CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 febbraio 2010
280.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che, nella seduta del 20 gennaio 2010, il Presidente della Commissione bilancio del Senato ha dato conto di una lettera del Presidente del Senato con la

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quale si evidenzia come, alla luce della recente riforma della legge di contabilità, approvata con la legge n. 196 del 2009, emergano profili che renderanno necessarie modifiche dei Regolamenti parlamentari, di cui sarà chiamata ad occuparsi la competente Giunta per il Regolamento, nel necessario raccordo con la Camera dei deputati. Fa presente, poi, che, stante la particolare complessità tecnica della materia, la Presidenza del Senato, nella menzionata lettera, invita la Presidenza della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ad istituire al proprio interno un Comitato tecnico, composto da un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare, per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova normativa contabile, al fine di riferire tempestivamente alla Presidenza del Senato in vista dei successivi adempimenti. Segnala, altresì, che il Presidente della Commissione bilancio del Senato ha quindi invitato ciascun Gruppo a designare, entro la giornata di martedì 26 gennaio 2010, un membro per procedere alla costituzione del Comitato e per poterne programmare tempestivamente i lavori.
Fa, quindi, presente di aver rappresentato che questa circostanza al Presidente della Camera, con una lettera del 3 febbraio, invitandolo a valutare la possibilità che presso questo ramo del Parlamento si proceda in modo analogo, anche prevedendo un'opportuna interlocuzione tra le Commissioni bilancio delle due Camere, al fine di fornire alle rispettive Presidenze elementi utili nella fase di avvio della riforma dei Regolamenti parlamentari. Avendo il Presidente della Camera convenuto sull'opportunità di una tale iniziativa, propone di istituire nell'ambito della Commissione un Comitato tecnico composto da un rappresentante per ciascun gruppo, che opererà in modo informale. Invita, pertanto, i capigruppo a designare un componente in modo da poter avviare i lavori del Comitato.

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
C. 975 e abb.-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, segnala che la proposta di legge in esame, che introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, è già stata esaminata dalla Commissione bilancio il 7 ottobre 2009. Ricorda, che in quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul provvedimento, formulando, ai fini di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, una condizione volta ad inserire, all'articolo 4, una specifica clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel parere è, inoltre, contenuta una osservazione, volta ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 3 della proposta, al fine di assicurare la piena compatibilità con la normativa comunitaria. Successivamente, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio, nonché approvando un ulteriore emendamento, volto a recepire la condizione formulata dalla Commissione affari costituzionali, privo di implicazioni finanziarie.
Ritiene, pertanto, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenti profili problematici di carattere finanziario, così come le proposte contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, che sembrano rivestire un carattere meramente ordinamentale. Parimenti, non rileva profili problematici di carattere finanziario negli emendamenti 1.100, 3.100,

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3.101, 3.102, 4.100 e 4.101 della Commissione, non compresi nel fascicolo n. 1 degli emendamenti. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 975 e abb.-A, recante disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 1.100, 3.100, 3.101, 3.102, 4.100 e 4.101 della Commissione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA».

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel concordare sull'assenza di profili finanziari problematici del provvedimento, condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore rileva che il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2010, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di pace, nonché delle missioni internazionali, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 gennaio 2010. ricorda che, in quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso sul nuovo testo elaborato dalle Commissioni di merito un parere favorevole, formulando numerose condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva inoltre che le Commissioni di merito, nella seduta del 26 gennaio 2010, hanno concluso l'esame del provvedimento recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Non ritiene che il testo all'esame dell'Assemblea presenti quindi profili problematici dal punto di vista finanziario, ma al riguardo, chiede una conferma da parte del Governo. Fa quindi presente che mostrano una quantificazione o una copertura carente o inidonea le seguenti proposte emendative: gli identici 9.21 Fallica, 9.24 Di Stanislao che ripristinano il testo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nella seduta del 26 gennaio 2010; 9.53 Cicu che riprende sostanzialmente il contenuto del comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nella seduta del 26 gennaio 2010. Ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordini ai seguenti emendamenti: Mogherini Rebesani 1.2 con riferimento al quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'Agenzia del demanio possa pregiudicare la funzionalità del suddetto istituto;

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Mogherini Rebesani 2.2 riguardo al quale rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'Agenzia del demanio possa pregiudicare la funzionalità del suddetto istituto; 6.100 del Governo con riferimento al quale ritiene opportuno che siano chiariti gli effetti finanziari eventualmente derivanti dal collocamento del Comandante generale in congedo equiparato a tutti gli effetti a quello del raggiungimento dei limiti di età, nonché gli eventuali effetti, dovuti al trattamento economico corrisposto per la posizione di collegamento presso il Ministero della difesa e alla necessità di sostituire tale posizione presso il corpo della Guardia di finanza; 9.100 del Governo, riguardo al quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo rechi le necessarie disponibilità. Appare, inoltre, opportuno, data la natura degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che il Governo chiarisca se l'autorizzazione di spesa può essere formulata in termini di limite massimo; Holzmann 9.20, riguardo al quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; Maurizio Turco 9.28, riguardo al quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca i riflessi di carattere finanziario della prospettata modifica del sistema di reclutamento, anche in relazione agli attuali vincoli in materia di assunzioni; Cicu 9.47 riguardo al quale ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sui possibili effetti negativi per il bilancio dello Stato dello svolgimento della prova di selezione; Cicu 9.48 riguardo al quale appare opportuno un chiarimento sui possibili effetti finanziari della norma, anche in relazione alla disciplina vigente in materia di contenimento del turn over del personale delle pubbliche amministrazioni; Cicu 9.49 e 9.50 riguardo ai quali appare opportuno un chiarimento sui possibili effetti finanziari derivanti dal nuovo inquadramento; Maurizio Turco 9.29 e 9.30 riguardo ai quali appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'abrogazione delle leggi richiamate possano derivare oneri a carico della finanza pubblica; Cicu 9.54 riguardo al quale appare opportuna una conferma in ordine alla possibilità di stipulare le predette convenzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; Cicu 9.55 riguardo al quale appare opportuno un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari di talune delle modifiche proposte, con particolare riferimento alla possibilità per la società di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, all'esclusione da ogni tributo o diritto degli atti posti in essere per la costituzione della società, che appare comportare una rinuncia a maggior gettito, e alla previsione che un magistrato della Corte dei conti assista alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della società. Miotto 10.20 riguardo al quale appare opportuno acquisire indicazioni in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Polledri 9.020, osservato che l'emendamento, nel modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 10, non provvede ad indicare gli oneri per gli anni successivi al 2010, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di apportare una riduzione agli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge finanziaria 2010, ritiene in ogni caso opportuno un chiarimento sulla quantificazione degli oneri per le eventuali assunzioni e sulla possibilità di assicurare il rispetto del tetto di spesa previsto dall'articolo aggiuntivo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, in risposta alle osservazioni del presidente e relatore, rileva quanto segue. Per quanto riguarda gli identici emendamenti Fallica 9.21 e Di Stanislao 9.24 esprime parere contrario per mancanza di copertura. Esprime inoltre parere contrario in merito all'emendamento Cicu 9.53, in quanto non è dimostrata l'invarianza. Con riferimento agli emendamenti Mogherini Rebesani 1.2 e 2.2 esprime un parere contrario in quanto gli stanziamenti di cui alla tabella

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C sono destinati a far fronte ad esigenze di funzionamento di enti, istituti e organismi che, per effetto di ulteriori tagli, vedrebbero compromessa la propria operatività e pertanto non possono essere utilizzati a fini di copertura in quanto ulteriormente incomprimibili. Con riferimento all'emendamento 6.100 esprime parere favorevole. Circa l'emendamento 9.100 fa presente che la relazione tecnica è stata verificata positivamente e la copertura appare idonea e pertanto esprime parere favorevole. Rileva inoltre che gli emendamenti Holzmann 9.20, Maurizio Turco 9.28, Cicu 9.47 e Maurizio Turco 9.29 e 9.30 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Esprime parere contrario sull'emendamento Cicu 9.54 in quanto non è dimostrata l'invarianza, mentre evidenzia che l'emendamento Cicu 9.55 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Esprime inoltre parere contrario in merito all'emendamento Miotto 10.20, in quanto gli stanziamenti del FAS sono finalizzati ad investimenti e non possono essere utilizzati per spese correnti. In merito all'articolo aggiuntivo Polledri 9.020, esprime parere contrario in quanto gli stanziamenti di tabella C sono destinati a far fronte ad esigenze di funzionamento di enti, istituti ed organismi che per effetto di ulteriori tagli vedrebbero compromessa la propria operatività e pertanto non possono essere utilizzati a fini di copertura, in quanto ulteriormente incomprimibili. Con riferimento alle rimanenti proposte emendative sulle quali il relatore non ha espresso rilievi, comunica quanto segue. Esprime parere contrario sull'emendamento Antonione 2.20 per inidoneità della copertura. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Maurizio Turco 3.20 e 3.21, precisando con riferimento a quest'ultimo che esso comporta effetti onerosi sul fabbisogno da indebitamento. Con riferimento all'emendamento Antonione 4.22 esprime parere contrario per inidoneità della copertura. Esprime inoltre parere contrario relativamente agli emendamenti Maurizio Turco 6.20, 6.21 e 9.31. Formula poi un parere contrario sull'emendamento Cicu 9.52 per mancanza di copertura. Rileva infine che l'emendamento Maurizio Turco 9.34 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene necessario un ulteriore chiarimento in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 9.100 del Governo. In proposito, ritiene preliminarmente che andrebbero forniti elementi di valutazione idonei a confermare l'effettiva possibilità di ricondurre le spese in questione nell'ambito di un limite massimo, come prefigurato dalla norma, precisando le modalità procedurali idonee a garantire il rispetto del predetto limite.
Per quanto attiene alle quantificazioni operate dalla relazione tecnica allegata all'emendamento giudica, inoltre, opportuno che il Governo fornisca alcuni chiarimenti. In primo luogo, rileva che la relazione tecnica non menziona gli aspetti retributivi e previdenziali derivanti dall'inquadramento nelle strutture di Forza armata dei frequentatori dei corsi, che per espressa disposizione del comma 1.2, per tutta la durata dei corsi, assumono lo «statuto di militari in speciale ferma volontaria». Giudica che andrebbe quindi chiarito se, in virtù di tale previsione, i soggetti in questione possano beneficiare del riconoscimento di trattamenti e prerogative attualmente previsti per i volontari delle Forze armate, con conseguenti possibili oneri. Osserva, infatti, che tale questione è stata evidenziata anche in una nota della Ragioneria generale dello Stato, che fa riferimento alla possibilità di un'estensione di «diritti e prerogative» previste per i volontari delle Forze Armate. Osserva, poi, che la relazione tecnica non fa riferimento ad eventuali oneri connessi alla copertura assicurativa dei frequentatori per le attività formative che, tra l'altro per espressa previsione del comma 1.1, il primo anno si svolgeranno prioritariamente presso reparti alpini, paracadutisti e presso unità anfibie. Rileva, altresì, che non si rinvengono indicazioni, né nella norma né nella relazione tecnica, circa l'articolazione temporale delle tre

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settimane di corso da svolgere in ciascun anno e che, in particolare, non è precisato se queste debbano svolgersi continuativamente e se comunque, per ciascun contingente annuale, il corso debba necessariamente esaurirsi nel medesimo anno. Per quanto alle attività formative svolte dal personale di supporto, rileva che la relazione tecnica quantifica oneri per trattamenti economici, mentre la norma non prevede espressamente un trattamento aggiuntivo rispetto a quello già percepito dal personale in questione, che dovrebbe risultare già inquadrato nella strutture dell'amministrazione della difesa. Rileva, infine, che nella relazione tecnica non sono esplicitate le ragioni di un andamento non costante, nei tre anni, delle voci di costo connesse agli oneri di funzionamento e agli oneri una tantum relativi a spese per attività promozionale, per alloggiamento e selezione del personale. Rileva, infatti, che le differenze di importo risultano particolarmente evidenti per le spese di alloggiamento. Sul punto, reputa, quindi, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Gioacchino ALFANO (PdL) con riferimento al parere contrario espresso circa gli identici emendamenti Fallica 9.21 e Di Stanislao 9.24, chiede se i problemi riguardano la quantificazione, nel qual caso si potrebbe valutare una conseguente limitazione nella concessione dei benefici ivi previsti, ovvero si tratti di una mancanza completa di risorse.

Antonio BORGHESI (IdV), nel segnalare che il proprio gruppo esprime una valutazione radicalmente contraria al merito dell'emendamento 9.100 del Governo, che sembra preludere alla formazione di corpi paramilitari, ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe fornire una puntuale risposta ai quesiti da ultimo formulati dal Presidente.

Giuseppe FALLICA (PdL) osserva che l'emendamento 9.21 a sua firma è volto a reintrodurre il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame, che reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, in materia di aspettativa per riduzione di quadri. In proposito, ricorda che, secondo la relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge, «la norma chiarisce che nei benefici spettanti agli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri, cessati a domanda dal servizio permanente, rientrano tutti i benefici legati al raggiungimento del limite di età». Ricorda che, nel corso dell'esame in sede consultiva del citato decreto-legge presso la Commissione bilancio, il sottosegretario Alberto Giorgetti ha riferito che il Ministero della difesa, poiché la disposizione in esame tratta di cessazioni dal servizio permanente a domanda, non è in grado di quantificare a priori il numero dei possibili destinatari della citata disposizione. Alla luce di tali dichiarazioni la Commissione bilancio, in mancanza di una relazione tecnica che consentisse di quantificare gli oneri derivanti dalla disposizione stessa, ha pertanto formulato una condizione che è stata recepita dalle Commissioni riunite esteri e difesa. Fa, quindi, presente che lo scopo del suo emendamento è pertanto quello di riproporre all'attenzione della Commissione bilancio un approfondimento delle questioni poste dalla norma soppressa, con l'auspicio che il Governo fornisca quegli specifici elementi di informazione che non furono resi nella precedente seduta.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle osservazioni dei deputati Gioacchino Alfano e Fallica, rileva che nell'esame del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge era emersa la necessità di un approfondimento delle implicazioni finanziarie della disposizione, che, comunque, appare di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, ritiene che la Commissione non possa che confermare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, già espresso sul comma 3 dell'articolo 9. Per quanto attiene all'emendamento 9.100 del

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Governo, rileva come la proposta emendativa non prefiguri la costituzione di milizie private ma sia semplicemente finalizzata allo svolgimento di attività di formazione, al fine di fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato e l'attività prioritaria delle Forze armate. In proposito, relativamente al comma 1-ter fa presente che l'attribuzione ai partecipanti ai corsi dello status di militare in speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, potrebbe astrattamente comportare, in assenza di specifiche disposizioni, il riconoscimento di una serie di diritti e prerogative previste per i volontari delle Forze armate, che potrebbero potenzialmente determinare effetti onerosi. In ordine, poi, alle modalità di copertura finanziaria proposte, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e dell'accantonamento del Ministero della difesa del fondo speciale di parte corrente, fa presente che i citati fondi dispongono delle necessarie disponibilità finanziarie. Rinvia, comunque, ad apprezzamento politico l'utilizzo del citato Fondo per interventi strutturali di politica economica per l'anno 2012, tenuto conto che le risorse attualmente disponibili sul Fondo speciale di parte corrente relativamente all'accantonamento del Ministero della difesa sono pari a 9,344 milioni di euro per l'anno 2012, sufficienti quindi a coprire l'intero onere per il medesimo anno.

Rolando NANNICINI (PD) chiede ulteriori chiarimenti circa la copertura dell'emendamento 9.100 del Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS chiarisce che gli oneri si ripartono tra il Fondo per interventi strutturali di politica economica ed il Fondo speciale di parte corrente e che entrambi i fondi risultano all'uopo capienti.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede, con riferimento all'emendamento 9.100 del Governo, se sia stata presentata la relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, conferma che essa è stata presentata.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede che siano chiariti i costi dell'operazione che si intende effettuare attraverso l'emendamento 9.100. Con riferimento agli emendamenti Mogherini Rebesani 1.2 e 2.2. rileva che il Governo ha sollevato rilievi in ordine all'idoneità della copertura ma non rispetto al merito degli interventi che con i medesimi si intendeva adottare, quindi chiede se sia possibile, in caso di condivisione dei contenuti, trovare coperture alternative.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come in presenza di eventuali maggiori oneri, il rappresentante del Governo abbia espresso un giudizio favorevole sull'emendamento 9.100 ed una valutazione negativa su numerose proposte emendative di iniziativa parlamentare, esprimendo in sostanza un giudizio di carattere politico sulle proposte emendative.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle considerazioni del deputato Vannucci, osserva, in via generale, che la Commissione bilancio si esprime essenzialmente sui profili di copertura finanziaria dei provvedimenti e delle proposte emendative e non sulle finalità delle spese previste. In particolare, rileva che la riduzione di autorizzazioni di spesa determinate dalla Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria determina il rischio di incidere su spese non rimodulabili o, comunque, non comprimibili, con possibili conseguenze negative per la funzionalità degli enti finanziati o per la realizzabilità degli interventi già programmati.

Rolando NANNICINI (PD) chiede al rappresentante del Governo perché analoghe problematiche non si pongano con riferimento alla riduzione del fondo speciale di parte corrente e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il viceministro Giuseppe VEGAS precisa che si tratta di due modalità di

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copertura estremamente diverse, in quanto le risorse di cui alla Tabella C allegata alla legge finanziaria si riferiscono in molti casi a spese non rimodulabili connesse al funzionamento di enti ed istituzioni, mentre i fondi utilizzati con finalità di copertura dalla proposta emendativa governativa sono preordinati alla copertura finanziaria di provvedimenti in itinere o di futura adozione. Rileva, quindi, che il continuo ricorso con finalità di copertura alla riduzione di autorizzazioni di spesa rideterminate dalla Tabella C rischia di assicurare una copertura finanziaria meramente formale, in quanto presuppone la riduzione di spese di fatto non comprimibili.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ribadire l'esigenza di ulteriori chiarimenti sugli effetti finanziari dell'emendamento 9.100 del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (3097-A);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 9.100 del Governo, con la seguente osservazione:
l'emendamento, seppure corredato di relazione tecnica, necessita di ulteriori approfondimenti, richiesti dal relatore, che il Governo dovrebbe fornire prima della votazione in Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 2.2, 3.21, 6.20, 9.20, 9.21, 9.24, 9.28, 9.29, 9.30, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.53, 9.54, 9.55, 10.20 e sull'articolo aggiuntivo 9.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Massimo VANNUCCI (PD) contesta la procedura adottata e rileva che, senza ulteriori chiarimenti, non si dovrebbe procedere all'espressione del parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la relazione tecnica è stata presentata ed osserva che, la Commissione, approvando la proposta di parere testé formulata, che adotta soluzioni non completamente coincidenti con quelle proposte dalla Ragioneria generale dello Stato, dimostrerà anche la sua autonomia di valutazione.

Massimo VANNUCCI (PD) pur dando atto al relatore di aver opportunamente posto al Governo una serie di rilievi, ritiene che vi sia stata una forzatura e che la procedura seguita non sia corretta. Osserva peraltro che il relatore ha cambiato opinione in poco tempo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che il Governo dovrà a questo punto fornire, eventualmente direttamente in Assemblea, ulteriori chiarimenti sull'emendamento 9.100 prima della sua votazione, assicurando in tal modo una completa

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verifica dell'impatto finanziario dell'emendamento in questione.

Massimo VANNUCCI (PD) propone di esprimere il parere sul testo e sulle proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 9.100 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che la Commissione sia in grado di poter esprimere il parere e mette ai voti la proposta da lui presentata in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
Atto n. 178.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nel corso della precedente seduta, illustra il programma delle erogazioni finanziarie, da attualizzare, evidenziando come l'importo di 68,184 milioni di euro di cui al decreto ministeriale in esame si riferisce all'attualizzazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005 e non a tutti gli interventi da realizzare.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, anche alla luce di quest'ultima precisazione del rappresentante del Governo ,formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo (atto n. 178),
preso atto dei chiarimenti del Governo, in base ai quali:
con riferimento alla contabilizzazione della spesa per interessi ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento, nel passaggio ai conti nazionali il dato di bilancio corrispondente al pagamento della rata è oggetto di «riclassificazione», con conseguente imputazione della quota capitale al rimborso dei prestiti, mentre la quota interessi sarà imputata alla corrispondente categoria economica di spesa;
con riferimento alla tipologia degli interventi, si tratta per la maggior parte, come indicato nella relazione illustrativa, sia di prosecuzione di misure già programmate nel 2009, sia di attuazione di ulteriori interventi per il sostegno e la riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso, per i quali i relativi pagamenti saranno scadenzati in più anni, nonché, in misura più contenuta, di promozione e di investimenti connessi con

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grandi manifestazioni ed eventi, anche nel settore dello spettacolo, il cui pagamento avverrà in unica soluzione.
con riferimento alle cause dello scostamento rispetto alle previsioni incorporate nei conti della Pubblica Amministrazione, gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento richiamati si riferivano al contributo quale rata e non ai netti ricavi derivanti dall'utilizzo dei contributi stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Maino MARCHI (PD) con riferimento al merito del provvedimento, rileva come nel procedimento di selezione degli interventi destinatari dei finanziamenti di competenza dell'ARCUS Spa non vi sia stato alcun coinvolgimento degli enti locali interessati, seguendo un metodo che ritiene assolutamente censurabile.

Massimo VANNUCCI (PD) condividendo le argomentazioni del collega Marchi e pur rilevando la correttezza dal punto di vista contabile, osserva che l'istruttoria non ha prodotto tuttavia la trasparenza necessaria. Annuncia pertanto un voto favorevole tecnico con riferimento alla correttezza contabile, mentre conferma le perplessità sul merito del provvedimento. Auspica che la Commissione bilancio, per i profili di propria competenza, possa indirizzare il Governo verso scelte migliori.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.
Atto n. 174.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo il 21 gennaio 2010, rinviandone il seguito in attesa dell'espressione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. In proposito, segnala che, in merito al parere della Conferenza unificata, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato al Presidente della Camera, in data 1o febbraio 2010, che il Consiglio dei ministri in data 22 gennaio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ha deliberato la procedura in via d'urgenza, prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fa, altresì, presente che il Consiglio di Stato ha trasmesso, in data odierna, il previsto parere. Segnala, quindi, che la Commissione può pertanto proseguire l'esame dello schema di decreto legislativo e pervenire all'espressione del parere richiesto.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 21 gennaio scorso, per quanto concerne l'organo deputato alla verifica dei requisiti degli operatori, di cui all'articolo 5 dello schema normativo in oggetto, precisa che tale verifica potrà essere effettuata direttamente dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, in quanto amministrazione procedente ai fini dell'adozione del decreto interministeriale con cui i suddetti requisiti dovranno essere definiti. Osserva che tale attività di verifica dovrà essere in ogni caso svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quel che riguarda gli oneri per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, rileva che l'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, oltre a determinare gli oneri stessi «nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività» dell'Agenzia stessa ai sensi del comma 18, prevede, al comma 7, che «per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia,

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gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari». Inoltre, ricorda che, per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, ad essa sono versati gli importi delle sanzioni dalla stessa irrogate ai sensi del comma 5, lettera g). Osserva che il tema di un finanziamento pubblico integrativo si pone solo per il primo periodo di operatività dell'Agenzia, in cui, peraltro, le attività della stessa non saranno particolarmente estese e, quindi, non comporteranno spese rilevanti. Al riguardo ritiene che, per tale periodo si potrà far leva sullo stanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, come ricordato dalla Commissione, oltre che sulla adeguata rimodulazione dei corrispettivi già oggi previsti per i servizi resi da ISPRA e, con l'operatività dell'Agenzia, da quest'ultima. Ricorda che i soggetti richiedenti tali servizi sono costituiti da chiunque abbia necessità di autorizzazioni, licenze o controlli relativi a materiali o attività nucleari, anche a prescindere dalla produzione di energia elettrica. A fronte di tale pluralità di fonti di finanziamento poste a carica degli operatori di mercato, ritiene possibile confermare che dal funzionamento dell'Agenzia de qua non deriveranno, a regime, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto concerne i compiti previsti in capo a ISPRA, ENEA e università, ai sensi dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, a conferma che i compiti stessi saranno svolti dai predetti soggetti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ritiene opportuno inserire un'apposita clausola di invarianza.
Quanto agli oneri di informazione della procedura di valutazione ambientale strategica, ritiene che gli stessi siano sostenuti dagli operatori interessati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, che, d'altra parte, viene espressamente richiamato nell'articolo 9 dello schema normativo in oggetto.
Per quanto attiene alla costituzione e al funzionamento dei Comitati interistituzionali di cui agli articoli 11 e 26 dello schema di decreto legislativo, rileva che, in ragione della natura di tali organismi, composti da membri già appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, essi non comportano nuovi o maggiori oneri. Per superare ogni rilievo di ordine finanziario, ritiene tuttavia opportuno inserire nello schema di decreto legislativo una clausola di invarianza,
Per quel che attiene agli effetti finanziari discendenti dall'attività di certificazione dei siti, fa presente che essi risultano in tutto ricompresi nelle attività istituzionali di pertinenza dei vari enti e soggetti pubblici coinvolti.
In ordine alla previsione di cui all'articolo 13, comma 1, del provvedimento in esame, evidenzia che gli eventuali oneri cui si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera, sono comunque sostenuti dall'operatore titolare del sito certificato.
Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 16 in materia di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa, ricorda che la presenza di tale disciplina deriva direttamente dai criteri e principi direttivi della delega di cui all'articolo 25, comma 2, lettera m). Tenuto conto della generale previsione di invarianza di spesa, ritiene che non si prefiguri la concessione di contributi o l'insorgenza di oneri a carico dello Stato, ma l'esigenza di dare una disciplina generale ad un elemento, quello della copertura dei rischi di costruzione per ritardi, particolarmente presente nella realizzazione di infrastrutture energetiche complesse, quale è un impianto nucleare. Sottolinea che la norma specifica che, tra le cause di ritardo, sono escluse quelle attinenti al comportamento del soggetto appaltatore, i cui oneri rimarrebbero pertanto in capo al soggetto stesso; dunque, gli strumenti di copertura in parola sono stati pensati per tutelare piuttosto da

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altri ritardi imputabili, ad esempio, a ricorsi amministrativi contro l'autorizzazione. Evidenzia che l'esistenza di schemi di garanzia disciplinati secondo standard pubblicistici, per i quali si può prevedere, tramite il decreto di attuazione, anche il coinvolgimento di strutture e società pubbliche specializzate, può costituire un elemento importante a sostegno della finanziabilità dell'investimento, anche con il ricorso a formule consortili tra produttori e consumatori di energia.
Con riguardo alla funzione attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dall'articolo 20, comma 3, dello schema di decreto legislativo, relativa all'erogazione dei fondi per il decommissioning, osserva che, ai sensi del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas «opera la verifica e il controllo delle risorse finanziarie che alimentano il fondo per il decommissioning». Precisa che, alla luce di tale verifica, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stessa determina l'entità delle risorse stesse e ne dispone l'erogazione che viene materialmente effettuata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Ritiene che quest'ultimo organismo, pur risultando oggi statisticamente compreso nell'ambito del conto economico dello Stato, amministra in modo autonomo e sotto la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas risorse derivanti da componenti tariffarie definite dalla specifica regolazione di settore. Al fine di eliminare eventuali ambiguità interpretative dalla disposizione sopra richiamata, ritiene che si potrebbe precisare che alla concreta erogazione delle risorse in favore del fondo provvede la Cassa conguaglio per il settore elettrico, previa deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che i fondi accantonati annualmente per il decommissioning, derivanti da tariffe e quindi a gestione indipendente, sono indisponibili, nel senso che non possono essere utilizzati se non per effettuare operazioni di decommissioning a tempo debito, di regola, fine vita degli impianti. Quanto alle osservazioni sugli effetti indiretti sui saldi di finanza pubblica dovuti alle operazioni di immobilizzo e smobilizzo finanziario, ritiene che la precisazione sopra riportata consenta di inquadrare la situazione in modo più adeguato.
Ferma l'esigenza di creazione del Fondo per il decommissioning a garanzia dei territori impegnati nella realizzazione degli impianti, ritiene che la formula proposta sia la più adeguata alla funzione attribuita, anche per evidenti analogie con il finanziamento delle attività di decommissioning degli impianti di produzione da dismettere, derivati dalla precedente stagione nucleare. Peraltro, al fine di evitare il verificarsi di significativi scostamenti tra la previsione iniziale, operata da Sogin Spa, dei costi per il decommissioning e i contributi versati dal titolare dell'autorizzazione unica, ritiene che si possa prevedere che al titolare stesso venga riconosciuto il diritto di partecipare, in contraddittorio con Sogin, alla definizione dei suddetti costi e che la stima effettuata da Sogin sia sottoposta ad una verifica di congruità da parte di un qualificato soggetto, con caratteristiche di terzietà. Segnala, infine, l'opportunità di prevedere che la misura del contributo periodico al Fondo per il decommissioning venga aggiornata periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, ciò per tener conto di eventuali evoluzioni delle tecniche per il decommissioning.
In ordine alla configurabilità dei contributi versati dagli operatori di, cui all'articolo 22, quali costi deducibili a fini fiscali, passibili quindi di determinare effetti sul gettito tributario, rileva che gli eventuali minori introiti imputabili alla deducibilità sarebbero comunque di gran lunga superati dalle maggiori entrate derivanti dalla realizzazione delle opere sul territorio e dal relativo «indotto».
La copertura dei costi di realizzazione del deposito nazionale, di cui agli articoli 24 e 25, comunica che sarà assicurata, per le «nuove» attività elettronucleari, dai corrispettivi a carico degli operatori elettrici secondo modalità di conferimento definite in via generale. Per quanto riguarda invece il materiale derivante dalle attività pregresse, precisa che la copertura deriva dalla componente A2 della tariffa

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elettrica, relativa agli oneri generali del sistema elettrico. Ricorda che, infatti, tra, tali oneri, individuati dalla legge n. 83 del 2003, rientrano anche «i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti».
In ordine all'articolo 26 dello schema normativo in esame, richiama le le stesse considerazioni svolte con riferimento agli articoli 24 e 25.
In ordine alla configurabilità dei contributi versati dalla Sogin, di cui all'articolo 29, quali costi deducibili a fini fiscali, passibili quindi di determinare effetti sul gettito tributario, rileva che gli eventuali minori introiti imputabili alla deducibilità sarebbero comunque di gran lunga superati dalle maggiori entrate derivanti dalla realizzazione delle opere sul territorio e dal relativo «indotto».
In ordine agli oneri connessi alla campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, evidenzia che la compatibilità finanziaria della campagna stessa è garantita dall'espressa precisazione, contenuta nell'articolo 30, comma 1, dello schema di decreto legislativo, che, per la realizzazione della predetta campagne informativa, si provvede «nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo». Rileva che per la copertura dei suddetti oneri sono disponibili le risorse individuate dall'articolo 27, comma 38, della legge n. 99 del 2009. sottolinea che, in particolare, tale disposizione prevede che «l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro». Ricorda che è altresì previsto che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, prendendo atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (atto n. 174),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:
dal funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare non deriveranno, a regime, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto:
a) l'Agenzia farà fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento con le risorse previste, per il primo periodo di operatività dell'Agenzia stessa, dall'articolo 29, comma 18, della legge n. 99 del 2009, che per l'anno 2010 ammontano a 1,5 milioni di euro;
b) il comma 7 del citato articolo 29 della legge n. 99 del 2009, prevede che per l'esercizio delle attività connesse ai compiti e alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
c) all'Agenzia sono versati, ai sensi del comma 5, lettera g), del citato articolo 29, gli importi delle sanzioni dalla stessa irrogate;
gli adempimenti previsti per i soggetti e gli enti coinvolti nelle procedure autorizzatorie relative alla costituzione e

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all'esercizio degli impianti nucleari (amministrazioni statali, regionali, enti locali) verranno effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e a tal fine è opportuno inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria;
all'articolo 13 è opportuno inserire la previsione per cui agli eventuali oneri concernenti la nomina del commissario ad acta, si provvederà a carico dell'amministrazione eventualmente inadempiente, ovvero a carico del soggetto richiedente;
con l'articolo 16, concernente la disciplina di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa, stante la previsione dell'invarianza della spesa prevista dalla legge delega, non si prefigura la concessione di contributi o l'insorgenza di oneri a carico dello Stato, ma viene soddisfatta l'esigenza di fornire una disciplina generale della copertura dei rischi di costruzione per ritardi;
all'articolo 20, appare opportuno precisare che alla concreta erogazione delle risorse del Fondo per il «decommissioning» provvede la Cassa conguaglio per il settore elettrico, previa deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che i fondi accantonati annualmente per il «decommissioning», possono essere utilizzati esclusivamente per tale finalità nei tempi stabiliti;
il riferimento all'addizionale IRPEG, di cui all'articolo 22, comma 5, lettera b), è da intendersi come effettuato all'IRES;
la copertura dei costi di realizzazione del deposito nazionale previsto all'articolo 24, sarà assicurata per le «nuove» attività elettronucleari, dai corrispettivi a carico degli operatori elettrici;
con riferimento ai contributi di natura economica riconosciuto al territorio circostante il Parco Tecnologico, posto, ai sensi dell'articolo 29, a carico della Sogin SpA, la stessa potrà rivalersi sulle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi;
le campagne di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare saranno realizzate nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 13, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta di cui al comma 11, sono a carico dell'amministrazione eventualmente inadempiente ovvero a carico del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
all'articolo 19, comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: «e a prestare a tal fine idonea garanzia finanziaria.»
all'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La Cassa provvede alla erogazione delle risorse in favore del Fondo, previa deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I fondi accantonati annualmente per il «decommissioning», derivanti da tariffe, non possono essere utilizzati se non per effettuare operazioni di «decommissioning», nei tempi stabiliti dalle regole tecniche previste dai relativi regolamenti e di norma al fine del ciclo di vita degli impianti.»;
all'articolo 22, al comma 5, lettera b), sostituire la parola: «IRPEG» con le seguenti: «dell'IRES»;
dopo l'articolo 32-bis aggiungere il seguente: «32-ter. 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Ai componenti dei Comitati di cui agli articoli 11, comma 6, e 26,

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comma 8, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese».

Maino MARCHI (PD) riprendendo due questioni già affrontate dal collega Vannucci nella seduta del 21 gennaio 2010, rileva che il divieto di trasferire sugli utenti i costi per le misure compensative di cui all'articolo 22, comma 9, del provvedimento in esame rischia di essere una norma di bandiera. Osserva infatti che, in mancanza di contributi pubblici, le aziende, in presenza dei maggiori costi derivanti dalle misure compensative, saranno naturalmente portate ad aumentare i prezzi. Pur non essendo pregiudizialmente contrario a porre in capo al complesso dei cittadini utenti tali costi, ritiene che la questione debba essere chiarita. Con riferimento all'articolo 23, che prevede l'automatica decadenza dai benefici di cui all'articolo 22 in caso di interruzione della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto nucleare, rileva che vi è il concreto rischio di incorrere in un elevato numero di contenziosi e di avere sul territorio veri e propri «ecomostri».

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle osservazioni critiche del deputato Marchi, osserva che l'articolo 23 dello schema in esame rappresenta a suo giudizio una disposizione assolutamente ragionevole, in quanto prevede la cessazione di misure di carattere oneroso nei casi in cui si determini l'arresto definitivo delle realizzazione o dell'esercizio di un impianto nucleare. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni in materia di misure compensative previste dall'articolo 22, rileva che tale ultima disposizione intende individuare un sistema di fissazione delle tariffe volte ad evitare la traslazione sugli utenti finali dei costi di compensazione dovuti dai titolari delle autorizzazioni per gli impianti nucleari.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere, ricordando come il proprio gruppo abbia posto questioni molto serie con riferimento agli affetti delle disposizioni degli articoli 22 e 23 dello schema, sulle quali il rappresentante del Governo ha fornito assicurazioni che giudica del tutto insoddisfacenti. Ritiene, quindi, che, con l'avvio del programma di produzione di energia nucleare, il nostro Paese si stia imbarcando in una avventura assai pericolosa, osservando come questa valutazione non sia il frutto di un pregiudizio ideologico, ma derivi da una serena analisi dell'atteggiamento tenuto in materia dalla maggioranza e dal Governo, improntato alla superficialità e all'approssimazione. Giudica che la scarsa attenzione fin qui mostrata alle possibili implicazioni dello sviluppo del programma nucleare nel nostro Paese rischia di produrre effetti assai negativi anche sotto il profilo finanziario, in quanto non si riscontra nel provvedimento l'esistenza di adeguate procedure volte al monitoraggio di possibili conseguenze negative per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica nel suo complesso.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria.
Atto n. 183.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS segnala come non sia stato ancora possibile raccogliere gli elementi istitutori necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella scorsa seduta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, ritiene assolutamente necessario che prima di proseguire nell'esame del provvedimento l'Esecutivo

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fornisca i chiarimenti richiesti dal relatore, segnalando come lo schema in esame intervenga in una materia alla quale la Commissione ha sempre dedicato particolare attenzione in occasione dell'esame di provvedimenti di carattere finanziario, introducendo modifiche non trascurabili anche dal punto di vista finanziario. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 2 febbraio 2010, a seguito dell'adozione come testo base del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, avevo evidenziato che le risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente utilizzate con finalità di copertura dovessero a tutti gli effetti considerarsi prenotate e che tale conclusione era stata confermata dal rappresentante del Governo. Evidenzia, tuttavia, che successivamente è intervenuto il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2010, n. 28, il quale prevede l'utilizzo di quota parte delle medesime risorse iscritto nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, per un importo pari a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.Al riguardo, nel rilevare che l'utilizzo dei fondi speciali previsto dal provvedimento in esame realizza una delle finalizzazioni individuate in sede di approvazione della legge finanziaria 2010, chiede al rappresentante del Governo di individuare, per il provvedimento in esame o per il decreto-legge n. 4 del 2010, una possibile modalità di copertura finanziaria alternativa.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene necessario un approfondimento sulla questione posta dal presidente Giorgetti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel dare conto delle proposte emendative presentate (vedi allegato), evidenzia l'opportunità di procedere all'esame di tali proposte solo una volta che il Governo abbia fornito i chiarimenti richiesti in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL) richiama il suo emendamento 2.3 con il quale ha proposto di abbassare la soglia minima per considerare montano un comune da 500 a 400 metri. Fa presenza che tale proposta nasce dalla considerazione che vi sono comuni montani, dall'estensione particolarmente vasta, con ampie zone al di sotto della soglia dei 500 metri. Ricorda che uno studio dell'UNCEM, riferito alla Regione Campania, dimostra come molti comuni di quella regione sarebbero esclusi sulla base dell'attuale formulazione della norma. Comprendendo che l'esiguità delle risorse non consente un'eccessiva estensione della platea dei comuni montani, chiede al Governo ed al relatore di approfondire la sua proposta.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, dei quali è prima

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firmataria, evidenziando come essi intendano proporre criteri di individuazione dei comuni montani alternativi a quelli fissati nel testo unificato adottato come testo base. In particolare, osserva che la proposta emendativa 2.2 prevede un limitatissimo allargamento dei criteri di cui all'articolo 2 del provvedimento, che tuttavia consentirebbe di includere tra i possibili beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge anche numerosi comuni della provincia di Belluno, ricordando che tali comuni si trovano già in una situazione estremamente difficile, dimostrata dalla circostanza che la provincia di Belluno è quella che presenta il maggior numero di comuni nei quali si sono svolti referendum per il distacco da una regione e l'aggregazione alla regione confinante. Nel sottolineare come al fine di far fronte a tale situazione si sia provveduto con l'istituzione del Fondo per le aree di confine, segnala la parzialità di tale misura, che non assicura sufficienti risorse a comuni che rischiano di non essere considerati montani e non beneficiano delle risorse del ricordato Fondo, pur essendo chiamati ad assicurare servizi essenziali per un bacino di utenza spesso assai ampio.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, auspicando che nella prossima seduta trovi soluzione la questione relativa alla copertura finanziaria del provvedimento e sia possibile procedere all'esame degli emendamenti presentati.

La seduta termina alle 14.25.