CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2010
274.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.
C. 3071 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), relatore, illustra i contenuti dell'Accordo con la Norvegia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, firmato il 16 giugno 2004 a Oslo, che si compone di un Preambolo, 26 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988 e relativi allegati ed emendamenti.
Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge, approvato dal Senato il 16 dicembre 2009, viene precisato che i Governi italiano e norvegese si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
Quanto al contenuto dell'Accordo, dopo le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo l'assistenza in campo penale.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'assistenza precisando che essa è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali le quali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni, documenti e intelligence utili ad assicurare la corretta applicazione della legge doganale.
Gli articoli da 4 a 10 individuano i casi di assistenza. In particolare, l'articolo 4 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Con l'articolo 5 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 6 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.
Ai sensi dell'articolo 7 ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L'articolo 8 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni ed intelligence nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia,

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la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.
L'articolo 9 dispone che le Amministrazioni doganali si prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; le Amministrazioni, inoltre, dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro dell'Accordo, conformemente alle disposizioni legislative e amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.
Nell'articolo 10 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.
Le disposizioni in materia di recupero crediti sono dettate dall'articolo 11 mentre la disciplina dei casi di richiesta dei documenti in originale e la trasmissione di documenti in formato elettronico è dettata dall'articolo 12.
Le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti sono dettate dall'articolo 13, mentre le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza sono descritte dall'articolo 14.
Gli articoli 15 e 16 dispongono in materia di esecuzione delle richieste. L'articolo 15, in particolare, dispone che l'Amministrazione doganale adita, quando non disponga dei documenti o delle informazioni richieste dall'altra Parte, avvii indagini atte al loro conseguimento, oppure trasmetta la richiesta all'autorità competente, oppure indichi quale sia tale autorità; l'articolo 16 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano assistere a tali indagini.
L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 18.
L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L'articolo 20 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. La norma stabilisce, altresì, che qualora l'attuazione a una richiesta comporti sostenere spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.
L'articolo 21 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-norvegese che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal suo omologo norvegese, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.
Con l'articolo 22 si stabilisce che le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti comunichino direttamente e concordino disposizioni dettagliate per l'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 23 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.
Gli ultimi tre articoli, infine, dispongono rispettivamente in tema di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 24), di denuncia dell'Accordo, che ha durata illimitata,

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azionabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica (articolo 25) e di riesame del medesimo (articolo 26).
Quanto al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 16 dicembre 2009, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 28.455 euro l'anno a decorrere dal 2009, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica presentato originariamente al Senato (AS 1828) riferisce gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento agli articoli 10, 16, 18 e 21 dell'Accordo. La relazione tecnica, inoltre, richiamando l'esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi già in vigore, precisa che l'ipotesi prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, relativa a spese elevate e non usuali è del tutto eventuale e non richiede alcuna quantificazione di onere aggiuntivo. Il disegno di legge di ratifica è corredato di un'analisi tecnico-normativa (ATN) nella quale viene precisato che la stipula dell'Accordo si è resa necessaria al fine di disporre di un quadro giuridico appropriato al quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le Amministrazioni doganali del Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia.
L'analisi tecnico-normativa attesta la compatibilità del provvedimento con l'ordinamento comunitario: l'Accordo, infatti, disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia non coperti dall'Accordo sulla cooperazione doganale siglato dalla Comunità europea e dal Regno di Norvegia.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Atto n. 167.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade oggi stesso, ma che non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato, la Commissione non può esprimersi.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame - sul quale esprime sin d'ora l'orientamento favorevole del suo gruppo - volto a rendere più omogenee e efficienti le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti. Si tratta di disposizioni che rispondono alle esigenze di cittadini, lavoratori e imprese per procedure più celeri e snelle, semplificando alcuni aspetti della legislazione nazionale e risolvendo dubbi e incongruenze che comportavano incertezze interpretative.

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La direttiva e lo schema di decreto in esame affermano il principio che le forme di accordo bonario e il ricorso all'arbitrato devono essere considerati gli strumenti preferenziali per la soluzione delle controversie, escludono la possibilità di ricorso straordinario al Capo dello Stato come mezzo di impugnativa, tutelano la Pubblica amministrazione attraverso l'introduzione del termine sospensivo minimo per la stipula del contratto dopo l'aggiudicazione e il principio della privazione degli effetti dei contratti stipulati in violazione di queste norme. Soprattutto, però, assicurano che il nuovo modello di procedimento dinanzi al giudice amministrativo porti a una prima decisione nel termine massimo di 55 giorni. A fronte di questa iniziativa volta ad accrescere celerità ed efficienza dell'azione pubblica, e che conferma il ruolo positivo svolto dalla legislazione comunitaria, sottolinea il ritardo con il quale il Parlamento adempie ai propri obblighi di adeguamento alla normativa europea, tenuto conto del fatto che la legge comunitaria per il 2009 è ancora all'esame del Senato e rischia - a causa degli emendamenti sinora approvati in Commissione di subire un nuovo passaggio alla Camera.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 169.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Enrico FARINONE (PD) tenuto conto del rilievo e della delicatezza del provvedimento, riterrebbe opportuno svolgere una audizione del viceministro allo sviluppo economico Paolo Romani.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, rileva che presso la IX Commissione Trasporti si sta svolgendo un ciclo particolarmente ricco di audizioni che consente a tutti i deputati, anche facenti parte di altre Commissioni, un effettivo approfondimento del provvedimento. Non ritiene pertanto opportuno, anche in considerazione dei profili di competenza della XIV Commissione, ascoltare anche in questa sede il viceministro Romani.

Enrico FARINONE (PD) ribadisce l'importanza di acquisire direttamente, in XIV Commissione, alcuni elementi conoscitivi da parte del Governo, anche in considerazione dei profili problematici dello schema di decreto in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 170.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, tenuto conto dei contenuti dell'audizione svoltasi nella mattina odierna presso la I Commissione e rilevata l'assenza di profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

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Enrico FARINONE (PD) riterrebbe preferibile posticipare a domani la votazione sul provvedimento.

Mario PESCANTE, presidente, preso atto della richiesta formulata dall'onorevole Farinone e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 171.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade il prossimo 31 gennaio 2010 ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE.
Atto n. 172.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade il prossimo 31 gennaio 2010 ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.
Atto n. 173.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade il prossimo 31 gennaio 2010 ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.