CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2010
271.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 240

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
Nuovo testo C. 3097 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 241

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, richiama i contenuti della relazione svolta nella seduta di ieri e segnala ai colleghi che, sempre nella giornata di ieri, il decreto-legge in esame è stato modificato dalle Commissioni Affari Esteri e Difesa, a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti. Le nuove disposizioni introdotte sono tuttavia limitate alla materia del reclutamento, dei contratti di lavoro e del collocamento in aspettativa del personale dell'Amministrazione della difesa e non rilevano pertanto ai fini della valutazione della XIV Commissione. Si sofferma quindi sulla disposizione del comma 4 dell'articolo 9, che esclude dalla responsabilità per colpa, a determinate condizioni, il personale impiegato nelle missioni anche per quel che concerne il trattamento dei rifiuti, rilevando tuttavia che non ritiene opportuno, in proposito, introdurre modifiche al testo del provvedimento.
Richiama infine l'attenzione dei colleghi sulla opportunità di valutare la possibilità - eventualmente nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea - di un inserimento nel testo del provvedimento, nel quadro degli interventi di carattere umanitario, di misure per il sostegno alle popolazioni haitiane coinvolte dal sisma dello scorso 12 gennaio.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il provvedimento in esame prevede un aumento del contingente italiano impegnato in Afghanistan di circa 170 unità, che sarà poi ulteriormente incrementato fino a 1.000 unità nella seconda metà dell'anno, con conseguente diminuzione del contingente impegnato nella missione UNIFIL in Libano e nella missione Joint Enterprise nei Balcani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.
Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Giovanni DELL'ELCE, relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Nuovo testo C. 1441-quater/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, tenuto conto del rilievo del provvedimento in esame, nonché del fatto che questa mattina stessa il testo del decreto-legge è stato modificato dalla Commissione Lavoro, a seguito dell'approvazione di diversi

Pag. 242

emendamenti, ritiene opportuno rinviare alla mattina di domani la formulazione di un parere, anche al fine di valutare compiutamente le modifiche apportate.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.
Nuovo testo C. 2935 Governo e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra i contenuti dell'Accordo con il Consiglio federale elvetico, fatto a Roma il 31 ottobre 2006, che fa seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze (ECOFIN) dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE relativa alle imposte sulla cifra di affari. L'autorizzazione, richiesta dal Governo italiano, ha lo scopo di stabilire la non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo: non essendo prevista in Svizzera l'IVA sui pedaggi, infatti, si era venuta a creare una disparità dei costi per gli utenti, nonché una distorsione nel settore della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera) accanto a difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del Gran San Bernardo e della ripartizione degli introiti connessi.
Come viene esplicitato nella relazione illustrativa del provvedimento, il problema è insorto a partire dal 1o gennaio 2003, quando l'articolo 21, comma 15 della legge finanziaria per il 2003 (L. n. 289 del 2002) ha abrogato il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). Con tale abrogazione, il transito nei trafori internazionali - fino ad allora considerato alla stregua dei servizi internazionali che, per la ragione stessa di non essere effettuati sul territorio dello Stato erano esentati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto - è stato assoggettato al medesimo regime di imposizione cui sono sottoposte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 cit.
La direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme), cui si riferisce la Decisione del Consiglio citata, è stata in seguito abrogata dalla direttiva 2006/112/CE (Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) che, tuttavia, all'articolo 396, ripropone la norma (contenuta nell'articolo 30 della direttiva abrogata) che consente agli Stati membri la possibilità di concludere accordi con Paesi terzi o con Organizzazioni internazionali, in deroga alla medesima direttiva 112, previa autorizzazione del Consiglio.
L'Accordo si compone di un Preambolo e di un unico articolo. Tra la normativa richiamata nel Preambolo, di cui si è appena dato conto, compare anche la Convenzione del 23 maggio 1958 tra Italia e Svizzera, relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, la cui ratifica è stata autorizzata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1216 del 29 ottobre 1958; l'articolo 8 di tale Convenzione prevede che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da appositi Accordi, quale si configura quello in esame.

Pag. 243

Le Parti si sono quindi accordate per non sottoporre ad imposta sul valore aggiunto, od altra analoga, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e, se denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.
Quanto al disegno di legge in esame, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 31 ottobre 2006, in materia di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del San Bernardo.
L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 547.000 euro per il 2010, e in 589.000 euro a partire dal 2011. La copertura di tali oneri è reperita, mediante riduzione delle proiezioni, a partire dal 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione della perdita di gettito dovuta alla cessazione della imponibilità dell'IVA sui pedaggi riscossi sul tratto italiano di percorrenza del traforo del Gran San Bernardo. I calcoli in essa riportati si basano sui dati ricavati dal bilancio della Società Sitrasb SpA, la società italiana che gestisce il traforo e tenendo conto della proporzione delle differenti tipologie di traffico (auto, moto e camper) sul traffico totale.
Rileva che, nella relazione tecnica viene stimata una perdita di gettito IVA pari a 547.000 euro per il 2010, 568.000 euro per il 2011 e 589.000 euro per il 2012, mentre l'articolo 3 del ddl prevede un onere pari a 589.000 euro già a partire dal 2011.
Il comma 2 del richiamato articolo 3 dispone il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame a carico del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tenuto conto dei contenuti del provvedimento, nonché del fatto che la Commissione Affari esteri intende concluderne l'esame nella giornata di domani, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 169.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Pag. 244

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la Commissione XIV è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
In proposito, segnala preliminarmente che la direttiva 2007/65/CE «Servizi di media audiovisivi» - che modifica la direttiva Televisione senza frontiere (TSF) adottata nel 1989 e modificata una prima volta nel 1997 - si pone l'obiettivo di istituire un quadro normativo moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, allo scopo di adeguarli allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato del settore audiovisivo in Europa.
In particolare, allo scopo di superare alcune divergenze fra i Paesi, che determinano incertezza giuridica e che potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all'interno della Comunità, si pone la necessità di facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione e di applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari - video I).
Sulla base di questa differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i servizi non lineari, in particolare in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità clandestina. Tali servizi beneficeranno del principio del paese d'origine, essendo tenuti a rispettare esclusivamente le disposizioni giuridiche in vigore nel loro paese di stabilimento. I vantaggi di tale principio sono così estesi ai servizi non lineari, garantendo anche a questi le migliori condizioni per il successo commerciale.
In materia di pubblicità, la direttiva ritiene non più giustificato il mantenimento di una normativa dettagliata, poiché gli spettatori hanno maggiori possibilità di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie, quali i videoregistratori digitali personali e l'aumento dell'offerta di canali. Pertanto si prevede l'abolizione del tetto orario giornaliero fissato per le inserzioni pubblicitarie e le televendite in relazione al tempo complessivo di trasmissione di un'emittente, lasciando inalterata la quantità massima di spot pubblicitari e di televendita consentiti in un'ora (12 minuti). Inoltre, si autorizzano le emittenti televisive a scegliere liberamente la collocazione degli spot all'interno dei programmi, purché non ne venga pregiudicata l'integrità. Viene infine abolito l'obbligo di prevedere intervalli di almeno 20 minuti tra le interruzioni pubblicitarie o televendite inserite in un medesimo programma, stabilendo, tuttavia, che una serie di trasmissioni (notiziari, opere cinematografiche, programmi di attualità o destinati ai bambini) possono essere interrotti solo una volta ogni 30 minuti.
La direttiva - il cui termine di recepimento scade il 19 dicembre 2009 - è stata inserita nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88).
L'articolo 25 della stessa legge ha dettato criteri specifici di delega per la sua attuazione, in relazione alla disciplina dell'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (c.d. product placement). In particolare, si prevede il divieto dell'inserimento di prodotti, vale a dire di ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva consistente nell'inserire o nel fare riferimento ad un prodotto, a un servizio o a un marchio, così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso. Deroghe sono consentite solo con riferimento a specifiche tipologie di trasmissioni.
Con particolare riferimento alle disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione XIV, rileva, per quel che concerne l'ambito di applicazione del

Pag. 245

provvedimento, che l'articolo 2 individua lo stesso nei servizi di media audiovisivi, sostituendo in tal senso il titolo del «Testo unico della radiotelevisione», di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, con la locuzione «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». In tal senso, l'articolo 4 definisce, «servizio di media audiovisivo» un servizio che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico attraverso reti di comunicazione elettroniche.
La definizione coincide con quella recata dalla direttiva 2007/65/CE all'articolo 1, paragrafo 2.
In proposito, il Considerando n. 16 della citata direttiva stabilisce che essa dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico. Non comprende, invece, le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse. Inoltre, il Considerando n. 18 non comprende nella definizione di «servizi di media audiovisivi» i siti internet che contengono elementi audiovisivi a puro titolo accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a prodotti non audiovisivi. Il Considerando 20, poi, comprende, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta, la trasmissione televisiva su Internet e il video «quasi su domanda». Parimenti, la direttiva non dovrebbe applicarsi alle versioni elettroniche di quotidiani e riviste (Considerando n. 21).
In tal senso, rileva che lo schema di decreto legislativo, in coerenza con la direttiva, non appare volto a disciplinare l'attività dei siti Internet, fatta eccezione per quel che concerne le web-tv o le web-radio dotate di un palinsesto stabile, che, per le loro caratteristiche, appaiono riconducibili a «servizi di media audiovisivi».
Segnala poi che l'articolo 8, comma 2, lettera b), dello schema stabilisce l'obbligo per le emittenti che trasmettono estratti di eventi di grande interesse trasmessi in esclusiva da un'altra emittente, di indicarne la fonte. Al riguardo osservo che l'articolo 3-duodecies della direttiva 89/552/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE, fa venir meno tale obbligo nel caso in cui l'indicazione della fonte sia impossibile per ragioni pratiche.
L'articolo 12, comma 4, fissa il principio generale che il rapporto fra spot pubblicitario e spot di televendita, da un lato, e tempo complessivo di trasmissione, dall'altro, non possa eccedere il 20 per cento nell'arco di un'ora. Il successivo comma 5 prevede una graduale riduzione della trasmissione di spot pubblicitari per le emittenti a pagamento: i limiti di affollamento pubblicitario vengono fissati al 16 per cento per il 2010, al 14 per cento per il 2011 ed al 12 per cento per il 2012. A tale proposito osserva che l'articolo 1, par. 18, della direttiva 2007/65/CE, modificando il disposto dell'articolo 18 della direttiva 89/552/CE, stabilisce che la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita non possa superare il 20 per cento entro una determinata ora di orologio (ovvero 12 minuti/ora).
Il suddetto limite non si applica agli annunci riguardanti i programmi dell'emittente televisiva ed i prodotti collaterali derivanti da tali programmi, gli annunci di sponsorizzazione e gli inserimenti di prodotti. Tali disposizioni si applicano a tutte le emittenti, comprese quelle a pagamento.
In tal senso, le disposizioni della direttiva, pur non prevedendoli esplicitamente, non recano alcun divieto di tetti differenziati tra emittenti «in chiaro» ed emittenti a pagamento.
Osserva, tuttavia, che, nelle premesse della direttiva, il Considerando n. 42 precisa

Pag. 246

che i servizi di media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle emittenti televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare, nonché in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi di media audiovisivi a richiesta che dovrebbero rispettare solamente le norme di base della direttiva. Il Considerando n. 52 della direttiva 2007/65/CE precisa che «la disponibilità di servizi di media audiovisivi a richiesta amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare giustificato né opportuno imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi di media audiovisivi a richiesta. Tutte le comunicazioni commerciali audiovisive dovrebbero, tuttavia, rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a chiari obiettivi d'interesse generale».
Per quanto riguarda l'inserimento di prodotti in alcune categorie di programmi, disciplinato dall'articolo 15 dello schema, esso non viene consentito nei programmi sportivi, che rientrano nella previsione di cui all'articolo 3-octies della direttiva 89/552/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE. Peraltro, va ricordato che lo stesso articolo 3-octies, al comma 2, prevede espressamente che agli Stati membri hanno facoltà di decidere autonomamente su questo aspetto.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Atto n. 167.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, che recepisce in Italia la «direttiva ricorsi» (2007/66) e che impone un periodo di sospensione tra l'aggiudicazione definitiva di una gara di lavori, servizi e forniture e la firma del contratto di appalto, per permettere a chi si sente leso dalle scelte della PA di presentare un ricorso e provvede ad una riforma complessiva del contenzioso degli appalti.
Viene introdotta una serie di nuovi termini: trenta giorni per impugnare l'aggiudicazione, trentacinque giorni per la sospensione del contratto.
Richiama quindi i punti cardine del provvedimento:
l'accordo bonario, la cui procedura viene rafforzata, da un lato, attraverso l'istituzione del mediatore unico cui viene affidata la procedura di conciliazione, dall'altro nell'obbligatorietà di ricorrere all'accordo bonario prima di avvalersi dell'arbitrato o adire il giudice ordinario;
l'arbitrato viene confermato quale sistema preferenziale di risoluzione delle liti negli appalti in considerazione del risparmio di tempo che esso produce; ricorda che l'articolo 3, commi da 19 a 22 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), aveva vietato alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi L'entrata in vigore di tale norma era stata più volte rinviata, da ultimo al 30 giugno 2010 dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, in corso di

Pag. 247

conversione presso il Senato. Lo schema in esame provvede quindi alla sua definitiva abrogazione;
in relazione alla revisione dei compensi degli arbitri, viene chiarito che essi dovranno essere determinati con i criteri e le tariffe del vigente DM n. 398/2000, ovvero con le vecchie parcelle che erano state dimezzate dal decreto-legge n. 207/2008;
il ricorso al Tar diventa la via esclusiva di tutela, con l'abolizione della possibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato;
innanzi al giudice amministrativo, viene delineato un modello di procedimento caratterizzato da un termine di trenta giorni per proporre ricorso e dalla riduzione degli altri termini processuali;
nel caso di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con contestuale domanda cautelare, la stazione appaltante, per un determinato periodo di tempo, non può stipulare il relativo contratto.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito soggettivo di applicazione, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 44, comma 3, della legge di delega n. 88/2008 (comunitaria 2008) prevedendo, che vengano definite quali «stazioni appaltanti» tutti i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice appalti), nonché ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture.
L'articolo 2 recepisce, con alcune novelle all'articolo 11 del Codice appalti relativo alle fasi della procedura di affidamento, i principi ed i criteri direttivi recati dall'articolo 44, comma 3, lett. b) ed e) della legge comunitaria 2008, relativi alla fissazione di un termine generale minimo obbligatorio di sospensione tra la comunicazione della aggiudicazione e la stipula del contratto, al fine di permettere un ricorso efficace.
L'articolo 3 recepisce anch'esso, con alcune novelle all'articolo 79 del Codice appalti sulle procedure di informazione relative alle aggiudicazioni, i principi ed i criteri direttivi recati dall'articolo 44, comma 3, lett. b) ed e) della legge comunitaria 2008 in merito alla forma, termini e destinatari della comunicazione della aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell'articolo 4, a seguito delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame alla procedura di ricorso in materia di aggiudicazione, la parte IV del Codice viene divisa in due distinti Titoli: Titolo I - Strumenti di definizione delle liti diversi dal processo giurisdizionale; Titolo II - Giurisdizione e norme processuali.
Il successivo articolo 5, in attuazione di uno dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 44, comma 3, lettera m), della legge comunitaria 2008, reca misure volte ad agevolare il ricorso all'accordo bonario, prima di avviare l'arbitrato o il ricorso al Tar. Tali misure si sostanziano prevalentemente: nell'istituzione di una nuova figura, il mediatore unico, cui viene affidata la procedura di conciliazione; nell'obbligatorietà di ricorrere all'accordo bonario prima di avvalersi dell'arbitrato o adire il giudice ordinario; nella condanna alle spese dell'impresa appaltatrice che aveva rifiutato l'accordo nel caso in cui la successiva sentenza ricalchi la proposta di accordo. Segnala, in particolare, la lettera b) che sostituisce colui cui spetta la nomina del terzo componente dell'apposita commissione nel caso di mancato accordo. Esso è individuato nell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, al posto del presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto e svolge le funzioni di presidente. La successiva lettera d) introduce una riduzione dei compensi dei commissari prevedendo che essi vengano determinati nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti

Pag. 248

dalla tariffa allegata al decreto ministeriale n. 398/2000, oltre al rimborso delle spese documentate.
L'articolo 6 dà attuazione alla lettera m) del comma 3 (nn. 2, 3, 4 e 5) dell'articolo 44 della legge comunitaria 2008 che prevede la razionalizzazione dell'arbitrato secondo i seguenti criteri: considerare l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile; prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto; contenere i costi del giudizio arbitrale; prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. Il principio sotteso a tali disposizioni è che l'arbitrato dovrebbe costituire una corsia preferenziale per gli appalti in quanto comporterebbe rilevanti risparmi per le amministrazioni aggiudicatrici andando a abbattere i tempi dei ricorsi.
L'articolo 7 inserisce l'articolo aggiuntivo 243-bis al Codice appalti, recante disposizioni volte a recepire i criteri di delega dell'articolo 44, comma 3, lett. b) e d), della legge comunitaria 2008, volti a: a) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal Codice appalti, ancorché non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario della direttiva 2007/66/CE; b) recepire integralmente l'articolo 1, par. 4, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela.
L'articolo 8 novella l'articolo 245 del Codice appalti, relativo agli strumenti di tutela, consentendo esclusivamente la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo (e non anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) e sostanzialmente introducendo uno specifico rito per le controversie relative alle procedure di affidamento.
L'articolo 9 inserisce nel Codice l'articolo 245-bis, volto a disciplinare l'ipotesi di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con contestuale domanda cautelare. La disposizione detta le regole processuali applicabili e precisa che tale l'impugnazione impedisce alla stazione appaltante - per un determinato periodo di tempo - di stipulare il contratto con il vincitore della gara.
L'articolo 10 inserisce nel Codice l'articolo 245-ter che disciplina gli effetti sul contratto dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva. Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla privazione di effetti o sull'applicazione di sanzioni alternative.
L'articolo 11 inserisce nel Codice l'articolo 245-quater, che disciplina l'azione volta alla privazione di effetti del contratto già stipulato, nel caso in cui l'interessato non abbia potuto impugnare tempestivamente (ovvero nei termini fissati dagli articoli precedenti) il provvedimento di aggiudicazione e si sia addivenuti alla stipulazione del contratto.
L'articolo 12 novella l'articolo 246 del Codice, in materia di controversie relative alle c.d. infrastrutture strategiche, prevedendo l'applicazione delle disposizioni processuali inserite nel codice e dettando regole specifiche in merito alla caducazione del contratto conseguente a sospensione o annullamento dell'affidamento.
L'articolo 13 inserisce l'articolo aggiuntivo 251-bis con il quale viene data attuazione ai criteri di delega dell'articolo 44, comma 3, lett. l), della legge comunitaria 2008, che prevedono il recepimento degli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, relativi rispettivamente al meccanismo correttore e all'attuazione della direttiva 2007/66/CE, individuando il Ministero competente e il procedimento.
L'articolo 14 dà attuazione all'articolo 44, comma 3, lett. c) e al comma 4 della comunitaria 2008, che dispongono rispettivamente

Pag. 249

che venga assicurato il coordinamento con il vigente sistema processuale prevedendo le abrogazioni necessarie, nonché che venga fatta salva la disciplina speciale sul contenzioso amministrativo introdotta dall'articolo 20, comma 8, del decreto legge n. 185/2008 nei limiti temporali ivi previsti.
L'articolo 15 reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria, l'obbligo delle amministrazioni interessate di provvedere ai compiti introdotti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Sottolinea, in conclusione, il rilievo del provvedimento in oggetto, che consente una armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri e offre anche un quadro di maggiore coerenza e certezza alla pubblica amministrazione.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 170.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca disposizioni di recepimento della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29 della L. n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), nonché dei principi di delega dettati in via generale dagli articoli 1 e 2 della medesima legge.
Il provvedimento, che consta di 20 articoli, intende conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno dell'UE con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale, nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva.
L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento delimitandone il campo di applicazione agli articoli pirotecnici indicati dalla direttiva in esame ed esclude materiali specificamente indicati, tra i quali i fuochi d'artificio prodotti per uso proprio che restano assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 53 del TULPS. Nel testo vigente, il citato articolo 53 pone il divieto di fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica. Rimanda, poi, al regolamento di esecuzione del TULPS la classificazione di tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L'articolo 2 indica le definizioni dei soggetti e degli oggetti cui si riferisce il testo. Segnala, in particolare, che per «articolo pirotecnico» s'intende qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno (o una combinazione di tale effetti) in virtù di reazioni chimiche esotermiche automantenute. Al contrario, si parla di «articolo pirotecnico professionale» in riferimento a ciascun articolo diverso dai fuochi d'artificio e destinato ad un uso esclusivo da parte di persone con conoscenze specialistiche, vale a dire abilitate, secondo le norme vigenti, a manipolare ed utilizzare i fuochi d'artificio.
L'articolo 3 prevede la classificazione degli articoli pirotecnici che viene attribuita parte del fabbricante in 4 categorie ordinarie e 4 specifiche in relazione ad utilizzo, finalità e livello di rischio potenziale dei medesimi articoli. In particolare, vengono disciplinate, per la prima volta

Pag. 250

nel nostro ordinamento, la tipologia dei fuochi artificiali ed articoli pirotecnici per uso esclusivamente professionale nonché gli articoli ad uso cinematografico e teatrale.
L'articolo 4 prescrive il superamento di un apposito corso di formazione sul tema della pirotecnica per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di manipolazione ed utilizzazione degli articoli pirotecnici e la licenza per l'esercizio del mestiere di fochino ex articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 302/1956. L'articolo 4 rimette, poi, al Ministro dell'interno il compito di definire con decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità di attuazione dei suddetti corsi con indicazione delle relative tariffe qualora vengano organizzati dalla pubblica amministrazione.
L'articolo 5 reca specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo ed all'età dell'acquirente fissando a sedici anni l'età minima per l'acquisto e l'impiego di articoli inoffensivi. Di seguito viene disciplinata: la vendita di fuochi di categoria 2 ai maggiorenni; la cessione a titolari di licenza di polizia dei fuochi di categoria 3; la cessione ai soli professionisti qualificati dei fuochi di categoria 4 e degli altri articoli pirotecnici professionali. È fatto, inoltre, divieto di cessione di articoli pirotecnici con massa attiva superiore a limiti indicati dalla Commissione Consultiva Centrale competente in materia di esplosivi, in relazione alle miscele che li compongono introducendo una disciplina transitoria per lo smaltimento delle giacenze dei predetti articoli entro il termine del 4 luglio 2011, attraverso cessione limitata ai soli soggetti qualificati.
L'articolo 6 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della «marcatura CE» prevista dalla direttiva di cui si discute.
L'articolo 7 disciplina le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione, previa notifica alla Commissione UE e alle competenti autorità degli altri Stati membri, agli organismi autorizzati (cd. «notificati») ad espletare le attività di certificazione stabilite dal provvedimento in esame.
L'articolo 8 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un comitato tecnico di vigilanza sull'attività dei predetti organismi dettando norme su: composizione (dieci componenti); durata in carica (tre anni), competenze e poteri. Rinvia, altresì, al regolamento di esecuzione del presente decreto (articolo 19) in merito al funzionamento di tale Comitato.
All'articolo 9 vengono dettate norme circa le caratteristiche grafiche del «marchio CE», le relative modalità di apposizione, il periodo di obbligatoria conservazione degli attestati e i destinatari di tali obblighi.
L'articolo 10 dispone l'applicazione delle norme ex articolo 47 della L. n. 52/1996 (Legge comunitaria 1994) alle procedure di valutazione previste dallo schema e a quelle finalizzate all'autorizzazione ed alla vigilanza sugli organismi notificati ed ai controlli sui prodotti.
L'articolo 11 indica, in modo puntuale, tutte le informazioni che debbono obbligatoriamente essere riportate sulle etichette degli articoli pirotecnici disciplinati dalle disposizioni in esame; di seguito, l'articolo 12, reca le medesime informazioni che vanno riportate nelle etichette degli articoli pirotecnici per veicoli.
L'articolo 13 disciplina le modalità di identificazione degli articoli pirotecnici anche attraverso la predisposizione di un modello conforme a quello riportato nell'All. 5 al presenta schema. Si rinvia, poi, ad un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione di taluni aspetti tecnici inerenti la formazione del codice di identificazione.
Con l'articolo 14 s'impone al fabbricante, importatore e distributore l'utilizzo del sistema informatico di gestione delle procedure di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici ai fini dell'identificazione univoca e tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'articolo pirotecnico. Spetta al Ministro dell'interno, con proprio decreto, la definizione, entro sei mesi

Pag. 251

dall'entrata in vigore del presente provvedimento, delle modalità di utilizzo del sistema informatico e di gestione dei dati di cui sopra nonché le modalità di tenuta del registro informatico.
L'articolo 15 attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a quello dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno, i compiti di sorveglianza sul mercato degli articoli pirotecnici. Spetta, in particolare, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sentito quello dei Vigili del Fuoco, il compito di adottare eventuali misure limitative della libera circolazione dei prodotti marcati CE ritenuti pericolosi. L'articolo 16 disciplina la partecipazione dei soggetti interessati nei procedimenti relativi alla limitazione della libera circolazione dei prodotti marcati CE ma ritenuti pericolosi, secondo le disposizioni del precedente articolo 15.
L'articolo 17 attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza l'ulteriore potere di adottare provvedimenti limitativi della libera circolazione dei prodotti esplodenti, in aggiunta ai casi già disciplinati dal TULPS, conferendo al prefetto il potere di sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici o d'imporre particolare prescrizioni tese a prevenire la detenzione o l'uso illecito di tale materiale. In aggiunta a ciò, viene attribuita al Ministro dell'interno la facoltà di disporre ulteriori provvedimenti coercitivi relativamente a fabbricazione, vendita, cessione o consegna per la custodia in deposito degli articoli pirotecnici che, pur marcati CE, risultino pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che per la salute, l'ambiente e la pubblica incolumità.
L'articolo 18 reca una specifica disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di cui allo schema in esame e sostituisce il testo dell'articolo 53 del TULPS.
L'articolo 19 contiene una serie di disposizioni tese a disciplinare la fase attuativa e transitoria connessa alle innovazioni recate dal presente schema attraverso il rinvio ai decreti ministeriali e regolamenti necessari per la completa attuazione delle disposizioni del decreto in esame. Più specificamente, si prevede l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di un regolamento di esecuzione volto ad adeguare le vigenti norme del TULPS.
In conclusione l'articolo 20 assicura che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica imponendo, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse disponibili.
Il provvedimento in esame non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario costituendone una necessaria attuazione. Ciò premesso, ricorda che la direttiva 2007/23/CE colma un vuoto legislativo, in quanto la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, escludeva gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione e stabiliva che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di tutela dei consumatori e la sicurezza del pubblico, rimandando la loro regolamentazione ad una direttiva complementare. La presente direttiva, dunque, fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere commercializzati.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.