CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2010
274.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 2 FEBBRAIO 2010

Pag. 33

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 26 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.10.

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli uffici territoriali del governo. Riordino di enti ed organismi decentrati.
C. 3118 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione - Parere favorevole).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che la Commissione è convocata ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera, sul disegno di legge C. 3118, indicato quale provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.
Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Quanto al primo profilo, segnala che il disegno di legge è stato indicato tra i provvedimenti collegati dalla risoluzione che ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 e che tale indicazione è stata, successivamente, confermata dalla Nota di aggiornamento presentata il 22 settembre 2009.
Con riferimento al secondo aspetto previsto dall'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, rileva, invece, che, con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge n. 196 del 2009 dispone che ciascuno dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, rechi disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorra al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Segnala, in proposito, che il disegno di legge in esame si compone di trentadue articoli e, conformemente al suo titolo, reca disposizioni in materia di individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, di semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, di delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo, nonché di riordino di enti ed organismi decentrati. Al riguardo, rileva che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, volte ad innovare la disciplina degli enti locali, prevalentemente contenuta nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che, pertanto, appaiono di carattere omogeneo e riconducibili essenzialmente alla disciplina dei rapporti con il sistema delle autonomie locali, di competenza del Ministero dell'interno, anche se, per il suo marcato profilo istituzionale, il provvedimento interessa inoltre in modo significativo

Pag. 34

le competenze del Ministro per le riforme e il federalismo. A tale riguardo, sottolinea la stretta attinenza del disegno di legge in esame alla riforma dello Stato in senso federalista e, in particolare, al federalismo fiscale. Ritiene, inoltre, che non siano da sottovalutare i riflessi di natura finanziaria che il provvedimento in esame, destinato, sotto vari profili, a fare sistema con i decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale, potrà avere nel medio periodo, contribuendo alla razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento ai diversi livelli di governo. Sempre con riferimento ai profili di carattere finanziario, segnala che il disegno di legge, pur non essendo corredato di relazione tecnica, determinerà una riduzione della spesa pubblica. In proposito, ricorda che la relazione illustrativa chiarisce al riguardo che i risparmi conseguenti all'attuazione delle disposizioni ivi contenute saranno destinati alla riduzione del disavanzo in settori particolarmente rilevanti, quali la sanità. Ai fini di cui all'articolo 123-bis, propone pertanto di esprimere un parere favorevole.
Conclusivamente, anche se non attiene al contenuto dell'esame che la Commissione è chiamata in questa sede a svolgere, rileva l'opportunità che venga predisposta una relazione tecnica in considerazione, tra l'altro, di talune disposizioni del provvedimento - ad esempio, l'articolo 10, in materia di trasferimento agli enti locali delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali attribuite agli enti locali dal disegno di legge - che appaiono suscettibili di produrre rilevanti effetti finanziari.

Antonio BORGHESI (IdV), chiede al Governo di chiarire come mai nelle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, non si preveda una soglia minima.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che la specifica questione sollevata dal deputato Borghesi esula dai profili rilevanti in questa sede e potrà comunque essere adeguatamente sfrontata nel corso dell'esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Il provvedimento, modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, è corredato di una relazione tecnica che risulta comunque utilizzabile.
Relativamente all'articolo 1, recante disposizioni concernenti la magistratura onoraria, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui le dotazioni di bilancio recano le disponibilità necessarie alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere ai magistrati onorari. Tali dotazioni sembrano quindi essere state determinate secondo il criterio delle politiche invariate dal momento che, in base alla legislazione previgente

Pag. 35

l'emanazione del decreto in esame, non sarebbe stato possibile disporre, in via amministrativa, la proroga dei giudici e vice procuratori onorari. Infatti l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, prevedeva che gli stessi non potessero essere in ogni caso utilizzati a partire dal 31 dicembre 2009. Sul punto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla proroga dei soli giudici onorari e vice procuratori onorari, la relazione tecnica afferma che le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari sono iscritte annualmente nel capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Tale capitolo reca per l'anno 2010 uno stanziamento di competenza di 137.351.034 euro, analogo a quello per l'anno 2009. Con riferimento alla proroga dei giudici di pace il cui mandato scadrà entro il 31 dicembre 2010, la relazione illustrativa all'emendamento del Governo che ha introdotto la disposizione afferma che da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto nel bilancio di previsione sono già allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi alla magistratura onoraria.
Con riferimento agli articoli 2 e 3, recanti il trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate, rileva che non vi è nulla da osservare per quanto concerne i profili di quantificazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, il comma 2 del medesimo articolo autorizza la spesa complessiva di 2.934.953 euro per l'anno 2010 e di 2.574.329 euro a decorrere dall'anno 2011. La copertura prevista per l'anno 2010 consiste in una riduzione di 2.934.953 euro dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. La copertura degli oneri di 2.574.329 euro a decorrere dall'anno 2011 è prevista mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, concernenti la modifica degli importi per i diritti di copia. Al riguardo, osserva che il capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono allocate le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, reca per il corrente esercizio finanziario una disponibilità di competenza pari a 11,6 milioni di euro. Ritiene pertanto opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che le risorse del Fondo possono essere utilizzate per le finalità di cui alle disposizioni in esame senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo. Per quanto concerne la copertura di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del provvedimento, rimanda alle considerazioni svolte con riferimento ai profili di quantificazione. Da un punto di vista formale rileva l'opportunità di integrare la formulazione della disposizione, esplicitando sia all'alinea dell'articolo 2, comma 2, sia alla lettera b) del medesimo comma, la dicitura «annui» con riferimento alla somma di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011.
Con riferimento agli articoli 3-ter e 3-quater, recanti norme in materia di funzioni dei magistrati capo degli uffici giudiziari e loro formazione, osserva che esse prevedono l'organizzazione di ulteriori corsi di formazione da parte Scuola superiore della magistratura. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo confermi che le attuali disponibilità di bilancio della Scuola consentano la realizzazione di questi ulteriori corsi. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 3-quater, comma 2, cpv. articolo 26-bis, osserva che la relazione illustrativa allegata all'emendamento del Governo che ha introdotto la disposizione, precisa, come già ricordato, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli specifici corsi di formazione professionale verranno organizzati nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio

Pag. 36

poste a disposizione della Scuola della Magistratura. Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia che, per l'anno 2010, reca uno stanziamento di competenza pari a 8,5 milioni di euro. Al riguardo, alla luce delle considerazioni sopra esposte, segnala l'opportunità di integrare la norma, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3-quater, comma 2, si provveda mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Con riferimento ai commi da 1 a 3 e al comma 8 dell'articolo 4, relativi all'uso della tecnologia informatica nel processo civile e penale, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa la sussistenza in bilancio di risorse finalizzate alla realizzazione di quanto necessario all'attuazione delle norme in esame, rileva che non vi è nulla da osservare. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica afferma che gli interventi ivi previsti risultano già finanziati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, capitoli 1501 e 7203. Si tratta, in particolare, delle risorse destinate alla gestione e al funzionamento del sistema informativo, nonché al funzionamento e alla manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti, capitolo 1501, che reca uno stanziamento di competenza di 38,7 milioni di euro per l'anno 2010, e delle risorse per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale «Rete unitaria della pubblica amministrazione», nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi (capitolo 7203, che reca uno stanziamento di competenza pari a 21,9 milioni di euro per l'anno 2010).
Relativamente ai commi da 4 a 6 dell'articolo 4, recanti norme in materia di rilascio di copie degli atti processuali, rileva che la mancata richiesta, da parte dell'utenza, di copie degli atti in formato elettronico sembra sostanzialmente dovuta ai costi previsti in base alla legislazione vigente per il rilascio di documentazione su compact disc. L'allegato 8 al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce, infatti, che per ogni compact disc debbano essere versati 295,16 euro anche nel caso in cui l'atto copiato consista di un'unica pagina. Le modifiche disposte, eliminando tale distorsione, si prestano ad incentivare l'uso delle copie in formato elettronico in modo ancor più massiccio di quello ipotizzato dalla relazione tecnica. Peraltro, ai fini della stima del maggior gettito valutato dalla relazione tecnica, non è considerata la possibile diminuzione di entrate conseguente l'applicazione dei nuovi criteri proposti per la determinazione del costo da sostenere per il rilascio di copie in formato elettronico basato sul numero delle pagine dell'atto. In caso di atti con numero di pagine non elevato i nuovi criteri di tariffazione adottati sono infatti suscettibili di determinare una diminuzione delle entrate. Pertanto sembrerebbe opportuno, per motivi prudenziali, che la stima del maggior gettito sia contabilizzata solo a consuntivo e non utilizzata, seppur parzialmente, a copertura di spese certe e non comprimibili quali quelle di cui all'articolo 2. Sul punto segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6, occorre acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di fare riferimento, nella formulazione del testo, al bilancio «dello Stato» per il versamento del maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 4.
Con riferimento al comma 7 dell'articolo 4, relativo a convenzioni tra Ministero della giustizia e Consip SPA per la digitalizzazione della amministrazione, per quanto concerne i profili di quantificazione, stante l'onerosità evidenziata dalla relazione tecnica, segnala l'opportunità che il Governo fornisca elementi conoscitivi concernenti l'ipotizzabile onere derivante dalla norma, individuando altresì le

Pag. 37

risorse con le quali farvi fronte, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Con riferimento al comma 9 dell'articolo 4, relativo a pagamenti di spese inerenti la giustizia con modalità telematiche, rileva che non vi è nulla da osservare, nel presupposto che la nuova convenzione che sarà stipulata con gli intermediari abilitati all'effettuazione dei pagamenti delle spese di giustizia con modalità telematica comporti oneri pari o inferiori a quelli attualmente sostenuti per la riscossione dei medesimi pagamenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo che gli oneri relativi all'allestimento e al funzionamento delle necessarie strumentazioni tecnico-informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari saranno a carico dei soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico, previa stipula di un'apposita convenzione, così come affermato dalla relazione tecnica. Ritiene necessario valutare l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di esplicitare che nella convenzione di cui sopra venga stabilito che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento delle necessarie strumentazioni tecniche e informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari siano a carico degli intermediari abilitati. Sempre con riferimento al comma 9, da un punto di vista formale, rileva l'opportunità di sostituire la formulazione delle due clausole di invarianza finanziaria nel senso di fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Relativamente al comma 10 dell'articolo 4, recante norme in materia di raccolta di dati statistici, sottolinea l'opportunità che il Governo provveda a fornire gli elementi informativi necessari per verificare che le attività in oggetto possano essere effettivamente realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò anche in considerazione di quanto previsto, in materia di clausole di neutralità finanziaria, dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.
Con riferimento al comma 11 dell'articolo 4, relativo a spese per la gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, rileva che non vi è nulla da osservare.
Relativamente all'articolo 4-bis, recante norme in materia di personale degli uffici giudiziari, ritiene opportuno un chiarimento circa l'esistenza nei bilanci annuali di previsione delle risorse necessarie per la corresponsione dei compensi al personale proveniente da altre amministrazioni. Si osserva infatti che, secondo una consolidata prassi in materia di spese di personale, gli stanziamenti sono disposti annualmente sulla base delle consistenze effettive di personale, considerando le assunzioni autorizzate e le progressioni di carriera ed i miglioramenti economici già previsti. L'indicazione recata dalla relazione illustrativa sembra invece prefigurare che gli stanziamenti possano essere dimensionati anche in relazione a oneri di personale non previsti dalla legislazione vigente, come richiesto dalla legislazione contabile, né riconducibili a prassi già realizzate in via amministrativa. Sottolinea la necessità di chiarimenti che evidenzino altresì le risorse disponibili ai predetti fini.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI propone di inserire all'articolo 3, comma 8 una clausola di invarianza. Relativamente al comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2009, chiede, in via principale, la soppressione integrale del comma, considerato che il suo mantenimento potrebbe prefigurare il rischio del venir meno del rapporto in house della Consip, ovvero un elemento di novità rispetto all'attuale disciplina per cui la Consip agirebbe, in deroga alla disciplina sugli appalti, in virtù di due rapporti indipendenti con due diverse amministrazioni, con un'unica proprietà pubblica in capo al Dipartimento del Tesoro. In alternativa, propone che il comma sia modificato prevedendo che le convenzioni stipulate tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività allo stesso comma 7, siano adottate d'intesa con il

Pag. 38

Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre ritiene opportuno che sia precisato che le disposizioni del comma 7 si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica del Ministero della giustizia. Sottolinea quindi come le modifiche siano dettate dalla necessità che l'azionista verifichi la compatibilità delle nuove attività con l'oggetto statutario, l'organizzazione di Consip in relazione alla pluralità dei soggetti per cui opera, la tenuta di contabilità separate e gli effetti sul bilancio, nonché dalla natura della norma in questione, cioè sostanzialmente di deroga alla normativa comunitaria sui principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, al precipuo scopo di evitare una possibile censura comunitaria, con la conseguente applicazione di sanzioni finanziarie allo Stato, subordinandola ad un'esplicita approvazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia proponente.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva la necessità, con riferimenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, di un ulteriore chiarimento con riferimento all'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che per l'esercizio 2010 reca una disponibilità di competenza pari a 11,6 milioni di euro. In particolare, ritiene necessario che il Governo ed il relatore forniscano opportune assicurazioni in ordine alla circostanza che tale nuovo utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al Governo di distribuire la nota appena illustrata e di chiarire meglio la sua posizione in ordine al comma 7 dell'articolo 4 relativamente al quale il relatore non aveva espresso rilievi.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ritiene, dal punto di vista generale, che il miglioramento dei risultati conseguiti dall'amministrazione della giustizia rientri comunque tra gli obiettivi di politica economica. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 4, fa presente che nella bozza di parere da lui predisposta, e della quale darà lettura, aveva comunque inteso inserire una condizione al fine di riformulare la disposizione nella direzione testè indicata dal rappresentante del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che la propria richiesta di chiarimenti non aveva ad oggetto la compatibilità dell'intervento previsto dall'articolo 2 con le finalità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ma era volta ad acquisire una conferma in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, alla luce della estrema esiguità delle dotazioni del Fondo medesimo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, con riferimento al profilo da ultimo evidenziato dal collega Borghesi, evidenzia che l'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato richiamata nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera e riferita al capitolo nel quale sono allocate le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica ha evidenziato che in tale capitolo risultano accantonate risorse per nuove leggi, che sembrano includere anche gli effetti finanziari del presente decreto-legge.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che sia più opportuno affrontare le questioni attinenti ad una eventuale riformulazione dell'articolo 4, comma 7, presso la Commissione di merito.

Amedeo CICCANTI (UdC), con riferimento alla posizione illustrata dal rappresentante del Governo relativamente all'articolo 4, comma 7, ritiene preferibile una riformulazione della disposizione, anche

Pag. 39

nei termini indicati dal rappresentante del Governo, piuttosto che la sua soppressione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3084-A, di conversione del decreto-legge n. 193 del 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
a) all'articolo 3, comma 8, è necessario inserire una clausola di invarianza al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni concernenti il trasferimento d'ufficio dei magistrati in sedi disagiate che distano meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio;
b) all'articolo 4, comma 7, al fine di evitare eventuali incompatibilità con la normativa comunitaria sui principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza e l'applicazione di conseguenti sanzioni finanziarie al nostro Paese, e, inoltre, di tutelare i diritti degli azionisti a verificare le compatibilità delle nuove attività assegnate alla Consip S.p.a. con l'oggetto statutario, occorre apportare le opportune modificazioni, volte, in particolare, a prevedere che le disposizioni stesse si applichino subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica del Ministero della giustizia;
ritenuta la necessità di prevedere che all'attuazione delle disposizioni in materia di corsi di formazione per i magistrati, di cui all'articolo 3-quater, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
considerato che appare opportuno specificare, all'articolo 4, comma 9, che le convenzioni ivi previste debbano prevedere che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati;
ritenuta infine l'opportunità di apportare modifiche di carattere formale alle disposizioni di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 4;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, al comma 8, inserire in fine il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.";
all'articolo 3-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";
all'articolo 4, comma 6, dopo le parole: "è versato all'entrata del bilancio" aggiungere le seguenti: "dello Stato";
all'articolo 4, comma 7, sostituire le parole da: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" fino alla fine del comma con le seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica del Ministero della giustizia.";

Pag. 40

all'articolo 4, comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sostituire le parole: "senza oneri" con le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri";
all'ultimo periodo, sostituire le parole: "senza ulteriori" con le seguenti: "senza nuovi o maggiori";
dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.».

Massimo VANNUCCI (PD) evidenzia che le risposte fornite dal rappresentante del Governo con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, appaiono estremamente deficitarie, dal momento che esse si riferiscono esclusivamente a due delle numerose disposizioni segnalate dal relatore. Alla luce di tale considerazione, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire al Governo di acquisire gli elementi informativi richiesti, completando l'istruttoria sui profili finanziari del decreto-legge, che, allo stato, appare estremamente carente.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel condividere le osservazioni critiche del collega Vannucci in ordine all'incompletezza dell'istruttoria sui profili problematici di carattere finanziario del provvedimento in esame, rileva tuttavia che la proposta di parere appare in grado di superare talune delle criticità rilevate dal relatore.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara che il Governo ha ritenuto di voler precisare taluni aspetti in risposta alle osservazioni formulate dal relatore. Comunica che, pur in assenza di un parere da parte della Ragioneria generale dello Stato, il Governo ritiene adeguate le quantificazioni secondo quanto rilevato dal relatore. Con riferimento all'articolo 1, fa presente che esso incide su fondi dotati della necessaria capienza finanziaria e che le precisazioni effettuate dal relatore rispondano comunque alla necessità di garantire la necessaria copertura.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che anche i chiarimenti da ultimo forniti dal rappresentante del Governo non consentono un esauriente esame delle criticità evidenziate dal relatore. A titolo di esempio, segnala che il sottosegretario non ha fornito risposta alle osservazioni formulate dal relatore con riferimento agli articoli 3-ter e 3-quater del decreto-legge, che prevedono l'organizzazione di ulteriori corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura. In particolare, rileva che il rappresentante del Governo non ha confermato - come richiesto dal relatore - che le disponibilità di bilancio della Scuola a legislazione vigente consentano la realizzazione dei nuovi corsi previsti dalla norma. In ogni caso, su un piano generale, rileva la necessità che il rappresentante del Governo fornisca puntuali chiarimenti con riferimento a tutte le disposizioni segnalate dal relatore, osservando che, qualora egli proceda a fornire le indicazioni richieste in assenza di una valutazione di carattere tecnico della Ragioneria generale dello Stato, si assumerà integralmente le responsabilità delle assicurazioni fornite.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, rileva che, in base alla prassi consolidata, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nel fornire i chiarimenti richiesti con riferimento ai profili problematici di carattere finanziario, acquisisce sempre in via preliminare una valutazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato sugli effetti finanziari delle disposizioni in esame. Ritiene, pertanto, assai pericoloso discostarsi da questa prassi assolutamente costante per affidarsi esclusivamente alle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, del quale comunque apprezza la serietà e l'impegno. Evidenzia, pertanto, che in assenza della necessaria valutazione tecnica

Pag. 41

sugli effetti finanziari delle norme, il proprio gruppo non potrà che esprimere un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ritiene che il rappresentante del Governo abbia, con estrema chiarezza, evidenziato la valutazione dell'Esecutivo in ordine alle conseguenze finanziarie del provvedimento, precisandone puntualmente i profili problematici di carattere finanziario, in relazione ai quali si pone l'esigenza di una modifica delle disposizioni del decreto-legge.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che le osservazioni formulate dal collega Vannucci attengono alle regole e vanno al di là del contenuto del provvedimento in esame. Ritiene infatti pericoloso considerare opinabile la necessità del parere della Ragioneria generale dello Stato al fine dell'espressione del parere di competenza della Commissione. Anticipa quindi che, nel caso si volesse procedere comunque al voto della proposta di parere presentata dal relatore, l'atteggiamento del Partito democratico sarà coerente con questa considerazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare il parere già precedentemente reso, ribadisce, con riferimento all'articolo 1, che i fondi sui quali si va ad incidere recano disponibilità sufficienti a far fronte ai maggiori oneri previsti dalla norma. Con riferimento agli articoli 2 e 3, conferma che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica dal quale le richiamate disposizioni attingono ai fini della relativa copertura reca le necessarie risorse ed il previsto prelievo non inficia gli obiettivi del Fondo medesimo. Con riferimento all'articolo 7, comma 4, conferma quanto già precedentemente dichiarato. Con riferimento all'articolo 4-bis, ribadisce la sussistenza delle risorse necessarie nei bilanci annuali di previsione delle risorse necessarie per la corresponsione dei compensi al personale proveniente da altre amministrazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rilevare che la relazione tecnica è stata regolarmente presentata, che il relatore ha ritenuto di evidenziare taluni profili problematici sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici e che quindi il Governo ha inteso interloquire con la Commissione e rispondere ai rilievi formulati dal relatore e dagli altri membri della Commissione, ritiene che l'istruttoria effettuata sia conforme alla prassi della Commissione e che pertanto si possa procedere al voto della proposta di parere presentata dal relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ribadendo che l'istruttoria sulle conseguente finanziarie del provvedimento svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze è stata assolutamente lacunosa.

Amedeo CICCANTI (UdC), pur prendendo atto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in relazione alle numerose criticità evidenziate dal relatore, osserva che permangono tuttavia rilevanti incertezze sulle conseguenze finanziarie di diverse disposizioni, tra le quali ricorda. in particolare, gli articoli 3-ter e 3-quater. Rileva, in proposito, che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi puntualmente gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte della Commissione giustizia, non appare assolutamente possibile effettuare una seria verifica dei possibili oneri derivanti dal provvedimento e, pertanto, l'apposizione di una clausola di invarianza degli oneri prevista dalla proposta di parere del relatore con riferimento all'articolo 3-quater non garantirà l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Conclusivamente, pur esprimendo una valutazione complessivamente favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento, annuncia che il proprio

Pag. 42

gruppo, in assenza di una valutazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato sugli eventuali oneri derivanti dal provvedimento a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, non potrà che esprimere un voto di astensione sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-C Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone, e la Commissione concorda, di rinviare alle ore 15 l'esame del provvedimento in titolo.

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 21 gennaio 2010 aveva evidenziato taluni profili problematici del provvedimento e che, in quella sede, il rappresentante del Governo, riservandosi di completare l'istruttoria sugli effetti finanziari del decreto-legge, anche alla luce delle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, aveva indicato come le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge determinassero oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, privi di quantificazione e copertura finanziaria. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo, di poter fornire gli ulteriori chiarimenti da lui richiesti nella seduta del 21 gennaio.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, illustra la nota di risposta predisposta, al riguardo, dall'Ufficio legislativo del Ministero della difesa. In relazione alle osservazioni relative all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge, la nota conferma la capienza delle dotazioni organiche del Ministero della difesa in relazione alle nove unità di personale destinatarie della disposizione in esame. Quanto alla copertura finanziaria degli oneri ivi previsti, la nota chiarisce che con la dizione «facoltà assunzionali» si è inteso far riferimento agli stanziamenti di bilancio già predisposti a legislazione vigente in relazione alle assunzioni di personale del Ministero della difesa.
Riguardo all'articolo 9, comma 2-bis, l'Ufficio legislativo del Ministero della difesa osserva che la disposizione, inserita a seguito dell'approvazione di un emendamento parlamentare, è intesa a consentire, in situazioni di urgenza ed emergenza, la proroga o il rinnovo, per una o più volte, del contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore occasionale del Genio militare, per la durata massima complessiva di cinque anni, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in materia di lavoro a tempo determinato, il quale dispone che il rapporto di lavoro a tempo determinato, anche non continuativo, tra gli stessi soggetti e per le stesse mansioni non può superare complessivamente la durata di tre anni, salvo la possibilità di una sola proroga. Sotto tale profilo, la disposizione, ad avviso del Ministero della difesa, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri, in quanto i reparti del Genio militare assumono i citati lavoratori con

Pag. 43

contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 184 del regolamento dei lavori del genio militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, in relazione a ciascun intervento infrastrutturale programmato e autorizzato e gli oneri correlati gravano sul relativo decreto di impegno di spesa, afferente i capitoli dei lavori. Allo stesso modo, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri la previsione relativa all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori il cui rapporto di lavoro con la Difesa superi complessivamente i cinque anni, in quanto la norma dispone che tali assunzioni dovranno essere effettuate nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già predisposti a legislazione vigente in relazione alle assunzioni di personale del Ministero della difesa. Ritiene, peraltro, che tali precisazioni non siano sufficienti a superare i rilievi critici già formulati con riferimento all'articolo 9, comma 2-bis, nella seduta dello scorso 21 gennaio.
Con riferimento all'articolo 9, comma 3, la nota chiarisce che la disposizione è riferita agli ufficiali con i gradi di colonnello o generale, collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 65, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997. L'Ufficio legislativo del Ministero della difesa precisa che a tali ufficiali, qualora essi domandino di cessare dal servizio permanente, spettano, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, delle legge n. 224 del 1996, tutti i benefici previsti per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri che cessano dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età, previsti dall'articolo 43, comma 3, della legge n. 224 del 1986 (trattamento pensionistico e indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio: indennità di cui agli articoli 67e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113; benefici di cui agli articoli 1 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sempre che risultino valutati e giudicati idonei). Lo stesso Ministero della difesa rileva peraltro che, trattandosi di cessazioni dal servizio permanente a domanda, non è possibile quantificare a priori il numero dei possibili destinatari della disposizione in esame. Tale affermazione in assenza di una specifica relazione tecnica, non consente tuttavia una valutazione favorevole della disposizione, i cui oneri non sono, ad avviso dello stesso dicastero competente, quantificabili con esattezza.
Passando infine all'articolo 9, comma 5, rileva che la disposizione non comporta alcuna deroga alle norme sulla gestione del bilancio e che, pertanto, i pagamenti dalla stessa previsti possono essere effettuati soltanto entro i limiti di stanziamento stabiliti dal bilancio di cassa.
Deposita, infine, agli atti della Commissione gli elementi di risposta forniti dall'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri (vedi allegato 1).

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
le risorse iscritte nell'accantonamento dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012, delle quali è previsto l'utilizzo dall'articolo 4, comma 3, sono relative alla voce programmatica "interventi diversi";
dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2-bis, che consente la proroga dei

Pag. 44

contratti a tempo determinato e il successivo inquadramento nei ruoli del Ministero della difesa del personale già in servizio a tempo determinato presso il Genio militare, derivano nuovi o maggiori oneri per i quali non è prevista alcuna quantificazione e copertura;
considerato che l'articolo 9, comma 3, reca una norma di interpretazione autentica in materia di benefici per il personale collocato in aspettativa per riduzione quadri, che - in assenza di ulteriori chiarimenti sugli effetti della disposizione - appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, non quantificati e non coperti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 5 sostituire le parole da: "Per le finalità e nei limiti" fino a: "incarichi temporanei" con le seguenti: "Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di 405.000 euro per l'anno 2010, incarichi temporanei";
all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole da: "segretari di legazione in prova," fino a "cessazioni del personale", con le seguenti: "segretari di legazione in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite, ai sensi dell'articolo 3, comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma";
all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "euro 7.169.600" con le seguenti: "euro 7.615.600";
all'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.";
all'articolo 9, sopprimere il comma 2-bis;
all'articolo 9, sopprimere il comma 3;
all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: "escluso l'articolo 4, comma 3" con le seguenti: "ad esclusione di quelli derivanti dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 9, comma 2";
all'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: "mediante riduzione" fino alla fine del comma, con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;";
all'articolo 10, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "nonché quelle relative al Ministero dell'interno" fino alla fine del comma, con le seguenti: "nonché gli stanziamenti iscritti nella missione 'istruzione universitaria' dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa."».

Pag. 45

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva che anche in questo caso, come per il decreto-legge in materia di funzionalità del sistema giudiziario testé esaminato, l'istruttoria condotta dal Governo sui profili di carattere finanziario del provvedimento sia incompleta, segnalando, a titolo di esempio, che il rappresentante del Governo non ha fornito gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al relatore di voler precisare la portata della condizione formulata nella proposta di parere con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera b), chiarendone gli effetti sugli stanziamenti destinati al sistema universitario.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, con riferimento alla richiesta di precisazioni del collega Borghesi, fa presente che la modifica proposta ha carattere essenzialmente tecnico, in quanto la disposizione fa riferimento genericamente all'università, senza indicare specifici accantonamenti di bilancio. Pertanto, ha ritenuto opportuno proporre la modifica della disposizione, escludendo dalla riduzione prevista, con una formulazione tecnicamente più corretta, gli stanziamenti relativi alla missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel richiamare la nota del Ministero degli affari esteri allegata, ritiene comunque utile l'approfondimento sulle questioni sollevate dall'onorevole Borghesi e, con riferimento all'articolo 10, concordando con quanto testè affermato dal relatore, ribadisce che si tratta di una precisazione di carattere formale relativo alla missione Istruzione universitaria dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva quindi che, alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore e dal Governo, i tagli relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame riguardano l'istruzione e la ricerca.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 15.15.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-C Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e con osservazioni - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca misure in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di lavoro sommerso, di lavoro pubblico e controversie di lavoro ed ha subito, nel corso dell'esame in sede referente presso la XI Commissione ulteriori modifiche. Fa presente che esaminerà di seguito le sole parti che presentano profili di carattere finanziario introdotte o modificate dal Senato, come ulteriormente modificate dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, ritiene che non vi sia nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che la disposizione è finalizzata al mantenimento della spesa entro i limiti previsti. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma dispone che i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3,

Pag. 46

della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nel cui rispetto il Governo è delegato ad adottare la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti di cui al comma 1, siano integrati da una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione. Al riguardo, ricorda che il richiamato articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007, nel dettare i principi e criteri direttivi della delega, alla lettera g) prevede che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d), tra le quali rientrano i lavoratori usuranti, emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Precisa che, in deroga a tale previsione, la disposizione di cui al comma 2 è volta a specificare che i principi e criteri direttivi relativi alla delega di cui al comma 1 sono integrati con una specifica clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici, qualora, nell'ambito della funzione di accertamento emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e le risorse stanziate a copertura. A tale proposito, rileva in primo luogo l'opportunità di modificare le disposizioni di cui al comma 1, al fine di renderle compatibili con la clausola di salvaguardia contenuta nel successivo comma 2, escludendo il richiamo al principio e criterio direttivo di cui alla lettera g) dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007. Ritiene, peraltro, opportuna anche una modifica del comma 2 dell'articolo 1, al fine di richiamare l'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, che disciplina le modalità di redazione delle clausole di salvaguardia, prevedendo in particolare che esse siano effettive e automatiche. In ordine alle modifiche proposte è, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Governo. Nel rilevare che l'articolo 2 non è considerato nella relazione tecnica, ritiene opportuno che il Governo confermi l'assenza, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato e dalla Commissione di merito, di conseguenze per la finanza pubblica connesse alla riorganizzazione degli enti in esame, con particolare riferimento al trattamento economico del personale a seguito delle riorganizzazioni previste. Fa inoltre presente l'opportunità di una conferma circa l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega dettati nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. osserva quindi che l'articolo 4, nel delineare la nuova composizione della Commissione, dispone l'aumento del un numero dei relativi componenti rispetto alla previsione attuale. Ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca elementi, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l'effettiva possibilità di assicurare il funzionamento della Commissione, nella nuova composizione, entro il limite di spesa già previsto dalla vigente normativa. Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 21, ritiene altresì opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito ad eventuali riflessi finanziari a carico dello Stato per quanto attiene a pretese risarcitorie per danni connessi al lavoro a bordo del naviglio di Stato. Con riferimento poi all'articolo 22, nel rilevare che la relazione tecnica non considera la norma, introdotta nel corso della trattazione del provvedimento in esame al Senato, ritiene che non vi sia comunque nulla da osservare, tenuto conto che è prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Con riferimento all'articolo 23, comma 1, segnala che, sulla base delle relazioni tecniche relative a disposizioni che, analogamente a quella in esame, hanno previsto l'innalzamento dell'età

Pag. 47

pensionabile, la norma potrebbe considerarsi suscettibile di produrre effetti di risparmio, anche al netto degli effetti di segno opposto derivanti da una maggiore spesa per stipendi. Fa tuttavia presente che, con specifico riferimento alla disposizione in esame, con una nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze trasmessa il 15 dicembre 2009, è stata, da ultimo, sottolineata, l'onerosità dell'intervento in quanto il mantenimento in servizio dei dirigenti medici oltre quanto disposto dalla normativa vigente pregiudica gli obiettivi di risparmio connesso alla riduzione degli organici che le pubbliche amministrazioni devono conseguire. Inoltre, secondo la nota, un ulteriore elemento da considerare negativo è l'imposizione alle amministrazioni di appartenenza dell'obbligo di mantenimento in servizio, in luogo della facoltà attualmente prevista di accogliere la relativa domanda. Appare quindi opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti finanziari complessivamente derivanti dalle disposizioni in esame, con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica. Ritiene quindi che non vi sia nulla da osservare in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 23-bis, comma 1, che reca carattere ordinamentale. Con riferimento all'articolo 26, comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, ritiene necessario che il Governo chiarisca secondo quali modalità organizzative l'INPS possa fare fronte al compito di verifica assegnatogli, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 27, peraltro non considerate dalla relazione tecnica, ritiene non vi sia nulla da osservare. Riguardo le disposizioni di cui all'articolo 29, commi da 2 a 8, nel rilevare che esse non sono considerate dalla relazione tecnica, osserva che esse tuttavia appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari relativamente a talune delle quali appare opportuno acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione da parte del Governo. Ritiene tale richiesta di chiarimenti necessaria anche al fine di valutare, ai sensi della nuova disciplina di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, l'effettiva idoneità della clausola di non onerosità prevista al comma 6 a garantire la neutralità finanziaria delle norme di cui ai commi da 2 a 5. Ricorda che, nel corso della trattazione del provvedimento al Senato, presso la 5a Commissione, è stato evidenziato che le disposizioni di cui ai commi da 2 e 3 apparivano suscettibili di determinare maggiori oneri, privi della corrispondente copertura finanziaria e che è stato richiesto, inoltre, di valutare gli effetti associati al comma 4 e di verificare la congruità della clausola di invarianza relativamente al comma 5. Fa inoltre presente che nel corso del prosieguo dell'esame, il rappresentante del Governo ha rilevato che appariva sufficiente la prevista clausola d'invarianza finanziaria e che la 5a Commissione ha espresso infine parere non ostativo subordinatamente all'apposizione di una condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta ad estendere la clausola d'invarianza anche ai commi 2-4 della proposta. Nello specifico ritiene dunque opportuni chiarimenti in merito, in primo luogo all'introduzione di nuove fattispecie derogatorie della vigente disciplina dell'aspettativa per riduzione quadri che, escludendo dall'applicazione di tale istituto il personale con grado di colonnello e generale assegnato presso enti, comandi e unità internazionali, i pari grado in servizio all'estero quali addetti militari, di cui al comma 2, nonché gli ufficiali generali ricoprenti incarichi di livello non inferiore a Capo di Stato Maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali, di cui al comma 3, appare suscettibile di determinare un incremento delle relative dotazioni organiche con effetti di maggior onere per il bilancio dello Stato. Considerato, inoltre, che la vigente disciplina, all'articolo 7, della legge n. 804 del 1973, prevede che i suddetti ufficiali, allo scadere di due anni di aspettativa cessano dal servizio permanente e che, in tal caso, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi

Pag. 48

intercorrenti tra la data di cessazione e quella del raggiungimento del limite di età, rileva l'opportunità, altresì, di acquisire chiarimenti, in merito ai possibili effetti di maggior onere determinabili per effetto dell'introduzione dell'obbligo di adozione dei provvedimenti di collocamento in aspettativa al termine dell'anno di riferimento. In secondo luogo, ritiene che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alla modifica della disciplina dell'avanzamento al grado di maggiore per tutti i ruoli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri che, sopprimendo la modalità di avanzamento a scelta e riducendo il numero di anni di permanenza nel grado inferiore previsto per l'avanzamento per anzianità, potrebbe determinare degli effetti indiretti di maggior onere connessi all'accelerazione della progressione di carriera del medesimo personale, suscettibili di generare, in prospettiva dei successivi avanzamenti di grado, ulteriori possibili eccedenze d'organico nei gradi di colonnello e generale. Rileva, altresì, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che la disposta riduzione, per i soli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del numero di anni di permanenza nel grado di capitano per l'avanzamento per anzianità al grado di maggiore, favorisca richieste emulative per una modifica della disciplina dell'avanzamento di grado prevista per gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle altre Forza armate. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione e quantificazione volti a verificare la congruità dello stanziamento previsto per far fronte agli oneri derivanti dalla delega in materia di armonizzazione del regime previdenziale e assistenziale del personale in servizio permanente e di quello volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 7. In proposito, rileva che il comma 8 sembra configurare tale finanziamento come limite massimo di spesa, pur in presenza di oneri connessi a spese per trattamenti stipendiali, previdenziali e assistenziali, che, per loro natura, non sembrano compatibili con tale limite. Rileva, infine, che la modalità di copertura del suddetto onere, disposta a valere su risorse già iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi del comma 8, non è prevista dalla disciplina contabile vigente. Ricorda che, nel corso dell'esame presso la XI Commissione, l'emendamento che ha introdotto la norma in questione è stato approvato nell'attuale formulazione, col parere favorevole del relatore, essendo stata individuata una copertura finanziaria diversa da quella prevista nella formulazione originaria e che il rappresentate del Governo, sul punto, ha espresso un parere conforme a quello del relatore. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma dispone, al comma 8, che all'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Al riguardo, fermo quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 7, rileva che la disposizione, prevedendo il ricorso, con finalità di copertura, a risorse già iscritte nel bilancio dello Stato, non appare inquadrabile in una delle modalità di copertura finanziaria consentite dalla vigente normativa contabile. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 34-bis, osserva che la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del testo già approvato dalla Camera, non riprodotte nell'articolo 34-bis introdotto dalla Commissione di merito, sembrerebbe configurare una rinuncia a maggiori entrate che, tuttavia, non dovrebbero risultare scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo. Riguardo le disposizioni di cui all'articolo 36, ritiene che non vi sia nulla da osservare al riguardo, dal momento che le disposizioni appaiono volte alla razionalizzazione delle procedure per la determinazione dell'ISEE e per il controllo

Pag. 49

delle autocertificazioni nonché ad una più precisa individuazione della platea dei possibili beneficiari delle prestazioni agevolate. Ritiene che andrebbe tuttavia acquisita conferma circa l'effettiva possibilità, per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate, di far fronte ai compiti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2. con riferimento all'articolo 37, comma 1, rileva che l'attuale formulazione delle disposizioni in materia di proroga dell'indennizzo fino all'accesso della pensione di vecchiaia sembra applicarsi anche agli assicurati uomini che, trovandosi nelle altre condizioni previste dalla normativa vigente, raggiungono il requisito di età previsto per le pensioni di anzianità. Poiché l'età dovrebbe risultare più bassa di quella richiesta dalla normativa vigente, pari a 62 anni, per l'accesso al beneficio, ritiene che la norma appare suscettibile di determinare l'erogazione del beneficio per un numero mediamente maggiore di anni rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa. Ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca l'esatta interpretazione della norma e le relative conseguenze di carattere finanziario. In particolare, ove risultasse confermato l'abbassamento dell'età media per l'accesso al beneficio, rileva che andrebbe chiarito se la proroga di un anno dell'aliquota contributiva a carico dei commercianti risulti sufficiente a compensare il maggiore onere che si determinerebbe sia con riferimento all'aspetto temporale, in ragione della fruizione per un periodo più lungo rispetto a quanto scontato nei saldi a normativa vigente, sia con riferimento all'aspetto quantitativo in considerazione dell'accesso al beneficio di un maggior numero di soggetti. In merito all'articolo 37, comma 3, osserva preliminarmente che alla norma abrogata non risultavano ascritti effetti, scontati, nell'apposito prospetto riepilogativo, ai fini dei saldi di finanza pubblica. Segnala tuttavia che, sulla base della documentazione trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 dicembre 2009, la soppressione della destinazione dell'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara a favore della sicurezza pubblica comporterebbe il venire meno di un'entrata che, a consuntivo, può essere quantificata in 90 milioni di euro circa. Ricorda altresì che, in relazione all'analoga norma recata dal comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, poi abrogata dall'articolo 1, comma 10-quater, del decreto-legge n. 162 del 2008, la relazione tecnica, al fine di quantificare gli effetti finanziari della disposizione, prendeva in considerazione i dati forniti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, operando una valutazione prudenziale, che tenesse conto dell'andamento ciclico del settore e scorporasse le somme non riconducibili a entità qualificabili come pubbliche amministrazioni, fa presente che la relazione tecnica riteneva possibile stimare in 13 miliardi di euro il valore complessivo della progettazione, da prendere a base di calcolo precisava che, applicando a tale valore numerico la percentuale dell'1,5 per cento, che, per effetto della norma, costituiva la quota da versare al bilancio dello Stato, si otteneva un'economia di spesa pari a 195 milioni di euro per la totalità delle pubbliche amministrazioni. Ricorda inoltre che la relazione tecnica riteneva possibile tuttavia valutare soltanto a consuntivo tali economie, che sarebbero confluite in un fondo previsto dal successivo comma 17. Osserva che, in ogni caso, alla disposizione non veniva ascritto in via preventiva alcun effetto diretto finanziario sui saldi. In considerazione di quanto evidenziato, ritiene quindi necessari elementi di valutazione in merito all'entità dell'impatto dalla disposizione abrogativa, con particolare riguardo alle esigenze di finanziamento degli interventi, gravanti sul Fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge n. 112 del 2008, eventualmente già autorizzati, nonché alle risorse necessarie a far fronte ad obblighi ed impegni di spesa eventualmente già assunti. In merito ai profili di copertura finanziaria, nel richiamare le considerazioni svolte per i profili di quantificazione, ribadisce la necessità che, dal momento

Pag. 50

che la norma non modifica il comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, il Governo chiarisca se la disposizione possa pregiudicare il finanziamento di interventi già attivati a valere sulle medesime risorse ai sensi della legislazione vigente. Riguardo all'articolo 38 ritiene che non vi sia nulla da osservare, nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire una conferma, che le misure di sostegno del reddito, che hanno peraltro carattere facoltativo, siano attuate nell'ambito delle disponibilità del Fondo per la formazione professionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ritiene altresì che non vi sia nulla da osservare in riferimento agli articoli 39, 41 e 43. In merito all'articolo 42, osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare una maggiore spesa previdenziale non quantificata, dal momento che il valore della retribuzione a cui rapportare sia il trattamento pensionistico sia le prestazioni a sostegno del reddito risulta essere più alto rispetto a quello previsto dalla normativa vigente. Segnala che sull'emendamento che ha introdotto tale disposizione, la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà. In tale seduta, tuttavia, il rappresentante del Governo ha precisato che gli effetti recati dalla disposizioni presentano carattere compensativo, non rilevandosi, pertanto, effetti finanziari onerosi. Ritiene che andrebbe pertanto precisato l'insieme degli effetti recati dalla disposizione al fine di valutarne il complessivo impatto sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 44, fa presente che appare opportuno acquisire dal Governo elementi volti a confermare l'effettiva possibilità da parte dell'INPS di svolgere le attività previste dalla nuova procedura introdotta dalla norma in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 45, ritiene che non vi sia nulla da osservare, nel presupposto, sul quale fa presente che appare necessario acquisire l'avviso del Governo, che la norma si interpreti nel senso di escludere la responsabilità dell'INPS in caso di omesse o inesatte comunicazioni di fatti che riguardano le imprese artigiane. Riguardo l'articolo 47, fermi restando i requisiti attualmente previsti per il conseguimento della pensione di inabilità o, in alternativa, del beneficio ivi previsto, rappresenta la necessità di acquisire un chiarimento sull'esatta portata normativa della disposizione, allo scopo di escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica. Rileva, infatti, che la disposizione in esame potrebbe implicare una prosecuzione del pagamento della contribuzione figurativa fino e anche oltre i limiti di età attualmente previsti, 60 per gli uomini e 55 per le donne, allo scopo di permettere agli interessati sia la liquidazione di un trattamento pensionistico, sia di anzianità che di vecchiaia, di importo superiore a quello che percepirebbero a normativa vigente sia, eventualmente, il ritorno al lavoro. Osserva che la disposizione potrebbe quindi comportare maggiori oneri che andrebbero quantificati, allo scopo di individuare la corrispondente copertura. Allo stesso modo, rileva che tale necessità si determinerebbe qualora la disposizione intendesse superare l'attuale regime di incumulabilità tra la corresponsione della contribuzione figurativa e la pensione di inabilità e la rendita INAIL eventualmente spettante. Osserva che andrebbe, infine, chiarito se, optando per il beneficio in esame, l'interessato possa o meno continuare a godere dell'assegno mensile di assistenza. Pertanto, anche alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito al Senato, dove l'onere è stato giudicato, sulla base di dati forniti dall'INPS, insussistente o, al massimo, trascurabile, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri utili a dimostrare che il beneficio previsto dalla disposizione in esame può essere corrisposto, a regime e in via generale, senza recare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ritiene quindi che non vi sia nulla da osservare riguardo l'articolo 48, dal momento che rimane ferma la clausola di invarianza degli oneri prevista dalla legge n. 247 del 2007 in relazione all'esercizio delle deleghe in esame. Circa l'articolo 49, ritiene che non

Pag. 51

vi sia nulla da osservare con riferimento ai profili di quantificazione, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, ma che andrebbe confermato che le somme utilizzate a coperture non siano destinate al finanziamento di interventi eventualmente già programmati. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dispone che all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, che prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 229 del 2005 in materia di indennizzo a causa di vaccinazioni obbligatorie, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010. Al riguardo, segnala, in primo luogo, che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e la relativa copertura finanziaria di cui al comma 2 sono riferite anche all'esercizio finanziario 2009 oramai concluso. In proposito, rileva che, essendo necessario riformulare le suddette disposizioni, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento agli esercizi 2010 e 2011. rileva che le risorse relative all'autorizzazione di spesa della quale è previsto l'utilizzo sono iscritte nel capitolo 2401 del Ministero della salute, recante somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azione di risarcimento danni. Fa presente che, da un'interrogazione della banca-dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il capitolo reca una disponibilità analoga allo stanziamento di competenza previsto dalla legge di bilancio per il 2010, pari a 180 milioni di euro. Riguardo l'articolo 50, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 8 che reca modifiche alla disciplina del lavoro a progetto. Anche in merito alle ulteriori disposizioni sopra indicate, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere eventuali profili di onerosità per la finanza pubblica. Infine ritiene che non vi sia nulla da osservare con riferimento all'articolo 51.
Con riferimento agli emendamenti Bobba 1.1 e Paladini 1.2, ricorda che la previsione di una specifica clausola di salvaguardia era già contenuta nella legge delega, ma era stata integrata nella sua formulazione in attuazione di una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato. Con riferimento agli emendamenti Villecco Calipari 21.2 e Ascierto 21.4, osserva che dalla relativa attuazione sembrerebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria.
Rileva infine che l'Assemblea ha trasmesso sei ulteriori emendamenti della Commissione. Con riferimento all'emendamento 21.200, volto a modificare il comma 1 dell'articolo 21 facendo salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito sul naviglio marittimo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali profili problematici derivanti dalla proposta emendativa. Relativamente all'emendamento 29.200, segnala che questo è volto a posticipare al 2012 l'adozione dei decreti legislativi volti ad armonizzare il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 7 dell'articolo 29 e a modificare la copertura finanziaria prevista dal successivo comma 8, sulla quale la Commissione aveva espresso rilievi critici. Al riguardo, segnala che l'accantonamento del Ministero dell'economia del fondo speciale utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità. Appare tuttavia opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla quantificazione dell'onere.

Renato CAMBURSANO (IdV) propone di chiedere un differimento della seduta dell'Assemblea, al fine di consentire alla Commissione di svolgere compiutamente l'esame del provvedimento ed in considerazione del fatto che è ancora pendente il termine per la presentazione di subemendamenti

Pag. 52

alle proposte emendative della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel sospendere la seduta, preannuncia che chiederà un ulteriore differimento dei lavori dell'Assemblea al fine di proseguire l'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 15.30, riprende alle 15.50.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, analizzando i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, rileva, con riferimento all'articolo 2, recante delega al Governo in materia per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, che la previsione di cui al comma 1, secondo cui gli enti, gli istituti e le società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, di cui viene prevista la riorganizzazione, mantengono, al contempo, la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, introduce elementi di rigidità pregiudicando l'intento di razionalizzazione e di ottimizzazione delle spese. Considera quindi opportuno che tale ultima indicazione venga eliminata. Con riferimento al medesimo comma, lettera a), ritiene opportuno inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dal riordino delle competenze dell'ISFOL, dell'Istituto affari sociali e della Società Italia lavoro Spa, discendano nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Riguardo alla lettera c) del comma 1, finalizzata a realizzare tra l'altro, un raccordo e coordinamento tra ISPESL e INAIL, attribuendo all'INAIL la competenza ad emanare specifiche direttive all'ISPESL in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, evidenzia che dalla proposta potrebbero discendere conseguenze in tema di assetto istituzionale dei due enti nonché eventuali ricadute in materia di personale. Con riferimento alla lettera c-bis), risulta necessario specificare, mediante l'inserimento di apposita clausola di invarianza finanziaria, che dalla riorganizzazione del Casellario centrale infortuni non devono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto concerne l'articolo 4, in materia di Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, esprime parere contrario in quanto la stessa comporta oneri non quantificati né coperti derivanti dall'incremento del numero dei componenti la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping. Fa inoltre presente che la materia degli organismi collegiali operanti presso le amministrazioni è disciplinata dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n, 248, e dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno del 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Rileva pertanto che la revisione di tali organismi va riportata nell'ambito dei provvedimenti attuativi di tali disposizioni.
Con riferimento all'articolo 6, in materia di adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni, osserva che la disposizione di cui al comma 1-bis impone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per via telematica e secondo i criteri e le modalità elle verranno successivamente individuate con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati relativi all'assunzione, alla proroga, alla trasformazione ed alla cessazione dei rapporti di lavoro, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del predetto Dipartimento e che la mancata comunicazione e o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti. Per quanto concerne tale ultima previsione, fa presente che la materia della valutazione della performance dei dirigenti è stata recentemente ridisciplinata in maniera organica dal decreto legislativo

Pag. 53

n. 150 del 2009. Ritiene comunque che vada aggiunta la parola «responsabili» alla fine dell'ultimo periodo.
Riguardo all'articolo 11, in materia di istituti di istruzione universitaria ed ordinamento speciale, chiarisce che la disposizione intende escludere determinati istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale dalle disposizioni che fissano l'obbligo di rispettare, nell'ambito dei limiti di spesa per l'assunzione di personale nelle università, determinate quote per l'assunzione di ricercatori e professori ordinari, Al riguardo, esprime parere contrario in quanto tale norma di favore è suscettibile di generare pericolose spinte emulative e di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo 16, recante modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia, rileva che la disposizione prevede la non applicazione della disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla Presidenza del Consiglio dei ministri escludendo, pertanto, per i dirigerti di seconda fascia che sono assegnati in posizione di prestito presso la presidenza del Consiglio dei ministri e ricoprono incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, il transito nella prima fascia. Al riguardo, nel segnalare che la disposizione di cui al richiamato articolo 23 rappresenta una norma di carattere generale che si applica ad ogni amministrazione dello Stato, fa presente che la prevista deroga a favore della Presidenza può essere letta come una disposizione discriminatoria nei confronti dei dirigenti interessati e dare luogo a possibili contenziosi, senza tenere conto delle inevitabili richieste emulative da parte di altre amministrazioni in situazioni analoghe.
Esprime, poi, una valutazione contraria sull'articolo 23, in materia di età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, rilevando che la norma, così come risulta dal testo della Commissione, è volta a consentire il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo ed entro il limite massimo di, settanta anni. Osserva che dall'attuazione di tale disposizione consegue che il limite di età per il collocamento in pensione risulterebbe variabile a seconda dei requisiti soggettivi, in deroga alla norma generale che stabilisce tale limite al compimento di sessantacinque anni, con inevitabili effetti emulativi da parte di altro personale, primo fra tutti il restante personale dirigente e non del Servizio sanitario nazionale. Dal punto di vista finanziario, osserva che la norma potrebbe comportare effetti negativi per il Servizio sanitario nazionale in relazione ad eventuali politiche limitative del turn-over in ambito regionale, nonché in relazione alla circostanza che, in caso di sostituzione del personale cessato dal servizio con maturazione di proprie significative anzianità, il trattamento del personale di nuova assunzione sarà inferiore a quello che avrebbe goduto il soggetto collocato in quiescenza. Non ritiene inoltre che la specifica previsione secondo cui la permanenza in servizio non può dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti sia idonea ad evitare l'insorgere dei segnalati riflessi finanziari negativi per il Servizio sanitario nazionale. Ciò con riguardo, in primo luogo, alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari, nell'ambito dei quali sono attualmente previste significative misure di limitazione del turn-over allo scopo di ridurre il personale in servizio e, in via più generale a tutte le restanti regioni in quanto la disposizione introduce sostanzialmente un elemento di rigidità per l'eventuale attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.
Con riferimento all'articolo 25, in materia di riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro, rileva che la Commissione ha soppresso l'articolo, introdotto dal Senato, contente una norma interpretativa relativa alle disposizioni in materia di riscatto di periodi di maternità fuori del rapporto di

Pag. 54

lavoro. Al riguardo, esprime una valutazione contraria alla soppressione dell'articolo 25, in quanto la norma risponde alle esigenze degli enti previdenziali di individuare con chiarezza la platea dei beneficiari delle disposizioni in materia di riscatto dei predetti periodi, al fine di evitare l'insorgere di oneri, non previsti nell'ambito degli andamenti tendenziali a legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 27, in materia di certificati di malattia, osserva che la disposizione recata dal comma 1 prevede che in caso di assenza per malattia dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati si applicano, dal 1o gennaio 2010, per il rilascio e la trasmissione dell'attestazione di malattia, le disposizioni previste per i dipendenti pubblici dall'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotte dall'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Al riguardo, come già segnalato più volte, premesso che la trasmissione telematica dei certificati di malattia risulta già disciplinata e che è in corso di predisposizione il relativo provvedimento attuativo, riferito sia al settore privato sia al settore pubblico, fa presente che la disposizione in esame si sovrappone a procedure operative già in corso compromettendone l'attuazione, anche in ragione dell'introduzione del un termine di avvio del 1o gennaio 2010, riferito, tra l'altro, alle modalità di trasmissione telematica dei dati e alle sanzioni, a carico dei medici, per le connesse inadempienze. Esprime pertanto parere contrario alla disposizione in esame.
Per quanto concerne l'articolo 29, recante disposizioni in materia di personale della difesa, ritiene che dal comma 6 vadano espunte le parole: «in materia di avanzamento al grado di maggiore,» in quanto potrebbero determinare dubbi interpretativi sulla portata dell'invarianza della spesa dei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 29. Con riferimento ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, segnala in via preliminare che la rubrica dell'articolo 29 è riferita al solo personale dell'Amministrazione della Difesa, mentre i commi in esame riguardano il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Chiarisce che la disposizione introduce una delega legislativa, intesa a prevedere benefici pensionistici per il personale volontario dei Vigili del fuoco nei casi di morte, infortunio gravemente invalidante o malattia contratta per causa dl servizio. Al riguardo, esprime parere contrario sulla disposizione, in quanto prevede, in modo asistematico, una equiparazione tra trattamento economico e pensionistico per il personale volontario e per il personale in servizio permanente, in assenza di analoghi requisiti assicurativi e obblighi contributivi e prevede un onere pari a 20 milioni per il 2010 e 1 milione di euro a decorrere dal 2011 a fronte del quale viene prevista una copertura finanziaria inidonea, senza peraltro alcuna relazione tecnica a sostegno della congruità della predetta quantificazione. Fa inoltre presente che correlare il trattamento economico del personale volontario del suddetto Corpo a quello spettante al personale in servizio a tempo indeterminato, anche se solo ai fini previdenziali e assistenziali, può costituire fondamento per future richieste di estensione di altri istituti normativi ed economici.
Con riferimento all'articolo 31, in materia di concorsi interni per vice revisore e vice perito tecnico della Polizia di Stato, rileva che l'articolo andrebbe soppresso in quanto le modifiche ai requisiti per l'ammissione ai concorsi interni alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici e del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, di cui agli articoli 20-quater e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, potrebbero comportare un'accelerazione di carriera con conseguenti maggiori oneri non quantificati e non coperti.
Per quanto concerne l'articolo 38, recante modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, osserva che la disposizione, introdotta dal Senato e rimasta inalterata dopo 1' esame della Commissione, prevede che il Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della

Pag. 55

legge n. 845 del 1978 attivi in via prioritaria misure di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Al riguardo, fa presente che la disposizione snatura la funzione dei Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, che, segnatamente attraverso risorse rivenienti da apposito gettito contributivo a carico dei datori di lavoro, deve assicurare la realizzazione di interventi di formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo. Ritiene che tali interventi risulterebbero pregiudicati dalla previsione di prioritaria finalizzazione delle risorse a politiche di sostegno al reddito. Esprime pertanto l'avviso contrario del governo sulla disposizione.
Per quanto riguarda l'articolo 47, recante la disposizione, introdotta dal Senato e rimasta inalterata dopo 1' esame della Commissione, in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia, ribadisce la valutazione contraria espressa durante il dibattito al Senato. Rileva che la disposizione prevede che il limite massimo di ventidue mesi, previsto dal decreto legislativo n. 564 del 1996, per i riconoscimenti della contribuzione figurativa per malattia non venga applicato nei casi in cui si sia verificato lo stato di inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, e il lavoratore intenda beneficiare della pensione di vecchiaia o di anzianità in luogo della pensione di inabilità. Sotto il profilo degli effetti finanziari, rileva, infatti che, in assenza di una specifica relazione tecnica prodotta dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da cui risulti, sulla base dei dati amministrativi in possesso dell'INPS, la neutralità finanziaria dell'emendamento, la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati per gli enti previdenziali, in tutti i casi in cui la pensione di vecchiaia o la pensione di anzianità a calcolo risulti di importo più elevato rispetto alla pensione di inabilità. Sotto il profilo del merito, rinvia all'apprezzamento politico circa l'opportunità di introdurre nell'ordinamento una disposizione che, finalizzata alla risoluzione di un singolo caso, potrebbe invece determinare effetti distorsivi sul sistema, in quanto i datori di lavoro potrebbero essere obbligati, di fronte all'opzione del lavoratore per il pensionamento di anzianità o vecchiaia, a mantenere in servizio dipendenti dichiarati inabili allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Sottolinea che l'articolo 49, recante una disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, è diretto a risolvere la questione dell'assegno una tantum in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, previsto dall'articolo 4 della legge 210 del 1992. Fa presente che il Ministero della salute ha rappresentato l'esigenza di una diversa soluzione rispetto a quella contenuta nel predetto articolo 49, proponendo un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga termini previsti da disposizioni legislative, all'esame del Senato. Tale modifica si rende, infatti, necessaria in quanto 1'incremento dell'autorizzazione di spesa viene correttamente proposto solo per l'anno 2010, anziché per gli anni 2009 e 2010, come disposto dall'articolo 49 e l'onere necessario risulterebbe essere pari a 120 milioni di euro secondo le stime più aggiornate e non 110 milioni di curo. Ritiene auspicabile utilizzare un veicolo normativo più veloce, in funzione delle aspettative dei soggetti danneggiati e dei termini di legge stabiliti per procedere alle liquidazioni, scadenti appunto nel 2010. In merito a tale emendamento il Governo ha espresso il proprio nulla osta in data 14 gennaio 2010. In tali termini, rileva che, qualora il Ministero della salute confermasse l'intendimento di proporre l'emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009, l'articolo 49 andrebbe soppresso.
Per quanto concerne l'articolo 50, recante modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rileva che la disposizione di cui al comma 6 introduce per le amministrazioni pubbliche un nuovo obbligo di invio ai nodi regionali ed interregionali della borsa continua nazionale

Pag. 56

del lavoro, entro il termine di cinque giorni, delle informazioni relative alle procedure comparative per le assegnazioni degli incarichi di consulenza nonché delle procedure selettive di avviamento al lavoro tramite gli uffici di collocamento. Al riguardo, rileva che la disposizione presenta possibili riflessi di onerosità a carico delle pubbliche amministrazioni soggette a tale nuovo adempimento a causa dell'incremento dei relativi carichi di lavoro. Ritiene, pertanto, che andrebbe inserita una espressa clausola di invarianza finanziaria nel senso di prevedere che l'espletamento di tali nuove funzioni avviene con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 8 del medesimo articolo, rileva che la disposizione, introdotta dal Senato e rimasta inalterata dopo l'esame della Commissione, prevede che costituisce lavoro occasionale quello svolto nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona per una durata complessiva nel corso dell'anno solare non superiore a 240 ore, anziché 30 giorni come attualmente previsto. Al riguardo, ribadisce la valutazione contraria espressa presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto la disposizione è suscettibile di ampliare la platea del lavoro occasionale con possibili minori entrate contributive per gli Istituti previdenziali, non quantificate né coperte.
Deposita, quindi, agli atti una nota predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze riferita alle osservazioni formulate dal relatore (vedi allegato 2).

Pier Paolo BARETTA (PD), riservandosi di intervenire successivamente sul merito delle questioni sollevate dal relatore e delle considerazioni critiche espresse dal rappresentante del Governo, osserva preliminarmente che le modifiche richieste per superare le criticità segnalate implicherebbero una riscrittura pressoché totale del provvedimento in esame. Segnala, infatti, che il recepimento delle numerose osservazioni formulate dal rappresentante del Governo determinerebbe uno stravolgimento del testo risultante a seguito dell'esame svolto dalla Commissione di merito, rilevando, peraltro, che non sempre le valutazioni critiche espresse dal sottosegretario Giorgetti sono ascrivibili a valutazioni attinenti ai profili finanziari delle disposizioni censurate, ma, spesso, fanno riferimento a valutazioni di merito, che spettano pertanto alla valutazione della Commissione lavoro e dell'Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che il rappresentante del Governo ha espresso una valutazione fortemente critica sul provvedimento in esame, che può ritenersi una bocciatura complessiva del disegno di legge, tenuto conto del fatto che molte delle disposizioni non censurate dall'esecutivo non sono oggetto dell'esame da parte della Camera, in quanto approvate dal Senato nel medesimo testo licenziato in prima lettura. In particolare, nel richiamare i giudizi espressi dal rappresentante del Governo, sottolinea come risultino censurate sotto il profilo della copertura finanziaria le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, all'articolo 4, all'articolo 11, all'articolo 23, all'articolo 27, all'articolo 28, commi 7 e 8, all'articolo 31, all'articolo 37, comma 3, all'articolo 38, all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 8. Segnala, altresì, che il sottosegretario Giorgetti ha espresso una valutazione contraria sulla soppressione dell'articolo 25, operata dalla Commissione lavoro, richiedendo anche l'introduzione di una clausola di invarianza al comma 6 dell'articolo 50. Si tratta, quindi, di un quadro estremamente problematico, che, comunque, non esaurisce le criticità del provvedimento sotto il profilo finanziario. A tale riguardo, sottolinea, infatti, che appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari delle disposizioni contenute nell'articolo 50, comma 7, capoverso 2-bis, del disegno di legge, volte a modificare la disciplina vigente in materia di apprendistato. In ogni caso, sotto il profilo dell'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene necessario che si

Pag. 57

realizzi un chiarimento tra il Governo e la maggioranza al fine di proseguire l'esame del provvedimento compatibilmente con le criticità segnalate dal relatore e dal Governo.

Remigio CERONI (PdL) sottolinea l'esigenza di un approfondimento in ordine agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 3, del provvedimento, che prevedono la soppressione del comma 7-bis dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008. A tale riguardo, ricorda che la disposizione di cui si prevede l'abrogazione aveva destinato a specifiche finalità di spesa, riferite, in particolare, al comparto della sicurezza pubblica, l'1,5 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro con committente pubblico, destinati dalla legislazione vigente ad incentivi per la progettazione da parte di dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Segnala, infatti, che l'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, stabiliva che una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara fosse ripartita tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Rileva che tale disposizione, introdotta dalla legge n. 109 del 1994, ha prodotto, in sede applicativa, evidenti distorsioni, inducendo il legislatore all'approvazione della disposizione di cui al comma 7-bis del dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, del quale ora è prevista l'abrogazione. Ritiene, pertanto,che, qualora non si intenda sopprimere la disposizione contenuta nell'articolo 37, comma 3, che a suo giudizio è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, dovrebbe comunque valutarsi l'opportunità di modificare il comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006 al fine di garantire che le misure incentivanti ivi previste siano attribuite esclusivamente agli uffici tecnici delle amministrazioni che abbiano effettivamente contribuito alla redazione dei progetti delle opere o dei lavori.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, nel rilevare che la discussione ha toccato questioni relative al merito del provvedimento, richiama la necessità di attenersi alle competenze della Commissione bilancio.
Replicando ai rilievi formulati dal rappresentante del Governo, rileva che, con riferimento all'articolo 2, l'osservazione riferita all'alinea del comma 1 ha rilievo prevalentemente istituzionale e potrà essere quindi valutata dalla Commissione di merito; riguardo all'osservazione alla lettera e) del comma 1, fa presente che il provvedimento già contiene una clausola di invarianza riferita all'intera delega. Rileva inoltre che l'osservazione relativa alla lettera c) del comma 1 riguarda l'assetto istituzionale di ISPESL e Inail e dovrà essere valutata dalla Commissione di merito ed infine, rispetto alla quarta osservazione, ribadisce quanto osservato in materia di clausola di invarianza. Riguardo all'articolo 4, osserva che la Commissione sul doping è finanziata sulla base di un limite di spesa e, pertanto, l'aumento dei relativi componenti determinerà eventualmente la riduzione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione. Con riferimento all'articolo 6, rileva che l'osservazione formulata dal rappresentante del Governo non appare riferita a profili attinenti alla copertura finanziaria e dovrebbe, pertanto, essere valutata dalla Commissione di merito. Osserva che l'articolo 11 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto deve comunque essere rispettato il limite di spesa previsto a legislazione vigente. Sottolinea inoltre che l'osservazione del rappresentante del Governo riferita all'articolo 16 non sembra attinente a profili rientranti nelle competenze della Commissione bilancio. Rileva che l'articolo 23, che prevede l'incremento dell'età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio Sanitario nazionale, potrebbe determinare oneri per il Servizio Sanitario che sarebbero, tuttavia, ampiamente compensati dai risparmi che si produrrebbero per il sistema previdenziale,

Pag. 58

più volte evidenziati nelle relazioni tecniche relative a disposizioni che prevedono un innalzamento dell'età pensionabile. Con riferimento all'articolo 25, risponde alla richiesta formulata dal rappresentante del Governo di ripristinare il testo dell'articolo soppresso dalla Commissione di merito, affermando che si tratta di un intervento precluso dalle procedure che disciplinano l'operato della Commissione in questa sede. Rileva inoltre che le osservazioni riferite all'articolo 27 attengono al merito delle innovazioni legislative previste e che appaiono condivisibili le osservazioni riferite ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 29. Osserva che la disposizione recata dall'articolo 31 non sembra determinare un'accelerazione di carriera, in quanto non incide sul numero dei posti per i quali è previsto siano banditi concorsi interni. Con riferimento all'articolo 38, ritiene che le osservazioni del rappresentante del Governo, che ha evidenziato come le modifiche proposte snaturerebbero la funzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 pregiudicando interventi ritenuti prioritari, non sembrano riferirsi a profili relativi alla copertura finanziaria della disposizione. Ritiene condivisibili le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo con riferimento all'articolo 47 e le osservazioni espresse in merito all'articolo 49, che rendono tra l'altro necessario prevedere un lieve aumento dell'onere della relativa copertura. Con riferimento al comma 8 del medesimo articolo, considerato che il limite di trenta giorni attualmente previsto al fine di poter considerare lavoro occasionale quello svolto nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona appare in linea di massima coincidere con quello di 240 ore introdotto dalla Commissione di merito, ritiene possa essere fatta salva la previsione in questione.
Con riferimento alla seconda nota illustrata dal rappresentante del Governo, fa presente come i chiarimenti relativi all'articolo 29, recante disposizioni in materia di personale dell'amministrazione della difesa, siano idonei a superare le osservazioni espresse nella mia relazione.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che il relatore ha replicato al Governo su talune questioni, alcune delle quali rientranti anche nella competenza della Commissione di merito. Ritiene che, nel caso in cui il Governo non intenda recepire i rilievi formulati dal relatore e non si arrivi ad un'opinione condivisa tra il Governo medesimo e la sua maggioranza, sarebbe meglio sospendere la seduta e spostare la discussione nell'ambito del Comitato dei nove per poi eventualmente tornare in Commissione bilancio con una posizione condivisa nella maggioranza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea che la Commissione è nelle condizioni di esprimere le proprie valutazioni sul provvedimento, ritenendo che appartengono alla fisiologia dei rapporti interni all'Esecutivo le difformità di valutazione riscontrate tra le posizioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Evidenzia, infatti, che, a fronte delle criticità evidenziate dal rappresentante del Governo, il relatore ha espresso le proprie valutazioni in autonomia, indicando in modo documentato e puntuale quali osservazioni intende accogliere.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che il relatore sta svolgendo in modo assolutamente apprezzabile il proprio compito, valutando in piena autonomia, a tutela delle prerogative spettanti al Parlamento, gli elementi relativi ai profili di copertura finanziaria e di quantificazione forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In proposito, ritiene auspicabile che un'analoga autonomia di valutazione sia dimostrata dal Parlamento in relazione a tutti i provvedimenti legislativi in esame. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 23 del disegno di legge in materia di collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, osserva che si tratta di una materia assai

Pag. 59

complessa che, a suo giudizio, dovrebbe più opportunamente essere affrontata nell'ambito dell'esame del provvedimento in materia di governo clinico all'esame della Commissione affari sociali della Camera.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sui profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento e, pertanto, pur giudicando assolutamente legittima una autonoma valutazione da parte del relatore, ritiene che essa non possa trascurare le puntuali e documentate osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento a tali osservazioni, ritiene che sia assolutamente necessario un chiarimento tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rilevando come non sia, a suo giudizio, ipotizzabile trascurare le osservazioni formulate dal sottosegretario Giorgetti.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene che, alla luce del dibattito, non sia possibile procedere all'espressione di un parere della Commissione e che, ove le osservazioni formulate dal relatore si traducano in condizioni della Commissione, si correrebbe il rischio di sterilizzare diverse norme del provvedimento in esame, che invece meriterebbero un approfondimento in seno alla Commissione di merito. Dà atto al relatore di un'autonomia, osservando tuttavia come abbia evidenziato una serie di contraddizioni. Ricorda che il Ministro Brunetta ha prospettato domenica scorsa la possibilità di riconoscere un contributo ai giovani che lascino la casa dei propri genitori, mentre ritiene che l'articolo 23 vada in una direzione opposta. Osserva peraltro che la citata disposizione presenta comunque carattere di onerosità, in quanto, mentre la riduzione di posizioni apicali avrebbe comportato un risparmio per le amministrazioni di appartenenza, il mantenimento in servizio dei medesimi soggetti farà comunque lievitare i costi. Ritiene pertanto che la richiamata disposizione meriti un maggiore approfondimento da parte del Governo anche con l'ausilio di un parere della Ragioneria generale dello Stato. Ribadisce comunque la necessità di un parere della Ragioneria generale dello Stato anche sul resto del provvedimento, non ritenendo opportuno accogliere in maniera fideistica il parere del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che l'evidente contrasto tra le valutazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non rappresenti un problema interno alla maggioranza e all'esecutivo, ma sia suscettibile di determinare danni al complessivo funzionamento delle Assemblee parlamentari. Sottolinea, infatti, che troppo spesso il Ministero dell'economia e delle finanze interviene al termine di un lungo e complesso iter di esame, stravolgendo il lavoro compiuto nelle Commissioni di merito e deludendo così le legittime aspettative dei potenziali beneficiari del provvedimento ingiustamente illusi. Ritiene che tale situazione, evidenziatasi in modo particolarmente chiaro con riferimento all'esame delle proposte di legge in materia di pensionamento anticipato di familiari di disabili gravi, sia particolarmente grave, in quanto, l'annuncio di provvedimenti legislativi alimenta rilevanti aspettative tardivamente deluse al momento della emissione del parere da parte della Commissione bilancio. Giudica, pertanto, assolutamente necessario che, in considerazione della scarsità delle risorse disponibili, il Governo decida preliminarmente quali provvedimenti legislativi possano avere ulteriore corso, evitando il proseguimento dell'esame di proposte destinate ad arenarsi al momento dell'esame da parte della Commissione bilancio.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che, con riferimento alle disposizioni del provvedimento in esame, non appare semplice distinguere tra i profili finanziari ed i profili di merito. Rileva che le osservazioni testè svolte dal collega Polledri sull'articolo 23 riprendono nella sostanza la posizione assunta dal Partito democratico in Commissione lavoro ed ivi ignorata. Nel ricordare

Pag. 60

che il rappresentante del Governo ha espresso un parere contrario alla soppressione dell'articolo 25 in ragione della necessità per gli enti previdenziali di poter condividere con chiarezza la platea dei destinatari di determinati benefici, sottolinea che la questione è rilevante contemporaneamente sia sotto un profilo finanziario che sotto un profilo di merito. Rileva che anche la stessa norma di cui all'articolo 50, comma 7, capoverso 2-bis, presenta risvolti finanziari. Chiede che le opinioni della Ragioneria generale dello Stato siano espressi su tutti i rilievi formulati dal relatore. Ritiene comunque più opportuno che il provvedimento sia ulteriormente approfondito dalla Commissione di merito per risolvere le questioni aperte, anche alla luce dei rilievi del relatore. Ritiene che la proposta di rinvio nasca da una valutazione serena ed obiettiva rispetto al fatto che il Governo ed il relatore hanno presentato due testi contrapposti, e quindi, prima di entrare nel merito, occorra dirimere la questione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che la Commissione debba proseguire e, ove possibile, concludere l'esame del provvedimento, segnalando che le valutazioni in ordine alla programmazione dei lavori dell'Assemblea potranno essere effettuate nelle sedi competenti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nell'apprezzare il livello di approfondimento che caratterizza le analisi compiute dalla Commissione bilancio, sottolinea come le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame della Commissione siano il frutto di un confronto particolarmente ampio svolto nell'ambito della Commissione di merito. A tale riguardo, segnala, a titolo di esempio, che la soppressione dell'articolo 25 del disegno di legge, operata dalla Commissione di merito, è il frutto di una convergenza tra la maggioranza e l'opposizione, rilevando altresì che le disposizioni relative alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping contenute nell'articolo 4 intendono assicurare un elevato livello di professionalità dei componenti della Commissione, in accoglimento di una esigenza evidenziata dai parlamentari dell'opposizione. Con riferimento poi alle disposizioni contenute nell'articolo 23, in materia di età pensionabile dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, segnala che si tratta di una disposizione introdotta nel provvedimento a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare e che il Governo si è rimesso alle valutazioni del Parlamento sia nel corso dell'esame in Assemblea presso il Senato, sia nel corso dell'esame presso la Commissione lavoro della Camera e che analogo atteggiamento intende assumere nel prossimo esame in Assemblea alla Camera. Su un piano generale, rileva che il provvedimento, nel corso del suo iter parlamentare, è stato profondamente modificato e che, in molti casi, le disposizioni che presentano aspetti problematici non attengono ai profili strettamente riferibili alle materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rendendo pertanto problematica l'acquisizione dei necessari elementi informativi. In ogni caso, ritiene che non tutte le osservazioni critiche formulate dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze possano ricondursi all'esigenza di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, giudicando, pertanto, particolarmente apprezzabile l'opera svolta dal relatore, che ha giustamente distinto le osservazioni attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento da quelle relative esclusivamente a profili di merito.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'intervento del sottosegretario Viespoli non sia di aiuto e osserva che in tanti anni presso la Commissione bilancio non ha mai visto un parere della Ragioneria generale dello Stato così complesso come quello presentato dal rappresentante del Governo, esprimendo preoccupazione per l'atteggiamento del Presidente. Nel ricordare che la Commissione era convocata alle ore 15 per il primo esame del provvedimento, osserva che, trattandosi di un testo in terza lettura, riteneva che si

Pag. 61

sarebbe trovato di fronte a modifiche molto limitate, mentre rileva i profondi cambiamenti apportati dalla Commissione lavoro e la presentazione da parte della Ragioneria generale dello Stato di una nota particolarmente articolata. Esprime la preoccupazione che una fretta eccessiva porti ad un testo incoerente. Ritiene pertanto che la soluzione migliore sia quella di rinviare il provvedimento in Commissione di merito per addivenire ad una più approfondita formulazione del testo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che, alla ripresa dei lavori, l'Assemblea potrà decidere in ordine all'eventuale rinvio in Commissione del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1441-quater-C, recante Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in materia in tema di lavoro, e gli emendamenti ad esso riferiti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
l'articolo 47 - in assenza di una specifica relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziaria - è suscettibile di determinare oneri non quantificati per gli enti previdenziali, in tutti i casi in cui la pensione di vecchiaia o la pensione di anzianità a calcolo risulti di importo più elevato rispetto alla pensione di anzianità;
rilevata l'esigenza di:
riformulare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 2, in conformità al disposto della legge n. 196 del 2009, nonché espungere dai principi e criteri direttivi la previsione di una clausola di salvaguardia redatta ai sensi della normativa previgente;
modificare la copertura disposta dal comma 8 dell'articolo 29, come previsto dall'emendamento 29.200 della Commissione;
adeguare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, e della relativa copertura finanziaria, tenendo conto delle stime più aggiornate, prevista dal successivo comma 2, facendo riferimento al 2010, anziché al biennio 2009-2010;

esprime

Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "comma 3" aggiungere le seguenti: ", lettere da a) a f),";
conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici";
all'articolo 29, comma 6, sopprimere le parole: ", in materia di avanzamento al grado di maggiore,";
sia approvato l'emendamento 29.200 della Commissione;
sopprimere l'articolo 47;

Pag. 62

all'articolo 49, comma 1, sostituire le parole: "55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010" con le seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2010";
conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, sostituire le parole: "rispettivamente per gli anni 2009 e 2010" con le seguenti: "per l'anno 2010";

e con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 29, comma 5, si valuti se la prevista riduzione del numero di anni di permanenza nel grado di capitano per l'avanzamento ed anzianità al grado di maggiore, disposta per i soli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri ma già prevista per gli ufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica, possa dare luogo a disallineamenti rispetto alla vigente disciplina relativa agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e delle forze di polizia;
con riferimento all'articolo 37, comma 3, si valuti l'opportunità di introdurre le opportune modifiche alla disciplina della materia, al fine di prevedere che l'incentivo per la progettazione di opere pubbliche venga attribuito esclusivamente agli uffici tecnici delle amministrazioni che abbiano effettivamente contribuito alla redazione della progettazione medesima;

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 21.2, 21.4, 22.4, 36.1, 44.1 e 45.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 4.200, 21.200, 23.200, 45.200, 50.200 e 50.201 della Commissione.».

Pier Paolo BARETTA (PD), nel rilevare che l'emendamento Villecco Calipari 21.2 non ha profili finanziari, chiede di espungerlo dal novero dei parerei contrari. Ritiene invece opportuno quantificare l'impatto finanziario delle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 7, capoverso 2-bis.

Amedeo CICCANTI (UdC), sottolineando l'opportunità di un rinvio in Commissione del provvedimento, rileva che la proposta di parere formulata dal relatore disattende sostanzialmente i rilievi critici formulati con riferimento ai possibili effetti onerosi delle disposizioni i cui all'articolo 23 del disegno di legge.

Renato CAMBURSANO (IdV) insiste per avere chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 7, capoverso 2-bis.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, con riferimento all'articolo 50, comma 7, fa presente che la Commissione lavoro ha presentato un emendamento volto a sopprimere la richiamata disposizione e ad introdurre un nuovo comma 8-bis.

Pier Paolo BARETTA (PD) propone di sospendere i lavori della Commissione al fine di verificare la disponibilità dell'Assemblea a rinviare il provvedimento in Commissione di merito. Propone quindi di mettere ai voti la proposta di parere presentata dal relatore solo nel caso in cui l'Assemblea respinga la proposta di rinvio in Commissione di merito, dichiarando la disponibilità del Partito democratico ad addivenire comunque ad una rapida approvazione della proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara la decisa contrarietà del gruppo dell'Italia dei Valori sulla proposta di parere. Osserva che i rilievi avanzati dalla Ragioneria generale dello Stato trovano un riscontro solo parziale nella proposta di parere e, pertanto, rimangono disattesi. Ricorda

Pag. 63

che, mentre durante l'esame di un decreto-legge economico, una nota informale della Ragioneria generale dello Stato fu ritenuta assolutamente determinante ai fini dell'espressione del parere, con riferimento al provvedimento in esame si disattendono ben due note formali della Ragioneria medesima.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che le modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato, contenute nell'emendamento 50.201 della Commissione, seppure destinate a rendere sostanzialmente impossibile l'applicazione della nuova disciplina, non incidono sugli eventuali profili di onerosità della disposizione, rispetto ai quali il Governo non ha fornito alcun elemento di valutazione. Sottolinea, altresì, come l'istruttoria sugli aspetti finanziari del disegno di legge sia allo stato incompleta, in quanto il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha, in molti casi, rinviato a chiarimenti che avrebbero dovuto essere forniti da altri dicasteri e che non sono mai pervenuti, e, in altri casi, rinviato a valutazioni che dovranno essere formulati nell'ambito della Commissione di merito. Nel rilevare, quindi, come ci si trovi di fronte ad un provvedimento sostanzialmente incompiuto, annuncia il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

Amedeo CICCANTI (UdC) si dichiara insoddisfatto della proposta di parere, sottolineando come le osservazioni svolte dal relatore con riferimento alle disposizioni in materia di età pensionabile dei dirigenti medici contenute nell'articolo 23, non consentano di superare, a suo avviso, le criticità evidenziate dalla documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento ai possibili riflessi della disposizione sulle misure di riduzione degli organici previste nei piani di rientro dai deficit sanitari. Anche alla luce di queste considerazioni, annuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
Atto n. 175.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto ministeriale, che reca - ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 - la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni 2009-2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. L'articolo 1 stabilisce la misura dell'indennizzo da corrispondere in unica soluzione e nei limiti di euro 50 milioni annui nel triennio 2009-2011 a coloro che avendo subito misure ablatorie o limitative del proprio patrimonio in Libia a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970, abbiano già ricevuto, a riguardo, indennizzi in virtù di precedenti leggi. Tale indennizzo è calcolato moltiplicando per un coefficiente pari a 0,3 le somme erogate a titolo d'indennizzo in base a precedenti leggi in materia, comprese le somme erogate a tale

Pag. 64

titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con l'esclusione di somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazioni monetarie. Le norme definiscono, inoltre, all'articolo 2, i requisiti delle istanze d'indennizzo e i criteri in base ai quali l'amministrazione procede all'istruttoria delle stesse. In particolare, si precisa che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di indennizzo, è necessario in ogni caso che sia stata tempestivamente e validamente proposta una domanda d'indennizzo in base alle precedenti leggi concernenti i beni perduti in Libia e che, pertanto, non vengono riaperti i termini di decadenza per la presentazione delle istanze di indennizzo stabiliti dalle precedente leggi. L'articolo 3 stabilisce, altresì, i requisiti delle istanze d'indennizzo con richiesta di riesame, le modalità di svolgimento dei procedimenti di riesame e la misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di esito positivo del riesame. La norma, in particolare, prevede che le istanze di indennizzo recanti richiesta di riesame di pratiche respinte per carenza di documentazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009, e corredate di nuova documentazione, sono inoltrate alla Commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007, per essere esaminate con carattere di priorità. La Commissione procede al riesame del fascicolo e all'eventuale deliberazione dell'indennizzo ai sensi delle leggi richiamate all'articolo 4, comma 1, della legge n. 7 del 2009 e, al termine dell'esito del riesame, gli uffici provvedono alla corresponsione dell'indennizzo eventualmente riconosciuto dalla Commissione, nonché a quello derivante dall'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame. L'articolo 4 individua, infine, i criteri per l'utilizzo delle eventuali risorse residue. Nello specifico, viene disposto che, qualora al termine dell'attuazione dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, dovessero risultare risorse residue sufficienti ad assicurare, a tutti i beneficiari dell'indennizzo, un incremento del coefficiente di cui al precedente articolo 1, non inferiore a 0,005, si procederà alla redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che il provvedimento non appare presentare aspetti problematici per quanto attiene alla quantificazione, considerato che il coefficiente moltiplicativo di cui all'articolo 1, comma 1, da utilizzare ai fini del computo degli ulteriori indennizzi da attribuire - ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 e secondo le modalità indicate nel provvedimento in esame - ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi già sottoposti in Libia a misure limitative è stato quantificato, come evidenziato nella «relazione tecnico-illustrativa» allegata allo schema di decreto ministeriale in esame, nel rispetto del limite della spesa a tal fine autorizzata dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 7 del 2009. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il fondo previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 7 del 2009 è allocato nel capitolo 7258 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato - in data 21 gennaio 2010 - risulta sul predetto capitolo una disponibilità di competenza di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e residui accertati di stanziamento per altrettanti 50 milioni di euro.
Conclusivamente, rileva l'opportunità che il rappresentante del Governo fornisca un chiarimento in ordine alle modalità con le quali è stato operato lo scomputo dalle risorse complessivamente stanziate dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 dei 41 milioni di euro da destinare al pagamento degli indennizzi eventualmente dovuti a seguito delle richieste di riesame formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della medesima legge. Tenuto conto dell'estrema delicatezza del provvedimento, che incide sulla situazione di nostri concittadini gravemente danneggiati dalle

Pag. 65

misure adottate dalle autorità libiche a danno dei cittadini italiani, ritiene assolutamente necessario che venga fugato ogni minimo dubbio in ordine all'efficacia delle misure previste, al fine di garantire un serio e pronto ristoro dei danni per i quali non è stato finora possibile procedere al necessario indennizzo.

Marco MARSILIO (PdL), nel ringraziare il Governo per la disponibilità manifestata ad affrontare tale delicata questione, ritiene che la relazione tecnica allegata al provvedimento contenga talune imprecisioni. In particolare, ritiene che vi sia stato un doppio conteggio di 41 milioni che si propone di computare ai fini del calcolo del monte indennizzi. Considera a tal proposito inaccettabile che le risorse stanziate per far fronte agli indennizzi a seguito di esito favorevole di contenziosi siano accantonati in una sorta di fondo di riserva e che quindi di fatto non vengano utilizzati in favore dei soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Ritiene comunque insufficiente la somma di cinquanta milioni di euro per tre anni e ricorda che nella proposta originaria si chiedevano cinquanta milioni di euro per sette anni. Osserva che, per ragioni di carattere contabile, si è dovuto invece prevedere uno stanziamento solo triennale, ma il Governo si è impegnato a trovare risorse anche per gli anni successivi. Ritiene comunque iniquo subordinare l'indennizzo alla vittoria di un contenzioso giurisdizionale, con i costi che esso comporta ed auspica che il Governo sappia dare una risposta adeguata con riferimento ad una questione condivisa dall'intero Parlamento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rilevando la necessità di un ulteriore approfondimento, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
Atto n. 176.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge n. 13 del 2007 (Legge comunitaria 2006), reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 118 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
Nel ricordare che lo schema di decreto legislativo è composto da due articoli e non è corredato di relazione tecnica, segnala che sia il decreto legislativo n. 118 del 2008 - modificato dalle norme in esame - sia lo schema di decreto in esame sono assistiti da una generale clausola di non onerosità, ritenendo comunque opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo circa l'idoneità di siffatta clausola a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme. Giudica, peraltro, opportuno tale chiarimento alla luce di quanto disposto all'articolo 17, comma 7, della legge

Pag. 66

di contabilità e finanza pubblica, che prevede, tra l'altro, che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. In particolare, il Governo dovrebbe, a suo avviso, chiarire se l'ENAC e le altre amministrazioni pubbliche interessate, alla luce dei compiti previsti dal testo, siano in grado di assicurarne l'espletamento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ricorda, infatti, che lo schema, all'articolo 1, comma 3, capoversi 5-septies e 5-octies, relativamente alla procedura di contestazione degli addebiti, oltre a disporre l'attribuzione di ulteriori compiti all'ENAC, prevedono che, nell'attività istruttoria, questi sia coadiuvato da un ufficiale esperto delle forze armate e che acquisisca il parere tecnico dell'aeronautica militare e, nel caso di personale civile, dell'ente fornitore dei servizi del traffico aereo. Segnala che le norme di cui all'articolo 2, comma 2, invece, considerano solo i nuovi compiti attributi all'ENAC, prevedendone l'assolvimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente Dovrebbe, altresì, essere - a suo avviso - chiarita, coerentemente con la richiesta già formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, nella nota del 21 dicembre 2009 allegata allo schema di parere, la natura giuridica dell'ente fornitore dei servizi di traffico aereo preposto alla formulazione del parere tecnico.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, replicando alle osservazioni formulate dal relatore, il quale chiede che sia dichiarata la non onerosità delle nuove previsioni relative alla procedura di contestazione degli addebiti introdotte dal comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, conferma che le nuove disposizioni non comportano nuovi o ulteriori oneri in quanto disciplinano l'attività istruttoria che l'ENAC già svolge a norma del decreto legislativo 118 del 2008, che si modifica. Chiarisce che non si tratta, pertanto, di attribuzione di nuovi compiti all'Ente, ma di mera esplicitazione dei parametri di riferimento ai quali l'ENAC deve attenersi, nel procedimento propedeutico all'applicazione delle eventuali sanzioni.
Rileva inoltre che l'ente fornitore dei servizi di traffico aereo preposto alla formulazione del parere tecnico di cui al comma 5-septies è da individuarsi, allo stato, nell'ENAV S.p.A, società per azioni interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Remigio CERONI (PdL), relatore, alla luce di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le nuove previsioni relative alla procedura di contestazione degli addebiti introdotte dal provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto disciplinano l'attività istruttoria che l'ENAC già svolge a norma del decreto legislativo n. 118 del 2008;
l'ente fornitore dei servizi di traffico aereo preposto alla formulazione del parere tecnico di cui al comma 5-septies è da individuarsi nell'Enav S.p.A., società per

Pag. 67

azioni interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.