CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2010
268.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.30

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Il viceministro Giuseppe VEGAS evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1) e 4), all'articolo 15, comma 3-bis, e all'articolo 17, comma 3, sono idonee ad aumentare gli oneri per la finanza pubblica, osservando tuttavia, stante l'indeterminatezza dei soggetti destinatari, come non risulti possibile la determinazione dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né delle minori entrate che conseguirebbero dall'approvazione delle suddette norme. In relazione agli articoli 13, 14 e 15, manifesta perplessità in ordine all'estensione della procedura «concordataria», disciplinata nel Capo II, ai debitori che non hanno i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, anche a prescindere dallo stato di vittime del reato di usura, diversamente da quanto inizialmente previsto nel testo dell'atto Senato 307. Ritiene che tale estensione, che avrebbe potuto essere giustificata dalla specifica ratio mirata a sostenere le vittime dell'usura, determinerebbe, invece, la possibilità per le Agenzie fiscali e per gli enti previdenziali, in tutti i casi di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, e di definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, di disporre dei crediti di cui sono titolari, anche attraverso remissione a favore di qualunque soggetto «sovraindebitato». Con riferimento al comma 5 dell'articolo 18, segnala un'incoerenza nella formulazione, in quanto attraverso il richiamo alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 182-ter della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verrebbe estesa la disciplina della transazione fiscale a tutti i soggetti sovra indebitati, con ciò determinando l'estensione generalizzata della rinuncia ai crediti tributari e previdenziali di norma non disponibili. Ricorda che l'istituto della transazione fiscale, infatti, introdotto in occasione della riforma della disciplina fallimentare, ha una specifica ratio legis, volta a favorire la conservazione delle componenti positive d'impresa nell'ottica della continuazione dell'attività produttiva al fine di salvaguardare l'iniziativa economica privata e l'occupazione. Con riferimento all'articolo 25, evidenzia che le informazioni anagrafiche e fiscali raccolte nel corso degli anni nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, sono organizzate in grandi banche dati. Ricorda che la titolarità di tali informazioni è dell'Agenzia delle entrati che, attraverso la Sogei, in qualità di partner tecnologico, le gestisce per fornire, tra l'altro, informazioni a soggetti esterni all'Amministrazione finanziaria, ma facenti parte della Pubblica Amministrazione, che le possono richiedere sulla base di leggi e norme specifiche. Rileva che tali informazioni sono fruibili, a titolo gratuito, tramite un portale web, che permette la consultazione on-line dei contribuenti, a partire da un codice fiscale o dai dati anagrafici e di ricevere le informazioni relative al soggetto interrogato. Fa presente che, per poter accedere a tali servizi, è sufficiente essere autorizzati dall'Agenzia che, una volta verificati i presupposti normativi, provvede ad accreditare l'Amministrazione richiedente tramite apposita convenzione o accordo di servizio. Osserva inoltre che l'accesso al

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servizio sarà consentito ai singoli utenti, sulla base di specifiche credenziali rilasciate dall'Agenzia, che consentono l'autenticazione e la verifica dei diritti di accesso al sistema dell'Anagrafe tributaria. Relativamente all'articolo 25-bis, per quanto attiene agli aspetti finanziari, rileva che le quantificazioni, in termini di cassa, comportano un decremento di 71.2 milioni di euro per l'anno 2010, di 33,7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14,3 milioni di euro per l'anno 2012. Inoltre, in merito ai potenziali effetti di perdita di gettito, correlati al riferimento all'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, che appare estendere l'efficacia della norma anche ai creditori soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, evidenzia che la stima tiene conto dei potenziali effetti negativi di gettito legati a tale estensione. Con riferimento all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, che pone dei limiti di ammontare alla deducibilità della svalutazione dei crediti e delle perdite su credito nell'esercizio in cui tali componenti risultano in bilancio, fa presente che la stima fornita tiene conto della diversa qualificazione fiscale delle perdite in parola, che determina un effetto di cassa a favore di creditori ed enti finanziari e creditizi. Infatti, tali soggetti possono in tal modo anticipare la deducibilità delle perdite, invece di procedere alla vigente svalutazione fiscale delle stesse, con completamento della deduzione nei 18 esercizi successivi. Nel merito rileva che, atteso che il richiamato articolo prevede la facoltà per i creditori di dedurre, ai fini del reddito d'impresa, le perdite su crediti, la disposizione introdurrebbe una presunzione di insolvenza attualmente riconosciuta esclusivamente come conseguenza dell'apertura di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, non riconosciuta applicabile estensivamente neanche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dall'articolo 182-bis, di cui la proposta di legge ricalca la disciplina. Ritiene che, in tal modo, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra i creditori dei soggetti «sovra indebitati» che potrebbero beneficiare della deducibilità delle perdite ed i creditori dei soggetti fallibili che aderiscono agli accordi di ristrutturazione che non avrebbero la medesima facoltà. Con riferimento all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 25-bis, ritiene che, in tal caso, si configuri una rinuncia a maggior gettito, in quanto sembra realistico ipotizzare che, in considerazione anche del tasso annuo di adesione per tali accordi di ristrutturazione, la capacità annua di ricorso alle procedure concorsuali e/o di recupero crediti da parte dei creditori possa non subire variazioni, anche in presenza della nuova procedura introdotta dalla disposizione in esame.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, alla luce delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento e chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la richiesta del relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, dispone con il consenso della Commissione il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.
C. 3015 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame concerne

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la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. Rileva che l'Accordo è composto da sette articoli, due allegati, nonché da due Accordi connessi e due protocolli aggiuntivi ed alcune Dichiarazioni rese dalle Parti contraenti e riportate nell'Atto finale. In proposito, con riferimento ai due Accordi e ai protocolli aggiuntivi, fa presente che la relazione illustrativa riferisce che non sono stati incorporati nell'Accordo principale in quanto non devono ricevere ratifica da parte dei Paesi dell'Unione europea, riguardando intese intercorse direttamente tra l'Unione europea, da una parte, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altra. Evidenza che il disegno di legge, già esaminato in prima lettura dal Senato, non è corredato di relazione tecnica, osservando tuttavia che la relativa relazione illustrativa rileva che dall'Attuazione dell'Accordo non derivano oneri per la finanza pubblica e pertanto non è stato necessario redigere la relazione tecnica medesima. Ritiene pertanto che non vi sia nulla da osservare sotto il profilo finanziario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con le osservazioni formulate dal relatore e conferma che non vi è nulla da osservare per quanto attiene ai profili finanziari.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3015, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007;
esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.
Nuovo testo C. 1524.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, che reca disposizioni volte a permettere agli enti previdenziali, istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 e relativi a liberi professionisti, di elevare la misura del contributo integrativo. Al riguardo, segnala che la proposta è volta ad equiparare sotto questo aspetto la disciplina relativa a tali enti con quella vigente per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, anche al fine di consentire di liquidare trattamenti pensionistici di più elevato ammontare. In particolare, la proposta, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 103 del 1996, prevede la possibilità per gli enti previdenziali in esame di fissare l'ammontare del contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono dell'attività professionale degli iscritti, in misura non superiore al 5 per cento del fatturato lordo, e di destinarne parte all'incremento dei montanti individuali.
Per quanto attiene agli aspetti di copertura finanziaria, segnala che la disposizione appare suscettibile di recare un aumento del gettito contributivo in favore degli enti previdenziali interessati, facenti parte dell'aggregato della pubblica amministrazione, con effetti positivi sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto. Sottolinea, inoltre, che le delibere che disporranno l'incremento della contribuzione integrativa

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saranno sottoposte alla valutazione del ministero vigilante e consentiranno un più stabile equilibrio finanziario degli enti previdenziali interessati dalla riforma, rendendo possibile una maggiore sostenibilità nel tempo del sistema previdenziale.
Alla luce di queste considerazioni, rilevata l'opportunità di precisare la portata della valutazione alla quale saranno chiamati i ministeri vigilanti, che, comunque, potrebbe essere correttamente individuata, in via interpretativa, anche sulla base della attuale formulazione della disposizione, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1524, recante contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
ritenuta la necessità di vincolare l'efficacia delle delibere adottate dalle casse e dagli enti di previdenza competenti all'approvazione dei ministeri vigilanti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da "Le predette delibere" fino alla fine del comma con le seguenti: "Le predette delibere concernenti la modifica della misura del contributo integrativo ed i criteri di destinazione dello stesso sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni."».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere formulata dal relatore, rilevando che appaiono opportune le modifiche proposte all'ultimo periodo del capoverso comma 3, che precisano la portata della valutazione effettuata dai Ministeri vigilanti sulle delibere che recano la modifica dei contributi integrativi. Sottolinea, altresì, che la proposta non sembra determinare effetti negativi sul saldo netto da finanziare, in quanto i contributi integrativi di cui si prevede l'incremento in via generale non sono deducibili dalle imposte sui redditi e, pertanto, non presenta profili problematici per quanto attiene alla copertura finanziaria. Rileva, peraltro, che trattandosi di un'imposizione gravante non sugli assicurati all'ente, ma sui loro clienti, ogni incremento determinerebbe un ulteriore carico sulle famiglie e sulle imprese, con effetti inflattivi e di incremento della pressione fiscale e, pertanto, sottopone alla valutazione del relatore l'opportunità di introdurre nell'ambito del parere una osservazione relativa a tale effetto indiretto, che tuttavia non attiene strettamente ai profili di copertura finanziaria del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, con riferimento all'ultima considerazione svolta dal rappresentante del Governo, osserva che essa non trova riscontro nei numerosi studi condotti in materia, che non hanno evidenziato con certezza l'esistenza di effetti inflattivi, i quali, comunque, risulterebbero di trascurabile entità. Rileva, al riguardo, che le spese per le prestazioni in esame non rientrano nell'ambito dei panieri utilizzati per il calcolo dell'inflazione, sottolineando altresì che, di norma, al momento della pattuizione del corrispettivo professionale, quest'ultimo è calcolato tenendo conto dei contributi previdenziali dovuti dal cliente. Pertanto, richiamando l'esigenza prioritaria di garantire l'equilibrio finanziario delle casse previdenziali, non ritiene opportuno recepire il suggerimento del rappresentante del Governo, che ipotizza un indimostrato

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effetto inflattivo dell'incremento dei contributi integrativi.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel preannunciare che, in linea, di principio il proprio gruppo è orientato a votare a favore della proposta di parere, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di voler fornire ulteriore chiarimenti in ordine agli effetti finanziari della proposta. In particolare, richiamando la documentazione predisposta dagli uffici, segnala che in una nota della Ragioneria generale dello Stato trasmessa il 12 gennaio si evidenzia che la normativa proposta è diretta a «modificare la natura del contributo integrativo, mutandola in ordinario contributo previdenziale, destinato ad incrementare le future pensioni». Anche alla luce di tale osservazione, chiede se, per effetto della modifica proposta, i contributi in questione debbano considerarsi contributi previdenziali ordinari e come tali deducibili ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, con conseguenti effetti negativi sul saldo netto da finanziare.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, ribadisce che la modifica proposta non muta la natura del contributo integrativo, che - analogamente ad ora - continuerà a non essere deducibile dalle imposte sui redditi, ma intende essenzialmente consentire la destinazione di parte di tale contributo all'incremento dei montanti individuali degli esercenti attività libero-professionali, facendo fronte ad un'esigenza di particolare rilevanza per la sostenibilità del sistema previdenziale dei liberi professionisti interessati, della quale da tempo si rilevata la necessità anche nell'ambito della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, della quale è vicepresidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.
C. 3014 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica Panama sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. In proposito, segnala che l'Accordo presenta contenuti analoghi ad accordi già conclusi dall'Italia con altri Paesi, finalizzati ad incoraggiare gli investimenti, nonché a conferire garanzie agli investitori delle due parti.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica e che l'analisi dell'impatto della regolamentazione, che accompagna il disegno di legge di ratifica, afferma che l'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati. L'analisi tecnico-normativa precisa, inoltre, che gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso ai tribunali arbitrali di cui agli articoli IX e X, si configurano come spese meramente eventuali. Ove tuttavia dal ricorso ai suddetti tribunali arbitrali dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.
Al riguardo, rileva che, a differenza di quanto riscontrato in altri disegni di legge di ratifica di analogo oggetto, la relazione illustrativa non contiene precisazioni in merito ad eventuali futuri oneri, per lo Stato italiano, derivanti dagli indennizzi per gli espropri previsti dall'articolo V. In proposito, ritiene che, pur trattandosi di oneri di carattere eventuale e di ammontare non predeterminabile, il Governo dovrebbe chiarire se agli stessi si farà fronte

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con apposito provvedimento legislativo, dotato della necessaria copertura. Ritiene altresì necessario un analogo chiarimento con riferimento agli eventuali oneri derivanti dal ricorso ai tribunali arbitrali di cui agli articoli IX e X dell'Accordo, che, come evidenziato dall'analisi tecnico-normativa, potrebbero richiedere un apposito finanziamento, ove non risultassero sufficienti gli ordinari stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, richiamando quanto evidenziato nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge in esame.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3014, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
nel presupposto che qualora dal ricorso ai Tribunali arbitrali di cui agli articoli IX e X dell'Accordo dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla quantificazione e alla copertura degli stessi si provvederà con un apposito provvedimento legislativo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2326 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento in esame concerne la ratifica e l'esecuzione della Convenzione, composta di cinquanta articoli, del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Fa presente che il testo del disegno di legge, composto da 9 articoli, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge che designa il Ministero dell'interno come Autorità nazionale responsabile della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali, tenuto conto che il testo, come modificato dalle Commissioni, non fa più riferimento all'attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici del DNA, osserva che andrebbe chiarito se gli adempimenti relativi a tali attività restino disciplinati dalle legislazioni vigenti, in particolare la legge di adesione al Trattato di Prüm, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riguardo l'articolo 4, comma 1, lettera m-bis), che estende al minore in quanto persona offesa il gratuito patrocinio per taluni reati a sfondo sessuale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente, osserva, sotto il profilo della quantificazione, che tale disposizione, estendendo la platea degli ammessi al patrocinio a spese dello Stato, presenta effetti onerosi, non quantificati, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente

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della Repubblica n. 115 del 2002. Ricorda che la relazione tecnica allegata all'articolo 4 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, che ha modificato il richiamato articolo 76, ipotizzava un costo medio per il patrocinio nel processo penale pari a 903 euro per ciascun procedimento. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca gli elementi necessari per la determinazione dei suddetti oneri, con l'indicazione sia del numero dei casi per i quali l'autorità giudiziaria ha già iniziato l'azione penale e ai quali verrebbe estesa la normativa in esame, sia una stima del numero medio annuo dei procedimenti per tali reati. Con riferimento alla clausola di invarianza di cui all'articolo 9 del disegno di legge si rifà alle osservazioni testé svolte con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera m-bis). In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai Fondi richiamati dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, osserva che le risorse relative al Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, sono determinate su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. Fa presente che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha stanziato a favore del predetto Fondo 185,289 milioni di euro per l'anno 2010, 136,716 milioni di euro per l'anno 2011 e 136,716 milioni di euro per l'anno 2012. Con riferimento al Fondo per la prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, osserva che lo stesso è alimentato dalle multe irrogate, dalle somme di denaro confiscate e da quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della citata legge n. 269 del 1998. Evidenzia che il relativo capitolo di bilancio, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta iscritto per memoria.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel rilevare che il Ministero della giustizia non ha ancora trasmesso gli elementi di valutazione necessari anche in riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nell'accogliere la richiesta del rappresentante del Governo, con il consenso della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, precisando che la Commissione dovrà comunque esprimersi in tempo utile, tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 170.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo

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in esame reca - ai sensi dell'articolo 29 della legge comunitaria 2008 - l'attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 20 dello schema dispone che dall'applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel ricordare che la relazione tecnica afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rileva altresì che la relazione illustrativa, in merito all'articolo 14, in materia di sistema informatico di raccolta dati, afferma che «l'attuazione di tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto le procedure di raccolta dei dati ivi previste si avvalgono del sistema informatico già esistente presso il Ministero dell'interno, realizzato attraverso le risorse previste per l'informatizzazione degli uffici». Al riguardo, pur considerato che sia l'originaria norma di delega, prevista dall'articolo 29 della legge comunitaria 2008, sia l'articolo 20 dello schema di decreto sono assistiti da una generale clausola di non onerosità, e rilevato che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame si limita ad affermare l'assenza di oneri per la finanza pubblica, ritiene comunque opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo circa l'idoneità di siffatta clausola a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme.
In particolare, a suo avviso, andrebbe chiarito se le amministrazioni pubbliche interessate, alla luce dei compiti previsti dal testo, siano in grado di assicurarne l'espletamento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ricorda, infatti, che lo schema prevede che diversi soggetti pubblici possano intervenire nell'ambito di vari momenti applicativi della nuova disciplina sugli articoli pirotecnici. A tale riguardo, rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, centri e laboratori pubblici, istituti universitari e di ricerca, autorizzati a svolgere funzioni di «organismi notificati» intervengono nella fase di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici previste dal decreto in esame, mentre il successivo articolo 8 prevede che un Comitato tecnico istituito presso il Ministero dell'interno esercita funzioni di vigilanza sull'attività degli «organismi notificati» e gli articoli 15, 17, comma 2, 18, commi 10 e 11, attribuiscono al Ministero dell'interno funzioni di controllo sulla sicurezza degli articoli pirotecnici immessi sul mercato e può adottare misure limitative della libera circolazione di tali prodotti. Ritiene, infine, necessario che il Governo chiarisca se l'istituzione del sistema di gestione informatico delle procedure di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici, previsto dall'articolo 14, che si avvarrà, come precisato nella relazione illustrativa, del sistema informatico già esistente presso il Ministero dell'interno, renda necessarie eventuali misure di implementazione dello stesso sistema con conseguenti oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione interessata.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS conferma che, come evidenziato dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo, dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate potranno provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, propone, quindi, di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
Atto n. 144.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, richiamandosi alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 25 novembre 2009, rileva, in primo luogo, che, in ordine alla disposizione di cui all'articolo 5, concernente il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali, come meglio specificato nella relazione tecnica, il sistema di misure vigenti in materia di informazione territoriale non necessita, ai fini del recepimento del meccanismo delineato dalla direttiva europea, di adeguamenti tecnici, in quanto la medesima direttiva è volta unicamente alla condivisione dei dati territoriali che risultano già in essere, in formato elettronico, presso l'insieme delle autorità pubbliche coinvolte dal provvedimento. Pertanto, essendo il catalogo nazionale esattamente coincidente con il repertorio nazionale di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, conferma che, per l'applicazione di tale disposizione, non si dovrà ricorrere ad investimenti supplementari, a titolo di adeguamenti tecnici o presunte ristrutturazioni. Osserva che tali considerazioni valgono anche in riferimento all'articolo 8, concernente il «Geoportale nazionale», per il quale la disposizione di cui al comma 3 e la relazione tecnica esplicitano che la sua applicazione interverrà con le strutture e risorse già previste a legislazione vigente per tali finalità, atteso che il predetto «Geoportale nazionale» sostituisce, a tutti gli effetti, dall'entrata in vigore del provvedimento in parola, il previgente «Portale cartografico nazionale». Pertanto, ritiene sussistere una sostanziale corrispondenza normativa con le analoghe disposizioni ancora in vigore. Inoltre, osserva che tale valutazione può replicarsi anche per gli anni successivi al 2010, considerato che, già a legislazione vigente, la materia era disciplinata, anche in relazione alle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di coordinamento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2009. Rileva che le argomentazioni sopra svolte valgono, altresì, per le autorità pubbliche periferiche interessate dal provvedimento. Per quanto concerne, poi, le eventuali tariffe previste dagli articoli 9, comma 8, e 10, comma 7, fa presente che le medesime sono meramente residuali e facoltative. Ritiene che ove, in sede di applicazione, i soggetti pubblici coinvolti optassero per la loro adozione, esclusivamente in tale contesto verranno individuati, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2006, i costi da coprire con le tariffe e l'eventuale quota aggiuntiva corrispondente all'utile rapportato alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente. Relativamente agli adempimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'ISPRA, ribadisce che non si ravvisano compiti innovativi a carico di tali soggetti per l'esecuzione del provvedimento. In merito, riferisce le assicurazioni da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa l'effettività della clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 3 dell'articolo 8 e all'articolo 15. In merito agli oneri relativi ai rimborsi per la partecipazione alla Consulta nazionale, precisa che sarà cura di tale organismo e dei soggetti pubblici partecipanti perseguire l'ottimizzazione dell'organizzazione dei lavori, al fine di contenere tali oneri nei limiti delle risorse appostate nei rispettivi bilanci, per tali finalità, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 15 del testo in esame. In ordine ai profili di copertura finanziaria segnalati dal relatore, rileva in merito all'articolo 10, comma 1, che l'espressione «senza oneri economici», intende

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evitare l'insorgenza di oneri finanziari a carico delle autorità pubbliche che scambiano e riutilizzano i dati in questione. Trattandosi, sostanzialmente, di una clausola di invarianza finanziaria, concorda con la proposta del relatore di riformulare la medesima in conformità con la prassi vigente. In merito all'articolo 15 circa l'aspetto formale dell'attuale formulazione della clausola di neutralità finanziaria, precisa che il riferimento all'assenza di «minori entrate» può essere soppresso nel caso di specie, anche se il suo mantenimento, oltre a non mutare la portata della previsione normativa, risulta, comunque, meramente indicativo di tutti gli effetti finanziari negativi che s'intende escludere in sede di applicazione.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, anche alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 relative al Catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali, potrà farsi fronte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente, in quanto non risultano necessari investimenti supplementari o adeguamenti tecnici;
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 relative al Geoportale nazionale si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in quanto esse non recano, sostanzialmente, innovazioni rispetto al quadro normativo esistente;
agli oneri derivanti dai rimborsi per la partecipazione alla Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, si provvederà nell'ambito delle risorse di bilancio già preordinate allo scopo;
la clausola di invarianza di cui all'articolo 15, appare idonea a garantire che dall'attuazione del provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «senza oneri economici», con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
all'articolo 15, comma 2, sopprimere le parole: «né minori entrate».

Massimo VANNUCCI (PD), nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, ricordando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame che stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sviluppi il Geoportale nazionale avvalendosi dell'ISPRA, auspica una rapida definizione della vertenza che vede protagonisti i lavoratori e i ricercatori di tale istituto.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Atto n. 157.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto

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legislativo, che, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2008, recepisce la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni. Al riguardo, ricorda che la direttiva è inserita nell'elenco B allegato alla legge n. 88 del 2009, del quale fanno parte le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei pareri e, se suscettibili di conseguenze finanziarie, devono essere corredati di relazione tecnica.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, ricordando che lo schema in esame è corredato di relazione tecnica, giudica opportuna una conferma circa l'idoneità della clausola di invarianza, contenuta all'articolo 16 dello schema di decreto, a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme in esame. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se le Autorità di bacino e gli organi preposti alla Protezione civile, e, in particolare, il Dipartimento della Protezione civile, le Regioni e gli enti territoriali, siano effettivamente in grado di assicurare l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal testo in esame, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 16, comma 1, prevede che le amministrazioni e gli enti interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente schema di decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tal fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Segnala, altresì, che al comma 2, si dispone che all'attuazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni predisposti dalle autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), del presente provvedimento le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono ai sensi degli articoli da 69 a 72 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che all'attuazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni, per il distretto idrografico di riferimento, predisposti dalle regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b) del presente provvedimento, fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, si provvede ai sensi della legge n. 225 del 1992, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, nonché con le risorse regionali all'uopo stanziate, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di esplicitare nel testo che alle disposizioni del decreto si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro indicato nella relazione tecnica.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rilevando che sul provvedimento non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Atto n. 135.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, richiamandosi alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 10 dicembre 2009, in riferimento alle modalità concernenti la copertura integrale dei costi mediante il previsto sistema tariffario, fa

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presente che, in sede di determinazione, o rideterminazione, delle tariffe relative alle attività di cui agli articoli 11 e 15, verrà dimostrata, da parte del Ministero proponente, con apposita relazione di accompagnamento allo schema di decreto in esame, la congruità degli importi tariffari rispetto ai costi di dette attività analiticamente esposti con riferimento alle fasi e sottofasi in cui si articolano le stesse attività. Pertanto, comunica che il concerto sul medesimo decreto sarà fornito esclusivamente previa verifica di detta congruità. Per quanto concerne, inoltre, l'allineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse e l'espletamento dei servizi, evidenzia che il decreto-tariffe, sulla base della prassi consolidata, recherà apposita disposizione volta al versamento anticipato delle somme dovute, da dimostrare con trasmissione della ricevuta in allegato alla domanda di autorizzazione degli organismi. In ordine alla questione relativa ai limiti di riassegnazione delle tariffe, previsti dalla legge n. 244 del 2007, osserva che l'Amministrazione competente dovrà comunque rispettare la neutralità finanziaria del provvedimento, di cui al comma 3, dell'articolo 19, utilizzando le risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, destinate alle attività istituzionali dell'Amministrazione, tra cui rientrano, naturalmente, quelle non innovative, disciplinate dal decreto in parola. Per quanto riguarda le tariffe applicabili nelle more dell'adozione del nuovo decreto interministeriale, rimanda al vigente decreto indicato dal comma 3, dell'articolo 18, del testo. Relativamente agli adempimenti previsti dall'articolo 7 del testo, assimilabili a quelli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, sottolinea che le attività da svolgere, anche in relazione alla nuova tipologia delle «quasi macchine», sono comunque riconducibili a quelle oggetto di tariffe ai sensi del provvedimento in esame. Rileva infatti che le stesse si concretizzano in attività di controllo successivo sul mercato, finanziate con le medesime tariffe disciplinate in via generale per la marcatura CE, dall'articolo 47 della legge n. 52 del 1996. In merito ai profili di copertura finanziaria, relativi agli articoli 6, comma 4, e 7, comma 3, segnala come non risulti necessario riprodurre la clausola degli oneri per il ritiro dei prodotti dal mercato, atteso che i medesimi risultano in ogni caso a carico degli operatori, in base ad un principio di carattere generale. Comunque, per omogeneità di formulazione, ritiene di poter condividere il suggerimento proposto dal relatore. Precisa che, all'articolo 11, comma 6, la disposizione, nella sua formulazione abbreviata, sottintende, in ogni caso, il versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Ad ogni buon fine, ritiene condivisibile la proposta del relatore di riformulare la medesima, secondo la prassi consolidata. All'articolo 15, comma 7, condivide la richiesta, formulata dal relatore di correggere il riferimento normativo, indicando la lettera c), dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 88 del 2009, invece della lettera e). Non ritiene opportuno modificare la clausola di cui all'articolo 19, comma 3, poiché le parole «le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente», sono assorbite dall'espressione iniziale riferita all'invarianza per «la finanza pubblica». Per quanto concerne, infine, il suggerimento relativo all'espressa indicazione delle disposizioni che prevedono la riassegnazione delle risorse derivanti dalle tariffe o dalle sanzioni, pur ritenendo superflua, nella sostanza, tale precisazione, il cui contenuto si evince, comunque, dalle corrispondenti disposizioni, segnala che tale integrazione formale può essere effettuata a titolo migliorativo della stesura del testo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le tariffe relative alle attività di certificazione e di verifica delle macchine previste rispettivamente agli articoli 11 e 15, saranno determinate in modo da garantire la congruità degli importi tariffari rispetto ai costi delle predette attività di certificazione e di verifica;
l'allineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 11 e 15 e l'espletamento delle verifiche sarà garantito mediante apposita disposizione, da inserire nel decreto che determinerà l'importo delle tariffe, volta al versamento anticipato delle somme dovute;
l'amministrazione competente dovrà rispettare la neutralità finanziaria del provvedimento, come esplicitamente previsto dal comma 3 dell'articolo 19, anche con riferimento ai limiti alle riassegnazioni delle tariffe previsti dalla legge n. 244 del 2007;
nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che dovrà determinare le tariffe concernenti le attività di certificazione e di verifica troverà applicazione il decreto interministeriale 27 dicembre 2002, recante determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento;
le attività da svolgere in relazione alla nuova tipologia delle «quasi macchine» sono riconducibili a quelle oggetto di tariffe, posto che le stesse si concretizzano in attività di controllo successivo sul mercato, finanziate con le medesime tariffe disciplinate in via generale per la marcatura CE, dall'articolo 47 delle legge n. 52 del 1996,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene agli oneri relativi al ritiro dal mercato resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4.»;
all'articolo 11, comma 6, sostituire le parole da: «sono riattribuite» fino a: «politiche sociali» con le seguenti: «sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 6, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
all'articolo 15, comma 7, sostituire le parole: «dall'articolo 2, comma 1, lettera e)» con le seguenti: «dall'articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della»;
all'articolo 19, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, salvo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 11 in relazione agli oneri relativi alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati e ai successivi controlli sugli stessi, e dai commi 7 e 8 dell'articolo 15 in relazione alle spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine.».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.