CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
C. 3175 Governo.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, avverte che si soffermerà sugli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, di più diretta competenza della Commissione affari costituzionali, mentre i restanti articoli saranno illustrati dal collega Contento, in qualità di relatore per la Commissione giustizia.
Rileva che l'articolo 1 istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la riconosce quale personalità giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia organizzativa e contabile e ne pone la sede principale in Reggio Calabria. L'Agenzia è sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
Per quanto riguarda le competenze, l'Agenzia provvede alla acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; alla acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; alla verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; all'accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; alla programmazione dell'assegnazione e destinazione dei beni confiscati; all'analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione.
L'Agenzia, ancora, provvede alla amministrazione e alla custodia dei beni sequestrati e all'amministrazione e destinazione dei beni confiscati nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia di cui alla legge n. 575 del 1965, la cui disciplina viene contestualmente modificata dall'articolo 5 del provvedimento in esame, del quale riferirà il collega Contento.

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L'Agenzia provvede altresì all'amministrazione e alla custodia dei beni sequestrati e all'amministrazione e destinazione dei beni confiscati in caso di condanna per determinati gravi delitti per i quali è prevista una disciplina particolare in ordine al sequestro e alla confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, la cui disciplina è anch'essa modificata dall'articolo 5 del provvedimento in esame.
L'Agenzia provvede poi all'adozione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
Illustra l'articolo 2 che prevede, quali organi dell'Agenzia, il Direttore, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori.
Il Direttore è scelto tra i prefetti e viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e collocato in posizione di fuori ruolo. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.
Il Consiglio direttivo è composto di 5 membri: il Direttore dell'Agenzia, che lo presiede; un rappresentante del Ministero dell'interno; un magistrato designato dal Ministro della giustizia; un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; il Direttore dell'Agenzia del demanio o un suo delegato.
Il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo viene proposto dal Ministro dell'interno al Presidente del Consiglio dei ministri.
Ricorda che il Ministro dell'interno, con un comunicato stampa del 4 febbraio, ha annunciato la nomina di Alberto Di Pace a direttore dell'Agenzia per beni sequestrati alla criminalità organizzata. Gli altri componenti dell'Agenzia, nominati con decreto firmato dal Presidente del Consiglio lo stesso giorno sono Carlo Meloni, in rappresentanza del ministero dell'interno, Luigi Birritteri, in rappresentanza del ministero della giustizia, Alberto Cisterna, sostituto procuratore antimafia designato dal Procuratore nazionale antimafia, e Maurizio Prato, in rappresentanza del ministero dell'economia e delle finanze.
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti ed è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Rileva che non è specificata la durata degli mandati conferiti ai suddetti organi né se sia possibile che la stessa carica sia rinnovata. Non è invece previsto un controllo specifico sull'Agenzia da parte della Corte dei conti. Essa è comunque soggetta al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio operato dalla Corte dei conti in via generale nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994.
Il comma 6, infine, stabilisce che i compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Si sofferma sull'articolo 3, che definisce le attribuzioni degli organi dell'Agenzia.
In particolare, il Direttore dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia; può nominare uno o più delegati; convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute; provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo; riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 575 del 1965, che prevede che il Governo trasmetta ogni sei mesi al Parlamento una relazione riguardo

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ai dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, i dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati.
L'articolo assegna inoltre all'Agenzia, in via generale, il compito di provvedere all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.
L'Agenzia adotta altresì i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati verso le primarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla già citata legge n. 575 del 1965.
Sempre secondo le modalità indicate dalla predetta legge, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, in casi eccezionali previsti dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza ovvero qualora un bene confiscato sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione del medesimo bene.
Si prevede che l'Agenzia, in merito alle attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, può avvalersi delle prefetture territorialmente competenti, senza oneri per la finanza pubblica. In tali casi i prefetti costituiscono, sempre senza oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.
Spetta, ancora, all'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca; approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati; richiedere la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; verificare l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; revocare il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate; sottoscrivere convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto; provvedere all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie; adottare un regolamento di organizzazione interna.
L'Agenzia è poi autorizzata a chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorità giudiziaria, di enti ed associazioni di volta in volta interessati.
Il collegio dei revisori, a sua volta, provvede al riscontro degli atti di gestione; alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.
Illustra quindi l'articolo 4, che disciplina l'organizzazione dell'Agenzia.
L'articolo rimette a uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia e sulla contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, nella quale deve essere assicurata la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati. I regolamenti devono intervenire inoltre in materia di comunicazioni, anche telematiche, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria, nonché di flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia.
Quanto ai rapporti tra l'Agenzia che viene istituita e l'Agenzia del demanio in merito all'amministrazione ed alla custodia

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dei beni confiscati, si prevede che questi siano regolati mediante una apposita convenzione non onerosa.
È previsto, ancora, che l'Agenzia, in seguito all'entrata in vigore dei regolamenti anzidetti può avvalersi, per l'assolvimento dei suoi compiti anche di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, stipulando apposite convenzioni non onerose.
L'Agenzia viene ricompresa tra gli organismi pubblici ai quali si applica il sistema di tesoreria unica.
L'articolo 7, infine, detta disposizioni volte a garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, che sostituisce il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.
Si stabilisce, in primo luogo, che, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
È previsto inoltre che il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, possa stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.
Una volta nominato il Direttore, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e, contestualmente, sono trasferite all'Agenzia le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie nonché le risorse umane, nei limiti delle suddette trenta unità, che mantengono la medesima posizione già occupata presso il Commissario.
Il testo prevede che l'Agenzia subentri, poi, nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario, avvalendosi, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, di esperti e collaboratori esterni.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore per la II Commissione, prima di passare all'illustrazione delle disposizioni che più da vicino attengono alla competenza della Commissione Giustizia, ritiene di premettere che in questa fase si limiterà ad evidenziare il meccanismo individuato dal decreto-legge al fine di dare attuazione al principio intorno al quale esso è stato predisposto.
Come si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge, il presente decreto costituisce il superamento delle due distinte fasi di amministrazione dei beni. La prima è affidata all'autorità giudiziaria che gestisce i beni fino alla confisca. La seconda all'Agenzia del demanio, per la destinazione del bene per finalità istituzionali e di utilità sociale. Sempre per il Governo, questa suddivisione si è rivelata l'ostacolo più grave ad una rapida ed efficace destinazione dei beni. Pertanto, come ha illustrato il relatore per la I Commissione, il provvedimento in esame conferisce alla sola Agenzia la duplice qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni.
Nell'intenzione del Governo, l'immediata e diretta interlocuzione tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria, preposta ai procedimenti penali e di prevenzione, è destinata a ridurre drasticamente i tempi intercorrenti tra l'iniziale sequestro e la definitiva destinazione dei beni. A tutti è ben chiara, infatti, l'esigenza di ridurre ai minimi termini possibili il periodo intercorrente tra questi due momenti.
Il decreto-legge, inoltre, è finalizzato a liberare il giudice delegato da una serie di incombenze, con effetti positivi anche sulla funzionalità degli uffici giudiziari, nonché a determinare risparmi sulle spese di gestione e di amministrazione finora sostenute.
Ritiene inoltre necessario fare anche una precisazione di metodo. La complessità

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della materia oggetto del decreto-legge è tale da rendere opportuna una fase istruttoria acquisitiva di dati ed elementi adeguatamente approfondita, che potrebbe avvalersi anche dello strumento delle audizioni. Particolarmente interessanti potrebbero essere le audizioni di coloro che direttamente applicano la normativa che il decreto intende modificare. Si tratta, più in particolare, del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, nonché del direttore dell'Agenzia del demanio.
Ritiene altresì opportuno che le Commissioni acquisiscano le relazioni annuali di sintesi per gli anni 2008 e 2009 del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione per i beni confiscati ad organizzazioni criminali.
Passando all'esame del testo del decreto-legge, si sofferma sugli articoli 5, 6 e da 8 a 11.
In particolare, l'articolo 5 novella gli articoli da 2-sexies a 2-duodecies della legge n. 565 del 1975, relativi al sequestro e alla confisca antimafia e l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992) che disciplina specifiche ipotesi di confisca penale obbligatoria.
Il comma 1, interviene in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
Le lettere a), b) e c), in particolare, modificano gli articoli da 2-sexies a 2-octies, con la finalità di sostituire l'Agenzia nazionale all'attuale amministratore nei compiti di gestione dei beni sequestrati. Infatti, il tribunale, con il provvedimento con cui è disposto il sequestro, affida all'Agenzia l'amministrazione giudiziaria dei beni.
Per quanto riguarda il ruolo dei soggetti iscritti all'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, esso consiste nel coadiuvare l'Agenzia, allorché chiamati dalla medesima, nella gestione dei beni; nel caso di aziende, l'Agenzia si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo.
Il ruolo del giudice tutelare viene conseguentemente ridimensionato.
All'Agenzia - immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria - sono attribuiti i compiti, attualmente spettanti all'amministratore, di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati (nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni) nonché le funzioni attualmente assegnate all'amministratore nel caso di aziende. Si attribuisce inoltre, in via generale, all'Agenzia il compito di adottare tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati e il potere, a tal fine, di richiedere alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato.
Non muta la disciplina delle spese per la conservazione e amministrazione dei beni contenuta nell'articolo 2-octies. Talune modifiche sono invece apportate alla disciplina dei compensi.
Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione dell'Agenzia, si dispone che al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione, essa trasmetta al tribunale periodiche relazioni. Viene inoltre aumentato da uno a tre mesi il termine entro il quale l'Agenzia deve presentare al giudice delegato la relazione particolareggiata e precisato che tale relazione riguarda, oltre che lo stato e la consistenza, anche il valore dei beni sequestrati.
Le lettere d), e) ed f) intervengono sull'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, novellando gli articoli da 2-novies a 2-undecies della citata legge n. 575.
Le modifiche all'articolo 2-nonies riguardano: l'introduzione dell'obbligo di comunicazione del provvedimento definitivo di confisca all'Agenzia e la corrispondente eliminazione dell'analogo obbligo attualmente previsto nei confronti del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno; l'attribuzione dei poteri di gestione dei beni confiscati all'Agenzia;

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l'eliminazione della previsione del controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonché della possibilità di revoca in ogni tempo dell'amministratore sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione o all'attuazione del provvedimento di destinazione.
Le modifiche all'articolo 2-decies riguardano il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati gestiti dall'Agenzia.
In particolare, il provvedimento di destinazione, anziché dal prefetto, viene adottato dall'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo; viene eliminata la proposta del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio; viene eliminato l'obbligo di sentire le amministrazioni interessate nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni; ai fini della stima del valore dei beni, si tiene conto in primo luogo della relazione particolareggiata presentata dalla medesima agenzia al giudice delegato.
Le modifiche all'articolo 2-undecies riguardano invece la destinazione dei beni confiscati. Esse operano in primo luogo la sostituzione del riferimento ai soggetti che attualmente intervengono nella gestione dei beni confiscati (amministratore; competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze; Ministero delle finanze; Agenzia del demanio) con quello all'Agenzia e precisano, con riferimento alle varie possibili destinazioni, la necessità di un provvedimento dell'Agenzia.
Segnala quindi le ulteriori significative novità.
Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), di trasferimento di beni immobili agli enti territoriali, se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, si prevede che l'Agenzia disponga la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
Al comma 3-bis si prevede l'estensione anche ai beni mobili della disciplina dettata per i beni mobili registrati (affidamento dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale; si prevede anche la possibilità di affidare i medesimi beni alla stessa Agenzia).
Attraverso la novella al comma 4, si modifica ulteriormente la disciplina delle operazioni di destinazione dei beni aziendali e di vendita dei beni immobili di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse (disciplina su cui è da ultimo intervenuta la legge finanziaria 2010). Si prevede in particolare che a tali operazioni proceda l'Agenzia, la quale, come nel testo vigente, dovrà richiedere al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.
La lettera g) del comma 1, infine, novella l'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge n. 575 del 1965, integrando il contenuto del regolamento attualmente previsto per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati: si prevede che il regolamento disciplini anche la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale.
Il comma 2 dell'articolo 5 modifica la disciplina della confisca in ipotesi particolari, di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992), intervenendo in particolare sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati (comma 4-bis).
La novella apportata dal decreto-legge in esame è volta a prevedere una disciplina differenziata in relazione alla natura del delitto: nel caso di procedimenti per

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delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale si applicano direttamente le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della n. 575 del 1965; nei casi di sequestro e confisca per delitti diversi, le stesse disposizioni si applicano nei limiti della compatibilità; in tali casi il tribunale nomina un amministratore.
L'articolo 6 novella, rispettivamente, la legge n. 565 del 1975 e l'articolo 416-bis del codice penale, con la finalità, indicata nella relazione illustrativa, di «adeguarne il contenuto alle attuali differenti forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare riferimento a quelle della regione Calabria».
In particolare, vengono modificati: l'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, che definisce l'ambito di applicazione della medesima legge, con l'esplicitazione della sua applicabilità agli indiziati di appartenere (oltre che alla mafia e alla camorra) anche alla 'ndrangheta; l'articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, con la precisazione dell'applicabilità del medesimo articolo anche alla 'ndrangheta.
L'articolo 8 attribuisce all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Agenzia nazionale. Conseguentemente, per le controversie di cui al comma 1 dell'articolo 9, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Il comma 1 dell'articolo 9, segnatamente, prevede la competenza del TAR Lazio con sede in Roma per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del decreto-legge, ivi incluse quelle cautelari; la rilevabilità d'ufficio delle questioni di competenza.
L'articolo 10 reca disposizioni di carattere finanziario, volte alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto.
L'articolo 11 reca la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.
Osserva conclusivamente che taluni aspetti del provvedimento potrebbero essere migliorati o più correttamente formulati. Si riferisce in particolare all'opportunità di differenziare la disciplina del sequestro con riferimento all'oggetto dello stesso, a seconda che si tratti, ad esempio, di beni aziendali, quote o pacchetti azionari. Al fine di velocizzare i tempi di gestione, ritiene altresì opportuno prevedere che le comunicazioni dell'Agenzia nazionale avvengano in via telematica. Ritiene altresì necessario coordinare le disposizioni previste dal provvedimento in esame con la normativa vigente che consente di affidare beni in custodia alla polizia giudiziaria. Altra questione delicata, a suo giudizio, consiste nella permanenza, accanto alla gestione accentrata dell'Agenzia nazionale, di uffici periferici del Ministero dell'economia che conservano delle competenza in materia di gestione delle spese. Esprime infine perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, laddove si prevede che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge n. 575 del 1965 si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5, per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Lorenzo RIA (UdC) conviene con il relatore per la II Commissione circa l'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni. In tale contesto ritiene che dovrebbe essere audito il precedente Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione per i beni confiscati ad organizzazioni criminali, dottor Antonio Maruccia, in quanto redattore delle relazioni annuali di sintesi per gli anni 2008 e 2009, che l'onorevole Contento proponeva di acquisire.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, che hanno analizzato ed illustrato il provvedimento in modo attento ed equilibrato. Conviene sulla opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, riservandosi di

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indicare i soggetti che riterrebbe utile audire nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, convocata per oggi.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che le questioni poste con riguardo allo svolgimento di audizioni saranno approfondite nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine dell'odierna seduta.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.30.