CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2010
271.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.45.

Decreto-legge 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e rinvio).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala anzitutto l'articolo 7 (Disposizioni in materia penale), che stabilisce che alle missioni internazionali contemplate dal decreto-legge si applichino le norme già previste dalle seguenti disposizioni: articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12); articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, recante Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197).
Segnala, inoltre, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9, secondo la quale «Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli».
A tale proposito ricorda che il richiamato articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con riguardo ad alcune tipologie di rapporti di lavoro o specifici settori di attività. Le disposizioni del decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. Tra queste ultime rientrano le operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia.
L'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anch'esso richiamato dall'articolo 9, comma 4, del provvedimento in esame, rimette ad un decreto del ministero della difesa la definizione della disciplina speciale in materia di gestione dei rifiuti relativi a sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale. Il decreto attuativo della disposizione è il decreto ministeriale del 6 marzo 2008.
A tale proposito fa presente che il sottosegretario Giuseppe Cossiga, nella seduta delle Commissioni riunite III e IV del 13 gennaio 2010, ha specificato che la disposizione è volta ad introdurre nei riguardi del personale militare investito di responsabilità di comando tutele sul piano dell'applicazione della legge penale nei casi in cui, nel corso di missioni internazionali, sia potuto incorrere in violazioni colpose di norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro. In quella sede il sottosegretario ha rilevato che le attività del personale militare si caratterizzano per la loro peculiarità che non trova riscontro rispetto ai normali modelli di riferimento. Per tali ragioni si è avvertita quindi l'esigenza che il giudice possa tener conto di tale specificità in occasione della valutazione della condotta del citato personale.

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Su tale disposizione la Commissione giustizia dovrà riflettere sotto il profilo strettamente giuridico, valutando la congruità della specificazione in via legislativa del principio di inesigibilità in relazione ai delitti punibili a titolo di colpa. In particolare occorre stabilire se sia realmente necessario sancire il principio in una disposizione di legge e se sia corretto riferirlo alle ipotesi colpose.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, illustra le principali disposizioni rientranti nella competenza della Commissione Giustizia, che risultano modificate dal Senato ed eventualmente dalla Commissione di merito.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare, in particolare apportando modifiche all'apparato sanzionatorio relativo all'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché sugli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare.
L'articolo 15, introdotto dal Senato, modifica il Codice della privacy, sopprimendo la norma che esclude la tutela della riservatezza per le notizie relative allo svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici. Tale principio viene temperato con disposizioni volte a tutelare il diritto dei dipendenti pubblici alla privacy sui dati cd. sensibili.
L'articolo 22, introdotto al Senato, modifica il decreto legislativo 165/2001, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni devono altresì garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Inoltre, si prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce i Comitati Pari opportunità e i Comitati paritetici sul mobbing.
L'articolo 33 ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, uniforma il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro private e alle dipendenze della pubblica amministrazione, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 276/2003.
L'articolo 34 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la

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conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
L'articolo 39, introdotto dal Senato, estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la disciplina dell'impignorabilità applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge finanziaria 2006, ai fondi destinati al Ministero della salute.
L'articolo 40, introdotto al Senato, integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in tema di conciliazione monocratica, al fine di prevedere che il verbale stilato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.
Poiché la Commissione di merito ha completato questa mattina l'esame degli emendamenti e, pertanto, il testo del provvedimento, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, risulta disponibile solo da poche ore, si riserva ulteriori approfondimenti ed una eventuale integrazione della relazione.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.
C. 2934 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, rileva che l'Accordo in esame ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra l'Italia e la Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, e si rende necessario poiché, dopo il passaggio della regione sotto la sovranità cinese, è venuta meno l'applicazione al territorio dell'Accordo italo-britannico in materia.
L'Accordo, stipulato a Roma il 28 ottobre 1998, si compone di diciannove articoli.
L'articolo I sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca, che si esplicherà tanto nelle indagini penali quanto nei procedimenti relativi a tali reati, e ne esplicita il contenuto, mentre l'articolo II stabilisce che le richieste di assistenza avvengano tramite il Ministero della Giustizia per l'Italia e il Segretario alla Giustizia per Hong Kong, designate quali Autorità centrali dalle Parti.
Gli articoli da III a VI a prevedono le ipotesi nelle quali l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata o differita, specificano le modalità per le richieste di assistenza giudiziaria, stabiliscono che l'esecuzione delle rogatorie avviene secondo la legge della Parte richiesta e dettano i criteri per la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria.
Gli articoli da VII a XII riguardano essenzialmente l'acquisizione di prove, oggetti e documenti in relazione a reati o a procedimenti penali in corso presso la Parte richiedente, e stabiliscono le ipotesi nelle quali le prove e le informazioni devono essere considerate riservate, disciplinano la richiesta di notificazione di atti relativi a comparizioni.
Gli articoli XIII-XV concernono la comparizione di persone implicate dalla richiesta di assistenza.
Gli articoli XVI e XVII riguardano le richieste di perquisizione, sequestro o consegna di oggetti che si trovano presuntivamente nel territorio della Parte richiesta, e che siano collegati a determinati reati, nonché i proventi di reati contro la legge della Parte richiedente, sui quali la Parte richiesta si impegna a indagare.
Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame, in mancanza di un'intesa tra le

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Autorità centrali delle due Parti, verranno risolte per via diplomatica (articolo XVIII).
L'articolo XIX prevede le clausole sull'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.
Il disegno di legge di ratifica, infine, ha un contenuto tipico e non pone questioni di competenza di questa Commissione.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri sono state presentate una proposta di parere del relatore e due proposte alternative di parere, una dell'onorevole Capano e una dell'onorevole Vietti (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 gennaio 2010).

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, ritiene opportuno integrare le premesse della propria proposta di parere con la specificazione che la mediazione si svolge secondo le forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Riformula quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1) e la illustra, evidenziando come la stessa sia stata redatta tenendo conto del dibattito svoltosi in Commissione, delle sollecitazioni provenienti dagli operatori del diritto e di molti dei rilievi mossi dall'opposizione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente come il Governo abbia seguito con estrema attenzione ed interesse il dibattito su un tema tanto complesso e delicato come quello in esame. Tale dibattito è stato costruttivo e ricco di riflessioni degne di approfondimento. Il Governo, pertanto, procederà ad un complessivo riesame del provvedimento che potrà condurre ad una rielaborazione del testo nella quale ritiene che molti dei rilievi emersi, anche se non tutti, potranno trovare accoglimento.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per le dichiarazioni del rappresentante del Governo, che ha manifestato la disponibilità ad apportare dei miglioramenti al testo del provvedimento sulla scorta di quanto emerso dal dibattito. Ringrazia inoltre il relatore Lo Presti, al quale va senza dubbio riconosciuto di avere tenuto conto anche di taluni suggerimenti dell'opposizione. Tuttavia, ritiene che non si possa votare a favore della proposta di parere del relatore, che comunque fa salvi quelli che il gruppo del Partito democratico considera i più gravi errori di impostazione del provvedimento, che configura una mediazione sostanzialmente obbligatoria, che si svolge senza la necessaria assistenza di un avvocato, di fronte ad un mediatore dotato di poteri forti, che si riverberano pesantemente sul successivo giudizio, senza che a tali poteri si accompagnino sufficienti garanzie che egli sia adeguatamente qualificato. Raccomanda quindi l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata nella seduta di ieri dall'onorevole Capano (vedi

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Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 gennaio 2010).

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, fa presente che l'onorevole Anna Maria Bernini Bovicelli, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, ha fatto pervenire un appunto contente i suoi rilievi sul provvedimento. Prima di illustrare sommariamente i predetti rilievi, avverte che il testo integrale dell'appunto è disposizione presso la segreteria della Commissione.
Con riferimento all'articolo 1, l'onorevole Bernini Bovicelli rileva l'esigenza di mantenere dal punto di vista terminologico una uniformità tra provvedimenti, sia con riferimento al testo dell'articolo 1 che con riferimento agli emanandi decreti attuativi, proponendo l'utilizzazione delle definizioni già usate nel decreto ministeriale n. 222 del 2004.
In ordine all'articolo 4, ritiene opportuno, in conformità dei regolamenti di conciliazione oggi esistenti, prevedere che la domanda di mediazione indichi il valore indicativo della controversia e possa anche essere presentata congiuntamente dalle parti in lite. Ai fini dell'informativa prevista dal comma 3, osserva come, dal punto di vista pratico, possa risultare difficile individuare il primo colloquio con l'avvocato, ritenendo più opportuno ancorare l'informativa ad un differente e più chiaro momento, come, ad esempio, quello della raccolta della delega. Esprime poi forti perplessità sulla previsione della sanzione della nullità.
Ritiene che debbano essere comprese nel novero delle materie di cui all'articolo 5, comma 1, anche quelle relative ai patti parasociali, ai contratti di trasferimento delle partecipazioni sociali ed alla fornitura di servizi turistici. A norma del comma 3, lo svolgimento della mediazione non dovrebbe precludere la trascrizione della domanda giudiziale. L'elenco di cui al comma 4 dovrebbe essere integrato con il riferimento ai procedimenti sommari previsti dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Propone inoltre alcune integrazioni al testo del comma 5 e di prevedere che gli effetti processuali della domanda di mediazione, di cui al comma 6, decorrano dal momento della notifica ovvero del deposito presso l'organismo di conciliazione.
In relazione all'articolo 8, osserva che l'obbligatorietà della consulenza tecnica appare in contrasto con lo spirito della mediazione. Ritiene inoltre che si debba prevedere la mera facoltà di nominare un ausiliario, per evitare un ingiustificato aggravio di costi in capo alle parti quando ciò possa essere evitato. Nell'articolo 9 ritiene necessario precisare che alla riservatezza sia tenuto, oltre al mediatore, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo. La disciplina dell'articolo 10, al comma 1 dovrebbe invece essere completata con il riferimento anche al giudizio proseguito a seguito dell'insuccesso della mediazione, mentre al comma 2 dovrebbe essere estesa a tutti coloro che partecipano al procedimento di mediazione.
Allo scopo di evitare ogni rapporto diretto tra mediatori e parti al di fuori dell'organismo di conciliazione, propone di emendare il testo dell'articolo 11, comma 2, con la previsione della comunicazione della proposta di conciliazione del mediatore alle parti per il tramite dell'organismo di conciliazione. Propone inoltre di precisare nell'articolo 12 che il verbale dell'accordo sia omologato «su istanza di parte». In relazione all'articolo 13, ritiene opportuno introdurre un meccanismo di incentivo alla mediazione legato al regime delle spese processuali anche con riferimento alla mancata adesione al tentativo di conciliazione, ovvero alla mancata comparizione dinnanzi al mediatore dopo l'adesione al tentativo di mediazione.
Rileva altresì che nell'articolo 16 non è stata fornita una disciplina transitoria che disciplini la sorte degli organismi di conciliazione già abilitati a gestire i tentativi di conciliazione di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003. Con riferimento all'articolo 20 ritiene di primaria importanza introdurre una previsione contenente una specifica agevolazione fiscale sul compenso del professionista derivante dall'assistenza del cliente in mediazione. Evidenzia, infine,

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talune problematiche che possono derivare dalle abrogazioni disposte dall'articolo 23, comma 1.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata. Avverte che, in caso di approvazione della stessa, le proposte alternative di parere non saranno poste in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati i subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal Governo (vedi allegato 2). Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza su tutte le proposte emendative presentate. Avverte che l'onorevole Contento ha ritirato i subemendamenti 0.3.0101.2 e 0.3.0101.1.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Governo, nonché sugli emendamenti Torrisi 3.7, Zaccaria 4.7 e 4.6. Invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative Zaccaria 1.5, Zeller 1.100 e 1.02, Di Pietro 3.19 e 3.15, Ferranti 3.2, 3.3 e 3.1, Di Pietro 3.18 e 3.14, Contento 3.9, Ferranti 3.4, 3.6 e 3.5, Contento 3.10, Ferranti 4.1, 4.3 e 4.4 e Contento 4.30. Invita altresì i presentatori al ritiro dei subemendamenti ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Si rimette invece alla Commissione sull'emendamento Ferranti 4.2.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver raccomandato l'approvazione degli emendamenti del Governo, riformula l'emendamento 1.200 (vedi allegato 3) inserendo una disposizione volta a far salva comunque l'attività posta in essere dai giudici onorari prorogati. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.5 sostanzialmente assorbito dall'emendamento del Governo 1.200 (nuova formulazione) salvo che per la parte relativa ai giudici onorari presso i tribunali per i minorenni che furono erroneamente oggetto di una proroga a seguito di un emendamento approvato nel corso di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 3.8 ove riformulato nel senso di prevedere che l'indennità di trasferimento sia ridotta non ad un quarto, bensì alla metà.
Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Contento 3.9 e 3.10 e sugli emendamenti Zaccaria 4.7, Ferranti 4.3, essendo identico all'emendamento del Governo 4.100, e Zaccaria 4.6. Per quanto attiene ai subemendamenti, esprime parere favorevole sul subemendamento Rao 0.3.0100.7, qualora riformulato prevedendo una sua applicabilità solo nel caso in cui sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133. Inoltre, nel subemendamento si dovrebbero prevedere quelle disposizioni con funzioni di garanzia previste dall'emendamento Ferranti 3.3, relativamente agli atti di esercizio dell'azione penale compiuti da magistrati che non abbiano

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ancora conseguito la prima valutazione di professionalità. Riferendosi agli emendamenti presentati dall'onorevole Zeller dichiara che è in corso di valutazione la possibilità di inserire nella nuova formulazione del subemendamento presentato dall'onorevole Rao anche il riferimento all'ultimo concorso effettuato per i magistrati che esercitano le loro funzioni negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano. Dichiara invece di essere contrario al subemendamento Ferranti 0.3.0100.4, per quanto sostanzialmente identico nel contenuto al subemendamento del quale chiede la riformulazione, in quanto quest'ultimo si limita unicamente prevedere, per i magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, delle deroghe all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, senza sopprimere l'emendamento del Governo volto ad introdurre nel medesimo decreto legislativo la disposizione sull'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio. Il subemendamento Ferranti 0.3.0100.4, invece, sopprime quest'ultimo emendamento. Per quanto attiene ai restanti emendamenti, invita i presentatori al ritiro, esprimendo in caso negativo parere contrario.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria contrarietà al subemendamento Zeller 0.1.200.1, ricordando che la data del 31 dicembre 2010, prevista nel decreto-legge e nell'emendamento 1.200 è stata individuata anche alla luce di un ordine del giorno accolto in occasione dell'ultima proroga dei magistrati onorari.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di essere favorevole al subemendamento in esame in quanto questo non estende la durata della proroga dei magistrati onorari di un ulteriore anno, bensì prevede che questa non possa estendersi oltre una certa data. Ricorda a tale proposito che l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che i magistrati onorari siano prorogati fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre una certa data, che il subemendamento intende protrarre per un ulteriore anno.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento che è unicamente volto a ridurre il rischio di dover ricorrere tra un anno ad una ulteriore proroga di magistrati onorari in caso di mancata approvazione della riforma della magistratura onoraria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la contrarietà al subemendamento in esame, rilevando come sia inutile prevedere la possibilità di un ulteriore anno di proroga dei magistrati onorari quando è di imminente presentazione alle Camere il disegno di legge di riforma organica della magistratura onoraria. A tale proposito ritiene che qualora si accogliesse il subemendamento presentato dall'onorevole Zeller si creerebbero di fatto le condizioni per non esaminare in maniera celere il predetto disegno di legge di riforma.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di condividere pienamente l'intervento del rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Zeller 0.1.200.1 ed approva l'emendamento del Governo 1.200 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'emendamento Zaccaria 1.5 non sarà posto in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.200 (nuova formulazione).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira le sue proposte emendative 1.100 e 1.02 alla luce della apertura del Governo sulla possibilità di escludere l'applicazione del divieto di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 ai magistrati degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano che siano stati nominati

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con il decreto ministeriale del 23 aprile 2009.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vietti 2.1 e 3.12, Di Pietro 3.20, 3.19, 3.15 e 3.13.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.2 che è stato presentato dal gruppo del Partito Democratico con spirito costruttivo, lasciando da parte tutte quelle forti perplessità che ribadisce in merito alla nuova disposizione sul trasferimento d'ufficio contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge. Illustra pertanto tale emendamento che consente, in primo luogo, di applicare la nuova normativa anche a magistrati vincitori del concorso precedente a quello di cui sono stati vincitori i magistrati ai quali, secondo il decreto-legge, si dovrebbe applicare la nuova normativa volta a coprire le carenze di organico delle sedi disagiate. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo alla ratio stessa del decreto-legge che, anziché essere diretto ad incentivare la disponibilità ed il consenso dei magistrati a trasferirsi in sedi disagiate, finisce unicamente per rendere più rigoroso e penalizzante il trasferimento d'ufficio.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.2.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.3 volto a prevedere che al termine del tirocinio i magistrati possano essere destinati a svolgere le funzioni requirenti in deroga all'articolo 13 comma 2, stabilendo delle garanzie rese possibili dalla struttura gerarchica delle procure.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.3.

Donatella FERRANTI (PD) invita la Commissione a riflettere sul proprio emendamento 3.1, volto ad estendere la deroga all'articolo 13, comma 2, anche ai trasferimenti effettuati con il consenso dei magistrati. Qualora venisse accolto tale emendamento si ridurrebbe anche l'emergenza della scopertura delle sedi disagiate. Dichiara che a seguito dell'atteggiamento di chiusura del Governo ritira il suo emendamento.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.18 diretto a sostituire la normativa sul trasferimento d'ufficio con la deroga del comma 2 dell'articolo 13, in maniera tale da poter assegnare agli uffici di procura anche i magistrati di prima nomina che abbiano effettuato il tirocinio. Ribadisce a tale proposito la netta contrarietà del suo gruppo a qualsiasi ipotesi volta ad ampliare i casi di trasferimento d'ufficio già previsti dalla normativa vigente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 3.18 e 3.14.

Manlio CONTENTO (PdL), a seguito dell'invito del rappresentante del Governo riformula il suo emendamento 3.8 (vedi allegato 3).

Alfonso PAPA (PdL), relatore, dichiara che il suo parere contrario all'emendamento Contento 3.8 era dettato dall'esiguità dell'indennità prevista, che sostanzialmente non teneva conto del costo della vita.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Contento 3.8 (nuova formulazione) (vedi allegato 3), respinge gli emendamenti Di Pietro 3.16 e 3.17 ed approva l'emendamento Contento 3.9 (vedi allegato 3).

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 3.11.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.4.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la contrarietà all'emendamento 3.7 ritenendo che non sia giustificato prevedere che i magistrati di sorveglianza

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debbano essere sottratti alla normativa sul trasferimento d'ufficio prevista dall'articolo 3 del decreto-legge in esame.

Salvatore TORRISI (PdL) ritira il suo emendamento 3.7 preannunciando una sua eventuale presentazione in Assemblea, invitando pertanto il Governo a riflettere sulla specificità e delicatezza delle funzioni svolte dai magistrati di sorveglianza oltre che dell'esiguo numero dei medesimi.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.6.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria contrarietà all'emendamento Ferranti 3.5 che rende limitrofe delle regioni che non possono essere considerate tali come, ad esempio, la Sicilia e la Lombardia.

Donatella FERRANTI (PD) illustra la ratio del suo emendamento 3.5 evidenziando come la scelta delle regioni limitrofe dalle quali attingere i magistrati da trasferire d'ufficio sia stata effettuata non secondo un criterio geografico, che finirebbe per penalizzare sedi giudiziarie scoperte, quanto piuttosto in base al criterio della soddisfacente copertura di sedi da parte dei magistrati in servizio. Ritira comunque l'emendamento 3.5.

La Commissione approva l'emendamento Contento 3.10.

Roberto RAO (UdC) apprezza e ringrazia il rappresentante del Governo per la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.3.0100.7, la cui approvazione consentirebbe sicuramente di ridurre il fenomeno della scopertura delle sedi disagiate. Il subemendamento consentirebbe di tenere in giusto conto la professionalità dei giovani magistrati, destinandoli a svolgere funzioni requirenti al termine del tirocinio nonché di trovare una soluzione condivisa tra le diverse parti politiche. L'approvazione del subemendamento, così come riformulato, può essere considerata la testimonianza di come anche in materia di giustizia sia possibile trovare la soluzione dei problemi quando il dibattito parlamentare sia animato da spirito costruttivo da parte di tutte le forze politiche. Ritiene che tale spirito abbia più di una volta caratterizzato il lavori della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Dichiara pertanto di accettare la riformulazione proposta dal Governo, la quale tiene conto anche delle questioni sollevate dall'onorevole Zeller (vedi allegato 3).

Lorenzo RIA (UdC) dichiara di apporre la sua firma al subemendamento 0.3.0100.7 (nuova formulazione).

Lanfranco TENAGLIA (PD) osserva che il subemendamento riformulato accoglie sostanzialmente una proposta da tempo avanzata dal gruppo del Partito Democratico, che è stata ribadita anche nel subemendamento Ferranti 0.3.0100.4.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di essere ben consapevole che il subemendamento presentato dal gruppo del Partito Democratico prevede la possibilità per i magistrati nominati con il decreto ministeriale del 2 ottobre 2009 di svolgere le funzioni requirenti al termine del tirocinio. Tuttavia questo subemendamento, al contrario di quello presentato dall'onorevole Rao, è diretto anche ad eliminare la nuova disposizione proposta dal Governo sull'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio. Per tale ragione ha espresso parere contrario sul subemendamento 0.3.0100.4 presentato dall'onorevole Ferranti. Dichiara di essere favorevole a quest'ultimo subemendamento qualora venisse riformulato nel senso accolto dall'onorevole Rao e trasformato in un subemendamento volto ad introdurre un ulteriore comma nell'articolo aggiuntivo del Governo 3.0100.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver ribadito al contrarietà del suo gruppo alla disposizione sull'assegnazione di sedi al termine del periodo di tirocinio, prende atto che il Governo ha comunque compiuto

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una riflessione sulla possibilità di consentire ai giovani magistrati di svolgere le funzioni requirenti antecedentemente alla prima valutazione di professionalità. Con spirito costruttivo pertanto riformula il suo subemendamento 0.3.0100.4 nel senso proposto dal rappresentante del Governo (vedi allegato 3).

Federico PALOMBA (IdV) apprezza che il Governo abbia modificato la sua posizione sui giovani magistrati sia pure in riferimento ad alcuni di essi e non in via generale. Considerato che la proposta di riformulazione del Governo è diretta comunque a migliorare il decreto-legge in esame, dichiara di sottoscrivere il subemendamento 0.3.0100.4 (nuova formulazione).

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che il mutamento di atteggiamento del Governo dimostri come in Parlamento si possano trovare sempre delle soluzioni quando si abbandonano pregiudizi ideologici. Ritiene che la soluzione che si sta prospettando, già prefigurata nel corso dello svolgimento di un question time presentato dal gruppo del Partito democratico. Ritiene che comunque l'approvazione dei subemendamenti riformulati non faccia venir meno l'esigenza di trovare una soluzione ragionevole e condivisa anche per la disciplina a regime relativa alla copertura delle sedi disagiate, mantenendo comunque il principio della distinzione delle funzioni.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, dichiara la propria soddisfazione in merito all'accordo che si è raggiunto in Parlamento tra il Governo e le diverse forze politiche in merito ad un grave problema quale quello della carenza di copertura delle sedi disagiate.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Rao 0.3.0100.7 (nuova formulazione) e Ferranti 0.3.0100.4 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Federico PALOMBA (IdV) ritira i suoi subemendamenti 0.3.0100.8, 0.3.0100.1, 0.3.0100.2, 0.3.0100.3, 0.3.0100.10 e 0.3.0100.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo del Governo 3.0100 come risultante dall'approvazione dei subemendamenti approvati (vedi allegato 3) e respinge i subemendamenti Ferranti 0.3.0101.3 e 0.3.0101.4.

Federico PALOMBA (IdV) chiede al Governo il ritiro dell'articolo aggiuntivo 3.0101.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene di non accogliere la richiesta dell'onorevole Palomba, in quanto l'articolo aggiuntivo in esame è finalizzato ad introdurre importanti modifiche nell'ordinamento giudiziario dirette ad assicurare maggiore efficienza del sistema giudiziario anche in relazione alla informatizzazione della giustizia.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del Governo 3.0101 (vedi allegato 3).

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.1 ribadendo l'esigenza di procedere a delle audizioni relative alla materia della digitalizzazione della giustizia.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di condividere l'esigenza rappresentata dall'onorevole Ferranti. Ritenendo che le questioni relative alla digitalizzazione possano essere meglio affrontate alla luce di chiarimenti di esperti della materia, ritira il suo emendamento 4.30.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 4.1 e 4.2 ed approva l'emendamento Zaccaria 4.7 e gli identici emendamenti Ferranti 4.3 e 4.100 del Governo (vedi allegato 3). Approva inoltre gli emendamenti del Governo 4.200 e 4.106 (vedi allegato 3). Respinge l'emendamento Ferranti 4.4 ed approva gli emendamenti del Governo 4.105, 4.110, 4.112 e 4.113. Respinge l'emendamento Ferranti 4.102 ed

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approva l'emendamento Zaccaria 4.6 e l'articolo aggiuntivo del Governo 4.05 (vedi allegato 3).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo del disegno di legge di legge in esame, così come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali, del quale dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Enrico Costa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.