CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2010
279.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.
C. 3033 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, osserva che il provvedimento in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.
Con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento, rileva che gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo impegnano le parti a promuovere la realizzazione del collegamento Mendrisio-Varese e ad informare il Comitato direttivo su eventuali problematiche connesse al finanziamento dell'opera. In proposito, andrebbe preliminarmente confermato che il profilo temporale di erogazione della spesa per l'opera in oggetto risulti coerente con le somme già scontate nei saldi di finanza pubblica in relazione all'utilizzo in questione. Inoltre, atteso che il finanziamento di 223 milioni di euro, di cui alla delibera CIPE del 31 gennaio 2008, si configura - secondo quanto precisato al punto 1.1 della citata delibera - come un limite di spesa, il Governo dovrebbe confermare che lo stanziamento risulta congruo al completamento dell'opera infrastrutturale al fine di escludere che possano determinarsi le condizioni per successivi rifinanziamenti necessari all'ultimazione dell'infrastruttura.
Con riferimento al Gruppo di lavoro misto, di cui l'Accordo in esame prevede l'istituzione in seno al Comitato direttivo previsto dall'articolo 9 della Convenzione del 2 novembre 1999, il Governo dovrebbe altresì confermare che la sua istituzione avvenga nel quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito all'articolo 6 dell'Accordo, che prevede l'eventuale ricorso a procedure arbitrali, nel segnalare che non vengono fornite indicazioni di carattere quantitativo circa l'entità delle possibili spese, rinvia a quanto di seguito osservato nella parte relativa alla copertura.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva come, con riferimento all'articolo 6 dell'Accordo, la relazione illustrativa afferma che, se dovessero insorgere spese a carico del bilancio dello Stato, derivanti da eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, a queste si farà fronte mediante utilizzo del capitolo 1244 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, fa presente che il predetto capitolo, concernente le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e rimborso delle spese di patrocinio legale, in base alla legge di bilancio 2010 non reca uno stanziamento di competenza e risulta iscritto «per memoria». Rileva, comunque, che tali spese sono classificate come spese obbligatorie, per cui, nel caso si dovesse far fronte ad eventuali oneri connessi alle controversie di cui sopra, si potrà fare ricorso all'apposito Fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009.
Sulle questioni sollevate, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti, conferma che dall'attuazione dell'Accordo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, osserva che il progetto del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio - Varese già rientra nell'ambito della pianificazione infrastrutturale e risulta, pertanto, inserito nell'aggiornamento del contratto di programma 2007-2011, che ha disciplinato i rapporti tra la società Rete ferroviaria italiana e il Ministero delle infrastrutture. Segnala, inoltre, che tale aggiornamento del contratto di programma è stato approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e finanziato con uno stanziamento, del quale conferma la congruità, di 223 milioni di euro.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di C. 3033, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevato come il ricorso alle procedure arbitrali di cui all'articolo 6 dell'Accordo dovrebbe essere finanziato, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, mediante l'utilizzo del capitolo 1244, iscritto nella missione «Diritto alla mobilità», programma «sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, anche in base alla legge di bilancio 2010, non reca, per prassi, uno stanziamento di competenza e risulta iscritto «per memoria»;
considerato, tuttavia, che tali spese sono classificate come spese obbligatorie, e, pertanto, ad eventuali spese per arbitrati si potrà fare fronte mediante l'apposito Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.
C. 3071 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di mutua assistenza tra il Governo delle Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.
Per quanto attiene agli effetti finanziari, osserva che gli articoli da 1 a 9 dell'Accordo, che riguardano la cooperazione nel settore doganale, e, in particolare gli articoli 7 e 9, potrebbero determinare per le Amministrazioni interessate ulteriori spese per aggravi di carattere amministrativo ed organizzativo. Giudica, pertanto, necessaria una conferma da parte del Governo circa la possibilità per dette Amministrazioni di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse e i mezzi disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza ulteriori oneri. In merito all'articolo 10, che prevede la possibilità per le Amministrazioni doganali di fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale, osserva che andrebbe chiarito il sistema di ripartizione degli oneri, con particolare riferimento alla quantificazione della lettera b), in base alla quale sono a carico dell'Italia anche le spese di pernottamento dei due funzionari italiani inviati ad Oslo, a differenza di quanto previsto alle lettere a) e c). Per quanto riguarda l'articolo 11, relativo al recupero crediti, osserva che tale disposizione fa riferimento a spese derivanti da procedure fallimentari e, pertanto, appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo in ordine alle risorse con le quali fare fronte a tali spese. Con riferimento, poi, agli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 16, segnala l'esigenza di acquisire chiarimenti in ordine ai criteri utilizzati per la quantificazione delle spese di pernottamento, richiamando le osservazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 10. Non

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rileva, invece, profili problematici nelle disposizioni dell'articolo 20, nel presupposto che il meccanismo di imputazione di cui al comma 2 si riferisca alle spese di cui al comma 1. In caso contrario, ritiene, infatti, che andrebbe acquisito un chiarimento sul possibile impatto finanziario delle misure relative all'utilizzo di esperti, traduttori ed interpreti. Per quanto attiene, infine, all'articolo 21, che prevede l'istituzione di una Commissione italo-norvegese, prendendo atto di quanto chiarito dal Governo al Senato nonché dell'inderogabilità delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica circa la cadenza delle convocazioni della Commissione, valuta necessario che sia chiarito se le spese quantificate dalla stessa relazione tecnica includano o meno quelle relative agli esperti.
Quanto ai profili attinenti alla copertura finanziaria, rileva che la clausola di copertura fa riferimento ad oneri relativi all'esercizio finanziario 2009, oramai concluso, e all'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997. Quanto al primo profilo, fa presente che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento sono ricomprese nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18 comma 3, della legge n. 196 del 2009. A tale riguardo, ricorda che la suddetta disposizione contabile, prevede che nel caso di provvedimenti volti a dare esecuzione ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Pertanto, ritiene che, sotto il profilo contabile, il provvedimento non sembra presentare profili problematici. Con riferimento, invece, all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo, reputa, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame dei diversi provvedimenti di ratifica, se l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. Rileva, infatti, che, in caso contrario, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il sottosegretario Luigi CASERO con riferimento agli articoli 7 e 9 chiarisce che dall'attuazione delle disposizioni concernenti la mutua assistenza e il controllo speciale su persone, merci e mezzi di trasporto coinvolti in violazioni della normativa doganale non derivano aggravi di carattere amministrativo o organizzativo per le amministrazioni doganali, che, peraltro, forniscono le suddette attività di assistenza in reciprocità. Assicura, pertanto, che da tali disposizioni non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Riguardo alle disposizioni contenute negli articoli 10, 16 e 18 in materia di ripartizione delle spese di missione dei funzionari coinvolti, rappresenta che, differentemente dal caso in cui si tratta di scambio di un pari numero di funzionari tra Paesi, previsto dall'articolo 10, lettere a) e c), per il quale la prassi internazionale prevede che le spese di viaggio siano a carico della parte inviante e quelle di pernottamento siano sostenute dal Paese ricevente, nelle altre ipotesi, previste dall'articolo 10, lettera b), e dagli articoli 16 e 18, tutte le spese di missione e relative indennità sono a carico della parte inviante. Con riferimento all'articolo 11, comma 6, fa presente che, quanto alle eventuali spese che derivino da procedure

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fallimentari e che, secondo la disposizione in esame, sono sostenute dall'Amministrazione richiedente il recupero di un credito doganale, trattandosi di attività rientranti tra quelle di competenza delle Amministrazioni interessate, i relativi oneri sono coperti dagli ordinari stanziamenti di bilancio di queste ultime. Riguardo l'articolo 18, rappresenta che, in base ad un'accurata analisi tendenziale dello storico, l'ipotesi relativa al numero di casi coinvolti è tale da garantire un congruo margine di copertura delle richieste entro il limite di spesa indicato. Circa l'articolo 20, conferma che il meccanismo di ripartizione tra le parti delle spese «elevate e non usuali» si riferisce esclusivamente a quelle di cui al comma 1, relative alle indennità riversate agli esperti e ai testimoni, nonché ai costi per interpreti e traduttori, escludendo in tal modo la possibilità che tale meccanismo sia esteso ad altre spese. Riguardo all'articolo 21, rappresenta che gli esperti partecipanti alla Commissione mista in funzione di assistenza ai rappresentanti sono inclusi tra il numero dei funzionari dell'amministrazione doganale italiana interessati e, pertanto, la spesa complessivamente quantificata contempla anche gli oneri di missione ad essi riferiti. Riguardo, poi, all'articolo 3, conferma la compatibilità della modalità di copertura finanziaria utilizzata, rilevando che l'autorizzazione di spesa della quale si prevede la riduzione reca idonei stanziamenti a tal fine.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, preso atto delle puntuali osservazioni del rappresentante del Governo,formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di C. 3033, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevato che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento sono ricomprese nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.
C. 3072 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana sul trasferimento delle persone condannate.
Per quanto attiene agli effetti finanziari del Trattato, rileva, preliminarmente, che l'onere indicato dalla relazione tecnica viene definito come limite massimo di spesa. Osserva, peraltro, che tale qualificazione potrebbe implicare che una delle condizioni per acconsentire, da parte dell'Italia, al trasferimento del detenuto sia rappresentata dall'effettiva disponibilità -

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nell'anno di riferimento - delle risorse necessarie all'espletamento dei relativi compiti. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Circa i dati posti alla base della quantificazione dell'onere, rileva come non sia chiaro se i cittadini italiani attualmente detenuti nella Repubblica dominicana siano undici, come indicato dalla relazione tecnica, ovvero sedici, come affermato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, e che non è chiaro se tale dato, la cui entità risulta - come già evidenziato - non univocamente determinata nella documentazione allegata al testo, possa incidere sulla stima dei costi annuali, atteso che comunque, secondo la relazione tecnica, solo cinque cittadini italiani potrebbero trovarsi ogni anno nelle condizioni previste per ottenere il beneficio. Sul punto ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.
Per quanto concerne l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria del provvedimento, rileva che la clausola di copertura fa riferimento ad oneri relativi all'esercizio finanziario 2009, oramai concluso, e all'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997. Fa, inoltre, presente che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento sono ricomprese nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Con riferimento agli «slittamenti», ricorda che la suddetta disposizione contabile, prevede che nel caso di provvedimenti volti a dare esecuzione ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce, purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Pertanto, sotto il profilo contabile, rileva che il provvedimento non sembra presentare profili problematici. Con riferimento, invece, all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, riferita alla legge n. 170 del 1997, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo, ritiene, quindi, opportuno, che il Governo confermi, come già fatto nel corso della seduta della Commissione bilancio del Senato del 16 dicembre 2009, che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. Considera tale conferma opportuna; anche in caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, conferma in primo luogo che sussistono allo stato sufficienti disponibilità per l'iniziativa in oggetto a valere sulla legge n. 170 del 1997. Segnala, inoltre, che il numero effettivo di cittadini italiani detenuti nella Repubblica dominicana, che potrebbe, ove ritenuto necessario essere acquisito dal Ministero della giustizia, non incide di per sé sulla quantificazione degli oneri effettuata dalla relazione tecnica, che fa, infatti, riferimento ad un dato annuale, pari a cinque detenuti. Nell'osservare che tale dato scaturisce dall'applicazione di una metodologia di calcolo dei soggetti che del suddetto diritto possono avvalersi in virtù di un apposito procedimento di verifica delle condizioni da soddisfare per poterne esserne titolari, assicura che la copertura finanziaria prevista dal provvedimento è tale da garantire un

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congruo soddisfacimento delle esigenze derivanti dall'applicazione del Trattato.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di C. 3072, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevato che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento sono ricomprese nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.
C. 3073 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, osserva che l'Accordo di cui si propone la ratifica appare opportuno anche per favorire la crescita di flussi turistici provenienti dalla Repubblica di Moldova e non solo di quelli provenienti dall'Italia. Sottolinea che la Moldova ha scelto, dopo molti anni di Governo guidato dal Partito comunista, un nuovo assetto politico attraverso le ultime elezioni. Ritiene pertanto che, anche alla luce di tali vicende politiche, occorra dare un segnale di attenzione verso quel paese, attraverso la ratifica dell'Accordo in esame. Preliminarmente rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 8 dell'Accordo, relativo alla cooperazione nel settore del turismo, osserva che andrebbero forniti dati, anche di carattere quantitativo, ed elementi idonei a valutare le conseguenze finanziare delle attività previste per le amministrazioni pubbliche coinvolte. Riguardo all'articolo 9 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di un gruppo misto di lavoro, rileva di non avere osservazioni da formulare in merito all'entità della spesa indicata nella relazione tecnica, tenuto conto della natura inderogabile delle ipotesi assunte dalla stessa per il calcolo degli oneri connessi alle forme di cooperazione tra Italia e Moldova. Circa l'articolo 13 dell'Accordo, relativo alle integrazioni dell'Accordo medesimo, segnala che, a differenza di quanto indicato dalla relazione tecnica, il testo dell'Accordo non esclude espressamente che i protocolli separati possano contenere disposizioni onerose. Ritiene che a tale eventualità occorrerebbe, pertanto, fare fronte con appositi provvedimenti normativi. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Riguardo poi l'articolo 3 del disegno di legge, relativo alla copertura finanziaria, osserva che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha confermato la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997, essendo stata data limitata attuazione ai programmi di lotta alla desertificazione. Sottolinea che le

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relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Fa presente che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. Rileva, inoltre, che gli oneri del provvedimento sono rappresentati, come indicato dalla relazione tecnica, dalle spese correlate all'invio di due funzionari a Chisinau che faranno parte del comitato misto di lavoro di cui all'articolo 9 dell'Accordo. Secondo la relazione tecnica, il predetto gruppo misto di lavoro dovrà riunirsi ogni due anni, alternativamente nella Repubblica di Moldova e in Italia. Precisa che conseguentemente la stessa relazione tecnica quantifica un onere di 3.360 euro per l'anno 2011 e per ciascuno dei bienni successivi. Peraltro, rispetto alle considerazioni svolte dalla relazione tecnica in merito alla cadenza temporale degli oneri, rileva che gli oneri a carico del bilancio dello Stato connessi alle attività del gruppo misto di lavoro dovrebbero manifestarsi con cadenza quadriennale anziché biennale. A tale proposito, osserva che l'articolo 9 dell'Accordo, nel prevedere l'istituzione del gruppo misto di lavoro, non reca alcuna disciplina sulle modalità temporali con le quali si svolgeranno le attività dello stesso gruppo. Ritiene, in ogni caso, che la clausola di copertura, che autorizza una spesa annua a decorrere dal 2011, non appare formulata tenendo conto della cadenza temporale degli oneri indicata nella relazione tecnica. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di verificare l'opportunità di precisare che l'onere è destinato a manifestarsi ogni quadriennio, modificando in modo conseguente la clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'attuazione dell'articolo 3, precisa che lo scambio di professionisti, gruppi e delegazioni di esperti, nonché l'organizzazione di mostre, congressi e seminari, peraltro meramente eventuali, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. A ciò aggiunge che, nell'ipotesi di attuazione del citato articolo 3, ci si avvarrà di professionalità interne all'amministrazione, prevedendo unicamente degli oneri da imputarsi al capitolo delle missioni. Con riferimento all'articolo 7, chiarisce che lo scambio di pubblicazioni e materiale promozionale e turistico sarà disposto, all'occorrenza, dall'ENIT, unicamente nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie. Per quanto riguarda, infine, le osservazioni formulate in ordine all'articolo 13, relativo alle integrazioni all'Accordo in oggetto, precisa che gli eventuali protocolli aggiuntivi scaturiranno, unicamente, da decisioni assunte nell'ambito del gruppo di lavoro misto e non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Con riferimento alla cadenza temporale degli oneri indicata nella relazione tecnica, rileva che il provvedimento prevede una copertura finanziaria superiore agli oneri stimati dalla relazione, non ritenendo peraltro necessario, in relazione all'esiguità delle spese previste, modificare conseguentemente la clausola di copertura del procedimento legislativo.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di C. 3073, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
considerato che il gruppo di lavoro di cui all'articolo 9 dovrà riunirsi ogni due

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anni, alternativamente, nella Repubblica di Moldova e in Italia, determinando, pertanto, ogni quattro anni, un onere a carico del bilancio dello Stato, pari a 3.360 euro;
rilevato che la clausola di copertura finanziaria autorizza, invece, una spesa di 3.360 euro annui a decorrere dall'anno 2011;
ritenuto, tuttavia, anche in considerazione dell'esiguità dell'onere in questione, che non sia opportuno modificare il testo, in quanto la Camera sta esaminando il provvedimento in seconda lettura;
nel presupposto che, nel 2010, non si svolga nessuna riunione del gruppo di lavoro di cui all'articolo 9 dell'Accordo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Antonio BORGHESI (IdV) chiede, anche in considerazione dell'esiguità degli oneri previsti, se vi sia una via amministrativa per istituire gruppi di lavoro come quello oggetto del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
Nuovo testo C. 2064.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, fa presente di aver elaborato una proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni formulate nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2064, recante «Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
tenuto conto che l'elenco 1 allegato all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010 già prevede un finanziamento, per il triennio 2010-2012, di ammontare non definito, in favore della predetta Biblioteca e che, nella fase attuale, le disponibilità finanziarie non consentono di incrementare il contributo nella misura prevista dalla Commissione di merito, ma solo per l'importo necessario ad allineare l'effettivo stanziamento di bilancio all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 13 novembre 2002, n. 260, successivamente ridotta per effetto dei tagli lineari;
rilevata l'opportunità di prevedere in favore della indicata Biblioteca un contributo aggiuntivo pari a 1.000.000 euro per l'anno 2010 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di

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un importo pari a 1.000.000 euro per l'anno 2010 e a 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2011.»
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: «All'onere derivante» fino a: «n. 191» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2010 e a euro 1.682.190 annui a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione, ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, dell'autorizzazione di spesa relativa all'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 250, quinto periodo, le parole: «, pari a 181 milioni di euro»sono soppresse;
b) all'Elenco 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla voce: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», le cifre: «181» e «113» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «180» e «111,3» e le parole: «articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260» sono soppresse;
2) alla voce: «Totale», le cifre «2.214» e «213» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.213» e «211,3».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico nel presupposto che con le condizioni previste nella proposta di parere sia ripristinato almeno lo stanziamento previsto dal legislatore nel 2002 per la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara il voto favorevole del gruppo Italia dei Valori sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione della quota statale dell'otto per mille dell'IRPEF dell'anno 2009, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, segnala che il decreto reca una voce nuova rispetto a quella prevista dallo schema trasmesso alle Camere per il parere. In seguito all'inserimento di tale nuova voce, relativa al Progetto della provincia di Pesaro e Urbino per la realizzazione di un health service and school village for Mujwa in Kenia, nella categoria «Fame nel mondo» tutte le altre voci sono state ridotte in modo lineare nella misura dello 0,4 per cento, ad eccezione della voce Parrocchia di San Martino di Apecchio (Pesaro e Urbino) - Restauro, valorizzazione delle decorazioni interne e consolidamento delle strutture della chiesa di Santa Lucia in Apecchio (Pesaro e Urbino). A tale ultimo riguardo, segnala che nel decreto è stata modificata la finalità del contributo assegnato ad Apecchio, prevedendo il finanziamento, per un importo inferiore del 4,8 per cento rispetto a quello precedentemente assentito, del restauro, della valorizzazione delle decorazioni interne e del consolidamento delle strutture della Chiesa di Santa Lucia, in luogo del progetto relativo alla Chiesa dei Santi Quirico e Giuditta, indicato nello schema

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del suddetto decreto trasmesso al Parlamento per il parere. In proposito, rileva che la modifica accoglie una richiesta formulata nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.
Audizione del Presidente e di rappresentanti dell'ANCI e di rappresentanti dell'UPI.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Sergio CHIAMPARINO, Presidente dell'ANCI, Maurizio LEO, Assessore al bilancio e allo sviluppo economico del comune di Roma, Dario GALLI, Presidente della provincia di Varese e Antonio ROSATI, Assessore alle politiche finanziarie e di bilancio della provincia di Roma svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giulio CALVISI (PD) e Marco CAUSI (PD), ai quali replicano Sergio CHIAMPARINO, Presidente dell'ANCI, Maurizio LEO, Assessore al bilancio e allo sviluppo economico del comune di Roma e Dario GALLI, Presidente della provincia di Varese.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Pier Paolo BARETTA (PD), Massimo BITONCI (LNP), Simonetta RUBINATO (PD), Rolando NANNICINI (PD), Maino MARCHI (PD), Paola DE MICHELI (PD) e Lino DUILIO (PD).

Dario GALLI, Presidente della provincia di Varese, Sergio CHIAMPARINO, Presidente dell'ANCI, Maurizio LEO, Assessore al bilancio e allo sviluppo economico del comune di Roma e Antonio ROSATI, Assessore alle politiche finanziarie e di bilancio della provincia di Roma rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.