CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2009
260.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.45.

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5-01723 Marco Carra: Contributi economici al Festival della letteratura di Mantova.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che ha fornito elementi dettagliati dell'esatto percorso procedurale che consentirà di accedere, per quello che riguarda il Festival delle Letteratura di Mantova, in maniera adeguata ai finanziamenti. Ricorda che il Festival della Letteratura di Mantova da più di un decennio ha avuto molto successo e gode del sostegno di tutte le istituzioni locali. Ritiene quindi opportuno che il Governo possa contribuire a finanziare questo evento, che è divenuto in breve tempo un'occasione di notevole spessore culturale di rilevanza internazionale. Ringrazia ancora una volta il rappresentante del Governo per la risposta dettagliata.

5-01935 Garagnani: Sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Valentina APREA, presidente, replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta delle risposta fornita dal Governo.

5-02025 Mosca: Convocazione delle Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Alessia Maria MOSCA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Ringrazia comunque il rappresentante del Governo dei dati forniti di cui era già a conoscenza, avendo seguito personalmente l'andamento della vicenda. Era quindi informata che le Commissioni si erano riunite dieci giorni dopo la presentazione dell'interrogazione stessa; stigmatizza comunque il ritardo clamoroso con cui questi organi hanno proceduto agli incontri istituzionali previsti. Rileva che alle compagnie che devono accedere alle risorse si richiede un termine perentorio che viene poi disatteso nelle deliberazioni finali, dilazionando a tempo indeterminabile decisioni importanti sull'erogazione dei fondi, sulla loro quantificazione e sui tempi. Evidenzia come questi ritardi incidano sulla vita delle compagnie che sono costrette a lavorare in grande disagio e a contrarre prestiti per poter svolgere la loro attività. Per quello che le risulta, dal 3 all'8 per cento dei finanziamenti ricevuti servono, infatti, a pagare i prestiti che le compagnie sono state costrette a chiedere. Ritiene si tratti di un grandissimo spreco di risorse pubbliche dovute ai ritardi dei competenti organi amministrativi. Chiede che il Governo si impegni per l'anno 2010 a far sì che le Commissioni si riuniscano alla prima data disponibile non appena concluso l'iter procedurale della presentazione dei progetti. Auspica in questo modo che le compagnie potranno, a partire dal 2010, sapere su quale budget potranno contare per l'espletamento della loro attività.

5-02039 Ghizzoni: Sull'erogazione dell'incentivo riconosciuto agli studenti meritevoli in base alla legge n. 1/2007.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Manuela GHIZZONI (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, prendendo atto che si è proceduto ad emendare un errore. Ricorda come una delle questioni che sottoponeva nell'interrogazione

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era quella legata ai contributi erogati, sulla base della legge n. 1 del 2007, agli studenti eccellenti in tutta Italia. Rammenta come in un primo momento tali contributi erano stati assimilati dall'Agenzia delle Entrate alle borse di studio e quindi tassabili nella stessa misura; successivamente l'Agenzia delle Entrate ha espresso a mezzo stampa il suo ripensamento su tale questione; rimane comunque il rammarico per la prima presa di posizione. Continua a ritenersi insoddisfatta peraltro per il mancato potenziamento del fondo stesso. Ritiene, essenziale, infine, il mantenimento del contributo a 1000 euro, e non a 600 euro come ora è stato previsto, per le eccellenze evidenziate della scuola italiana.

Valentina APREA, presidente, condivide quanto espresso dalla collega Ghizzoni.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.
(Atto n. 132).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Maria COSCIA (PD) ritiene condivisibile, nonché un fatto acclarato la necessità di procedere alla riforma dell'istruzione secondaria superiore. Questo assunto è stato condiviso più volte dalle molteplici voci che si sono sollevate nel corso delle innumerevoli audizioni che si sono tenute sull'argomento in Commissione cultura. Quello che ritiene non condivisibili sono invece le decisioni finali e, nello specifico il procedimento metodologico che si è assunto prima di arrivare all'emanazione degli schemi di regolamento in esame: si sono infatti decisi prima i tagli, operati con la legge n. 133, e poi si è proceduto alla regolamentazione. Ricorda come le ultime indagini OCSE e PISA denuncino che gli studenti italiani sono più indietro rispetto ai loro colleghi europei nella padronanza di strumenti fondamentali quali l'uso della lingua italiana, obiettivo primario di una scuola di tradizione gentiliana, oltre all'annosa carenza nelle discipline matematiche e scientifiche. Ritiene che un nodo fondamentale sia quello, come già rilevato dalla collega Pes nel corso della discussione, della metodologia didattica. Osserva che la corrente metodologia didattica basata esclusivamente su lezioni frontali spesso non consente la comunicazione tra quello che si apprende a scuola e quello che c'è fuori di essa; ad esempio ricorda come la semplificazione del linguaggio giovanile tramite sms contribuisca ad abbassare un corretto uso del linguaggio. Ritiene che il problema di fondo sia una revisione profonda della metodologia didattica, che sappia integrare il sapere e il saper fare, con nuovi linguaggi, stimolando l'interesse e l'emozione dei ragazzi.
Ribadisce che la scuola italiana ha bisogno di un rinnovamento e che questo tentativo è stato fatto non tenendo conto, anzi ignorando «sperimentazioni assistite» che avevano avuto i loro meriti. Per quello che riguarda il liceo tecnologico, ritiene che rimanga una realtà astratta che lascia molto a desiderare. Ricorda come la natura intrinseca del liceo scientifico sia quella di creare le condizioni per concretizzare il sapere, tramite le osservazioni sul campo, le sperimentazioni, le attività laboratoriali concrete. Ritiene quindi che a questo non si giunga e che quindi non si possa creare una forte innovazione se si procede eliminando i docenti tecnico-pratica,

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ma allargando e creando nuove tecnologie didattiche. Sottolinea ancora come il tema del biennio unico per tutti non possa essere all'ordine del giorno ma ritiene che le assi culturali fondamentali devono essere mantenuti ed essere patrimonio di tutti gli studenti, ovunque questi decidano di esercitare il biennio. Rileva inoltre come le scienze vengano eliminate sia nel liceo classico che nell'artistico, sono quindi pilastri fondamentali che vengono meno e che non consentono eventuali possibili «passerelle» da un indirizzo all'altro. Ricorda come il principio della flessibilità del triennio, in misura dal 20 al 30 per cento, non è accompagnato da risorse e quindi ritiene che possa ripresentarsi alto il rischio della frammentazione che i regolamenti volevano eliminare per ricondurre a unicità. Ritiene che lo stesso discorso possa essere fatto per il personale ove appare opportuno reintrodurre l'organico funzionale; tutto ciò deve essere accompagnato da sistemi certi di valutazione, senza i quali non si va nella giusta direzione. Concorda con quanto già proposto dalla presidente Aprea sull'attuazione dei regolamenti che non può che partire dopo il biennio, ma ritiene che in questo modo non vi sia una soluzione in quanto le ore di didattica vengono eliminate già nel triennio. Come ultima annotazione, ritiene utile infine sottolineare che uno dei problemi fondamentali è la forte interconnessione tra la questione del merito e quello delle pari opportunità. A questo proposito ricorda che il fenomeno della dispersione scolastica ha nel Paese l'indice più alto; occorre continuare a ragionare sui progetti e arrivare a eliminare, non solo ridurre, gli sprechi.

Paola FRASSINETTI (PdL) osserva come il provvedimento sul riordino delle scuole superiori tocchi molteplici aspetti del sistema scolastico nazionale. Ritiene che alcune modifiche apporteranno cambiamenti di essenziale importanza e giudica positivo l'intero impianto, pur con qualche perplessità che esporrà con spirito costruttivo. Sottolinea come vada lodato il coraggio di aver messo finalmente mano al riordino della scuola superiore. Ricorda come le audizioni svolte presso la Commissione sono state esaustive e esprime la propria soddisfazione nel prendere atto che la Confindustria ha espresso un parere positivo, per esempio, sulla riqualificazione degli Istituti Tecnici. La scommessa sarà riuscire a conciliare la flessibilità con l'autonomia in relazione anche all'accorpamento delle classi di concorso. Trova quindi giusto ridurre i quadri orari, soprattutto nei Licei, altrimenti non sarebbe possibile effettuare l'approfondimento che è un connotato imprescindibile di queste scuole. Giudica positiva anche la riduzione delle sperimentazioni che erano troppe ed appesantivano il sistema senza migliorare la qualità dell'offerta formativa. Per quanto riguarda i licei, il punto di partenza sta nel considerarli Scuole di Alta Cultura. È positivo il mantenimento del latino negli scientifici, ma andrebbe inserito anche negli artistici; ritiene non positivo invece che chi verrà a contatto con il patrimonio storico nazionale non conosca almeno i dati essenziali della lingua latina. Sottolinea che esiste altresì il problema del Liceo Tecnologico che ha riscosso molto successo nell'utenza ma che senza laboratori e docenti tecnico-pratici rischia di diventare un inganno per le famiglie; la soluzione potrebbe essere uno scientifico con due indirizzi, uno delle scienze naturali ed uno matematico-informatico.
Osserva quindi che i Licei musicali non devono sostituire i conservatori, altrimenti diventano ibridi se non si caratterizzano; pertanto i Conservatori devono mantenere la loro configurazione in seno all'Alta Formazione Artistica e Musicale mentre i Licei Musicali devono essere previsti come percorsi liceali di nuova istituzione del tutto autonomi. Per quanto riguarda gli Artistici, ricorda che se le tre tipologie di istituti d'arte confluiscono nei licei bisognerà prevedere idonei laboratori per le arti figurative. Desidera, inoltre brevemente porre all'attenzione della Commissione il problema della valorizzazione della Storia dell'Arte nella scuola italiana. Ritiene che la materia

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sia sottovalutata in quanto nel contesto storico attuale appare invece fondamentale, anche per la globalizzazione della società e per il rischio di perdere la memoria - identità e soprattutto perché insieme alla lingua italiana è la materia più importante per l'integrazione degli studenti stranieri. Inoltre, rileva che gli alunni che si iscrivono a Facoltà ad indirizzo storico-artistico sono in aumento. Aggiunge quindi che nei licei Classici andrebbero previste al ginnasio almeno due ore settimanali di Storia dell'Arte e al liceo aumentata da una a due ore nei primi due anni e mantenute le tre ore in terza. Nella cultura classica occorre valorizzare e potenziare lo studio critico della dimensione artistica e culturale del territorio; ma non solo, visto che anche nei tecnici ritiene assurdo che i geometri non studino storia dell'arte. Infatti, ricorda che nell'istruzione tecnica e professionale la storia dell'arte rischia di essere ridotta drasticamente se non eliminata, con una situazione grave perché nel tipo di scuole indicato la popolazione studentesca degli stranieri è più numerosa. Rileva che «L'Italia a chi la ama» è un detto nel quale personalmente si ritrova, ma che non può essere uno slogan vuoto. Per arrivare a far amare l'Italia a chi viene da lontano, rileva che è necessario farne scoprire le opere più belle, quelle del territorio dove si vive e per fortuna da Aosta a Siracusa le opere artistiche sono ovunque presenti.
Ringrazia quindi la presidente relatrice per il lavoro svolto e auspica che la Commissione, come ha sempre fatto, esprima un parere positivo alla riforma in corso di esame con delle condizioni e delle osservazioni che siano frutto di un dibattito e della intenzione comune di migliorare la scuola italiana, condizione essenziale per migliorare l'Italia.

Valentina APREA, presidente e relatore, rileva che proprio gli studenti del liceo classico risultano di fatto quelli più meritevoli alle prove PISA.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.
(Atto n. 133).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Maria COSCIA (PD) rileva che per quello che riguarda gli istituti tecnici a suo giudizio vi è stato un approccio e un'elaborazione consistente e importante, in particolare nel cercare di accorpare i vari indirizzi, ma anche in questo settore, ritiene che i tagli abbiano palesemente, e in contraddizione con l'impostazione di fondo, nuociuto all'impulso innovativo che era all'origine della riflessione. Ricorda come per gli istituti tecnici siano fondamentali le ore di laboratorio e che invece le stesse vengano tagliate, soprattutto nel biennio, in accordo con l'impostazione generale dell'eliminazione delle ore di compresenza. Ritiene quindi che, sia in via generale e sia per quel che riguarda gli istituti tecnici, in particolare, si è improntata la necessità di rinnovamento, avendo però rovesciato i termini della questione. Prima l'attuazione dei tagli e poi il progetto, provocherà infatti danni notevoli nel tempo al nuovo impianto scolastico. Ribadisce comunque che per gli istituti tecnici emerge, rispetto ai licei, un maggiore sforzo di identità, che non riflette solo i tagli effettuati. Nell'ambito dell'intera riforma, sottolinea ancora una volta, come sia emblematica la questione degli istituti tecnici, dove il progetto innovativo viene meno con il taglio alle attività laboratoriali.

Paola FRASSINETTI (PdL) ritiene essenziale l'opera di semplificazione dei tecnici in due indirizzi, ed utile ed atteso il ripristino del progetto Erika. Rileva che uno su due studenti diplomati al tecnico si iscrive all'università; 22 su cento sono assunti dalle aziende, nel 92 erano solo 12.

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Aggiunge che fortunatamente ora le imprese hanno iniziato ad assumere i giovani appena diplomati mentre prima erano orientati ad assumere tecnici già formati: è da due anni che c'è stata un'inversione di tendenza a favore dei tecnici e questo dovrebbe favorire l'attuazione del piano scuola-lavoro. Per alcuni indirizzi, rileva che l'orario delle attività non appare adeguato per discipline che richiedono prevalenti esercitazioni tecnico-pratiche; inoltre, in alcuni casi va conservata la professionalità acquisita in alcuni istituti, facendo riferimento agli «aeronautici», scuole fondamentali nel settore aereo, in continuo rinnovamento. Oltre alla richiesta di mantenere la denominazione ritiene sarebbe utile inserire tra le materie che potranno essere insegnate dai docenti della nuova classe di concorso A 32 Scienze tecnologiche e areonautiche anche la possibilità di insegnare logistica.

Valentina APREA, presidente e relatore, si riserva di replicare agli aspetti evidenziati nel seguito dell'esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.
(Atto n. 134).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Paola FRASSINETTI (PdL) ricorda che l'istruzione professionale appare la più problematica in quanto rischia di rimanere su un pericoloso crinale di indeterminatezza, che poi la spingerebbe verso la marginalità: Questo avverrà se non si riesce a rimodulare il sistema armonizzandolo con la formazione professionale regionale. Ricorda come ora la scuola è quinquennale, senza il tre più due e senza qualifica al terzo anno. Tra gli indirizzi soppressi, rileva che destano perplessità quelli di grafica, di moda, gli ottici e gli odontotecnici. In alcune regioni, tra le quali la Lombardia, c'è stato poi un provvidenziale accordo con il Governo per dare qualifica ai professionali. Infine, sottolinea che i corsi triennali potrebbero essere inseriti negli istituti quinquennali.

Valentina APREA, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca.
(Atto n. 156).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno.

Valentina APREA, presidente, dà lettura di una lettera del Presidente della Camera dei deputati, dalla quale si evince che non occorre attendere il parere della Conferenza unificata sul provvedimento in oggetto e che il termine per l'espressione del parere rimane quindi fissato al 31 dicembre 2009, data di scadenza prevista dalla legge per l'esercizio della delega.
Intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge n. 165 del 2007 che ha autorizzato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dalla medesima disposizione legislativa, nonché dall'articolo 18 della legge n. 59 del 1997. La delega è stata conferita allo scopo di promuovere, rilanciare e razionalizzare le

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attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca (articolo 1, comma 1). Sottolinea che il termine per l'esercizio della delega - originariamente fissato in 18 mesi dall'entrata in vigore della legge - è stato successivamente fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il quale ha anche modificato alcuni dei principi e criteri direttivi specificamente previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge di delega. Con il comma 2 dell'articolo 1 della medesima legge di delega il Governo è stato anche autorizzato, attraverso i citati decreti legislativi: a procedere all'accorpamento o alla separazione di enti o loro strutture, attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale (lettera a)); a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia (lettera b)). Prima di entrare nello specifico del provvedimento, rammento come nella XIV legislatura il Governo, su delega del Parlamento, abbia già effettuato un profondo riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca. In particolare, sono stati riformati il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127; l'Agenzia spaziale italiana (ASI), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138; l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38; l'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), con decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. I predetti decreti legislativi, hanno definito per ciascuno degli enti riformati la missione, le aree di attività, gli organi, i principi e criteri di organizzazione e funzionamento, le articolazioni principali della struttura, il piano triennale di attività. Si tratta peraltro degli stessi elementi fondamentali che, in base alle disposizioni del decreto legislativo in esame, andranno definiti di nuovo negli statuti. Non va tuttavia dimenticato che il profondo riordino operato nella XIV legislatura ha ovviamente richiesto per la sua piena entrata in funzione un periodo transitorio lungo e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato. Si evidenzia la scelta del Governo di operare a breve distanza con un importante e ulteriore riordino.
Precisa che gli enti coinvolti dal riordino operano in segmenti di ricerca e tipologia di attività assai diverse e hanno dimensioni estremamente disomogenee: Il CNR ad esempio ha 8236 dipendenti e l'INDAM 8. Entrando nel merito dei contenuti del riordino, osserva che la caratteristica più rilevante è la concessione agli enti di una forte autonomia. Tale autonomia si esplica in particolare in: autonomia nella formulazione e nella deliberazione degli statuti e quindi, tra l'altro, autonomia nella definizione della struttura organizzativa dell'ente; autonomia nella definizione dei regolamenti per il personale e di amministrazione, contabilità e finanza. Inoltre, viene resa assai meno discrezionale la nomina da parte del Governo dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione di propria competenza, atteso che l'Esecutivo dovrà ora scegliere le nomine in ristrette «rose» di candidati proposte da comitati di selezione in cui vi dovrà essere una congrua rappresentanza delle comunità di ricercatori di riferimento. Rileva che l'autonomia concessa agli enti di ricerca appare superiore a quella di cui fruiscono le università, i cui statuti dovranno in breve tempo essere modificati in modo da uniformarsi alle fondamentali caratteristiche prefigurate dal disegno di legge governativo n. 1905 in materia di governance, recentemente presentato al Senato. Per gli statuti degli enti di ricerca è previsto invece solo un controllo da parte ministeriale. A differenza delle università, che operano in un regime di una certa concorrenza, nel caso degli enti di ricerca, tuttavia, il servizio che essi offrono non è in molti casi - per la parte finanziata dal Ministero - effettuato in competizione, data la diversità dei settori di competenza. È evidente dunque il loro carattere esclusivo in particolari ambiti.

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Inoltre, il soggetto che richiede il servizio di ricerca è poco definito, configurandosi in sostanza quale l'intera società italiana che, ad esempio, richiede all'INAF o all'INFN di sviluppare un adeguato contributo alle ricerche fondamentali svolte nei loro settori in tutto il mondo. Peraltro, la società italiana non può che essere rappresentata, in questa delicata funzione di soggetto esprimente la domanda di ricerca, dal Governo e dal Parlamento, i quali soli possono assicurare che vi sia una adeguata azione sugli enti di ricerca affinché la produttività del servizio da loro svolto sia adeguata. Concedere tale elevato livello di autonomia a enti di ricerca che utilizzano grosse risorse di capitale pubblico e che costano annualmente allo Stato cifre rilevanti, significa dunque affidarsi in via prioritaria alla capacità di autogestione dei ricercatori, unita alla valutazione dei risultati della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e alla vigilanza del Ministero e nello stesso tempo minimizzando il rischio di patologie quali le derive corporative, la frammentazione e dispersione in troppe attività, l'eccessivo protrarsi di sforzi di ricerca in direzioni ormai prive di reali prospettive.
Ricorda che il provvedimento in esame è costituito da 18 articoli, i primi 16 sono compresi nel Capo I (intitolato «Riordino degli Enti di ricerca»), mentre il Capo II (intitolato «Enti di ricerca del settore istruzione») risulta composto dell'articolo 17 sull'INVALSI, anche se questo ente rientra nel settore Istruzione, e dall'articolo 18 recante le abrogazioni complessive.
L'articolo 1, comma 1, riepiloga le finalità del riordino indicate dalla legge n. 165 del 2007 e richiama il rispetto dei principi e dei criteri direttivi individuati dalla medesima legge n. 165 del 2007 e dall'articolo 18 della legge n. 59 del 1997 (per le finalità, i principi e i criteri direttivi, si veda ante, nella sezione «Il quadro normativo relativo al Capo I»). L'articolo 2 - in attuazione del principio stabilito all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge delega - riconosce l'autonomia statutaria agli enti di ricerca, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori. Si dispone che gli enti adottino o adeguino i propri statuti prevedendo forme di sinergia tra di essi, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, nonché modelli organizzativi che tendano alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento (comma 1). Al riguardo, si sottolinea, come i principi fissati dalla legge delega prevedano l'adozione di misure organizzative finalizzate a valorizzare professionalità e autonomia dei ricercatori e a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca. Il comma 2 demanda al Governo - che vi provvede con atti di indirizzo e direttive adottati con decreto del Ministro - l'individuazione della missione e degli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in accordo con il Programma nazionale della ricerca e con gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europee. Ai sensi dell'articolo 3, spetta agli statuti il compito di specificare e articolare la missione e gli obiettivi di ricerca del singolo ente, tenuto conto - oltre che degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea e di quanto stabilito dal PNR - dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon andamento delle attività (comma 1). In proposito, la relazione illustrativa osserva come uno degli scopi della delega sia la realizzazione di economie di spesa attraverso una più razionale organizzazione amministrativa e gestionale degli enti. Rileva, inoltre, come la disposizione in commento pone le basi per attuare i principi di efficienza, efficacia ed economicità già realizzati nella p.a., tenendo comunque conto delle peculiarità oggetto degli enti di ricerca rispetto al resto del settore pubblico. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge delega, la formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione è attribuita ai consigli di amministrazione, integrati da cinque esperti, dotati di specifiche competenze in relazione

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alle finalità dell'ente e nominati dal Ministro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: ad essi non è riconosciuto alcun compenso o indennità. Gli statuti sono deliberati, previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 3). Con riferimento ai cinque esperti, la relazione illustrativa evidenzia che essi «operano stabilmente nell'ente, preferibilmente selezionati dal Ministro in rose di candidature proposte dai ricercatori dell'ente medesimo mediante modalità elettive». Si tratta di un meccanismo che non trova riscontro nel testo dello schema di decreto.
Aggiunge che l'articolo 4 stabilisce che la ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, esplicitata nel successivo articolo 5, e - in attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge delega - della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR (comma 1). Inoltre, come già stabilito per le università dall'articolo 2 del decreto-legge 180 del 2008, si prevede che una parte delle risorse sarà distribuita sulla base di criteri meritocratici. Nello specifico, a decorrere dal 2011, una quota del medesimo Fondo - non inferiore al 7 per cento, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi -, è diretta al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti. La finalità è quella di promuovere e sostenere la qualità dell'attività scientifica degli enti e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. I criteri e le motivazioni di assegnazione della quota sono disciplinate con decreto del Ministro, avente natura non regolamentare (comma 2). L'articolo 5 prevede l'elaborazione del Piano triennale di attività (PTA) e del Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca (DVS) quali strumenti di pianificazione operativa adottati dai consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, in conformità con le linee guida del PNR (comma 1). La norma dispone, in particolare, che il Piano triennale di attività venga sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero per finalità di coordinamento ed armonizzazione (identificazione e sviluppo degli obiettivi generali di sistema; coordinamento dei Piani di enti differenti; riparto del Fondo ordinario). Non è dettata, invece, una disciplina relativa al DVS. Segnala che il Ministero svolge la specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico, già citata all'articolo 4, - tenendo conto degli obiettivi del PNR ed in funzione dell'elaborazione di nuovi indirizzi - avvalendosi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza (commi 2 e 3). Le disposizioni dettate dai primi tre commi dell'articolo 5 sembrano riferibili ai principi fissati dall'articolo 18, lettera a), della legge n. 59 del 1997. Il comma 4 prevede che gli enti di ricerca, nell'ambito della propria autonomia e coerentemente al PTA, determinano la consistenza e le variazioni dell'organico, nonché il piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali.
Evidenzia ancora che il Ministero approva il piano di fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della pubblica amministrazione e dell'innovazione. In materia di personale, i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997 autorizzano il riordino, secondo criteri di programmazione, delle procedure di assunzione. Ricorda che l'articolo 66 del già citato decreto-legge 112/2008, come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008, ha stabilito che per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca sono autorizzati ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate e delle risorse complessive derivanti dai pensionamenti. Inoltre, l'articolo 74 dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto

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che anche gli enti di ricerca debbano procedere alla ridefinizione della propria organizzazione ed alla riduzione degli organici per tutti i livelli, nelle percentuali indicate per ciascuno, vietando, in caso di inadempienza, nuove assunzioni di personale. In seguito l'articolo 1 del già citato decreto-legge 180/2008, ha escluso i medesimi enti dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale. Aggiunge che l'articolo 6 disciplina l'adozione dei regolamenti del personale, di amministrazione, finanza e contabilità degli enti, ai quali si applicano, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione, le vigenti norme in materia di amministrazione e contabilità pubblica, le norme generali sull'ordinamento del lavoro pubblico (di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001) e, per quanto compatibili, le disposizioni del codice civile (comma 1). Il comma 2 stabilisce che i regolamenti del personale devono prevedere modalità procedurali per l'espressione, da parte del consiglio di amministrazione, prevedendo di fatto una limitazione del potere del Consiglio stesso che non ha riscontro nella prassi più comune, di un parere non vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti preposti, la cui individuazione e nomina resta prerogativa dei dirigenti apicali, in base alla normativa vigente in materia. Segnala che l'articolo 7 prevede - nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge delega - che gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti di ricerca, previo controllo ministeriale. Il Ministero esercita il controllo sui predetti regolamenti sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Il controllo sui regolamenti del personale è esercitato sentito anche il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti statuti e regolamenti avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modifiche. Conferma che la relazione amministrativa conferma comunque l'applicabilità delle norme e dei principi di autotutela previsti dalla legge n. 241 del 1990, i quali consentono in qualunque momento la rimozione di atti illegittimi.
Con riferimento ai principi e ai criteri direttivi, evidenzia che il già citato articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2007 non contempla specificatamente l'approvazione di statuti e regolamenti da parte del Ministro. Quanto alle modalità del controllo, ricorda che la legge delega rimanda espressamente alle forme già individuate dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 1989 (controllo ministeriale su statuti e regolamenti di ateneo). Ricorda che l'articolo 8 reca disposizioni circa la composizione dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca (ad eccezione di quelli del CNR, dell'ASI e dell'INFN, disciplinati dal successivo articolo 9). In particolare, il comma 1 dell'articolo 8 - in conformità alla riduzione dei componenti degli organi statutari indicata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge delega - limita il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, incluso il presidente, a cinque unità per gli enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, o che impiegano oltre cinquecento unità di personale, e a tre unità negli altri casi. Sottolinea che l'articolo 9 prevede che il presidente e i componenti e del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta (comma 2). Il comma 1 riduce a 5 - rispetto agli attuali 7, più il Presidente - i componenti del consiglio di amministrazione del CNR, con conseguente modifica dei soggetti cui è affidata la designazione. Il comma in esame lascia invariato l'ambito oggettivo di provenienza dei soggetti che possono essere chiamati a far parte

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del consiglio di amministrazione, e affida la designazione di tre di essi al Ministro (l'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge delega prevede che la metà dei membri sia di nomina governativa) e di uno alla CRUI. Il quinto membro è espressione della comunità scientifica di riferimento. Il comma 2 prevede che lo statuto del CNR può affidare ai dipartimenti interni lo svolgimento di un ruolo di riferimento e di valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale. Ciò, al fine di sostenere la competitività anche a livello internazionale delle competenze di ricerca. La disposizione sembra riferibile al criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge delega. Il comma 2 prevede, infine, che lo statuto del CNR può prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività polari. Il comma 3 riduce a 4 - rispetto agli attuali 7, più il Presidente - i componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI, con conseguente modifica dei soggetti cui è affidata la designazione. La ridefinizione numerica avviene nelle more di una riforma organica dell'Agenzia. Il comma 4 stabilisce che la composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Sembrerebbe che con l'espressione utilizzata si intenda fare riferimento ai rappresentanti del CNR e dell'Enea (ora, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). La relazione illustrativa precisa, inoltre, che l'individuazione dei componenti di nomina governativa avverrà in base alla procedura di cui all'articolo 11.
Aggiunge che il comma 1 dell'articolo 10 stabilisce che gli statuti degli enti prevedono la costituzione di consigli scientifici o tecnico-scientifici, precisandone anche la composizione e le modalità di esercizio delle funzioni consultive loro attribuite in materia di documenti di pianificazione e di visione strategica. Gli statuti valorizzano il ruolo dei consigli incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi - anche nell'ottica di favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca - e favorendo la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica, nonché di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Il comma 1 dà, così, attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettere i), l) ed m), della legge di delega. I componenti dei consigli scientifici sono limitati nel numero a non più di sette (generale riduzione indicata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge delega) e vengono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti (comma 2). Evidenzia in merito che il numero dei componenti fissato è da riferirsi ad Enti molto diversi per funzioni e grandezza. Non si dispone nulla in ordine alla durata di tali organi e alla eventuale possibilità di riconferma dei loro componenti. Ricorda che l'articolo 11 modifica la procedura di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca la cui designazione spetta al Governo (articolo 1, comma 1, lettera f), della legge delega). Per le modalità indicate, esso non riguarda il CNR (salvo, forse per le modalità di individuazione del rappresentante della comunità scientifica di riferimento) e l'ASI, per i quali l'articolo 9 individua differenti modalità di designazione. In base alla relazione illustrativa, esso dovrebbe, invece, riguardare l'INFN (per una necessità di chiarimento, si veda ante). In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini sopra indicati, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione che agisce nel rispetto degli indirizzi del Ministro stesso ed è supportato, per le attività amministrative, dalle Direzioni generali competenti del Ministero. Il comitato è composto al massimo da 5 persone, scelte fra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti di alta amministrazione, dei quali uno con funzioni di coordinatore: di esso non può far parte personale del Ministero. Ricorda che

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la legge delega opera un riferimento particolare agli esponenti della comunità scientifica eletti dai ricercatori in organismi degli enti di ricerca. Ai sensi del comma 2, il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione, propone al Ministro tre nominativi per la carica di presidente e due nominativi per la carica di consigliere. I commi 3 e 4 stabiliscono le modalità di individuazione dei consiglieri, con riferimento alle due ipotesi previste dall'articolo 8. In particolare, il Ministro individua due componenti per i consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, e tre componenti per i consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri. In entrambe le ipotesi, nel numero indicato è incluso il Presidente. Gli altri componenti (uno nella prima ipotesi, due nella seconda ipotesi) sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Dalla lettura del testo si evince che nella seconda ipotesi, ossia i consigli di amministrazione composti da 5 consiglieri, il Ministro, mentre conserva la possibilità di scelta, rispetto alle indicazioni del comitato di selezione, per quanto concerne il presidente (3 nominativi per 1 individuazione), non sembrerebbe avere alcuna possibilità di scelta per quanto riguarda i consiglieri, poiché il numero delle proposte (2) corrisponde al numero delle individuazioni da effettuare. Il comma 5, infine, prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento. Sulla base della nuova disposizione, quindi, il Parlamento non sarà più chiamato ad esprimere un parere sulla nomina dei Presidenti degli enti di ricerca.
Evidenzia ancora che l'articolo 12 al comma 1 prevede che gli enti di ricerca, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi generali sul pubblico impiego (articolo 4 e Capo II del Titolo II del decreto legislativo n. 165/2001) e sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990). Conseguentemente, il comma 2 dispone che gli statuti e i regolamenti interni sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo. Il comma 3 prevede che gli statuti ridefiniscono (limitando) le attribuzioni dei consigli di amministrazione, al fine di ricondurne le competenze alla approvazione di atti di carattere generale, consentendo semplificazione delle procedure e valorizzazione e responsabilizzazione dei dirigenti. Il comma 4 prevede che gli statuti e i regolamenti introducono procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, norme antidiscriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli organi e disposizioni per agevolare la mobilità dei dipendenti tra enti di ricerca, istituzioni internazionali e imprese, al fine dello scambio di esperienze fra pubblico e privato. L'articolo 12, quindi, si riferisce ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h), i), n), della legge delega. Segnala che l'articolo 13 disciplina la chiamata diretta di ricercatori e tecnologi. Si prevede, in particolare, che gli enti di ricerca, nei limiti del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi e delle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti a tempo indeterminato con studiosi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica che si siano distinti per merito eccezionale o abbiano conseguito riconoscimenti scientifici di livello internazionale. Tali contratti sono subordinati ad un nulla osta del Ministro, sulla base del parere favorevole del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR). Essi sono inquadrati al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione. L'articolo 13 sembra, quindi, fare riferimento ai principi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) (per la parte riferita alle procedure di assunzione) e g), della legge 59/1997. L'articolo

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14 estende agli enti di ricerca vigilati dal Ministero l'applicabilità delle misure di razionalizzazione delle sedi previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 149 del 1999, con le modalità ivi previste. Entro il 31 dicembre 2010 gli enti sono tenuti a predisporre un piano volto alla riorganizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra enti diversi, ed alla realizzazione di economie di spesa.
Segnala che l'articolo 15 reca disposizioni in merito alle infrastrutture della ricerca, con la finalità di assicurare un utilizzo ottimale delle risorse. Per tale profilo sembra, quindi, riferirsi all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997. In particolare, il comma 1 prevede che gli statuti degli enti di ricerca individuano misure e soluzioni organizzative finalizzate alla gestione coordinata delle infrastrutture e delle strutture di ricerca da parte degli enti e delle imprese, allo scopo di produrre economie di scala e di accrescere la loro efficienza e internazionalizzazione. Il comma 2 dispone che, per la realizzazione di infrastrutture di ricerca dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, si applica la specifica disciplina recata dagli articoli 161-194 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il comma 3 prevede che, per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca, si possono utilizzare le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in esito alla soppressione della Fondazione IRI e destinate, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del già citato decreto-legge 112/2008, alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. Il comma 1 dell'articolo 16 stabilisce che il Ministro e, previa valutazione di legittimità e di merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte pubblica. A tal fine, viene richiamato l'articolo 4 del più volte citato decreto-legge 112/2008. Il comma 2 destina i fondi di investimento all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca. A tal fine, si dovranno coinvolgere con appositi apporti i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e valorizzare le risorse finanziarie destinate allo scopo, che derivino anche da cofinanziamenti europei ed internazionali. Il comma 3 stabilisce che gli enti, nell'articolazione dei rispettivi statuti e nell'enumerazione delle attività da svolgere, debbano tener conto di quanto previsto dal già citato articolo 4, nonché dagli articoli 6 e 17, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Sottolinea che l'articolo 17 disciplina la natura giuridica e le competenze dell'INVALSI e dispone in ordine alla durata in carica di uno dei suoi organi. Prende atto che su tale articolo non occorre più acquisire il parere della Conferenza unificata, come inizialmente previsto. Il comma 1 conferma, anzitutto, natura giuridica e competenze già attribuite all'INVALSI dai decreto legislativo n. 286 del 2004, legge n. 296 del 2006, decreto-legge 147/2007. Con riferimento alle competenze, peraltro, il comma 2 indica (utilizzando il termine «pertanto») i compiti affidati all'INVALSI ai fini della costruzione del Sistema nazionale di valutazione. Per converso, il successivo articolo 18, comma 1, prevede l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2004, che è una delle norme richiamate dal comma 1 dello schema di decreto in esame. Le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2004 coincidono, in linea di massima, con le attribuzioni elencate nello schema di decreto legislativo in commento: si esplicita maggiormente le caratteristiche di ente di ricerca spettanti all'istituto, facendo riferimento allo studio di modelli, strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti e delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione, non

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ché dei fattori che influenzano gli apprendimenti (articolo 17, comma 2, lettere a) e c)); si assegna all'istituto anche lo studio di iniziative per la valorizzazione del merito. Lo schema in esame, invece, non menziona esplicitamente «lo studio delle cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa», di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 286/2004. Ricorda, inoltre, che all'INVALSI è stata recentemente affidata la predisposizione di indicazioni per la certificazione delle competenze relative ai diversi gradi e ordini di istruzione (articolo 8, comma 5, del già citato decreto del Presidente della Repubblica 122/2009), competenza che non viene richiamata nel testo in esame. Il comma 1 del testo in esame dispone, inoltre, che gli attuali membri del Comitato di indirizzo dell'INVALSI restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato. L'articolo 18 al comma 1 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Si tratta di un elenco non esaustivo (infatti, si usa l'espressione «in particolare») che, però, potrebbe essere integrato almeno con le disposizioni palesemente innovate dal nuovo schema di decreto. La prima disposizione da abrogare esplicitamente citata è l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 204 del 1998 che, come si è visto nella scheda di commento dell'articolo 11, dispone in merito alla nomina del presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora, Ente italiano Montagna), dell'ASI e dell'ENEA. Inoltre, vengono previste le seguenti, ulteriori, abrogazioni: le disposizioni che regolamentano la chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato di soggetti italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica da parte del CNR (articolo 20, comma 2, decreto legislativo n. 127 del 2003), dell'ASI (articolo 19, comma 2, decreto legislativo n. 128 del 2003), dell'INAF (articolo 19, comma 4, decreto legislativo n. 138 del 2003); dell'INRIM (articolo 19, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 2004). Queste abrogazioni sono disposte in relazione alla disciplina recata dall'articolo 13 dello schema in esame. Per completezza, evidenzia che permangono in vigore le disposizioni relative alla chiamata diretta con contratto a tempo determinato (articolo 20, comma 3, decreto legislativo n. 127 del 2003 per il CNR; articolo 19, comma 3, decreto legislativo n. 128 del 2003 per l'ASI; articolo 19, comma 5, decreto legislativo n. 138 del 2003 per l'INAF; articolo 19, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2004 per l'INRIM) e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2004, che indica le competenze dell'INVALSI. Per tale profilo, rinvia alla scheda di commento dell'articolo 17 predisposta dagli uffici. Il comma 2 reca una disposizione transitoria in attesa della definizione del nuovo assetto degli enti di ricerca; prevede, infatti, che gli organi di gestione attualmente in carica o il cui mandato sia esaurito all'entrata in vigore del decreto legislativo permangono nelle loro funzioni fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti o, comunque, fino al completamento delle procedure di nomina. Ricorda, peraltro, che per l'INVALSI lo schema di decreto legislativo in commento dispone (articolo 17, comma 2) che i membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la durata del mandato (che viene a scadenza il 24 gennaio 2011). Il comma 3 conferma le disposizioni recate dalla legge delega in merito alle circostanze ed alle modalità di commissariamento degli enti (articolo 1, comma 5, legge n. 165 del 2007). Per tale profilo, si rinvia alla sezione del presente dossier dedicata al quadro normativo relativo al Capo I. Il comma 4 dispone infine, come di consueto, in ordine all'inserimento del provvedimento nella raccolta delle leggi dello Stato ed all'obbligo di osservazione.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione.

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Valentina APREA, presidente, ricorda che la Commissione deve concludere l'esame del provvedimento entro il 31 dicembre 2009, termine di scadenza della delega per il Governo. Rileva al riguardo che rispetto al termine di 45 giorni previsti per l'espressione del parere, previsto per il 10 gennaio 2010, si renderà necessario concludere l'esame del provvedimento prima della scadenza della delega.

Giovanni Battista BACHELET (PD) rileva innanzitutto che nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in esame sono state evidenziate, anche da parte del relatore sul provvedimento presso quel ramo del Parlamento una serie di criticità relative sia alla relazione tecnica, sia all'ASI che al problema dell'esatta delimitazione degli enti a cui ci si riferisce con il provvedimento in esame. A tal proposito, riterrebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti relativamente a tutte le questioni segnalate. Sottolinea inoltre che andrebbe chiarito se il termine del 31 dicembre abbia carattere di perentorietà con riferimento al fatto che entro quel termine il Governo deve iniziare il procedimento per l'attuazione della delega.

Valentina APREA, presidente, rileva che entro il 31 dicembre il Governo deve approvare in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della delega; tale termine si pone anche quale termine ultimo per l'espressione del parere da parte della Commissione. Segnala altresì che il termine per l'esercizio della delega originariamente fissato in 18 mesi dalla delega è stato poi fissato a data fissa, cioè al 31 dicembre 2009. Sulle questioni di merito poste dal collega Bachelet, osserva che indubbiamente vi sono delle criticità, ma saranno affrontate nel corso della discussione.

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, rilevando altresì che non si può proprio in ragione di tale importanza, procedere con tempi troppo affrettati. Dichiara quindi la disponibilità del proprio gruppo ad approfondire adeguatamente le questioni poste dal provvedimento, anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 dicembre 2009 - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 16.05.

Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
(Nomina n. 53).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo.

Valentina APREA, presidente, avverte che è stata autorizzata dal Presidente della Camera una proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere al Governo, che risulta quindi fissato al 17 dicembre 2009.

Ricardo Franco LEVI (PD) ricorda che l'assemblea della SIAE abbia già proceduto alla nomina a presidente dell'avvocato Giorgio Assumma, che quindi per quello che riguarda gli organi societari è già presidente. Naturalmente, la nomina è sottoposta all'approvazione del Governo e alla firma del Presidente della Repubblica e al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Aggiunge che nella scorsa seduta, a nome del proprio gruppo parlamentare, aveva anticipato, in via generale, un apprezzamento positivo circa la nomina dell'avvocato Assumma, chiedendone però l'audizione in Commissione prima del voto sulla proposta di nomina che lo riguarda.

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Valentina APREA, presidente, ribadisce che la prassi parlamentare consolidata non prevede la possibilità di svolgere audizioni di soggetti per i quali il Governo propone la nomina al Parlamento.

Ricardo Franco LEVI (PD) sottolinea come la prassi procedurale che non prevede la possibilità dell'audizione del nominato se non dopo la nomina, sia poco ragionevole. Il compito della Commissione è quello di capire nel merito quali siano gli intendimenti e le linee direttive che il nominato a presidente intende assumere.

Valentina APREA, presidente, ricorda al collega Levi che l'interlocutore della Commissione in questo caso è solo il Governo che propone la nomina e non certo il nominato. Come ormai affermato in via consolidata, ricorda infatti che il parere parlamentare ha ad oggetto una valutazione della professionalità del designato ma non autorizza una verifica dei propositi di gestione del medesimo, non spettando in questa fase alla Camera la formulazione, anche solo diretta e implicita, di un indirizzo di gestione che impegni direttamente il designato, cosa che rientra nella piena competenza e responsabilità politica dell'esecutivo.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ricorda come il termine temporale ultimo per esprimere il parere circa la nomina sia quello del 17 dicembre; in assenza del parere della Commissione il Governo può procedere comunque alla nomina. Si dichiara quindi favorevole a rinviare il seguito della discussione alla settimana prossima. Ricorda inoltre che in sede di prima nomina dell'avvocato Assumma furono dalla Commissione precedentemente respinti due candidati che erano stati proposti. Anche nelle passate legislature, come ha ricordato correttamente la presidente Aprea, non si è mai acconsentito allo svolgimento di audizione di nominandi, non vorrebbe che si cominciasse ora, cambiando decisione a seconda del Governo. Nel caso della nomina del professore Maiani, per esempio, nella passata legislatura non fu possibile svolgere un adeguato esame al riguardo.

Paola GOISIS (LNP) concorda con l'onorevole Barbieri, ritenendo opportuna una breve pausa di approfondimento.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si associa alla richiesta di rinviare il seguito dell'esame al fine di approfondire e capire meglio la questione, al di là della persona dell'avvocato Giorgio Assumma. Ricorda infatti che la sua proposta di nomina non è stata fatta all'unanimità dall'Assemblea della SIAE e che organi di stampa hanno riportato malumori in vari ambiti ad esempio nel mondo dello spettacolo sulla figura proposta a presidente della SIAE. Avrebbe ritenuto opportuno operare una deroga in merito alla possibilità di audizione del presidente Assumma ma, in mancanza, ritiene possibile procedere all'audizione di altri soggetti interessati alla questione SIAE.

Valentina APREA, presidente, ribadisce ancora una volta che quanto viene richiesto alla Commissione parlamentare, in questo caso alla Commissione cultura, si sostanzia nel sostenere o respingere una proposta di nomina avanzata dal Governo. L'interlocutore della Commissione è il Governo al quale potranno essere richiesti tutti i chiarimenti necessari.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ricorda come la necessità di approfondimento sulla nomina dell'avvocato Giorgio Assumma dipende anche dalla totale insufficienza del materiale di documentazione trasmesso dal Governo. Ricorda come già precedentemente la Commissione abbia votato nomi discussi, senza l'assenso del gruppo parlamentare al quale appartiene; se si chiede di riconfermare alla presidenza della SIAE un presidente che, a quanto si dice, ha contribuito a un «bilancio in rosso» della società stessa, è necessario un ulteriore approfondimento. Ritiene importante quindi rinviare la seduta, sottolineando come sia l'opposizione sia la maggioranza presenti in questa

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Commissione non possono fungere, o essere ridotti, a «passacarte» del Governo. Sottolinea che la Commissione deve essere in grado di scegliere con cognizione di causa e ritiene che questa sia una prerogativa del parlamentare. Il Governo, almeno in queste materie, non ha una supremazia sul Parlamento che non può essere ridotto al ruolo di mero esecutore delle sue decisioni. Ribadisce l'esigenza di un rinvio dell'esame per un ulteriore approfondimento.

Giovanni Battista BACHELET (PD) sottolinea come il caso Maiani e il caso Assumma siano differenti in quanto per Maiani si trattava di una prima nomina e non di una riconferma, mentre per l'avvocato Assumma è una riconferma a ruolo di presidente della SIAE e per questo a buon conto, si può chiedere conto di quanto già fatto.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) ritiene che le procedure siano e debbano rimanere sempre le stesse. Ricorda come in legislature passate pur con il parere contrario della Commissione, le nomine siano comunque passate. Aggiunge che il parlamentare ha diritto di votare contro e, se lo ritiene opportuno, di lasciare a verbale valutazioni politiche, naturalmente chiedendo tempi congrui per approfondimenti, se i tempi lo consentono. Preannuncia comunque anche a nome del proprio gruppo parlamentare, il voto favorevole sulla proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della SIAE.

Ricardo Franco LEVI (PD), intervenendo per una precisazione, ritiene di dover tranquillizzare il collega Barbieri, ben sapendo che le procedure non variano a seconda dei colori dei Governi. Ribadisce le sue perplessità circa le prassi instaurate, in base alle quali la Commissione può solo dire sì o no sul nominato senza poter intervenire nel merito. Si riserva quindi, nel rispetto delle sue prerogative parlamentari, di esprimere una sua articolata motivazione di voto nel seguito dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ritiene che i resoconti della Commissione, che sono sempre puntuali e precisi, siano fatti per essere letti. Ricorda infatti che dal resoconto della Commissione cultura del 2 dicembre 2009 risulta chiaramente che l'onorevole Levi, intervenendo a nome del suo gruppo, si è espresso favorevolmente sulla nomina di Assumma. Rammenta che, nonostante vi siano state precedenti votazioni relativamente ad altri mandati, dal 2005 al 2009, solo oggi sia sentita la necessità di audire l'avvocato Giorgio Assumma, proprio al momento del rinnovo della sua nomina. Ribadisce quindi che la Commissione è nelle condizioni per procedere all'espressione del competente parere, che propone sia favorevole alla nomina dell'avvocato Assumma a presidente della SIAE. Invita i colleghi che lo desiderano a compiere tutti gli approfondimenti necessari ed anche a votare contro la nomina di Assumma se non sono d'accordo, assumendosene la responsabilità.
Chiede quindi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Valentina APREA, presidente, concordando con la proposta del relatore, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI (PD) riterrebbe opportuno rinviare l'avvio della discussione della sede legislativa sull'atto n. 2131, al fine di completare alcuni importanti approfondimenti.

Valentina APREA, presidente, concordando con la proposta della collega Ghizzoni,

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propone di rinviare il seguito della discussione dell'atto indicato ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Sui lavori della Commissione.

Manuela DI CENTA (PdL) sottolinea con soddisfazione l'avvenuta stipulazione di un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, che prevede il finanziamento, con risorse in parte statali e in parte del CONI, di un progetto sperimentale che darà la possibilità di svolgere attività motoria a 250.000 studenti di scuole elementari. Rimarca l'importanza del progetto, siglato il 2 dicembre scorso, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che prevede che l'attività motoria contribuisca alla formazione degli alunni delle scuole elementari.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) ritiene importante che sul tema sia svolta un'audizione con i soggetti competenti, al fine di comprendere esattamente come si articolerà il progetto.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) segnala l'importanza del progetto, che può contribuire anche a dare un'occupazione ai laureati in scienze motorie.

Valentina APREA, presidente, ricorda che si tratta di un progetto «molto controverso», del quale si discute da tempo.

Manuela DI CENTA (PdL) ribadisce che l'importanza del progetto è principalmente quella di rivolgersi ad alunni e insegnanti.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) non disconosce le finalità principali del provvedimento, rilevando peraltro che se vi è la possibilità di trovare posti di lavoro, si tratta comunque di qualcosa di positivo.

La seduta termina alla 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 dicembre 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.10 alle 18.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE LEGISLATIVA

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, della legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti.