CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.40.

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Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
Atto n. 176.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che in data 26 febbraio scorso la V Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi sullo schema di decreto in esame.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (vedi allegato 1). Sottolinea che la proposta fa riferimento al principio della just culture, basata sul presupposto che le segnalazioni di errore effettuate dagli operatori siano necessarie ai fini della prevenzione degli inconvenienti e degli incidenti aeronautici. Evidenzia inoltre che la proposta di parere tenta di coniugare l'esigenza espressa dagli operatori di definire le modalità di segnalazione degli eventi aeronautici con la necessità degli Enti preposti al controllo di seguire procedure certe in ordine alla sospensione e alla revoca delle licenze dei controllori di volo. Rileva che la proposta di parere contiene alcune condizioni, volte a prevedere la facoltà per l'ENAV di disporre la sospensione cautelare dall'impiego operativo di un controllore di volo anche nel caso in cui sussista un ragionevole dubbio da parte dell'Ente medesimo in ordine alla competenza professionale del controllore; prevedere la facoltà per l'ENAC di disporre la sospensione della licenza, delle abilitazioni e delle specializzazioni sulla base di una valutazione discrezionale della gravità della condotta, sopprimere il termine minimo di sospensione della licenza; sopprimere, tra le cause che determinano la revoca della licenza, la violazione gravemente colposa della normativa e uniformare, laddove è possibile, la disciplina della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio per il personale civile a quanto previsto per il personale militare, prevedendo che, nel caso del personale civile, l'ENAC, oltre ad acquisire il parere tecnico dell'ENAV, venga affiancato da un funzionario esperto di quest'ultimo Ente.

Carlo MONAI (IdV) esprime preoccupazione in quanto tra le cause che determinano la sospensione viene espressamente richiamata la sola negligenza professionale. Rileva a tale proposito che il concetto di negligenza dal punto di vista giuridico è un'articolazione del concetto di colpa, che include anche le fattispecie dell'imperizia e dell'imprudenza, laddove non si parli di colpa specifica, ossia della violazione di norme e regolamenti. Osserva quindi che richiamare la sola fattispecie della negligenza come causa dell'eventuale sospensione della licenza appare limitativo dei poteri sanzionatori dell'Ente controllore, che non potrebbe agire parimenti per casi di imperizia o imprudenza professionale. Propone quindi di sostituire la dizione «negligenza professionale» con quella più generica di «colpa professionale».

Mario VALDUCCI, presidente, fa presente che lo schema in esame recepisce una direttiva comunitaria e che è proprio la normativa europea a far riferimento al concetto di negligenza professionale. Rileva inoltre che con la prima condizione contenuta nella proposta di parere si chiede che venga prevista la sospensione cautelare della licenza del controllore di volo anche nel caso in cui esista un ragionevole dubbio in ordine alla competenza professionale. Con questa condizione pertanto ritiene che si risponda a quanto richiesto dal deputato Monai, in particolare per ciò che concerne la fattispecie dell'imperizia.

Dario GINEFRA (PD) esprime un dubbio in ordine a quanto chiesto nella proposta

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di parere con la prima condizione, con la quale si introduce l possibilità di sospensione cautelare nel caso in cui vi sia un ragionevole dubbio sulla competenza professionale dei controllori, sottolineando che tale formulazione può estendere eccessivamente la discrezionalità dell'Ente competente ad applicare al sanzione. Osserva che tale principio potrebbe costituire esso stesso un oggetto di contenzioso.

Marco DESIDERATI (LNP) rileva che la stessa normativa comunitaria prevede che la sospensione possa avvenire in conseguenza del ragionevole dubbio dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo in ordine alla competenza professionale del controllore e sottolinea che la proposta di parere in esame recepisce questo principio posto in sede comunitaria. Si sofferma quindi di nuovo sulla condizione 2) evidenziando che, in accoglimento delle richieste pervenute dalle organizzazioni sindacali e dagli operatori del settore, è stata prevista la facoltà, anziché l'applicazione automatica della sospensione della licenza, ed è stato eliminato il termine minimo della sospensione medesima in modo che l'Ente controllore possa applicare anche una sospensione inferiore ad un mese.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 1).

Proposta di nomina dell'ingegner Giovanni Grimaldi a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.
Nomina n. 60.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Antonino FOTI (PdL), relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla conferma dell'ingegner Giovanni Grimaldi a presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro (Reggio Calabria), il cui mandato scadrà il prossimo 20 febbraio. Fa presente che la proposta di parere è stata trasmessa dal Governo l'8 febbraio 2010. Rileva che l'ingegner Grimaldi è stato designato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994, dalle province di Cosenza, Reggio Calabria e Crotone, dai comuni di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone e Palmi, e dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cosenza e Crotone. Sul nominativo è pervenuto al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'assenso della regione Calabria in data 3 febbraio 2010.
Sottolinea che, come attestato dal curriculum allegato alla proposta di nomina, le qualità che principalmente motivano tale proposta possono essere individuate nell'esperienza professionale particolarmente qualificata e nella profonda conoscenza del territorio. Evidenzia che Giovanni Grimaldi, laureatosi in ingegneria civile presso l'università di Bologna nel 1973, è stato presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro dal 2006 e dal 2007 ricopre la carica di vice presidente dell'Associazione porti italiani. Tra gli incarichi ricoperti, di maggior valore dal punto dell'esperienza maturata in materia di lavori pubblici ricorda quelli di membro del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, assessore con delega ai lavori pubblici della regione Calabria, dirigente generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali presso il Ministero delle infrastrutture, dirigente generale con l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la regione Calabria e dirigente presso il ministero dei lavori pubblici. Fa presente che in qualità di dirigente presso la Cassa per il Mezzogiorno ha seguito l'istruttoria di numerosi lavori e progetti connessi ad opere pubbliche avviate in Calabria. Rileva inoltre che l'ingegner Grimaldi ha effettuato numerose attività di studio, progettazione e direzione lavori nella regione Calabria, in larga parte per opere di carattere idrogeologico e relative allo smaltimento dei rifiuti e ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell'Accordo di programma della Val Basento e di numerose commissioni tecniche; ricorda

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inoltre le sue importanti attività di collaudo, sia in Italia che all'estero, e i numerosi corsi e convegni, molti dei quali dedicati alla portualità e ai collegamenti intermodali, con particolare riferimento al territorio di Gioia Tauro.
In conclusione, per la rilevante esperienza professionale e di studio e per l'impegno dedicato al territorio, propone di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor Giovanni Grimaldi a presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Mario VALDUCCI, presidente, in considerazione del fatto che l'VIII Commissione (Ambiente) non ha ancora iniziato la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 195 del 2009, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere all'esame in sede consultiva del suddetto disegno di legge al termine degli altri punti previsti.

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislativi, già approvato dal Senato. Fa presente che il decreto legge contiene numerose norme di interesse della IX Commissione, molte delle quali inserite nel corso dell'esame presso il Senato.
Passando ad una breve illustrazione del contenuto rileva che l'articolo 1, comma 18, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, proroga sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015. Si prevede inoltre la conferma delle scadenze delle concessioni fissate in una data successiva al 31 dicembre 2015. Ricorda che la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime è maturata a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la vigente disciplina che prevede il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, abrogato dal comma 18 in esame. La norma fa inoltre salvo il processo di attuazione del federalismo fiscale e di attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni demaniali e, attraverso un'apposita intesa Stato-regioni, consente la definizione di principi uniformi per la disciplina regionale che dovrà regolare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni.
L'articolo 2, comma 2, proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino alla ratifica del nuovo accordo

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di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali. Il decreto legislativo 96 del 2005 prevedeva che tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, prorogato prima al 31 dicembre 2008, poi al 31 dicembre 2009. Fa presente che la relazione illustrativa motiva tale proroga con la necessità di non interrompere l'iter procedurale, in fase di definizione, per l'affidamento in concessione della gestione totale di alcuni aeroporti, dato che solo recentemente è stato possibile acquisire l'assenso delle altre amministrazioni concertanti sullo schema di convenzione tipo che le società di gestione sottoscrivono con l'ENAC, ai sensi della vigente normativa. Inoltre, per alcuni aeroporti non sono ancora conclusi i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa.
L'articolo 5, comma 2, proroga al 1o gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei «neopatentati», prevista dall'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117. La norma oggetto di proroga ha introdotto un comma 2-bis all'articolo 117 del Codice della strada, con il quale si vieta ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.
L'articolo 5, comma 3, proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (noleggio con conducente), recate dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207 del 2008, che sarebbero dovute entrare in vigore il 1o marzo 2009, e poi prorogate fino al 31 dicembre 2009.
L'articolo 5, comma 5, proroga al 31 dicembre 2010 il termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2009 - per la revisione dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di conformarne l'assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, nonché al mutato quadro ordinamentale.
L'articolo 5, comma 6, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge 537 del 1993 - basati sui criteri stabiliti dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 324 del 1976. Inoltre, è disposta la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato - disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010. Ricorda in proposito che l'articolo 21-bis del decreto-legge 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, ha stabilito che tali avrebbero dovuto essere emanati entro il termine del 30 dicembre 2008 (ora prorogato appunto al 31 dicembre 2010) e che, nelle more della loro adozione, si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Fa presente che quest'ultimo decreto è stato emanato il 21 luglio 2008 e prevede, all'articolo 2, che la misura dei diritti aeroportuali in esso fissata resterà in vigore fino all'emanazione dei predetti decreti. Sottolinea che la relazione governativa che accompagna il decreto-legge motiva la necessità della proroga con la circostanza che il complesso iter necessario per l'emanazione dei provvedimenti in questione non può essere perfezionato fino a quando non sia completato il procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma

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da parte dei gestori aeroportuali. Segnala, altresì, che è ancora in itinere la disciplina interna di attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa. Evidenzia che la delega per l'attuazione di tale direttiva è contenuta nel disegno di legge comunitaria 2009, all'esame della Camera in terza lettura.
L'articolo 5, comma 7, proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009, ed esclude dal blocco la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e delle tariffe postali agevolate.
L'articolo 5, comma 7-ter, proroga di tre anni la durata del regime transitorio, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 2005 in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale, che avrebbe dovuto esaurirsi entro la fine dell'anno 2010. In particolare, la lettera a), proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013, il termine entro il quale restano valide le concessioni dei servizi di linea rilasciate ai sensi della normativa previgente. Entro lo stesso termine tali concessioni sono sostituite da autorizzazioni, su richiesta dell'impresa interessata. La lettera b), proroga conseguentemente dal 1o gennaio 2011 al 1o gennaio 2014 il termine entro il quale decadono le concessioni rilasciate ad imprese che non hanno ottenuto l'autorizzazione, per mancata presentazione della richiesta o per mancato possesso dei prescritti requisiti, entro il 31 dicembre 2013 (termine attualmente fissato al 31 dicembre 2010). La lettera c) proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti al 24 gennaio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 285 del 2005). La lettera d), stabilisce che dal 1o gennaio 2014, anziché dal 1o gennaio 2011, come attualmente previsto, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti è subordinata al soddisfacimento, da parte delle imprese richiedenti, delle condizioni previste dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 285.
L'articolo 5, comma 7-quater, proroga, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, la durata in carica del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il Porto di Gioia Tauro. Ricorda che il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il Porto di Gioia Tauro è stato istituito dall'articolo 22-sexies del decreto legge n. 248 del 2007, con il compito di realizzare le attività previste dal piano di sviluppo del suddetto porto, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007. La durata in carica del commissario era stata fissata sino al 31 dicembre 2009. Per far fronte all'onere derivante dalla proroga, quantificato il 140 mila euro per il 2010, si dispone la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 983, della legge finanziaria 2007.
L'articolo 5, comma 7-quinquies, autorizza il Governo a prorogare dal 16 agosto 2010 al 4 dicembre 2011 il termine per l'adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Si tratta delle imprese, individuate dall'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 161 del 2005, che eseguono il trasporto su strada di cose per conto terzi, iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori entro il 16 agosto 2005, che utilizzano esclusivamente veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate. La data del 4 dicembre 2011, fissata come decorrenza del termine per l'adeguamento ai prescritti requisiti, coincide, come indicato nel testo in commento, con la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1071/2009 che introduce nuovi requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità

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professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore. Dalla suddetta data del 4 dicembre 2011 pertanto alle imprese sopra indicate si applicheranno tali nuove disposizioni
L'articolo 5, comma 7-sexies, interviene in materia di requisiti di formazione del personale marittimo, disciplinata dal regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE (decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2009). Si prevede, in particolare, che il Governo, nelle more dell'attuazione della disciplina recata dall'articolo 292-bis del codice della navigazione, prolunghi il periodo di utilizzo della vigente certificazione professionale dei comandanti e dei primi ufficiali fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale recante la nuova disciplina di verifica dei requisiti professionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
L'articolo 5, comma 7-octies, prevede che fino al 30 settembre 2010 possano essere adottati provvedimenti attuativi, per utilizzare le risorse previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 205 del 2006 anche al fine del sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, e degli investimenti delle imprese di autotrasporto, con finalità di miglioramento dell'impatto ambientale e di sviluppo della logistica. La norma fa riferimento a quanto dispone l'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge n. 209 del 2002, convertito dalla legge n. 265 del 2002, il quale prevede che, al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato.
L'articolo 5, comma 7-novies, reca una estensione fino al 31 dicembre 2010 del periodo di utilizzo delle risorse residue, pari a 2,6 milioni di euro, destinate alla sicurezza degli impianti e alla sicurezza operativa dell'ENAV, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Ricorda che tale norma ha istituito per l'anno 2004 un'imposta addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, destinata in parte ai comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui territorio confina con esso, e in parte al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. Il comma 7-decies reca la relativa copertura finanziaria, prevedendo a tal fine la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 250 del 1997 di istituzione dell'ENAC, quale determinata dalla Tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).
Infine, i commi da 7-undecies a 7-terdecies del medesimo articolo 5, prevedono la sospensione, sino al 1o gennaio 2012, dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. La sospensione è diretta a fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment. Per gli anni 2010 e 2011 si prevede che le Autorità portuali possano modificare gli importi della tassa di ancoraggio e della tassa portuale, nel rispetto del proprio l'equilibrio di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ricorda infine che l'articolo 5, comma 7-septies, introdotto durante l'esame al Senato, prevede, per l'anno 2010, il differimento al 16 aprile del termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5 della legge 144 del 1999. Conseguentemente, vengono posticipati al 16 aprile sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, che quello in un'unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

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Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato.
(Discussione e rinvio).

Mario VALDUCCI, presidente, segnala che una risoluzione vertente sul medesimo tema, a prima firma del deputato Antonino Foti, è stata discussa presso l'XI Commissione (Lavoro) ed è stata approvata nella seduta del 12 gennaio 2010.

Silvia VELO (PD) osserva che la questione oggetto dell'interrogazione è nota alla Commissione, che recentemente si è più volte occupata del tema della sicurezza ferroviaria, e da ultimo in seguito al tragico incidente occorso a Viareggio, in conseguenza del quale è stato audito il direttore dell'Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria. Ricorda che quest'ultima è stata istituita con il decreto legislativo n. 162 del 2007, con sede a Firenze. Fa presente che il decreto istitutivo dell'Agenzia ha previsto che questa operasse con un organico che ad oggi risulta del tutto inadeguato allo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia. Osserva che è assolutamente necessario che il personale dell'Agenzia, che è stata costituita come soggetto pubblico indipendente rispetto a tutti gli operatori nel campo del trasporto ferroviario, al quale sono stati attribuiti compiti di regolamentazione, di vigilanza e di controllo sulla sicurezza del sistema ferroviario nazionale e sul trasporto ferroviario, sia posto nelle condizioni di lavorare con autonomia e stabilità.
Sottolinea che il Governo si è espresso favorevolmente sulla questione in più sedi e ritiene importante che anche la Commissione trasporti, che è il principale organismo istituzionale di riferimento del settore, approvi un atto di indirizzo al riguardo.
Sottolinea che l'obiettivo della risoluzione è quello di chiedere al Governo un impegno in tal senso non soltanto in termini politici, ma concretamente, affinché possa essere prontamente definito il regolamento attuativo previsto dal decreto legislativo n. 162 del 2007 che detti la disciplina di reclutamento del personale dell'Agenzia. Osserva che la risoluzione vuole essere sia una sollecitazione al Governo affinché si impegni ad emanare il regolamento, sia un momento di confronto con la Commissione al fine di definire concretamente i tempi di operatività dell'Agenzia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo al termine della discussione.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla visita di una delegazione della Commissione al Centro ENAV di controllo d'area di Roma presso l'aeroporto di Ciampino (26 gennaio 2010).
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che la delegazione che ha partecipato alla

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visita era composta, oltre che da lui, anche dai deputati Marco Desiderati, Antonio Mereu, Carlo Monai, Roberto Rolando Nicco e Daniele Toto. Avverte che è stata predisposta un'ampia relazione sui contenuti della visita, che, se non vi sono obiezioni, sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.
(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 10 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Ribadendo quanto già indicato in precedenza, fa presente che la proposta di documento conclusivo sarà integrata sulla base delle osservazioni avanzate da ultimo nelle sedute del 9 e del 10 febbraio. Le ulteriori integrazioni che saranno apportate riguardano l'esigenza di mantenere nel tempo l'equilibrio della gestione economica e finanziaria degli aeroporti, come sollecitato dall'onorevole Fiano; il riferimento alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali connesse alle reti transeuropee di trasporto, la cui rilevanza è emersa dalla relazione del Ministro Matteoli; la precisazione dei contenuti dell'articolo inserito nel disegno di legge comunitaria per il 2009 nel corso dell'esame da parte del Senato, che definisce i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva comunitaria in materia di diritti aeroportuali; l'indicazione, sia pure in termini generali, della opportunità di valutare l'istituzione di un'autorità di regolazione per il settore dei trasporti nel suo complesso, richiesta dall'onorevole Lovelli.
Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta già prevista per domani la votazione del documento conclusivo cui seguirà, come concordato, una presentazione alla stampa dei contenuti del documento stesso.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, tenuto conto che il disegno di legge in esame non reca disposizioni che investano in misura rilevante le materie di competenza della

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Commissione e che, per altro verso, la Commissione VIII presumibilmente procederà all'approvazione di emendamenti e alla predisposizione di un nuovo testo, senza peraltro che allo stato sia possibile conoscere i tempi con cui il nuovo testo sarà reso disponibile, propone di non procedere all'espressione del parere. In proposito osserva inoltre che l'avvio della discussione generale in Assemblea è confermato per la mattina di domani.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, presidente, rileva quindi che la Commissione non si trova nelle condizioni di esprimere il proprio parere sul disegno di legge in esame.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.