CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2010
279.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 9.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria.

La seduta comincia alle 9.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, presidente, dà il benvenuto al sottosegretario Bonaiuti al suo ritorno dalla missione in Israele, sulla quale sarebbe interessante acquisire una sua valutazione.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI ringrazia la presidente e riferisce brevemente sugli sviluppi della visita in Israele. Ricorda come l'area mediorientale sia un'area molto complessa. Per quello che concerne la possibilità di soluzione su quei territori sottolinea che il Medioriente è terra di miraggi che sembrano avvicinarsi, ma in realtà sono più lontani di quanto appaiono. Osserva che questo potrebbe essere un momento favorevole per una conciliazione, pesando la minaccia del nucleare iraniano che grava sull'area e per tale motivo i due contendenti potrebbero arrivare ad un'intesa. Ricorda le forti problematiche economiche dei territori palestinesi, territori che andrebbero agevolati per permettere loro di avere una reale autonomia. Ribadisce che la situazione è difficile ma che forse qualche spiraglio si comincia a vedere per un'auspicata soluzione che è nell'interesse dell'Italia e di tutto il bacino mediterraneo.

Pag. 106

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria.
Atto n. 183.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di regolamento di delegificazione in esame è stato redatto ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'articolo 41-bis, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2008. Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere, allegato allo schema, il 30 dicembre 2009. Sottolinea che lo schema di regolamento in esame è articolato in quattro capi, dei quali i primi tre recano norme di semplificazione e riordino, rispettivamente, dei contributi (diretti) di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive, e del credito agevolato alle imprese editoriali. Il quarto capo contiene disposizioni finali e abrogazioni di norme.
Il Capo I reca semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 che regola l'accesso ai contributi statali (diretti) in favore di quotidiani, periodici ed emittenti radiotelevisive. L'articolo 1 sulla presentazione delle domande stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della già citata legge n. 250 del 1990. Rispetto alla disciplina vigente, recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 525 del 1997, la norma introdotta modifica le modalità di invio delle domande, fermo restando il termine ultimo per la loro presentazione. L'articolo 2, sui requisiti per l'accesso ai contributi, interviene su diversi aspetti afferenti i requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990. Quanto al comma 1, preliminarmente, si evidenzia che le sue disposizioni si applicano alle imprese editrici di: quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (articolo 3, commi 2 e 2-quater, legge n. 250 del 1990); quotidiani editi da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (articolo 3, comma 2-bis, legge n. 250 del 1990); quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (articolo 3, commi 2-ter e 2-quinquies, legge n. 250 del 1990). Ribadisce che le norme non si applicano, invece, per esplicita esclusione, alle imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero (di cui all'articolo 3, comma 2-ter, legge n. 250 del 1990). Non si applicano, inoltre, alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche (articolo 3, comma 10, legge n. 250 del 1990), né alle imprese editrici di periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro (articolo 3, comma 3, legge n. 250 del 1990) in quanto non citate. Il comma 1 dell'articolo in commento introduce anche alcune definizioni e prescrizioni. In particolare, si stabilisce che per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita presso le edicole o presso punti di vendita non esclusivi tramite contratti con società di distribuzione esterne che non devono essere né controllate dall'impresa editrice che richiede il contributo, né ad essa collegate, nonché le copie distribuite in abbonamento a titolo oneroso. La tiratura, la distribuzione complessiva e la vendita devono essere certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. In relazione a tali novità, il Consiglio di Stato evidenzia che il riferimento alle copie vendute sembra richiedere, anche per evitare contenziosi, una maggiore specificazione su modalità di vendita quali strillonaggio o invio di pubblicazioni connesse al versamento di quote associative. Osserva, inoltre, che il riferimento alle copie vendute rispetto a quelle distribuite

Pag. 107

è finalizzato solo a far emergere l'effettività della distribuzione e messa in vendita, e non anche al calcolo del contributo, il Consiglio di Stato ritiene non condivisibili le considerazioni critiche sviluppate da alcune associazioni di categoria circa una presunta eccedenza rispetto al criterio di delega. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo in commento concernono i requisiti per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (articolo 3, commi 2 e 2-quater, legge n. 250 del 1990). La norma, facendo esplicitamente salvi i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), prevede modifiche nella composizione di tali cooperative. Si stabilisce, infatti, che queste devono essere formate in prevalenza da giornalisti e che la maggioranza dei soci deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La relazione illustrativa evidenzia che il comma 2 introduce un criterio più rigoroso che mira a scoraggiare le cooperative di comodo e, soprattutto, a favorire l'occupazione. Il comma 3 interviene in materia di cooperative editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, costituitesi ai sensi dell'articolo 153, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) che ha consentito alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990, di costituirsi, entro la data del 1o dicembre 2001, in società cooperative il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici.
Osserva che l'articolo 3 dello schema di regolamento in esame contiene disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990. L'allegato 1 della relazione tecnica allegata riassume l'ammontare dei contributi erogati per l'anno 2007 sulla base delle disposizioni vigenti e l'ammontare di quelli che spetterebbero in base alle disposizioni recate dall'articolo 3 in commento. In estrema sintesi, rispetto alla normativa vigente, il comma in esame semplifica, per le imprese ivi indicate, il meccanismo per il calcolo dei contributi (commi 8 e 11 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990), riconducendo la fonte normativa ad un'unica disposizione e uniformando la misura massima dei contributi erogabili al 60 per cento dei costi. Rispetto al contributo determinato attualmente: viene incrementata la parte fissa del contributo (dal 30 al 50 per cento dei costi), così come anche il suo tetto massimo (da 1,03 milioni a 2 milioni di euro per ciascuna impresa); la parte variabile del contributo viene determinata dal numero di copie distribuite (e non già dalla tiratura media giornaliera). Al contempo, vengono eliminati il limite minimo di tiratura media di 10.000 copie e gli scaglioni (introducendo un contributo direttamente proporzionale al numero di copie distribuite) e viene introdotto un limite massimo di 50 milioni di copie distribuite nell'anno per le quali si ha diritto ai contributi.
Ribadisce che il comma 2 dell'articolo 3 in commento, riguarda i contributi per le imprese editrici di quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca editi nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (articolo 3, comma 2-ter, legge n. 250 del 1990); periodici editi da cooperative giornalistiche (articolo 3, comma 2-quater, legge n. 250 del 1990). Per tali imprese, i contributi vengono fissati in un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti. Tale importo non deve essere comunque superiore per ciascun impresa editrice di quotidiani, a 1 milione di euro; per ciascuna impresa editrice di periodici, a 300.000 euro; un importo variabile, per ogni copia distribuita, e fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue, pari a: euro 0,09 per i quotidiani; euro 0,20 per i periodici. L'ammontare complessivo dei contributi non può, comunque, superare il 50 per cento dei costi. Conseguentemente, l'articolo 20, comma 1, lett. a), punti 5) e 7), dello schema di regolamento in esame abroga le disposizioni, contenute nei commi 2-ter, primo periodo, e 2-quater

Pag. 108

dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, che limitano la misura dei contributi concessi ai quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca editi nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige al 50 per cento dei costi complessivi, e la misura dei contributi a favore dei periodici editi da cooperative giornalistiche, a 310.000 euro per il contributo fisso e a 207.000 euro per il contributo variabile.
Inoltre, sottolinea che rispetto alla normativa vigente, la norma in commento, per i quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca editi nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, modifica il meccanismo per il calcolo dei contributi recato dal comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, mentre, relativamente ai periodici editi da cooperative giornalistiche (combinato disposto dei commi 2-quater e 10) lo semplifica. In estrema sintesi, rispetto alla normativa vigente, il comma in esame interviene, per le imprese ivi indicate, sul meccanismo per il calcolo dei contributi (commi 10 e 11 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990). La misura massima dei contributi erogabili rimane invariata (70 per cento dei costi). Rispetto al contributo determinato dalla normativa vigente: la parte fissa del contributo resta invariata (40 per cento dei costi), così come il suo tetto massimo (1,29 milioni di euro per i quotidiani, 310.000 euro per i periodici); la parte variabile del contributo viene ancora determinata dal numero di copie di tiratura media (giornaliera, ove si tratti di quotidiani). Sussistono ancora gli scaglioni (per i quotidiani), il limite minimo di 10.000 copie (per quotidiani e periodici) e (per i periodici) un contributo forfetario. Per i quotidiani, viene introdotto un limite massimo di 250.000 copie di tiratura media giornaliera, utile ai fini del calcolo del contributo. Si ricorda che con riferimento all'elemento cui viene rapportato il calcolo del contributo variabile, il Consiglio di Stato osserva che per le imprese in questione, a differenza delle altre, continua a farsi riferimento alla tiratura e non alla distribuzione, quindi ad una modalità che non appare formalmente allineata con il criterio direttivo. Il consesso rileva, peraltro, che essendo fissati importi per scaglioni di copie, si è evidentemente inteso porre in essere una specie di forfetizzazione presumibilmente sulla base di dati statistici circa i rapporti percentuali tra tiratura e distribuzione e conclude che solo in questa prospettiva può ritenersi rispettato il criterio di delega. Il comma 4 dell'articolo 3 riguarda quindi le imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane, costituite come cooperative giornalistiche, che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane (articolo 2, comma 30, della legge n. 549 del 1995); le agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti (articolo 53, comma 15, della legge n. 449 del 1997). Alle imprese indicate viene riconosciuto un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa. Rispetto alla normativa vigente (comma 8, lett. a), articolo 3, legge n. 250 del 1990), la misura del contributo erogato rimane invariata (30 per cento dei costi). Il tetto massimo subisce un piccolo arrotondamento (da 1,03 milioni a 1 milione di euro). Il comma 5 dell'articolo 3 concerne invece i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine di giornale. La norma, ai fini del calcolo dei contributi, fissa un tetto massimo per la loro considerazione nella misura massima del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili. La relazione illustrativa esplicita l'intenzione di rendere scarsamente rilevanti (ai fini del calcolo del contributo) costi difficilmente accertabili relativi a prestazioni esterne all'impresa e, al contempo, di valorizzare l'attività editoriale svolta all'interno dell'impresa. A seguito delle modifiche recate dall'articolo 3, l'articolo 20, comma 1, lett. a), punti da 8) a 13), nonché 15), dello schema di regolamento in esame completa il quadro delle abrogazioni delle disposizioni relative al calcolo dei contributi. In

Pag. 109

particolare, con l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 - nonché della lett. c) del comma 2 del medesimo articolo, di cui si è dato conto nell'ambito del commento all'articolo 2 dello schema di regolamento - l'erogazione dei contribuiti è svincolata dagli introiti pubblicitari dell'anno precedente.
Inoltre, l'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, prevede una riduzione dei contributi calcolati ai sensi dell'articolo 3 qualora le imprese editrici di quotidiani e periodici non adottino le misure, specificamente indicate, finalizzate a favorire l'occupazione nel settore editoriale. In particolare, si prevede che il contributo sia ridotto del 20 per cento qualora: l'impresa editrice di quotidiani, avendo maturato un contributo superiore a 2 milioni di euro, non abbia utilizzato, in tutto l'anno di riferimento del contributo stesso, almeno 5 giornalisti o poligrafici assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato; l'impresa editrice di periodici, avendo maturato un contributo superiore a 400.000 euro, non abbia utilizzato, sempre in tutto l'anno di riferimento del contributo, almeno 3 giornalisti, poligrafici o grafici editoriali assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Sottolinea che il successivo articolo 5 disciplina le situazioni di collegamento e controllo, quali definite dall'articolo 2359 del codice civile e dall'articolo 1, ottavo comma, della legge n. 416 del 1981, ostative all'erogazione dei contributi. L'articolo 6 regola invece l'attività di controllo in relazione alle richieste di contributi erogati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990.
In ordine al Capo II, recante Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive, l'articolo 7, comma 1 reca la definizione di «trasmissioni quotidiane», con le quali vengono intese le trasmissioni effettuate con frequenza non inferiore a 5 giorni alla settimana, ovvero, in alternativa, a 120 giorni al semestre, nei limiti orari previsti dalle singole disposizioni ivi indicate. La norma si riferisce alle imprese di radiodiffusione sonora (articolo 11 della legge n. 67 del 1987); alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (articolo 4 della legge n. 250 del 1990); alle imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale (articolo 8 della legge n. 250 del 1990); ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale (articolo 23 della legge n. 223 del 1990); ai canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato (articolo 7, comma 13, della legge n. 112 del 2004). Il successivo comma 2 stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive già richiamate al comma 1.
Ribadisce che il successivo comma 3 dell'articolo 7 prevede che la documentazione da inviare a corredo della domanda (ai sensi dell'articolo 2 del DPCM n. 410 del 1987 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 680 del 1996) può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante gli elementi ivi indicati. In particolare, essa deve contenere: sede legale e sede operativa dell'impresa; estremi di registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori della Comunicazione; estremi del decreto di concessione o di altro titolo abilitativo per la diffusione radiofonica e televisiva da parte del Ministero delle attività produttive, ovvero di conferma o voltura della stessa; numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa; palinsesto settimanale tipo - con ora di inizio e ora di fine di ogni programma e relativa durata al netto delle interruzioni pubblicitarie -, che specifichi i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, con l'indicazione della relativa percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno dalle 7 alle 20 per le imprese radiofoniche e dalle 7 alle 23 per le imprese televisive. Il comma 4 dell'articolo 7 prevede che le imprese che chiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie

Pag. 110

di stampa e informazione, nonché per canoni di noleggio e di abbonamento a qualsiasi servizio di comunicazione, ivi compresi i sistemi via satellite, devono inviare, altresì, copia conforme delle fatture emesse dai soggetti che hanno fornito i servizi, con relativa quietanza. Le stesse imprese devono, altresì, comunicare le modalità di pagamento, indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN. Il successivo comma 5 stabilisce che le imprese iscritte alla Camera di commercio possono presentare, in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci, il certificato di vigenza. Il comma 6 sancisce che la documentazione di cui al comma 3 deve pervenire al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro un anno dal termine ultimo di presentazione delle domande di contributo, a mezzo di raccomandata postale. Il comma 7 concerne il preavviso di domanda per i contributi alle imprese radiofoniche, attualmente disciplinato dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 410 del 1987. Il comma 8 riguarda il rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione e prevede che le imprese di radiodiffusione sonora sono tenute ad inviare le fatture con quietanza delle agenzie stesse entro il termine fissato al comma 6, ossia entro un anno a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande di contributi. Il comma 9 prevede che le commissioni consultive che esprimono il parere per il riconoscimento del diritto alle agevolazioni alle imprese radiofoniche e televisive sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'editoria e che di esse non fanno parte altri rappresentanti del Governo (sostanzialmente, quindi, vengono meno le rappresentanze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico). La relazione illustrativa individua nella revisione della composizione delle Commissioni consultive un ulteriore obiettivo di semplificazione e trasparenza amministrativa.
Evidenzia che l'articolo 8 disciplina le Agenzie di informazione radiofoniche e televisive. I primi due commi dell'articolo 8 dispongono in materia di consistenza delle redazioni delle agenzie di informazione nazionali e regionali alle quali possono rivolgersi le imprese radiofoniche e televisive. La relazione illustrativa chiarisce che i requisiti indicati sono richiesti ai fini di ottenere il rimborso delle spese di abbonamento da parte delle imprese radiofoniche e televisive. Evidenzia, altresì, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono, fra l'altro, un efficace strumento di controllo e di miglioramento qualitativo della spesa, contribuendo a dotare il sistema radiotelevisivo di strutture di maggiore professionalità, e ad ottenere maggiore occupazione e una migliore qualità dei servizi a fronte dei quali sono concesse le provvidenze. In particolare, il comma 1 prevede che le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale e le agenzie di informazione a diffusione nazionale devono disporre di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI; essere collegate con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive, in almeno 13 regioni; diffondere oltre 2000 notiziari l'anno. Resta fermo il requisito della registrazione della testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. c), della legge n. 250 del 1990. Ritiene che il comma 2 dell'articolo in commento prevede, invece, che le agenzie di informazione a diffusione regionale utilizzate dalle imprese di radiodiffusione televisiva e le agenzie di informazione radiofonica dispongano di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'INPGI;

Pag. 111

siano collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe; per le agenzie di informazione a diffusione regionale, siano utilizzate dalle imprese di radiodiffusione televisiva. Resta fermo, sia per le agenzie di informazione a diffusione regionale utilizzate dalle imprese di radiodiffusione televisiva, sia per le agenzie di informazione radiofonica, il requisito della registrazione della testata presso il competente tribunale, da almeno un anno, con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga. Il comma 3 dell'articolo in commento detta disposizioni in materia di fatturato delle agenzie di informazione nazionali e locali, relativo a canoni di abbonamento dei quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono il rimborso. Si tratta, in particolare, di imprese di radiodiffusione sonora; imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale; concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale; canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, ad esclusione di quelli ad accesso condizionato. Il comma 4 dell'articolo in esame, infine, prevede che le agenzie di stampa e di informazione sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi. La relazione illustrativa chiarisce che tali informazioni sono volte a garantire maggior trasparenza.
Fa presente che l'articolo 9 reca quindi la disciplina dei canoni ammessi a rimborso. I commi 1 e 2 dispongono, con riferimento a diverse fattispecie, un requisito occupazionale minimo per avere accesso alle provvidenze di cui alle disposizioni citate, nonché l'importo massimo del rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione, collegato al numero di giornalisti dipendenti. L'articolo 10 dello schema di regolamento in esame dispone quindi in ordine ai controlli per le imprese, indicate nell'articolo 7, che richiedano i contributi. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria procede agli opportuni controlli, anche attraverso il ricorso al protocollo di intesa con la Guardia di finanza, anche ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive. A differenza dell'articolo 6 si esplicita che le verifiche riguardano sia l'attività delle imprese, sia la documentazione presentata. Il successivo articolo 11 disciplina quindi il calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Il comma 1, prevede che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge n. 250 del 1990 e dalla legge n. 278 del 1991, anche in presenza di riparto percentuale fra gli altri aventi diritto. Il comma 3 interviene sul contributo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui all'articolo 3, comma 2-quinquies, lettera c), della legge n. 250 del 1990 - introdotto dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 -, alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, stabilendo che il medesimo contributo è corrisposto, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo. Il comma 4 fissa un tetto di 4 milioni di euro per singola emittente radiofonica e televisiva all'ammontare dei contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge n. 250 del 1990, dall'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, dall'articolo 23 della legge n. 223 del 1990 e dall'articolo 7, comma 13, della legge n. 112 del 2004, già precedentemente illustrati. Il successivo comma 5, ferme restando le disposizioni recate dal comma 1 - e in analogia con quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 del presente schema di regolamento - dispone che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Pag. 112

Con riferimento al Capo III esso disciplina la semplificazione e il riordino in materia di credito agevolato. L'articolo 12 ridefinisce il procedimento per la concessione di agevolazioni di credito alle imprese editoriali, disciplinato dagli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 62 del 2001. Si rinvia per esigenze di sintesi alla documentazione predisposta dagli uffici sulla normativa vigente. L'articolo 12 prevede che alla concessione delle agevolazioni si provveda sempre mediante la valutazione di progetti (viene, quindi, eliminata la procedura automatica) che presentino, cumulativamente, le seguenti caratteristiche: preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore, che deve essere allegata alla domanda ai fini della valutazione della stessa; finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria (si veda il commento dell'articolo 14) di durata massima decennale. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a 15 milioni di euro; realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza per la presentazione della domanda (termine ribadito dall'articolo 13, comma 2, del presente schema di regolamento). Osserva che l'articolo 13 disciplina relativa alla procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo, il successivo articolo 14 fissa la determinazione del contributo sull'agevolazione di credito; il successivo articolo 15 disciplina la nomina e la composizione del Comitato per le agevolazioni di credito, prevedendone un notevole snellimento rispetto alla situazione vigente; l'articolo 16 definisce quindi le modalità di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni di credito; l'articolo 17 definisce infine le procedure relative ai controlli e alla revoca dei benefici.
Con riferimento all'articolo 18, esso contiene delle disposizioni transitorie alle quali si rinvia. Il capo IV reca quindi disposizioni finali e abrogazioni. L'articolo 19 reca disposizioni in materia di regolarità previdenziale, mentre il successivo articolo 20 elenca le disposizioni abrogate, alle quali si rinvia. Sui segnala infine che l'articolo 21 recante norme finali limita l'erogazione dei contributi e delle provvidenze all'editoria all'effettivo stanziamento di bilancio, procedendo al riparto in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa. La disposizione fa riferimento al pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il Regolamento entra in vigore a decorrere dai benefici riferiti all'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Ribadisce, in conclusione, che il provvedimento oggetto dell'esame semplifica e snellisce le tematiche rispetto alla precedente normativa e che nei 21 articoli pone ordine in un settore che ha forte necessità di riforma. Si riserva di formulare ulteriori considerazioni nel prosieguo dell'esame.

Ricardo Franco LEVI (PD) ringrazia della presenza il sottosegretario in quanto ciò consente di riprendere il dialogo su tali argomenti. Approfittando della presenza del sottosegretario sottolinea di voler trattare un argomento in qualche modo afferente all'editoria, o meglio alla lettura. Ricorda come in uno scorso Ufficio di presidenza della Commissione si era deciso di esaminare il provvedimento arrivando anche alla sede legislativa per la definizione dell'annoso problema del prezzo del libro o dello sconto del libro. Rammenta come sia stato fatto un lavoro condiviso con librai grandi e piccoli, un lavoro ormai decennale e chiede al sottosegretario di poter andare avanti su questo tema, nei riguardi di un settore che è in attesa da molto tempo di una soluzione.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI concorda con quanto detto dall'onorevole Levi, non essendovi costi per quello che riguarda il provvedimento. Assicura il proprio interessamento, riservandosi di dare ulteriori informazioni sullo sviluppo successivo della questione.

Ricardo Franco LEVI (PD) ricorda come la relazione del relatore sia molto corposa e meriti di essere studiata con

Pag. 113

attenzione come del resto lo stesso schema di decreto. Sottolinea come ad una prima lettura del provvedimento si veda l'ambizione di voler mettere ordine in un settore complesso. Ritiene tale ambizione commendevole per la necessità di riforma del settore, ma il gruppo da lui rappresentato è critico nella metodologia usata. Sottolinea come nello specifico il Parlamento venga esautorato dalla discussione e possa esprimersi solo tramite un parere senza poter intervenire direttamente, in una materia in cui si è sempre espresso, come quello dei contributi all'editoria. Rammenta a questo proposito la delegificazione introdotta nello scorso anno. Ricorda come, a suo giudizio, vi sia un eccesso di delega in quanto si prevedeva solo la semplificazione e qui ci si trova di fronte ad un riordino. Ritiene opportuno far rilevare tutto ciò in sede politica a partire anche dal Consiglio di Stato che verifica la congruità degli atti legislativi rispetto alle deleghe che gli sottendono.
Osserva che, pur nel rispetto delle scadenze legislative, ritiene ragionevole chiedere un'estensione del dibattito per consentire un'analisi più attenta e concedere una mirata serie di audizioni con le numerose realtà e i numerosi attori interessati a questo provvedimento. Ricorda come questo provvedimento tocchi le società di quotidiani, le emittenti radiotelevisive ed anche il settore della distribuzione nelle edicole. Informa che presso la XIV Commissione è all'esame un provvedimento di recepimento di atto comunitario sulla liberalizzazione del sistema delle edicole. Rammenta che la rete capillare delle edicole in Italia è un unicum nel mondo, in quanto hanno un radicamento nel territorio paragonabile a quello delle farmacie e delle stazioni di carabinieri. Ricorda come l'autorizzazione all'apertura dell'edicola sia in Italia storicamente legata all'offerta della distribuzione e alla parità delle condizioni di vendita di tutte le pubblicazioni in ossequio alla libertà di espressione. Ritiene che una frettolosa liberalizzazione possa mettere in crisi questa rete virtuosa e chiede alla presidente e al sottosegretario di farsi parte affinché la Commissione VII possa svolgerne l'esame che le compete.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI si esprime favorevolmente sulla questione prospettata dall'onorevole Levi.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide quanto appena esposto dal collega Levi e accoglie alcune suggestioni poste dal relatore Mazzuca. Ricorda come le sue posizioni siano sempre le stesse e non ritiene il caso di doverle modificare. Rammenta come sul «decreto Romani» si sia avuta una discussione piuttosto accesa perché con un decreto si è voluto incidere profondamente nel sistema radiotelevisivo. È a conoscenza che non è nelle intenzioni del sottosegretario Bonaiuti operare nello stesso modo per quello che riguarda il settore dell'editoria. Deve introdurre però il problema inerente all'emendamento al Senato se darà il via libera al ripristino del diritto soggettivo o alla moratoria di due anni. Ritiene che tale soluzione darebbe la possibilità di votare il decreto con serenità. Ricorda come la Commissione abbia più volte votato unanimemente per il ripristino del diritto soggettivo. Vuole mettere in guardia contro i rischi che gravano su questa materia: da una parte non avere certezza dei fondi, non avere diritto soggettivo e da altra parte dover discutere il decreto. Ritiene che la questione dell'emendamento al Senato sul diritto soggettivo sia una premessa essenziale per poter procedere a un libero voto sul regolamento. Ritiene che le due questioni non possano essere scorporate e a questo proposito chiede un intervento del sottosegretario sul Senato. Per quello che riguarda la tematica delle edicole, rileva come il collega Levi abbia messo in campo un tema fondamentale: infatti se si modifica la norma ciò avrà un'incidenza sulla equità di distribuzione e quindi non tutti i giornali, o almeno quelli che individualmente saranno ritenuti non «appetibili» non verrebbero più esposti o promossi con un danno per la piccola e media editoria. Ricorda come in anni precedenti si fece

Pag. 114

una sperimentazione sulla rete di vendita e si vide che pur cambiando non vi era un aumento di copie.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI ricorda che tale sperimentazione fu fatta prima del 2001.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) osserva che un conto è lavorare sull'innovazione e sull'informatizzazione delle edicole e altro è fare un provvedimento in recepimento di un atto comunitario alla Commissione XIV e ritiene che tale parte debba essere riassunta dalla Commissione cultura. Nel condividere le considerazioni fatte dall'onorevole Levi ritiene che vi siano in circolazione troppi giornali falsi e troppe cooperative inesistenti, occorre avere la capacità di moralizzazione nel settore e sgombrare il campo da finzioni e imbrogli che vanno a danno dei giornali e delle cooperative serie, realmente esistenti. Concorda con la richiesta di audizioni con un'attenzione non solo ai rappresentanti della piccola e media editoria, ma anche alle associazioni degli edicolanti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda come ci si trovi di fronte a un passaggio importante in cui la sfida è cercare di mettere insieme il rigore nella gestione dei soldi pubblici, senza limitare la libertà di espressione. Rammenta che l'articolo 44 della legge n. 133 del 2008 dà indicazioni di semplificazione e risparmio. Ritiene che al di là delle critiche per tali aspetti il decreto risponda a quanto richiesto dall'articolo 44. Sottolinea che il problema è nel metodo e che tali provvedimenti devono passare per un dibattito parlamentare e non attraverso un semplice parere in Commissione. Rileva alcune criticità: in primo luogo il rapporto fra copie in distribuzione e quelle realmente vendute. Inoltre ricorda che all'articolo 3, comma 3, ciò che viene estromesso dalla porta rientra dalla finestra. Ritiene infatti che tutti i giornali di partito, alcuni dei quali finti continuano a prendere finanziamenti danneggiando chi vuole fare editoria e vera informazione. Si dichiara d'accordo con il collega Levi per quello che riguarda il rilievo sull'eccesso di delega e condivide la richiesta di audizioni su questo schema di decreto, come già espresso dal collega Giulietti, ai fini della possibilità di un percorso condiviso.

Paola GOISIS (LNP) apprezza la relazione del relatore che ha dato un visione globale del provvedimento. Si riserva di studiare approfonditamente tutti gli articoli per poter dare un contributo fattivo a materie come quelle dei quotidiani e della libertà di espressione che sta particolarmente a cuore a lei e al gruppo che lei rappresenta.

Valentina APREA, presidente, alla luce degli interventi svolti si rimette al Governo sulle conseguenti decisioni da adottare ai fini del prosieguo dell'esame, in considerazione dal fatto che il termine per l'espressione del parere è fissato al 17 febbraio 2010.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI ringrazia e desidera rispondere subito ad alcune questioni che sono state poste. Si esprime favorevolmente e dà disponibilità a poter estendere il termine di scadenza del parere dal 17 febbraio al 25 febbraio in modo che la Commissione possa svolgere le audizioni informali richieste.
Per quello che concerne la questione posta dall'onorevole Levi in merito alle agevolazioni per il mondo del libro esprime un parere positivo.
In merito alla problematica delle edicole ritiene che il problema vada a toccare l'intero sistema della distribuzione dei quotidiani che, senza questa rete di sostegno, sarebbe obiettivamente molto difficile. Osserva come da una parte ci si trovi di fronte ad una forte esigenza di rinnovare, di liberalizzare e dall'altra alla necessità di continuare a poter reperire con facilità il proprio quotidiano; in mancanza di tale opportunità la nostra editoria potrebbe continuare a perdere colpi. Si dichiara favorevole a sentire le varie voci per tentare di trovare una quadratura del cerchio, e valutare cosa poter portare

Pag. 115

all'attenzione della Commissione Cultura ricordando che si tratta di una questione che implica la distribuzione. Suggerisce di procedere manzonianamente «adelante Pedro con juicio». Sottolinea che per quanto riguarda la riforma dell'editoria si è intenzionati ad approntare una riforma profonda, seria, nonostante i tempi finanziariamente non agevoli. Ritiene che la materia non possa essere esaurita con il provvedimento all'esame. Ricorda che tale regolamento serve a iniziare delle migliorie nel settore e a tagliare quegli sprechi, «le finzioni e gli imbrogli» nel campo dei giornali, di cui parlava l'onorevole Giulietti. Rammenta che occorre andare a vedere il rapporto tra ciò che viene distribuito e ciò che viene venduto, ricordando che non ci si può basare sulla sola tiratura, ma occorre capire l'effettività della diffusione. Sottolinea come il provvedimento favorisca, inoltre, l'occupazione in particolare dei giornalisti, prevedendo dati minimi di occupazione qualificata rappresentata dai giornalisti, dai poligrafici e, per i periodici, dai grafici editoriali. Ricorda inoltre come il provvedimento preveda la trasformazione in cooperative di giornali cosiddetti politici e come occorrano requisiti più stringenti sull'acquisto dei servizi giornalistici «in service». Rammenta inoltre l'abbassamento della soglia minima delle 10 mila copie di tiratura media come era antecedentemente prevista.
Sottolinea come il provvedimento contenga la previsione del riparto proporzionale in caso di insufficienza delle risorse ai fini del rispetto del tetto massimo di spesa per l'erogazione dei contributi, come previsto dal principio di delega, superando, a decorrere dalla sua entrata in vigore (2012) il principio del diritto soggettivo. Rammenta che tale innovazione,peraltro, è stata anticipata per l'anno in corso dall'articolo 2 della legge finanziaria 2010. Osserva quindi che per quello che concerne il diritto soggettivo, garantito da un anno all'altro, ricordato dall'onorevole Giulietti, non sia in grado di poter prevedere lo sviluppo dei contributi. Aggiunge che nella fattispecie si tratta di un problema finanziario che incontra l'oggettivo problema della legge finanziaria che ha già anticipato le risorse disponibili.
Riassume brevemente le disponibilità per l'anno corrente: contributi per la stampa, per i non vedenti, per le radio tv locali, ANSA estero, Poste, RAI, minoranze linguistiche e RAI International dove già sono stati operati dei tagli. Ricorda inoltre il contratto RAI-Tunisia già in corso. Sottolinea come allo stato attuale, saranno destinati alle tariffe postali agevolate 50 milioni di euro. Aggiunge che, in base ai dati forniti dal Ministero dell'economia, i 50 milioni potrebbero essere anche di più. Dichiara di voler essere sincero nei confronti della Commissione e di usare un linguaggio della verità, come è sempre stato suo costume, non può quindi nascondere che le risorse sono queste e che ritiene importanti le intese, che al di sopra delle parti, hanno permesso di difendere fino ad ora l'editoria e l'informazione. Ribadisce che si è in presenza di una tabella C con fondi anticipati. Aggiunge che per quello che è nella sua disponibilità continuerà a tenere aperto il discorso con il Ministero dell'economia e con le Poste per trovare soluzioni migliorative. Ricorda come se dovessero diminuire le cifre a disposizione, si troverebbe a dover operare nuovi tagli. Rammenta che, superato o meno il tunnel della crisi, ora gli effetti cadono sull'occupazione. Ritiene quindi di dover e voler tagliare in modo tale da non influire sull'occupazione. Rammenta come questi tagli non siano solo all'editoria, ma ci si sia trovati a dover tagliare altre voci altrettanto importanti, come l'istruzione e il welfare, per rispettare le compatibilità finanziarie. Ricorda come la situazione odierna sia quella appena esplicitata e cercherà, come sempre, di bilanciare proposte e controproposte. Si impegna con la Commissione a tornare al più presto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, concorda con la proposta di svolgere un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, presidente, preso atto della disponibilità del rappresentante del

Pag. 116

Governo e del relatore, ritiene che le audizioni richieste si potrebbero svolgere nella giornata di martedì prossimo e nel corso della settimana dal 15 al 19 febbraio 20101. Nella settimana successiva la Commissione potrebbe così procedere al seguito dell'esame con la votazione del parere che il relatore intenderà predisporre. Propone quindi alla Commissione di procedere in tal senso.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, per quello che riguarda il provvedimento all'esame della Commissione XIV, rispondendo all'onorevole Levi, ricorda che si tratta dell'atto del Governo n. 171 che è stato assegnato alla II e alla X per le parti di merito e alla XIV Commissione per i profili di competenza. Si tratta infatti di un provvedimento complesso, riguardante la liberalizzazione di tutti i servizi del mercato interno. Ritiene opportuno peraltro chiedere al Presidente della Camera la possibilità che la Commissione VII possa esprimere propri rilievi per le parti di competenza sul provvedimento in oggetto. Propone quindi alla Commissione di procedere in tal senso.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Interviene sui lavori della Commissione la deputata Maria Letizia DE TORRE (PD), rilevando il diniego del Governo a partecipare ai lavori dell'indagine conoscitiva e la necessità di definire una diversa organizzazione dei lavori della Commissione.

Valentina APREA, presidente, precisa che non vi è alcun rifiuto da parte dell'Esecutivo a partecipare all'indagine conoscitiva, ma solo l'impegno in altre attività, terminate le quali il Governo ha già assicurato la sua partecipazione. L'organizzazione dei lavori della Commissione potrà essere definita poi come di consueto nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.
Audizioni di rappresentanti dei Mediatori linguistici e culturali, dei Centri interculturali ed esperti del settore.
(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi i temi dell'audizione.

Svolgono una relazione, sui temi oggetto dell'audizione, Mohamed Abdalla TAILMOUN, portavoce dell'Associazione Rete G2 seconde generazioni, Ribka SIBHATU, rappresentante dei mediatori linguistici e culturali, Marina CARTA BUSSOLI, responsabile Area socio-pedagogica del Centro Come, Maurizio CERTINI, direttore del Centro La Pira e Nazzareno GUARNIERI, presidente della Federazione Romanì.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD), Rosa DE PASQUALE (PD) e Valentina APREA, presidente.

Rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione Nazzareno GUARNIERI,

Pag. 117

Ribka SIBHATU, Marina CARTA BUSSOLI, Mohamed Abdalla TAILMOUN e Maurizio CERTINI.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 270 del 19 gennaio 2010, a pagina 101, prima colonna, nona riga, la quarta parola è sostituita dalla seguente «bidimensionale»; alla medesima pagina, prima colonna, sostituire la sedicesima riga con la seguente «22/A discipline plastiche e 20/D arte del mosaico e del commesso.»