CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2010
271.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.30.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.
C. 3071 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame, composto di un Preambolo, 26 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. Segnala che nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988 e relativi allegati ed emendamenti. Nella relazione illustrativa, che correda il disegno di legge presentato al Senato, si precisa che i Governi italiano e norvegese si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
Quanto al contenuto dell'Accordo, analogo ad altri già stipulati dalla Norvegia con numerosi paesi europei, rileva che dopo le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo l'assistenza in campo penale. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'assistenza precisando che essa è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali le quali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni, documenti e intelligence utili ad assicurare la corretta applicazione della legge doganale. Gli articoli da 4 a 10 individuano i casi di assistenza e lo scambio di informazioni. L'articolo 5 prevede in particolare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 6 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali. L'articolo 8 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni ed intelligence nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti. Le disposizioni in materia di recupero crediti sono dettate dall'articolo 11 mentre la disciplina dei casi di richiesta dei documenti in originale e la trasmissione di documenti in formato elettronico è dettata dall'articolo 12.
Segnala che le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti sono dettate dall'articolo 13, mentre le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza sono descritte dall'articolo 14. Gli articoli 15 e 16 dispongono in materia di esecuzione delle richieste. L'articolo 15, in particolare, dispone che l'Amministrazione doganale adita, quando non disponga dei documenti o delle informazioni richieste dall'altra Parte, avvii indagini atte al loro conseguimento, trasmetta la richiesta all'autorità competente oppure indichi quale sia tale autorità; l'articolo 16 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano assistere a tali indagini.

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L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo. L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni. L'articolo 20 stabilisce i casi in cui le Amministrazioni doganali possono rinunciare a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo. La norma dispone, altresì, che qualora il dare seguito a una richiesta comporti sostenere spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese. Segnala che sul punto la Commissione Bilancio del Senato ha espresso nella seduta del 15 dicembre 2009 parere non ostativo con il presupposto che le spese ora richiamate siano a carattere eventuale e che alle stesse si faccia fronte con apposito provvedimento.
L'articolo 21 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-norvegese per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. L'articolo 22 stabilisce che le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti comunichino direttamente e concordino disposizioni dettagliate per l'applicazione dell'Accordo. L'articolo 23 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti. Gli ultimi tre articoli, infine, dispongono rispettivamente in tema di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 24), di denuncia dell'Accordo, che ha durata illimitata, azionabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica (articolo 25) e di riesame del medesimo (articolo 26).
Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica in esame, approvato dal Senato il 16 dicembre 2009, segnala che esso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 28.455 euro l'anno a decorrere dal 2009, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione. È necessario, a questo riguardo, aggiornare all'anno in corso il riferimento temporale di decorrenza dell'onere.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un celere iter di esame del provvedimento in titolo, considerato che la Norvegia ha siglato accordi analoghi con i maggiori Paesi europei.

Marco ZACCHERA (PdL) si associa all'auspicio del rappresentante del Governo, considerata la rilevanza della Norvegia nel quadro delle relazione esterne dell'Unione europea.

Franco NARDUCCI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.
C. 3072 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Gianluca PINI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame segnalando che esso ricalca in larga misura altri analoghi strumenti convenzionali sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale. Il Trattato si compone di 16 articoli, il primo dei quali pone una serie di definizioni dei termini principali del Trattato medesimo. L'articolo 2 contiene anzitutto l'impegno delle Parti all'oggetto principale del Trattato in esame, ovvero a render possibile che una persona condannata nel territorio di una delle due Parti possa essere trasferita nel territorio dell'altra per scontare la condanna inflittale. L'articolo 3 prevede una serie di condizioni, in mancanza delle quali non si applicherà il Trattato in esame. Tali condizioni consistono nell'essere la persona condannata cittadino dello Stato di esecuzione, ossia dello Stato in cui dovrà effettivamente scontare la pena o il residuo di essa; nel carattere definitivo della sentenza; nel rimanere alla persona condannata, al momento del ricevimento della richiesta, ancora almeno un anno di pena da scontare; nel consenso della persona condannata o del suo rappresentante legale - se impossibilitata in ragione dell'età o delle condizioni fisiche e mentali - al trasferimento; nel costituire il reato alla base della condanna fattispecie penale anche per lo Stato di esecuzione; nel non essere la persona interessata stata condannata a morte, salvo commutazione della pena; nell'intesa sul trasferimento tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione. L'articolo 4 prevede la debita informazione, da parte dello Stato di condanna, di ogni soggetto interessato all'applicazione del presente Trattato in ordine alle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento e, più in generale al contenuto del Trattato medesimo. Il successivo articolo 6 rende lo Stato di condanna garante anche della volontarietà del consenso al trasferimento da parte dell'interessato. Le Parti individueranno le Autorità competenti per l'esecuzione del Trattato. In base all'articolo 5 ogni persona interessata può richiedere di essere trasferita ai sensi del Trattato in esame mediante domanda rivolta per iscritto alle competenti Autorità dello Stato di condanna, le quali trasmettono conseguentemente allo Stato di esecuzione sia la richiesta della persona condannata, sia una dettagliata documentazione dei fatti che hanno provocato la condanna, della sentenza, di tutti gli elementi relativi all'esecuzione della condanna, e, se necessario, informazioni sullo stato di salute e di socializzazione del condannato, nonché sul trattamento nello Stato di condanna e sulla prosecuzione di esso nello Stato di esecuzione. L'articolo 7 fornisce indirettamente una delle principali motivazioni del Trattato in esame, ovvero quella di favorire il reinserimento sociale del condannato: a tale scopo, prima di decidere sul trasferimento, le Autorità di entrambe le Parti prendono in considerazione la gravità del reato, i precedenti penali del condannato, le sue condizioni di salute e i rapporti socio-familiari eventualmente conservati con l'ambiente di provenienza. Gli articoli da 8 a 13, assai rilevanti, regolano i delicati rapporti tra le due Parti relativamente all'esecuzione della pena, prevedendo anzitutto che l'esecuzione della condanna sia regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e che, qualora quest'ultimo consideri la pena pienamente scontata, essa non potrà ulteriormente essere eseguita nello Stato di condanna. In nessun caso potrà divenire operante il trasferimento previsto dal Trattato in oggetto se a carico dell'interessato, e relativamente agli stessi fatti che hanno portato alla condanna, esiste nello Stato di esecuzione un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.
Segnala che per quanto concerne la possibilità di revisione delle sentenze, la competenza appartiene in via esclusiva allo Stato di condanna. Peraltro, ciascuno dei due Stati potrà accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto, con immediata comunicazione all'altro Stato: se il provvedimento di clemenza viene adottato nello Stato di condanna, esso dovrà essere immediatamente attuato nello Stato di esecuzione conformemente alle leggi di quest'ultimo. In base all'articolo 14 i costi dell'applicazione del Trattato in oggetto ricadono sullo Stato di esecuzione, con

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esclusione di quelli verificatisi sul territorio dello Stato di condanna. In base poi all'articolo 15 l'applicabilità del Trattato riguarderà anche l'esecuzione di condanne pronunciate prima della sua entrata in vigore. L'articolo 16, infine, contiene le consuete clausole finali del Trattato, che avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento, con effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla notifica all'altra Parte. Eventuali modifiche al Trattato potranno essere apportate di comune accordo tra le Parti e per via diplomatica.
Nell'illustrare il disegno di legge in titolo, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 16 dicembre scorso, rileva che è formato da quattro articoli, dei quali i primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato. L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si autorizza la spesa di 29.260 euro a decorrere dal 2009. La relativa copertura si rinviene con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994. A tale proposito osserva che si rende necessario aggiornare all'anno in corso l'avvio dell'autorizzazione di spesa a copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'accordo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che il Trattato in esame risponde a finalità di carattere umanitario relative al reinserimento delle persone condannate nella società dei rispettivi Paesi di appartenenza. Osserva che l'urgenza di procedere alla ratifica del provvedimento deriva anche dalla presenza nelle carceri della Repubblica Dominicana di ventuno connazionali che attendono di potere scontare la pena detentiva in Italia.

Marco ZACCHERA (PdL), richiamando una sua visita di circa due anni fa a due concittadini italiani detenuti nelle carceri dominicane, condivide le considerazioni del sottosegretario Craxi sull'opportunità di una sollecita ratifica. Osserva, tuttavia, che, attesa la previsione del presupposto della volontarietà del trasferimento da parte della persona condannata, è da ritenere assai improbabile una decisione a favore del proprio trasferimento nelle carceri della Repubblica Dominicana da parte dei cittadini di quel Paese che si trovino in Italia, anche in considerazione della durata dei processi nel nostro Paese. A suo avviso, sarebbe opportuno che accordi come quello in titolo contemplassero la misura dell'espulsione ai fini di un più incisivo effetto di deterrenza. Preannunciando un voto favorevole del suo gruppo in occasione delle deliberazioni sul provvedimento in titolo, alle riflessioni svolte aggiunge la considerazione che l'Italia è in procinto di concludere analoghi accordi con Paesi africani sul cui sistema penitenziale possono essere sollevate riserve, come nel caso dell'Egitto, per cui la questione dovrà essere affrontata di volta in volta.

Gianpaolo DOZZO (LNP) chiede chiarimenti al Governo in ordine all'applicazione dell'Accordo alle sole persone in stato di detenzione e non anche a quelle condannate ma ancora a piede libero, considerato che la Repubblica Dominicana rappresenta un tradizionale Paese di arrivo per cittadini italiani colpiti da sentenze di condanna definitive. Si associa quindi alle perplessità del collega Zacchera in ordine alla previsione del requisito del consenso da parte dell'interessato per l'applicazione delle norme dell'Accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (PdL) precisa che l'Accordo fa riferimento alla sola fattispecie del trasferimento di persone condannate.

Mario BARBI (PD) rileva che il titolo del disegno di legge è chiarificatorio rispetto

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ai dubbi dei colleghi e che occorre distinguere tra trasferimento di persone condannate ed estradizione. Appare di conseguenza essenziale il requisito del consenso delle persone condannate.

Gianluca PINI (LNP), relatore, attesa l'opportunità a suo avviso di una migliore impostazione del titolo del provvedimento, segnala la necessità che il Governo fornisca chiarimenti sulla distinzione tra Paese di condanna e Paese di esecuzione della sentenza.

Gianpaolo DOZZO (LNP) chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi circa la sussistenza di un accordo tra Italia e Repubblica Dominicana in tema di estradizione.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (PdL) si riserva di portare precise indicazioni al riguardo in occasione della prossima seduta.

Franco NARDUCCI, presidente, fa presente che tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa è in vigore il Trattato di Strasburgo finalizzato a realizzare le medesime condizioni previste dal provvedimento in titolo a livello bilaterale, il quale si rende necessario considerato che la Repubblica Dominicana non appartiene a tale consesso.
Avverte quindi che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.
C. 3073 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario BARBI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame segnalando che esso è di contenuto analogo a numerose altre intese siglate in materia con altri Paesi. Esso è finalizzato ad ampliare le relazioni economiche e commerciali con Chisinau e fa seguito a due altre importanti intese, intervenute nel settore della cooperazione giudiziaria ed in quello della difesa, approvate definitivamente nel 2009.
Come da lui sottolineato nel corso del dibattito in aula sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in materia di difesa C. 2765, sottolinea che la Moldova è un Paese collocato in un'area di frontiera che, faticosamente, cerca un assetto stabile e un futuro sicuro, da quando, il 27 agosto 1991, proclamò l'indipendenza dall'Unione sovietica. Osserva che tale Paese nel corso di un ventennio ha introdotto enormi cambiamenti nel suo sistema istituzionale, economico e sociale, passando da un modello autoritario e socialista ad un sistema democratico, e da un'economia statalizzata ad un'economia di mercato. Questi cambiamenti non sono avvenuti senza scosse e contrasti, né la crescita economica, che pure vi è stata, ha potuto portare la Moldova al di sopra della parte più bassa della classifica del benessere e della ricchezza in Europa. Il Paese sta ora proseguendo sulla strada del consolidamento democratico e sperimenta una nuova, inedita coalizione di governo di segno democratico, dopo una lunghissima permanenza al potere delle forze ex-comuniste.
Venendo ai contenuti dell'articolato, segnala che l'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti contraenti a incoraggiare lo sviluppo delle attività turistiche tra i due Paesi nelle diverse forme - turismo culturale, d'affari, accademico, balneare e così via - elencate all'articolo 2. Le Parti, in base all'articolo 3, si impegnano a realizzare la cooperazione tra istituzioni pubbliche e agenti economici mediante una serie di azioni - ivi elencate - che comprendono, ad esempio, il sostegno alle

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aziende che operano nel campo del turismo o gli scambi di esperti e informazioni del settore turistico. All'articolo 4 è prevista l'istituzione di uffici di informazione turistica nei rispettivi territori, che opereranno in base alla legislazione nazionale di ciascuno dei Paesi. L'articolo 5 impegna le Parti alla realizzazione della semplificazione delle reciproche formalità di controllo per l'ingresso nei due Paesi facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, degli Accordi di Schengen. L'articolo 6 impegna le Parti a favorire lo sviluppo della cooperazione tra imprese private. L'articolo 7 reca un elenco di attività destinate allo sviluppo della reciproca collaborazione in materia di turismo; fra di esse la realizzazione di fiere e mostre e lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti vari aspetti che compongono il settore del turismo. L'articolo 8, riguardante la formazione di esperti e di tecnici del settore, prevede lo scambio di studenti e di docenti, che verrà stabilito dalle Parti con apposito progetto separato. L'articolo 9 prevede l'istituzione di un gruppo misto di lavoro con il compito di provvedere al funzionamento dell'Accordo, mentre l'articolo 10 definisce le autorità responsabili della realizzazione dell'Accordo: per l'Italia il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 11 contiene la clausola che fa salvi i diritti e le obbligazioni derivanti dai trattati internazionali di cui i due Paesi sono parte. L'articolo 12 prevede la soluzione amichevole delle eventuali controversie, mentre l'articolo 13 disciplina le modalità per successive modifiche dell'Accordo.
Segnala che l'Accordo è concluso per un periodo di cinque anni, secondo quanto dispone l'articolo 14, con proroga tacita quinquennale, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti.
In merito al disegno di legge, approvato dal Senato il 16 dicembre scorso, rileva che esso consta di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo in 3.360 euro annui a partire dal 2011, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.
Il disegno di legge presentato al Senato è inoltre accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'ATN afferma che la ratifica dell'Accordo in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario; l'ATN, inoltre, pur riconoscendo il turismo quale competenza costituzionale delle Regioni, fa salvo l'Accordo, in quanto connesso alle relazioni internazionali.
In conclusione, chiede chiarimenti al Governo in ordine ai profili di compatibilità tra le previsioni del disegno di legge in esame e quanto disposto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, all'articolo 6, comma 1, in base alla quale le «Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni». Inoltre, il comma 3 stabilisce che le «Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale». La relazione tecnica allegata al disegno di

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legge non fa invece alcun cenno al ruolo delle Regioni all'attuazione dell'accordo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si riserva di portare a conoscenza della Commissione gli elementi richiesti dal relatore, anche alla luce del coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Franco NARDUCCI, presidente, richiamando le considerazioni svolte di recente dal collega Porta in Assemblea, ritiene che il Governo dovrebbe indicare l'effettiva disponibilità del Fondo destinato al finanziamento della Convenzione Onu in tema di desertificazione per chiarire come si intenda conciliare la finalità istitutiva del Fondo con i numerosi stanziamenti a suo carico disposti a favore di altri obiettivi.

Claudio D'AMICO (LNP) condivide l'opportunità che il nostro Paese svolga un'azione a livello bilaterale per sostenere la crescita di un Paese come la Moldova. Osserva tuttavia che il provvedimento in esame appare per lo più destinato a sostenere flussi turistici dalla Moldova verso il nostro Paese e, in generale, non sembra essere sostenuto da una logica davvero reciproca. In merito a quanto disposto dall'articolo 5, considerati i diversi livelli di sviluppo economico dei due Paesi Parte, ritiene opportuno che la prevista semplificazione delle procedure per l'ingresso nel nostro Paese si accompagni a rigorosi controlli sul piano del rientro in patria dei cittadini moldavi, al fine di evitare che l'iniziale condizione di turista si converta in quella di immigrato clandestino. Infine, fa presente l'opportunità che il Governo italiano accerti la permanenza in Moldova dell'assassino di cittadinanza moldava di un noto medico milanese, vittima dell'aggressione da parte di una banda avvenuta due anni fa. Richiamando l'impegno profuso in merito a tale incresciosa vicenda da parte della delegazione parlamentare italiana presso l'OSCE, sottolinea la necessità che il Governo italiano abbia contezza di analoghe questioni in occasione della sigla di accordi bilaterali.

Fabio PORTA (PD), in merito a quanto ricordato dal collega Narducci, auspica che il Governo dichiari la volontà di procedere al rifinanziamento del Fondo destinato alla Convenzione Onu sulla desertificazione. Passando ad una riflessione di merito, relativa alle priorità del Governo in tema di disegni di legge di ratifica, osserva che, pur comprendendo la necessità di procedere dapprima alla ratifica degli accordi più risalenti nonché di quelli a più ridotto impatto finanziario, sarebbe opportuno non perdere di vista criteri di carattere oggettivo che in determinati casi consigliano di dare priorità a provvedimenti diversi. A tal proposito segnala gli Accordi già siglati e non ratificati con il Cile e il Canada in tema di sicurezza sociale, assai importanti alla luce della consistenza della comunità italiana residenti in tali Paesi, o ancora l'Accordo siglato nel 2008 con il Brasile per il trasferimento delle persone condannate.

Franco NARDUCCI, presidente, avverte quindi che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 15.20.

Franco NARDUCCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni

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a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02351 Angeli: Sul rinnovo del contratto con la Swiss Medical, compagnia assicuratrice per gli italiani residenti in Argentina.

Giuseppe ANGELI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giuseppe ANGELI (PdL), replicando, esprime perplessità per quanto segnalato dal rappresentante del Governo alla luce dei dati forniti dalle rappresentanze diplomatiche italiane sulla decurtazione relativa al quaranta per cento degli aventi diritto. Ritiene che sia necessario procedere ad un bilanciamento delle priorità e degli interessi. Fa presente che in Argentina sono presenti numerosi ospedali italiani, che sono assai importanti per la piena tutela sanitaria dei nostri connazionali.

Franco NARDUCCI, presidente, ricorda che le decurtazioni riferite dal collega Angeli sono da addebitare alle drastiche riduzioni apportate al relativo capitolo del bilancio dello Stato e che la decisione relativa alla Swiss Medical rappresenta il risultato dell'espletamento di una regolare procedura di gara.

5-02352 Leoluca Orlando: Sulla situazione umanitaria nella provincia del Nord Kivu della Repubblica democratica del Congo e la tutela della comunità cristiana ivi residente.

Leoluca ORLANDO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo ricordando la notizia, riferita dai media italiani, relativa all'omicidio di due religiosi, avvenuta all'inizio del mese di dicembre dello scorso anno nella regione del Nord Kivu, a fronte dell'uccisione di circa sette milioni di persone nel corso degli ultimi tredici anni in tutta la Repubblica Democratica del Congo. Sottolinea la necessità di rivolgere l'attenzione nei confronti di un Paese in cui è in corso una tragedia gravissima che ha, da ultimo, determinato l'appello da parte della Conferenza episcopale africana a favore di un intervento dell'Unione europea, oltre che delle Nazioni Unite.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Leoluca ORLANDO (IdV), replicando, apprezza quanto riferito dal sottosegretario Craxi in merito al particolare impegno del nostro Governo, anche grazie alla presenza sul campo della collega Boniver nella sua qualità di Inviato speciale per le emergenze umanitarie e le situazioni di vulnerabilità. Sottolinea che l'interrogazione presentata è finalizzata ad accrescere la sensibilità nei confronti di un Paese che sta attraversando una difficile fase caratterizzata da forte instabilità politica, connessa anche all'avvicendamento di leadership. Auspica pertanto che in occasione della discussione delle mozioni già presentate presso l'Assemblea sul tema si possa procedere ad un ulteriore approfondimento.

5-02353 Adornato: Sul procedimento giudiziario in corso in Spagna per l'omicidio di una cittadina italiana.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Luca VOLONTÈ (UdC), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, prende atto della risposta illustrata dal sottosegretario Craxi che accerta la piena consapevolezza del Governo in ordine alla situazione in atto. La risposta fornita conferma

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peraltro l'impegno del Governo italiano affinché il reo confesso dell'uccisione della nostra connazionale resti in carcere, provvedendo ad evitare ogni possibile negativa ripercussione sulle ottime relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Spagna.

5-02354 Narducci, Di Biagio e Maran: Sulla chiusura del Consolato generale di Amburgo.

Franco NARDUCCI (PD), anche a nome del collega cofirmatario dell'interrogazione, onorevole Aldo Di Biagio, ne illustra il contenuto rilevando che, alla luce delle misure già adottate per la razionalizzazione della sede diplomatico-consolare, la chiusura del Consolato generale di Amburgo appare una prospettiva insostenibile in quanto dannosa per gli interessi strategici del nostro Paese. Richiamando gli esiti dell'incontro informale svolto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, con una delegazione parlamentare del Land di Amburgo integrata da un esponente della Camera di Commercio locale, ribadisce che Amburgo è tornata a svolgere un ruolo di primo piano nell'economia tedesca e che il nostro Consolato generale costituisce lo snodo principale per tutti i traffici marittimi cui partecipa il nostro Paese e diretti verso il Nord dell'Europa. Occorre inoltre avere presente che, nel quadro di un assetto federale come quello tedesco, si pone sul piano politico la delicata questione del volere affidare alla rappresentanza consolare di Hannover il coordinamento sulle attività che si svolgono in un Land diverso. Infine, ribadisce l'importanza che la questione oggetto dell'interrogazione riveste per gli interroganti, il cui impegno sul tema è assolutamente fermo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Franco NARDUCCI (PD), replicando, prende atto della risposta illustrata dal sottosegretario Craxi, da cui emerge un'apertura sulla questione, forse in parte derivante dall'incontro tenutosi alla Farnesina con la citata delegazione del Land di Amburgo, oltre che dalla risoluzione approvata all'unanimità dalla III Commissione nel mese di luglio 2009, finora non attuata. Ritiene che la decisione di affidare all'Istituto di cultura di Amburgo le importanti funzioni di promozione economica finora affidate al Consolato generale non appare condivisibile, considerata la grave carenza di fondi in generale destinati a tale strutture, che non consente di adempiere pienamente neppure al loro primo ruolo istituzionale, nonché la loro inadeguatezza sul piano delle competenze concrete. In considerazione dell'importanza che la questione della promozione del sistema Paese riveste nell'economia della riforma del Ministero degli affari esteri, a suo avviso è necessario che il Governo italiano torni a pensare in grande e ad operare per il bene del Paese provvedendo, nel caso di specie, ad affidare a funzionari di ruolo il complesso compito della costruzione di relazioni volte alla promozione della nostra economia all'estero, restando diversamente vanificate le numerose iniziative legislative assunte a favore del cosiddetto made in Italy. Esprime pertanto, anche a nome del collega Di Biagio, il proprio consenso al mero declassamento del Consolato generale di Amburgo, anche alla luce dell'assenza di risparmio derivante dalla misura di chiusura.

Franco NARDUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Enrico PIANETTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, alla luce di quanto emerso dallo svolgimento dell'interrogazione illustrata dal collega Orlando, ritiene che la Commissione dovrebbe procedere ad un approfondimento istruttorio sulla situazione nella Repubblica Democratica del Congo, in considerazione dell'oblio che è tornato a dominare sulla questione da parte della comunità internazionale. Ritenendo adeguata la risposta fornita dal

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sottosegretario Craxi e richiamando l'importanza del compito attribuito alla collega Boniver, richiamato dallo stesso collega Orlando, auspica una considerazione della questione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Leoluca ORLANDO (IdV) si associa alla proposta avanzata dal collega Pianetta, ritenendo che dall'audizione di personalità religiose di spicco o di operatori umanitari potrebbero emergere utili elementi di orientamento per l'azione del Governo.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 16.05.

Sugli esiti della II Riunione dell'Osservatorio Parlamento e di Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali, svoltasi il 24 novembre 2009.

Furio COLOMBO, presidente, svolge le comunicazioni in titolo (vedi allegato 5) richiamando l'importanza di tradurre in fatti concreti alcune proposte emerse dalla riunione, quali un maggior coordinamento con le assemblee parlamentari internazionali e il coinvolgimento di altri dicasteri interessati, oltre alla Farnesina. Rileva in proposito come i recenti fatti di Rosarno, sui quali a suo giudizio il Governo ha riferito al Parlamento in maniera troppo sintetica e formale, abbiano evidenziato le difficili relazioni tra cittadini italiani e comunità di immigrati in diverse aree del Paese.
In relazione al tema della libertà religiosa ricorda le difficoltà che si riscontrano per la costruzione di nuove moschee in Italia. Rispetto al tema, sollevato nel corso della riunione dell'Osservatorio, delle direttive impartite alla rete diplomatica italiana nel mondo sul rispetto dei diritti umani, esprime l'auspicio che esso possa essere preso in considerazione anche per la rete delle prefetture sul territorio nazionale.
In conclusione giudica necessario uno sforzo da parte del Parlamento per sanare i ritardi, evidenziati anche nel corso della riunione dell'Osservatorio, nell'adeguare la legislazione italiana alle disposizioni internazionali in materia di diritti umani.

Mario BARBI (PD) concorda con il presidente Colombo sull'importanza di adottare provvedimenti normativi rispetto a temi quali la Corte penale internazionale, la tortura e l'agenzia indipendente sui diritti umani, anche per una responsabilità morale nei confronti della comunità internazionale. Richiede inoltre che la prossima riunione dell'Osservatorio si svolga in una sede parlamentare.

Enrico PIANETTA (PdL) si associa alle considerazioni dei colleghi sugli adempimenti normativi del nostro Paese in tema di diritti umani, ricordando anche il suo auspicio per la costituzione di una Commissione bicamerale in materia. Concorda con il presidente Colombo sulla drammaticità dei fatti di Rosarno, ritenendo tuttavia esaurienti le informazioni fornite dal Governo al Parlamento. Conclude ricordando come il tema dei diritti umani debba essere oggetto di attenzioni costanti con l'obiettivo di un continuo miglioramento della loro tutela.

Furio COLOMBO, presidente, in conclusione dei lavori propone di sollecitare la calendarizzazione della proposta di legge C. 1917, presentata dal collega Maran,

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sulla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, assegnata alle Commissioni riunite II e III in sede referente.
In secondo luogo avanza la possibilità di sollecitare altresì la calendarizzazione da parte delle competenti commissioni Affari costituzionali e Giustizia delle proposte di legge in tema di introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura, per l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, nonché per un sollecito iter di esame dei provvedimenti finalizzati all'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Il Comitato conviene.

Furio COLOMBO, presidente, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 16.35.