CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che l'esame in Assemblea del provvedimento in titolo avrà inizio sin da domani mattina e che pertanto la XIV Commissione

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è chiamata ad esprimersi nella giornata odierna. Dopo la relazione - che svolgerà in sostituzione del relatore, onorevole Gottardo - il seguito dell'esame, che dovrà tenere conto degli eventuali emendamenti approvati questa mattina stessa dalla VIII Commissione Ambiente, avrà luogo nella seduta già convocata alle 13.30 di oggi.
Illustra quindi i contenuti del provvedimento, approvato dal Senato il 9 febbraio 2010, che nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali: il sisma in Abruzzo, l'emergenza rifiuti in Campania e la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico. Il decreto-legge reca, tra l'altro, norme volte a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, disposizioni sull'attività del soccorso alpino, della Croce rossa e dei vigili del fuoco, nonché misure per la realizzazione del Piano carceri.
In particolare, l'articolo 1 disciplina - a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2010) - il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza, che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile, per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata.
Gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania con il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province.
In particolare, gli articoli 6, 7 ed 8, riguardanti il termovalorizzazione di Acerra, provvedono a:
definire le modalità per la determinazione del valore dell'impianto da parte dell'Enea (articolo 6);
disporre il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore alla regione mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2011 ovvero, in caso di mancato trasferimento entro il 31 gennaio 2012, al Dipartimento della Protezione civile. Nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto di affitto ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili, proporzionalmente ridotto ove all'esito del collaudo definitivo l'impianto non raggiunga i previsti parametri produttivi;
disciplinare le procedure di collaudo, con la previsione che all'esito positivo dello stesso - ovvero, ove esso non intervenga, entro il 28 febbraio 2010 - il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione assuma comunque la gestione piena dell'impianto (articolo 8).

L'articolo 9 assicura la prosecuzione delle attività di presidio antincendio e sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre, nelle more della realizzazione del termovalorizzatore nel comune di Napoli, ASIA Spa, società in house del comune, dovrà assicurare la necessaria funzionalità degli impianti di gestione rifiuti nell'intera provincia.
L'articolo 10 disciplina l'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania e dispone, entro il 30 giugno 2010, il collaudo degli impianti di discarica per il subentro nella gestione delle province o delle società provinciali. Rispetto al termovalorizzatore di Salerno, si prevede che la provincia ponga in essere le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica.
L'articolo 11 reca norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti finalizzate ad accelerare la costituzione e l'avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione in capo ai Presidenti della provincia, fino al 30 settembre 2010, dei compiti di programmazione del servizio, nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero di avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono ai predetti

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compiti, mediante proroga per una sola volta dei contratti in essere. Fino al 31 dicembre 2010, le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, smaltimento o recupero inerenti e la raccolta differenziata continueranno ad essere gestite dai comuni. Inoltre viene assicurata l'integrale copertura dei costi del ciclo dei rifiuti tramite l'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. A tal riguardo le Società provinciali agiscono anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione dei relativi tributi o tariffe (TARSU o TIA) e attivano azioni di recupero degli importi evasi. A tal fine, i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi della tassa o tariffa, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti e le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione. In caso di inosservanza, il prefetto, provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta, e attiva le procedure di cui all'articolo 142 del TUEL, in materia di rimozione e sospensione di amministratori. Si stabiliscono inoltre disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi relativo allo smaltimento dei rifiuti, con la previsione di un metodo di calcolo, in via sperimentale e per il solo anno 2010. Alle province è inoltre assegnata la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, fino all'esito dello stesso. Viene infine previsto il trasferimento ai soggetti subentranti - con contratto a tempo indeterminato - del personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine.
L'articolo 11-bis prevede un accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato a aumentare il consumo di acqua potabile di rete.
L'articolo 12 autorizza la conclusione di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei crediti vantati sui comuni campani dai Consorzi operanti nel settore della gestione dei rifiuti. AI riguardo i Presidenti delle province nominano un soggetto liquidatore al quale vengono conferiti anche compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province.
L'articolo 13 disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane.
Gli articoli 14, 15, 15-ter e 16 recano norme riguardanti il funzionamento del Dipartimento della protezione civile.
In particolare, l'articolo 14 autorizza l'avvio di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti i titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione, in deroga alla normativa su reclutamento, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella P.A. A tal fine, è autorizzata la spesa per 8,02 milioni di euro.
L'articolo 15 prevede, fino al 31 dicembre 2010, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, non percepirà ulteriori emolumenti. Al Dipartimento vengono attribuite anche funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana. L'articolo 15-ter apporta alcune modifiche relative all'uso del logo della protezione civile e dei vigili del fuoco.
L'articolo 16, ferme restando le funzioni assegnate al Dipartimento di protezione civile, prevede la costituzione di una società per azioni di interesse nazionale - a totale partecipazione pubblica - denominata «Protezione civile servizi spa» per l'espletamento di specifici compiti operativi. Vengono inoltre precisati i compiti e le funzioni della società, nonché i rapporti tra quest'ultima e il Dipartimento.
L'articolo 16-bis estende al personale dei vigili del fuoco l'indennità di trasferimento prevista dalla legge 86/2001, mentre l'articolo 15-bis reca norme sulla formazione continua di pubblici dipendenti.

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Quanto, infine, agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, l'articolo 17 - ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico - introduce la possibilità di nominare commissari straordinari.
L'articolo 17-bis modifica la denominazione della Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, in «Scuola di specializzazione in discipline ambientali».
L'articolo 17-ter, reca misure per la realizzazione del Piano carceri, con una disciplina analoga a quella introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge n. 39/2009 (cosiddetto «primo decreto Abruzzo) per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata.
L'articolo 17-quinquies dispone la non applicazione della disciplina sui commissari di governo ai commissari straordinari previsti per interventi urgenti sulle reti dell'energia.
L'articolo 18 reca le norme di copertura finanziaria.
Per quanto concerne i profili di compatibilità comunitaria, l'articolo 10, nel disciplinare l'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania, prevede che il collaudo, entro il 30 giugno 2010, degli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale, avvenga nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore. Rilevo che il riferimento deve intendersi alla direttiva 2006/12/CE (direttiva rifiuti), ora sostituita dalla direttiva 2008/98/CE non ancora recepita nell'ordinamento italiano (il recepimento è previsto dall'articolo 21 della disegno di legge comunitaria 2009, C 2449-B). Si ricordano, in particolare, al riguardo, gli articoli da 3 a 14 della direttiva 2006/12/CE e gli articoli 13,15 e 16 della direttiva 2008/98/CE, che intervengono in materia di misure per il trattamento dei rifiuti e relative responsabilità dello Stato e delle imprese nella gestione dei rifiuti. Tra i principi affermati da tali disposizioni vi sono quelli della protezione della salute umana e dell'ambiente, il principio «chi inquina paga» ed il principio di autosufficienza e prossimità (in base al quale gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).
L'articolo 11 consente ai presidenti delle province di far subentrare le amministrazioni provinciali, anche attraverso la costituzione di apposite società a capitale interamente pubblico, ai contratti in corso per le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti.
L'articolo 16 infine precisa che, nelle sue attività, la società «Protezione civile Spa» provvede, nel rispetto della normativa «anche comunitaria», alla progettazione, alla scelta del contraente, alla direzione lavori e all'acquisizione di forniture e servizi (comma 3). Il successivo comma 5 prevede anche che la società possa esercitare ogni attività strumentale ai suoi compiti istituzionali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Il comma 1-quater definisce esplicitamente la società come società in house. Tale fattispecie, di derivazione comunitaria, indica una società formalmente terza e separata dall'amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica, chiamata a svolgere funzioni proprie dell'amministrazione e totalmente partecipata dallo Stato.
Ricorda infine che il 3 luglio 2008 la Commissione ha presentato un ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C 297/08) inteso ad ottenere la condanna dell'Italia per non aver creato, nella regione Campania, una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento idonei a permettere l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, improntata al criterio della prossimità, e ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente. In tal modo, secondo la Commissione, l'Italia è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva

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2006/12/CE relativa ai rifiuti, come contestato in precedenza dalla Commissione nella procedura d'infrazione 2007/2195.

Sandro GOZI (PD) precisa innanzitutto di non volersi soffermare sulle notizie diffuse dai media in merito al decreto-legge in esame, e richiama invece l'attenzione dei colleghi su alcune specifiche disposizioni, rilevanti sotto il profilo della compatibilità comunitaria.
Riguardo, in primo luogo, all'articolo 16 - e indipendentemente da un suo possibile stralcio dal testo del decreto-legge - osserva che una revisione delle funzioni della protezione civile avrebbe dovuto affrontare i problemi esistenti di coordinamento con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri e con gli interventi dell'Unione europea in materia di cooperazione allo sviluppo e di aiuti umanitari. Se, infatti, si osservano le disposizioni vigenti che definiscono i compiti della protezione civile, questa dovrebbe limitarsi ad interventi di primissima urgenza in tale ambito, mentre invece in diverse occasioni - cita a titolo di esempio i casi dello Tsunami o del terremoto ad Haiti - le sue azioni sono andate ben oltre il mandato di intervento esterno. Si deve certo riconoscere che in diversi casi la macchinosità delle procedure relative agli aiuti umanitari ha reso necessario il ricorso a interventi straordinari, ma ciò non toglie che il Governo avrebbe dovuto cogliere l'occasione per affrontare la questione, particolarmente rilevante sotto il profilo comunitario. Parimenti, appare lacunoso il mancato richiamo al nuovo meccanismo introdotto dal Trattato di Lisbona che rafforza la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo, in particolare promuovendo una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali e favorendo la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile. Sarebbe stato utile chiarire come l'Italia parteciperà a tali nuove forme di cooperazione.
Richiama quindi, sotto il profilo della stretta compatibilità alla normativa dell'Unione europea, le disposizioni recate dall'articolo 10 che disciplina l'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania, e prevede che il collaudo, entro il 30 giugno 2010, degli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale, avvenga nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore. Il riferimento deve intendersi alla direttiva 2006/12/CE (direttiva rifiuti), ora sostituita dalla direttiva 2008/98/CE non ancora recepita nell'ordinamento italiano. Sottolinea l'urgenza di un rapido recepimento della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, anche tenendo conto del ricorso contro l'Italia pendente presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, con riferimento al rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità in materia di smaltimento dei rifiuti già contenuti nella precedente direttiva 2006/12/CE.
Riterrebbe infine opportuno un approfondimento delle disposizioni di cui all'articolo 11, al fine di garantire che le disposizioni ivi recate rispettino i principi della normativa e della giurisprudenza comunitaria che sottopongono a specifici vincoli la possibilità di fare ricorso a società in house.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

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DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nel corso della seduta antimeridiana odierna.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, segnala che sono ancora in corso votazioni presso l'VIII Commissione Ambiente e che pertanto, al momento, la Commissione non dispone del nuovo testo del decreto-legge. Ha comunque predisposto una proposta di parere, che tiene conto delle risultanze del dibattito svoltosi nella mattina odierna e della quale illustra i contenuti (vedi allegato 1).

Gianluca PINI (LNP), nel preannunciare il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, invita tutti i gruppi a tenere conto del fatto che, molto probabilmente, il testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione Ambiente non recherà nuove questioni rilevanti sotto il profilo della compatibilità comunitaria. Non riterrebbe pertanto opportuna, ove tale ipotesi fosse confermata, una nuova convocazione della XIV Commissione.

Sandro GOZI (PD) concorda con le osservazioni svolte dal collega Pini. Ringrazia quindi il relatore per la sensibilità dimostrata rispetto alle osservazioni formulate dal gruppo del PD, preannunciando tuttavia l'astensione del suo gruppo - per quanto concerne i profili di competenza della XIV Commissione - sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ribadisce invece il giudizio politico negativo sul provvedimento nel suo complesso, che potrà essere compiutamente espresso nel corso dell'esame del decreto-legge in Assemblea.

Mario PESCANTE, presidente, in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito e delle osservazioni svolte dai colleghi propone di esprimere il parere di competenza sul testo del decreto-legge come risultante dall'esame del Senato, per riconvocare eventualmente la Commissione al momento della trasmissione delle modifiche approvate dall'VIII Commissione, ove queste investano competenze della XIV Commissione.

La Commissione concorda.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il Ministro per le politiche europee Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
Atto n. 176.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

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Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

Enrico FARINONE (PD) osserva che su questo ordine di argomenti sarà in futuro opportuno considerare l'evoluzione di recenti riflessioni intervenute a livello mondiale che hanno quale obiettivo primario l'aumento della sicurezza basato su un approccio non punitivo. È la just culture, basata sulla comunicazione degli inconvenienti da parte degli operatori, i quali non vengono perseguiti se le azioni, le omissioni o le decisioni da loro intraprese in ottemperanza all'esperienza acquisita e alla formazione ricevuta non sono frutto di una condotta dolosa.
Ciò specificato, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 171.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la Commissione ha avviato un intenso dibattito sul provvedimento, nel corso del quale è emersa l'esigenza, condivisa da diversi deputati e dal relatore, di poter acquisire indicazioni e chiarimenti da parte del Governo. Da quindi il benvenuto al Ministro Ronchi, anche a nome di tutta la XIV Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI precisa in primo luogo che non si dilungherà sui contenuti del decreto legislativo e sulle scelte generali che hanno ispirato il recepimento perché, come ha avuto modo di apprezzare dai resoconti, essi sono stati compiutamente illustrati dal relatore, onorevole Del Tenno nella sua dettagliata relazione introduttiva.
Ricorda che lo schema di decreto legislativo è il risultato di un lungo lavoro di approfondimento, che si è svolto presso il Dipartimento delle politiche europee, nel contesto di un Tavolo tecnico di confronto cui hanno preso parte tutte le Amministrazioni coinvolte e i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori commerciali, imprenditoriali e professionali interessati. Nel contempo era stato avviato, già in quella fase preliminare, una proficua interlocuzione con le Regioni e gli enti locali, che aveva condotto ad un testo, nella sostanza, generalmente condiviso. Il confronto con le Regioni è poi proseguito, dopo l'approvazione preliminare del testo da parte del Consiglio dei Ministri, al tavolo tecnico costituito presso la Conferenza Stato Regioni, in seno al quale si era raggiunta una convergenza pressoché totale su una bozza di documento che, tuttavia, non si è potuta tradurre in un parere della Conferenza, perché questa, per le ragioni che tutti voi sapete, non si è poi mai riunita in sede politica. Resta, comunque, il documento di lavoro sul quale il Governo ed il coordinamento delle Regioni avevano concordato: se la Presidenza ritiene, potrà metterlo a disposizione della Commissione, la quale potrà valutare se recepire alcune o tutte le istanze regionali.

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Quanto ai punti che sono emersi sin qui nel dibattito in Commissione, ricorda innanzitutto che alcuni degli intervenuti - si riferisce, ad esempio, all'onorevole Farinone e all'onorevole Gozi - hanno chiesto chiarimenti sul tema del regime giuslavoristico applicabile ai dipendenti del prestatore di servizi comunitario. Sul punto, occorre anzitutto evidenziare che la direttiva servizi non introduce innovazioni rispetto alla previgente regolamentazione della materia. In questo campo, come è noto, bisogna distinguere tra imprese comunitarie che agiscono in regime di libertà di stabilimento - vale a dire che trasferiscono la propria sede nel territorio nazionale ovvero vi aprono una sede secondaria - ed imprese che agiscono in regime di libera prestazione di servizi, ossia che erogano nel nostro territorio prestazioni temporanee od occasionali. Nel caso dello stabilimento, è pacifico che ai dipendenti dell'impresa - che saranno lavoratori assunti in Italia o stabilmente trasferiti in Italia - debba applicarsi integralmente il regime che si applica ai lavoratori italiani, sia per quanto riguarda gli aspetti economici del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda tutti gli altri aspetti accessori. Nel caso della prestazione di servizi vi è, come è noto, la preoccupazione che l'imprenditore comunitario utilizzi, ai fini della prestazione temporanea od occasionale (ad es. in occasione dell'esecuzione di un singolo appalto), dipendenti assunti nel proprio paese e distaccati nel nostro territorio, per i quali il costo del lavoro è inferiore al nostro (penso, ad esempio, ad alcuni Stati recentemente entrati nell'Unione: è il tema del cosiddetto «idraulico polacco»). A questa giusta preoccupazione, che attiene alle condizioni di concorrenza nelle quali si troveranno ad operare le nostre imprese, la direttiva servizi risponde facendo salve le regole definite dalla direttiva del 1996 sul distacco dei lavoratori. Queste regole, già recepite nel nostro ordinamento, sono state ribadite all'articolo 23 dello schema di decreto legislativo, nel quale si prevede, appunto, che l'impresa comunitaria che utilizzi nel nostro territorio dipendenti assunti nel proprio paese, deve applicare ad essi, per il tempo della loro utilizzazione in Italia, le medesime condizioni contrattuali garantite ai nostri lavoratori sulla base dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Non vi è, quindi, il rischio di dumping sociale paventato da alcuni.
Un'altra osservazione dell'onorevole Gozi porta sulla possibilità di escludere, dall'applicazione della direttiva servizi e del decreto di recepimento, tutte le organizzazioni che non perseguono fini di lucro. Si consiglia, al riguardo, di modificare il testo e di riferirsi alle ONLUS. Ritiene che questa richiesta non possa essere completamente accolta. Infatti, la direttiva servizi recepisce una nozione comunitaria di impresa prestatrice di servizi, diversa da quella nazionale, nell'ambito della quale rientrano tutti i soggetti, privati o pubblici, che svolgono un'attività economica, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro. Se si escludessero tout court dal campo di applicazione del decreto legislativo i soggetti che offrono servizi sul Mercato senza finalità di lucro, il recepimento della direttiva non sarebbe corretto. Per queste ragioni il Governo si è attenuto ad una definizione più vicina a quella contenuta nella direttiva.
Un terzo punto emerso nel dibattito degli scorsi giorni è quello che attiene alla necessità di conciliare le istanze di semplificazione, che hanno condotto in molti casi a privilegiare il meccanismo della DIA, con l'esigenza di garantire il raccordo con tutte le altre amministrazioni preposte alla tutela di interessi pubblici in materia di sanità, di sicurezza e di ordine pubblico, come le Aziende sanitarie locali e i Vigili del fuoco. Su questo fronte, è necessario chiarire che lo snellimento delle procedure che la direttiva e il decreto realizzano riguarda essenzialmente il rilascio dell'autorizzazione commerciale all'impresa e non tutte le altre autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività: quelle che riguardano, ad esempio, il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, edilizia e urbanistica, la sicurezza

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dei lavoratori e l'incolumità pubblica, ecc. Ciò emerge con chiarezza dalla definizione contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera g). Per queste altre autorizzazioni vi è solo la conferma di un dato di semplificazione, attraverso l'accentramento delle procedure presso lo sportello unico delle attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, al quale ci si è riferiti nell'articolo 25 del testo, che reca esclusivamente i necessari adeguamenti della disciplina dello sportello unico alla materia della direttiva. Quanto, in particolare, all'aspetto della pianificazione commerciale, chiarisce che la direttiva e il decreto di recepimento consentiranno alle autorità locali di mantenere ferme eventuali restrizioni quantitative o territoriali, in funzione della popolazione o della distanza geografica minima tra prestatori di servizi, purché queste restrizioni siano giustificate da un effettivo interesse pubblico e non si traducano in surrettizie limitazioni della concorrenza.
Da ultimo, con riferimento alla disciplina della distribuzione della stampa quotidiana e periodica, conferma che la scelta dei competenti settori del Governo ha tenuto conto del tradizionale assetto del settore nel nostro Paese, nel quale la regolazione è stata ispirata all'esigenza di favorire l'accesso alla rete distributiva, in condizioni di parità, per tutti gli editori, indipendentemente dalla loro forza economica e di mercato. Naturalmente il Governo terrà conto di eventuali diverse indicazioni che dovessero maturare dal dibattito parlamentare.

Sandro GOZI (PD) svolge alcune considerazioni in ordine alle precisazioni fornite dal Ministro Ronchi. Con riferimento in primo luogo alla materia della tutela del lavoro, ritiene particolarmente importante apprendere che l'articolo 23 dello schema di decreto si applica indistintamente a tutte le categorie di lavoratori, siano essi temporanei e distaccati, ciò che fuga le preoccupazioni da lui manifestate.
Per quanto concerno il monitoraggio delle procedure per il commercio a livello regionale, ne ribadisce l'importanza poiché, pur nel riconoscimento delle competenze delle autorità locali, occorre evitare che tale autonomia possa finire per limitare, in maniera surrettizia, il regime della concorrenza. Auspica pertanto che il monitoraggio possa essere completato quanto prima.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda sull'importanza di tale strumento di analisi, del quale si attendono i risultati.

Sandro GOZI (PD) invita il Governo a riflettere sul tema dell'economia sociale, con particolare riferimento alla questione delle cooperative sociali e delle Onlus. Nel decreto si parla infatti di «società caritative», dizione non riconducibile ad alcun soggetto giuridico nell'ordinamento italiano. Per tale motivo appare opportuna la sostituzione con la dizione di Onlus, al fine di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcune categorie di soggetti. Si tratta di un intervento formale e sostanziale di particolare importanza.
Quanto al tema della distribuzione dei giornali, sollevato da più parti, ne sottolinea il rilievo ai fini della tutela del pluralismo e dell'economia dei piccoli distributori, anche alla luce delle valutazioni espresse dall'AGCOM.
Richiama poi la questione delle comunicazioni cui sono obbligati i prestatori di servizi, che debbono essere, al fine di evitare fenomeni di lavoro nero, uguali per tutti, siano essi italiani o comunitari.

Gianluca PINI (LNP) intervenendo in tema di disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica, ricorda di aver avanzato a nome del suo gruppo, nella seduta del 27 gennaio scorso, una richiesta puntuale di modifica del testo del decreto legislativo, con l'obiettivo di tutelare le piccole medie imprese. Si tratta di un tema difficilmente negoziabile, alla base di un'alleanza strategica con il Governo e che, ove non riconosciuto, potrebbe determinare una valutazione negativa del suo gruppo sul provvedimento.

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Il Ministro Andrea RONCHI ribadisce la volontà del Governo di non determinare concentrazioni nel settore, ma anzi di mantenere lo spazio attribuito ai piccoli gruppi editoriali, rispondendo all'esigenza di favorire l'accesso alla rete distributiva, in condizioni di parità, per tutti gli editori, indipendentemente dalla loro forza economica e di mercato.

Mario PESCANTE, presidente, tenuto conto dell'imminenza delle votazioni in Assemblea e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Atto n. 167.