CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2009
265.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

Giovedì 17 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 9.35.

7-00219 Moles: Sulle iniziative volte alla sostituzione del sopprimendo 91o Battaglione «Lucania» con altra struttura del Ministero della difesa o di altra amministrazione dello Stato.
(Discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 7-00219).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Giuseppe MOLES (PdL), nell'illustrare la risoluzione in titolo, in qualità di primo firmatario, sottolinea come, rispetto alla data di presentazione della risoluzione stessa, sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento del 91o Battaglione «Lucania». Auspica, pertanto, che il Governo possa, attraverso l'attuazione dell'atto di indirizzo in discussione, assicurare la presenza di un apposito presidio istituzionale nella città di Potenza.

Il sottosegretario Guido CROSETTO esprime parere favorevole sull'atto di indirizzo in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nel ringraziare il deputato Moles e la Commissione per aver prestato particolare attenzione al tema della permanenza di adeguate strutture militari nella regione Basilicata, auspica un forte impegno, da parte dell'Esecutivo, volto all'attuazione della risoluzione in discussione.

Giuseppe MOLES (PdL), nel manifestare soddisfazione per il parere favorevole

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espresso dal Governo, auspica che anche i gruppi di opposizione votino a favore del testo della risoluzione in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), nell'apprezzare lo sforzo compiuto dalla maggioranza per mantenere un'adeguata presenza delle Forze armate nella regione Basilicata, ricorda come il tema oggetto della risoluzione in discussione fosse stato già affrontato da un altro atto di indirizzo di iniziativa del deputato Margiotta e di altri componenti del Partito democratico, che non era stato approvato dalla Commissione per problemi insuperabili, evidenziati dal rappresentante del Governo, circa la formulazione dell'atto di indirizzo stesso. Nel ritenere che il testo della risoluzione in discussione vada sostanzialmente incontro alle esigenze già manifestate nella risoluzione Margiotta, osserva, tuttavia, che l'atto di indirizzo in discussione avrebbe potuto contenere un impegno più esplicito circa la presenza di strutture militari nella città di Potenza. Per tale motivo, con spirito costruttivo, annuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico sulla risoluzione in oggetto.

Luciano ROSSI (PdL), aggiunge la propria firma alla risoluzione in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00219 Moles.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008.
Atto n. 137.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.
Atto n. 138.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 1o dicembre 2009.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, ricorda che, nel corso della precedente seduta, il Governo ha fornito alcuni elementi di risposta in merito ai rilievi da lui formulati nella seduta introduttiva con riferimento allo schema di regolamento in esame, aventi ad oggetto principalmente questioni attinenti al riconoscimento del diritto di prelazione e alla tutela dei soggetti a basso reddito.
Per quanto riguarda il diritto di prelazione, ricorda che aveva rilevato la dubbia legittimità, sia dell'estensione anche agli alloggi liberi del diritto stesso a tutto il personale militare e civile del Ministero della difesa, sia dei meccanismi di aggiudicazione degli alloggi «inoptati» che possono condurre all'assegnazione degli alloggi medesimi a terzi acquirenti ad un prezzo più basso, rispetto a quello offerto al conduttore, con conseguente attenuazione del diritto di prelazione spettante a quest'ultimo.
Rispetto a tali rilievi, il Governo ha motivato le scelte operate con lo schema di regolamento sulla base di argomentazioni che esulano dal tenore letterale delle disposizioni della legge finanziaria 2008 e che appaiono invece fondarsi sulla ricostruzione della finalità perseguita dal legislatore, che dovrebbe essere quella di non attribuire, attraverso il riconoscimento del diritto di opzione, «un privilegio

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al dipendente, quanto piuttosto di ristorarlo dei disagi correlati alla mobilità di impiego che hanno reso difficoltoso o addirittura impossibile acquistare per sé e per la sua famiglia una casa dove porre la propria residenza e domicilio». Da ciò ne deriverebbe una serie di conseguenze che dovrebbe giustificare la disciplina del diritto di prelazione recata dallo schema di regolamento e cioè sia l'esigenza di riconoscere tale diritto anche sugli immobili liberi e con gli stessi criteri di riduzione di prezzo previsti per il conduttore degli immobili occupati, sia la posizione di secondo piano che verrebbero ad assumere i non appartenenti al personale militare e civile del Ministero della difesa interessati all'acquisto.
La ricostruzione di una tale finalità, tuttavia, suscita non poche perplessità, dal momento che equiparare l'acquisto a condizione di favore a un ristoro riconosciuto al personale per i disagi correlati alla mobilità di impiego, significa implicitamente riconoscere tale ristoro soltanto a coloro che si trovano in condizioni economiche tali da consentire l'acquisto escludendo tutti gli altri.
Quindi, a suo avviso, anche al fine di evitare contenziosi, risulterebbe più prudente fondare l'attuazione del disposto della legge finanziaria 2008, non già sulla ricostruzione di una ipotetica finalità perseguita dal legislatore, che risulterebbe comunque opinabile, ma sul testo delle disposizioni di legge che circoscrive il diritto di prelazione soltanto agli alloggi occupati, ossia a quegli alloggi che, in quanto più difficilmente vendibili sul mercato, possono essere, attraverso il riconoscimento di tale diritto, più agevolmente smobilizzati con risparmio di tempo e di spese. Riconoscere, invece, al di là del dato testuale che emerge dalla legge, il diritto di prelazione anche su immobili liberi, ossia privi di vincoli che ne rendano più difficile la collocazione sul mercato, significherebbe creare i presupposti per la realizzazione di minori introiti non derivanti dalla legge, con conseguente danno all'erario. Ciò risulta particolarmente evidente ove si consideri che la partecipazione all'asta dei non appartenenti al personale militare e civile della difesa viene prevista, anche per gli immobili liberi, con modalità tali da disincentivarla, posto che tali soggetti entrerebbero «in gioco» soltanto in mancanza di offerte valide da parte dei dipendenti del Ministero stesso.
Inoltre, il diritto di prelazione deve essere riconosciuto con modalità tali da renderne possibile l'effettivo esercizio al conduttore, ossia offrendo il bene oggetto di trasferimento alle stesse condizioni alle quali viene offerto al terzo. Ciò potrebbe essere per altro realizzato senza particolari complicazioni, prevedendo che l'applicazione della riduzione di prezzo all'aggiudicatario non possa comunque comportare il trasferimento ad un prezzo inferiore a quello offerto al conduttore, fermo restando che, qualora l'asta andasse deserta e vi fosse l'esigenza di fissare un prezzo base più basso di quello a suo tempo offerto al conduttore, bisognerebbe inevitabilmente formulare una nuova offerta al conduttore stesso.
Per quanto riguarda la tutela dei conduttori a basso reddito, ricorda che aveva segnalato l'esigenza di assicurare la permanenza di tali conduttori negli alloggi conformemente alle prescrizioni della legge finanziaria 2008, nonché di assicurare, anche ai conduttori di alloggi di pregio, un diritto di prelazione correlato ad una riduzione di prezzo modulata in funzione del reddito, anziché in misura fissa pari al 10 per cento.
In merito al primo profilo, anche in considerazione del fatto che il Governo non è stato in grado di fornire indicazioni circa i conduttori che potrebbero optare per la continuazione del rapporto di locazione, appare prudenziale valutare l'impatto delle disposizioni dello schema di regolamento su coloro che appaiono trovarsi nelle condizioni peggiori, ossia di coloro che abbiano da poco superato la soglia dei sessantacinque anni e non siano nelle condizioni di poter acquistare la proprietà o l'usufrutto. In questa prospettiva, appaiono discutibili le valutazioni del Governo secondo cui la previsione di cui all'articolo 7, comma 14, che disciplina

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l'obbligo per l'acquirente di stipulare apposti contratti di locazione con i conduttori, risulti una «misura sufficiente» ad assicurarne la permanenza negli alloggi. Infatti, tale obbligo, per altro disciplinato in maniera differenziata a seconda del reddito del conduttore - differenziazione di cui non vi è traccia nella legge finanziaria 2008 che comprende in un'unica categoria i conduttori con basso reddito familiare - non appare idoneo ad assicurare la permanenza dei citati soggetti nell'alloggio, considerato che essi si troverebbero senza copertura contrattuale in tarda età, ossia quando si realizzerà per essi, verosimilmente, una situazione di maggior bisogno. In questi casi, al fine di assicurare la citata permanenza si potrebbe, invece, vincolare l'acquirente a stipulare un contratto di locazione con il conduttore per tutta la durata della vita di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 1607 del codice civile e a condizione che permangano nel tempo, in capo al conduttore stesso, i requisiti di reddito familiare fissati annualmente con decreto del Ministro della difesa.
Per quanto riguarda il diritto di prelazione per i conduttori di alloggi di pregio, la previsione di una riduzione di prezzo fissa, motivata, come si evince dai chiarimenti del Governo, dalla considerazione che tali unità abitative sono «in genere» destinate ad essere occupate da militari di grado più elevato e pertanto titolari di un reddito familiare maggiore, mal si concilia con il fatto che la legge comunque prevede riduzioni modulate in funzione del reddito. Tali modulazioni, per altro, consentirebbero di applicare ai titolari di redditi più elevati la riduzione minima del 10 per cento, senza tuttavia precludere a chi eventualmente si trovi in una situazione reddituale peggiore la possibilità di accedere a riduzioni di prezzo maggiori.
Sottolinea, altresì, come la modalità attraverso la quale è previsto l'esercizio del diritto di prelazione e cioè non sul prezzo a base d'asta, ma su quello di aggiudicazione, appare suscettibile di pregiudicare la posizione dei conduttori a basso reddito, per i quali si renderebbe più difficile la permanenza nell'alloggio. Più in generale - considerato che per gli alloggi di pregio l'interesse dello Stato ad ottenere attraverso le dismissioni congrui introiti dovrebbe essere assicurato non tanto dall'esperimento dell'asta, quanto piuttosto dalla fissazione di un adeguato prezzo di mercato - si potrebbe prevedere, anche in tal caso così come per gli altri alloggi, che l'offerta al conduttore sia formulata prima dell'esperimento dell'asta. In questo modo, infatti, ove il diritto venisse esercitato preliminarmente, vi sarebbe un sicuro risparmio in termini di oneri amministrativi e un'anticipazione degli introiti.
Inoltre, per completezza di analisi, ritiene opportuno richiamare l'attenzione su due ulteriori profili problematici in merito ai quali il Governo ha fornito elementi di chiarimento: la mancata trasmissione del programma pluriennale ai COCER e la procedura di individuazione degli alloggi. Riguardo al primo aspetto, il Governo ha evidenziato come il programma sia stato trasmesso il 7 aprile 2009 anche se, ai sensi della legge finanziaria 2008, il citato organo di rappresentanza sarebbe, ad avviso del Governo, chiamato ad esprimersi esclusivamente sullo schema di regolamento. Al riguardo, in primo luogo, sottolinea come il programma sia stato trasmesso al COCER solo dopo il 18 marzo 2009, cioè dopo che lo stesso organo di rappresentanza si era già espresso sullo schema di regolamento; in secondo luogo, considerato che il Consiglio di Stato aveva ritenuto che la mancanza del programma costituisse una circostanza ostativa per l'esame del regolamento, tale mancanza doveva essere conseguentemente considerata tale anche ai fini dell'espressione del parere da parte del COCER.
In merito alla procedura di individuazione degli alloggi il Governo ha ritenuto «correttamente ed esaustivamente attuative della legge» sia l'individuazione di un numero di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali nell'ambito del programma pluriennale, sia la disposizione dello schema di regolamento che disciplina

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il procedimento con cui non soltanto in sede di prima applicazione, ma anche a regime, si procede all'individuazione dell'elenco degli alloggi da alienare. Infatti, secondo il Governo tale procedimento costituisce «un adempimento ricognitorio di carattere tecnico», che si pone necessariamente in una fase successiva a quella del programma. L'interrogativo che, tuttavia, rimane irrisolto, nonostante le argomentazioni del Governo, riguarda il come si possa individuare un preciso numero di alloggi non più funzionali, in mancanza di una preventiva attività ricognitoria di carattere tecnico, quale quella disciplinata dallo schema di regolamento, sempre che non si intenda attribuire a tale numero un valore meramente programmatico.
Infine, in merito alle questioni relative alla procedura per la determinazione del prezzo della nuda proprietà di cui all'articolo 6, comma 5, e delle procedure negoziali di cui all'articolo 4, comma 2, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo.
Riguardo ad una questione specifica sollevata dalla collega Villecco Calipari, in merito al fatto che lo schema di regolamento renderebbe meno stringenti i requisiti necessari per l'assegnazione degli alloggi connessi all'incarico (ASI), nel sottolineare come lo schema di regolamento preveda gli stessi criteri già contenuti nel vigente regolamento in materia adottato con decreto ministeriale n. 88 del 2004, evidenzia che tali criteri stabiliscono che per poter beneficiare dell'alloggio non solo sia necessario svolgere incarichi di servizio che richiedono l'obbligo di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio, ma anche che tali incarichi devono essere resi «per la funzionalità e la sicurezza del servizio» medesimo, cioè richiedono requisiti che, ove letteralmente interpretati, a suo avviso, risulterebbero rispondenti a quelli previsti dalla legge.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel riservarsi di valutare le considerazioni testé svolte dal relatore nonché di rispondere ai rilievi mossi nella precedente seduta dalla deputata Villecco Calipari, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere la ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa natalizia, per l'espressione dei pareri da parte della Commissione Difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.