorio, previsto dal decreto legislativo 285/2005 in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale, che avrebbe dovuto esaurirsi entro la fine del corrente anno 2010.
Il comma 7-quater proroga, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, la durata in carica del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il Porto di Gioia Tauro.
Il comma 7-quinquies proroga dal 16 agosto 2010 al 4 dicembre 2011 il termine per l'adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 395/2000.
Il comma 7-sexies interviene in materia di requisiti di formazione del personale marittimo, disponendo che il Governo prolunghi il periodo di utilizzo della vigente certificazione professionale dei comandanti e dei primi ufficiali fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale recante la nuova disciplina di verifica dei requisiti professionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Il comma 7-septies per l'anno 2010 differisce al 16 aprile il termine per il versamento dei premi assicurativi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5 della legge 144/1999.

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Il comma 7-octies prevede che, fino al 30 settembre le risorse destinate dal decreto-legge n. 209/2002 (convertito dalla legge n. 265/2002) al potenziamento dell'intermodalità, possano essere utilizzate anche al fine del sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, e degli investimenti delle imprese di autotrasporto.
Il comma 7-novies reca una estensione fino al 31 dicembre 2010 del periodo di utilizzo delle risorse residue, pari a 2,6 milioni di euro, destinate agli interventi per la sicurezza degli impianti e per la sicurezza operativa dell'ENAV, previsti dall'articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004. Il comma 7-decies reca la corrispondente copertura finanziaria.
I commi da 7-undecies a 7-terdecies prevedono la sospensione, sino al 1o gennaio 2012, dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Per gli anni 2010 e 2011 si consente alle Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio l'equilibrio di bilancio.
L'articolo 6, al comma 1, proroga dal 31 gennaio 2010 al 31 gennaio 2011 la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, previa autorizzazione aziendale, nelle ipotesi in cui non siano ancora stati completati gli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'esercizio della citata attività.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 il termine del 31 dicembre 2009 fissato dalla legge istitutiva del Ministero della salute, per procedere alle assunzioni, già autorizzate per l'anno 2008, da parte del Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici.
Il comma 4 proroga dal 1o gennaio 2010 al 1o gennaio 2012 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.
I commi 5 e 6 prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo del cosiddetto pay back, misura concessa alle aziende farmaceutiche alternativamente alla riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, dal Servizio sanitario nazionale.
I commi 7, 8 e 9 prorogano al 31 dicembre 2010 il termine di completamento per specifiche attività, previste dalla legislazione vigente, riguardanti l'Istituto Superiore di Sanità e, conseguentemente, dispongono un finanziamento di 8 milioni di euro per il 2010.
Il comma 9-bis proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del curriculum professionale del lavoratore, rilasciato dal datore di lavoro, richiesto ai fini dell'accesso ai benefici previdenziali per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto.
Il comma 9-ter proroga a 36 mesi, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008 il termine per l'adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 2, contenenti le disposizioni di coordinamento della nuova disciplina generale sulla sicurezza del lavoro con la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, per il settore delle navi da pesca e in tema di trasporto ferroviario.
Il comma 9-quater esclude l'interdizione temporanea dalla professione per i medici che hanno consentito ai laureati in medicina, in possesso dell'abilitazione, ma non ancora iscritti al relativo albo professionale, l'esercizio professionale dell'odontoiatria.
Il comma 9-quinquies consente al candidato al trapianto del rene e al potenziale donatore, con un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, di usufruire di permessi retribuiti e della normale retribuzione, come previsto per i donatori di midollo osseo.

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L'articolo 7, al comma 1, conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di applicabilità dei meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, disposti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 180/2008, in attesa del riordino delle relative procedure.
Il comma 3 estende fino al 31 dicembre 2010 la possibilità di prorogare le convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale poste in essere dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari.
Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2007 per la durata di un triennio.
Il comma 4-bis prevede che ad alcuni istituti (universitari) ad ordinamento speciale - ossia, all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca -, al fine di completare l'istituzione delle relative attività, non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni che limitano il turn over nelle università recate dall'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008. Resta, però, fermo il rispetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università prevista dalla disposizione richiamata.
Il comma 4-ter proroga all'anno scolastico 2010-2011 la validità delle disposizioni contenute ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 134/2009, riguardanti il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009.
Il comma 4-quater proroga al 31 dicembre 2010 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nella attuale composizione, in attesa della costituzione dei nuovi organi collegiali della scuola previsti dal decreto legislativo n. 233/1999.
Il comma 5 mira a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura, nelle more del completamento della attività di riprogettazione di tali servizi. A tal fine, si dispone che i rapporti comunque in atto relativi ai citati servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare che devono essere bandite entro il 30 giugno 2010.
Il comma 5-bis proroga per gli anni 2010 e 2011 il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 300/2006 - scaduto il 31 dicembre 2009 - relativo agli interventi a favore del Comune di Pietrelcina di miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini nei limiti di 500.000 euro annui per il 2010 e 2011.
Il comma 5-ter differisce al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'articolo 2, comma 239, della legge n. 191/2009 entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati.
Il comma 5-quater dispone la proroga fino al 31 dicembre 2010 - ma nel limite di spesa di 10 milioni di euro - della disposizione recata dall'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 che stabilisce che per il triennio 2007-2009 le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50 per cento delle risorse stanziate sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (invece che nella misura «a regime» del 70 per cento - al netto del 5

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per cento destinato alla realizzazione delle misure nazionali di sistema). Stabilisce, altresì, che gli istituti tecnici superiori accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi.
L'articolo 8, al comma 1, proroga al 28 febbraio 2010 il termine, peraltro fissato al 22 dicembre 2009 dalla direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque) per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione ad assumere disposta per l'APAT dall'articolo 1, comma 347 della legge finanziaria 2008 ed avente effetto anche per l'ISPRA, sino al completamento delle relative procedure.
Il comma 3 differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'articolo 238, comma 6, del codice ambientale - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.
Il comma 3-bis proroga di due anni (al 29 aprile 2013) il termine previsto dall'articolo 281, comma 2, del codice ambientale, relativo all'adeguamento alle norme della parte quinta del medesimo codice, delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della citata parte quinta) rientranti nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 203/1988.
Il comma 4 proroga di un anno il termine, previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 161/2006 per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.
Il comma 4-bis rinvia al 1o gennaio 2011 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico dell'edilizia, a partire dal quale i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
Il comma 4-ter proroga al 30 giugno 2010 il termine per l'adeguamento alle disposizioni del decreto ministeriale ambiente 8 aprile 2008 da parte dei centri di raccolta dei rifiuti urbani operanti, all'entrata in vigore del decreto, sulla base di disposizioni regionali o di enti locali.
L'articolo 9, comma 1, prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996, previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.
Il comma 2 proroga di un anno (al 31 dicembre 2010), il termine previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 151/2005, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali (cd. RAEE nuovi).
Il comma 3 differisce di ulteriori sei mesi - dal 1o gennaio 2010 al 1o luglio 2010 - l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa. In particolare, esso proroga di ulteriori 6 mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice.

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Il comma 4 specifica che la dotazione di 50 milioni di euro per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle zone franche urbane per ciascuna annualità 2008 e 2009, disposta dall'articolo 1, comma 340, della legge finanziaria per il 2007, costituisce il tetto massimo di spesa.
Il comma 4-bis proroga al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale il Comune di Sanremo dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città.
Il comma 4-ter dispone che la Società di gestione «EXPO 2015 S.p.A.» possa anche avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate.
L'articolo 10 dispone una proroga di due anni degli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero conferiti ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ancorché già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza nel primo semestre del 2010.
L'articolo 10-bis, commi 1 e 2 interviene sulla disciplina del procedimento cd. «taglia-enti».
Il comma 3 modifica il procedimento di approvazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici previsti dal legge finanziaria 2008, in relazione all'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari.
Il comma 4 modifica la disciplina relativa all'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione sugli schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe cd. «taglia-leggi».
L'articolo 10-ter stabilisce che, in caso di mancata pubblicazione del decreto annuale sui flussi migratori, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato (e non nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente). Si prevede, inoltre, che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato entro il 30 novembre, mentre attualmente non è previsto alcun termine.
L'articolo 10-quater proroga fino al 30 aprile 2011 l'efficacia del decreto, annullato da parte del TAR del Lazio, di nomina del commissario ad acta per l'applicazione del disciplinare del libro genealogico del cane di razza. La disposizione fa salvi gli effetti prodotti dal decreto e specifica il fondamento del potere sostitutivo del Ministro.
L'articolo 10-quinquies proroga al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), destinando a tale scopo 7 milioni di euro e corrispondentemente riducendo il Fondo sociale per occupazione e formazione.
Rileva che l'articolo 11, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge in commento, che è stabilita nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (30 dicembre 2009).

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame al termine della discussione del provvedimento (C. 3146), previsto al successivo punto all'ordine del giorno.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
C. 3146 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2010.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

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Al riguardo, comunica che a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi nella giornata di ieri, è stato stabilito che l'esame in Assemblea del provvedimento, previsto inizialmente per la giornata di lunedì 22, si svolgerà, come richiesto dalle Commissioni, a partire da venerdì 26 febbraio.
Comunica che i relatori hanno ritirato l'emendamento 2.4 e hanno presentato l'emendamento 2.12 nonché una nuova formulazione dell'emendamento 1.19. (vedi allegato 1)
Ricorda che nella seduta di ieri sono stati sollevati alcuni rilievi circa l'applicazione dei criteri relativi al vaglio di ammissibilità effettuato dalle presidenze delle Commissioni ed alcuni deputati hanno chiesto maggiori approfondimenti in ordine a talune proposte emendative.
Con riferimento ai rilievi di carattere generale, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, il Presidente dichiara inammissibili le proposte emendative che non siano «strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge» all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili solo gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano «affatto estranei all'oggetto della discussione».
Rileva peraltro che il quadro normativo delineato dal Regolamento della Camera differisce rispetto a quello di cui all'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato, che prevede, senza distinzione tra disegni di legge e decreti-legge, l'inammissibilità delle sole proposte emendative che siano estranee «all'oggetto della discussione».
Con specifico riferimento agli emendamenti Cesare Marini 1.12 e 1.13, va rilevato come questi perseguano finalità analoghe a quelle proprie del decreto-legge, identificabili nella diminuzione delle spese sostenute dagli enti locali. Tuttavia, nello specifico, tali emendamenti sono volti a consentire ai piccoli comuni di avvalersi anziché dei segretari comunali, di funzionari in possesso dei medesimi titoli accademici richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali. Tale materia non è oggetto del decreto legge e pertanto non posso che confermare la pronuncia di inammissibilità.
Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento Ceroni 1.10, che, pur avendo un carattere virtuoso per la finanza pubblica, in quanto volto a realizzare un contenimento della spesa, disciplinando la progettazione in house delle opere realizzate dalle amministrazioni locali, non può dirsi attinente ad una materia oggetto di espresse disposizioni contenute nel decreto-legge.
Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Vassallo 1.01, e agli analoghi emendamenti Galletti 1.4 e 1.7, Mura 2.7 e 2.6, Tassone 1.03 e Mura 2.01 volti a fissare una data di svolgimento per le elezioni nel caso in cui le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si verifichino in un determinato periodo temporale, non può ritenersi materia strettamente attinente al contenuto del decreto - legge che, all'articolo 2, interviene esclusivamente in merito alla ridefinizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi.
Per quanto attiene agli emendamenti Vannucci 3.2, 3.3 e 3.4, va osservato come l'articolo 3 del decreto-legge rechi esclusivamente disposizioni relative alla determinazione dell'indennità di consigliere regionale, mentre le proposte emendative in questione riguardano un aspetto specifico del regime previdenziale dei medesimi consiglieri regionali e quindi a materia «non strettamente attinente alla materia oggetto del decreto-legge».
Avverte infine che, per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 4, per le quali è stato chiesto un ulteriore approfondimento in merito alle valutazioni rese nella seduta di ieri, le presidenze si riservano di esprimersi successivamente.

Cesare MARINI (PD), prendendo atto delle dichiarazioni testè rese dal presidente

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Bruno in merito alla ammissibilità, ritiene tuttavia che si ponga un serio problema con particolare riferimento alla questione della continua riduzione dei trasferimenti dello Stato verso gli enti locali. Osserva con preoccupazione che tale riduzione comporta il blocco delle attività ordinarie dei piccoli comuni mentre sarebbe opportuna una maggiore autonomia ordinamentale e gestionale.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'insistere sull'esigenza di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità dei propri emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, segnala che tali proposte emendative intendono risolvere situazioni problematiche createsi in sede di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, che disciplina la contribuzione figurativa per i soggetti collocati in aspettativa per incarichi elettivi. In particolare, ricorda che le proprie proposte emendative hanno un contenuto tra loro alternativo e prevedono una riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa rispettivamente per tutti i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, sia che abbiano versato i contributi previdenziali, sia che non abbiano provveduto a tale versamento, e, in una ipotesi più restrittiva, per i soli consiglieri e assessori regionali, che pur avendo versato i contributi abbiano omesso di presentare la relativa domanda di accredito all'INPS. Nel sottolineare come norme di tenore analogo siano spesso state inserite nell'ambito di provvedimenti di carattere finanziario e in particolare nelle leggi finanziarie, evidenzia come specialmente il proprio emendamento 3.2 possa essere agevolmente ricondotto alla materia affrontata dal decreto-legge in esame, che reca interventi in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. In ogni caso, segnala come le proprie proposte emendative abbiano una finalità equitativa ed intendano consentire a soggetti che già hanno versato quanto da loro dovuto, come dieci componenti del Consiglio regionale delle Marche, di poter usufruire di benefici che altrimenti non gli spetterebbero per un mero disguido burocratico.

Giuseppe FALLICA (PdL), si associa alla richiesta di una nuova valutazione in ordine all'ammissibilità degli emendamenti Vannucci 3.2, 3.3, 3.4, sottolineando come tali proposte intendono garantire l'effettivo accredito della contribuzione figurativa in presenza di contributi previdenziali già versati, superando i problemi posti dalla mancata presentazione della relativa domanda, che rappresenta un requisito meramente formale. In proposito, ricorda che nella seduta di ieri era apparsa possibile una diversa valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative qualora si fosse manifestata una unanime volontà al riguardo da parte dei gruppi parlamentari.

Donato BRUNO, presidente, rileva come le questioni poste siano state approfondite molto attentamente dalle presidenze. Ricorda, peraltro, che il perimetro fissato dalle materie su cui interviene il decreto-legge in esame non consente di ritenere ammissibili emendamenti che vanno oltre tale confine.

Mario TASSONE (UdC) non intende sindacare le decisioni delle presidenze sulla dichiarazione di ammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 1.03, che aveva una valenza di rilievo non limitandosi ad intervenire per risolvere quanto avvenuto in casi specifici. La proposta emendativa era infatti volta a fissare il periodo temporale in cui prevedere lo svolgimento del turno elettorale, così da dare certezza normativa ad una materia di per sé flessibile. In tal modo si sarebbe potuto risolvere alcune patologie dell'attuale sistema, andando incontro ad esigenze di funzionalità degli enti locali.

Salvatore VASSALLO (PD) associandosi alle valutazioni del collega Tassone, esprime disappunto con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità sulle proposte emendative presentate, tra cui il proprio articolo aggiuntivo 1.01, riguardanti

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l'individuazione di una data per lo svolgimento delle elezioni di fronte a condizioni - che rendono necessario il rinnovo dei consigli - che si verifichino in un determinato arco temporale. Ritiene che la decisione delle presidenze sia errata nel merito e nel metodo e che sia tanto più grave in quanto costituisce un precedente per il futuro.
A suo avviso, infatti, attraverso una scelta procedurale si tenta di impedire alla città di Bologna di tornare alle urne in tempi ragionevoli. Ribadisce quindi la sorpresa per la decisione assunta, tanto più se si considera che l'ipotesi di modificare la normativa vigente era stata avanzata anche da autorevoli esponenti del Governo, che certamente erano a conoscenza del contenuto del decreto-legge. Ritiene quindi che sia solo un modo per sottrarsi dalla responsabilità di assumere decisioni su questo tema.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore per la I Commissione, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.31. Bressa, 1.16. Garagnani, 1.32. Bressa.
Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.18 dei relatori ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.23 Nicco e 1.38 del Governo. Invita la presentatrice a ritirare l'emendamento 1.2. Lanzillotta, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3 Barani, 1.35 e 1.36 Rubinato. Riguardo all'emendamento 1.5. Dal Lago, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nel seguente modo: «Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:»186-bis. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Decorso lo stesso termine ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.»
Esprime parere favorevole sull'emendamento 1. 40 del Governo e raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.19 (nuova formulazione), 1.20 e 1.21 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.39 del Governo.
Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.41 e 1.42 Ciccanti e 1.8 Occhiuto, in quanto superati dall'eventuale approvazione rispettivamente dell'emendamento 1.21 e dell'emendamento 1.40, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.
Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento 1.6 Tassone, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.24 Borghesi e 1.17 Marchi. Invita i presentatori dell'emendamento 1.9 Marsilio a ritirarlo, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.43 Ceccuzzi, 1.33 Bressa, 1.28 e 1.27 Vannucci. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.37 del Governo. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Vannucci 1.29.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierluigi MANTINI (UdC) esprime delusione per la conferma delle inammissibilità dichiarate dalle presidenze, considerato che la pausa di riflessione decisa ieri non ha portato ad alcun risultato.
Rimane quindi quanto già deciso sui discutibili profili di inammissibilità stabiliti e ci si trova di fronte a pareri del relatore e del Governo ostili ad ogni dialogo. Ritiene che in tale modo il provvedimento in esame non sarà altro che una leggina pre-elettorale e demagogica, di cui la maggioranza si assumerà la responsabilità. Si tratta di un atteggiamento a suo

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avviso politicamente grave che non tiene oltretutto conto delle esigenze delle autonomie locali.
Rileva come sia chiara a tutti la necessità e l'opportunità di forme di dialogo in una materia qual è quella del sistema degli enti locali. Non vede tuttavia spiragli in tal senso da parte della maggioranza e preannuncia che il suo gruppo assumerà, di conseguenza, le dovute iniziative.

Donato BRUNO, presidente, rileva che i presidenti si sono attenuti alle previsioni del regolamento della Camera ed all'interpretazione costante data in questo ramo del Parlamento sulle questioni di inammissibilità degli emendamenti. Fa tuttavia presente come il parere del relatore e del Governo accoglie nella sostanza alcuni spunti di riflessione che emergono da taluni emendamenti presentati dai gruppi di opposizione: in alcuni casi infatti gli emendamenti del relatore o del Governo tengono conto di quanto evidenziato nel corso dell'iter.
Rileva infine che la Commissione potrà sviluppare ed ampliare la discussione sulle tematiche oggetto degli emendamenti presentati anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3118 «Carta delle autonomie».

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento alle valutazione espresse in ordine alle proposte emendative, ritiene che ci sia stata una eccessiva fretta e dichiara di condividere quanto affermato dell'onorevole Mantini. Osserva che sarebbe più opportuno risolvere tutte le questioni preliminari prima di iniziare ad esaminare gli emendamenti. Ricorda che, nel corso dell'audizione dei rappresentanti degli enti locali e delle regioni, l'unica questione sollevata dalla Conferenza Stato-regioni è stata relativa all'opportunità di modificare il comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 relativo ai trasferimenti per le comunità montane. Ricorda che la finanza delle comunità montane è una finanza derivata e a tal proposito richiama gli emendamenti 1.28, 1.27 e 1.29 di cui, è il primo firmatario, con riferimento alla questione. In particolare richiama l'emendamento 1.29 che, nel definire i comuni montani ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge finanziaria 2010, utilizza i parametri individuati, in maniera condivisa, per la proposta di legge sulla montagna in corso d'esame presso la Commissione bilancio. Ritiene che sia significativo il fatto che la conferenza Stato-regioni abbia richiamato questa problematica, che evidentemente si fonda su esigenze ben documentate.

Maino MARCHI (PD) rileva che l'emendamento Bressa 1.31 definisca nell'unico modo corretto le questioni relative alla riduzione del contributo ordinario agli enti locali ed alla connessa riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali, cioè sopprimendo le medesime disposizioni al fine di consentirne una autonoma definizione in sede di discussione della Carta delle autonomie. Rileva infatti che se la Carta delle autonomie dovesse essere approvata nei termini previsti vi sarebbe una ulteriore modifica delle richiamate disposizioni. Ritiene, pertanto, preferibile uno stralcio della questione e l'individuazione di una soluzione univoca. Chiede, in via subordinata, l'approvazione dell'emendamento Bressa 1.32, più limitato del precedente. Ribadisce l'opportunità di evitare incertezze normative e di affrontare le questioni nella sede più appropriata, cioè la discussione del disegno di legge relativa alla carta delle autonomie.

Simonetta RUBINATO (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Marchi cono riferimento all'inopportunità di affrontare nell'ambito di provvedimenti di carattere finanziario questioni di carattere ordinamentale, che meritano di essere trattate in sede di esame del disegno di legge relativo alla Carta delle autonomie, osserva tuttavia come il proprio emendamento 1.36 intenda prendere atto della riduzione del contributo ordinario già prevista dalla legge finanziaria per il 2010, in modo da assicurare che essa non incida

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sugli enti che già percepiscono somme inferiori a quelle che sarebbero loro dovute. Nel segnalare come molti enti territoriali si trovino nella difficile situazione di dover far quadrare i conti a fronte degli ingenti tagli ai trasferimenti operati dal Governo, sottolinea come la riduzione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali prevista dalla legge finanziaria, che per gli anni 2011 e 2012 è correlata all'adozione di una serie di misure di risparmio individuate al livello centrale, non è accompagnata per l'anno 2010 da nessuna misura volta ad un effettivo contenimento delle spese. Rilevando come il taglio dei trasferimenti agli enti locali della regione Veneto, nel periodo dal 2003 ad oggi, ammonti a circa 200 milioni di euro, evidenzia come la riduzione dei contributi abbia creato rilevanti problemi soprattutto agli enti che risultano sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati. In proposito, ricorda che la legge n. 42 del 2009, nel recare norme di attuazione del federalismo fiscale, è improntata al principio del superamento del criterio della spesa storica, mentre i recenti interventi adottati dal Governo in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali continuano a muoversi in un orizzonte che consolida i trasferimenti operati sulla base di tale criterio, applicando riduzioni dei trasferimenti anche ad enti ai quali, per le loro caratteristiche, dovrebbe invece spettare un aumento dei contributi. A questo riguardo, ricorda altresì che l'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge n. 42 del 2009 prevede che nel processo di attuazione del federalismo fiscale si tenga in considerazione l'esigenza di riequilibrare le risorse in favore degli enti sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati, evidenziando come, a suo avviso, tale principio, per non rimanere una vuota enunciazione di intenti, debba trovare attuazione non solo nei decreti legislativi da adottare ai sensi della legge n. 42 del 2009 ma anche nella legislazione ordinaria. Chiede, pertanto, ai relatori ed ai rappresentanti del Governo di voler riconsiderare la valutazione negativa espressa sull'emendamento 1.36, in modo da evitare che la riduzione del contributo ordinario previsto dalla legge finanziaria accentui le distorsioni già esistenti nel meccanismo dei trasferimenti agli enti territoriali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.31 Bressa e 1.1 Lanzillotta, sottoscritto dal deputato Alessandro Naccarato.

Isabella BERTOLINI (PdL) sottoscrive l'emendamento 1.1 Garagnani e lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 1.32 Bressa, approvano gli emendamenti 1.18 dei relatori, 1.23 Nicco, sottoscritto dal deputato Luciano Dussin e 1.38 del Governo (vedi allegato 2); respingono, quindi, l'emendamento 1.2 Lanzillotta, sottoscritto dal deputato Alessandro Naccarato.

Isabella BERTOLINI (PdL) sottoscrive l'emendamento 1.11 Barani e lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.35 e 1.36 Rubinato.

Manuela DAL LAGO (LNP) riformula il proprio emendamento 1.5 nei termini suggeriti dal relatore (vedi allegato).

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene ci si trovi di fronte ad una forzatura. Non vi è infatti alcun pregiudizio a voler discutere del riordino degli enti posti tra regioni ed enti locali - che in molti casi appaiono più come superfetazioni - nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3118 «Carta delle autonomie».
Ricorda che le autorità d'ambito territoriale, che l'emendamento 1.5 Dal Lago si propone di sopprimere, sono state previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 quali soggetti di garanzia. Secondo la legge, infatti, gli investimenti e le tariffe sono comunque riconducibili alla titolarità dei comuni coinvolti attraverso le suddette autorità.

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Rileva quindi che una materia qual è quella in discussione non possa essere inserita tout court nell'ambito di un decreto-legge che dovrebbe avere requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione. Si tratta, infatti, di una norma tipicamente ordinamentale che dovrà essere approfondita nell'ambito dell'esame del suddetto disegno di legge C. 3118. Vi sono infatti limiti da rispettare e serve chiarezza nella discussione.

Paola DE MICHELI (PD) invita i relatori ed il Governo a voler rivedere il parere favorevole espresso sull'emendamento Dal Lago 1.5 (nuova formulazione), sottolineando come le autorità di ambito svolgano compiti di grande rilevanza e di particolare utilità per la cittadinanza. In particolare, giudica particolarmente meritevole il ruolo svolto dalle autorità di ambito a tutela dei cittadini in materia di fissazione delle tariffe per il servizio idrico, sottolineando come difficilmente un analogo ruolo potrebbe essere svolto con pari autorevolezza ed incisività dagli enti locali. Rileva, inoltre, che la prevista soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale interviene nella disciplina del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico, settori che negli ultimi tempi sono stati oggetto riforme particolarmente incisive, ritenendo, pertanto, che nella soppressione di enti ed organismi pubblici sia più opportuno intervenire in altri settori. Nel ricordare che la disciplina in materia appare profondamente diversificata al livello territoriale, segnalando, ad esempio, come la regione Emilia Romagna abbia adottato interventi particolarmente significativi in materia di Autorità di ambito, ritiene, in ogni caso, che l'intervento proposto dall'emendamento in esame dovrebbe essere più compiutamente affrontato in occasione dell'esame di provvedimenti di carattere ordinamentale e, comunque, nel merito, eccessivo rispetto alle finalità che si intende perseguire.

Paolo FONTANELLI (PD) ritiene utile affrontare il tema relativo alle autorità d'ambito territoriale in sede di esame del disegno di legge C. 3118 «Carta delle autonomie». Vi è infatti la necessità di svolgere una attenta riflessione sull'attribuzione di tali funzioni, che attengono al settore dell'acqua in cui, come evidenziato dal collega Giovanelli, occorre una disciplina quanto mai chiara. Occorre infatti certezza anche per quanto attiene alla definizione delle tariffe e non può non svolgersi un approfondimento che tenga conto anche dei profili che riguardano le province.
In caso contrario, si segue un'impostazione che non tiene conto in alcun modo delle regioni e degli enti locali.

Pierluigi MANTINI (UdC) chiede al ministro Calderoli di chiarire a quale soggetto si pensa di attribuire le funzioni che attualmente svolgono le autorità di ambito territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ricorda infatti che, allo stato, compete a tali organismi un ruolo di controllo sulle tariffe nei servizi idrici.
Richiama l'ampio dibattito che è stato svolto sulla privatizzazione dei servizi pubblici e sottolinea la necessità di fare in modo che le tariffe siano individuate ponendo le migliori condizioni per l'utenza.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore per la I Commissione, fa presente che nell'emendamento 1.5 Dal Lago, come riformulato, si prevede che entro un anno le regioni individuino le modalità di svolgimento delle funzioni in questione.

Massimo VANNUCCI (PD) nel ritenere apprezzabile il tentativo di affrontare le problematiche concernenti le autorità di ambito, ritiene, tuttavia, non adeguata la soluzione individuata con l'emendamento Dal Lago 1.5 nel testo conseguente alla riformulazione proposta dai relatori. Al proposito rileva che le attuali autorità di ambito non sono delle vere autorità in quanto i vertici sono nominati dagli enti locali che allo stesso tempo sono anche i soci delle società deputate alla gestione dei servizi pubblici. Osserva pertanto come vi sia una totale commistione tra i gli enti locali e le autorità medesime e che pertanto

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sarebbe più opportuno eliminare queste ultime che non corrispondono all'esigenza di avere un reale controllo. Riterrebbe in proposito preferibile una autorità nazionale che non dipenda in alcun modo dai soggetti interessati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.5 (nuova formulazione) Dal Lago e 1.40 del Governo.

Pierluigi MANTINI (UdC) tenuto conto dell'impossibilità di dialogo sui temi posti con gli emendamenti presentati, avverte che il suoi gruppo ritira tutte le proposte emendative presentate al provvedimento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.19 (nuova formulazione), 1.20, 1.21 dei relatori e 1.39 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), presidente avverte che l'emendamento 1.15 Garagnani è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.21 dei relatori, e che gli emendamenti 1.41 Ciccanti, 1.8 Occhiuto, 1.6 Tassone e 1.42 Ciccanti sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.24 Borghesi e 1.17 Marchi.

Marco MARSILIO (PdL), ritira il proprio emendamento 1.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.43 Ceccuzzi, e 1.33 Bressa.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'emendamento 1.28, di cui è primo firmatario, segnalando che esso, come i successivi emendamenti a sua prima firma 1.27 e 1.29, intende proporre una modifica alla disciplina contenuta nel comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 in materia di soppressione dei trasferimenti erariali alle comunità montane. In proposito, nel richiamare quanto osservato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'audizione informale svoltasi il 10 febbraio scorso, sottolinea l'esigenza di un complessivo ripensamento di quanto disposto dal comma 187, sottolineando come la sopravvivenza delle comunità montane possa essere garantita solo dai trasferimenti ad esse attribuiti dallo Stato e dagli altri enti territoriali. In questa ottica, ritiene, pertanto, quanto meno necessario rinviare all'anno 2011 l'applicazione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2010 in materia di comunità montane, ritenendo che le correzioni proposte nell'emendamento 1.37 del Governo non forniscano un'adeguata risposta alle esigenze finanziarie di tali enti territoriali.

Oriano GIOVANELLI (PD) sottoscrive gli emendamenti Vannucci 1.28 e 1.27, che affrontano il tema delle comunità montane su cui è intervenuto l'allora governo Prodi e ora il ministro Calderoli. Sottolinea come si tratti di un tema molto delicato e di particolare rilievo per un Paese in cui vi è un'ampia percentuale di comuni montani ed in cui si tende ad affidare sempre più funzioni alle comunità montane.
Ritiene puerile affermare che le risorse saranno comunque assegnate ai comuni montani. Inoltre, prescindendo dal criterio altimetrico che si torna a riproporre, ritiene che se l'intenzione è quella di un migliore funzionamento dei servizi per tali aree è utile piuttosto associare i comuni più in vetta con quelli a valle.
Considera priva di senso la logica seguita dalla maggioranza su questo tema. Ricorda che le medesime perplessità le aveva sollevate all'allora ministro Lanzillotta quando avviò la procedura di riforma. Non vede quindi per quali ragioni non si voglia rinviare ad un'altra sede la discussione sulla materia, così da agire sulla base del principio di leale collaborazione con le regioni e con gli enti locali. Ritiene che, altrimenti, le forzature che si vogliono adottare non giovino a nessuno.

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Pierangelo FERRARI (PD) intende fare riferimento a quanto avvenuto nella Valle Camonica, in cui è stata affidata in modo trasversale, con la partecipazione di realtà civiche ma escludendo la Lega, la presidenza della comunità montana. Poco dopo, i sindaci sono stati convocati dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che ha preannunciato lo stanziamento di finanziamenti. Fa presente come si tratti di una situazione esemplificativa di come le difficili condizioni diano luogo al fenomeno, da arginare, del doppio voto: le comunità infatti, abbandonate a se stesse, aprono la strada a fenomeni di trasformismo. Ribadisce pertanto la necessità di porre una particolare attenzione alle scelte che attengono alle comunità montane.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che la situazione che si sta delineando nella discussione del provvedimento appare paradossale sia sotto il profilo politico sia sotto quello procedurale. Quanto al primo aspetto, sottolinea come sul provvedimento in esame si sia svolto un ampio dibattito che ha visto il coinvolgimento anche delle associazioni rappresentative degli enti locali, delle regioni e delle province autonome, ritenendo sorprendente che nessuna delle istanze presentate dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sia stata tenuta in considerazione dai relatori e dai rappresentati del Governo in sede di espressione dei pareri sulle proposte emendative. Sotto il profilo procedurale, rileva che l'atteggiamento dei relatori e del Governo nella seduta odierna sembra confermare la chiusura dimostrata dalla presidenza delle Commissioni riunite in sede di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative. In ogni caso, prendendo atto della circostanza che la presidenza delle Commissioni si è riservata un ulteriore approfondimento delle valutazioni di ammissibilità delle proposte emendative riferite all'articolo 4, ritiene necessario che prima di proseguire nell'esame del decreto-legge le Commissioni siano poste in grado conoscere gli intendimenti delle presidenze con riferimento al complesso delle proposte emendative. Pertanto, tenuto conto che le Commissioni riunite sono chiamate in questi giorni ad esaminare il decreto-legge n. 294 del 2009, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e che la Commissione bilancio dovrà esprimere il proprio parere sul decreto-legge n. 195 del 2009, in materia di protezione civile, e sulle proposte emendative presentate in Assemblea con riferimento a tale disposizione, invita la presidenza delle Commissioni a valutare l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del decreto-legge in esame, la cui discussione generale in Assemblea è stata rinviata a venerdì 26 febbraio, in modo da consentire un adeguato esame in sede referente e consultiva, rispettivamente, dei decreti-legge n. 194 e n. 195 del 2009, che scadranno il prossimo 28 febbraio.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto dell'esigenza evidenziata dall'onorevole Baretta, propone che nell'attuale seduta si concluda l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge, per poi riprendere l'esame delle proposte emendative riferite ai successivi articoli al termine dell'esame del decreto-legge in materia di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

Le Commissioni concordano.
Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 1.28 Vannucci.

Massimo VANNUCCI (PD) ritenendo che si sia già commesso un errore a non approvare il suo emendamento 1.28, chiede che almeno si valuti favorevolmente il suo emendamento 1.27. A tal proposito ricorda che, mentre già sono state scontati gli effetti della riduzione del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 34 del decreto legislativo disposta ai sensi con il comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria del 2010, altrettanto non è accaduto con riferimento alle ulteriori disposizioni

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relative alle comunità montane. Ritiene che la mancata approvazione del suo emendamento 1.27 comporterebbe ulteriori problemi soprattutto in riferimento al personale delle medesime comunità montane e suggerisce al rappresentante del Governo di tagliare anche i 20 milioni di euro relativi ai piccoli comuni.

Maino MARCHI (PD) illustra l'emendamento Vannucci 1.27, evidenziando come detta proposta emendativa intenda superare un errore tecnico contenuto nella formulazione dell'articolo 2, comma 187, della legge finanziaria per il 2010. Richiamando quanto già evidenziato in sede di esame preliminare del presente decreto-legge, ricorda che nella relazione tecnica relativa a tale disposizione della legge finanziaria si quantificava in 50 milioni di euro l'effetto in termini di minori spese derivante dal comma 187, indicando altresì che una quota di tali risorse, pari a circa 15 milioni di euro, sarebbe stata assegnata ai comuni montani. In realtà, il risparmio di 50 milioni di euro deriverebbe dalla soppressione dei soli finanziamenti riferiti al fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali, mentre la previsione, nel comma 187, della soppressione dei trasferimenti previsti «dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» determinerebbe risparmi per 84 milioni di euro. Alla luce di tale quadro, l'emendamento Vannucci 1.27 intende sopprimere, nell'ambito del comma 187, il riferimento alle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane, in modo da far coincidere quanto previsto normativamente con quanto indicato nella relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Ritiene, pertanto, sorprendente che il Governo e la maggioranza non vogliano fare chiarezza su questo punto, consentendo finalmente di comprendere se la riduzione dei trasferimenti è pari a 50 o 84 milioni di euro. A tale riguardo, osserva peraltro che la proposta emendativa non determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto, con riferimento al comma 187, dell'articolo 2, della legge finanziaria per il 2010, in conformità con quanto previsto dalla relativa relazione tecnica, erano scontati effetti di risparmio per 50 milioni di euro.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara la propria astensione sull'emendamento 1.37 del Governo, ritenendo che eliminare il concetto di comune montano è opportuno in quanto tale definizione era idonea ad ingenerare confusione. Ritiene tuttavia il limite della proposta emendativa del Governo sia nel fatto che le risorse sulle quali essa incide vengono assegnate ai comuni appartenenti alle comunità montane e non direttamente ai comuni stessi. Osserva peraltro che nel caso di approvazione della proposta emendativa del Governo il suo emendamento 1.29 sarà da considerarsi assorbito dall'emendamento del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.27 Vannucci e approvano l'emendamento 1.37 del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD), ritira il proprio emendamento 1.29.

Il ministro Roberto CALDEROLI intende svolgere alcune precisazioni. In primo luogo rileva come il Governo, con il decreto-legge in esame e con gli emendamenti presentati nel corso dell'iter parlamentare, intende completare l'opera lodevole avviata dal Governo Prodi sulle comunità montane e sull'attribuzione delle competenze in materia alle regioni.
Fa presente che il provvedimento in esame assegna risorse pari a 183 milioni di euro in favore dei piccoli comuni. Rileva inoltre che si è voluto adeguare l'ordinamento alla sentenza della Corte costituzionale di due settimane fa in cui è stato affermato che non spetta allo Stato la definizione di comunità montana. È stato quindi previsto il criterio dell'altimetria ed è stata rimessa la questione ad un'intesa da sancire nell'ambito della Conferenza unificata.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente della V Commissione, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge, secondo quanto concordato, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, presidente della V Commissione, rilevato che nessuno chiede di parlare e che il Governo rinuncia ad intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, rinviando, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 283 del 16 febbraio 2010, a pagina 42, seconda colonna, prima riga, la parola: «300.000» è sostituita dalla seguente «30.000».
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 283 del 16 febbraio 2010, a pagina 65, seconda colonna, trentaquattresima riga, e a pagina 66, prima colonna, ultima riga, dopo la parola «Montagnoli», aggiungere la seguente «Moroni».