CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 gennaio 2010
275.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 134

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.
C. 3071 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Giovanni DELL'ELCE (Pdl), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
Atto n. 176.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che lo schema in esame modifica e integra il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 118, che, recependo la direttiva 2006/23/CE, ha istituito la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo al fine di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo generale. La licenza è rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e autorizza chi ne è titolare allo svolgimento dei servizi di controllo del traffico aereo, sia nel settore civile che militare. Il decreto legislativo n. 118/2008 disciplina le modalità di rilascio, mantenimento, sospensione e revoca della licenza.
La relazione illustrativa allo schema in esame evidenzia che in fase di prima applicazione sono sorte difficoltà interpretative che pregiudicano la completa e puntuale attuazione della normativa comunitaria recepita, in particolare per quanto riguarda la sospensione e la revoca della licenza e le modalità per il rilascio della stessa. Essendo ancora aperti i termini per l'esercizio della delega si è provveduto alla predisposizione dello schema correttivo in esame.
I primi due commi dell'articolo 1 disciplinano la sospensione cautelare dall'impiego e la sospensione e la revoca della licenza. Si prevede invece che, nel corso dell'accertamento della responsabilità di

Pag. 135

un incidente o inconveniente grave, sia possibile sospendere, a titolo cautelare, il controllore dall'impiego, anziché sospendergli la licenza, e che tale facoltà spetti all'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, ENAV e Aeronautica Militare (articolo 1, comma 1, che introduce il nuovo comma 3-bis all'articolo 5).
Il nuovo comma 4 dell'articolo 5 (introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 in esame) prevede che la sospensione della licenza da parte dell'ENAC sia effettuata quando è stata accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo. Viene inoltre fissato il periodo minimo (un mese) e massimo (sei mesi) di durata della sospensione.
Il nuovo comma 5 (anch'esso introdotto dal comma 2 dell'articolo 1) elenca i casi nei quali è disposta la revoca della licenza: a) accertamento di grave negligenza professionale che abbia causato un incidente; b) violazione dolosa o gravemente colposa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo; c) applicazione della sanzione della sospensione, per non meno di sei mesi, per due volte nell'arco di un biennio.
Il comma 3 dell'articolo 1, che aggiunge 8 commi (da 5-bis a 5-nonies) all'articolo 5 del decreto legislativo n. 118/2008, disciplina la procedura per l'irrogazione delle sanzioni della sospensione e della revoca della licenza. La disposizione in esame prevede che l'ENAC provveda alla contestazione degli addebiti e che i destinatari della contestazione possano presentare memorie difensive, il tutto nei termini che saranno stabiliti dall'ENAC con apposito regolamento. A seguito alla presentazione delle memorie difensive, o alla scadenza del relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, che possono essere assistiti da avvocati ed esperti di fiducia. L'ENAC archivia la contestazione, se non ritiene comprovato l'addebito, o adotta la sanzione adeguata, se ritiene che l'addebito sia stato comprovato. Per il personale militare sono previste specifiche disposizioni.
Il nuovo comma 5-nonies rinvia, per le definizioni di incidente e inconveniente grave, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 66/1999. Lo stesso comma 5-nonies conferma l'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 213/2006, che prevede che le informazioni relative agli eventi raccolti dall'ENAC e dall'ANSV (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) nelle rispettive banche dati sono utilizzate unicamente per fini di prevenzione.
La relazione illustrativa evidenzia che il riferimento a tale previsione normativa è stato fatto in ragione della sua valenza in materia di sicurezza. Al fine di incrementare l'attività di segnalazione degli eventi aeronautici da parte degli operatori è stato infatti ritenuto opportuno garantire agli operatori stessi che la raccolta delle segnalazioni di inconvenienti e avvenimenti aeronautici è finalizzata all'adozione di misure più puntuali per «la prevenzione di futuri incidenti ed inconvenienti e non mira a determinare colpe o responsabilità».
Il comma 4 dell'articolo 1 in esame sostituisce l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2008, relativa al rilascio della licenza. La nuova norma prevede che, fermo restando il rilascio della licenza al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, le modalità per il rilascio siano stabilite dall'ENAC con proprio regolamento. La relazione illustrativa segnala che la novella in esame è stata richiesta dall'ENAC che ha segnalato le difficoltà operative derivanti dalla disposizione vigente.
L'articolo 2 dispone che dall'attuazione del presente schema non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC deve svolgere i compiti previsti dallo stesso schema con le risorse umane, strumentali e finanziarie già attualmente disponibili.
Con riferimento alla normativa comunitaria, ricordo che lo schema in esame dà attuazione alla direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/23/CE, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

Pag. 136

Ritiene opportuno ricordare che la direttiva 2006/23/CE è stata abrogata dall'articolo 2 del Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1108/2009, ma le sue disposizioni continuano ad applicarsi, in via transitoria, fino alla data di applicazione delle misure di cui all'articolo 8-quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008. Il paragrafo 10 del citato articolo 8-quater prevede l'adozione di misure che specifichino, tra l'altro, le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni per le licenze. Tali misure dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2012 e si applicheranno a partire dalla data indicata dalle misure stesse.
Ricorda infine che il 29 ottobre 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2009)611) con la quale prospetta la creazione di una Rete europea delle autorità responsabili dello svolgimento di inchieste sugli incidenti nel settore dell'aviazione civile allo scopo di coordinare e rafforzare la cooperazione tra Commissione, Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e Stati membri. In tale contesto si prospetta l'abrogazione della direttiva 94/56/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore dell'aviazione civile, e l'adozione di una nuova disciplina per tenere conto degli sviluppi intervenuti nel quadro istituzionale e regolamentare dell'UE in materia e, in particolare, della creazione dell'EASA.
Dà conto, in conclusione, di una proposta di audizione avanzata da diverse organizzazioni di categoria.

Sandro GOZI (PD) ritiene che incontri con i soggetti interessati possano costituire una occasione di approfondimento, oltre che un segnale dell'attenzione che la XIV Commissione dedica alle realtà esterne al Parlamento.

Gianluca PINI (LNP) ritiene opportuno svolgere audizioni solo laddove le questioni da affrontare siano di competenza della XIV Commissione; appare pertanto opportuno acquisire preliminarmente una indicazione in ordine ai temi che i richiedenti l'audizione intendono affrontare.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, si farà carico di acquisire ulteriori informazioni, anche a tal fine prendendo contatto con la Commissione Trasporti, affinché, eventualmente, si possa procedere congiuntamente.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 170.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, come preannunciato nella seduta svoltasi ieri, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 137

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 171.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Gianluca PINI (LNP) richiama l'attenzione dei colleghi sul tema, nell'ambito dello schema di decreto in esame, della disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica, che ritiene debba essere adeguata ai rilievi mossi dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Lo schema di decreto, infatti, impone, all'articolo 5 lett. b), che descrive le modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica, che «le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita». Tale obbligo di identità è stato già criticato dall'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato nell'indagine conoscitiva riguardante il settore dell'editoria quotidiana, periodica e multimediale, conclusa nel settembre 2009 in cui si afferma che l'Autorità «...ritiene che gli obbiettivi sottesi a tale disposizione - in primis, evitare che gli editori possano imporre condizioni svantaggiose ai rivenditori dotati di minore forza contrattuale, sfruttando l'impossibilità per i punti vendita di rifiutare la fornitura delle pubblicazioni - dovrebbero essere coniugati con incentivi all'efficienza, attraverso una modifica normativa che consenta una remunerazione differenziata dei rivenditori in base ai parametri oggettivi, che tengano conto della qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dall'esercizio. Esempi in questo senso sono individuabili in Francia, dove il corrispettivo riconosciuto al rivenditore varia in funzione del livello di specializzazione di quest'ultimo e della qualità del servizio offerto, e in Gran Bretagna, dove i distributori locali hanno facoltà di applicare un carriage service charge, la cui entità varia a seconda dei volumi di giornali acquistati dal punto vendita».
La disposizione in oggetto, ossia l'obbligo di identità tra le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, si tradurrebbe, infatti, in una dannosa limitazione della libera iniziativa economica e, cosa ben più importante, andrebbe contro l'obbiettivo principe della tutela della concorrenza, ossia la formazione della remunerazione che tenga conto solo di parametri oggettivi come la qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti.
È pertanto auspicabile che, nel parere che la Commissione si appresta a formulare, sia evidenziata la necessità di sopprimere, nel testo dello schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, la lettera b) dell'articolo 5 e l'articolo 6, poiché al mutato regime autorizzatorio conseguirebbe certamente un esponenziale aumento del volume di servizio offerto nel mercato che mal si concilierebbe con una così rigida disciplina di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Sandro GOZI (PD) osserva che il collega Pini ha sollevato solamente uno dei tanti nodi problematici recati dallo schema di decreto in esame, che merita un esame attento e approfondito. Molte sono infatti le questioni da affrontare - cita, solo a titolo di esempio, il tema della tutela dei lavoratori e quello del ruolo delle cooperative sociali - e riterrebbe pertanto opportuno acquisire dal Governo la disponibilità ad attendere oltre il termine del 31 gennaio fissato per l'espressione del parere.

Mario PESCANTE, presidente, precisa come sia necessario, sul punto, acquisire una indicazione da parte del Governo;

Pag. 138

evidenzia, in ogni caso, che non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto, la Commissione non deve concluderne l'esame entro il termine fissato ma può senz'altro proseguire oltre la data del 31 gennaio.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE.
Atto n. 172.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade il prossimo 31 gennaio 2010 ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.
Atto n. 173.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade il prossimo 31 gennaio 2010 ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 169.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade oggi stesso, ma che, da quanto ha appreso, il Governo si sarebbe dichiarato disponibile - su richiesta delle Commissioni riunite Cultura e Trasporti - ad attendere l'espressione del parere sino ai primi giorni della prossima settimana. Ciò consente anche alla XIV Commissione di protrarre ulteriormente - sino a martedì 2 febbraio - l'esame dello Schema di decreto.

Sandro GOZI (PD), anche alla luce dell'estensione dei tempi di esame a disposizione della Commissione, avanza nuovamente la richiesta, già espressa nella seduta di ieri dal collega Farinone, di poter ascoltare un rappresentante del Governo.

Pag. 139

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, come già sottolineato nella precedente seduta, ritiene più che esaustivo il ciclo di audizioni in corso presso le Commissioni Cultura e Trasporti e suggerisce pertanto di rimettersi ai loro lavori per gli approfondimenti di carattere tecnico.

Gianluca PINI (LNP) valuta anch'egli superflua una duplicazione delle attività istruttorie di carattere tecnico; condivide tuttavia l'ipotesi di intervento di un rappresentante del Governo, purché in stretta connessione con le competenze della XIV Commissione; a tal fine apparirebbe utile l'intervento del Ministro per le politiche europee.

Enrico FARINONE (PD) ritiene che lo schema di decreto in esame affronti questioni di rilievo tale da giustificare la presenza del Governo, sia esso rappresentato dal Ministro Ronchi o dal viceministro Romani.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, entrando nel merito delle questioni evidenziate dal collega Gozi nella seduta dello scorso 21 gennaio, deve preliminarmente ricordare che la direttiva 2007/65/CE nel sostituire l'articolo 3 della direttiva 89/552/CEE consente agli Stati membri la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario». È alla luce di questo criterio che si deve quindi valutare il contenuto dello schema di decreto legislativo. Conseguentemente, su alcune questioni specifiche sollevate, ritiene di fornire alcune precisazioni.
Innanzitutto, a suo giudizio non risulta ultroneo rispetto al recepimento della delega 2007/65/CE l'inserimento all'articolo 4 della definizione di «programma» e di quella di «palinsesto». Ricorda che la stessa direttiva reca, all'articolo 1, punto 29, lettera b) una definizione di programma e molteplici richiami sono nella stessa contenuti al concetto di palinsesto. La definizione di programma contenuta nella direttiva è ripresa testualmente nell'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1, lettera e) primo periodo: «programma: una serie di immagini animate, sonore e non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva». Lo schema di decreto legislativo aggiunge poi una specificazione che si può ricondurre all'ambito di discrezionalità nel recepimento della direttiva descritto dall'articolo 3, vale a dire: «Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse». Con riferimento, però, alle conseguenze paventate sul calcolo della quota di mercato prevista dall'articolo 43 del Testo unico delle radiotelevisioni, rileva che la questione dell'inclusione o meno dei programmi «+1» o «+24» ai fini del calcolo del tetto antitrust del 20 per cento è ancora in attesa di definizione da parte dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, ed anzi, in attesa di un chiarimento definitivo, questi programmi sono già ora esclusi ai fini del calcolo del tetto del 20 per cento. Questo per dire che è questione complessa e non si può parlare di una plateale violazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza.
Sulla questione dei tetti pubblicitari ribadisce quanto già osservato sull'assenza di divieti espliciti nella direttiva alla previsione di tetti differenziati.
Con riferimento alle modifiche all'articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione, segnala che la direttiva introduce nella direttiva 89/552/CEE l'articolo 3-nonies in base al quale «gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta promuovano, ove possibile, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse». Sicuramente le modifiche recate dall'articolo 44 risultano molto dettagliate, tuttavia anche in questo caso si rimane nell'ambito di flessibilità consentito dalla direttiva.

Pag. 140

Con riferimento al product placement, segnala che la delega non prevede l'applicazione al product placement di tutta la disciplina prevista in materia di comunicazioni commerciali audiovisive. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge delega richiama infatti il solo articolo 8-octies, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva (cioè la disposizione specifica in materia), mentre la lettera b) non richiede l'applicazione delle altre disposizioni, bensì la previsione, in caso di violazione delle specifiche disposizioni sul product placement sopra richiamate delle sanzioni previste per violazioni delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite nonché per l'inserimento di prodotti nei programmi per bambini.
Intende infine soffermarsi infine più nel dettaglio sulla questione dell'eventuale applicazione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/65/CE in materia di media audiovisivi quali YouTube. Al riguardo ritiene opportuno esaminare prima il disposto della direttiva e quindi quello della schema di decreto legislativo.
Circa l'ambito di applicazione della direttiva 2007/65/CE, ricorda che il considerando 16 della direttiva rileva che «la definizione di servizi di media audiovisivi [... ] non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse». Inoltre il considerando 18 precisa che la definizione dovrebbe escludere «tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio». In coerenza con tali premesse l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), definisce servizio di media audiovisivo «una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente articolo o un servizio di media audiovisivi a richiesta come definito alla lettera g) del presente articolo»; la citata lettera e) definisce trasmissione televisiva «un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi»; la successiva lettera g) definisce servizio di media audiovisivi a richiesta «un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media. In tal senso una piattaforma come YouTube non appare ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva. Infatti, pur non configurandosi come un sito in cui il contenuto di elementi audiovisivi risulta puramente accessorio, tale piattaforma si limita ad «ospitare» video inseriti dagli utenti, senza predisporre un palinsesto ovvero un catalogo di programmi.
Quanto al recepimento della direttiva 2007/65/CE da parte dello schema di decreto legislativo n. 169, evidenzia che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, al capoverso comma 1, lettera a), numero 1) definisce il servizio di media audiovisivo come un servizio il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi [...] che comprende sia servizi lineari che servizi non lineari» come definiti dalle successive lettere i) e m). La disposizione prosegue: «Non rientrano nella nozione di «servizio di media audiovisivo» i servizi prestati nell'esercizio di attività principalmente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, fermo restando che rientrano nella predetta definizione i servizi, anche veicolati mediante siti internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale»; la lettera i) definisce «servizio di media audiovisivo lineare» «un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi

Pag. 141

sulla base di un palinsesto di programmi»; la lettera m) definisce «servizio di media audiovisivo non lineare» «un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media».
Alla riconducibilità o meno di YouTube all'ambito di applicazione del provvedimento si collega anche il problema dell'applicazione allo stesso della normativa in materia del diritto di autore, altro profilo richiamato nel corso dell'esame. Infatti l'articolo 6 prevede l'obbligo di rispetto della normativa in materia di diritto di autore per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi.
Anche le ultime due questioni sollevate (quella della distinzione operata tra spot pubblicitari e telepromozioni e quella della necessità di autorizzazione per le trasmissioni continuative via web) appaiono riconducibili, per quel che attiene i profili di competenza della Commissione all'ambito di flessibilità nell'attuazione della direttiva sopra richiamato.

Sandro GOZI (PD) prende atto delle osservazioni del relatore, che si riserva di esaminare nel dettaglio.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.