CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 febbraio 2010
278.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
Atto n. 175.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, rileva che la legge 6 febbraio 2009, n. 7, prevede la corresponsione di un ulteriore indennizzo a favore di coloro che, avendo subito la confisca di beni in Libia, abbiamo già ricevuto indennizzi ai sensi delle precedenti leggi n. 1066 del 1971, n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994, nonché la possibilità che le pratiche già respinte per carenza di documentazione in base alle suddette leggi siano riesaminate dalla competente Commissione interministeriale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3.
Osserva che lo schema di decreto ministeriale attuativo stabilisce, al riguardo, che l'ulteriore indennizzo da corrispondere si ottiene moltiplicando per un coefficiente pari a 0,30 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle precedenti leggi, ivi comprese le somme erogate in esecuzione di sentenze, purché rese in procedimenti pendenti alla data entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, ai sensi dell'articolo 1; in caso di esito positivo del riesame di una pratica già respinta per carenza di documentazione, oltre all'indennizzo riconosciuto dalla Commissione in base alle precedenti leggi, è altresì corrisposta la somma derivante dalla applicazione a tale indennizzo del suddetto coefficiente di 0,30, ai sensi dell'articolo 3.
Rileva che, nell'ambito dei calcoli riportati nella relazione tecnico-illustrativa la somma di 41 milioni di euro è presa in considerazione sotto due profili. Sottolinea infatti che il riesame previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009, nell'ipotesi in cui si concluda con esito favorevole, comporta il pagamento, a favore dei beneficiari, sia dell'indennizzo previsto dalle precedenti leggi, sia dell'ulteriore indennizzo previsto dal comma 1 del citato articolo 4. Fa presente che l'erogazione

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degli indennizzi deliberati a seguito del riesame trova copertura a valere sul Fondo di cui al comma 5 dello stesso articolo, in quanto le precedenti leggi non prevedono la possibilità del riesame, autorizzato dalla legge n. 7 del 2009, e comunque, allo stato, non presentano sufficiente copertura finanziaria.
Rileva, pertanto, che si è proceduto a scomputare dall'importo globale del Fondo, pari a 150 milioni di euro, l'ammontare stimato necessario al pagamento degli indennizzi conseguenti al riesame, pari a 41 milioni di euro, dando così copertura a tali oneri. Osserva che allo stesso tempo, ai fini del pagamento dell'ulteriore indennizzo, la somma di 41 milioni di euro è stata computata nel monte-indennizzi posto alla base del calcolo da cui è derivato il coefficiente di 0,30.
Per quanto riguarda le sentenze che condannano l'amministrazione al pagamento di indennizzi, rileva che ad esse si fa fronte mediante le risorse stanziate dalle precedenti leggi. In proposito, ricorda che il decreto attuativo, all'articolo 1, comma 1, prevede che sulle somme pagate in esecuzione di sentenze sia altresì corrisposto l'ulteriore indennizzo derivante dall'applicazione del coefficiente di 0,30, di conseguenza, l'ammontare delle somme da pagare in esecuzione di sentenze di condanna, stimato in 113 milioni di euro, concorre anch'esso ad incrementare il monte-indennizzi ai fini della determinazione del nuovo coefficiente.
Ciò posto, segnala che proprio allo scopo di garantire l'impiego di tutte le risorse disponibili, l'articolo 4 del provvedimento prevede la redistribuzione delle somme che dovessero residuare una volta attuata la legge, purché esse siano sufficienti ad assicurare un incremento del coefficiente stabilito non inferiore a 0,05, e che pertanto ove il monte-indennizzi dovesse risultare inferiore alla stima, le risorse residue verranno ridistribuite tra gli aventi diritto.

Massimo VANNUCCI (PD) nel ricordare che il Partito Democratico ha sostenuto l'opportunità dell'adozione delle misure in esame e continua a sostenerle, comunica di aver ricevuto dall'Associazione italiani rimpatriati dalla Libia una nota contenente taluni rilievi critici in ordine al provvedimento in esame. Pur consapevole dell'impossibilità di procedere ad una modifica dell'importo complessivamente stanziato, fa presente che nella richiamata nota si evidenziano, tra l'altro, talune criticità relative alle modalità di calcolo degli indennizzi, in particolare con riferimento alla quota accantonata, pari a circa il venticinque per cento, per eventuali nuovi indennizzi conseguenti al riesame delle istanze, che sarebbe peraltro computata due volte. Ritiene pertanto che le osservazioni contenute nella predetta nota meritino un approfondimento da parte della Commissione e chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame, al fine di consentire tale supplemento di riflessione.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, osserva che lo scomputo della somma di 41 milioni di euro da destinare agli indennizzi conseguenti all'esito positivo delle istanze di riesame dal monte degli indennizzi previsti dalla legge n. 7 del 2009, secondo il rappresentante del Governo, è giustificato in quanto, in caso di riesame con esito positivo delle pratiche respinte per carenza di documentazione, agli istanti dovrà essere corrisposto l'indennizzo, calcolato sulla base della disciplina previgente, riconosciuto dalla Commissione in sede di riesame, nonché un ulteriore indennizzo derivante dall'applicazione del coefficiente dello 0,30 all'indennizzo riconosciuto in sede di riesame. Sul punto, ritiene comunque necessaria una ulteriore riflessione, al fine di verificare se tale previsione corrisponda, in effetti, al dettato dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009.

Pier Paolo BARETTA (PD) richiamandosi alle osservazioni del collega Vannucci e sottolineando la natura tecnica dei rilievi contenuti nella nota da lui citata, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento,

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al fine di consentire il necessario ulteriore approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana. Propone quindi, e la Commissione consente, di sospendere la seduta dedicata all'esame di atti del Governo per deliberare i rilievi sull'atto n. 157, sul quale la Commissione ambiente dovrà a breve esprimere il parere di competenza.

La seduta, sospesa alle 9.25, riprende alle 9.30.

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari.
Atto n. 179.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che, per quanto concerne le modalità di contabilizzazione della spesa per interessi ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento, è opportuno precisare che nel passaggio ai conti nazionali il dato di bilancio corrispondente al pagamento della rata è oggetto di «riclassificazione» che comporterà l'imputazione della quota capitale al rimborso dei prestiti, mentre la quota interessi sarà imputata alla corrispondente categoria economica di spesa. Circa l'importo delle attualizzazioni, rileva che esse costituiscono una stima, elaborata dall'amministrazione, dei presunti netti ricavi, fatta tenendo conto dell'ammontare dei contributi utilizzabili, del volume di investimento stabilito dal CIPE nelle varie delibere di assegnazione dei contributi pluriennali nonché dell'ammontare dei contributi erogabili in via diretta ai soggetti beneficiari. In ordine ai chiarimenti richiesti sulle cause dello scostamento, rispetto alle previsioni incorporate nei conti della pubblica amministrazione, osserva che gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento richiamati, si riferivano al contributo quale rata e non ai netti ricavi derivanti dall'utilizzo dei contributi stessi; infatti, il comma 512 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nasce dall'esigenza di contabilizzare tale modalità di utilizzazione dei contributi, così come evidenziato nella relazione.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari (atto n. 179);
preso atto dei chiarimenti del Governo, in base ai quali:
con riferimento alla contabilizzazione della spesa per interessi ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento, nel passaggio ai conti nazionali il dato di bilancio corrispondente al pagamento della rata è oggetto di «riclassificazione», con conseguente imputazione della quota capitale al rimborso dei prestiti, mentre la quota interessi sarà imputata alla corrispondente categoria economica di spesa;

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con riferimento alle cause dello scostamento rispetto alle previsioni incorporate nei conti della Pubblica Amministrazione, gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento richiamati si riferivano al contributo quale rata e non ai netti ricavi derivanti dall'utilizzo dei contributi stessi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
Atto n. 178.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, fa presente che, per quanto concerne le modalità di contabilizzazione della spesa per interessi ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento, è opportuno precisare che, nel passaggio ai conti nazionali, il dato di bilancio corrispondente al pagamento della rata è oggetto di «riclassificazione» che comporterà l'imputazione della quota capitale al rimborso dei prestiti, mentre la quota interessi sarà imputata alla corrispondente categoria economica di spesa.
Circa l'importo dell'attualizzazione, rileva che esso costituisce una stima, elaborata dall'Amministrazione dei beni e delle attività culturali sulla base di un'ipotesi di operazione finanziaria ai tassi vigenti, utilizzando per dodici anni, così come specificato nella relazione, l'ammontare del contributo disponibile in bilancio, di circa 7,1 milioni annui, corrispondente alla quota da destinare agli interventi nel settore dei beni culturali a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005.
Per quanto concerne poi la tipologia degli interventi, osserva che si tratta per la maggior parte, come indicato nella relazione illustrativa, sia di prosecuzione di misure già programmate nel 2009, sia di attuazione di ulteriori interventi per il sostegno e la riqualificazione del patrimonio culturale e statale, non statale e religioso, per i quali i relativi pagamenti saranno scadenzati in più anni, nonché, in misura più contenuta, di promozione e di investimenti connessi con grandi manifestazioni ed eventi, anche nel settore dello spettacolo, il cui pagamento avverrà in unica soluzione.
In ordine ai chiarimenti richiesti sulle cause dello scostamento, rispetto alle previsioni incorporate nei conti della pubblica amministrazione, fa presente che gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento richiamati, si riferivano al contributo quale rata e non ai netti ricavi derivanti dall'utilizzo dei contributi stessi; infatti, il comma 512 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nasce dall'esigenza di contabilizzare tale modalità di utilizzazione dei contributi così come evidenziato nella relazione.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede di poter rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di valutare gli elementi di chiarimento forniti dal rappresentante del Governo.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, concorda con la richiesta dell'onorevole Baretta, pur rilevando che la società ARCUS necessita in tempi rapidi dei finanziamenti previsti dal provvedimento in esame.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Atto n. 157.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore in ordine all'esaustività della clausola d'invarianza degli oneri, di cui all'articolo 16 del testo, rispetto alle previsioni normative dello stesso, fa presente che lo schema in esame non innova, in termini di implementazione delle attività, gli adempimenti già previsti a legislazione vigente in capo alle amministrazioni ed agli enti pubblici interessati dal provvedimento. Fa, infatti, presente che la relazione tecnica individua in dettaglio i pertinenti riferimenti normativi che già disciplinano la materia in questione, sia per le autorità di bacino, che per gli enti territoriali ed il Dipartimento della protezione civile, in relazione agli aspetti di competenza. Pertanto, fermo restando che eventuali ulteriori indicazioni in merito potranno essere fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, precisa che, sulla base della citata normativa vigente, le disposizioni del testo dovranno trovare applicazione con l'utilizzo delle risorse già stanziate allo scopo.
Con riferimento, poi, ai profili di copertura finanziaria segnalati dal relatore, ritiene che non sia necessario modificare i contenuti del menzionato articolo 16, che già sono idonei a garantire l'attuazione del provvedimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente che, al fine di assicurare l'invarianza degli oneri derivanti da tutte le attività previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si rende, tuttavia, necessario sostituire, nell'articolo 16, comma 2, le parole «di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a)», con le parole «di cui all'articolo 7». Inoltre, al fine di migliorare sul piano tecnico la disposizione in parola, propone di modificare il comma 2, dell'articolo 16 al fine di precisare che, fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente in attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b), ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, si utilizzano le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché le risorse regionali all'uopo stanziate.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui lo schema di decreto legislativo non innova gli adempimenti già previsti a legislazione vigente in capo alle amministrazioni e agli enti pubblici interessati dal provvedimento e, pertanto, le Autorità di bacino, gli enti territoriali ed il Dipartimento della protezione civile potranno dare attuazione a quanto previsto dallo schema nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 16, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a),» con le seguenti: «di cui all'articolo 7,»;
sostituire le parole da: «; all'attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b)» fino alla fine del comma con le seguenti: «e, fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente in attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b), ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché le risorse regionali all'uopo stanziate»».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.
Audizione del Presidente della SVIMEZ, dott. Nino Novacco.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Nino NOVACCO, Presidente della SVIMEZ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Ludovico VICO (PD), Francesco BOCCIA (PD), Pietro FRANZOSO (PdL), Cesare MARINI (PD) e Rolando NANNICINI (PD).

Riccardo PADOVANI, Direttore della SVIMEZ, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 19.50.

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Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
Atto n. 175.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che sono state sollevate da parte di colleghi alcune questioni sul provvedimento in esame. Fa presente che, dopo un'apposita verifica, talune di esse risultano fondate e che pertanto si accinge a presentare una proposta di parere favorevole con una condizione.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che la discussione svoltasi nella seduta antimeridiana di oggi abbia fatto emergere significativi dubbi sulle quantificazioni indicate nella relazione tecnico-illustrativa che accompagna lo schema di decreto in esame. Rileva, infatti, che detta relazione, nel quantificare le domande che saranno accolte a seguito della richiesta di riesame pare considerare anche istanze del tutto generiche quali quelle recanti la richiesta di tutti i benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009. Rileva, inoltre, che appare manifestamente sovrastimato la stima di 113 milioni di euro riferita ai contenziosi giudiziari, in quanto tale stima è effettuata ipotizzando che tutti i contenziosi si chiudano con esito negativo per l'amministrazione in misura pari alle richieste avanzate dalle parti attrici negli atti di citazione, presupponendo pertanto che l'amministrazione risulti sempre e per l'intero soccombente in giudizio. Ritiene, altresì, erronea la scelta del provvedimento di scomputare un importo di 41 milioni di euro dal monte complessivo delle risorse destinate agli ulteriori indennizzi, al fine di destinarlo alle richieste di riesame il cui iter si concluda con esito positivo. Osserva, infatti, che le risorse per tali ultimi indennizzi devono essere reperite a valere sui fondi già disponibili a legislazione vigente e non sulle ulteriori somme stanziate dalla legge n. 7 del 2009. Conclusivamente, osserva che - depurando le stime della relazione dalle indicate imprecisioni - sarà possibile incrementare fino allo 0,47 il coefficiente previsto per la determinazione degli indennizzi dall'articolo 1, comma 1, dello schema.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda di aver sollevato per primo la questione e pertanto ringrazia il relatore per il lavoro di approfondimento svolto. Ritiene che la soluzione prevista nel testo presentato sia eccessivamente prudenziale e che quindi vi sia un margine per interventi migliorativi sul testo, pur rimanendo fermo l'ammontare delle risorse complessivamente assegnate. Sottolinea l'unità di intenti dei commissari nel dare risposte maggiormente efficaci in favore dei rimpatriati dalla Libia.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur comprendendo le osservazioni critiche formulate nel corso del dibattito, rileva come le stime contenute nella relazione tecnico-illustrativa, siano state elaborate seguendo un criterio prudenziale, che tiene altresì conto dei non infrequenti insuccessi delle amministrazioni pubbliche in sede giurisdizionale. Segnala, pertanto, che l'elevazione del coefficiente di cui all'articolo 1, comma 1, dello schema potrebbe mettere a rischio il limite di spesa individuato nella legge n. 7 del 2009 per la corresponsione degli ulteriori indennizzi.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, nel ribadire che la somma dei 41 milioni da accantonare per l'eventuale accoglimento delle richieste di riesame è frutto di una stima eccessivamente prudenziale, ritiene

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che le somme effettivamente necessarie a tale scopo potranno essere significativamente minori. Chiede quindi di verificare se sussistano ancora residui disponibili tra le somme stanziate dalle precedenti leggi in materia ed osserva come sia singolare che si preveda di coprire oggi, sulla base di una nuova e diversa disciplina, la corresponsione di indennizzi che si sarebbero dovuti erogare tempo addietro in virtù di una diversa normativa. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (atto n. 175);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:
si è proceduto a scomputare dall'importo globale del fondo, pari a 150 milioni di euro, l'ammontare stimato necessario al pagamento degli indennizzi conseguenti al riesame, valutato in 41 milioni di euro, dando così copertura a tali oneri e, allo stesso tempo, ai fini del pagamento dell'ulteriore indennizzo, la somma di 41 milioni di euro è stata computata nel monte indennizzi al quale si applica il coefficiente di 0,30, al fine di determinare l'ulteriore indennizzo previsto dal decreto;
l'ammontare delle somme da pagare in esecuzione di sentenze di condanna, stimato in 113 milioni di euro, concorre anch'esso ad incrementare il monte indennizzi al quale si applica il nuovo coefficiente;
ritenuto tuttavia che:
la legge n. 7 del 2009 destina integralmente l'importo del fondo, pari a 150 milioni di euro, alla corresponsione di un ulteriore indennizzo rispetto a quello già percepito dagli interessati;
risulta pertanto in contrasto con la volontà del legislatore destinare quote parte di tale fondo alla corresponsione di indennizzi in seguito all'accoglimento delle richieste di riesame che, invece, devono essere finanziate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;
appare, tra l'altro, meritevole di essere verificata la quantificazione dell'onere relativo agli esiti delle domande di riesame, risultante dalla relazione tecnico-illustrativa, in quanto la stessa dovrebbe ipotizzare la percentuale di accoglimento delle domande solo sulla base delle richieste di riesame corredate di documentazione integrativa e non considerare, ad esempio, istanze del tutto generiche quali quelle recanti la richiesta di «tutti i benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009»;
l'ammontare delle somme da pagare in esecuzione di sentenze di condanna appare sovrastimato in quanto «si presume che i contenziosi si chiudano con esito negativo per l'amministrazione in misura pari alle richieste avanzate dalle parti attrici negli atti di citazione» e si prevede di dover corrispondere l'importo complessivo del petitum, pari a circa 113 milioni di euro, presupponendo pertanto che l'amministrazione risulti sempre e per l'intero soccombente in giudizio;
le risorse disponibili a legislazione vigente per il pagamento degli indennizzi e destinate integralmente al pagamento delle somme dovute in esecuzione di sentenze di condanna sembrano pertanto in ogni caso sufficienti a fare fronte anche al pagamento degli indennizzi conseguenti al riesame, in conformità alla volontà espressa dal legislatore;
considerato che il monte indennizzi conseguente all'esito positivo delle istanze

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di riesame e alla definizione del contenzioso stimato dalla relazione tecnico-illustrativa può essere prudenzialmente rideterminato nella misura di 318 milioni di euro,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «pari a 0,30» con le seguenti: «pari a 0,47».

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che il provvedimento in esame appare presentare una ulteriore incongruenza, in quanto prevede che quanti hanno presentato una richiesta di riesame di pratiche respinte per carenza di documentazione possano integrare la documentazione già presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, osserva che l'articolo 4, comma 2, della legge n. 7 del 2009 consentiva che le domande già presentate potessero essere confermate entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, e che, pertanto, la fissazione di un ulteriore termine per l'integrazione della documentazione rappresenterebbe nelle sostanza una riapertura di termini per la presentazione di documenti riferiti a fatti avvenuti circa quarant'anni fa. Propone, quindi, di inserire una condizione nel parere volta a rivedere il termine di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) nel dissentire da quanto da ultimo affermato dal deputato Polledri, osserva come occorra avere ben presente la concreta situazione dei soggetti rimpatriati. Rileva, a tal proposito, che la maggior parte dei rimpatriati aventi diritto agli indennizzi ai sensi del provvedimento in esame sono, per lo più, persone anziane e spesso affette da gravi patologie o con significativi problemi familiari, che comunque non sempre hanno mantenuto il rapporto con le associazioni dei rimpatriati. Ricorda che essi, allorché rientrati in Italia, avevano rivolto domande di indennizzo a diversi ministeri. Ritiene opportuno che la nuova legge preveda anche un termine congruo per la presentazione di nuove istanze. Osserva peraltro che molti di questi soggetti avevano già presentato apposita istanza di indennizzo negli anni '70 e che quindi, teoricamente, la pubblica amministrazione dovrebbe avere un onere informativo nei loro confronti. Nel rilevare come sia utopistico ritenere di porre in capo all'amministrazione un tale compito, ritiene congruo il termine previsto dal provvedimento in esame.

Massimo POLLEDRI (LNP) alla luce delle considerazioni svolte dall'onorevole Marinello non ritiene di insistere oltre con la sua richiesta di revisione dei termini di cui all'articolo 4, comma 2, del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'annunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come il proprio gruppo, nella seduta antimeridiana di oggi, raccogliendo anche le sollecitazioni delle associazioni dei rimpatriati, avesse segnalato le criticità del provvedimento e l'imprecisione delle stime contenute nella relazione tecnico-illustrativa allegata allo schema. Ricorda, altresì, come il proprio gruppo si fosse battuto anche per lo stanziamento di 150 milioni di euro previsto dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, evidenziando come la previsione di ulteriori indennizzi fosse oltremodo necessaria nel momento in cui si procedeva al pagamento alla Libia dei danni di guerra. Con specifico riferimento al provvedimento in esame, osserva che la proposta di parere del relatore, pur nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, consente un apprezzabile miglioramento dello schema di decreto, augurandosi, tuttavia, che presto si possa affrontare nuovamente la questione degli indennizzi, quantificando esattamente i danni subiti

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dai cittadini rimpatriati e chiudere definitivamente il doloroso capitolo relativo al beni e ai diritti perduti dai nostri concittadini in Libia.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
Atto n. 178.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, avverte che il Governo ha trasmesso il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo, da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la cui realizzazione è affidata alla società ARCUS spa.

Pietro FRANZOSO (PdL) ritiene che sarebbe opportuno che il Governo chiarisca i criteri seguiti nella individuazione degli interventi finanziati da ARCUS Spa.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel rinviare alle considerazioni svolte nella seduta antimeridiana sui profili finanziari, osserva che i criteri utilizzati nella redazione del richiamato elenco saranno più propriamente valutabili dalla Commissione di merito.

Pietro FRANZOSO (PdL) rileva la necessità di un chiarimento in ordine ai criteri di selezione utilizzati per l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse stanziate dal provvedimento in esame, osservando come i progetti non debbano essere calati dall'alto, ma costituire il frutto di un dialogo con gli enti territoriali, che meglio conoscono le realtà locali nelle quali gli interventi devono essere realizzati.

Massimo BITONCI (LNP) fa presente che gli interventi da finanziare sono stati individuati al termine di un procedimento amministrativo che ha visto coinvolti la società ARCUS Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per i beni e le attività culturali. Sulla base della propria esperienza come amministratore locale, segnala altresì che gli enti territoriali possono presentare richieste di finanziamento riferite alla programmazione ARCUS e che il relativo bando è pubblicato nel sito internet istituzionale della medesima società. Quanto agli obiettivi del programma, fa presente che gli interventi devono essere indirizzati alla promozione e al sostegno di progetti di iniziativa nel settore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, anche nelle sue interdipendenze con la realizzazione delle infrastrutture del Paese e con il territorio. In particolare, gli interventi possono riferirsi al sostegno e alla riqualificazione del patrimonio culturale statale, alla tutela del paesaggio e a misure in favore delle attività culturali e dello spettacolo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che potrebbe essere potenziata la pubblicità delle procedure di finanziamento affidate alla società ARCUS Spa.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che gli interventi complessivamente previsti da ARCUS ammontano ad oltre 200 milioni di euro e, pur non contestando la destinazione della somma di 68 milioni di euro per l'attualizzazione delle risorse destinate ad ARCUS Spa, ritiene comunque necessario un chiarimento sui criteri contabili attraverso i quali si sia addivenuti a tale conteggio. All'uopo chiede che siano auditi dalla Commissione il presidente di ARCUS

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Spa, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per i beni e le attività culturali prima dell'espressione del parere sul provvedimento in esame.

Gioacchino ALFANO (PdL), rileva che il parere richiesto al Parlamento si inserisce nella procedura che porta all'emissione di un decreto interministeriale diretto a consentire il ricorso al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Osserva che, in sostanza, ARCUS Spa intende contrarre un mutuo, al cui rimborso finalizzerà gli stanziamenti pluriennali già individuati e che questi ultimi non sono sufficienti al rimborso. Evidenzia che in realtà si tratta di una allocazione di ulteriori fondi ad ARCUS Spa, nella misura di 68 milioni di euro circa. Osserva quindi che i contributi pluriennali che dovrebbero essere attualizzati sono stati stanziati con l'articolo 1, comma 78, della legge 266 del 2005. All'uopo ricorda che si tratta di un contributo annuale di 200.000.000,00 di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per una serie di interventi infrastrutturale e che, su tali somme, una percentuale è devoluta per interventi in materia di beni culturali ad ARCUS Spa. Nel richiamare la relazione svolta dall'onorevole Bitonci, osserva che tali stanziamenti sono stati già oggetto di riduzione nell'ambito di alcune disposizioni di legge, principalmente con finalità di copertura di nuove spese per investimenti, pertanto l'ammontare dei contributi pluriennali che ARCUS Spa vorrebbe attualizzare è comunque incerto.
Sottolinea che manca totalmente qualsiasi indicazione circa i criteri e i parametri utilizzati per l'individuazione dell'importo, pari a 68,2 milioni di euro, necessario alla compensazione degli effetti connessi all'utilizzo dei contributi pluriennali genericamente richiamati dal testo. Più in generale, ritiene che manchi ogni indicazione circa lo stato attuale delle finanze di ARCUS Spa ed in particolare ritiene opportuno conoscere se sui contributi di cui al richiamato articolo 1, comma 78, risultino attualmente avviate, e in che misura, operazioni finanziarie. Ritiene inoltre necessarie precisazioni circa i programmi che andrebbero ad essere finanziati con l'ulteriore stanziamento di fondi previsto. Fa presente, infine, che l'ammontare del fondo per la compensazione, indicato dalla legge di bilancio 2010 in 547 milioni di euro, si è già molto ridotto e con il tiraggio dell'importo ora richiesto di 68,2 milioni di euro sarebbe già sostanzialmente esaurito, residuando 287.201 euro per tutto il 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, appare necessario un chiarimento in ordine ai criteri utilizzati al fine di individuare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto conseguenti all'attualizzazione dei contributi da parte di ARCUS Spa. Ritiene, infatti, che dalla lettura dello schema di decreto in esame e della relazione ad esso allegata non è possibile evincere in modo chiaro se gli effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica dei quali si prevede la compensazione siano il frutto di una stima formulata ex ante o di una verifica effettuata ex post.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle osservazioni da ultimo formulate dal presidente, ribadisce che l'importo dell'attualizzazione costituisce una stima elaborata sulla base di un'ipotesi di operazione finanziaria realizzata ai tassi vigenti, utilizzando per dodici anni l'ammontare di un contributo di 7,1 milioni di euro annui. In ogni caso, alla luce della complessità del meccanismo delineato, ritiene che potrebbe essere utile un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di poterne approfondire ulteriormente le implicazioni di carattere finanziario.

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Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che si possa addivenire all'approvazione di una proposta di parere nel caso in cui il Governo sia in grado di confermare la disponibilità delle risorse necessarie, altrimenti ritiene più opportuno rinviare il seguito dell'esame per svolgere ulteriori approfondimenti.

Pietro FRANZOSO (PdL) ritiene opportuno che i chiarimenti richiesti siano forniti prima dell'espressione del parere.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che le osservazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento meritino un approfondimento, osservando in particolare come appaia opportuno assicurare la massima chiarezza in ordine al funzionamento del meccanismo di attualizzazione previsto, in quanto esso appare suscettibile di determinare un irrigidimento del bilancio. Per quanto attiene, invece, alla destinazione delle risorse, ritiene che si tratti di un profilo attinente al merito degli interventi previsti, che potrà quindi essere opportunamente approfondito dalla Commissione cultura.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto del dibattito svoltosi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria.
Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, che reca misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari, ha previsto che con regolamento di delegificazione, siano emanate norme di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, a fini di contenimento della spesa nei limiti degli stanziamenti complessivi di bilancio, di semplificazione sia della documentazione necessaria per accedere al contributo che dei criteri di calcolo del medesimo e delle fasi del procedimento di erogazione.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, nel rilevare che il provvedimento è corredato da una relazione tecnica, osserva che essa, con riferimento all'articolo 2, ascrive a tale disposizione un effetto di risparmio pari a circa 2.400.000 euro di cui 1.850.000 per i quotidiani e 550.000 per i periodici. In proposito, pur considerato che alla norma che ha previsto il riordino in esame non sono stati ascritti effetti finanziari, osserva che la relazione tecnica non esplicita il procedimento di calcolo e tutti gli elementi alla base delle stime del risparmio indicato e, pertanto, non risulta possibile effettuare una puntuale verifica di tali stime.
Per quanto attiene agli articoli 3 e 20 dello schema, rileva che il riordino disposto da tali disposizioni determina una parziale ridefinizione dei requisiti che i soggetti devono possedere per avere accesso ai contributi e della misura degli stessi. Ricorda tuttavia che l'articolo 3, comma 7, prevede esplicitamente che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, i contributi spettanti verranno ridotti mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto. Pur considerando che i risparmi ipotizzati non sono scontati ai fini dei saldi, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati utilizzati per determinare le erogazioni spettanti agli editori in base alla nuova disciplina e non esplicita i calcoli effettuati e, pertanto, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva

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che il comma 7 dispone che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio le disposizioni facciano riferimento, in quanto, nell'ambito del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria sussistono diversi capitoli a cui potrebbero far riferimento le disposizioni. Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, ritiene che vi sia l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificarla in maniera conforme al dettato dell'articolo 21. Peraltro, dovrebbe essere effettuata una valutazione in ordine all'opportunità di prevedere disposizioni finanziarie riferite a specifici articoli del regolamento in esame anche in presenza della previsione di carattere generale di cui al successivo articolo 21.
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 11, in materia di contributi alle imprese radiofoniche, osserva che non risultano esplicitati i dati e le ipotesi su cui si fonda la stima della riduzione di spesa indicata nella relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dispone che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, agli aventi titolo spettino contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Al riguardo, conformemente a quanto osservato con riferimento all'articolo 3, comma 7, dello schema, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio le disposizioni facciano riferimento. Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, richiama, poi, le osservazioni formulate con riferimento all'articolo 3, comma 7. Segnala, inoltre, che l'articolo 12, comma 1, fa riferimento alle risorse di cui all'articolo 5 della legge n. 62 del 2001, le quali sono iscritte nel capitolo di conto capitale 0938 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito, rileva che dal bilancio di previsione per l'anno 2010 risulta che tale capitolo, recante il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, verrà mantenuto solo per la gestione dei residui. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire chiarimenti al riguardo da parte del Governo. Osserva, poi, che le disposizioni dell'articolo 15 relative al Comitato per le agevolazioni di credito non sembrano presentare profili problematici nel presupposto che, secondo quanto indicato al comma 4, nessun emolumento debba essere corrisposto ai componenti del Comitato, ivi compresi gli esperti. Sul punto giudica opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 4, si rileva che la formulazione della clausola di invarianza ricalca quella già prevista in merito dal comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 62 del 2001. Si potrebbe, tuttavia, prevedere una riformulazione del primo periodo del comma 4 in maniera conforme alla prassi attualmente vigente, prevedendo che all'istituzione e al funzionamento del Comitato si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, giudica pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Da ultimo, con riferimento all'articolo 21 dello schema, recante disposizioni in ordine al contenimento delle erogazioni dei contributi e delle provvidenze, rileva che la norma in esame ripropone sostanzialmente il disposto dell'articolo 2, comma 62 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009). Tale ultima disposizione differisce da quella in esame in quanto specifica che sono fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo. A tale proposito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla necessità di coordinare la formulazione

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dell'articolo 21 con quanto previsto dall'articolo 2, comma 62, della legge finanziaria e con le disposizioni di analogo tenore contenute, in particolare, negli articoli 3, comma 7 e 11, comma 5, dello schema.
Quanto alla portata complessiva del provvedimento, ritiene in via generale che l'innovazione introdotta dall'articolo 44 della legge n. 133 del 2008, che trasferisce ad un regolamento di delegificazione il compito di definire i criteri di accesso e di erogazione dei contributi diretti a quotidiani e periodici appare del tutto inopportuna. Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, ritiene che lo schema di regolamento sia per molti versi apprezzabile, in quanto i criteri di calcolo dei contributi sono più semplici e abbastanza perspicui, il concetto di «distribuzione» appare più adeguato di quello di «tiratura» a prevenire eccessi di copie stampate, al solo fine di percepire i contributi. Osserva, poi, come si impegnano le cooperative editoriali, che sono cooperative solo di nome, in quanto la proprietà resta separata dal lavoro, a divenire entro un anno cooperative di giornalisti, per poter mantenere l'accesso ai contributi. Rileva, poi, come si cancelli un espediente, come quello che permetteva a diverse testate di innalzare le tirature - e i relativi contributi - attraverso «vendite in blocco» a prezzi irrisori, e spesso a interlocutori di comodo e si prevedano per stampa, radio e agenzie misure in favore dell'occupazione, che giudica importanti, anche perché rappresentano un principio di selezione verso quelle testate che producono giornali inconsistenti o fanno uso e abuso di service o lavoro nero.
Ritiene, tuttavia, incomprensibile il mancato recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato, fra le quali in particolare quella relativa al mancato rispetto della delega per i contributi variabili ai giornali di partito di cui all'articolo 153, comma 2, della legge n. 388 del 2000. Lo schema di regolamento in esame non prevede, infatti, solo per queste testate alcuna verifica sull'effettiva diffusione, e questi continuano a essere pagati sulla tiratura, invece che sulla diffusione.
Osserva, altresì, che non risulta inoltre recepita l'osservazione del Consiglio di Stato, che chiedeva di rivedere l'articolo 19, che disciplina la restituzione dei contributi in caso di soccombenza del soggetto precettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale. Da ultimo, ricorda come in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2010 fossero stati accolti specifici ordini del giorno relativi ai contributi a sostegno dell'editoria, nei quali si evidenziava, tra l'altro, l'opportunità di ridefinire le caratteristiche delle aziende che possono essere ammesse ai contributi.

Massimo VANNUCCI (PD) pur consapevole che la competenza della Commissione è limitata all'analisi dei profili finanziari, ritiene che bisogna andare al di là delle cifre. Ricorda che si è deciso di sostituire la previsione di un diritto soggettivo al contributo per l'editoria con un diritto condizionato ad una scelta del Governo in carica pro tempore. Ritiene viceversa che la soluzione più adeguata sia quella dell'adozione di un'apposita legge in materia. Rileva inoltre che sarebbe possibile ridurre l'ammontare complessivo delle risorse necessarie ai contributi all'editoria se vi fosse una maggiore attenzione in sede applicativa e si impedisse la proliferazione di testate fittizie. Ritiene che occorrerebbe tener conto, nell'assegnazione dei contributi, del numero delle copie effettivamente vendute e non solo di quelle stampate, della rete di distribuzione nonché del numero di giornalisti alle dipendenze dell'editore. Osserva che in tal senso le disposizioni in esame possono avere un impatto sul sistema economico e non solo sul bilancio dello Stato. Afferma inoltre che occorrerebbe adottare le necessarie differenze tra tipologie diverse di giornali, poiché il mancato rigore incide negativamente sui conti pubblici e ne consegue il finanziamento di «furbi». Ritiene compito della Commissione anche quello di occuparsi dell'efficacia delle disposizioni ed

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auspica un confronto anche con la Commissione di merito.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che talune delle considerazioni dell'onorevole Vannucci implichino una revisione della normativa vigente in materia di contributi all'editoria che trascende la portata del provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nell'osservare come il provvedimento intervenga in una materia delicatissima, come quella dei contributi all'editoria, segnala che nel corso della prossima settimana, una volta acquisiti necessari chiarimenti da parte del Governo, la Commissione sarà chiamata ad approfondire con estrema attenzione le molteplici implicazioni dello schema di regolamento in esame. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 20.40.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
Nuovo testo C. 2064.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra il contenuto del nuovo testo della proposta di legge, che reca «Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca».
In proposito, con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento, segnala che l'articolo 2 integra l'articolo 3 della legge n. 52 del 1994 prevedendo, in particolare, che la Biblioteca possa stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica. Al riguardo, osserva che la disposizione non presenta profili problematici nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo, che dalla disposizione non possano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in particolare, le istituzioni pubbliche che intendano aderire alle convenzioni debbano provvedervi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Osserva, inoltre, che andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quantificazione dell'onere recato dalle norme, fissato, nella clausola finanziaria di cui all'articolo 3, in 7 milioni annui. Infatti, poiché l'ammontare del contributo è determinato a legislazione vigente, a decorrere dal 2003, in 4 milioni di euro annui - successivamente ridotti a seguito di tagli, differenziati in ragione d'anno, apportati alla relativa missione di spesa - ritiene che non sia chiaro se le disposizioni in esame intendano fissare un nuovo contributo, come potrebbe indurre a ritenere l'importo annuo dell'onere previsto, ovvero intendano operare un'integrazione dello stanziamento annuale a legislazione vigente fino a concorrenza dell'importo di 7 milioni di euro annui, come, d'altro canto, si evince dalla formulazione letterale dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 della legge n. 260 del 2002. In tale ultimo caso, l'onere annuo recato dalle disposizioni a decorrere dal 2010 sarebbe pari alla differenza tra il nuovo importo annuo recato dalle

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disposizioni in esame e l'importo effettivamente stanziato annualmente per competenza nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente, ivi comprese le rimodulazioni apportate. In proposito, segnala che la relazione illustrativa al testo iniziale della proposta di legge, che pure prevedeva un onere annuo di 7 milioni di euro, illustra l'opportunità di procedere ad un «adeguamento» del contributo annuale vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fermi rimanendo i profili problematici già formulati in merito alla quantificazione dell'onere, segnala, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, che quelle di cui all'articolo 9-ter, della legge n. 468 del 1978, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010, sono iscritte nel capitolo 3003 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. In proposito, ricorda che tale fondo si poneva l'obiettivo di reintegrare, in caso di necessità, le dotazioni dei capitoli relativi alle autorizzazioni di spesa rideterminate dalla tabella C. Ricorda, poi, che lo stanziamento del capitolo 3003 come rideterminato dalla tabella C ammonta a 156.261 migliaia di euro per l'anno 2010 e a 12.958 migliaia di euro per l'anno 2011. Segnala, altresì, che la nuova legge di contabilità, entrata in vigore il 1o dicembre 2010, nel ridefinire la configurazione dei Fondi di riserva, non ha confermato l'esistenza del suddetto Fondo anche in considerazione delle modifiche previste, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), al contenuto della tabella C, e, in particolare, del fatto che questa non includerà più le spese di natura obbligatoria. A tale proposito, ricorda che l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in corso di esame, in prima lettura, al Senato (Atto Senato n. 1955), prevede una riduzione del suddetto Fondo di riserva nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2010. Ritiene, in ogni caso, necessario segnalare l'opportunità di modificare, dal punto di vista formale, la norma di copertura eliminando l'esplicito riferimento alla legge n. 468 del 1978, abrogata integralmente dalla legge n. 196 del 2009. Appare, inoltre opportuno acquisire dal Governo informazioni circa le disponibilità del capitolo del quale è previsto l'utilizzo. Con riferimento, invece, all'utilizzo, a decorrere dall'anno 2012, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva che con la proposta in esame si stabilisce l'importo del contributo annuo da parte dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, nella complessiva misura annua di euro 7.000.000 a decorrere dal 2010. Per fronteggiare il relativo onere, viene individuata la copertura, rispettivamente, per gli anni 2010 e 2011, mediante riduzione del fondo di riserva di tabella C e, a decorrere dall'anno 2012, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente.
Al riguardo, fa presente che la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza beneficia di un contributo a carico del bilancio dello Stato, iscritto nel piano di gestione 1 del capitolo 3631 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, con lo stanziamento di euro 2.999.488 per l'anno 2010 e di euro 2.317.810 a decorrere dal 2011. Rileva, pertanto, che tenendo conto della suddetta nuova misura prevista del contributo, pari a 7 milioni annui, e dei citati stanziamenti di bilancio, l'onere effettivo derivante dalla proposta di legge in esame debba essere rettificato, in quanto deve corrispondere all'importo differenziale di euro 4.000.512 per l'anno 2010 e di euro 4.682.190 a decorrere dal 2011.
Inoltre, ritiene che la copertura finanziaria del suddetto onere, indicata all'articolo 3

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del provvedimento in esame, risulti inidonea, tenuto conto in primo luogo che l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è privo di una specifica voce programmatica concernente l'iniziativa indicata in oggetto. Osserva, poi, che le risorse relative al fondo di riserva di Tabella C sono prioritariamente destinate alla ridotazione delle autorizzazioni di spesa iscritte nella medesima tabella e che, comunque, ove si ritenga di dare seguito all'iniziativa in esame, segnala l'opportunità di riformulare la clausola di copertura, espungendo dal testo il riferimento alla legge n. 468 del 1978, abrogata integralmente dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009.
Quanto all'articolo 2 del provvedimento in esame, riguardante l'integrazione delle attività attribuite alla Biblioteca «Regina Margherita» di Monza, conferma l'opportunità di integrare la disposizione, al fine di precisare che dalla sua attuazione non debbono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica e che le istituzioni pubbliche che intendano aderire alle convenzioni debbano provvedervi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
In ogni caso, rileva che nella tabella di cui all'elenco 1 allegata alla legge finanziaria per il 2010 è già prevista una voce, riferita all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, destinata al rifinanziamento delle attività svolte dalla Biblioteca «Regina Margherita» di Monza. Ritiene, pertanto, opportuno che, qualora si intenda incrementare il contributo dello Stato in favore di tale biblioteca con una specifica proposta di legge, anziché attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 250, della legge finanziaria per il 2010, venga conseguentemente soppressa l'indicazione riferita alla legge n. 260 del 2002 contenuta nell'elenco 1 allegato alla medesima legge finanziaria e siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti previsti per gli interventi contenuti nel medesimo elenco.

Massimo VANNUCCI (PD) nel condividere le osservazioni del viceministro, ricorda che la materia ha ricevuto una particolare attenzione mediatica e chiede chiarimenti sul modo in cui si intende procedere.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, ritiene necessario un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.
Nuovo testo C. 2934 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.
Per quanto attiene agli effetti finanziari dell'Accordo del quale si prevede la ratifica, rileva preliminarmente che, mentre la relazione tecnica ha espressamente escluso che le spese per l'applicazione dell'Accordo siano delimitabili entro un limite massimo, il testo del disegno di legge di ratifica - come modificato dalla Commissione di merito - reca una clausola di copertura formulata in termini di

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limite massimo. Sul punto, segnala che la tipologia di interventi oggetto dell'Accordo in esame non sembra riconducibile ad un limite di spesa, considerato che, in presenza di un numero di richieste di assistenza giudiziaria superiore rispetto a quello ipotizzato dalla relazione tecnica, potranno manifestarsi esigenze finanziarie maggiori rispetto a quelle previste dal testo. Sul punto reputa, quindi, necessario acquisire l'avviso del Governo. Ritiene, inoltre, che andrebbero chiarite le modalità di finanziamento delle eventuali spese di carattere straordinario - non considerate dalla relazione tecnica - che l'Italia potrà essere chiamata a sostenere per l'esecuzione di richieste di assistenza ai sensi dell'articolo VI, comma 3 dell'Accordo. Giudica, altresì, opportuno acquisire un chiarimento in ordine all'imputazione delle spese per l'assistenza legale di cui all'articolo VI, comma 2, lettera a), dell'Accordo, e per le notifiche previste dagli articoli I, comma 2, e X, comma 1, dell'Accordo. In particolare, dovrebbe essere, a suo avviso, precisato se la mancata considerazione di tali spese nel calcolo dei costi individuati dalla relazione tecnica sia dovuta alla considerazione che le stesse potranno essere sostenute nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Dovrebbero, infine, essere a suo avviso chiariti i parametri di calcolo utilizzati per quantificare le spese di viaggio per i detenuti e per il personale di scorta. Infatti, per i detenuti la relazione tecnica prevede un biglietto di sola andata, mentre in base all'articolo VI, comma 2, lettera d), dell'Accordo sembrerebbero da imputare alla Parte richiedente tutte le spese di viaggio e quindi anche i costi dei biglietti di ritorno. Osserva, poi, che il costo dei biglietti utilizzato dalla relazione tecnica per il calcolo delle spese di viaggio risulta non uniforme, in quanto si stima un costo di 1.300 euro per il volo di sola andata nel caso dei detenuti e un costo di 1.000 euro per il volo di andata e ritorno nel caso del personale di scorta.
Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, osserva che l'articolo 3 del disegno di legge dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 34.880 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997. Al riguardo, ribadisce che l'autorizzazione di spesa, nel testo presentato dal Governo alla Camera, era formulata in termini di previsione di spesa, ed era corredata da una specifica clausola di monitoraggio degli oneri, formulata ai sensi della legge n. 468 del 1978, abrogata dalla legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica. In proposito, ricorda che la Commissione di merito ha modificato il testo, formulando l'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, e sopprimendo, conseguentemente, la clausola di monitoraggio degli oneri. Tuttavia, in considerazione del fatto che dall'attuazione del provvedimento derivano, come indicato nella relazione tecnica, spese con carattere di oneri inderogabili e funzionali ad assicurare il diritto alla difesa nei procedimenti giurisdizionali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, prevedendo che l'autorizzazione di spesa sia formulata, come nel testo originario, in termini di previsione e sia corredata da una specifica clausola di salvaguardia che, in conformità alla nuova disciplina contabile, entrata in vigore il 1o gennaio 2010, presenti i requisiti dell'effettività e dell'automaticità. A tale proposito, ricorda che, nella seduta del 28 gennaio 2010, con riferimento al disegno di legge C. 2935, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando, in accordo con il rappresentante del Governo, una condizione, motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma,

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della Costituzione, volta ad introdurre una clausola di salvaguardia conforme ai criteri previsti dalla nuova legge di contabilità. In particolare, si è sottolineata l'impossibilità di formulare, come avveniva nel vigore della normativa previgente, le suddette clausole secondo un modello standard, e la necessità che le stesse, siano, di volta in volta, formulate in relazione agli oneri ed alle coperture finanziarie previste dalle singole norme, anche al fine di individuare più correttamente le autorizzazioni di spesa delle quali prevedere la riduzione nel caso di scostamenti degli oneri effettivi dalle previsioni. Con riferimento, invece, all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo, giudica, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame di analoghi provvedimenti di ratifica, se l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il viceministro Giuseppe VEGAS osserva che, ferma restando la necessità di introdurre una specifica clausola di salvaguardia conforme alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2934, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998»;
considerato che dall'attuazione del provvedimento derivano, come indicato nella relazione tecnica, spese con carattere di oneri inderogabili funzionali ad assicurare il diritto alla difesa nei procedimenti giurisdizionali;
valutata l'opportunità di prevedere che l'autorizzazione di spesa sia riformulata in termini di previsione e sia corredata di una specifica clausola di salvaguardia;
nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: «pari a» con le seguenti «valutati in»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31

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dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva come la struttura della clausola di salvaguardia prevista dalla proposta di parere risulti analoga a quella di recente introdotta in un altro disegno di legge di ratifica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 21.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 21.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Atto n. 177.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione all'articolo 53 della legge n. 99 del 2009, che prevede una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Rileva che la relazione tecnico-finanziaria afferma che l'attuazione del decreto in esame non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, non è stata predisposta la relazione tecnica. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4, ricorda preliminarmente che le camere di commercio e Unioncamere rientrano nel settore delle amministrazioni pubbliche e concorrono, quindi, alla costruzione del conto economico consolidato. Ciò premesso, osserva che alcune modifiche introdotte dal testo in esame prevedono l'istituzione, o l'ampliamento della composizione, di organismi facenti parte del sistema camerale, in particolare il comitato esecutivo di Unioncamere, i consigli delle camere di commercio, il collegio dei revisori dei conti, nonché la commissione nazionale per la selezione dei dirigenti. Poiché tali modifiche appaiono in sé suscettibili di incrementare le spese per compensi o per altri emolumenti di natura non retributiva, ritiene opportuno che il Governo chiarisca le modalità attraverso le quali possa essere esclusa - in conformità all'obbligo di neutralità finanziaria previsto dall'articolo 4 - l'insorgenza di effetti onerosi a carico della finanza pubblica. Ritiene inoltre che andrebbero inoltre chiarite le concrete modalità applicative della norma che prevede il divieto, per le amministrazioni di

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provenienza dei segretari generali, di «procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica». Osserva, infatti, che tale vincolo non appare in sé idoneo a evitare che le stesse amministrazioni possano sostituire i funzionari transitoriamente nominati presso le camere di commercio, in quanto gli avvicendamenti su tali posizioni non determinerebbero un ampliamento delle dotazioni organiche, ma solo un ripristino di quelle momentaneamente ridotte, tanto più che i successivi rientri sono consentiti «anche in soprannumero». Sul punto ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni interessate. Con riferimento alla significativa estensione dei compiti che vengono attribuiti al sistema camerale, ritiene che andrebbe chiarito se lo svolgimento di tali funzioni possa essere effettivamente assicurato escludendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, infine, che in base alla nuova formulazione del capoverso articolo 18, le somme a carico del bilancio dello Stato si configurano come «contributi [...] per l'espletamento di funzioni delegate» e non più come «corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione», come previsto dal testo attualmente in vigore. Al fine di valutare più compiutamente gli effetti finanziari della norma, chiede che il Governo chiarisca se la nuova formulazione sia volta ad introdurre un vincolo di corrispondenza fra i costi connessi all'esercizio delle funzioni delegate e l'entità delle risorse trasferite al sistema camerale.

Il viceministro Giuseppe VEGAS osserva, in primo luogo che appare opportuno acquisire il parere del Dipartimento della funzione pubblica circa la compatibilità dell'intervento di modifica con l'assetto contrattuale delineato dal decreto legislativo n. 150 del 2009 ed in materia di rapporto di lavoro del personale dirigente di Unioncamere. Rappresenta, inoltre, che, essendo entrata in vigore la legge n. 196 del 2009, concernente la legge di contabilità e finanza pubblica, appare necessario adeguare conseguentemente il testo del nuovo articolo 4-bis della legge n. 580 del 1993, prevedendo che la disciplina della gestione e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali sia stabilita non già «nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica, come ora previsto, ma nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 196 del 2010. Ritiene necessaria un'analoga precisazione anche in riferimento al comma 2 del medesimo capoverso 4-bis, nel quale dovrebbero essere richiamanti i poteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009 n. 196».
Quanto ai chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento all'istituzione di nuovi organismi e alle modifiche apportate alla composizione di quelli esistenti, che sarebbero suscettibili di incrementare gli oneri di finanza pubblica, fa presente che il rispetto dell'obbligo di invarianza per i saldi di finanza pubblica può ritenersi assicurato mediante il disposto di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 580 del 1993, come sostituito dallo schema in esame, che stabilisce le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti del sistema camerale. Fa, inoltre, presente che già a legislazione vigente il comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993 consente al segretario generale, al momento di cessazione dalla carica «il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero», prevedendo conseguentemente il divieto, per le amministrazioni di provenienza dei segretari generali, di procedere all'ampliamento della pianta organica. Ritiene, pertanto, che la norma contenuta nello schema di decreto legislativo in esame appare pertanto meramente ricognitiva.
In merito all'estensione dei compiti attribuiti alle camere di commercio dall'articolo 2 della legge n. 580 del 1993, come riformulato dallo schema in esame, ritiene che tali funzioni possano essere svolte

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nell'ambito delle risorse già disponibili presso gli enti del sistema camerale. Osserva, quindi, che l'estensione dei compiti delle camere di commercio è stata oggetto di recenti provvedimenti - in materia, ad esempio, di sorveglianza dei prezzi, di agenzia per le attività produttive e di sportello unico per l'impresa - che hanno assegnato nuovi compiti senza prevedere un corrispondente incremento delle risorse.
Quanto, infine, alla necessità di chiarire se la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, come riformulato dallo schema in esame, sia volta all'introduzione di vincoli di corrispondenza tra costi connessi all'esercizio delle funzioni delegate e l'entità delle risorse trasferite al sistema camerale, fa presente che tale disposizione ha la mera finalità di aggiornare la disciplina concernente le camere di commercio alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005, secondo cui alle camere di commercio stesse ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica, a decorrere dal 1o gennaio 2006, la legge 29 ottobre 1984, n. 720. In questo contesto, segnala che l'accreditamento delle giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che lo schema, nel sostituire integralmente l'articolo 17 della legge n. 580 del 1993, prevede che i dirigenti o funzionari pubblici possano ricoprire la carica di membro del Collegio dei revisori dei conti senza necessità di essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, nel rispetto tuttavia del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1999. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione stabilisce che i membri dei Collegi di revisione degli enti pubblici debbano essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili in proporzione almeno maggioritaria. A suo avviso, si tratta di una disposizione inopportuna ed invita, pertanto, il relatore ad introdurre nella sua proposta riferita allo schema in esame una specifica osservazione volta a sottolineare l'opportunità che il Collegio dei revisori dei conti sia composto esclusivamente da soggetti iscritti al relativo albo.

Massimo BITONCI (LNP) rileva che l'anomalia segnalata dal collega Vannucci si riscontra anche nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) concorda con il collega Vannucci sull'opportunità di inserire nel parere una osservazione riferita alla composizione del Collegio dei revisori dei conti.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
l'istituzione di nuovi organismi e le modifiche apportate alla composizione di quelli esistenti non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il rispetto dell'obbligo di invarianza degli oneri può ritenersi assicurato dal disposto dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 580 del 1993, che stabilisce le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti del sistema camerale;
l'articolo 20, comma 5, della legge n. 580 del 1993, nella formulazione vigente, già consente al segretario generale, al momento della cessazione della carica, il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero, prevedendosi conseguentemente il divieto, per le amministrazioni di provenienza dei segretari generali, di procedere all'ampliamento della pianta organica e,

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pertanto, la nuova formulazione contenuta nell'articolo 20 dello schema di decreto in esame appare meramente ricognitiva;
i compiti attribuiti alle camere di commercio dall'articolo 2 dello schema di decreto possono essere svolti nell'ambito delle risorse già disponibili presso gli enti del sistema camerale, analogamente agli ulteriori compiti attribuiti alle camere di commercio dalla recente legislazione, che nell'ampliare le competenze del sistema camerale non ha previsto un corrispondente incremento delle risorse finanziarie;
all'articolo 4-bis, comma 2, al fine di individuare con maggiore precisione i poteri ispettivi ivi richiamati, è opportuno rinviare all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009;
il comma 1-bis dell'articolo 18 ha la finalità di aggiornare la disciplina concernente le camere di commercio alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005, secondo cui alle camere di commercio stesse e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica, a decorrere dal 1o gennaio 2006, la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;
rilevata l'opportunità che il Collegio dei revisori dei conti sia composto esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sui profili di carattere finanziario:
All'articolo 4-bis, comma 2, dopo le parole: «delle disposizioni vigenti», inserire le seguenti: «e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Formula altresì la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 18, capoverso Art. 17, comma 1, le seguenti parole: «, salvo che si tratti di dirigenti e funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
Atto n. 182.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento CE 479/2008 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che esso si compone di 33 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli 12, 13, commi 12 e 16, 14, comma 1 e 31, comma 4, relativi alla gestione dei dati nel sistema informativo, rileva che la relazione tecnica afferma che le norme in esame determineranno una riduzione ulteriore e certa degli oneri a carico della pubblica amministrazione, a seguito della semplificazione degli adempimenti relativi alla gestione generale dei dati dichiarativi e dei controlli, cui sono preposti in particolare le regioni, l'AGEA e il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Al riguardo ritiene opportuno che sia chiarito se, a fronte dei futuri effetti di risparmio, derivanti dalle semplificazioni previste dal testo, la gestione centralizzata dei dati nell'ambito dei servizi

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del SIAN possa determinare nell'immediato, a carico dei soggetti pubblici coinvolti nei relativi adempimenti, oneri di carattere tecnico connessi alla necessità di trasferire e dare adeguata diffusione ai dati oggetto della presente disciplina. Con riferimento agli articoli 13, commi 1, 7, 13, 14 e 18, 14, commi 1 e 11, 15 e 29, in materia di vigilanza e controllo, comma 1, rileva che la relazione tecnica conferma che anche il sistema dei controlli e di vigilanza di cui all'articolo 13, con riferimento alle competenze della pubblica amministrazione, sarà realizzato nel rispetto della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 88 del 2009, e che per tali attività, peraltro già svolte dai competenti uffici del Ministero e delle regioni in base alla vigente normativa, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo ritiene opportuno che sia chiarito se il sistema dei controlli delineato dalle norme in esame possa determinare, per i soggetti pubblici competenti, un aggravio di adempimenti tecnici o organizzativi suscettibile di tradursi in aumenti di spesa. In tal caso, andrebbe verificato se l'imputazione ai produttori dei costi per lo svolgimento delle attività di controllo possa avvenire secondo modalità che garantiscano, oltre alla copertura integrale dei costi, l'allineamento temporale fra l'insorgere degli oneri e l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse. Circa gli articoli 16 e 17, comma 4, relativi alla composizione ed al funzionamento degli organismi di controllo, rileva che la relazione tecnica, riguardo al solo articolo 16, afferma che le norme opereranno una riduzione sostanziale dei costi di funzionamento del Comitato, considerato che viene dimezzato il numero dei componenti e che agli stessi spetta solo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, senza oneri aggiuntivi a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Inoltre, ricorda che la medesima relazione afferma che, a regime, anche le riunioni del Comitato saranno ridotte rispetto al numero attuale, che riflette il maggior carico di lavoro dovuto alla gestione della fase transitoria tra i due regimi. Evidenzia che, riguardo all'utilizzo degli esperti, di cui all'articolo 16, comma 4, la richiamata relazione tecnica afferma che la relativa spesa rientra nei limiti complessivi previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, osserva che la composizione del Comitato di cui all'articolo 16 risulta modificata, dal testo in esame, nel senso di una riduzione del numero dei componenti. Rileva che la relazione tecnica precisa tuttavia che, per il funzionamento dell'organismo, saranno corrisposti emolumenti di natura non retributiva a titolo di rimborsi. Fa presente inoltre che il testo consente al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di utilizzare una o più figure di esperti. Ritiene pertanto che sia opportuno acquisire dati ed elementi informativi, anche di carattere quantitativo, circa i presumibili oneri derivanti dal funzionamento del Comitato, nella nuova composizione prevista dal testo, per consentire un raffronto con le spese attualmente iscritte in bilancio per le medesime finalità. Ritiene inoltre, opportuno che sia fornito un chiarimento al fine di escludere che dallo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica e amministrativa da parte di funzionari e dipendenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possano derivare oneri connessi alla necessità adeguare la relativa struttura amministrativa. Rileva che andrebbe, infine, confermato che, come sembrerebbe potersi desumere dal testo, gli emolumenti e i rimborsi spettanti agli agenti vigilatori rientrano fra i costi di vigilanza posti a carico dei soci dei consorzi. Con riferimento all'articolo 19, commi da 3 a 5, concernente il contrassegno per i vini DOP, nel rilevare che la relazione tecnica non considera tali disposizioni, osserva che il testo in esame, nel sostituire l'attuale articolo 23 della legge n. 164 del 1992, oggetto di abrogazione, non ripropone né le misure relative alle modalità di calcolo del prezzo dei contrassegni né quelle concernenti la destinazione dei relativi proventi all'entrata del bilancio dello Stato. Ritiene pertanto opportuno

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che sia chiarito se la nuova formulazione possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica a causa di una riduzione dei relativi introiti. Riguardo agli articoli da 22 a 28 e l'articolo 29, comma 2, concernenti i proventi ed il versamento delle sanzioni, nel rilevare che tali disposizioni non sono considerate dalla relazione tecnica, ritiene tuttavia che, poiché il regime sanzionatorio disciplinato dalle norme in esame sostituisce quello precedente, di cui alla legge n. 164 del 1992, oggetto di abrogazione, al fine di chiarire i possibili effetti finanziari del testo, andrebbe precisato se attualmente il gettito delle sanzioni risulti scontato nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente: in tal caso una sua riduzione o la sua riassegnazione a finalità di spesa potrebbe determinare effetti onerosi non previsti.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione agli articoli 12, 13, commi 12 e 16, all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 31, comma 4, concernenti la gestione dei dati nel sistema informativo, fa presente che la gestione centralizzata dei dati nell'ambito dei servizi SIAN e le dotazioni finanziarie ed organizzative disponibili assicurano, anche nell'immediato, l'assenza di maggiori oneri per l'attuazione di quanto previsto nello schema di decreto in esame. Inoltre, evidenzia che anche nel vigore della legge n. 164 del 1992 i dati delle superfici vitate e delle dichiarazioni produttive dei vini in questione confluiscono nel sistema SIAN - AGEA, ma in maniera più complicata e con duplicazioni a scapito dei produttori.
Per quanto attiene ai commi 1, 7, 13, 14 e 18 dell'articolo 13, ai commi 1 e 11 dell'articolo 14, all'articolo 15 e all'articolo 29, comma 1, in materia di controlli e vigilanza, chiarisce che il sistema dei controlli delineato non è tale da determinare per i soggetti pubblici competenti, e in particolare per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e per le Regioni, un aggravio di adempimenti tecnici o organizzativi da cui possano derivare aumenti di spesa. Segnala, al riguardo, che in esecuzione del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, e del regolamento applicativo della Commissione n. 607 del 2009, che sono entrati in vigore nel corso del 2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni, sulla base di specifici decreti, aveva già posto in essere gli strumenti tecnico-normativi per assicurare l'espletamento dei controlli e della vigilanza in questione. Rileva, pertanto, che con il provvedimento in esame si tratta soltanto di razionalizzare e semplificare il sistema, senza comportare ulteriori oneri a carico della pubblica amministrazione. Per quanto concerne l'articolo 16 e l'articolo 17, comma 4, relativi alla composizione e al funzionamento degli organismi di controllo, conferma quanto evidenziato nella relazione tecnica in merito al fatto che la nuova composizione del Comitato di cui all'articolo 16, con il dimezzamento del numero dei componenti, comporterà anche il dimezzamento dei costi a carico della pubblica amministrazione. Osserva, pertanto, che a partire dall'esercizio 2012 vi sarà una minore spesa di almeno 50 mila euro.
Chiarisce, altresì, che la spesa derivante dall'utilizzo degli esperti di cui all'articolo 16, comma 2, non comporterà oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvarrà di esperti scelti nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Segnala, inoltre, che le spese per la segreteria tecnica e amministrativa non subiranno incrementi, in quanto non vi è alcuna necessità di adeguare la struttura amministrativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Conferma, infine, che gli emolumenti e i rimborsi per gli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela sono a carico dei Consorzi stessi e, quindi, dei relativi soci.
Con riferimento all'articolo 19, commi 3 e 5, in materia di contrassegno per i vini DOP, chiarisce che la gestione del contrassegno di Stato per i vini DOCG di cui

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all'articolo 23 della legge n. 164 del 1992 non è mai stata posta in essere, in quanto il sistema sarebbe stato assai complicato dal punto di vista gestionale, in particolare per la distribuzione dei contrassegni agli imbottigliatori, che presupponeva la gestione del conto giudiziale. Rileva, in ogni caso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha posto in essere da tempo, con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2006, un sistema alternativo, prevedendo l'utilizzo di apposite fascette sostitutive dei contrassegni, stampate comunque dall'Istituto poligrafico dello Stato e contenenti opportuni elementi di sicurezza a garanzia della contraffazione e a garanzia del prodotto. Osserva che con tale decreto si riprende il sistema già in essere, precisando che non si tratta di stampa di contrassegni di Stato, ma ci si avvale soltanto dell'Istituto poligrafico dello Stato Spa per la stampa dei contrassegni, che si comporta come una normale impresa, che in ogni caso offre migliori garanzie rispetto alle tipografie private, in quanto l'attività del citato Istituto avviene sotto il diretto controllo del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva, pertanto, che non sono previste né nuove entrate né nuovi costi per la finanza pubblica per la gestione dei contrassegni in questione.
Infine, per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da 22 a 28 e dell'articolo 29, comma 2, riferite ai proventi e al versamento delle sanzioni, chiarisce che le modifiche apportate al sistema sanzionatorio con lo schema di decreto in esame puntano a ottenere un maggiore effetto dissuasivo rispetto ai consumatori illeciti da parte degli operatori. Osserva, pertanto, che per questo motivo sono state introdotte nuove fattispecie ed in molti casi elevati gli importi delle sanzioni unitarie. Rileva, quindi, che non si prevede pertanto una riduzione dei flussi finanziari per effetto della modifica degli importi unitarie delle sanzioni, mentre non è possibile offrire alcuna previsione rispetto ad un orientamento, auspicato, verso un comportamento virtuoso degli operatori.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la gestione centralizzata nell'ambito dei servizi SIAN dei dati previsti dagli articoli 12, 13, commi 12 e 16, 14, comma 1, e 31, comma 4, e le dotazioni finanziarie ed organizzative disponibili assicurano, anche nell'immediato, che dall'attuazione delle disposizioni recate dai suddetti articoli non derivino maggiori oneri;
il sistema dei controlli e le attività di vigilanza delineati dagli articoli 13, commi 1, 7, 13, 14 e 18, 14, commi 1 e 11, 15 e 29, comma 1, non determinano per i soggetti pubblici competenti (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Regioni) un aggravio di adempimenti tecnici o organizzativi suscettibili di tradursi in aumenti di spesa. Peraltro, il citato Ministero, d'intesa con le Regioni, sulla base di specifici accordi e in esecuzione del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 e del regolamento applicativo (CE) 14 luglio 2009, n. 607/2009, che sono entrati in vigore nel corso del 2009, ha già posto in essere gli strumenti tecnico-normativi per assicurare l'espletamento dei controlli e della vigilanza in questione. Il provvedimento in esame razionalizza e semplifica il sistema, senza comportare oneri a carico della pubblica amministrazione;
la nuova composizione del comitato di cui all'articolo 16, con il dimezzamento del numero dei componenti rispetto a quanto previsto dalla legge n. 164 del 1992, comporterà anche il relativo dimezzamento dei costi a carico della pubblica

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amministrazione, determinando una minore spesa di almeno 50 mila euro a decorrere dall'esercizio 2012;
il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 non comporterà ulteriori spese connesse allo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica e amministrativa in quanto non vi è alcuna necessità di adeguare la struttura amministrativa del suddetto Ministero;
l'utilizzazione degli esperti, prevista dal comma 2 dell'articolo 16, non determina oneri aggiuntivi in quanto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvarrà di esperti nell'ambito della pubblica amministrazione;
gli emolumenti e i rimborsi per gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui all'articolo 17 sono a carico dei consorzi stessi, e quindi dei relativi soci;
la disciplina relativa alla gestione del contrassegno di Stato per i vini DOCG, contenuta nell'articolo 23 della legge n. 164 del 1992, non è mai stata effettivamente attuata e il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 febbraio 2006 ha individuato un sistema alternativo sostanzialmente recepito dalle disposizioni contenute nell'articolo 19 del provvedimento, dall'attuazione del quale non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli da 22 a 28 e nell'articolo 29, comma 2, non si prevede una riduzione dei flussi finanziari per effetto della modifica degli importi unitari delle sanzioni, tenuto conto del fatto che sono state introdotte nuove fattispecie sanzionatorie e in molti casi sono stati elevati gli importi delle sanzioni previste a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo.».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 21.20.