CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2009
264.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 103 Angeli e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Gianluca PINI (LNP), relatore, ricorda che il progetto di legge in titolo reca norme in materia di cittadinanza e consta di 5 articoli che recano alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza.
L'articolo 1 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 4, comma 2, della legge 91, aggiunge ai requisiti già richiesti dalla legislazione vigente allo straniero, che sia nato in Italia e voglia divenire cittadino italiano (residenza legale e ininterrotta fino al raggiungimento della maggiore età), quello dell'aver frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano e di aver assolto il diritto-dovere all'istruzione. Come attualmente previsto, la dichiarazione di volontà deve essere espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
L'articolo 2 - sostituendo all'articolo 9, comma 1, la lettera f) - subordina la concessione della cittadinanza allo straniero, che risieda legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio italiano (l'attuale disposizione fa riferimento alla sola residenza legale per dieci anni), allo svolgimento del percorso di cittadinanza come definito nel successivo articolo 3.
Nell'ambito del percorso di cittadinanza (articolo 3) è richiesto quindi agli interessati, oltre al già richiamato requisito dei dieci anni di residenza stabile e legale:
il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; in proposito ricorda che il «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», prima del 2007 denominato «carta di soggiorno», è il titolo di soggiorno riservato agli stranieri non comunitari presenti stabilmente nel nostro Paese. È rilasciato a richiesta dell'interessato ed è condizionato dal possesso del permesso di soggiorno, da almeno cinque anni, e di un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo. A differenza del permesso di soggiorno che dura al massimo due anni, è a tempo indeterminato. La disciplina normativa del permesso di soggiorno CE è di fonte comunitaria. La direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo è stata recepita dal decreto legislativo 3/2007 che ha modificato il testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 9 e 9-bis).
la frequentazione di un corso di formazione di 12 mesi volto ad approfondire la conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;
l'effettivo grado di integrazione sociale e rispetto delle leggi statali e dei principi della Costituzione;
il rispetto degli obblighi fiscali;
i requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti, come previsto dal permesso di soggiorno. In particolare il reddito non deve essere inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In proposito ricordo che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 richiede, per la concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso richiesta ai familiari, di un reddito sufficiente per il rispetto dei parametri indicati dall'articolo 29 in materia di ricongiungimenti familiari (reddito minimo annuo derivanti da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere).

L'accesso al corso annuale, funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, può avvenire dopo otto anni di permanenza in Italia e, alla richiesta dello straniero di accedere al corso, l'amministrazione competente deve dare risposta entro 120 giorni. Il relativo procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso annuale stesso, fermo restando il requisito dei dieci anni di permanenza

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in Italia per l'ottenimento della cittadinanza.
È previsto inoltre che il Governo attui, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il percorso di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero. Con apposito regolamento verranno stabilite le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza e gli eventuali casi di esonero dalla frequentazione.
Segnala poi che l'articolo 4, modificando l'articolo 10 della legge n. 91 del 1992, prevede che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquisti efficacia con il giuramento che deve essere prestato dinanzi al prefetto della provincia di residenza. La disposizione indica la formula del giuramento («Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone») e prevede che in occasione del giuramento venga consegnata all'interessato una copia della Costituzione italiana. Attualmente si prevede invece che il decreto di concessione della cittadinanza non abbia effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di essere fedele alla Costituzione e le leggi dello Stato. Le modalità di prestazione del giuramento sono poi previste dall'articolo 7 del decreto del Ministero dell'interno del 27 febbraio 2001 (in materia di tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici).
L'articolo 5 dispone infine sull'entrata in vigore del provvedimento, che sarà efficace dopo sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione politiche dell'Unione europea, ricorda che il Trattato di Lisbona, all'articolo 8 (ex-articolo 9 del Trattato sull'Unione europea) rileva che la cittadinanza dell'Unione europea si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce; il medesimo Trattato all'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 20 del Trattato della Comunità europea) precisa che «È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro». La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fa riferimento alla cittadinanza dell'Unione senza recarne però una definizione.
Per i cittadini dell'Unione vengono poi indicati, nell'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, alcuni specifici diritti quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di godere, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
I medesimi diritti sono disciplinati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 39, 40, 41, comma 4, e da 43 a 46). La Carta prevede altresì il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) e il diritto di accesso ai documenti (articolo 42).
Rileva quindi che nei documenti sopra richiamati si indica come unico requisito per l'accesso alla cittadinanza dell'Unione europea quello della cittadinanza di uno degli Stati membri, senza peraltro intervenire e prevedere alcunché per quel che concerne l'accesso a quest'ultima. In tal senso il provvedimento in esame non appare presentare profili di diretto interesse per quel che concerne la compatibilità comunitaria.
Sottolinea, in conclusione, come quello affrontato sia un tema di particolare rilievo politico, che solleva questioni che vanno anche oltre le competenze della XIV

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Commissione e sulle quali, sebbene possa essere utile una riflessione, la Commissione non è chiamata ad esprimersi in questa sede.

Sandro GOZI (PD) osserva che il provvedimento in esame è di indubbio rilievo politico e che sul tema il Parlamento europeo ha dato alcune indicazioni, che giudica ragionevoli. Se si intende creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ciò che significa anche uno spazio di cittadinanza, occorre far convergere maggiormente le diverse legislazioni, evitando che troppo forti differenze tra gli ordinamenti si traducano in discriminazioni tra cittadini e residenti regolari dei vari Stati membri. Richiama in proposito la risoluzione che il Parlamento europeo ha adottato il 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, nella quale ha, tra l'altro, invitato gli Stati membri a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l'acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti.
Sul punto ritiene - anche se ciò comporterebbe una modifica dei Trattati - che la cittadinanza europea dovrebbe essere riconosciuta a tutti i residenti regolari, quantomeno con l'attribuzione del diritto al voto amministrativo e alle elezioni europee.
Richiama quindi il tema del legame tra cittadinanza e integrazione, sottolineando come non vi possa essere piena integrazione senza cittadinanza. In ciò il testo in esame appare andare in controtendenza rispetto alle esperienze di altri Stati membri - pensa alla Gran Bretagna o alla Germania - poiché la tenue forma di ius soli prevista dall'ordinamento italiano viene ulteriormente diluita. Si esige, infatti, che l'interessato «abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione». Non è chiaro come debba essere trattata la situazione di chi l'obbligo scolastico lo assolva frequentando la scuola fino al raggiungimento della maggiore età, ma senza profitto, o quella di chi, per invalidità psichica o fisica grave, non possa proprio accedere al percorso di istruzione e formazione.
Evidenzia inoltre che la naturalizzazione dello straniero che risiede legalmente per dieci anni in Italia viene condizionata, oltre che alla verifica dei requisiti già oggi richiesti, anche al raggiungimento di un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione. Si tratta di una indicazione che lascia perplessi, poiché non è chiaro come possa essere verificato, in ambito familiare, il rispetto di principi costituzionali fondamentali. Si tratta peraltro di una prescrizione che non tiene conto - e ostacola pertanto l'integrazione, di quei casi nei quali i giovani, o le donne o chiunque altro, voglia allontanarsi dal retaggio culturale della famiglia.
Il testo unificato in esame non spiega poi, nel dettaglio, cosa sia il percorso di cittadinanza, ma soprattutto non risolve la questione fondamentale delle seconde generazioni, ossia di quei giovani di origine straniera che nascono o crescono in Italia, che sono parte qualificante e numericamente consistente tra i minori e che si accorgono ad un certo punto - malgrado si sentano pienamente integrati - di non essere italiani come gli altri.
Ritiene sul punto opportuno invitare la maggioranza ad una riflessione di più ampia portata: se si affronta il tema della cittadinanza occorre allora confrontarsi anche con le grandi questioni aperte legate a questo tema, tra cui vi è certamente quella dei minori. Occorre mettere tutti i minori nelle medesime condizioni e garantire loro pari opportunità e pari diritti; a tal fine - poiché si tratta di soggetti spesso sospesi tra due mondi, quello di origine e quello nel quale si trovano a vivere - sarebbe auspicabile che, almeno nello spazio pubblico, la loro integrazione fosse favorita e non ostacolata.

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Auspica quindi, in conclusione, che la maggioranza approfitti di questa occasione per affrontare nodi ancora irrisolti, ai quali, tuttavia, il testo in esame non sembra prestare attenzione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) contrariamente a quanto esposto dal collega Gozi, ritiene che il provvedimento in esame vada nella direzione di una piena integrazione dei cittadini stranieri nel nostro paese, obiettivo che può essere perseguito solo attraverso la previsione di regole efficaci. Per divenire cittadini italiani è necessario integrarsi anche socialmente e culturalmente e di questo percorso deve necessariamente fare parte, accanto al rispetto degli obblighi fiscali, anche quello dei principi costituzionali. Si tratta quindi, a suo avviso, di una proposta di legge di buon senso, volta ad aiutare i cittadini stranieri, favorendo la loro piena integrazione.

Antonio RAZZI (IdV) segnala che in Svizzera occorre, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza la residenza di almeno dieci anni consecutivi nel medesimo cantone, mentre chi nasce nella Confederazione elvetica ne diviene automaticamente cittadino. Fa quindi riferimento alla sua personale esperienza in quel Paese e alla necessità, per chi intende divenire cittadino di un Paese, di rispettarne leggi, usi e tradizioni.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
Atto n. 144.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 7 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata, la Commissione non può concluderne l'esame. A meno che tale documentazione non sia trasmessa entro domani mattina l'espressione del parere dovrà pertanto essere posticipata alla ripresa dei lavori della Camera dopo la sospensione per le festività natalizie.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Atto n. 135.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 6 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, la Commissione non può concluderne

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l'esame. A meno che tale documentazione non sia trasmessa entro domani mattina l'espressione del parere dovrà pertanto essere posticipata alla ripresa dei lavori della Camera dopo la sospensione per le festività natalizie.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.
Atto n. 154.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, on. Pini, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Atto n. 157.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 4 gennaio 2009, ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni. A meno che tale documentazione non sia trasmessa entro domani mattina l'espressione del parere dovrà pertanto essere posticipata alla ripresa dei lavori della Camera dopo la sospensione per le festività natalizie.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
COM(2009)154 def.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere con condizione e osservazione (vedi allegato). Precisa che la condizione posta nasce dal fatto che la proposta di regolamento in titolo individua come norma generale applicabile in presenza di successioni transfrontaliere quella dell'ultima residenza abituale del de cuius, senza peraltro definire

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la nozione di residenza abituale. In base a questa regola potrebbe accadere che si applichino a successioni di cittadini italiani che abbiano optato per una residenza abituale in altro Stato membro ordinamenti che non riconoscono lo stesso livello di tutela dei legittimari previsto dal diritto italiano. Si tenga presente al riguardo che il Regno Unito addirittura non prevede la riserva legittima. In questo modo si produrrebbe una lesione dei diritti dei legittimari tutelati dall'ordinamento in quanto familiari del defunto. La condizione prevista nel parere mira quindi a mantenere ferma la tutela prevista dall'ordinamento italiano senza tuttavia pregiudicare l'obiettivo di semplificare le procedure e ridurre i costi amministrativi.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per il fatto che il relatore abbia tenuto conto dei rilievi fatti relativamente alla nozione di residenza abituale, anche richiamando in proposito il fatto che paesi quali l'Austria e la Francia hanno sollevato il medesimo problema.
Richiama quindi ulteriori questioni delle quali auspica che il parere possa tenere conto. Per quanto concerne il certificato successorio europeo, sarebbe utile sollecitare quanto già il Parlamento europeo aveva raccomandato, ossia la creazione di una rete europea dei registri testamentari attraverso la messa in rete dei registri nazionali, al fine di semplificare la ricerca e l'accertamento delle disposizioni di ultima volontà del defunto. Inoltre riterrebbe opportuno adottare anche misure omogenee riguardanti i soggetti ufficialmente preposti alla redazione degli atti testamentari e successori, in primo luogo i notai.
Esprime quindi alcune perplessità in ordine al parere approvato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato sul medesimo provvedimento, poiché conduce ad un eccessivo restringimento della portata del Regolamento.
Osserva quindi come il Regolamento lasci aperte alcune questioni, quali quella delle discrepanze tra i diversi regimi fiscali nazionali, con conseguenti rischi di doppia imposizione e di discriminazione fiscale.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2326 Governo.